Norme Tecniche di regolamentazione del SIC [IT ] Valvestino

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1 Norme Tecniche di regolamentazione del SIC [IT ] Valvestino Disposizioni generali Premessa I Piani di Gestione (PG) dei Siti di Importanza Comunitaria Monte Cas Punta Corlor [IT ], Cima Comer [IT ], Valvestino [IT ] e Corno della Marogna [IT ] sono redatti secondo quanto previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dal D.P.R. 357/97, dal D.M. del 3 settembre 2002 e, a livello regionale, dall allegato B della D.g.r. n. VII/14106 del Ogni PG contiene il quadro conoscitivo descrittivo e cartografico relativo alle caratteristiche del Sito, una valutazione delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti, gli obiettivi e la strategia gestionale, con indicazione di azioni e regolamentazioni da attuare sul territorio al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la conservazione degli habitat e delle specie e le esigenze dell uomo. Art. 1 - Valenza dei Piani di Gestione Secondo quanto previsto dall art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE in tema di integrazione tra piani di sviluppo il Piano di Gestione è coordinato con il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano redatto ai sensi della ex l.r. 27/2004, ora Legge Regionale 5 dicembre n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Art. 2 - Periodo di validità Il Piano ha validità di 10 anni dalla data della sua approvazione e comunque sino all entrata in vigore del suo eventuale aggiornamento. Le presenti norme possono essere sottoposte a verifiche e/o revisioni periodiche in seguito ai risultati dei monitoraggi o ad esigenze di conservazione di habitat e specie. La revisione delle norme è approvata dall Ente Gestore e dalla Regione Lombardia. Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione Le presenti norme si applicano pertanto al territorio interno al perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria sotto elencati. Sito [IT ] Valvestino la cui superficie rientra nei comuni di Valvestino, Magasa, Tignale, Gargnano e Capovalle. Art. 4 - Modalità di attuazione del piano La realizzazione delle previsioni di piano si attua mediante: - azioni previste dal piano di gestione; - monitoraggio sullo stato degli habitat e sulla consistenza delle specie; - applicazione delle norme di tutela e della valutazione di incidenza per gli interventi non previsti dal piano; - incentivi e coinvolgimento delle comunità locali nella gestione e valorizzazione dei siti. Art. 5 - Classificazione degli habitat Il Piano classifica i diversi ambienti secondo i dettami dell allegato I della direttiva habitat e in coerenza con i contenuti del formulario Natura 2000; all interno dei SIC oggetto del PG sono stati individuati gli habitat riportati in tabella seguente. In Tavola 1 Piano di Gestione - Habitat è possibile osservarne la distribuzione. tabella Allegata "A" Art. 6-Rapporti con il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) I dati inerenti il monitoraggio sullo stato degli habitat e sulla consistenza delle specie sono parte integrante del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) del Piano di Indirizzo Forestale. Pag. 1

2 Art. 7 - Conservazione del Piano La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano in qualità di Ente Gestore dei SIC dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l attuazione delle previsioni del presente piano. 1. Attività di formazione ed informazione: - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori; - informare le comunità locali delle azioni proposte e delle prescrizioni contenute nel piano; - organizzare corsi di aggiornamento per operatori e tecnici; 2. Espressione mediante istruttoria della valutazioni di incidenza, di pareri preventivi, rilascio di nulla-osta e autorizzazioni: - Verifica della tipologia di procedura da attivare per piano/progetto presentato; - Stesura di parere istruttorio qualora necessario a firma di tecnico provvisto di idonea professionalità; - Valutazione di incidenza del piano/progetto presentato. 3. Attività tecnica: - monitoraggio delle attività e dello stato degli habitat e delle specie; - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano; - presentazione di istanze per l acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano; - attuazione delle azioni di piano; - costituzione e coordinamento di partenariati; - avvio di progetti speciali (es. LIFE+) Art. 8 - Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale In base ai disposti dell art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE Habitat in tema di integrazione tra piani di sviluppo, il presente Piano di Gestione dei SIC si integra con il Piano di Indirizzo Forestale. A seguito di valutazione di incidenza positiva le norme selvicolturali del PIF sostituiscono ed integrano quanto previsto all art. 48 del Reg. reg. n. 5/2007 e succ. mod.. Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale Ai sensi della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, art. 6 Allegato C, i PGT comunali e le loro varianti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Gestione dei SIC, con particolare riguardo agli habitat, indicati in Tavola 1 - Habitat - del Piano di Gestione, e alle specie obiettivo di conservazione del sito. Art Rapporti con il Piano di Assestamento Forestale Semplificato della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale A seguito di valutazione di incidenza positiva il Piano di Assestamento Forestale Semplificato della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale disciplina la regolamentazione e la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e le norme del PIF. Art Rapporti con i Piani di Assestamento Forestale (PAF) A seguito di valutazione di incidenza positiva i Piani di Assestamento Forestale disciplinano la regolamentazione e la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e le norme del PIF. In assenza di valutazione di incidenza positiva del PAF vige quanto previsto all Art. 12 e seguenti, integrato con quanto previsto agli articoli 42 bis, ter, quater e quinquies - SEZIONE I bis) Disposizioni speciali relative ai boschi con funzioni diverse, parte I delle Norme del PIF. Pag. 2

3 NORME DI TUTELA A) NORME SELVICOLTURALI DI GESTIONE DEL BOSCO NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA Art. 12 Attività selvicolturali e periodo di taglio Le attività selvicolturali attuate con criteri naturalistici sono compatibili con la conservazione degli habitat e specie presenti nel SIC e sono disciplinate nel Piano di Indirizzo Forestale e nei Piani di assestamento Forestale vigenti purchè sottoposti a valutazione di incidenza. Nei boschi posti all interno dei siti di importanza comunitaria sono previste specifiche prescrizioni colturali per le formazioni di seguito elencate: tabella Allegata B In ogni caso valgono le previsioni ordinarie di cui alle norme forestali regionali ovvero alle norme tecniche del PIF integrate con le seguenti prescrizioni: a) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione; b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità; c) in tutti gli habitat forestali protetti è obbligatorio il rispetto del sottobosco, evitando di effettuare qualsiasi tipo di ripulitura. E possibile derogare l 1 agosto e la fine di febbraio per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi; d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti da ciascun ente forestale, in collaborazione con l ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati; e) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell articolo 52, Parte I Norme PIF, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale; f) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta; g) nei SIC è vietato il rimboschimento, ad eccezione dei ripristini a seguito di incendi, frane o su specifici progetti approvati dall Ente gestore. Non sono inoltre consentiti interventi di conversione in alto fusto; h) per impianti e peccete di sostituzione, la cui presenza va a discapito dello sviluppo delle faggete, è auspicabile la conversione verso boschi maturi; i) nei boschi cedui non è permesso il taglio raso ma esclusivamente il taglio con rilascio di matricine; j) nelle fustaie ricadenti negli habitat forestali protetti, fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, sono ammessi interventi con tecniche di selvicoltura naturalistica. Per i boschi di protezione e di tutela delle risorse idriche posti all interno del SIC valgono le norme dell art. 42 bis parte I Norme PIF. Per quanto riguarda la stagione silvana, eventuali limitazioni sul periodo delle operazioni di taglio e utilizzazioni del bosco potranno essere introdotte dall ente gestore a seguito dei risultati ottenuti con l attività di monitoraggio. Valgono in genertale le norme forestali regionali. Pag. 3

4 B) NORME DI TUTELA DI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO TUTELA DEGLI HABITAT SITO DI VALVESTINO [IT ] Art Habitat Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos Habitat di limitata estensione, isolato e raro in Regione Lombardia la cui tutela viene perseguita mediante la conservazione del corso d acqua. Sono pertanto vietate azioni che possano avere effetti negativi sul tracciato e sulle portate nonché interventi che comportino rimodellamento dell alveo in corrispondenza o a monte dell habitat, ad esclusione dei lavori di messa in sicurezza da eseguirsi anche mediante asportazione dei sedimenti dell alveo. Art Habitat Lande alpine boreali Evitare movimenti di terra o la creazione di discontinuità per la copertura vegetale e ogni altro intervento che possa comportare l esposizione del suolo agli agenti atmosferici. L attività pastorale è consentita con la prescrizione di evitare situazioni comportanti eccessi di carico. Se dovessero verificarsi frane o smottamenti, è importante lasciare la ricolonizzazione spontanea della vegetazione, anche se costituita da composizione diversa rispetto alla landa. Per quanto riguarda la necessità di recuperare a posteriori interventi antropici è preferibile favorire il drenaggio ed evitare il ruscellamento in superficie. Art Habitat 4070 * - Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) Nelle mughete non sono consentiti interventi di utilizzazione ordinaria. Sono invece possibili, senza valutazione di incidenza, interventi di taglio del pino mugo previsti all interno di progetti di miglioramento ambientale approvati dall Ente Gestore. Art Habitat Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine La conservazione dell habitat è fondamentale per la salvaguardia della flora basifila di altitudine e viene perseguita mediante l incentivo al mantenimento o alla ripresa dell alpicoltura con particolare riferimento al pascolo (bovino, ovino, ed eventualmente equino con asini). Gli interventi di decespugliamento e di trasformazione a fini alpicolturali delle aree forestali di neoformazione non sono oggetto di valutazione di incidenza. Sono vietati interventi di rimboschimento. Art Habitat 6210 (*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) La conservazione dell habitat viene perseguita mediante l incentivo al mantenimento o alla ripresa dell alpicoltura con particolare riferimento allo sfalcio ed eventualmente al pascolo ovicaprino estensivo. Gli interventi di decespugliamento e di trasformazione a fini alpicolturali delle aree forestali di neoformazione non sono oggetto di valutazione di incidenza. Sono vietati interventi di rimboschimento. Art Habitat Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) La conservazione dell habitat viene perseguita mediante l incentivo al mantenimento o alla ripresa dell alpicoltura con particolare riferimento alle pratiche agronomiche di sfalcio e concimazione. Gli interventi di decespugliamento e di trasformazione a fini alpicolturali delle aree forestali di neoformazione non sono oggetto di valutazione di incidenza. Sono vietati interventi di rimboschimento. Pag. 4

5 Art Habitat Praterie montane da fieno La conservazione dell habitat viene perseguita mediante l incentivo al mantenimento o alla ripresa dell alpicoltura con particolare riferimento alle delle pratiche agronomiche di sfalcio e concimazione. Gli interventi di decespugliamento e di trasformazione a fini alpicolturali delle aree forestali di neoformazione non sono oggetto di valutazione di incidenza. Sono vietati interventi di rimboschimento. Art Habitat 7220 * - Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion) Per la conservazione dell habitat dovrà essere garantito il regime idrico adeguato ed evitati tutti gli interventi alteranti la quantità d acque che genera gli stillicidi. Sono vietati interventi di captazione e intercettazioni della falda acquifera eventualmente anche causati da escavazioni e nuova viabilità. Art Habitat Torbiere basse alcaline Habitat oggetto di particolare tutela la cui conservazione viene perseguita mediante monitoraggio del regime e della qualità delle acque. Sono vietati interventi che alterino la quantità e qualità delle acque caratterizzanti il sito, sono da evitare quindi ogni forma di drenaggio o al contrario di immissione di acque superficiali torbide o ricche di nutrienti dilavati. Sono incentivate azioni volte a pianificarne l accesso per evitare il calpestamento incontrollato della vegetazione, che può essere provocato dalla presenza delle specie protette (orchidee) con fioriture vistose. E incentivata la realizzazione di progetti di conservazione. Art Habitat Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili Habitat ad elevata naturalità ma con bassa vulnerabilità intrinseca per il quale non si prevedono particolari norme di tutela colturale. Sono generalmente vietati gli interventi di apertura di tracciati silvopastorali. Art Habitat Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica Habitat in eccellente stato di conservazione la cui tutela viene perseguita mediante attenta verifica e contenimento degli interventi di sbancamento e disgaggio da limitarsi alle necessarie operazioni di messa in sicurezza di strutture e infrastrutture sottostanti. L allestimento, la promozione e la fruizione di vie o palestre di arrampicata dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione, e ovunque necessario di valutazione di incidenza da parte dell Ente Gestore. Il collezionismo e la raccolta delle specie è vietato ed è oggetto di attento monitoraggio. Art Habitat 91K0 - Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) Nell ambito dei boschi pubblici viene favorito l invecchiamento delle cenosi e la conversione ad alto fusto delle faggete. Nelle proprietà private è permesso il perpetuarsi delle attività selvicolturali che prevedono la gestione a ceduo matricinato finalizzato all ottenimento di legna da ardere con l accortezza di rilasciare almeno 5-10 piante stramature per ettaro. Sono vietati gli interventi di coniferamento dei cedui. In ogni caso il governo a ceduo conviene mantenerlo su suoli con forte pendenza per evitare che l eccessivo peso del soprassuolo inneschi processi di franamento e conseguentemente di erosione del suolo; le azioni di apertura strade, sovrappascolo, asporto eccessivo di biomassa etc. sono da ridurre al minimo poichè potrebbero anch essi innescare azioni di smottamento del terreno. Sono da evitare sostituzioni di faggio con conifere soprattutto Picea excelsa. Pag. 5

6 TUTELA DELLE SPECIE Art Introduzione e reintroduzione Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del sito specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell area. I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc.. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 2 e 3 le piante oggetto di interesse agronomico. La raccolta di funghi nel sito è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art Raccolta ed asportazione specie vegetali Su tutto il territorio dei SIC è vietato raccogliere le seguenti specie vegetali endemiche: tabella allegata "C" Inoltre è vietata la raccolta delle specie inserite: nell elenco della D.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7736 Determinazione in ordine agli elenchi di cui all art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della pivvola fauna, della flora e della vegetazione spontanea in particolare all allegato C, paragrafo C1 Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso. nell elenco della Provincia di Brescia della flora spontanea protetta (Decreto del presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1988, n. 948/2/88), di cui si riportano di seguito le specie non presenti nella d.g.r.; tabella allegata "D" nella lista rossa della regione Lombardia. Infine in tutto il territorio dei SIC è regolata la raccolta delle specie elencate nella D.g.r. poc'anzi citata, paragrafo C2 - Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata, e delle specie di seguito elencate : tabella allegata "E" Art Prelievo venatorio La gestione dell'attività venatoria, per tempi, modi e sanzioni, dovrà essere sottoposta, per un parere obbligatorio, all'ente Gestore. I piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dal Comprensorio alpino di caccia CA 8 dovranno essere concordati con L'Ente gestore prima dell'approvazione da parte della Provincia. Per quanto riguarda il territorio individuato come S.I.C. e ricadente nel Comune di Capovalle, facente parte del Comprensorio alpino di caccia CA 7, trattandosi di zona priva di habitat, l'ente gestore non interviene sui piani di abbattimento della fauna stanziale proposti dal Comprensorio di competenza. Art Controllo specie invadenti Il controllo della presenza e diffusione delle specie animali e vegetali invadenti deve essere previsto nell ambito di progetti specifici predisposti e/o approvati dall Ente Gestore e nei casi ritenuti dallo stesso necessari anche di valutazione di incidenza. A questo proposito si ritiene opportuno accennare agli allegati D ed E della D.g.r. VIII/7736 del rispettivamente Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggoio, contenimento o eradicazione e Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione. Per quanto riguarda la popolazione di cinghiale si rimanda a quanto previsto nel Piano di Gestione delle ZPS già approvato (scheda IA 16 del Piano di Gestione ZPS). tabella Allegata "F". Pag. 6

7 Art Altri divieti - Tutela della Fauna 1- Nel sito non è consentito disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccoqliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacig!i; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività aqrosilvopastoralì, l'esercizio dell'attività venatoria (così come regolamentato dall'art. 12 delle NTA del Piano di Gestione delle ZPS), gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati e fatti salvi gli impianti per la cattura e inanellamento autorizzati. 2- Nei sito non è consentito ravvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da parte di aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrlnus), gipeto (Gypaetus barbatus) e gufo reale (Bubo bubo), da parte di rocciatori, free-climber, escursionisti e attività di volo libero e qualunque altra modalità, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati. 3- In prossimità dei siti ospitanti nidi di aquila reale, gufo reale e gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e ì! passaggio di cavi sospesi. In prossimità degli stessi è obbligatorie la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi. 4- È vietata la pratica dello sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto del francolino di monte (Bonasa bonasia), gallo cedrone (Tetrao uroqallus) e gallo forcello (Tetrao tetrix tetrix). 5- È vietato l accesso, in periodo riproduttivo, alle arene di canto di gallo cedrone (Tetrao uroqallus) e gallo forcello (Tetrao tetrix tetrix); fatte salve le attività previste dal pano di gestione, dal monitoraggio ordinario e dalla ricerca scientifica. 6- È obbligatorio, per i gestori del rifugi alpini informare l fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici. In tutto il territorio dei SIC è vietata l alimentazione artificiale della fauna presente ad eccezione dei casi di assoluta necessità come il foraggiamento degli ungulati in caso di eccezionali nevicate. 7- È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale). 8- Presso i valichi alpini per la migrazione e vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti; 9- E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle seguenti opere finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idrico e idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione come da potenzialità previste per legge; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione. all'approvvigionamento idrico ad uso esclusivamente agricolo e zootecnico, che rispettino ì seguenti requisiti: non prevedano ingenti opere murarie; non incidano significativamente sulla portata media annua del corso d'acqua captato alla sezione di presa; siano destinate alle irrigazioni di colture tipiche locali, purché le stesse vengano realizzate utilizzando sistemi di irrigazione localizzata che consentano di ridurre al minimo l'uso dì acqua. 10- È fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettroconduzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo Boxer" l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, I'utilizzo dì cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento dì cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti. 11- È fatto obbligo di monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle dell'allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione. 12- L'Ente Gestore promuove ed incentiva la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dimessi. 13- Nel sito, ad esclusione delle aree urbane, le recinzioni, eventualmente ammesse, vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. Pag. 7

8 C) REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Art Attività agricola L alpicoltura è considerata indispensabile per la conservazione dell attuale biodiversità dei siti e dovrà pertanto essere oggetto di incentivi e di semplificazione amministrativa. Art Attività escursionistiche e fruitive L attività escursionistica e fruitiva nei SIC è libera e sottoposta alle seguenti regole comportamentali: - seguire e rispettare la sentieristica predisposta e promossa dall Ente Gestore; - i cani dovranno essere condotti al guinzaglio ed essere strettamente sorvegliati, ad eccezione dei cani da pastore e dei cani da caccia il cui utilizzo è regolamentato da specifiche disposizioni. Art Attività sportive in pareti rocciose e sui corsi d'acqua Su tutte le pareti rocciose presenti all'interno del sito l'attività di arrampicata è consentita solo nelle aree attrezzate ed espressamente riconosciute dall'ente gestore Previo parere positivo da parte dell'ente Gestore, sentiti i comuni interessati, potranno essere individuate uòteriorii aree idonee all'esercizio dell'attività sopra ciatataq, previa verifica dell'incidenza che tale attività può avere rispetto alle necessità di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito. All'interno del sito l'attività di "Canyoning" può essere esercitata previa verifica dell'incidenza che tale attività può avere rispetto alle necessità di conservazione degli habitat e delle specie nel sito. Art Attività di speleologia L attività speleologica, finalizzata alla ricerca scientifica o semplicemente esplicata come forma di escursionismo, poiché spesso interessa habitat frequentati da alcune specie di chirotteri, è permessa salvo l osservanza delle seguenti prescrizioni: - laddove la grotta sia sito di riproduzione e/o di letargo per i chirotteri, nel periodo tardo primaverile-estivo (corrispondente alla fase riproduttiva) e nel periodo tardo autunnale-invernale (corrispondente al letargo) l attività speleologica dovrà essere sospesa al fine di non rappresentare un fattore di disturbo per la sopravvivenza e sviluppo dell animale; - nello svolgimento dell attività speleologica non dovranno essere effettuati interventi che alterino la superficie delle pareti rocciose; - si dovranno in ogni caso ridurre le emissioni luminose. Art Attività scientifica 1. L attività scientifica all interno del sito può essere liberamente svolta sia direttamente dall Ente Gestore o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o liberi ricercatori. Nel caso sia prevista la raccolta di campioni, la stessa deve essere preventivamente autorizzata dall'ente Gestore. 2. L Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative. 3. Le attività di educazione ambientale possono essere svolte sia dall Ente Gestore o dallo stesso promosse, dalla Comunità Montana, dai Comuni, dalle Associazioni Ambientaliste, da Istituti e/o liberi professionisti previa comunicazione all Ente Gestore. Art Gestione delle acque All interno del SIC è fatto obbligo di mantenere una quantità d acqua nei torrenti e nei fiumi tale da non compromettere lo stillicidio, azione determinante per il mantenimento e conservazione dell Habitat 7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino e per la sopravvivenza di specie di interesse comunitario quali il gambero di fiume. Sono vietati gli interventi comportanti inquinamento della risorsa idrica. Pag. 8

9 Art Linee elettriche - reti ed impianti tecnologici 1. Le eventuali linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del sito dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i beni di interesse culturale presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 11 delle NTA del Piano di Gestione ZPS già approvato. 2. Gli eventuali impianti a rete, sia interrati che aerei, da realizzarsi all'interno del sito, dovranno seguire i confini o i tracciati delle strade interpoderali o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che sia ripristinata la morfologia del suolo. 3. È vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno del sito, ad eccezione di impianti realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti NTA. 4. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel sito e il divieto è esteso ad un'area di rispetto di 500 metri dal perimetro dello stesso. Gli impianti a biomassa, integrati all'attività aziendale, non possono interessare le superfici classificate ad habitat Natura L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità. Art Divieti Su tutto il territorio del SIC è vietato: apportare alterazione degli alvei e delle sponde (ad eccezione di lavori di sistemazione idraulica debitamente autorizzate e assoggettate a Valutazione di Incidenza); abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e costituire depositi anche temporanei di materiali dimessi fatte salve le necessità delle comunità locali residenti ovvero delle amministrazioni Comunali di Valvestino e Magasa; Art Valutazione di incidenza 1. I criteri per l esclusione e l applicazione di procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità (ai sensi dell art. 6, comma 6 bis e dell allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i.) sono individuati nell allegato G criteri di trasformazione già approvati anche per i piani di gestione dei S.I.C. con delibera Assembleare n. 3 del 28/01/ Contenuti minimi dello Studio di Incidenza: Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell allegato G al D.P.R. 357/97. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia, nell allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/ Lo Studio di Incidenza deve essere inoltre redatto secondo quanto previsto: (a) dal documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all interpretazione dell articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE ; (b) dal documento Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della Rete Natura Guida metodologica alle disposizioni dell articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE ; (c) dal Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE). Dai documenti della Commissione, ai punti del comma precedente, emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. In particolare la Guida metodologica sopra citata propone i seguenti livelli: Pag. 9

10 (a) Livello I: Screening - Processo d individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze. (b) Livello II: Valutazione appropriata - Considerazione dell incidenza del Piano/Progetto sull integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione. (c) Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative - Valutazione delle modalità alternative per l attuazione del Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l integrità dei Siti. (d)livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l incidenza negativa - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto. Di seguito viene indicato un indice di riferimento per la stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO 2.00 LIVELLO I: SCREENING 2.01 Denominazione del Piano/Progetto 2.02 Descrizione del Piano/Progetto Localizzazione del Piano/Progetto Opere realizzate 2.03 Descrizione dei Siti Natura Identificazione dei Siti Habitat Specie Caratteristiche dei Siti 2.04 Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti 2.05 Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti 2.06 Valutazione della significatività dell incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello screening 3.00 LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA 3.01 Obiettivi di conservazione dei Siti 3.02 Inquadramento territoriale 3.03 Habitat 3.04 Fauna 3.05 Ecosistemi 3.06 Valutazione dell incidenza del Piano/Progetto sull integrità dei Siti Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti Per quanto riguarda i Progetti: Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti Dimensioni dell area di Progetto Distanza dal Sito o occupazione di superficie dello stesso Fabbisogno in termini di risorse Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria) Dimensioni degli interventi Esigenze di trasporto Durata della fase di edificazione Riduzione dell area, perturbazione e frammentazione degli habitat Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell Intervento sui Siti Riduzione, perturbazione e frammentazione dell area degli habitat Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie Frammentazione della continuità ecologica Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti complessivamente 3.07 Descrizione delle misure di mitigazione 3.08 Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto 4.00 LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE Pag. 10

11 4.01 Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto 4.02 Identificazione e valutazione di soluzioni alternative 4.03 Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al Piano/Progetto 5.00 LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L INCIDENZA NEGATIVA 5.01 Identificazione delle misure di compensazione 5.02 Valutazione delle misure di compensazione 5.03 Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l incidenza negativa 5.04 Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine Nel caso in cui sia necessario individuare adeguate misure di compensazione, si ritiene utile fare riferimento a quanto esplicitato nel Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione Gennaio In particolare, alla luce delle considerazioni avanzate in merito alla valutazione appropriata, che identifica gli impatti negativi del Piano/Progetto sul Sito, in termini di obiettivi di conservazione, il documento indica le misure di compensazione che andranno identificate e che dovranno essere poi valutate in relazione agli impatti negativi stessi. Esse infatti dovranno: (a). essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali sugli habitat e sulle specie evidenziati in fase di valutazione appropriata; (b). essere situate nella medesima regione biogeografia e nel medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze dell habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi del Piano/Progetto; ( c). prevedere funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che hanno portato alla designazione del Sito, siano quindi coerenti con gli obiettivi di conservazione del Sito; (d). avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l intensificazione della coerenza di Rete Natura Tale documento definisce, inoltre, che possono essere prese in esame le seguenti tipologie di compensazioni: (a) con riferimento alla Direttiva 2009/147/CE messa in atto di attività per migliorare il valore biologico di una zona (da designare o già designata) in modo che la capacità di carico o il potenziale alimentare vengano aumentati di una quantità corrispondente alla perdita che si è verificata nel sito a causa del progetto. A maggior ragione è accettabile la creazione di un nuovo habitat favorevole alle specie di uccelli interessati, a condizione che il sito creato sia disponibile nel momento in cui il sito colpito perde il suo valore naturale; (b) con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, la ricostituzione di un habitat comparabile o il miglioramento biologico di un habitat di standard inferiore all'interno di un sito già designato, oppure anche l'aggiunta di un nuovo sito alla rete Natura 2000 di qualità comparabile a quella del sito originario. In questo ultimo caso, a livello comunitario, un nuovo sito beneficerà della protezione offerta dall'articolo 6, contribuendo così agli obiettivi della Direttiva. Più in dettaglio, misure compensative adeguate o necessarie per contrastare gli effetti negativi su un sito Natura 2000 possono dunque comprendere: (a) il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000; (b) la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000; (c) l'inserimento di un nuovo sito a norma della Direttiva 92/43/CEE o 2009/147/CE. Tra le varie misure compensative correntemente adottate all'interno dell'ue nel contesto della Direttiva 92/43/CEE figurano anche le seguenti: (a) (b) (c) (d) (e) reintroduzione di specie; recupero e rafforzamento delle specie, anche di quelle predatrici; acquisto di terreni; acquisizione di diritti; creazione di riserve (comprese forti restrizioni all'utilizzo del territorio); (f) incentivi a determinate attività economiche favorevoli ad alcune funzioni ecologiche fondamentali; Pag. 11

12 (g) riduzione di (altri) fattori di rischio, in genere per le specie, con interventi su un singolo fattore oppure attraverso azioni coordinate su tutti i fattori di rischio (ad esempio rischi connessi agli effetti della mancanza di spazio dovuta alla sovrappopolazione). Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili (scienze agrarie, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali). In casi particolari, è facoltà dell Ente Gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto. In condizioni ambientali particolarmente sensibili, con vegetazione e fauna obiettivo di conservazione interessate dal Piano/Progetto, l Ente gestore può richiedere, al proponente, la supervisione, da parte di un tecnico qualificato (laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente), per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti alla specifica Valutazione di Incidenza. Art Sanzioni 1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in ripristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi. 2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali L.R. 86/ Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche. 4. Le somme riscosse dall'ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del sito. art Compensazione ecologica di habitat prativi e pascolivi a - Definizione: Per "Compensazione ecologica" si intendono tutti quegli interventi che, a seguito della trasformazione di un determinato habitat, consentono di attivare misure di conservazione e di recupero delle funzioni di habitat equivalenti all interno dello stesso SIC. b - Obiettivi: L'obiettivo della compensazione ecologica è quello di promuovere la biodiversità attraverso adeguate misure di valorizzazione, miglioramento strutturale e potenziamento dell alpicoltura, intesa come ripristino degli habitat prativi e pascolivi,garantendo così un'interconnessione ecologica tra i vari habitat presenti nello stesso SIC e per frenare la perdita di diversità biologica. c - Ambito di applicazione: La compensazione ecologica verrà applicata solo ed esclusivamente alle trasformazioni dovute ad interventi pubblici e/o di interesse pubblico dichiarati nei modi e forme previsti dalla legge, ovvero su dichiarazione del Sindaco del comune in cui ricade il SIC. La possibilità di Compensazione ecologica si limita ai soli habitat prativi e pascolivi di seguito riportati: Habitat - Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Habitat - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine Habitat - Praterie magre da fieno a bassa altitudine Habitat - Praterie montane da fieno d - Modalità di attuazione della compensazione: Ogni trasformazione di habitat è subordinato a preventivo Studio e successiva Valutazione d Incidenza, attraverso i quali dovrà essere valutata l incidenza che detta trasformazione produce sugli habitat oggetto d intervento e su quelli limitrofi. Lo strumento della compensazione potrà essere attuato, previa quantificazione, attraverso rapporti di compensazione, con una delle seguenti modalità: - Realizzazione diretta di opere in habitat equivalenti individuati dall ente gestore su progetto predisposto a cure e spese del proponente, che l ente gestore deve approvare; - Monetizzazione dell intervento compensativo. Pag. 12

13 In caso di monetizzazione, l ente gestore versa le somme introitate a titolo di compensazione in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione di interventi di miglioramento, di conservazione e di recupero delle funzioni di habitat equivalenti nell ambito dello stesso SIC. e - Rapporti di compensazione: Qualora, a seguito di Valutazione d Incidenza positiva, ovvero di non interferenza negativa con gli habitat presenti nel sito, l ente gestore può autorizzare interventi di trasformazione degli habitat prativi e pascolivi come indicato al precedente punto "C" (Ambito di applicazione). Gli stessi potranno essere compensati attraverso il miglioramento e/o il recupero di habitat equivalenti su progetto predisposto a cure e spese di chi propone la trasformazione, previa autorizzazione dell ente gestore. f - Valori di compensazione I valori di compensazione verranno valutati di volta in volta, caso per caso, in base agli habitat individuati come recuperabili e ai costi necessari per eseguire gli interventi di miglioramento previa autorizzazione dell'ente Gestore La compensazione verrà attuata attraverso l applicazione dei seguenti parametri da applicarsi alla superficie da trasformare: codice Interventi di trasformazione nei seguenti habitat rapp. di compensaz Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su sub. Calcareo 1:1 * Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 1:1 * Praterie magre da fieno a bassa altitudine 1:1 * Praterie montane da fieno 1:1 * * - valori modificati con Deliberazione Assembleare n. 16 del 6 agosto 2012 art Aree urbanizzate all'interno di nuclei edificati All'interno delle aree urbanizzate dei sette nuclei edificati (Armo, Bollone, Cadria, Magasa, Moerna, Persone, Turano), riportati nella tavola 1 "Habitat" con apposito asterisco, così come meglio individuati cartograficamente dai singoli P.G.T., tutti gli interventi di trasformazione sono esclusi da valutazione d'incidenza in quanto ricadenti in ambiti già urbanizzati e trasformati. Art Deroghe per interventi pubblici e di pubblica utilità Per impianti tecnologici e sottoservizi relativi a interventi pubblici e di pubblica utilità all'interno degli habitat, qualora dichiarati tali nei modi e nelle forme previste dalla Legge, posso essere applicate deroghe al divieto di trasformazione. Pag. 13

14 Allegato alle Norme Tecniche di regolamentazione * riferite a tutti e quattro i SIC Alto Garda Bresciano * TABELLA A CODICE DESCRIZIONE SIC 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos IT Corno della Marogna 4060 Lande alpine boreali 4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum hirsuti) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6210 ( * ) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) IT Valvestino IT Corno della Marogna IT Valvestino IT Corno della Marogna IT Valvestino IT Corno della Marogna IT Monte cas - Punta Corlor IT Cima Comer IT Valvestino 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, IT Valvestino Sanguisorba officinalis) 6520 Praterie montane da fieno IT Valvestino 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT Monte cas - Punta Corlor IT Corno della Marogna 7230 Torbiere basse alcaline IT Corno della Marogna 8130 Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili IT Valvestino IT Corno della Marogna IT Monte cas - Punta Corlor 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT Cima Comer IT Valvestino IT Corno della Marogna 9180* Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del Tilio-Acerion IT Monte cas - Punta Corlor IT Cima Comer 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) IT Valvestino IT Corno della Marogna Pag. 14

15 Allegato alle Norme Tecniche di regolamentazione * riferite a tutti e quattro i SIC Alto Garda Bresciano * TABELLA B Formazione forestale Motivo della tutela Prescrizioni colturali A - Abieteto Esalpico in località Malga Lorina B - Leccete primitive C - Fustaie di faggio prossime agli alpeggi D - Formazioni ripariali in località Bersaglio E - Fasce boschive lungo i corsi d acqua, fatto salvo quanto previsto dall articolo 42 bis. F - Mugheta di Cima Costone G - Tassi di Persone Formazione di pregio di interesse regionale per rarità e valore ecologico Formazione di pregio di interesse comunitario per rarità e valore ecologico dovuto alla collocazione del Quercus ilex al limite settentrionale del proprio areale. Formazioni monumentali (Malga Corva, Malga Alvezza, ) Saliceto ripariale di limitata estensione ma di elevata valenza didattico divulgativa Formazioni diverse di elevata valenza ecologica Formazione di particolare pregio naturalistico Presenza di popolamento boschivo caratterizzato dalla diffusa presenza di tassi con caratteristiche di monumentalità Taxus baccata. Selvicoltura naturalistica attuata tramite interventi di diradamento selettivo o limitati interventi volti a favorire la disetaneizzazione e la rinnovazione naturale: tagli a buche o a gruppi. Gli interventi selvicolturali dovranno attuarsi in maniera puntuale e saranno volti a favorire l aliquota di portasemi di faggio e di abete bianco a discapito della presenza di abete rosso. Gli interventi selvicolturali dovranno comunque essere oggetto di studio di incidenza per presenza in sito di arene di canto di Tetrao urogallus L. Favorire l evoluzione naturale consentendo interventi fitosanitari e di diradamento selettivo volti al contenimento del potenziale pirologico dei popolamenti. Sono consentiti interventi ftosanitari e di messa in sicurezza dei siti per prevenzione dagli schianti Sono consentiti interventi fitosanitari e di valorizzazione didattico fruitivi del sito Nel rispetto di quanto previsto all art. 42 bis si prescrive il mantenimento della componente arbustiva con particolare riferimento alle specie igrofile Evoluzione naturale per limiti stazionali Si prescrive il rilascio delle piante di faggio Pag. 15

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