AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
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- Camillo Tortora
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1 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ISTANZA DI RIESAME, REVOCA E NUOVA DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA DELIBERA DEL 26 GENNAIO 2006, SUL PUNTO RELATIVO ALLA DECORRENZA DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DI CUI AL COMMA 65 DELL ART. 1 DELLA L. 266/2005 * * * A.N.C.I. Emilia Romagna in persona del Direttore Generale dott. Antonio Gioiellieri, con sede in Bologna via Malvasia n. 6; U.P.I. Emilia Romagna in persona del Direttore Generale dott. Enrico Manicardi, con sede in Bologna via Malvasia n. 6; Le predette associazioni, nella loro qualità di rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici ex art. 2 comma 2 lett. a) L. 109/1994 PREMESSO CHE - con delibera del 26 gennaio 2006 recante indicazione sulle modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, 1 la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67 (finanziaria 2006), reca disposizioni in materia di finanziamento delle spese per il funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, ovvero il settore delle opere e dei lavori pubblici disciplinato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
2 l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha determinato l entità, l ammontare, i termini e le modalità di riscossione delle contribuzione a partire dall anno 2006; - che le Amministrazioni Locali rappresentate hanno manifestato l esigenza di un riesame della suindicata delibera dell Autorità, con contestuale nuova determinazione in ordine alla data di decorrenza dell obbligo di contribuzione a carico del mercato di competenza ; PREMESSO INOLTRE CHE - il comma 65 dell art 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) dispone che le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, sono finanziate dal relativo mercato di competenza ovvero dal mercato delle opere e dei lavori pubblici; - il comma 65 citato dispone che l entità di contribuzione nonché i termini e le modalità di versamento della contribuzione medesima devono essere determinati con deliberazione dell Autorità LL PP, mentre il comma 67 dell art. 1 della medesima legge dispone poi che l Autorità determina annualmente l ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetdal d.p.r. 12 dicembre 1999, n. 554, sul quale l Autorità svolge compiti di vigilanza ai sensi dell art. 4 della l. 109/1994 citata e con le modalità ivi previste.
3 ti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; - inoltre il comma 65 sopra citato dispone espressamente che il suddetto finanziamento delle spese di funzionamento dell Autorità a carico del mercato di competenza deve essere attivato a decorrere dall anno 2007 ; - il comma 67 dell art 1 della legge indicata dispone poi che In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza ; - il comma 67 dell art 1 della legge indicata dispone ancora che In via transitoria, per l anno 2006, nelle more dell attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006 ; - le disposizioni di legge sopra citate prevedono in via transitoria per l anno 2006 che le risorse per il funzionamento dell Autorità siano integrate con il contributo di 3,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato (comma 67, l. cit.);
4 - in sede di prima applicazione, quindi per l anno 2007, la contribuzione a carico del mercato di competenza non deve superare lo 0,25 % del valore complessivo del mercato stesso; - l Autorità, invece, ha interpretato il combinato disposto dei commi 65 e 67 della legge 266/2005 nel senso di determinare già per l anno 2006 l ammontare delle contribuzioni dovute nel limite massimo dello 0,25% del valore del mercato di competenza; - l Autorità, quindi, ha ritenuto di coprire i costi per il proprio funzionamento per l anno 2006, oltre che con il contributo di 3,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche mediante il ricorso al mercato di competenza; - pertanto con la delibera adottata in data 26 gennaio, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 20 febbraio 2006, l Autorità ha imposto per l anno 2006 l obbligo di contribuzione in questione ai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza ivi compresi gli Enti Locali (in funzione di amministrazioni aggiudicatici); - una diversa interpretazione anche letterale del comma 65 dell art. 1 della legge 266/2005 induce ad applicare l obbligo di contribuzione per il finanziamento delle spese di funzionamento dell Autorità a carico del mercato di competenza a decorrere dall anno 2007; - la questione sottoposta è sottratta all autonomia e alla discrezionalità de-
5 cisoria dell Autorità investendo la corretta interpretazione di una disposizione di legge; - l applicazione a partire dal 2006 comporterà inevitabilmente delle gravi difficoltà e oneri per gli enti locali rappresentati non giustificati dalla volontà del legislatore; - il nuovo sistema informativo di monitoraggio sulla contribuzione e di acquisizione dei codici identificativi delle procedure di selezione previsti dall Autorità comporterà l appesantimento delle procedure di affidamento in contrasto con il principio di semplificazione e avrà sicuramente un notevole impatto negativo sull organizzazione degli enti locali; - l applicazione dell obbligo contributivo a partire dall anno 2007 è opportuna anche in conseguenza dell ampliamento del mercato di competenza alla luce delle modifiche introdotte in data 2 maggio 2006 dal d.lgs 163/2006, contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il cui art. 6 trasforma l Autorità LL PP in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; - la presente istanza si pone in un ottica di collaborazione tra istituzioni pubbliche SI CHIEDE sulla base della corretta interpretazione delle norme indicate e delle valuta-
6 zioni giuridiche esposte, di riesaminare e modificare e determinare nuovamente il contenuto della delibera del 26 gennaio 2006, indicante le modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo l obbligo di contribuzione per la copertura delle spese di funzionamento dell Autorità a carico del mercato di competenza a decorrere dall anno 2007, nonché prevedendo per gli Enti Locali di poter versare il contributo a proprio carico in un unica soluzione a fine esercizio finanziario. Bologna, 9 maggio 2006 In fede ANCI Emilia Romagna Il Direttore Antonio Gioiellieri UPI Emilia Romagna Il Direttore Enrico Manicardi
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