Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro

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1 Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro Misura Addebito della separazione Inadempimento dell obbligato e potere di assegnazione Soggetti coinvolti Criteri di tassazione In caso di separazione tra coniugi il giudice dispone a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non possieda redditi propri adeguati al tenore di vita condotto durante il matrimonio, la corresponsione di un assegno di mantenimento (art. 156, c.c.). L importo dell assegno è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato al momento della decisione del giudice. Tuttavia, trattandosi di prestazioni economiche che si prolungano nel tempo è possibile che uno dei due coniugi decida di chiedere la revisione dell importo sulla base di fatti sopravvenuti alla separazione. Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto soltanto agli assegni alimentari nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita. Soggetti della procedura In caso di inadempimento, il giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente all avente diritto l assegno mensile stabilito nella sentenza di separazione. Il presupposto per l esercizio del potere di assegnazione è costituito pertanto dall inadempimento dell obbligato (coniuge separato debitore). Le omissioni, le imprecisioni e i ritardi nei pagamenti costituiscono presupposti sufficienti per poter esercitare il potere di assegnazione. È importante sottolineare che la decisione di obbligare il terzo (datore di lavoro del coniuge separato debitore) a pagare direttamente il coniuge che ne ha diritto (coniuge separato creditore) non deve essere presa dal giudice con «prudente apprezzamento» verso il soggetto obbligato, ma avendo riguardo unicamente all idoneità dei comportamenti dell obbligato a rendere vano ed eludere la finalità dell assegno di mantenimento. Nella procedura di pagamento dell assegno di mantenimento per il tramite del datore di lavoro, da un punto di vista tributario, i tre soggetti coinvolti sono: il coniuge separato creditore, al quale la sentenza del giudice riconosce un assegno di mantenimento periodico e determinato nella misura e nei termini di versamento, da erogarsi per il tramite del terzo (datore di lavoro del coniuge debitore); il coniuge separato debitore, il quale è obbligato sulla base della sentenza del giudice a corrispondere all ex coniuge un assegno periodico e determinato nella misura e nei termini di versamento; il datore di lavoro del coniuge debitore, che in conseguenza dell inadempimento del proprio dipendente ha ricevuto l ordine del giudice di versare l assegno mensile di mantenimento direttamente al coniuge separato creditore. Adempimenti del datore di lavoro nei confronti del coniuge creditore Per il coniuge percettore, l assegno di mantenimento costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i) del Tuir) nel caso in cui: sia erogato con cadenza periodica e, come tale, assimilabile al pagamento di una retri- 412

2 Riflessi in busta paga Adempimenti Busta paga Detrazioni Esempio Ritenuta d acconto buzione stabilita a tempo e potenzialmente vitalizia. L assegno erogato in un unica soluzione, invece, non costituisce reddito per il percettore (Ag. entrate, circ. n. 50/2012; Corte di Cassazione n /2006); il diritto, la misura e la periodicità di corresponsione dello stesso risultino dal provvedimento dell autorità giudiziaria (ad esempio, la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi). Gli assegni periodici indicati alla lettera i) del citato art. 50 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli (art. 52, c. 1, lett. c) del Tuir). Di conseguenza, in deroga al principio di cassa che si applica al reddito di lavoro dipendente, in relazione al quale l imposta è dovuta solo nel momento in cui l emolumento è percepito dal sostituito, in materia di assegno di mantenimento, lo stesso si presume percepito alle scadenze sancite dalla sentenza del giudice (fatta salva la prova contraria). I criteri di tassazione ai quali si è fatto cenno non cambiano qualora, ai sensi dell art. 156 c.c., l assegno di mantenimento sia erogato da un «terzo», nel caso specifico il datore di lavoro, in quanto soggetto tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. In questo caso il datore di lavoro-sostituto di imposta, nei confronti del coniuge al quale versa direttamente l assegno mensile di mantenimento dovuto dal suo dipendente, deve: 1) predisporre un prospetto paga per poter determinare correttamente la tassazione della somma erogata a favore del beneficiario dell assegno; 2) attribuire al coniuge separato che lo richieda, la detrazione prevista dall art. 13, c. 5-bis del Tuir, pari a quella indicata al comma 3 dello stesso articolo per i pensionati che hanno meno di 75 anni. L ammontare della detrazione, che non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dello stesso art. 13 e compete per intero anche nell eventualità in cui gli assegni siano stati percepiti solo in un periodo dell anno, è pari a: a) E 1.725, se il reddito complessivo non supera E L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a E 690; b) E 1.255, aumentata del prodotto tra E 470 e l importo corrispondente al rapporto tra E , diminuito del reddito complessivo, e E 7.500, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a E ma non a E ; c) E 1.255, se il reddito complessivo è superiore a E ma non a E La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di E , diminuito del reddito complessivo, e l importo di E Il datore di lavoro eroga l assegno di mantenimento al coniuge separato del suo dipendente, previa pronuncia del giudice. Il coniuge separato creditore percepisce un assegno di mantenimento per il tramite del datore di E 700 x 12 mensilità e chiede l applicazione della detrazione di cui all art. 13, c. 5-bis del Tuir. Assegno di mantenimento annuale presunto: E (700 x 12 mensilità); detrazione sull assegno di mantenimento corrisposto a gennaio 2012: [470 x ( / 7.500)] = (470 x 88%) = 1.668,60 / 365 x 31 = 141,71 La misura della detrazione spettante sull assegno di mantenimento è pari a E 141,71. 3) effettuare e versare la ritenuta d acconto ai sensi dell art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il codice tributo per il versamento in F24 della predetta ritenuta è il 1004: I sostituti d imposta sono tenuti a effettuare la ritenuta di acconto ogni qual volta corrispondano somme e valori di cui all art. 51 del Tuir (art. 23, D.P.R. n. 600/1973). 413

3 Conguaglio di fine anno/rapporto Mod. Cud Mod. 770 Semplificato L obbligo di effettuare la predetta ritenuta è stato previsto anche per la corresponsione di somme e valori di cui all art. 50 del Tuir, su redditi determinati ai sensi dell art. 52 del Tuir. Ai fini della effettuazione della ritenuta da parte del sostituto è ininfluente che il percipiente assuma la qualifica di dipendente dello stesso sostituto che corrisponde le somme e i valori. In pratica, non è prevista, ai fini dell obbligo di applicazione della ritenuta di acconto, la contemporanea sussistenza dei due presupposti prima richiesti (e cioè che il soggetto erogante rivesta la qualifica di sostituto e che le somme e i valori siano corrisposti in funzione di una prestazione di lavoro dipendente); 4) gestire il conguaglio di fine anno/rapporto sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; 5) rilasciare al coniuge separato creditore il modello Cud alle ordinarie scadenze (entro il 28 febbraio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro); 6) riportare i redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate sul modello 770 semplificato (la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio dell anno successivo rispetto all anno a cui si riferiscono i redditi e le ritenute). Dichiarazione dei redditi da parte del coniuge creditore Il coniuge separato con diritto all assegno di mantenimento deve dichiarare il reddito percepito a tale titolo nella Sezione II del quadro RC del modello Unico o nella Sezione II del quadro C del modello 730 tra gli «Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente». Modello 730/2012 Sezione II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Vanno indicati in questa sezione gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I, compresi gli assegni periodici percepiti dal coniuge (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. Compilazione dei righi da C6 a C8 Colonna 1: barrare la casella se nella col. 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge; Colonna 2: indicare l importo dei redditi percepiti. Tale importo per i soggetti che sono in possesso del Cud è quello indicato nel punto 2. Esempio Il signor R. è obbligato ad erogare, entro la fine di ogni mese, alla coniuge separata signora B. un assegno di mantenimento, disposto dal giudice nella sentenza di separazione, di E 400 al mese (per 12 mensilità). Poiché il signor R., dipendente della ditta Alfa, non adempie spontaneamente all obbligazione, il giudice con sentenza impone al suo datore di lavoro di provvedere direttamente al pagamento della signora B. La signora B. chiede il riconoscimento della detrazione prevista dall art. 13, c. 5-bis del Tuir. Calcolo della detrazione Reddito annuo presunto della signora B.: E 400 (assegno mensile di mantenimento) x 12 (mensilità) =E 4.800; 414

4 Riflessi in busta paga misura della detrazione: fino a E di reddito annuale la detrazione spettante è pari a E (ragguagliata ai giorni) oppure E 690 (detrazione minima non ragguagliata ai giorni). Detrazione ragguagliata al periodo di paga di gennaio 2011: / 365 x 31 = E 146,50. Tassazione Imposta lorda: E 400 x 23% = E 92; detrazione teorica: E 146,50; detrazione effettiva: E 92; imposta netta: E 0; netto: E 400. Busta paga Conguaglio di fine anno Nel 2011 il datore di lavoro del signor R. ha erogato direttamente alla signora B. un importo di E 400 per 12 mensilità, cioè E La signora B. ha chiesto il riconoscimento della detrazione prevista dall art. 13, c. 5-bis del Tuir. Pertanto, nel conguaglio di fine anno: reddito annuo della signora B.: E (reddito assimilato a quello di lavoro dipendente); imposta lorda: E X 23% = E 1.104; detrazione teorica: E 1.725; detrazione effettiva: E Modello Cud Con riferimento all esempio trattato, il Cud 2012 risulta compilato nel modo seguente: Nel Cud sono riportati i seguenti importi: nel punto 2 - totale redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, c. 5 e 5-bis del Tuir; nel punto 4 - numero di giorni per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione; 415

5 nel punto imposta lorda; nel punto detrazione teorica spettante; nel punto detrazione di cui al punto 107 per la parte effettivamente fruita (fino a concorrenza dell imposta lorda). Dichiarazione dei redditi Se la signora B. nel 2011 ha percepito soltanto l assegno di mantenimento corrisposto per il tramite del datore di lavoro del coniuge separato, la stessa non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi tenuto conto che tali somme sono già state oggetto di tassazione definitiva. Se, invece, la signora B. nel 2011 ha percepito oltre all assegno di mantenimento altri redditi dichiarabili nel Mod. 730 e nel 2012 ha un sostituto d imposta (datore di lavoro, ente erogante la pensione o committente una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa) che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, la stessa presenta il Mod. 730/2012. Se la beneficiaria, nel 2011, ha solo l assegno di mantenimento pagato direttamente dall obbligato, la stessa è esonerata dalla dichiarazione dei redditi se l importo non eccede E Onere deducibile Adempimenti del datore di lavoro nei confronti del coniuge debitore Qualora il soggetto terzo che eroga l assegno periodico (nella misura e nei termini sanciti nella sentenza di separazione dal giudice) al coniuge separato, sia un sostituto d imposta ai sensi dell art. 23, D.P.R. n. 600/1973 da un lato, dovrà tenere conto già in sede di tassazione (ovvero in sede di conguaglio) dell onere deducibile trattenuto al proprio dipendente (coniuge obbligato al mantenimento), mentre dall altro, dovrà procedere a effettuare la ritenuta nei confronti del coniuge beneficiario delle somme erogate conformemente a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e quindi dovrà tenere in considerazione tali obblighi anche in sede di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro chiamato ad erogare l assegno di mantenimento direttamente al coniuge separato del proprio dipendente, elabora la busta paga di quest ultimo trattenendo l importo dovuto dalla retribuzione erogata mensilmente. L importo dell assegno riduce l imponibile da assoggettare a tassazione in quanto onere deducibile per il soggetto che lo eroga. L art. 10, c. 1 lett. c) del Tuir prevede infatti: «Dal reddito complessivo si deducono,..., i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria;». Ai fini della deducibilità, pertanto: gli assegni devono essere corrisposti con cadenza periodica. Con circolare n. 50/2002 l Amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione dal reddito complessivo 416

6 Riflessi in busta paga Modello Cud prevista per gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva non spetta nell ipotesi in cui il versamento sia effettuato in un unica soluzione; gli assegni non devono essere destinati al mantenimento dei figli. Poiché gli assegni destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito per il percipiente e simmetricamente onere deducibile per l erogante, se dal provvedimento del giudice non emerge la scissione tra la quota destinata al coniuge e quella destinata al figlio, la stessa si computa nella misura della metà dell ammontare dell assegno stesso; il diritto, la misura e la periodicità di corresponsione degli assegni devono risultare dal provvedimento dell autorità giudiziaria. Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, è esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del tribunale di meccanismi di adeguamento dell assegno di mantenimento. In mancanza del provvedimento del giudice che stabilisce il diritto, la misura e la periodicità dell assegno di mantenimento, al contribuente che mantiene il coniuge separato o divorziato spetta la detrazione d imposta prevista per gli «altri familiari a carico». L ammontare delle erogazioni escluso per legge dalla formazione del reddito imponibile deve, inoltre, essere attestato dal datore di lavoro sul modello Cud. Assegno erogato dal datore di lavoro Assegno erogato dal soggetto obbligato Dichiarazione dei redditi da parte del coniuge debitore Con riguardo al coniuge che eroga l assegno di mantenimento possono verificarsi le seguenti ipotesi: se l assegno è erogato direttamente dal datore di lavoro al coniuge avente diritto, l onere trattenuto in sede di pagamento della retribuzione viene indicato nel modello Cud tra gli oneri deducibili «sostenuti» esclusi dai redditi da assoggettare a tassazione; se l assegno viene versato direttamente dal soggetto obbligato al coniuge beneficiario, tale onere andrà indicato nella Sezione II del quadro RP del modello Unico o nella Sezione II del quadro E del modello 730. La Finanziaria 2007, infatti, ha previsto l obbligo in capo al coniuge che corrisponde gli assegni periodici e intende dedurli dal reddito complessivo, di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore di tali somme. Tale informazione viene utilizzata in sede di controlli incrociati dell Agenzia delle entrate, per verificare se, a fronte dell onere deducibile esposto in dichiarazione dal coniuge erogante, il coniuge beneficiario indichi un reddito imponibile di pari ammontare. Modello 730/

7 Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici; Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria. Nell importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un unica soluzione al coniuge separato. Esempio Busta paga Il signor R. è obbligato ad erogare, entro la fine di ogni mese, alla coniuge separata signora B. un assegno di mantenimento, disposto dal giudice nella sentenza di separazione, di E 400 al mese (per 12 mensilità). Poiché il signor R., dipendente della ditta Alfa, non adempie spontaneamente all obbligazione, il giudice con sentenza impone al suo datore di lavoro di provvedere direttamente al pagamento della sig.ra B. mediante una trattenuta mensile di E 400 dalla busta paga del lavoratore. Il signor R. è inquadrato al IV livello del Ccnl Commercio Confcommercio. L assegno di E 400 abbatte l imponibile fiscale che è pari pertanto a: 1.457,75-133,99-400,00 = E 923,76. Nella determinazione del reddito presunto per il calcolo delle detrazioni occorre considerare che l importo di E 400 dell assegno di mantenimento non è dovuto nei mesi relativi alle mensilità aggiuntive. Indicazione dell onere deducibile sul Mod. Cud/2012 L importo di E (E 400 x 12 mesi) che il datore di lavoro ha trattenuto nel corso del 2011 al signor R.ed erogato direttamente alla signora B. a titolo di assegno di mantenimento deve essere riportato nella Parte B (Dati fiscali) del Cud 2012 al punto 127 «Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2». 418

8 Riflessi in busta paga Annotazione Nel punto 1 «Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR» l importo (18.160) viene esposto al netto degli oneri deducibili indicati al punto 127 ( ). Nuovo prospetto SY In caso di assegni di mantenimento periodici a favore del coniuge o dei figli del dipendente occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro conosca o meno la natura delle somme. Il datore di lavoro non conosce la natura delle somme Gli assegni per il mantenimento del coniuge costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge separato, mentre gli assegni per il mantenimento dei figli non costituiscono reddito per i figli. Data la differente natura di tali somme, se il datore di lavoro non conosce in che misura gli assegni siano destinati all una o all altra finalità non deve operare la ritenuta d acconto del 20%, ma deve indicare l importo erogato nella sezione I del prospetto SY del Mod Si ricorda che se dal provvedimento del giudice non emerge la scissione tra la quota destinata al coniuge rispetto a quella destinata al figlio, la stessa si computa nella misura della metà dell ammontare dell assegno (di conseguenza diviene deducibile per il soggetto erogante il 50% dell assegno, in quanto lo stesso si presume destinato alla finalità del mantenimento della ex coniuge). 419

9 Esempio Nel 2011 il datore di lavoro ha erogato E come assegno di mantenimento all ex coniuge del proprio dipendente. Questi euro sono in parte destinati al mantenimento dei figli e in parte al mantenimento del coniuge. Il datore di lavoro non conosce (in quanto la sentenza del giudice non la indica) la parte di questi euro destinata ai figli e quella destinata al coniuge. Nel pagare i euro, trattenuti dalla busta paga del dipendente, il datore di lavoro non opera la ritenuta del 20% (codice tributo 1049). Il datore di lavoro in sede di 770 compila la sezione I del prospetto SY. Il datore di lavoro conosce la natura delle somme Al contrario, se il datore di lavoro conosce la natura degli assegni trattenuti al dipendente e corrisposti al coniuge separato deve procedere con i normali assoggettamenti: 1) nel caso di assegni per il mantenimento dei figli: le somme trattenute al dipendente non costituiscono reddito per il percettore; 2) nel caso di assegni per il mantenimento del coniuge: le somme trattenute al dipendente non concorrono a formare il reddito del dipendente e sono reddito assimilato per il coniuge; il datore di lavoro, all atto della corresponsione delle somme al coniuge del dipendente, deve operare le ritenute previste per i redditi assimilati, effettuare il conguaglio a fine anno, rilasciare il Cud al coniuge del dipendente e indicare le somme in una comunicazione dati lavoro dipendente del Mod

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