Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
|
|
- Roberta Pastore
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile sull agricoltura (LAgr), 3 ordina: Sezione 1: Contributi per provvedimenti di sgravio per il mercato delle ciliegie 4 Art. 1 5 Art. 2 Contributi all esportazione 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione di ciliegie da conserva trasformate I contributi all esportazione delle ciliegie nere da conserva trasformate sono versati soltanto se i raccolti delle ciliegie da conserva sono ritirati. Questi contributi sono versati in funzione dei ritiri indigeni comprovati dalle aziende. 4 I contributi all esportazione concessi dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) mediante decisione sono fissati secondo criteri unitari e dipendono dalla differenza tra il prezzo indigeno e quello estero. RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen
2 Agricoltura Art. 3 Prezzi di ritiro I contributi sono accordati soltanto se per i prodotti corrispondenti sono stati pagati i prezzi di produzione fissati dai diretti interessati. Sezione 2: Contributi per la valorizzazione di mele e pere Art. 4 Contributi per l immagazzinamento della riserva di mercato 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell ambito dell immagazzinamento della riserva di mercato sotto forma di succo concentrato di mele e pere. L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 2 Per riserva di mercato a livello d azienda s intende, per le mele da sidro e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 50 per cento dell approvvigionamento normale. 3 L approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni. Art. 4a 8 Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella 1 La Confederazione può versare contributi per la fabbricazione di aceto di frutta a granella nonché di purea di mela di un ammontare pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all estero e in Svizzera. I contributi vengono fissati in funzione dei prezzi delle materie prime prima del raccolto. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 5 Contributi per prodotti di mele e pere provenienti da eccedenze 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nonché all esportazione di succo concentrato di mele e pere, sempre che il concentrato sia prodotto da eccedenze di mele da sidro e pere da sidro. 2 Per eccedenza s intende il quantitativo destinato alla trasformazione che eccede l approvvigionamento normale e la riserva di mercato. 3 La Confederazione può versare contributi all esportazione di prodotti di mele e pere diversi da quelli di cui al capoverso 1. I contributi possono corrispondere al massimo ai contributi all esportazione di succo concentrato di mele o pere. 9 4 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 8 Introdotto dal n. I dell'o del 23 nov (RU ). 9 Per. introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ago (RU ). 2
3 Frutta e verdura Art. 6 Calcolo dei contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale 1 I contributi ai costi per le scorte di succo concentrato di mele e pere e per i relativi interessi del capitale sono determinati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art Calcolo dei contributi all esportazione 1 I contributi all esportazione di succo concentrato di mele e pere sono versati secondo aliquote uniformi. Le aliquote sono calcolate anticipatamente per ogni fase di esportazione sulla base: a. di un calcolo del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali; b. dei prezzi alla produzione delle comuni mele da sidro e pere da sidro, sempre che questi si orientino sul prezzo indicativo fissato dalla categoria; e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo di concentrato di mele o pere e il prezzo che si prevede di ottenere all estero; nella fissazione del prezzo estero va sentita la categoria. 2 L Ufficio federale concede i contributi mediante decisione. Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale. 2 Le fabbriche di sidro industriali e le ditte commerciali ricevono contributi all esportazione. 3 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella ai sensi dell articolo 4a. 11 Sezione 3: Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto Art. 9 Le fabbriche di sidro industriali che chiedono i contributi sono tenute ad annunciare all Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta. Questo vale per analogia anche per le ditte commerciali che chiedono i contributi all esportazione. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ago (RU ). 11 Introdotto dal n. I dell'o del 23 nov (RU ). 3
4 Agricoltura Sezione 3a: 12 Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni Art. 9a Aventi diritto ai contributi 1 Hanno diritto ai contributi i gestori che: a. riconvertono colture conformemente all articolo 9b o impiantano colture innovatrici conformemente all articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell ambito di gruppi di produttori, e b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti. 2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori. Art. 9b Contributi per le riconversioni 1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all articolo 22 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola. 2 Per riconversione si intendono l estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e il reimpianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimensioni uguali durante lo stesso anno o l anno successivo. Sono concessi contributi per l impianto di colture: a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie; b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l 80 per cento; c. delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 L estirpazione deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha. Art. 9c Contributi per le colture innovatrici 1 Possono essere concessi contributi per l impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione. 12 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen fino al 31 dic RS
5 Frutta e verdura Per colture innovatrici si intendono: a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus salicina (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno 300 alberi per ha; b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno 2300 ceppi per ha; c. le colture di asparagi bianchi e viola; d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera. 3 L impianto deve avvenire entro 18 mesi dall inoltro della domanda Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha. Art. 9d Importo dei contributi 1 L importo dei contributi è calcolato come segue: Fr./ha Riconversione: Colture di ciliegie Colture di prugne Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva Colture di pesche e nettarine Colture di mirabelle e regina claudia Colture di prugne americano-giapponesi Vigneti di uva da tavola Colture di asparagi Per le colture innovatrici di cui all articolo 9c capoverso 2 lettera d l ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1 gen (RU ). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1 gen (RU ). 5
6 Agricoltura Art. 9e Domande 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle; e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m 2 ; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell Ufficio federale; g. la dichiarazione d impegno di cui all articolo 9a lettera b. 2 Sono ammesse domande collettive. Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande 1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell ordine di entrata presso l Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d entrata dell Ufficio federale. 2 Prima di trattare una domanda, l Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio. 3 L Ufficio federale decide in merito alla concessione dei contributi e invia ai Cantoni una copia della sua decisione. Art. 9g Versamento dei contributi L Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l impianto sono avvenuti. Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche Art. 10 Requisiti qualitativi Nell ambito dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione, l Ufficio federale può prescrivere requisiti qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. 6
7 Frutta e verdura Art. 11 Rilevazioni statistiche L Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell ambito della frutta conformemente all ordinanza del 30 giugno sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Sezione 5: Organizzazioni Art. 12 Collaborazione di organizzazioni 1 L Ufficio federale può valersi di organizzazioni nell esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. 2 L organizzazione che collabora deve garantire: a. un esecuzione corretta dei compiti ad essa affidati; b. la parità di trattamento fra membri e non membri riguardo al versamento dei contributi; c. una sorveglianza efficiente dell impiego legale dei contributi. Art. 13 Esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione L Ufficio federale decide, su richiesta delle organizzazioni e in base alla situazione vigente sul mercato e in materia di approvvigionamento, circa l esecuzione e la durata dei provvedimenti. Fissa i dettagli dell esecuzione. Art. 14 Ricorso a ditte Oltre alle organizzazioni incaricate, l Ufficio federale può ricorrere anche a ditte per l esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. Art. 15 Rilevazione dei dati e consultazione 1 L Ufficio federale rileva i dati specifici delle aziende di cui abbisogna per i provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione e li valuta. 2 Prima di decidere circa lo stanziamento di contributi per l esportazione di succo concentrato di mele e pere, l Ufficio federale sente l organizzazione coinvolta. 16 RS
8 Agricoltura Sezione 6: Disposizioni finali Art Art. 16a 18 Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 Le colture di frutta di cui all articolo 9b capoverso 1 che vengono estirpate tra il raccolto del 2003 e l inoltro della domanda, possono essere prese in considerazione nelle domande di contributi di riconversione qualora queste pervengano all Ufficio federale entro il 30 aprile Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen Introdotto dal n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 28 giugno 2005) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche
Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche (OIFI) Modifica del 19 giugno 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 ottobre 1995 1 sull
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) 915.1 del 14 novembre 2007 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 20 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica del 6 ottobre 2004 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo 9 capoverso
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base del 27 gennaio 2005 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 (Stato 14 gennaio
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:
Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica del 26 ottobre 2006 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo 9 capoverso
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliOrdinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliLegge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure 341 del 5 ottobre 1984 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliOrdinanza sull utilizzazione delle carte federali
Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) 916.121.10 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari nell agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura (OA Fam) 1 836.11 dell 11 novembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliOrdinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp) 910.17 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliLegge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliOrdinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettaglidel 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un attività lucrativa dipendente ai fini dell imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) 1 del
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRegolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto
DettagliLegge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Termine di referendum: 17 marzo 2005 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
Dettaglidel 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul lavoro a domicilio (OLLD) 822.311 del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7, 9 e 20 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sul lavoro
DettagliLegge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio
DettagliOrdinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2015)
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle bevande alcoliche è modificata come
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del 1 febbraio 2017 Il Dipartimento federale dell interno (DFI)
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliOrdinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata e altri atti normativi in relazione con lo zucchero del 26 febbraio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del
Dettagli