tirelli bissa dal zovo & massarotti

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1 studio legale tirelli bissa dal zovo & massarotti Assegno nucleo famigliare 1. Principi generali. 1.1 Normativa La prestazione (riformata con l. n. 153/88) non è riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso. L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, nonché ai titolari delle pensioni, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo 1. La prestazione ha infatti importo decrescente per scaglioni di reddito. L'assegno può essere erogato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile. Con circolare 13 maggio 1999 n. 106 l'inps ha precisato le ore minime lavorative per averne diritto (se la paga è mensilizzata sono: per gli operai 104 ore mensili e per gli impiegati: 130 ore mensili. In caso di part-time orizzontale è possibile sommare le ore prestate in altri rapporti di lavoro per raggiungere il minimo delle ore lavorate; in caso di part-time verticale inferiore alle ore indicate, spetta per i giorni di effettivo lavoro ( si tenga presente che la disciplina dell'inps è applicabile anche al Pubblico Impiego in mancanza di una normativa diversa). Per formulare la domanda si richiede che, una volta individuata la composizione del Nucleo Familiare nel periodo di riferimento della domanda stessa, venga indicato e acquisito il reddito risultante dalla somma dei redditi percepiti nell anno solare precedente il I luglio dell anno cui la domanda si riferisce dai soggetti che compongono detto nucleo, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso 2. A far data dal 01/01/2007 ed in applicazione dell art. 1 co. 11 l. n. 296/2006 sono state rimodulate ed aumentate le tabelle di erogazione dell ANF, in particolare per nuclei numerosi, presenza di nipoti nel nucleo, importo erogato a disabili 3. Per quanto riguarda la decorrenza, il diritto all ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa al termine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni prescritte vengono a mancare. 1 Con delibera n. 10/92 del CdA Inps sono stati inclusi tra i beneficiari anche i compartecipanti familiari e i piccoli coloni; con Circ. Inps n. 61/99 la tutela è stata estesa ai caratisti imbarcati su nave da loro stessa armata, agli armatori ed ai proprietari armatori imbarcati. 2 Per le caratteristiche specifiche ed esemplificative cfr. Circ. Inps n. 176/ Cfr. Circolare Inps n. 13/

2 Il diritto all ANF è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal I giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l assegno si riferisce. In quanto prestazione temporanea, peraltro, all ANF si applica altresì il termine breve di decadenza processuale annuale per la proposizione dell azione giudiziaria all Inps fino ad un massimo di 1 anno e 210 gg I soggetti Concorrono alla formazione del nucleo familiare: -il richiedente l'assegno; -il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; -i figli - legittimi, illegittimi, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedenti matrimoni, affidati a norma di legge 4 ; - I figli maggiorenni inabili (da intendersi inidonei a proficuo lavoro 5 o incollocabili al lavoro 6 ); -i fratelli, le sorelle e i nipoti, minori o inabili, ma solo se essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e non siano coniugati. I soggetti di cui sopra fanno parte del nucleo anche se: - non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti) - non sono a carico del richiedente - non sono residenti in Italia (a determinate condizioni). Sono esclusi e non concorrono alla formazione del nucleo familiare: -il coniuge legalmente ed effettivamente separato, intendendosi che oltre alla sentenza del giudice, non vi deve essere un rapporto di convivenza; -il coniuge che abbia "abbandonato" la famiglia; in questo caso lo stato di abbandono va comprovato; -i figli ed equiparati, sia minori che maggiorenni inabili, quando siano coniugati; -i figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l'altro genitore che li ha riconosciuti 7 ; -i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge; 4 Tale diritto permane anche in caso di figli conviventi formalmente affidati ai Servizi Sociali (cfr. Cass. N /03). 5 Cass. N. 5266/94. 6 Circ. Inps n. 195/89. 7 Secondo Cass. N. 4419/2000, però, se il richiedente è obbligato va riconosciuto il diritto anche nel caso di figlia convivente con l altro genitore. 2

3 -i famigliari all'estero di cittadino straniero che non abbiano residenza in territorio italiano, salvo che non vi sia una convenzione internazionale. Che succede in caso di Poligamia? Ovviamente lo status giuridico di plurime mogli non è riconosciuto dalla nostra normativa e pertanto nel caso quindi che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare, si tiene conto di quella che risulti la prima in ordine di tempo, conseguentemente, fra i redditi del nucleo familiare, saranno conteggiati unicamente quelli della prima moglie 8. Coniugi separati - in caso di separazione coniugale il criterio di individuazione del coniuge avente diritto all'assegno è dato dal coniuge affidatario della prole. Riduzione dello stipendio - Nei casi di riduzione dello stipendio, l'assegno per il nucleo famigliare si riduce della stessa proporzione, salvo che nei rapporti di lavoro a part-time. 1.3 Il reddito familiare Il reddito da prendere in considerazione è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Concorrono alla determinazione del reddito: -i redditi assoggettabili ad IRPEF (al netto dei contributi previdenziali) compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, ecc.) 9. Sono esclusi le somme di TFR e le anticipazioni; -le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti; -i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori a 1.032,91; - assegni periodici a seguito di separazione o divorzio, sussidio LSU, redditi da collaborazione, prestazioni previdenziali quali CIG, ind. disoccupazione, ind. malattia, ind. maternità, ecc.. Sono esclusi dalla determinazione del reddito: - le rendite vitalizie erogate dall'inail; - le pensioni di guerra; - le indennità di accompagnamento; - gli assegni per superinvalidità per le pensioni privilegiate dello Stato; - i trattamenti di fine rapporto lavoro; - maggiorazioni sociali 10, indennizzi ex l. 210/92 11 (danni da trasfusione). 8 Cfr. Messaggio Inps n /93. 9 Per eventuali arretrati di pensione, vanno computati ma, secondo Cass. SS.UU. n /2005, nelle quote maturate secondo ciascun anno di competenza. 3

4 Se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo, l'assegno per il nucleo famigliare non spetta. Le variazioni del nucleo famigliare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. 1.4 Lavoratori Parasubordinati L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare è dovuto o meno nei seguenti casi: Nuclei familiari aventi diritto - Nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli - Nuclei familiari con entrambi i genitori in cui sia presente un inabile (coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella, nipote) - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore con o senza inabili - Nuclei familiari monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente un inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote) Nuclei familiare esclusi - Nuclei composti da entrambi i genitori e un solo figlio minore in cui non siano presenti inabili - Nuclei familiari il cui reddito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore agli otto milioni annui procapite, dieci milioni se è presente un inabili o per i nuclei monoparentali - Nuclei familiari il cui reddito annuo non sia costituito da redditi derivanti dalle attività parasubordinate - Lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e pensionati Per tutti gli altri aspetti si applicano le norme in vigore per i lavoratori dipendenti. 1.5 Il lavoro part time può essere orizzontale (se il lavoro è svolto in tutti i giorni della settimana ad orario ridotto) o verticale (se il lavoro è svolto con orario normale solo alcuni giorni della settimana oppure per alcune settimane o per alcuni mesi). I contratti collettivi possono prevedere una terza forma di part time: orizzontale e verticale nello stesso tempo. Nel caso del part time la prestazione dell assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana. - L assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Inoltre se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta. 10 Messaggio Inps n / Circ. Inps n. 172/

5 - Ai lavoratori in part time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni. - La misura dell assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare. Al lavoratore l assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per: ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato; ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato; ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali. In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l assegno deve essere corrisposto per intero. Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative. - L assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale In caso di settimana corta, cioè quando l orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. - Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato. In caso di Job sharing valgono gli stessi criteri del part-time. Nel lavoro a chiamata (e così anche nella somministrazione) invece l ANF spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa 13, ma non per quelli laddove percepisce solamente una indennità di disponibilità. 1.6 Il coniuge Dal 1 gennaio 2005, l assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell assegno (ANF/DIP). Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell Istituto. Il pagamento dell assegno sarà effettuato, secondo i casi, dal datore di lavoro o dall Inps con le modalità 12 Con Circ. n. 126/2000 l Inps ha precisato che l ANF spetta ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiore a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovute a malattia, infortunio, maternità purchè l assenza si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell attività lavorativa e a condizione che la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata; rimane esclusa invece tale possibilità per i part-time verticali laddove le assenze cadano in giorni di periodo contrattuale di pausa lavorativa. 13 Per quanto riguarda i lavoratori iscritti in agricoltura con prestazione pari o superiore alle 101 giornate annue di effettivo lavoro, l ANF spetta per l anno intero, nel mentre per i lavoratori agricoli che hanno prestato meno di tale numero di giornate spetta in misura parametrata cfr. messaggio Inps n. 8253/

6 indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi. In caso di separazione legale o divorzio, l inps 14 ha stabilito i seguenti criteri: - normalmente il coniuge affidatario con posizione protetta (lavoratore o pensionato) è l esclusivo titolare del diritto a percepire l ANF per il nucleo di cui è componente assieme ai figli; - il coniuge affidatario non titolare di posizione protetta esercita il diritto sulla posizione tutelata dell altro coniuge o ex coniuge; in tal caso il nucleo è costituito dall affidatario e dai figli affidati e il reddito è quello corrispondente al nucleo stesso; - in caso di nuovo matrimonio viene meno il diritto all ANF per l affidatario sulla posizione dell altro coniuge, e l assegno viene corrisposto solo se l affidatario ha una propria posizione giuridica protetta; - in caso di Affidamento Congiunto (l. n. 54/2006) dovranno essere i coniugi a stabilire di comune accordo a chi dei due spetti l ANF, ed in caso di contrasto varrà il requisito dell effettiva convivenza dei soggetti tutelati. 1.7 Genitori Naturali. In linea con l evoluzione Giurisprudenziale, l Inps 15 riconosce il diritto del genitore naturale lavoratore dipendente (o titolare di posizione tutelata) non convivente con i figli di presentare richiesta di ANF, con le ordinarie modalità, ancorchè la prestazione verrà materialmente erogata al genitore convivente con i figli. Nel caso invece di genitore naturale coniugato il diritto sorge esclusivamente nel caso in cui il figlio naturale faccia parte del nucleo familiare; peraltro l ANF è riconosciuto anche per i figli del coniuge (nati da precedente rapporto). Se i genitori naturali sono conviventi il diritto può essere esercitato indifferentemente dall uno o dall altro genitore, ma verrà ovviamente escluso il genitore richiedente. Con sent. Cass. N /2010 anche per i figli nati more uxorio, ancorchè il lavoratore sia coniugato formalmente con altra persona, esiste il diritto a percepire gli ANF, nel caso siano legalmente riconosciuti, minori di età e conviventi. 1.8 Lavoratori stranieri Hanno diritto di vedersi computati tra i componenti il Nucleo familiare i congiunti, ancorchè residenti all estero, di cittadini stranieri appartenenti alla Unione Europea o ai seguenti paesi: Capo Verde, Serbia, Croazia, Bosnia, Macedonia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia (< 5 figli), 14 Cfr. Circ. Inps n. 48/ Cfr. Circ. Inps n. 36/

7 nonché, per quanto riguarda i pensionati, i congiunti dei cittadini di Australia, Canada, Norvegia, USA e Uruguay. Per quanto riguarda i cittadini UE in caso di simultaneità di più diritti per gli stessi familiari l onerre delle prestazioni spetta in via prioritaria allo Stato in cui il diritto derivi da attività lavorativa rispetto a quello di residenza o altro 16. A norma dell art. 1 co. 2 DPR n. 349/99 si esclude, a far data dal 19/11/99, la necessità della verifica della reciprocità per gli stranieri titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto per costoro l ANF dovrebbe prescindere dalla presenza o meno dei familiari nel territorio dello Stato. Senonchè l Inps interpreta l efficacia di tale norma in favore dei soli diritti civili, e non per le prestazioni di carattere previdenziale 17, sostenendo che ai fini dell individuazione dei componenti il nucleo familiare non fanno parte del nucleo stesso il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio italiano, salvo che nello stato in cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. I lavoratori stranieri che godono dello status di rifugiati politici sono equiparati in tutto e per tutto ai lavoratori italiani, e per l effetto deve loro essere corrisposto l ANF ancorchè i familiari a carico siano residenti all estero 18 ; invece l ANF non spetta ai lavoratori extracomunitari stagionali (ex art. 25 d. lgs. n. 286/98) a meno che ciò non sia previsto da convenzioni bilaterali apposite. Il lavoratore immigrato dovrà documentare l esistenza di figli in patria presentando un certificato rilasciato dal proprio consolato in Italia, tradotto ed asseverato in <prefettura, senza quindi dover uscire dall Italia. Successivamente, salvo modifiche, sarà sufficiente una autocertificazione. 2. L obbligo contributivo e la possibile esenzione. L erogazione dell ANF è normalmente assicurata da una apposita gestione INPS finanziata mediante il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo (CUAF) interamente a suo carico 19 ( tale contributo peraltro non è dovuto per gli apprendisti, ed è a carico dell agenzia interinale, che ne risponde in solido con l utilizzatore, per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione cfr. Circ. Inps 13/03/06 n. 41). Risultano esclusi da detto obbligo contributivo i seguenti datori di lavoro: - Ospedali e Presidi delle ASL; - Enti ecclesiastici; 16 Cfr. Sentenza Corte Giustizia 07/06/2005 e messaggio Inps n. 9744/ Cfr. Messaggio Inps n. 12/2000 e n. 365/ Cfr. Circ. Inps n. 62/ Rif. Normativi generali:. L. n. 845/78; DM 21/02/1996; l. n. 388/2000 art. 120 co. 1 e 2. 7

8 - Enti che erogano prestazioni di assistenza sociale come, ad esempio, le case di cura e di ricovero, gli orfanotrofi, le opere pie, ecc. (Cfr. Circ. Inps 23/09/89 n. 201); - Partiti politici, organizzazioni sindacali e Istituti di Patronato e di assistenza Sociale che corrispondano ai propri dipendenti un trattamento per carichi di famiglia pari o superiore all ANF; in tal caso la circostanza deve essere specificamente dichiarata all Inps. Nel caso che a noi interessa il riferimento normativo principale è quello dell art. 23bis del D.L. 663/79 (come modificato in sede di conversione dalla l. n. 33/80), che recita: Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all art. 7 l. n. 252/74, purchè non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30/05/55 n Appare opportuno rilevare che, ai sensi di tale norma, l'esonero dalla contribuzione CUAF è concesso quindi, sotto il profilo soggettivo, agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale; mentre, sotto il profilo oggettivo, l'esonero è riconosciuto nel rispetto di due condizioni, ossia che tali soggetti non abbiano finalità di lucro e che gli stessi assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/ L'INPS, con circ. n. 201/1989, ha poi fornito i chiarimenti interpretativi necessari per l'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti. Sul punto l'inps, con riferimento al profilo soggettivo, ha ritenuto che debbano ricondursi nel concetto di assistenza sociale, "tutte le attività, che nel quadro della sicurezza sociale, attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, ovvero di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale". Sotto il profilo oggettivo, per quanto riguarda il requisito dell'assenza di finalità di lucro, l'inps ha considerato non lucrative le attività prestate gratuitamente o a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate. Si tenga presente peraltro la citata Circolare del 2009 così conclude: Non si può tuttavia, negare che la nozione di finalità non lucrativa, così come interpretata dall'inps nella circolare sopra citata, deve essere riveduta alla luce delle sentenze del Supremo Giudice di legittimità, pronunciate specificatamente in materia di esonero dalla contribuzione CUAF. Tale giurisprudenza considera, infatti, non lucrativa non solo l'attività svolta gratuitamente o con ricavi a pareggio di costi, bensì anche quella ove "l'eventuale esubero tra le entrate e le uscite non costituisca mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente" (ex multis Cass. Civ., sez. lav., n. 2915/04). Alla luce di quanto esposto, pertanto, può considerarsi superato il criterio individuato dalla circ. INPS n. 201/1989 in merito all'accertamento della finalità non lucrativa con la conseguenza che, ove l'ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell'esonero CUAF, purché sussistano le altre condizioni normative di cui alla L. n. 33/1980 in ordine alle quali, invece, 20 Cfr. Nota del Min. del Lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 40 del 15 maggio 2009 Prot. 25/I/

9 continuano a trovare applicazione i criteri interpretativi dettati dalla citata circolare INPS in merito all'individuazione dei soggetti destinatari ed alla verifica della corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/ La contribuzione per il finanziamento della Cuaf La legge finanziaria per il 2006 ( legge n. 266/2005 ), ai commi 361 e 362 dell'unico articolo di cui si compone, ha previsto la riduzione di un punto percentuale del costo del lavoro a valere prioritariamente sul contributo Cuaf e, in caso di incapienza, sulle altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all' art. 24 della legge n. 88/1989. L'Inps, nel dettare, con la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006, le modalità applicative dell'esonero contributivo ha evidenziato come, a seguito dell'applicazione congiunta della riduzione ex art. 120 della legge n. 388/2000 e di quella prevista dai commi 361 e 362 della legge n. 266/2000, il contributo Cuaf diventi pari a zero per diversi settori di attività. Ciò in conseguenza di talune particolarità esistenti nel versamento della contribuzione, che prevedono misure ridotte dello stessa rispetto all'aliquota dovuta per l'industria in genere. Inoltre l'istituto di previdenza, al punto 3 della circolare citata 22, riportato nel riquadro a lato, ha escluso dal beneficio i datori di lavoro non tenuti al versamento all'inps del contributo Cuaf. Ma quale è il quadro di riferimento generale in ordine all'obbligo di versamento del contributo per il finanziamento della Cassa per gli assegni familiari (Cuaf), ora Assegni per il nucleo familiare?. Orbene, per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare ai dipendenti è prevista una contribuzione modulata in misura differenziata tra le seguenti categorie di datori di lavoro, individuate dall'art. 20 della legge 16 aprile 1974, n. 114: 1. artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1956, n e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3); 3. titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; cooperative agricole e loro consorzi iscritti nell'albo informatico (ex registri prefettizi) - sezione agricola, ivi compresi quelli che provvedono alla 21 Ai sensi della legge , n.252, art. 7, gli istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime convenzionale, hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni familiari, purché si verifichino le seguenti due condizioni: che non perseguano fini di lucro, e che assicurino ai dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal d.p.r. n.797 del (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistenti i requisiti per l'esonero in favore di una casa di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall'ente quale profitto dell'attività di cura, ma venivano destinati dall'ente al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali) (Cass. N del 16 febbraio 2004). 9

10 trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci; imprese di pesca munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata; pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; 4. cooperative e loro consorzi, diverse da quelle precedenti, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nell'albo informatico (ex registri prefettizi); 5. tutti gli altri datori di lavoro. L' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ha successivamente fissato, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 1979", le percentuali del contributo nei seguenti valori: 1) 4,15% (artigiani e commercianti iscritti); 2) 4,15% (imprese agricole); 3) 2,75% (imprese agricole con titolare CD; cooperative agricole e della pesca); 4) 4,00% (cooperative iscritte nell'albo informatico); 5) 6,20% (tutti i restanti datori di lavoro). In attuazione della riforma ex lege n. 335/1995, che ha previsto l'innalzamento del contributo pensionistico al 32% (32,70% includendovi la quota di Gescal trasferita da parte dei datori di lavoro tenuti al versamento), il decreto interministeriale 21 febbraio 1996 ha ridotto il contributo Cuaf di 3,72 punti percentuali che sono 22 Inps, circolare 5 gennaio 2006, n. 3 Punto 3 - Dalla formulazione della norma deriva che beneficiari della disposizione agevolativa sono i soli datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, ancorché la misura della contribuzione stessa risulti azzerata per effetto delle disposizioni di cui all' art. 120 della legge n. 388/2000. Sono, quindi, esclusi dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della Cuaf. Parimenti, non potranno accedere alla riduzione contributiva in argomento i datori di lavoro esonerati dal versamento della contribuzione Cuaf perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché aziende operanti all'estero in paesi con i quali non vigono accordi sicurezza sociale. Per le motivazioni sopra espresse, sono altresì esclusi dall'esonero in commento i giornalisti iscritti all'inpgi, per i quali è dovuto all'istituto il solo contributo di maternità nella misura dello 0,25% (0,65% con la riduzione dello 0,40% ex lege n. 388/2000). 23 Il Dm 21 febbraio 1996 ha disposto che l'innalzamento dell'aliquota Ivs al 32% dovesse avvenire mediante il trasferimento di parte delle aliquote non pensionistiche destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all' art. 24 legge 9 marzo 1989, n. 88. L'aliquota trasferita dalla gestione temporanea al Fpld, pari al 4,43%, era così ripartita: - 0,57% dal contributo maternità; - 0,14% dal contributo prestazioni economiche per la tubercolosi (Tbc); - 3,72% dal contributo per il finanziamento della Cuaf. Il contributo per il finanziamento del Fpld complessivamente dovuto doveva essere aumentato dall'aliquota dello 0,70% (di cui 0,35% a carico del dipendente) per le aziende già soggette al contributo Gescal (art. 24, legge n. 335/1995), portando l'aliquota complessiva al 32,70% (di cui 8,89 a carico del dipendente). Nei casi in cui il trasferimento di parte delle aliquote sopra elencate non avesse consentito di raggiungere all' l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Ivs, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, la differenza di aliquota mancante per il raggiungimento del 32% è dovuta scaglionata incrementando biennalmente a decorrere dall' l'aliquota Ivs dello 0,50% ed è interamente a carico del datore di lavoro (circolare Inps n. 103 del ). 24 art. 73 del Tu delle norme in materia di assegni familiari, Dpr n. 797/ Circolare Inps n. 67 del

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