CORTE D APPELLO DI MILANO

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1 Corte d Appello di Milano 1 CORTE D APPELLO DI MILANO App. Milano (ord.), 2 luglio 2013, Pres. Rel. Est. Marescotti Applicazione filtro N. 729 Reg. Gen. C. Appello Anno 2013 composta dai magistrati: LA CORTE D APPELLO DI MILANO III SEZIONE CIVILE dott. Baldo Marescotti dott. Franco Matacchioni dott. Giovanna Ferrero Presidente rel. est. Consigliere Consigliere Nel procedimento promosso in grado d appello tra X S.a.s. di X & C. di X (P.IVA 000) rappresentata e difesa dagli avvocati x e x, presso lo studio dei quali è selettivamente domiciliata in Milano, via xxx per procura speciale a margine dell atto di appello, appellante e Condominio Y) di y, rappresentato e difeso dall avv. y, presso lo studio del quale in Codogno, via yyy, elettivamente domiciliato per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, ha pronunciato la seguente ORDINANZA A NORMA DEGLI ARTICOLI 348-bis E 348-ter COD.PROC.CIV. Con sentenza n. 789/2012 del 26 giugno 2012 il Tribunale di Lodi ha rigettato l impugnazione proposta a norma dell art cod.civ. dalla società X S.a.s. contro la deliberazione con cui, nell adunanza del 14 ottobre 2010, l assemblea del Condominio Y aveva approvato la ripartizione delle spese relative all impianto antincendio dei piani dal secondo al quinto fuori terra in misura proporzionale al valore della porzione immobiliare di proprietà di ciascun partecipante. La società X, che è proprietaria dei piani terreno e primo dell edificio, accorpati tra di loro, sostiene: che i due piani, collegati da scala interna, non hanno accesso dall andito di ingresso e dalla scala dell edificio e costituirebbero un complesso unico, autonomo ed indipendente, dotato di un proprio impianto antincendio; che tali condizioni strutturali determinerebbero una esclusione dell uso di scale ed ascensore palesemente necessitata, assoluta ed imposta per ordine della Pubblica Amministrazione; che, pertanto, la spesa dell impianto non avrebbe potuto essere ripartita anche a suo carico, dato che le porzioni di sua proprietà erano già dotate di impianto proprio e che l unica quota della spesa di cui avrebbe potuto rispondere era quella riferita all impianto di surpressione, l unico impianto destinato a servire anche alla rete degli idranti dei primi due piani. La Corte ritiene che l appello sia inammissibile a norma degli articoli 348-bis e 348-ter cod.proc.civ. Come ha fondatamente opposto il Condominio, la proprietà X non solo mantiene l accesso dalla strada, attraverso la porta principale, ma conserva la proprietà pro-quota delle parti comuni dell edifi-

2 2 Provvedimenti cio, inclusi scale e impianto ascensore, essendo comproprietaria del lastrico solare (con una quota di 289,73 millesimi), così come resta comproprietaria delle parti comuni elencate nell art cod.civ., mancando la allegazione e la prova di una clausola convenzionale contraria, che ne escluda la partecipazione. Delle parti di uso e proprietà comune la disposizione prevista dall art cod.civ., che ne fa una elencazione esemplificativa, stabilisce una presunzione di comproprietà fra i condomini, la quale viene configurata quando risulti una relazione strumentale necessaria fra la parte in questione e l uso comune. In difetto di un regolamento di natura contrattuale che escluda il fondo aaa dalla partecipazione alla comunione dei beni elencati dall art cod.civ., non può ritenersi che l impianto antincendio che serve i piani superiori dell intero edificio non abbia alcuna utilità per X. Non è configurabile la fattispecie del condominio parziale, perché non risulta che i beni che compongono la struttura delle parti comuni dell edificio, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, siano destinati al servizio e al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell edificio. L adeguamento dell impianto antincendio serve alla sicurezza dell intero edificio e non delle sole unità immobiliari dei piani superiori e serve dunque anche alla protezione e alla sicurezza, oltre che della scale e delle altre parti della struttura dell edificio, del lastrico solare, alla cui proprietà X partecipa per la quota di 289,73 millesimi. L impugnazione proposta dalla società X S.a.s. di X e & C. deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta (articoli 348-bis e 348-ter cod.proc.civ.). Infatti, in tema di condominio negli edifici, le parti dell edificio e gli impianti deputati a preservare l edificio condominiale da danni e conseguire obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, rientrano, per la loro funzione, fra le cose e gli impianti comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell art cod.civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ. Occorre provvedere sulle spese a norma dell articolo 91 cod.proc.civ. Esse si liquidano in 1.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Per tali motivi La Corte di Appello di Milano, sezione terza civile, pronunciando sull appello proposto con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2013, dichiara la inammissibilità dell appello proposto dalla società X S.a.s. di X & C. contro la sentenza n. 789/2012 pronunciata dal Tribunale di Lodi il 26 giugno 2012 a norma degli articoli 348-bis e 348- ter cod.proc.civ.; condanna la società X S.a.s. di X e & C. a rifondere al Condominio Y di y le spese di questo grado, liquidate in complessivi 1.500,00, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall art. 1 comma 17 della legge di stabilità n. 228 del 2012), trattandosi di procedimento iniziato in appello dopo il 31/1/2013. Milano, 2 luglio 2013 Il presidente estensore Baldo Marescotti

3 Corte d Appello di Milano 3 App. Milano (ord.), 25 giugno 2013, Pres. Raineri, Rel. Fiecconi Rigetto eccezione inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Applicazione filtro, criteri N. R.G. 2013/798 nelle persone dei seguenti magistrati: CORTE D APPELLO di MILANO I SEZIONE CIVILE dott. Carla Romana Raineri dott. Cinzia Zoia dott. Francesca Fiecconi Presidente Consigliere Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nella causa iscritta al n. r.g. 798/2013 promossa da: X SPA (C.F. XXX), con il patrocinio dell avv. x e dell avv. x; con elezione di domicilio in Largo xxx, Milano, presso e nello studio dell avv. x appellante contro Y1 SPA ora Y SPA (C.F. YYY) con il patrocinio dell avv. y e dell avv. y, con elezione di domicilio in Viale xxx Milano presso e nello studio dell avv. y; appellato La Corte, come sopra composta, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 25/06/2013, osserva quanto segue IN FATTO 1. La sentenza impugnata n. 9178/2012, resa dal Tribunale di Milano in data , ha rigettato l opposizione a decreto ingiuntivo emessa nei confronti dell appellante e contenente l ordine di pagamento di un imposta di importazione garantita dall assicuratore appellato sulla base di una polizza fideiussoria; il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù dell azione di regresso originante dal pagamento dell importo eseguito dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza fideiussoria stipulata a garanzia del pagamento dovuto dallo spedizioniere per tributi doganali correlati all importazione di prodotti dell appellante. 2. Il giudice aveva rigettato tutti motivi di opposizione che in questa sede vengono riproposti IN DIRITTO 3. Viene eccepita dall appellato l inammissibilità dell appello ex 342 cpc. In merito si osserva succintamente che non paiono esservi ragioni per ritenere che non siano stati rispettati i requisiti previsti per l impugnazione, posto che i motivi d appello si riferiscono ai punti della decisione che non hanno accolto le ragioni dell impugnante 4. In via subordinata, l appellato ha eccepito l inammissibilità ex art. 348 bis cpc dell appello.

4 4 Provvedimenti 5. Ritiene la Corte di dovere preliminarmente valutare l ammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis cpc, ritenendo che, ad un esame approfondito delle ragioni dell appello e della motivazione della sentenza impugnata, dopo avere sentito le parti in contraddittorio su questo specifico punto rilevato nel corso della prima udienza di trattazione, debba essere rilasciata una prognosi sfavorevole sulle probabilità di successo della presente impugnazione. 6. Tale giudizio sfavorevole, ovviamente, non deriva da un esame sommario delle ragioni in fatto e in diritto della decisione relativamente alle singole parti impugnate, dovendosi ritenere che, per il rispetto dei principi regolatori del giusto processo, la Corte possa approdare a una pronuncia d inammissibilità solo quando i) non vi siano ragioni per dovere interpretare diversamente i fatti di causa o per ammettere istanze istruttorie escluse dal giudice di primo grado, ii) il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme a un sedimentato indirizzo giurisprudenziale e iii) l esame dei motivi d appello non offra elementi per mutare detto orientamento. 7. Tutto quanto sopra premesso, la Corte svolge le seguenti osservazioni: a) da un lato, non vi sono ragioni per doversi discostare dall orientamento, espresso dalla Cassazione nella pronuncia a SU n. 499 e 500/2003, sulla legittimità dell azione di regresso svolta dall assicuratore in via surrogatori nei confronti dell importatore, e non nei confronti dello spedizioniere delegato alla solutio del pagamento dei diritti doganali dovuti per le operazioni d importazione effettuate in regime di pagamento differito ai sensi dell art. 78 e ss DPR 43/1973, poiché la tesi della parte impugnante si riferisce a una giurisprudenza superata che non considerava che il soggetto passivo dell imposta è l importatore delle merci, e non lo spedizioniere, e che entrambi sono tenuti in via solidale a rivalere la compagnia assicuratrice di quanto pagato in forza della polizza, non essendo rilevante che alla stipula della polizza non prenda parte l importatore; b) dall altro, sotto il profilo del denunciato concorso di colpa della compagnia assicuratrice nel determinare la fine del beneficio del pagamento differito dei diritti doganali concordato con l ufficio doganale, rileva osservare che da parte della compagnia assicuratrice sono in realtà stati fatti diligenti sforzi per ottenere un piano di rientro da parte dello spedizioniere allorché vi sono stati i primi segni del suo inadempimento, secondo un calendario che pur tuttavia non è stato rispettato; pertanto, sotto il profilo del comportamento assunto dall assicuratore nel dar corso al pagamento dell obbligazione garantita, non possono riscontrarsi i comportamenti contrari a buona fede o al regolamento della polizza fideiussoria denunciati dall appellante, poiché la polizza è stata stipulata a favore della pubblica amministrazione proprio per coprire i rischi correlati all inadempimento dell obbligo di pagamento di detti diritti, di norma delegato allo spedizioniere che si avvale del pagamento in forma differita; c) in pari modo, le istanze istruttorie di parte appellante volte ad accertare la colpevole negligenza della compagnia assicuratrice sulla base di dichiarazioni successivamente rese dai suoi dirigenti all appellante, confutate dai fatti di cui sopra, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione. 8. Alla luce di quanto sopra, pertanto, non vi sono ragioni per sostenere che l appello abbia una ragionevole prospettiva di accoglimento, stante la sostanziale correttezza in fatto e in diritto della pronuncia impugnata. Sulle spese di giudizio 9. Le spese di lite seguono al soccombenza dell impugnante e vengono liquidate in favore dell appellato in ragione dell attività sin qui svolta e del valore della controversia, nella misura indicata nel dispositivo. 10. Sussistono altresì i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della dichiarazione d inammissibilità, ai sensi dell art. 1 comma 17 della legge di stabilità 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 e in vigore dal 1 gennaio 2013, il quale ha inserito il seguente nuovo comma 1-quater nell art. 13 del DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia): Quando l impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,

5 Corte d Appello di Milano 5 principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l obbligo del pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Secondo il successivo comma 18 dell art. 1 Le disposizioni di cui al comma si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e cioè dal 31 gennaio P.Q.M. I. Dichiara l inammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis cpc; II. Condanna l appellante alle spese della presente fase, liquidate in favore dell appellato in 1.800,00, oltre IVA CPA, e ulteriori tributi dovuti Si comunichi. Milano, 25 giugno 2013 Il Consigliere estensore Francesca Fiecconi Il Presidente Carla Romana Raineri App. Milano (ord.), 25 giugno 2013, Pres. Raineri Rigetto eccezione inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Applicazione filtro. Ragionevole probabilità, significato REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D APPELLO DI MILANO I SEZIONE CIVILE RG 4144/2012 composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Carla Romana Raineri Dott.ssa Cinzia Zoia Dott.ssa Francesca Fiecconi Presidente rel. Consigliere Consigliere ha pronunziato la seguente ORDINANZA nella causa civile promossa in grado di appello promossa da: X SpA. rappresentata e difesa dall avv. x ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale xxx appellante

6 6 Provvedimenti contro Y SpA e Z, rappresentati e difesi dall avv. y ed elettivamente domiciliati presso il suo studio dell avv. z in Milano, via zzz appellati La Corte, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del in punto inammissibilità dell appello, sulla eccezione sollevata dalle parti appellate ai sensi dell art. 342 c.p.c. e dell art. 348 bis c.p.c., osserva: 1. rilevato che il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5008/12, in accoglimento della opposizione proposta da Y SpA e Z avverso il decreto ingiuntivo n /09, ha revocato il predetto decreto condannando l opposta al pagamento delle spese processuali 2. atteso che avverso tale sentenza ha proposto appello X lamentando la erroneità del decisum di primo grado alla stregua degli artt. 19 e 21 delle condizioni contrattuali e deducendo che la cedente aveva espressamente garantito la solvenza del debitore ceduto, resosi nella specie inadempiente nel pagamento di quanto dovuto 3. rilevato, quanto alla eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che l appellante ha rispettato i vincoli di forma previsti dalla norma, avendo espressamente indicato, al punto 6 del proprio atto di impugnazione, le parti della sentenza che ha inteso appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e, parimenti, dedotto i motivi in diritto a sostegno della diverse conclusioni auspicate 4. ritenuta, nondimeno, l inammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis c.p.c., stante la sua manifesta infondatezza, con conseguente prognosi negativa di successo 5. ritenuto, sul punto, che la non ragionevole probabilità di accoglimento non debba essere interpretata in senso statisticamente probabilistico, cioè mediante l individuazione di una percentualesoglia al di sotto della quale l accoglimento del gravame può considerarsi improbabile, ma, al contrario, valutata secondo criteri il più possibile oggettivi, segnatamente rinvenibili in quella manifesta infondatezza tedesca, declinata in termini di eclatante infondatezza, ricorrendo la quale la prognosi di insuccesso ne costituirà la naturale ed inevitabile conseguenza; ritenuto, dunque, che il richiamo probabilistico, pur presente nella disposizione normativa, debba intendersi riferito non già ai contenuti dell appello, ma alla decisione finale che non verrà resa (perché il filtro la impedirà); che, in altri termini, se il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sarà certo e deve esserlo della infondatezza del gravame, sarà assai improbabile che lo stesso possa essere accolto da qualunque altro collegio giudicante (in questo si esplica la selezione prospettica fondata sulla non ragionevole probabilità di accoglimento, posto che nessun collegio che pronuncia l inammissibilità potrà mai essere certo di come avrebbe potuto decidere un altro Collegio in diversa composizione se fosse stato chiamato a pronunciarsi sulla medesima causa.); ritenuto pertanto, in tale prospettiva, che la infondatezza del gravame debba essere immediatamente percepibile, prima facie, dall esame dei motivi di impugnazione in rapporto alla pronuncia di primo grado, laddove, nei casi in cui residui un margine, anche modesto, di dubbio, foriero di una possibile riforma della decisione impugnata, l appello dovrà proseguire secondo il suo ordinario iter; 6. considerato che la manifesta infondatezza del gravame, nel caso di specie, emerge prima facie, ove si consideri che la decisione impugnata non si pone affatto in contrasto con gli artt. 19 (facoltà di recesso) e 21 (conseguenze del recesso) delle condizioni generali di contratto, ma, al contrario, si fonda proprio su tale seconda previsione, che sancisce espressamente ed inequivocabilmente che il recesso non spiega effetto retroattivo nei confronti delle cessioni che, alla data di esercizio del recesso medesimo, abbiano già prodotto l effetto traslativo del credito, con la conseguenza che esse non sono retrocedibili 7. rilevato, pertanto, che il primo giudice, nell accogliere l opposizione proposta dagli odierni appel-

7 Corte d Appello di Milano 7 lati, ha correttamente interpretato ed applicato detta disposizione ritenendo, con riferimento specifico alle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, che nessuna pretesa creditoria potesse essere fatta valere da X SpA essendosi già verificato, in tempo precedente al recesso, l effetto traslativo del credito; 8. considerato che l invocata natura pro-solvendo della cessione costituisce thema decidendum nuovo, non essendo stata dedotta nella comparsa di riposta nel giudizio di primo grado, ma proposta per la prima volta con l atto di appello, cosicché l eccezione deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell art. 345 c.p.c., per palese violazione del divieto dello jus novorum in sede di gravame; 9. atteso che alla pronuncia di inammissibilità dell appello consegue la condanna dell appellante alle spese processuali e liquidate le stesse, in rapporto al valore della causa ed alle limitate difese sino ad ora svolte, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M P.Q.M. Visto l art. 348 bis c,p,c; dichiara inammissibile l appello proposto avverso la sentenza n. 5008/12 resa dal Tribunale di Milano; condanna l appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi 4.000,00 oltre accessori di legge. Milano, Il Presidente estensore App. Milano (ord.), 15 maggio 2013, Pres. Sodano, Rel. Fiecconi Inapplicabilità filtro N. RG 180/13 CORTE D APPELLO DI MILANO composta dai magistrati Dott. Maria Rosaria Sodano Dott. Alberto Massimo Vigorelli Dott. Francesca Fiecconi I SEZIONE CIVILE Presidente Consigliere Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d Appello, da X1 (C.F. xxx), con il patrocinio dell avv. x, elettivamente domiciliato in xxx presso il difensore avv. x X2 (C.F. xxx), con il patrocinio dell avv. x, elettivamente domiciliato in xxx presso il difensore avv. x

8 8 Provvedimenti CONTRO CONSORZIO Y (C.F. 000), con il patrocinio dell avv. y, elettivamente domiciliato in yyy presso il difensore avv. y OGGETTO: Consorzio OSSERVA Gli Appellanti X1 X2 sono due fratelli che hanno ereditato terreni facenti parte del consorzio appellato e contestano la sentenza che ha ritenuto valida la convocazione della riunione consortile. Da parte loro vi sono rilievi sulla mancata ricezione della convocazione della riunione consortile di cui la controparte contesta l ammissibilità perché si tratterebbero di argomenti nuovi non trattati in primo grado. Inoltre, l argomento principale sollevato da X1 sarebbe sconfessato dal fatto che essa aveva designato il suo tecnico Ing. Z quale domiciliatario, il quale aveva a sua volta indicato al consorzio l indirizzo della madre W per la ricezione delle comunicazioni. Z infatti avrebbe indicato al consorzio il numero civico sbagliato e tale fatto, oltre a essere stato tardivamente contestato solo nella conclusionale di primo grado, sarebbe un argomento infondato perché non è onere del consorzio controllare l esattezza degli indirizzi inviati. I fratelli X1 X2 impugnano la sentenza anche per altre questioni sulla ripartizione degli oneri consortili che per alcuni versi sono ritenute nuove da parte dell appellato. L ulteriore questione riguarda la diversa ripartizione interna tra consorziati fatta sulla base delle tabelle in uso, le quali tuttavia secondo il consorzio non avrebbero mutato i millesimi attribuiti alle proprietà loro afferenti. Sul punto il tribunale ha riferito solo che le tabelle sono applicate nella stessa maniera da circa un decennio e che da allora non sono state oggetto di contestazione. Gli appellanti, di contro, deducono che il riparto delle spese avrebbe dovuto essere fatto secondo le tabelle contenute nell atto costitutivo mai mutato formalmente. Gli appellanti deducono anche che nel consorzio è stata inserita illegittimamente J che non appartiene formalmente al consorzio e che detto inserimento ha comportato una sostanziale modifica tabellare. Il giudice ha rigettato tale rilievo sul presupposto che questa questione presuppone la soluzione di una questione pregiudiziale che non è stata accertata in primo grado né è in tale sede accertabile in mancanza di un contraddittorio con J. L appellato ha quindi chiesto la pronuncia d inammissibilità dell appello ex art. 348 bis cpc. La Corte, tutto quanto sopra premesso, ritenuto che la questione relativa al mutamento nei fatti delle tabelle millesimali di riparto merita ulteriore approfondimento alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di legittimità in proposito P.Q.M. La Corte d Appello, a scioglimento della riserva assunta all udienza del : 1. Respinge l istanza di pronuncia d inammissibilità dell appello e rinvia per la precisazione delle conclusioni all udienza del , ore 11: 00 Così deciso in Milano, 15/05/2013 Il Presidente Maria Rosaria Sodano

9 Corte d Appello di Milano 9 RG 255/13 App. Milano (ord.), 14 maggio 2013, Pres. Marescotti, Rel. Est. Croci Applicazione filtro CORTE D APPELLO DI MILANO La Corte, così composta: Dott. Baldo Marescotti Dott.ssa Maria Grazia Bernini Dott. Massimo Croci pronuncia la seguente: III SEZIONE CIVILE PRESIDENTE Consigliere Consigliere rel. e est. ORDINANZA AI SENSI DELL ART 348-bis CPC In ordine all appello proposto, con atto notificato in data , da X nei confronti di Y avverso la sentenza n 7734 /12 datata del Tribunale di Milano MOTIVI 1 L appello è tempestivamente proposto (notificato entro 30 giorni dalla valida notifica della sentenza impugnata), ma si presenta privo di elementi di fondatezza. 2 Le parti, infatti, nel contratto in oggetto , avevano inserito, al n 8, una clausola compromissoria, accertata (con la precedente sentenza del medesimo Tribunale di Milano, passata in giudicato) rivestire natura di compromesso in arbitrato irrituale. 2.1 Ciò comporta le conseguenze correttamente indicate nella qui impugnata sentenza, anche con riferimento a consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass n / 09; Cass n / 04), nel senso che il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, con conseguente esclusione dell impugnazione per nullità prevista dall art. 828 cod. proc. civ. (in ogni caso, il lodo ha pronunciato nettamente all interno dei limiti della convenzione di arbitrato ). Ciò che deduce l appellante nella presente sede di gravame avverso la sentenza di cui sopra in epigrafe è invece la infondatezza in fatto e in diritto della decisione arbitrale, considerata, in sostanza, come se si trattasse di una sentenza avverso la quale dolersi, senza tuttavia dedurre il, come sopra richiamato, indefettibilmente necessario, vizio della volontà in capo all arbitro, laddove quest ultimo ha espresso, nel lodo, una interpretazione, in fatto e in diritto, degli elementi postigli a disposizione delle parti, che è legittimamente criticabile, ma, in forza del principio sopra delineato, non impugnabile avanti il Giudice ordinario. 3 Ogni altra problematica inerente il merito è superata e/o assorbita da tutto fin qui argomentato e deciso. P.T.M., la Corte ritenuto che la impugnazione proposta da X avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile in relazione a quanto sopra succintamente motivato:

10 10 Provvedimenti a) dichiara inammissibile l appello proposto da X avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe; b) condanna l appellante X alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in favore dell appellato Y in 4.500,00 oltre oneri e contributi come per legge. Milano, li Il Presidente Dott. Baldo Marescotti App. Milano (ord.), 14 maggio 2013, Pres. Marescotti, Rel. Est. Croci Applicazione filtro; assorbimento istanza di inibitoria RG 187/13 CORTE D APPELLO DI MILANO III SEZIONE CIVILE La Corte, così composta: Dott. Baldo Marescotti PRESIDENTE Dott. ssa Maria Grazia Bernini Consigliere Dott. Massimo Croci Consigliere rel. e est. pronuncia la seguente: ORDINANZA AI SENSI DELL ART 348-bis CPC In ordine all appello proposto da X avverso la sentenza n / 11 datata del Tribunale di Milano MOTIVI 1 Il primo profilo di gravame è incongruente, in quanto nella impugnata sentenza già viene dato atto, con ciò che ne consegue (inammissibilità della domanda nei suoi confronti), della estinzione della società in accomandita semplice W di X e Co. (di talché non appare comprensibile, e in ogni caso giuridicamente valida, l iniziativa di un Difensore di costituirsi, in data , nel presente grado di appello). 2 In ordine al secondo motivo, appare dirimente, nel senso della infondatezza delle tesi dell appellante, la considerazione che, essendo pacifico che la reale persona al cui nominativo risulta effettuato il finanziamento, Z si è assunto la responsabilità (sotto le pesanti comminatorie di legge per chi denunci un reato che sa essere insussistente) di proporre presso la competente Autorità denuncia querela per la falsificazione della propria sottoscrizione nel contratto di finanziamento in oggetto, competeva, semmai all odierno appellante X l onere di dimostrare che tale querela era ideologicamente falsa. Non avendovi egli ottemperato, deve così considerarsi acquisita, in forza della clausola contrattuale n 6 di cui in atti la responsabilità di quest ultimo, siccome socio illimitatamente responsabile della summenzionata, poi estinta, società, su cui incombeva l obbligo di restituzione correttamente sancito nella appellata sentenza (V., in proposito, Cass. n 12454/ del ), il gravame avverso la quale non potrebbe dunque trovare positivo riscontro. 3 Ogni altra problematica, ivi compresa quella della sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza, inerente il merito è superata e/o assorbita da tutto fin qui argomentato e deciso

11 Corte d Appello di Milano 11 P.T.M., la Corte ritenuto che la impugnazione, proposta da X avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile in relazione a quanto sopra succintamente motivato: a) dichiara inammissibile l appello proposto da X avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe; b) condanna l appellante X alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in favore dell appellata Y spa in 3.000,00 oltre oneri e contributi come per legge. Milano, li Il Presidente Dott. Baldo Marescotti App. Milano (ord.), 14 maggio 2013, Pres. Marescotti, Rel. Est. Croci Applicazione filtro RG 342/13 La Corte, così composta: Dott. Baldo Marescotti Dott.ssa Maria Grazia Bernini Dott. Massimo Croci pronuncia la seguente: CORTE D APPELLO DI MILANO III SEZIONE CIVILE PRESIDENTE Consigliere Consigliere rel. e est. ORDINANZA AI SENSI DELL ART 348-bis CPC In ordine all appello proposto da X SRL in liquidazione con atto notificato in data nei confronti di Y SPA avverso la sentenza n 8186/12 datata del Tribunale di MILANO MOTIVI 1 I profili di gravame si manifestano, entrambi, privi di fondamento. 2 Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, l impugnativa non affronta il nucleo essenziale della condivisibile motivazione della gravata sentenza laddove essa esclude la ritualità della eccezione colà presentata per non esser stati esplicitati, come invece dovuto, i criteri in base ai quali avrebbero dovuto essere esclusi i fori concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 CPC (del tutto genericamente considerati riconducibili al circondario del Tribunale di Roma in atto di appello). 3 Parimenti, nel merito, da un lato, la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato e dato atto della palese genericità dei profili di opposizione colà formulati avverso il decreto ingiuntivo n 10255/10 di cui in atti, ben evincibile dallo stringato, e del tutto incircostanziato, testo della relativa citazione in opposizione di X SRL, e, d altro canto, l appello fa riferimento a documento mai prodotto in primo grado, e che pertanto, a mente dell art. 345 CPC così come modificato dalla L.

12 12 Provvedimenti n 83 (in assenza altresì della prova ivi prevista) non può trovare ingresso e considerazione nel presente grado d appello. 4 Ogni altra problematica inerente il merito è superata e/o assorbita da tutto fin qui argomentato e deciso) P.T.M., la Corte ritenuto che la impugnazione proposta da X SRL in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile in relazione a quanto sopra succintamente motivato: a) dichiara inammissibile l appello proposto da X SRL in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe; b) condanna l appellante X SRL in liquidazione alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in favore dell appellata Y SPA in 5.000,00 oltre oneri e contributi come per legge. Milano, li Il Presidente Dott. Baldo Marescotti App. Milano (ord.), 7 maggio 2013, Pres. D Agostino, Rel. Est. Croci Applicazione filtro RG 432/13 CORTE D APPELLO DI MILANO La Corte, così composta: Dott. Claudio D Agostino Dott.ssa Maria Cristina Pozzetti Dott. Massimo Croci pronuncia la seguente: III SEZIONE CIVILE PRESIDENTE Consigliere Consigliere rel. e est. ORDINANZA AI SENSI DELL ART 348 bis CPC In ordine all appello principale proposto con atto notificato in data da X + 4 nei confronti di Condominio Y e all appello incidentale proposto da quest ultimo avverso la sentenza n 137/12 datata del Tribunale di Varese MOTIVI 1 In ordine all appello principale, premesso che il Tribunale di Varese, con la appellata sentenza, aveva respinto l impugnativa degli odierni appellanti concernente la legittimità della costituzione

13 Corte d Appello di Milano 13 delle assemblee condominiali sotto il profilo dei necessari millesimi implicati nelle relative delibere, si osserva quanto segue. 2 Il primo profilo di gravame prospettato dagli appellanti principali non è fondato: la impugnata sentenza non è viziata da ultrapetizione, in quanto, in ordine al richiamo, di cui in detta sentenza, al regolamento condominiale, è in ogni caso indubbia la applicabilità dello stesso alla materia del contendere, e, in ordine alla insussistenza di un interesse degli attori all impugnazione della delibera in questione, la relativa deduzione, come ben si evince dalle conclusioni finali riportate nella qui impugnata sentenza, è ricompresa nelle istanze del convenuto Condominio. 3 Le doglianze degli appellanti principali inerenti al merito (raccolte sotto il titolo travisamento delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e correlata carenza motivazionale pagg. 8 e segg. dell atto introduttivo del gravame) sono parimenti prive di fondamento. Invero, irrilevanti, siccome estranee all oggetto del contendere (e comunque nuove rispetto alle conclusioni in primo grado degli odierni appellanti) essendo le argomentazioni inerenti alla normativa urbanistica, in ordine al resto, per quanto oggetto di devoluzione, appare condivisibile il ragionamento (accedendo al quale, effettivamente, restano assorbiti, in negativo, tutti gli altri profili di doglianza espressi dagli appellanti principali) svolto nella impugnata sentenza, nella quale la evidenziatavi complessità della situazione viene correttamente governata facendo fulcro sulla applicazione, nel senso di cui sentenza stessa (differenziazione dei quorum costitutivi in funzione di 1000 millesimi di proprietà per ciascun edificio, e in funzione invece, in conseguenza del mancato completamento della realizzazione dell intero complesso residenziale originariamente previsto dal costruttore, di 516,50 millesimi per le parti comuni ai singoli plessi ) del regolamento condominiale, allegato e accettato nei rispettivi titoli di acquisto dei singoli condòmini. 4 Ogni altra problematica, sia istruttoria sia (come sopra osservato) inerente al merito è superata e/o assorbita da tutto fin qui argomentato e deciso). 5 Infondato è altresì l appello incidentale proposto dal condominio, atteso che non si rinvengono in atti, e non sono pertanto ravvisabili i presupposti, per la condanna degli odierni appellanti per responsabilità aggravata ex art 96 CPC. 6 Per quanto riguarda la condanna alle spese, attesa la del tutto prevalente soccombenza in capo agli appellanti principali, essa deve gravare su questi ultimi, come in dispositivo che segue P.T.M. La Corte, ritenuto che sia la impugnazione proposta in via principale da X + 4 sia la impugnazione proposta in via incidentale dal Condominio Y avverso la sentenza del Tribunale di Varese di cui sopra in epigrafe non abbiano ragionevole probabilità di essere accolte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile in relazione a quanto sopra succintamente motivato: a) dichiara inammissibile gli appelli, sia principale, sia incidentale, proposti come sopra avverso la sentenza suindicata; b) condanna gli appellanti principali X + 4 alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in favore del Condominio Y in 1.000,00 oltre oneri e contributi. Milano, li Il Presidente Dott. Claudio D Agostino

14 14 Provvedimenti App. Milano (ord.), 16 aprile 2013, Pres. Boiti, Rel. Fiecconi Applicazione filtro; requisiti applicabilità; assorbimento istanza di sospensiva RG 3744/2012 Rosella Boiti Maria Rosaria Sodano Francesca Fiecconi CORTE D PPELLO DI MILANO I SEZIONE CIVILE Presidente Consigliere Consigliere relatore Il Collegio, come sopra composto, riunitosi nella camera di consiglio il , a scioglimento della riserva assunta all udienza di trattazione svoltasi il medesimo giorno, ha pronunciato la seguente ORDINANZA X e Y - Avv. x contro Fallimento Z srl - Avv. z + altri OGGETTO: azione di responsabilità sociale Ritiene la Corte di dovere preliminarmente valutare l ammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis cpc, ritenendo che, ad un esame approfondito delle ragioni dell appello e della motivazione della sentenza impugnata, dopo avere sentito le parti in contraddittorio su questo specifico punto rilevato d ufficio nel corso della prima udienza di trattazione, debba essere rilasciata una prognosi sfavorevole sulle probabilità di successo della presente impugnazione. Tale giudizio sfavorevole, ovviamente, non deriva da un esame sommario delle ragioni in fatto e in diritto della decisione relativamente alle singole parti impugnate, dovendosi ritenere che, per il rispetto dei principi regolatori del giusto processo, la Corte possa approdare a una pronuncia d inammissibilità solo quando i) non vi siano ragioni per dovere interpretare diversamente i fatti di causa o per ammettere istanze istruttorie escluse dal giudice di primo grado, ii) il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme a un sedimentato indirizzo giurisprudenziale, iii) l esame dei motivi d appello non offra elementi per mutare detto orientamento. Tutto quanto sopra premesso, la Corte svolge le seguenti osservazioni. IN FATTO E IN DIRITTO La difesa degli appellanti chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 354/2011 del 19/ con la quale i medesimi sono stati condannati in via solidale al risarcimento del danno in favore del fallimento appellato, sul presupposto che X e Y si siano resi responsabili per il compimento di atti distrattivi in danno della Z srl mediante la creazione di fatture false per evadere integralmente le imposte. Chiede inoltre la sospensione dell efficacia della sentenza. La difesa dell appellata chiede che sia pronunciata l ordinanza d inammissibilità dell appello sulla scorta dell art. 348 bis cpc, ritenendo l appello palesemente infondato. Ritiene la Corte che, prima di ogni altra questione relativa alla sospensiva richiesta, sia preliminare il vaglio dell ammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis cpc. Il ruolo di prim ordine di entrambi gli appellanti si ricava dalla produzione documentale prodotta

15 Corte d Appello di Milano 15 dal fallimento, e in particolare dalla relazione del curatore, dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza, dalla relazione della Guardia di Finanza, dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp nel processo di bancarotta fraudolenta che li ha coinvolti, dalla sentenza penale per reati fiscali pronunciata nei confronti di X, oltre le prove orali assunte nel procedimento civile, nonché le dichiarazioni di X e dei coevocati in giudizio A e B (rimasti contumaci nella fase d appello). Le prove raccolte in altri giudizi, difatti, sono state liberamente valutate dal tribunale nel loro insieme, come indicato in numerosi precedenti della Corte di legittimità (tra le quali, v. Cass /2003 e Cass /2005). In particolare nella sentenza impugnata è stato rilevato che X ha agito da vero protagonista della vicenda, e non quale mero agente di commercio di bancali all oscuro di tutto, dividendo di fatto gli utili in nero a metà degli altri soggetti coinvolti, tutti appartenenti alla sua famiglia. A fronte di una tale esuberanza di materiale probatorio, risulta pertanto del tutto irrilevante valutare se il Tribunale abbia fondato il suo giudizio su alcuni documenti prodotti tardivamente (doc del fascicolo dei coevocati A e B), anche se risulta difficile considerare come tardivi documenti prodotti con la seconda memoria istruttoria ex art. 184 cpc. X infatti non si può non considerare quale amministratore di fatto della società fallita, la quale aveva una compagine sociale di tipo familiare e agiva per il tramite di altre società sempre collegate al medesimo e alla sua famiglia (al cognato B, alla sorella A e a sé medesimo quale socio della società J sas di B &C. che aveva provveduto a emettere le fatture false alla Z srl), sui conti correnti delle quali erano transitati i proventi degli illeciti, coincidenti coi fondi neri costituiti per il tramite di fatturazioni false. La posizione di Y, giovane moglie di X e insegnante di scuola elementare, peraltro, non può considerarsi diversa, dal momento che sul conto corrente della medesima sono transitate somme per ,71 riferibili alla società fallita, prelevate per mezzo di assegni circolari intestati a terzi o al marito, ed era inoltre delegata a operare sui conti correnti della società fallita, non potendosi in ogni caso trascurare che anche quest ultima ha patteggiato la pena su richiesta. Pertanto la sua partecipazione nella commissione degli illeciti che hanno negli anni determinato la passività riscontrata non può essere messa facilmente in discussione. Sotto il profilo del danno gli appellanti lamentano che il tribunale avrebbe dovuto accertare il danno tramite CTU e non basarsi sulle dichiarazioni del Curatore fallimentare. In realtà il risarcimento del danno subito dalla fallita corrisponde alla differenza tra attivo e passivo come calcolata dalla procedura fallimentare e il tribunale ha fatto riferimento al criterio induttivo contenuto nella sentenza della Cassazione 10488/1998 in casi simili, posto che le passività sono pari all ammontare delle imposte evase e accertate e sono tutte riconducibili alle condotte illecite tenute dagli appellanti in via tra loro solidale. Il criterio di calcolo del danno da risarcire inoltre appare corretto in relazione al caso in esame, posto che i risultati delle attività poste in essere dalle due società (Z srl e J sas) non sono diversamente ricostruibili, stante l assenza di scritture contabili regolarmente tenute e la difficoltà di calcolare in diverso modo le cause della passività rilevata dal curatore fallimentare. Alla luce di quanto sopra non pare potersi affermare che l appello abbia ragionevoli chances di successo, con assorbimento di ogni altra questione relativa alla richiesta di sospensiva dell efficacia della sentenza. Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come di seguito a favore della parte appellata. PQM La Corte d Appello, sezione prima civile, preliminarmente e definitivamente pronunciando sull appello: - dichiara l inammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis cpc;

16 16 Provvedimenti - condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese in favore dell appellato, liquidate in 6000,00, oltre Iva e CPA Milano, Il Consigliere relatore Francesca Fiecconi Il Presidente Rosella Boiti App. Milano, 21 marzo 2013, Pres. rel. Marini Applicazione filtro RG 3818/12 CORTE D APPELLO DI MILANO IV SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai signori magistrati: Dott. Ines Marini Presidente rel Dott. Beatrice Valdatta Consigliere Dott. Vincenzo Barbuto Consigliere così scioglie la riserva assunta all udienza del ; premesso che i coniugi X e Y 1 hanno impugnato la sentenza del tribunale di Monza che ha dichiarato inefficace, ex art 2901 c.c., nei confronti della loro creditrice Banca Z, l atto con cui in data hanno costituito in fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà Considerato che l appello non ha alcuna ragionevole possibilità di essere accolto. Considerato che infatti le doglianze 2 (limitate alla ritenuta esistenza della scientia fraudis) non intaccano le argomentazioni del primo giudice, il quale ha esattamente rilevato come lo X (e qui, si ag- 1 Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era stato ingiunto ai coniugi X e Y di pagare alla Banca Z la somma capitale di euro ,09 in forza di fideiussione dai medesimi rilasciata il in favore della società W. 2 Gli appellanti lamentano che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la scientia fraudis assumendo che se è vero che l ipotetico diritto di credito della Banca appellata retroagirerebbe al periodo in cui (essi) coniugi XY si sono costituiti i fideiussori della società W, sarebbe altrettanto vero che l unico e solo momento in cui (essi)... potevano ed hanno effettivamente avuto percezione del possibile diritto di credito vantato nei loro confronti dalla Banca, va fatto necessariamente risalire al momento in cui agli stessi è stato notificato il decreto ingiuntivo (da parte della Banca medesima) e cioè in data 21 dicembre 2006 e, dunque, in data successiva alla costituzione del fondo patrimoniale in questione (14 giugno 2006), con la conseguenza secondo gli appellanti che mancherebbe la prova dell animus nocendi richiesta dall art 2901 cc n. 2.

17 Corte d Appello di Milano 17 giunge, anche la moglie) si fossero sostanzialmente liberati di tutti i beni...immobili..di cui era(no) ancora proprietari, circostanza quest ultima dirimente perché di per sé idonea a far presumere l elemento soggettivo. Come ha infatti osservato la cassazione nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell unico beni immobili di proprietà del debitore, l esistenza alla consapevolezza del debitore (e del terzo acquirente) del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano le regioni del creditore, ai fini dell esercizio da parte di questi dell azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa (cass. 7507/ /2005), tanto più che nella specie lo X e la Y erano consapevoli che la fideiussione da essi prestata nel luglio 1993, e mai revocata, continuava ad esporli alla azione di garanzia da parte della Banca Z. P.Q.M. Visti gli artt. 348bis e 348ter c.p.c. 1) dichiara inammissibile l appello 2) condanna l appellante a rifondere all appellato le spese del giudizio che liquida ex D.M. n. 140/2012 in 3.000,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge. Così deciso in Milano il 21 marzo 2013 Il Presidente App. Milano (ord.), 12 marzo 2013, Pres. D Agostino, Rel. Est. Croci Applicazione filtro RG 3821 / 12 CORTE D APPELLO DI MILANO La Corte, così composta: Dott. Claudio D Agostino Dot..ssa Maria Cristina Pozzetti Dott. Massimo Croci pronuncia la seguente: III SEZIONE CIVILE PRESIDENTE Consigliere Consigliere Rel. e Est. ORDINANZA AI SENSI DELL ART 348 bis CPC In ordine all appello proposto da X SRL avverso la sentenza n / 12 datata del Tribunale di Milano (Giudice Fratelli) MOTIVI 1 Quanto all eccezione preliminare, l asserzione secondo cui non vi sarebbe traccia della firma digitale sia del Difensore sia dell assistito si presenta smentita dalle puntuali precisazioni sul punto rese in comparsa di risposta nel presente grado da parte dell appellata Y SPA, le quali, a loro volta, non hanno registrato contestazione alcuna da parte dell appellante. 2 Nel merito, Y SPA, attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a D.I., ha fornito prova

18 18 Provvedimenti della esistenza del proprio diritto producendo copia del contratto di fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti, mentre, quanto alla concreta fruizione di tale energia, nell atto introduttivo del presente grado di giudizio la stessa appellante X SRL non ne pone in discussione il verificarsi (terza facciata: opposizione intesa all accertamento giudiziale del consumo effettivo e non al diniego di ogni consumo, e, con esso, di ogni debenza dell opposta nei confronti della Y SPA, il che si pone altresì in contraddizione con la successiva asserzione, nello stesso atto, secondo cui mancherebbe qualsiasi prova che l energia stessa sia stata consegnata alla X SRL ). 2.1 In siffatta situazione processual-probatoria, competeva all'odierna appellante di dimostrare la fondatezza della propria eccezione, deducendo idonee prove, deduzione di cui non vi è traccia, neppure, come ben si evince dall esame delle conclusioni e dall intero testo dell atto di gravame, nel presente grado, financo come censura rispetto ad eventuali dinieghi da parte del primo Giudice, laddove il motivo di impugnazione contrassegnato dall appellante col n 3, e intitolato violazione del principio dell onere della prova, è formulato in modalità totalmente generica. 3 Ogni altra problematica inerente il merito è superata e/o assorbita da tutto fin qui argomentato e deciso. P.T.M., la Corte ritenuto che la impugnazione, proposta da X SRL avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile in relazione a quanto sopra succintamente motivato: a) dichiara inammissibile l appello proposto da X SRL avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe; b) condanna l appellante X SRL alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore dell appellata Y SPA in 3.000,00, oltre oneri e contributi come per legge. Milano, li Il Consigliere Est. Dott. Massimo Croci Il Presidente Dott. Claudio D Agostino App. Milano (ord.), 12 marzo 2013, Pres. Sodano, Rel. Fiecconi Inapplicabilità filtro nel giudizio d impugnazione per nullità del lodo 3701/2012RG ord. n. CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei giudici:

19 Corte d Appello di Milano 19 dott. Maria Rosaria Sodano dott. Domenico Bonaretti dott. Francesca Fiecconi Presidente Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, in seguito a riserva assunta all udienza del 12 marzo 2013, promossa con atto di citazione regolarmente notificato da: X, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da avv.to x e x, el. dom. c/o lo studio in Milano, v. xxx appellante contro Y SRL ora Y SRL, rappresentata e difesa da avv.to x e da avv.to el. dom. c/o lo studio dei legali in Milano, l.go xxx appellato oggetto: impugnazione di lodo arbitrale rituale sottoscritto dall arbitro unico in Milano il 16 settembre 2011, in materia di impugnazione di delibera assembleare di società di capitali All esito dell udienza di trattazione, a scioglimento della riserva assunta all esito della prima udienza del 12 marzo 2013, la Corte osserva quanto segue in fatto e in diritto. 1. Con atto di citazione notificato alla parte appellata in data 9 novembre 2012, l odierno appellante chiede la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale rituale sottoscritto il 16 settembre 2011, come da richieste di cui in atti. 2. All appello è seguita la costituzione della parte appellata nei termini rituali mediante separata comparsa con la quale sono state rassegnate le conclusioni di cui in atti. 3. Nella comparsa di risposta la parte appellata chiede preliminarmente che la Corte valuti l ammissibilità dell appello ai sensi della nuova disciplina introdotta con l art. 348 bis cod. proc. civ. La parte impugnante si oppone deducendo l inammissibilità di detta procedura all impugnazione di lodo arbitrale rituale. 4. La norma di cui all 348 bis cod. proc. civ. dispone che fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l inammissibilità o l improcedibilità dell appello, l impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, aggiungendo che il primo comma non si applica quando: a) l appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all articolo 70, primo comma; b) l appello è proposto a norma dell articolo 702-quater. 5. L articolo 828 codice procedura civile dispone che l impugnazione per nullità del lodo si propone davanti alla corte d appello nel cui distretto ha avuto sede l arbitrato. La norma dunque disciplina il principale mezzo di impugnazione esperibile contro il lodo rituale, ossia l impugnazione per nullità. 6. Occorre dunque valutare se la richiamata disciplina del filtro dell appello sia applicabile al procedimento d impugnazione di lodo rituale pur in assenza di una formale esclusione di detta possibilità. 7. La Corte ritiene che, nel caso di specie, prevale la considerazione che dall appellato sono state dedotte plurime ragioni d inammissibilità dell impugnazione per nullità del lodo che, formalmente e letteralmente, paiono impedire che la questione sia definita nel merito con ordinanza d inammissibilità di cui all art. 348 bis cod. proc. civ., non prevista nel caso di pronuncia d inammissibilità dell impugnazione

20 20 Provvedimenti P.Q.M. La Corte d appello di Milano, sezione prima civile, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 12 marzo 2013: I. Rigetta l istanza di pronuncia d ordinanza d inammissibilità dell impugnazione ex art. 348 bis cod. proc. civ.; II. Ritenendo la controversia matura per la decisione, rinvia all udienza del , ore 11:00 Milano,12 marzo 2013 Il Giudice relatore Francesca Fiecconi Il Presidente Maria Rosaria Sodano App. Milano (ord.), 7 marzo 2013, Pres. Lombardi, Rel. Barbuto Applicazione filtro CORTE D APPELLO DI MILANO IV SEZIONE CIVILE nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Erminia Lombardi dott. Valter Colombo dott. Vincenzo Barbuto Presidente Consigliere Consigliere rel. ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3447/2012 tra X S.r.l. C.F./P. I.V.A. 000 in persona del legale rappresentante in carica, Sig. X, con proc. dom. avv. x, e con avv. x, per procura a margine dell atto d appello, appellante, e Condominio Y C.F. 000 in persona dell amministratore in carica S.r.l. Y2, rappresentato e difeso dall avv. y, elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. y, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

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