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1 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE NELL AMBITO DELL ATTIVITA DI DIPENDENTE O AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni generali di assicurazione comprensive di glossario, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione di Tutela Legale per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell ambito della attività di DipendenteD o Amministratore pubblico TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS,, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione e della polizza. GLOSSARIO A) Assicurativo Anno/annualità/annuo/annuale Assicurato Assicurazione Broker Carenza Assicurativa Carica Carica pregressa Nuova carica Contraente Delega formale Periodo di Durata Periodo di validità Disdetta Indennizzo / Rimborso Massimale Mese/mensile/mensilità Modulo di Sottoscrizione Parti Polizza Premio Recesso Sinistro/Caso Assicurativo Unico caso assicurativo Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Il soggetto, Amministratore e/o Dipendente Pubblico il cui interesse è protetto dall Assicurazione. La copertura assicurativa offerta dalla polizza agli Assicurati. Aon S.p.A. - Via A. Ponti 8/ Milano - RUI B quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione della polizza, riconosciuto dalla Società. Il periodo dove non c è copertura contrattuale. L attività svolta dall Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L attività già svolta dall Assicurato presso la Pubblica Amministrazione al momento della stipulazione dell Assicurazione, ma non dichiarata dallo stesso nel Modulo di Sottoscrizione L attività esperita dall Assicurato a seguito del conferimento allo stesso, da parte dell Ente di Appartenenza o dalla Pubblica Amministrazione in genere di specifica Delega Formale in data successiva alla stipulazione dell Assicurazione. Il soggetto, Amministratore e/o Dipendente Pubblico che stipula l Assicurazione. L atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all Assicurato per l assunzione di una specifica carica diversa da quella o da quelle già in essere; costituisce presupposto necessario per l attribuzione di un pluralità di cariche. Il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di scadenza della singola polizza. Operatività dell assicurazione comprensiva del periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell Assicurazione. L atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, l Assicurazione. La massima esposizione della Società in caso di sinistro/caso assicurativo. La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro/caso assicurativo Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di stipulare l Assicurazione. Il Contraente e la Società. Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di assicurazione e che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. La manifestazione di volontà con cui una delle parti di un contratto produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico. L instaurarsi della controversia e/o del contenzioso per il quale è prestata l Assicurazione. Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati. Nota informativa - pagina 1 di 6

3 NOTA INFORMATIVA Società Ente di appartenenza artenenza Tutela legale L impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. La Pubblica Amministrazione con la quale l Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L assicurazione di tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/ artt. 163/4 e 173/4 e correlati. B) Giuridico Archiviazione Arbitrato Assistenza stragiudiziale Consulente tecnico d Ufficio (C.T.U.) Consulente tecnico di Parte (C.T.P.) Contravvenzione Controparte Danno extracontrattuale Delitto Derubricazione del reato Diritto civile Diritto penale Fatto illecito Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari che stabilisce che gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. E una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l insorgenza. E l attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. l ausiliario del giudice che risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e ne relaziona i risultati nell'elaborato peritale, ossia la consulenza tecnica d'ufficio il libero professionista al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale, in quanto ritiene l incaricato esperto in uno specifico settore; affianca il Consulente Tecnico d Ufficio. E un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l arresto e/o l ammenda. La parte avversaria in una controversia. E il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l evento dannoso. E un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. La qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell imputazione. E il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. E il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa Nota informativa - pagina 2 di 6

4 NOTA INFORMATIVA riferimento alla data della prima violazione. Notizia di reato Patteggiamento Procedimento penale Reato Pubblica amministrazione Responsabilità Amministrativa Responsabilità amministrativa-contabile e Giudizio di Conto Responsabilità civile Responsabilità penale Retroattività Sanzione amministrativa Sentenza definitiva o passata in giudicato Spese di giustizia Spese di soccombenza Spese peritali Terzo Transazione Valore in lite L informazione che un reato sarebbe stato commesso; è iscritta dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato e da inizio alla decorrenza dei termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. L applicazione della pena su richiesta delle Parti, ossia l accordo tra l imputato ed il pubblico ministero circa l entità della pena da irrogare; comporta lo sconto di pena fino al limite di un Terzo. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. Ogni personalità giuridica ( quale a titolo esemplificativo Comuni, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/P.A.B./A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/ Fondazioni Musei, Organismi di Diritto Pubblico ed Enti Strumentali in genere) la cui attività sia soggetta alla Giurisdizione della Corte dei Conti. La responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita patrimoniale o un Danno Erariale al Proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo stato ed alla Pubblica Amministrazione. La responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte di un Assicurato, detto agente contabile, fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio impiego, mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in genere, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione. La responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge ( a titolo esemplificativo e non limitativo: Art e s.s. c.c. ed art. 28 della Costituzione) inclusa al responsabilità civle conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. La responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge a seguito di comportamento lesivo di particolari interessi tutelati dall ordinamento come pubblici, cui consegue l assoggettamento alla potestà punitiva dello stato mediante l inflizione di una pena. Estensione della garanzia ad un periodo antecedente la data di decorrenza delle garanzie di polizza. La sanzione prevista per la violazione di norme di natura non penale. Il provvedimento divenuto incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). Sono quelle relative all opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). Il soggetto giuridico diverso da quelli che sono legati da un rapporto giuridico o hanno concluso un contratto, ossia il soggetto estraneo ed esterno alla relazione esistente tra due soggetti e regolata dal diritto. Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. Il valore della controversia. Nota informativa - pagina 3 di 6

5 NOTA INFORMATIVA A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione società appartenente al Gruppo Generali; iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n.026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Capitale sociale ,00 interamente versato; b) Sede legale: Verona (Italia) Via Enrico Fermi 9/B; c) La Direzione Generale in Italia: Verona (Italia) Via Enrico Fermi 9/B; d) Recapito telefonico: , sito internet: dasdifesalegale@pec.das.it; e) L Impresa di assicurazioni è autorizzata all esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 Tutela Legale (con Decreto Ministeriale 26/11/ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n sez. I dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazioni Il patrimonio netto ammonta a 20,93 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 13,08 milioni di euro. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,71 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato all assicurazione della tutela dei diritti dell assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale derivanti dall attività di dipendente o amministratore pubblico. L Assicurato beneficerà delle garanzie indicate nelle disposizioni che regolano le coperture, le quali prevedono il rimborso delle spese legali e peritali sostenute per le vertenze indicate in polizza Per i dettagli delle garanzie previste dall assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione: - Spese legali: art. 1 - Garanzie previste, in base alla copertura prescelta: Modulo base art. 3 Modulo completo art. 4. Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali esclusioni-limitazioni sono riportate negli articoli: - Esclusioni art. 6 - Estensione territoriale art 24 - Operatività dell assicurazione (validità) art Denuncia e gestione del sinistro/caso assicurativo artt. 19 e 21 che regolano la prestazione del servizio Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi limiti di massimali e limiti temporali di copertura: Si rinvia agli artt. 1, 3, 4 e 11 per i limiti di massimale e agli art. 14 e 19 per le limitazioni temporali della copertura. 2. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nota informativa - pagina 4 di 6

6 NOTA INFORMATIVA 3. Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt e 1898 del codice civile. Si rinvia all art. 15 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Premi La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza alla voce Frazionamento. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo non superi l'importo di 750, Surroghe/rimborsi Ai sensi dell art del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Il contratto prevede all art.23 che l assicurato ceda alla Società tutti i diritti a conseguire dal proprio datore di lavoro il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio, acconsentendo altresì all esercizio delle varie azioni. 6.. Diritto di recesso il contratto prevede che il Contraente ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di pensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione alla Società per il tramite del Broker. Il termine di cui sopra decorre dal giorno successivo alla dato ordine bonifico della disposizione del bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del premio. Si rinvia all art. 31 delle Condizioni di Assicurazione; Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 60 giorni. Si rinvia all art. 10 delle condizioni di assicurazione. 7.. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro/caso assicurativo perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. l Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza; gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; L Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. 8.. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 9.. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri Liquidazione dell indennizzo La denuncia del sinistro/caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell art. 19 delle disposizioni che regolano il servizio e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Per la gestione del sinistro/caso assicurativo si rinvia all art. 21 delle disposizioni che regolano la prestazione del servizio. Nota informativa - pagina 5 di 6

7 NOTA INFORMATIVA 2. Reclami Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Servizio Clienti Via Enrico Fermi 9/B Verona Telefax: Posta elettronica: Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): IVASS,, Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA Fax: I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti; 3. Arbitrato Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell art. 22 delle disposizioni che regolano la prestazione del servizio. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. * * * D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Nota informativa Mod. N.I. 1404/CGPA Documento aggiornato a aprile Nota informativa - pagina 6 di 6

8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PREMESSA. L Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dall Ente di Appartenenza. Per le figure diverse dai dipendenti, invece, si applicano le norme di legge, vigenti in materia di patrocinio legale. Inoltre, in caso di mancata risposta o di divergenza su quanto deliberato dall Ente di Appartenenza, la presente Assicurazione è da intendersi operante a primo rischio per le garanzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE La presente Assicurazione è operante e come disciplinato dall Art. 14. ARTICOLO 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del Massimale convenuto, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. Tali oneri sono: - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione Sinistro/Caso Assicurativo; - le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi degli Artt. 19 e 21; - le spese di giustizia; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari ( la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga); - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui alla L. 23 dicembre 1999, n.488 art.9 e al D.L. 11 marzo 2002 n. 28 e s.m.i., se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società; - le spese processuali nel processo penale ex art. 535 c.p.p.; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa: tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale; - le spese sostenute dall Assicurato per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; - l indennità, posta ad esclusivo carico dell Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 19 comma 4. Sono inoltre garantite le spese per un ulteriore legale, quando l evento ha dato origine ad un procedimento in sede penale e uno in quello civile. ARTICOLO 2 DELIMITAZIONI DELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. 1. L Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso assicurativo; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La società non si assume il pagamento di: multe o ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali ex art. 541 c.p.p. 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. ARTICOLO 3 PRESTAZIONI GARANTITE G MODULO BASE. 1. Le garanzie previste all art. 1, laddove applicabili, vengono prestate all Assicurato per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai sinistri/casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni; 2. L Assicurazione è operante per la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Giudizio di Conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza di danno. 3. La Società rimborserà, inoltre, le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo, prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio, relative all assistenza nell invito a dedurre e nell audizione personale nonché nel procedimento cautelare di sequestro. 4. Fermo restando l obbligo per l Assicurato di denunciare il Sinistro/Caso assicurativo nei termini di cui al successivo art. 19, la Società provvederà, su richiesta motivata, all anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale,, in attesa della definizione del giudizio. 5. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell Assicurato, elementi i di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, che l Assicurato si impegna a restituire. ARTICOLO 4 PRESTAZIONI GARANTITE MODULO COMPLETO. Le garanzie previste dall Art. 1, vengono prestate all Assicurato per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai sinistri/casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni. L Assicurazione è operante per: a) Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Giudizio di Conto a.1) Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza di danno; a.2) la Società rimborsa, inoltre, le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo, prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio, relative all assistenza nell invito a dedurre e nell audizione personale nonché nel procedimento cautelare di sequestro; a.3) Fermo restando l obbligo per l Assicurato di denunciare il Sinistro/Ca /Caso assicurativo nei termini di cui al successivo art. 19, la Società provvederà, su richiesta motivata, all anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale,, in attesa della definizione del giudizio; Condizioni generali di assicurazione pagina 1 di 6

9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE a.4) Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell Assicurato, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, che l Assicurato si impegna a restituire. b) Difesa penale Sono garantite le spese per la difesa nei procedimenti penali per: b.1) delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per p decorrenza dei termini. Relativamente ente alla circolazione stradale,, l assicurazione è operante solo qualora l Assicurato si trovi alla guida di veicoli a motore per ragioni di servizio e previa autorizzazione dell Ente di appartenenza. b.2) delitto dolosi solo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: Assoluzione con sentenza passata in giudicato; Derubricazione a reato colposo; Archiviazione per l infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.. E esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l applicazione della pena su richiesta delle parti ( così detto patteggiamento). Fermo restando l obbligo per l Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nei termini di cui al successivo art. 19, la Società provvede su richiesta motivata, all anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti del massimale in attesa della definizione del giudizio. In riferimento ai soli delitti dolosi, tale anticipo è corrisposto fino ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00).( Nel caso siano accertati nei confronti dell Assicurato, con sentenza definitiva,, elementi di responsabilità per dolo la società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali li e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, che l Assicurato si impegna a restituire. La presente opera a parziale deroga dell art. 6 Esclusioni. c) Recupero danni subiti dall Assicurato Sono garantite le spese per il recupero, sia in fase stragiudiziale che giudiziale di danni subiti dall Assicurato,, nello svolgimento dei propri incarichi e mansioni o in costanza dell utilizzo di beni per fini istituzionali a seguito di fatto illecito di terzi, ivi compresi i danni subiti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale. d) Opposizione alle sanzioni amministrative. Sono garantite le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta per la sola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 (mille/00). ARTICOLO 5 TRANSIZIONE DA MODULO BASE A MODULO COMPLETO A RINNOVO. Al momento del rinnovo dell Assicurazione, l Assicurato ha la possibilità di aggiungere alla a garanzia prevista dal Modulo Base B (Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto art. 3), le garanzie offerte dal Modulo Completo (Difesa Penale, Recupero Danni subiti dall Assicurato ed Opposizione alle sanzioni amministrative art. 4) effettuando, in questo modo, una transizione dal Modulo Base al Modulo Completo. 1. La transizione da Modulo Base a Modulo Completo si perfeziona a mezzo della compilazione,, sottoscrizione ed invio al Broker dell apposito modulo,, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità. 2. Le garanzie offerte dal Modulo Completo sono operanti dalle ore 24 del 31 dicembre dell anno in cui viene effettuata la richiesta. Nel caso in cui tale richiesta fosse comunicata successivamente alla scadenza ma entro il 31 gennaio dell anno successivo, la transizione sarà valida dalle ore 24 (ventiquattro) del 31 dicembre dell anno precedente 3. Il premio di rinnovo è calcolato in base alla tariffazione prevista per il Modulo Completo, applicando la disciplina di cui all art. 12. ARTICOLO 6 ESCLUSIONI COMUNI AL MODULO BASE E AL MODULO COMPLETO. L Assicurazione non è operante per: a) vertenze di diritto civile di qualsiasi genere fatto salvo quanto previsto all art. art. 4 lett.c ; b) controversie in materia fiscale/tributaria, salvo diano luogo ad un procedimento per l accertamento di eventuale responsabilità amministrativa; c) fatti conseguenti ad eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; d) il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere; e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) mancata abilitazione del conducente alla guida del veicolo oppure utilizzazione del veicolo in difformità dell immatricolazione, destinazione o uso, come indicati sulla carta di circolazione, mancata copertura assicurativa obbligatoria RCA,, salvo che l Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche; g) i casi di violazione degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool),186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) 187 ( guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti) e 189 comma 1( Comportamento in caso di incidente) nte) del Nuovo Codice della Strada; h) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI; i) fatti dolosi dell Assicurato; j) vertenze e/o procedimenti originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati; k) per l esercizio della professione medica e di operatore sanitario; ARTICOLO 7 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla s valutazione del rischio all atto della stipulazione dell Assicurazione o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione della stessa Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. ARTICOLO 8 ALTRE ASSICURAZIONI. 1. Fermo restando i massimali ed i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito, in tutto o in parte,, anche ad altre imprese di Assicurazione, l Assicura curazione è operante solo ad esaurimento dei massimale previsti dalle altre Assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. Condizioni generali di assicurazione pagina 2 di 6

10 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2. A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di denuncia preventiva dell esistenza di altre a Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l obbligo di darne comunicazione alla società in caso di sinistro/caso assicurativo. 3. L Assicurato deve invece comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso o rischio. ARTICOLO 9 DISCIPLINA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL ASSICURAZIONE - INIZIO IO E TERMINE DELL ASSICURAZIONE.. TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO. 1. Per perfezionare l Assicurazione, l assicurando deve completare e sottoscrivere il Modulo di Sottoscrizione e trasmettere tere al Broker, esclusivamente al numero di fax indicato nel Modulo di Sottoscrizione, unitamente a copia della disposizione di bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del relativo premio, recante il timbro della banca ed il numero di CRO. 2. La composizione, la sottoscrizione e l invio del Modulo di Sottoscrizione unitamente al pagamento del relativo premio comportano automaticamente il perfezionamento della presente Assicurazione. 3. L Assicurazione è operante in conformità al relativo periodo di validità, per il periodo di durata, come successivamente disciplinato. Il periodo di durata dell Assicurazione e il relativo premio sono disciplinati come di seguito specificato: Moduli di sottoscrizione ricevuti dal Broker successivamente alle ore (ventiquattro) del 31/12 dell anno precedente e fino alle ore (ventiquattro) del 31/03 di ogni anno unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, e data ordine bonifico non successivo al 31/03 di ogni anno: - data di decorrenza del periodo di durata: ore (ventiquattro) del 31/12 dell anno precedente; - data di termine del periodo di durata: ore (ventiquattro) del 31/12 dell anno in corso. Premio 100% del premio annuo. Moduli di sottoscrizione ricevuti dal Broker r successivamente allo ore (ventiquattro)( del 31/03 di ogni anno e fino alle (ventiquattro) del 30/06 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca a o al numero di CRO e data ordine bonifico non successiva al 30/06 di ogni anno: - data di decorrenza del periodo di durata: ore ( ventiquattro) del 31/03 dell anno in corso; - data di termine del periodo di durata: ore (ventiquattro del 31/12 dell anno in corso: Premio 75% del premio annuo. Moduli di sottoscrizione ricevuti dal Broker successivamente alle ore (ventiquattro) del 30/06 di ogni anno e fino alle ore (ventiquattro) del 31/12 di ogni anno unitamente a copia della disposizione one di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, e data ordine bonifico non successivo al 31/12 di ogni anno: - data di decorrenza del periodo di durata: ore ( ventiquattro) del 30/06 dell anno in corso; - data di termine del periodo di durata: ore (ventiquattro) del 31/12 dell anno in corso: Premio 50% del premio annuo. 4. Ai fini dell individuazione della corretta decorrenza del periodo di durata dell Assicurazione fa fede esclusivamente la data ordine bonifico, sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo di sottoscrizione, regolarmente compilato e sottoscritto. 5. Fatto salvo per l Assicurazione per la quale è stato pagato o denunciato un sinistro/caso assicurativo, l Assicurazione attivata, dal 31/12/2013 al 31/12/2014 si intende automaticamente rinnovata per l annualità successiva ovvero dal 31/12/2014 al 31/12/2015, qualora il Broker riceva, entro le ore ( ventiquattro) del 31/01/2015 copia della disposizione del bonifico per la corresponsione del relativo premio annuo recante, oltre al timbro della banca ed al relativo numero di CRO, data ordine bonifico non successiva al 31/01/2015. Qualora la data ordine bonifico sia successiva al 31/01/2015 5, l Assicurazione decorre dalle ore ( ventiquattro) della data ordine bonifico rilevabile dalla copia della disposizione di bonifico. 6. Per le annualità seguenti si applicano le medesime modalità operative descritte al paragrafo precedente, con le date aggiornate rispetto alla nuova annualità. 7. Nel caso di Assicurazione per la quale è stato pagato o denunciato un sinistro/caso assicurativo la Società si riserva di non procedere al rinnovo dell Assicurazione medesima per l annualità successiva o di procedervi a condizioni differenti che saranno dalla stessa comunicate all Assicurato 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza annuale.. In assenza di ricezione da parte dell Assicurato di comunicazione da parte della Società, l Assicurazione si intenderà rinnovata alle normali condizioni contrattuali. In caso di rinnovo a condizioni differenti, l Assicurato ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell offerta Società, entro i quali può manifestare il proprio assenso o diniego alle diverse condizioni proposte dalla Società in caso di accettazione, l Assicurazione decorre dalle date indicate ai precedenti paragrafi regolanti la disciplina della annualità successive alla prima. 8. La presente Assicurazione non consente di attivare ulteriori Assicurazioni per la medesima annualità. In caso di attivazione di più Assicurazioni, sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico. ARTICOLO 10 DISDETTA DELL ASSICURAZIONE E RECESSO PER SINISTRO. 1. Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di impiego, di mandato o di servizio esistente con l Ente o gli Enti di appartenenza,, l Assicurato può disdire l Assicurazione, dandone comunicazione scritta alla Società per il tramite del broker, con un preavviso minimo di 30 (trenta) ( giorni rispetto la scadenza annuale. 2. Dopo ogni sinistro/caso assicurativo e fino al 30 ( trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o l Assicurato possono recedere dall Assicurazione con preavviso minimodi 60 ( sessanta) giorni. Nel caso in cui la facoltà di recesso venga esercitata dalla Società, la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. ARTICOLO 11 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE. 1. L Assicurazione viene prestata per ciascun Assicurato per sinistro/caso assicurativo e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell Assicurazione, fino alla concorrenza del massimale prescelto tra i seguenti: Modulo Base: Opzione ,00 Opzione ,00 Modulo completo Opzione ,00 Opzione 2 70,000,00 con il limite di ,00 per la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto Opzione ,00 con il limite di ,00 per la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Giudizio di Conto. Condizioni generali di assicurazione pagina 3 di 6

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2. Nel caso in cui l Assicurato o ricopra più cariche, il massimale deve intendersi unico per tutte le medesime. ARTICOLO 12 CALCOLO DEL PREMIO. 1. Il premio annuo, per carica e massimale, è indicato nel Modulo di Sottoscrizione. 2. Resta inteso che, in caso di cumulo di cariche da parte degli Assicurati, afferenti alla stessa fascia di rischio, il premio da corrispondersi è quello riportato nella sezione Più cariche della tariffazione. 3. Nel caso di cumulo di Cariche afferenti a diverse fasce di rischio, il premio annuo è pari all importo riportato nella sezione Più cariche della fascia di rischio più elevata prevista dalla tariffazione. 4. In ogni caso il premio deve essere corrisposto nella misura indicata all Art Nel caso in cui l Ente di appartenenza dell Assicurato sia un Comune con popolazione pari o inferiore alle unità, il Premio da corrispondere deve essere ridotto in misura pari al 25% (venticinque percento). La riduzione del premio si applica solo qualora tutti gli Enti di Appartenenza siano Comuni con popolazione pari o inferiore alle unità. La riduzione del premio del 25% (venticinque percento) di cui sopra è applicabile esclusivamente in caso di sottoscrizione del Modulo Completo. ARTICOLO 13 ASSOCIAZIONE ED UNIONI DI ENTI. 1. Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite Associazioni ed Unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall Assicurato nell ambito degli Enti facenti parte delle predette Associazioni od Unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell Associazione o dell Unione. Per le modalità del calcolo del premio restano comunque operanti le condizioni di cui all art. 12. ARTICOLO 14 OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE (PERIODO DI VALIDITA ). 1. Le prestazioni di cui all Art.3 e all Art.4 sono operanti per i sinistri/casi assicurativi denunciati per la prima volta nel corso del periodo di durata dell Assicurazione, purchè la relativa Insorgenza del sinistro/caso assicurativo sia successiva al e la conoscenza del sinistro sia avvenuta successivamente alla decorrenza del periodo di durata dell Assicurazione. 2. L Assicurazione si estende ai sinistri tri/casi assicurativi denunciati nei modi e nei termini di cui all art. 19,, entro 24 (ventiquattro) mesi dal termine del Periodo di durata dell Assicurazione, purchè la relativa insorgenza del sinistro/caso assicurativo si sia verificata nel corso del periodo di validità dell Assicurazione ma entro il termine del periodo di durata della medesima. 3. Nel caso di pensionamento o morte dell Assicurato o di cessazione da parte dello stesso dell attività presso la Pubblica Amministrazione per qualsiasi motivo, tranne il licenziamento per giusta causa,, l Assicurazione è comunque operante per i sinistri/casi assicurativi denunciati alla Società,, nei termini di cui all Art. 19, nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell attività presso la Pubblica Amministrazione, purchè la relativa insorgenza del sinistro/caso assicurativo si sia verificata nel corso del periodo di validità dell Assicurazione ma non successivamente alla cessazione dell attività presso la Pubblica Amministrazione. ARTICOLO 15 - VARIAZIONE DEL RISCHIO: ACQUISIZIONE DI NUOVA CARICA,, VARIAZIONE DI CARICA E/O CESSAZIONE DI CARICA. DISTACCAMENTO TEMPORANEO DELL ASSICURATO. 1. L Assicurazione è automaticamente operante anche in caso di: Acquisizione di una o più nuove cariche presso l Ente o gli Enti di Appartenenza o altra qualsiasi Pubblica Amministrazione, in aggiunta alle cariche assicurate all atto della sottoscrizione della Polizza; variazione di carica, cioè cessazione di una o più cariche assicurate presso l Ente o gli Enti di Appartenenza, qualora venga assunta presso lo stesso Ente di Appartenenza o altra qualsiasi Pubblica Amministrazione, una o più nuove cariche comprese nell elenco di cui alla tariffazione; cessazione di una o più cariche presso l Ente o gli Enti di Appartenenza fra quelle assicurate all atto della sottoscrizione della Polizza. 2. Al verificarsi delle ipotesi che precedono, l eventuale adeguamento del premio, in aumento o in diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione di rischio schio. 3. L Assicurato deve informare la Società delle eventuali variazioni di rischio a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker dell apposito modulo,, entro 30 (trenta) giorni dalla data di variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione cazione tardiva, l Assicurazione è operante dalle ore (ventiquattro) della data di ricezione della comunicazione da parte del Broker. 4. L Assicurazione s intende automaticamente operante nel caso di distacco temporaneo dell Assicurato presso un Ente diverso dall Ente di Appartenenza, e senza alcun sovrappremio e senza necessità di comunicazione alcuna. ARTICOLO 16 VARIAZIONE DEL MASSIMALE. L Assicurato ha la facoltà di variare il massimale prescelto alle seguenti condizioni e modalità. Variazione del Massimale in corso d anno. La variazione del massimale in corso d anno è possibile solo in caso di acquisizione di nuova carica o di variazione di carica ed esclusivamente qualora tali situazioni determinino un aggravamento del rischio in capo all Assicurato. La variazione di massimale si perfeziona a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker, dell apposito o modulo entro e non oltre 30 (trenta) ( giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione di rischio. Qualora il modulo sia ricevuto dal Broker nei termini di cui sopra, il nuovo massimale è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio; diversamente in caso di comunicazione tardiva, il nuovo massimale è operante dalle ore (ventiquattro) della data di ricezione del modulo da parte del Broker. L adeguamento del premio verrà effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione di rischio. Il premio di rinnovo è sempre determinato applicando la disciplina di cui all Art.. 12 La variazione del Massimale può essere effettuata esclusivamente in aumento. Variazione del massimale al momento del rinnovo. Al momento del rinnovo è sempre possibile effettuare una variazione del massimale, in aumento o in diminuzione. La variazione del massimale si perfeziona a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker, dell apposito modulo entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità. Il premio di rinnovo è calcolato tenendo conto del nuovo massimale prescelto. Il nuovo massimale è operante dalle ore (ventiquattro) del 31 dicembre dell annualità precedente. ARTICOLO 17 - ESTENSIONE DELL ASSICURAZIONE ALLE CARICHE PREGRESSE. 1. L Assicurato ha la possibilità,, esclusivamente in i n fase di rinnovo della polizza di estendere l Assicurazione ad una o più cariche pregresse. Condizioni generali di assicurazione pagina 4 di 6

12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2. L estensione dell Assicurazione alle cariche Pregresse si perfeziona a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker dell apposito modulo entro e e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità. 3. Il premio di rinnovo è calcolato in base a quanto previsto dall art. 12,, considerando ndo sia la/le carica/cariche già assicurata/e la/le carica/cariche pregressa/e. 4. L estensione dell assicurazione alle cariche pregresse è operante dalle ore (ventiquattro) del 31 dicembre dell annualità precedente. ARTICOLO 18 ESTENSIONE DELL ASSICURAZIONE L ASSICURAZIONE ALL ATTIVITA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE. 1. L Assicurato ha la possibilità anche nel corso dell annualità assicurativa, di estendere l Assicurazione all attività di membro di commissione, svolta al di fuori dell orario di lavoro, presso enti diversi dall Ente di appartenenza. L estensione dell Assicurazione all attività di membro di commissione è operativa a prescindere: dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l anno; dalla tipologia di enti presso i quali viene svolta tale attività. 2. L Assicurato ha la possibilità di estendere l Assicurazione all attività di membro di commissione alle seguenti condizioni e modalità. Estensione dell Assicurazione all attività di membro di commissione all atto della stipulazione dell Assicurazione. L emissione dell Assicurazione all attività di membro di commissione si perfeziona contestualmente alla sottoscrizione dell Assicurazione. Il relativo premio è sempre pari al 100% (cento percento) del premio indicato nella tariffazione da individuarsi alla riga Sovrappremio per membro di Commissione ed in ragione del massimale scelto; ciò a prescindere dal numero di cariche assicurate. Estensione dell Assicurazione all attività di membro di commissione in corso d anno. L estensione dell Assicurazione all attività di membro di commissione si perfeziona a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker dell apposito modulo; l Assicurazione è operante dalle ore (ventiquattro) della data di ricezione della comunicazione da parte del Broker. L adeguamento del premio verrà effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione di rischio. Il premio da corrispondere è pari al premio indicato alla sezione Sovrappremio per membro di Commissione della tariffazione, in ragione del massimale scelto; ciò a prescindere dal numero di Cariche assicurate. Estensione dell assicurazione all attività di membro o di commissione al momento del rinnovo. 5. L estensione dell Assicurazione all attività di membro di commissione si perfeziona a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità,, dell apposito modulo. Il premio di rinnovo è calcolato in base a quanto previsto dall art. 12, considerando anche il relativo premio pari al 100% (cento percento) del premio indicato alla sezione Sovrappremio per membro di Commissione della tariffazione, in ragione del massimale scelto; ciò a prescindere dal numero di Cariche assicurate. L estensione dell assicurazione all attività di membro di commissione è operante dalle ore (ventiquattro) del 31 dicembre dell annualità precedente. 3. In nessun caso è possibile assicurare sicurare l attività di membro della commissione, qualora l Assicurato non abbia già sottoscritto l Assicurazione per una o più Cariche assicurabili. 4. L operatività dell Assicurazione, ivi comprese la presente estensione dell assicurazione all attività di membro di commissione, cessa automaticamente in caso di cessazione totale dell attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione da parte dell Assicurato. ARTICOLO 19 DENUNCIA DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. 1. L Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto, anche a mezzo telefax alla Società, per il tramite del Broker, qualsiasi sinistro/caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso l assicurato deve far pervenire la notizia di ogni atto a lui notificato icato entro 30 (trenta giorni) dalla data della notifica stessa. 3. Fermo quanto stabilito al precedente art. 8,, qualora l Assicurato abbia sottoscritto diversa polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri/casi assicurativi entro l anno/i successivo/i alla cessazione della predetta polizza, l Assicurato si impegna a denunciare agli Assicuratori della stessa i sinistri/casi assicurativi la cui insorgenza del sinistro/caso assicurativo sia anteriore al periodo di durata dell Assicurazione, ferma restando l operatività della stessa in caso di inoperatività totale o parziale della predetta polizza. 4. L assicurato ha il diritto di scegliere il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli iscritti preso il foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicando alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro/caso assicurativo.. Limitatamente all ambito Penale e Civile, la scelta del legale non deve essere e in contrasto con le indicazioni dell Ente di appartenenza. 5. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 6. Nel caso dell eventuale fase giudiziale di appello il mandato può essere conferito al legale del giudizio di primo grado, qualora quest ultimo sia titolare dei requisiti previsti dalla legge. In mancanza di tali requisiti, il mandato può essere conferito ad altro legale del distretto di primo grado o del distretto d appello. In ogni caso la società corrisponde le spese necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. ARTICOLO 20 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA. In occasione della denuncia di sinistro/caso assicurativo,, l Assicurato è tenuto a: informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro/Caso assicurativo,, nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. ARTICOLO 21 GESTIONE DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del sinistro/caso assicurativo, la Società (ai sensi dell art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell Articolo 19. La copertura assicurativa viene prestata anche per il grado superiore di procedimento,, se l impugnazione presenta possibilità di successo. Inoltre: 1. L eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società. 2. La Società non è responsabile dell operato di legali, consulenti tecnici e periti. Condizioni generali di assicurazione pagina 5 di 6

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ARTICOLO 22 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO. In caso di divergenza di opinione fra l Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con c lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell arbitro sia sfavorevole all Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. ARTICOLO 23 RECUPERO RO DI SOMME. L Assicurato cede alla società tutti i diritti a conseguire dal proprio datore di lavoro il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio, acconsentendo altresì all esercizio delle varie azioni. ARTICOLO 24 ESTENSIONE TERRITORIALE. 1. Nell ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e di procedimento penale, l Assicurazione è operante per i sinistri/casi assicurativi verificatisi in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare M Mediterraneo, sempreché il foro competente ove procedere, si trovi in questi territori. 2. Per tutti gli altri eventi, l Assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e da trattarsi nel territorio della Repubblica Italiana,, della Città Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ARTICOLO 25 ONERI FISCALI. Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche e se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. ARTICOLO 26 RINVIO. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. ARTICOLO 27 INDICIZZAZIONE ADEGUAMENTO ENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITA E DEL PREMIO. Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati. ARTICOLO 28 CLAUSOLE ED ACCORDI PARTICOLARI. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Società. ARTICOLO 29 INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL ASSICURAZIONE. Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione delle condizioni contrattuali dell Assicurazione, sarà quella più favorevole all Assicurato ARTICOLO 30 CLAUSOLA BROKER. 1. Con la stipulazione della presente Polizza, l Assicurato conferisce mandato di brokeraggio al Broker, con l incarico di assisterlo ai fini della presente polizza. 2. Il Broker s impegna a provvedere alla gestione contabile amministrativa della polizza; di conseguenza, tutti i rapporti contabili ed amministrativi ad essa inerenti saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Per quanto riguarda il pagamento dei premi di Polizza, il Contraente s impegna a versarli al Broker secondo quanto stabilito all art. 9. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche ai termini dell art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. In ogni caso, qualora i premi non vengano versati al Broker, quest ultimo non provvede ad anticiparli alla Società e non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivabili. 3. Resta inteso che tutte le comunicazioni fatte dal Broker alla Società si intendono come fatte dal Contraente stesso, così come quelle effettuate dalla Società al Broker si intendono come effettuate al Contraente. In caso di contrasto fra le comunicazioni del Broker e quelle del Contraente sul medesimo fatto, fa fede per la Società la comunicazione fatta dal Contraente, così come in caso di contrasto fra le comunicazioni del Broker e quelle della Società sul medesimo fatto, fa fede per il Contraente la comunicazione fatta dalla Società. ARTICOLO 31 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO. 1. Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, con specifico modulo alla Società, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data ordine bonifico della disposizione del bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del Premio. 2. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del premio versato (escluse le imposte). Condizioni generali di assicurazione Mod. CA /CGPA Documento aggiornato ad aprile Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione ione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 Tutela Legale (D.M. 26/11/1959), N. 16 Perdite pecuniarie di vario genere e n. 18 Assistenza (Provvedimento ISVAP n del 27/02/2008) ed è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n sez. I. Condizioni generali di assicurazione pagina 6 di 6

14 DIFESA DIFENDE LEGALE I TUOI DIRITTI PRIVACY Informativa contrattuale e commerciale Consenso al trattamento per finalità commerciali privacy e IVASS (REG. ISVAP 34/2010) Documento aggiornato a febbraio 2013 Polizza n. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che le nostre Società, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) e i servizi non assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Inoltre, Lei può decidere liberamente di autorizzare le nostre Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione sulla qualità dei servizi da parte delle Società, mediante le tecniche di comunicazione da Lei preferite; 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, per individuare le Sue esigenze/preferenze e studiare nuove opportunità personalizzate. I dati forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirle i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in Italia o all estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa. (4) In particolare La informiamo che per la gestione del Suo contratto D.A.S. Legal Services Srl ci avvaliamo di D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri SpA. I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. (6) Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi, per entrambi i Titolari, al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Legal Affairs & Compliance, Via Enrico Fermi 9B, Verona, tel. 045/ fax 045/ I siti e riportano ulteriori notizie in merito alle politiche privacy delle nostre Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato. CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITÀ CONTRATTUALI Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento per fini contrattuali dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalle Società sopraindicate, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi. CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITÀ COMMERCIALI PRIVACY E ISVAP (REG. 34/2010) La invitiamo inoltre ad autorizzare le Società sopraindicate a trattare i Suoi dati per fini commerciali (punto 1 Informativa Privacy) barrando le seguenti caselle: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA SI NO D.A.S. Legal Services Srl SI NO Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 e dell art. 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato: Posta ordinaria, Telefono Posta elettronica ( ), Sms/Mms Infine, barrando la sottostante casella potrà autorizzare le nostre Società ad analizzare i Suoi dati personali per individuare soluzioni adatte alle Sue esigenze (punto 2 Informativa Privacy): SI NO (Luogo e data) Nome e cognome dell interessato (leggibile) (Firma) PrivacyDASDLS - 02/13 NOTE: (1) L art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9). (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa : contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell Ordine, IVASS, Banca d Italia UIF, Ministero dell Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi. (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro. (6) Questi diritti sono previsti dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l opposizione presuppone un motivo legittimo. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: Verona - Via Enrico Fermi, 9/B Tel Fax dasdifesalegale@pec.das.it - Cap. Soc ,00 interamente versato - Aut. D. M. del n.3646 Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n CCIAA VR - REA n D.A.S. Legal Services Srl a socio unico Sede Legale: Verona - Via Enrico Fermi, 9/B Tel Fax presso D.A.S. SpA info.daslegalservices@legalmail.it - Cap. Soc ,00 interamente versato - Codice Fiscale, P.I CCIAA VR - REA n Società appartenenti al Gruppo Generali, iscritto all Albo assicurativi al n Società soggette alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA

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