COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO

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1 COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 5/7/94 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 105 DEL 19/12/1994; N. 81 DEL 30/10/1995; N. 102 DEL 15/12/1997; N. 37 DEL 25/05/1998; N. 72 DEL 15/11/1999; N. 14 DEL 06/03/2003; N. 6 DEL 30/01/2008.

2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 ISTITUZIONE DELLA TASSA GETTITO DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA TITOLO II APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 DECORRENZA DELLA TASSAZIONE. CESSAZIONE SGRAVI E RIMBORSI SUPERFICIE TASSABILE DETASSAZIONI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICAZIONI IN CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DENUNCE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO INVITO DEI CONTRIBUENTI IN UFFICIO. VERIFICHE. ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FUNZIONARIO RESPONSABILE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI SPECIALI SANZIONI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE ART. 18 BIS NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE - RINVIO 2

3 ART. 19 TRASFORMAZIONE DEI RUOLI - CATEGORIA CIVILI ABITAZIONI TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Ai sensi dell'art.58 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, e' istituita nel Comune di Cologno Monzese una tassa annuale per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo o nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani dall'art.39 della legge 22/2/94 n.146 prodotti nei locali e nelle aree esistenti nel territorio comunale. 2. I servizi di cui al comma 1 sono istituiti per tutto il territorio comunale. Le modalità di effettuazione, la forma organizzativa dei servizi, i limiti della zona di raccolta, l'estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le distanze massime di collocazione dei cassonetti ed i criteri per determinarle nonché la loro capacità minima da assicurare per la zona servita, la frequenza e gli orari del servizio di raccolta, sono previsti nel regolamento comunale del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n Qualora il Comune ritenesse di non effettuare la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati in alcune zone del territorio comunale, il Consiglio comunale, con apposito atto deliberativo di modifica del presente regolamento, individuerà le zone del territorio comunale escluse dal servizio di raccolta. 4. Nelle località di cui al comma 3 in cui non si effettua il servizio di raccolta o in quelle in cui, nonostante sia stato istituito e normalmente svolto, il servizio e' effettuato in grave violazione delle modalità di effettuazione previste dal regolamento di cui al comma 2 in relazione alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, e' dovuta la tassa in misura del 40 per cento della tariffa. 5. Resta fermo l'obbligo previsto dall'art.59, comma 3, del decreto legislativo 15/11/93 n L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla locale USSL, l'utente potrà provvedere direttamente, mediante ditte regolarmente autorizzate, alla raccolta, trasporto e smaltimento osservando le modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora il contribuente non provveda allo smaltimento diretto nel periodo di interruzione protratta del servizio, la tassa e' dovuta nella misura prevista dal comma 4 ed il contribuente ha diritto allo sgravio della differenza di tariffa per il periodo di interruzione secondo le modalità di cui al comma 8. 3

4 La ditta Concessionaria del servizio ha l obbligo di comunicare tempestivamente, anche al Settore Tributi, ogni interruzione del servizio che abbia le caratteristiche di cui all art. 59, comma 6, del decreto legislativo 15/11/93 n Nel caso di interruzione del servizio con le caratteristiche di cui all'art.59, comma 6, del decreto legislativo 15/11/93 n.507, durante la quale l'utente provveda allo smaltimento diretto, lo stesso ha diritto allo sgravio o alla restituzione del 100 per cento della tariffa in relazione alla quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione. A tale scopo il contribuente inoltrerà al settore Tributi, entro 15 giorni dalla data di cessazione del periodo di interruzione e della conseguente attività di smaltimento diretto una domanda di sgravio corredata dalla seguente documentazione: Copia dell'eventuale contratto stipulato con ditte specializzate per lo smaltimento e regolarmente autorizzate dalla Regione; Copia delle fatture, debitamente quietanzate, emesse dalla ditta che ha provveduto allo smaltimento in nome e per conto del contribuente nel periodo di interruzione del servizio con l'attestazione della destinazione finale dei rifiuti. 8. La quota di tassa oggetto dello sgravio di cui al comma 7 sarà calcolata dividendo l'importo annuo della tassa iscritta nel ruolo principale dell'anno in corso o comunque dovuta per lo stesso anno, per 365 o per il minor numero dei giorni di tassazione e moltiplicando tale importo giornaliero della tassa per il numero dei giorni di interruzione del servizio. ART. 2 GETTITO DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO 1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio dei servizi di cui all'art.1 da cui vanno dedotte le entrate derivanti dall'eventuale recupero o riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia. 2. La comparazione in via preventiva tra il gettito del tributo ed il costo di esercizio dei servizi sarà effettuata ponendo a confronto i seguenti parametri: In caso di adozione di nuove tariffe per l'anno successivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art.69 del decreto legislativo 15/11/93 n.507, il gettito del tributo e' dato dal gettito presunto per l'anno successivo sulle base delle nuove tariffe dedotto l'ammontare degli sgravi per quote indebite ed inesigibili deliberati nell'ultimo bilancio con l'aggiunta delle nuove iscrizioni da effettuarsi sulla base delle denunce di cui all'art.70 e degli accertamenti di cui all'art.71 del decreto legislativo 15/11/93 n.507. In caso di conferma delle tariffe vigenti, il gettito del tributo e' dato dal gettito accertato per l'anno in corso dedotto l'ammontare degli sgravi per quote indebite ed inesigibili deliberati nell'ultimo bilancio con l'aggiunta delle nuove iscrizioni da effettuarsi ai sensi degli artt.70 e 71 del decreto legislativo 15/11/93 n Il costo di esercizio del servizio e' dato dalle seguenti componenti: 4

5 Costo del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, deposito e discarica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani dall'art.39 della legge 22/2/94 n.146,provenienti dai locali e dalle aree di cui all'art.3. Il costo di esercizio deve comunque comprendere, ai sensi dell'art.8, comma 4, del Decreto legislativo 2/3/89 n.66 convertito nella legge 24/4/89 n.144, gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature. Per le entrate si fa riferimento ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. Costo di esercizio del servizio di smaltimento detratte per quota percentuale, ai sensi dell'art.61, comma 3, del decreto legislativo 15/11/93 n.507, le entrate derivanti dal recupero o riciclo. La quota parte dei proventi derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti relativi al servizio di raccolta dei rifiuti solidi interni rispetto al totale complessivo delle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti relativi al servizio di raccolta dei rifiuti solidi interni ed esterni va calcolata determinando il rapporto percentuale esistente tra il costo totale di esercizio del servizio comprensivo del costo del servizio di raccolta dei rifiuti esterni e il costo di esercizio del servizio dei soli rifiuti solidi urbani interni. La deduzione del costo, di cui all'art. 61, comma 3 del decreto legislativo n.507/1993, va effettuata nel limite della predetta percentuale. Nel caso non vi siano proventi derivanti dal recupero o riciclo non si provvede ad alcuna detrazione. Costo del servizio di raccolta differenziata di alcuni rifiuti e dell'eventuale trattamento o cernita per recupero o riciclaggio detratte le entrate derivanti dallo stesso servizio sotto forma di energia o materie prime secondarie nel limite di cui al comma Costo del servizio sgombero neve. Costo della quota associativa di partecipazione al Consorzio Forno d'incenerimento di Sesto San Giovanni e della quota parte degli interessi relativi alle rate dei mutui contratti. Ogni altro costo diretto e indiretto. Ai fini dell'osservanza del limite percentuale minimo di copertura dei costi complessivi del servizio, accertati in via definitiva, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo dell'anno di riferimento, regolarmente approvato, non considerando addizionali, interessi e penalità nonché l'ammontare degli sgravi per quote indebite ed inesigibili deliberati al 31 dicembre dell'anno di riferimento. ART. 3 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA 1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali od aree scoperte di cui all art. 1, comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessi. 2. La tassa può essere corrisposta dal condominio, regolarmente costituitosi, ed in tal caso l amministratore ha l obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d uso dei locali e delle aree scoperte e la data di cessazione del suo ufficio. 5

6 3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d uso dei locali e delle aree scoperte. 4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi. 5. Relativamente ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, relativi ai locali ed alle aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori. TITOLO II APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 4 DECORRENZA DELLA TASSAZIONE. CESSAZIONE 1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. La tassa e' dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo e' dovuto per intero per l'anno di cessazione e non e' dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio. 5. In caso di mancata presentazione nel corso dell anno di cessazione, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi se: a) il contribuente presenta denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell avviso a contribuente moroso), dando nel contempo dimostrazione dell intervenuta cessazione o variazione; b) la tassa sia stata iscritta a ruolo per gli stessi anni a nome del subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d ufficio. 6

7 6. A tale scopo il settore Tributi provvederà ad adottare un provvedimento di sospensione della riscossione che sarà sostituito da un provvedimento di sgravio definitivo dopo l avveramento della condizione di cui al comma 5. ART. 5 SGRAVI E RIMBORSI 1. Nel caso di tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.4, il settore Tributi, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.4, commi 4 e 5, dispone lo sgravio o il rimborso. 2. La denuncia di cessazione e quella tardiva di cui all'art.4, comma 4, deve essere presentata dall'utente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della cartella esattoriale o dalla data di ricevimento dell'avviso di iscrizione a ruolo o, in mancanza, dalla data di notifica dell'avviso di mora. Nel caso di spedizione per posta, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale, la cartella esattoriale e l'avviso di iscrizione a ruolo si considerano ricevuti, salvo dimostrazione contraria, nel giorno indicato dal timbro postale. 3. Qualora avverso l'avviso di accertamento del Comune il contribuente abbia inoltrato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, in presenza di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Provinciale il Settore Tributi provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione. 4. Nel caso di accertamento riconosciuto illegittimo dal Settore Tributi, avverso il quale l'utente ha prodotto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, lo stesso ufficio adotterà un provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della stessa Commissione Tributaria. Entro il termine di novanta giorni dall'adozione del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento il Settore Tributi dispone lo sgravio o il rimborso corrispondente. 5. In ogni altro caso il settore Tributi dispone lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla data dell'avvenuto pagamento in unica soluzione o dell'ultima rata. 6. Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre solare successivo a quello dell'eseguito pagamento. Il Settore Tributi provvederà a liquidare gli interessi dovuti contestualmente all'adozione del provvedimento di sgravio prevedendone il versamento al concessionario della riscossione unitamente al rimborso delle quote di tributo dallo stesso anticipate in ottemperanza all'obbligo del non riscosso per riscosso. Il concessionario del servizio di riscossione provvederà al rimborso al contribuente, nei casi previsti, della quota parte del tributo oggetto dello sgravio unitamente agli interessi liquidati dal Settore Tributi. 7. Per ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, l'utente dovrà inoltrare al Settore Tributi apposita domanda su un modulo messo a disposizione degli utenti dallo stesso ufficio allegando copia della cartella esattoriale debitamente quietanzata nonché copia della denuncia di 7

8 cessazione contestualmente o precedentemente presentata e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall'utente. 8. Ai sensi e per gli effetti dell'art.72, comma 1, del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, in caso di sgravio parziale di quota parte della tassa, al fine di evitare che la residua parte del tributo rimasta iscritta a ruolo non risulti più divisibile per le rate previste, l'importo corrispondente allo sgravio sarà arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. 9. Le denuncie di cessazione e le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, fatto salvo l accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce. ART. 6 SUPERFICIE TASSABILE 1. La tassa viene applicata in base alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti ed all'uso al quale vengono destinati, in rapporto alla quantità e qualità dei rifiuti potenzialmente producibili, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo articolo 8 ed in base alla tariffa approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 2. Agli effetti della determinazione della superficie tassabile si calcolano: le camere, le cucine, gli ingressi, i corridoi, i bagni, gli anditi, i ripostigli, le scale, gli atrii, le cantine, i solai e i sottotetti limitatamente alla superficie calpestabile a partire da mt.1,50 di altezza, le verande coperte, i piani piloty privati, le terrazze coperte, le tettoie, le aree di parcheggio coperte. 3. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni dei condomini, di cui all art del codice civile, e degli stabili a disposizione di più occupanti. Resta ferma l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 4. Le superfici delle aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti, a qualsiasi uso adibite, sono computate per il 50 per cento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati rurali con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona, in cui e' attivato il servizio di raccolta dei rifiuti, e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o ai fabbricati rurali. 5. Non sono soggetti alla tassa in quanto non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati: I piccoli solai e le piccole cantine degli edifici condominiali con una superficie fino a mq.3. I terreni incolti non destinati ad alcun uso, i terreni destinati all'agricoltura, gli orti e le serre che non costituiscono pertinenze dei locali ed aree soggette a tassazione. I terrazzi di copertura del tetto di proprietà condominiale non di uso esclusivo dei condomini ed accessibili unicamente per lavori di riparazione e ristrutturazione del tetto. 8

9 6. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che sono in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a condizione che: Tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art.9 con l'indicazione del periodo di non utilizzabilità. Tali circostanze siano riscontrate mediante l'indicazione di elementi obiettivi rilevabili direttamente e accertati mediante sopralluogo degli organi accertatori del Comune e/o da idonea documentazione allegata alla denuncia originaria o di variazione. Il periodo di non utilizzabilità sia riferito ad un unico periodo continuativo superiore a sei mesi nell'anno di riferimento. L'esenzione parziale per il periodo continuativo di non utilizzabilità superiore a sei mesi nell'anno potrà essere accordata solo alle condizioni di cui al comma 1.3. del successivo art Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola i rifiuti speciali, tossici o nocivi non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell art. 6 del regolamento comunale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 8. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile la superficie occupata dalle seguenti attività produttrici di rifiuti speciali tossici o nocivi e' ridotta delle seguenti percentuali: ATTIVITA' RIFIUTO SPECIALE PRODOTTO % DI RIDUZIONE Autofficine Olio esausto di motori di autovetture in 10 riparazione- Officine o industrie Olio industriale esausto da macchine utensili 10 meccaniche Carrozzerie Vernici e olio esausto di motori di autovetture 10 in riparazione Tipografie Stracci e carta imbevuta di inchiostri, 10 inchiostri e colori esausti Studi dentistici Rifiuti sanitari 30 La riduzione forfetaria della superficie di cui al presente comma è alternativa alla riduzione di cui al precedente comma 7 : 9. Qualora nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione vengano svolte attività economiche e professionali, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie utilizzata a tal fine. 10.Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62, comma 5 del decreto legislativo 15/11/93 n

10 11.Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi verrà applicata la tariffa corrispondente all uso per il quale è stabilita la tariffa maggiore. 12.Qualora nel complesso dell azienda esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell uso cui il singolo locale è destinato. ART. 7 DETASSAZIONI 1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi debbono denunciare l estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all espletamento del servizio si smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili. 2. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti. 3. Si considerano soggette a tassazione le superfici dei locali in cui si producono rifiuti speciali i quali siano stati comunque raccolti, trasportati e smaltiti dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino a quando non sia intervenuta attività documentata di smaltimento diretto da parte dell utente e tale attività sia stata portata a conoscenza del Comune mediante la richiesta di detassazione. 4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di detassazione da parte del settore Tributi, lo stesso provvederà alla trasmissione della stessa al Dipartimento VI, I Settore, Urbanistica ed Ecologia, per l acquisizione del parere tecnico di competenza da esprimersi dopo l effettuazione di sopralluogo. 5. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il settore Urbanistica ed Ecologia provvederà a ritornare la richiesta al settore Tributi corredata del proprio parere tecnico. 6. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento del parere, il settore Tributi provvederà ad adottare formale provvedimento di detassazione e, se del caso, provvedimento di sgravio dell eventuale quota parte di imposta non dovuta iscritta nel ruolo principale dell anno in corso. 7. Copia del provvedimento di detassazione contenente il divieto per l utente di conferire i rifiuti al servizio pubblico sarà trasmessa a cura del settore Tributi alla ditta concessionaria del servizio, al servizio incaricato della vigilanza sul servizio pubblico, al settore Ecologia ed ambiente nonchè al Comando VV. UU. per gli eventuali provvedimenti di competenza. ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 10

11 1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento al regolamento comunale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché alla vigente normativa in materia. Sono comunque assoggettati alla tassa i locali e le aree in cui si producono le categorie di rifiuti per le quali viene svolto il servizio di raccolta e/o smaltimento ai sensi del relativo regolamento comunale. 2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i i rifiuti speciali indicati dall art. 6 del regolamento comunale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e pertanto i locali e le aree in cui gli stessi si producono sono soggetti alla tassa prevista dal presente regolamento. 3. Sono comunque soggetti alla tassa per l'asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ordinari prodotti, i locali in cui si producono materie prime secondarie destinate all'effettivo riutilizzo ai sensi del D.L.6/5/94 n.279 che, ai sensi dell'art.2 del D.L. 9/9/88 n.39 convertito nella legge 9/11/88 n.475, sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti e per le quali, quindi, il produttore non effettua alcuna opera di smaltimento a proprie spese. 4. Laddove gli operatori economici provvedano ad avviare al recupero i rifiuti assimilati, ai sensi dell art. 21, 7 comma del D. Lgs. 22/97, agli stessi spetta una riduzione della tariffa sino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall art. 67, 2 comma del D. Lgs. 507/93. A tal fine il produttore dovrà dimostrare a consuntivo l avvio al recupero attraverso idonea documentazione (formulari di identificazione o altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell impresa incaricata del trattamento) per avere diritto, previo parere favorevole del Settore Ecologia dell Ente, allo sgravio od al rimborso dell eccedenza di tassa. Il Settore Ecologia dovrà determinare la percentuale aritmetica di riduzione spettante al produttore in relazione all incidenza dei rifiuti assimilati avviati al recupero rispetto alla produzione ponderale complessiva, fermo restando che la riduzione massima del 40% potrà essere accordata unicamente laddove tale incidenza sia pari ad almeno il 50%. ART. 9 CLASSIFICAZIONI IN CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA QUANTITATIVA E QUALITATIVA 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati e sulla base della omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, caserme, esercizi alberghieri, pensioni, convitti, case di cura, residence, cantine e solai con una superficie superiore a mq.3, piani piloty privati, verande coperte, terrazze coperte, tettoie e aree di parcheggio coperte; 2) Locali ed aree adibiti a uffici pubblici, attività di istituzioni culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, ricreative, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, impianti sportivi coperti, locali in cui si svolge unicamente attività autonoma di stoccaggio o deposito merci diversi dai locali di deposito collegati o situati all'interno delle attività produttive, depositi di materiali edili o di rottami diversi, centri di raccolta e di deposito di autovetture usate destinate alla demolizione, qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti che non sia compresa tra le altre categorie, tribune e zone di stazionamento del pubblico degli impianti sportivi coperti con esclusione delle aree scoperte destinate all attività agonistica, aree scoperte che costituiscono pertinenze dei suddetti locali ed aree; 11

12 2a) Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche; 3) Locali ed aree adibiti a complessi commerciali all'ingrosso di grandi dimensioni o con grandi superfici espositive, aree scoperte per autonome esposizioni commerciali, aree scoperte per parcheggi privati per autovetture e autocarri, aree scoperte che costituiscono pertinenze dei suddetti locali ed aree; 4) Locali ed aree adibiti a uffici privati, banche ed istituti di credito, istituti assicurativi, studi per riprese cine-televisive, locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai nn.3,5,6, aree scoperte che costituiscono pertinenze dei suddetti locali ed aree; 5) Locali ed aree nonché banchi di vendita all'aperto nei mercati adibiti ad attività di pubblici esercizi o vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili ovvero di esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, fiori, pescherie, bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, autonome mense aziendali o interaziendali, circoli sportivi e ricreativi con attività di bar e/o ristorazione, sale da ballo, compreso i relativi depositi, locali ed aree annessi non adibiti direttamente alle suddette attività ma strumentali ad esse, aree scoperte che costituiscono pertinenze dei suddetti locali ed aree; 6) Locali ed aree adibiti ad attività di produzione artigianale o industriale, locali adibiti ad attività artigianali in cui si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art.7,comma 2, locali annessi alle predette attività comprese le mense aziendali, i magazzini e le tettoie, autorimesse e relativi depositi, locali ed aree nonché banchi di vendita all'aperto nei mercati adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili ovvero di esercizi commerciali non compresi nel precedente punto 5, con i relativi depositi, distributori di carburanti, aree scoperte operative. 2. Per la determinazione delle tariffe annuali per ogni singola categoria la Giunta Comunale terrà conto dei seguenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa da applicare al costo medio generale, secondo le istruzioni impartite dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E/5/2806 del , sulla base della seguente formula: dove: Ts = Cmg x Ips x Iqs Ts = tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività Cmg = costo medio generale netto per unità di superficie Ips = coefficiente o indice di produttività specifica di una attività o utilizzazione Iqs = coefficiente o indice di qualità specifica o di costo specifico di smaltimento dei rifiuti Categoria 1 Ips = 0,60 Categoria 2 Ips = 0,74 Categoria 2a Ips = 0,15 Categoria 3 Ips = 2,29 Categoria 4 Ips = 2,58 Categoria 5 Ips = 3,40 Categoria 6 Ips = 1, Questo Comune provvede allo smaltimento dei propri rifiuti senza particolari o diverse procedure per tipo di rifiuto con conseguenti costi uniformi. Pertanto il coefficiente di qualità specifica (Iqs) è uniforme e va determinato pari a 1 (uno). 12

13 ART. 10 DENUNCE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE 1. I soggetti di cui all'art.3 debbono presentare al settore Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune su apposito modello messo gratuitamente a disposizione degli utenti dallo stesso ufficio. 2. Qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate la denuncia iniziale di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi. 3. Qualora le condizioni di tassabilita' siano variate rispetto alla denuncia iniziale, l'utente e' tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio successivo alla data in cui si verifica, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un maggior ammontare della tassa. L'utente e' altresì obbligato a denunciare ogni altra variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere: 4.1 L'indicazione del codice fiscale e, in caso di denuncia di variazione, il codice attribuito dal concessionario del servizio di riscossione; 4.2 Per le persone fisiche, convivenze e condominii: Gli estremi anagrafici del capo famiglia o del capo convivenza che, unitamente al nucleo familiare o alla convivenza, occupa o detiene l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimora nell'immobile a disposizione. Per le abitazioni, la denuncia va fatta dal capo famiglia o da uno dei coobbligati, per i condominii dall'amministratore condominiale in carica. 4.3 Per le società, associazioni, enti, istituti e simili: La ragione sociale, lo scopo o oggetto dell attività svolta, il codice fiscale, la sede legale, la sede operativa nel Comune, il codice attribuito dal concessionario, gli estremi anagrafici del rappresentante legale o negoziale e degli amministratori nonché il loro codice fiscale e la loro residenza; 4.4 Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati suddivisi tra le varie categorie di cui all'art.8; 4.5 La data d'inizio dell'occupazione o detenzione e/o la data di inizio della variazione; 4.6 Le generalità e l'indirizzo del proprietario degli immobili occupati. 5. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale al Settore Tributi che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. 13

14 Nel caso di spedizione per posta, la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati e di cui il Settore Tributi venga a conoscenza, lo stesso ufficio provvederà ad invitare l'utente a provvedere alla presentazione delle denunce di cui ai commi 1 e 2 nel termine previsto. In caso di omesso invito resta fermo l'obbligo dell'utente di provvedere ugualmente alla presentazione delle denunce. 7. Le dichiarazioni iniziali e quelle di variazione devono essere di norma corredate da planimetrie o da elaborati tecnici con l'indicazione dei locali e delle aree occupate. 8. In occasione del rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di nuove costruzioni o di modificazione delle costruzioni esistenti, il proprietario dell area o dell erigendo fabbricato dovrà presentare al Settore Tributi una dichiarazione con allegata copia del progetto edilizio relativo alla nuova costruzione oggetto della concessione edilizia e delle eventuali successive varianti. Successivamente, entro i termini di cui al comma 1, l utente provvederà alla presentazione della denuncia iniziale a seguito dell occupazione dei locali di nuova costruzione. 9. Per le denunce di cui al presente articolo, ritenute fedeli dal Settore Tributi, si provvederà all'iscrizione a ruolo ai sensi del successivo art.11 senza provvedere alla notifica dell'avviso di accertamento all'utente, fatti salvi i termini di cui all'art.71 del decreto legislativo 15/11/93 n.507 nel caso in cui la dichiarazione fosse ritenuta infedele successivamente all'iscrizione a ruolo della materia imponibile dichiarata. In tal caso il Settore Tributi provvederà, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 15/11/93 n.507, ad emettere un avviso di accertamento per infedele o incompleta denuncia ed alla successiva iscrizione a ruolo della differenza. ART. 11 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO 1. Per l'accertamento relativo ai casi di infedeltà, incompletezza e omessa denuncia si osserva l'art.71 del decreto legislativo 15/11/93 n.507 e successive modificazioni. 2. Alla riscossione della tassa, sanzioni ed interessi, si provvede tramite ruoli nominativi con l'osservanza dell'art.72 del decreto legislativo 15/11/93 n.507 e successive modificazioni. 3. Per il contenzioso si osservano le norme previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e successive modificazioni a partire dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali previsto per il 1^ ottobre 1994 e, fino a tale data, le norme previste dall'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638 nonché l'art.288 del T.U.F.L. 14/9/31 n.1175 e successive modificazioni come integrato dall'art.63, quinto comma, del D.P.R. 28/1/88 n.43. ART. 12 INVITO DEI CONTRIBUENTI IN UFFICIO. VERIFICHE. 14

15 1. Il settore Tributi, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione d'uso delle superfici imponibili sulla base degli atti di ufficio può invitare i contribuenti, i proprietari e gli amministratori condominiali degli stabili ubicati nel territorio comunale a recarsi presso il Settore Tributi per fornire notizie e chiarimenti necessari ai fini di una corretta applicazione della tassa, può esigere in visione dagli stessi e dai proprietari dei fabbricati e delle aree le planimetrie degli immobili soggetti a tassazione e richiedere le indicazioni necessarie circa i locali e le aree dati in affitto anche mediante la richiesta di esibizione dei relativi contratti d'affitto. 2. Per gli stessi fini di cui al comma 1 il Settore Tributi può invitare gli utenti a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad altri uffici dello stesso Comune o a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 3. Qualora il contribuente non risponda all'invito o comunque non provveda ad adeguarsi agli adempimenti richiesti di cui al comma 1 nel termine indicato o vi adempia in maniera insufficiente, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del Settore Tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri dell'art.2729 del codice civile ovvero sulla base degli elementi in possesso del settore Tributi. 4. Si osservano le norme previste dagli artt. 71, quarto comma e 73 del decreto legislativo 15/11/93 n.507 e successive modificazioni. ART. 13 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA 1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Settore Tributi del Comune può procedere all annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell atto. ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, va identificato nella figura massima apicale preposta al Settore Tributi o in un funzionario del medesimo settore già incaricato di posizione organizzativa o di alta professionalità, individuato con deliberazione della Giunta Comunale. ART. 15 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI SPECIALI 15

16 1. Sono esenti dal pagamento della tassa: Gli stabili adibiti ad uffici comunali ed i locali degli edifici comunali adibiti a servizi pubblici in genere, comprese le sedi delle scuole materne, elementari e medie; Le chiese pubbliche; I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento che restino chiusi per l'intero anno solare. 2. La tassa e' applicata nella misura del 50% per i locali destinati a scuole ed istituti di educazione sia pubblici che privati diversi da quelli di cui al 1 comma; la tassazione e' limitata alle aule, servizi ed uffici amministrativi. 3. Nel caso di abitazioni con unico occupante la tariffa unitaria applicabile alle abitazioni civili è ridotta del trenta per cento. Per fruire dell agevolazione gli interessati devono inoltrare apposita richiesta su modello predisposto dal settore Tributi entro i termini ordinari. Gli unici occupanti di abitazioni appartamenti a complessi condominiali, contestualmente alla presentazione della richiesta, dovranno indicare le superfici occupate. Dell avvenuta concessione dell agevolazione il settore Tributi dà comunicazione al richiedente, e, se del caso, anche all amministratore del condominio. Si applicano i commi 5 e 6 dell art. 66 del D. Lgs. n. 507/ In via eccezionale e' consentito concedere agevolazioni in casi di comprovata indigenza dei soggetti passivi del tributo. A tale scopo il Settore Tributi su segnalazione del servizio sociale provvederà ad adottare provvedimento di sgravio della tassa limitatamente all'anno in corso a favore delle persone indigenti segnalate. Il servizio sociale limiterà la segnalazione alle persone che si trovano nella materiale impossibilita' di provvedere al pagamento del tributo per indigenza temporanea o permanente. ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 16

17 decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del , adottata ai sensi dell art. 13 della L , n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni semestre, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna al concessionario della riscossione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. ART. 17 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 1. Per i servizi di cui all'art.1 per gli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, per uso temporaneo locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Cologno Monzese una tassa di smaltimento giornaliera. Per temporaneo si intende l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2. La tassa di cui al comma 1 e' determinata dividendo per 365 la tariffa unitaria al metro quadrato della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria dei locali od aree tassabili di cui all'art.8 cui appartiene la voce d'uso temporaneo dei locali ed aree pubblici da assoggettare al tributo o la voce d'uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 3. Tale misura di tariffa ottenuta e' maggiorata del 50 per cento. L'importo dovuto e' arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire e per eccesso se e' superiore. 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modello di versamento di cui all'art.7, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello. A tale scopo il servizio comunale che provvede al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione o all'uso temporaneo di locali ed aree pubblici, subordinerà il rilascio di tale autorizzazione al preventivo versamento della tassa mediante versamento in conto corrente postale sul modello suindicato o mediante il versamento diretto. 5. In caso di uso di fatto o abusivo di locali o aree pubbliche ovvero senza essere in possesso della prevista autorizzazione all'occupazione o senza aver provveduto al pagamento della tassa di smaltimento giornaliera e/o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa dovuta e non versata viene recuperata dal vigile urbano o dal funzionario addetto unitamente alla sanzione, interessi ed accessori con le modalità di versamento di cui al precedente comma Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano gli artt.11 e 16 salvo le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. ART

18 NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE 1. La nuova classificazione delle categorie tassabili prevista dall'art.8 sarà applicabile con decorrenza dall'1/1/1995 con le nuove tariffe che la Giunta Comunale adotterà entro il 31/10/1994. Entro il 31/10/1995, per l'applicazione, a decorrere dall'1/1/1996, ai sensi dell'art.79, comma 2, e dell'art.65, comma 2, del decreto legislativo 15/11/93 n.507, il Consiglio Comunale provvederà ad adottare apposito atto deliberativo di modifica del presente regolamento per l'applicazione dei criteri di commisurazione del tributo con l'adozione di uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti da applicare al costo medio di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno Ai sensi dell'art.79, comma 3, del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, le seguenti norme previste nel presente regolamento avranno decorrenza dall'1/1/1995: 2.1. Art.1, comma 3, in relazione ad eventuali zone del territorio da escludersi dal servizio di raccolta Art. 3, comma 2, in relazione all'applicazione di percentuali di aumento della superficie tassabile per le parti comuni del condominio. Ai sensi dell'art.3 del presente regolamento erano già soggette a tassazione le scale, gli anditi, gli atrii, i corridoi condominiali coperti di accesso alle autorimesse private, i piani piloty condominiali e pertanto non sarà necessario obbligare i contribuenti a presentare una dichiarazione integrativa per tali superfici Art.3, comma 3, in relazione all'obbligo del versamento della tassa da parte del soggetto gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati. Attualmente esistono sul territorio comunale n.1 centro commerciale integrato già soggetto a tassazione anche per le parti comuni e il Mercato Comunale coperto di via Carducci. I titolari dei posteggi sono già soggetti a tassazione per la quota parte di pertinenza delle parti comuni coperte Art.3, comma 4, in relazione all'obbligo degli amministratori condominiali di presentare annualmente l'elenco degli occupanti o detentori dei locali Art.6, comma 3, in relazione alla tassabilità, nel limite del 25 per cento, delle aree di pertinenza dei locali ed aree assoggettate alla tassa Art.6, comma 4, in relazione alla tassabilità nel limite del 50 per cento delle aree scoperte diverse da quelle del comma Art.10, comma 2, in relazione alla riscossione della tassa con ruoli nominativi in quattro rate trimestrali ed alle altre norme previste dall'art.72 del decreto legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni. 3. Il Settore Tributi, ai sensi dell'art.79, comma 6, del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, provvederà ad invitare i contribuenti, mediante manifesti, a presentare, entro il 30/9/94, la dichiarazione integrativa prevista per l'applicazione della tassa, a partire dall'1/1/95, alle superfici di cui ai precedenti commi 2.3., 2.5. e Tale dichiarazione avrà effetto dall'1/1/1995 quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste. 18

19 4. Per l'anno 1994, ai sensi dell'art.79, comma 5, del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.2, e' dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un'importo pari al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R. 10/9/1982 n.915. L'eventuale eccedenza di gettito risultante dall'operazione di deduzione suindicata sarà computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno A tale scopo, nel caso le risultanze finali a consuntivo del costo del servizio, dopo la deduzione del 5%,evidenziassero un'eccedenza di gettito, il Settore Tributi predisporrà il ruolo principale 1995 senza alcuna deduzione e successivamente la Giunta Comunale, entro il 10 aprile 1995, adotterà apposito atto deliberativo di sgravio attraverso il quale il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi per il Comune effettuerà la compensazione della deduzione pro-quota con gli importi iscritti a ruolo per l'anno 1995 per ogni utente. L'eventuale deduzione spettante per ogni utente sarà calcolata per quota percentuale corrispondente al rapporto tra il gettito complessivo netto del tributo e l'importo complessivo netto della deduzione dedotto l'ammontare dei compensi corrispondenti. 5. Al fine di evitare l'applicazione dei termini di decadenza dell'azione accertatrice del Comune previsti dall'art.79, comma 7, del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, il Settore Tributi provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento per infedele o omessa dichiarazione entro i termini utili per provvedere all'iscrizione a ruolo entro il 15/12/1994 come segue: 5.1. Accertamenti in rettifica per infedele dichiarazione: per l'anno 1992 entro il 31/10/1994 per l'anno 1993 entro il 31/10/ Accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione: per l'anno 1992 entro il 31/10/1994 per l'anno 1993 entro il 31/10/ Gli accertamenti in rettifica o d'ufficio per l'anno 1994 e seguenti potranno essere adottati entro il più ampio margine di tempo previsto dall'art.10 del presente regolamento e dall'art.71 del decreto legislativo 15/11/1993 n Per effetto dell'entrata in vigore dell'art.39 della legge n.146 i locali occupati e destinati ad attività industriali in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto lettera a) della deliberazione interministeriale del sono ora soggetti alla tassa, mentre nell'anno 1993 erano esclusi per effetto dell'art.270 del t.u.f.l n.1175 e dell'art.2 del d.p.r n Questo Comune ha provveduto a detassare le superfici suddette su specifica richiesta degli interessati ai sensi degli artt.7 e 12 del previgente regolamento di applicazione della tassa di smaltimento, con la conseguenza che le ditte hanno provveduto in proprio allo smaltimento. Non e' perciò possibile pretendere il pagamento del tributo a partire dall' in quanto il servizio di raccolta e smaltimento non e' stato effettuato dal Comune. Pertanto, per l'anno 1994, il settore tributi, entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento, provvederà ad inviare ai contribuenti interessati apposita comunicazione in cui si preannuncia la tassabilita' dei locali, invitando le ditte a presentare la dichiarazione di cui all'art.9 entro il e che la tassa e' dovuta per l'anno 1994 a partire dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia stessa, e, di conseguenza, il servizio potrà essere assicurato solo a partire da tale data. 19

20 7. Ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 15/11/1993 n.507 le norme del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994 ad eccezione di quelle previste in questo articolo e nell'art.79 del decreto legislativo 15/11/1993 n.507 che hanno decorrenza dalle date ivi indicate. ART. 18 BIS NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE - RINVIO 1. Si intendono recepite nel presente regolamento tutte le norme di legge o di atti aventi forza di legge che hanno abrogato, modificato o integrato le disposizioni di cui all art. 79 del D. LGS n. 507 con effetto immediato sulle disposizioni del precedente art. 18. ART. 19 TRASFORMAZIONE DEI RUOLI - CATEGORIA CIVILI ABITAZIONI 1. Con decorrenza dal , saranno iscritti nei ruoli di cui all art. 72 del D. LGS n. 507 gli importi dei tributi ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, dovuti dai soggetti occupanti, a vario titolo, le singole unità immobiliari costituenti i condomini, in luogo dei condominii medesimi. Alla trasformazione dei ruoli nel senso sopra descritto, si procederà sulla base della rilevazione dei cespiti tassabili effettuata dal Comune ai sensi dell art. 71. comma 4 - del citato D. LGS. 507/93, utilizzando le schede di rilevazione debitamente sottoscritte dai contribuenti. 20

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