Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego

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1 Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego Le schede di approfondimento della Federazione Confsal-Unsa A cura dell Avv. Pasquale Lattari n. 5 LA PENSIONE DI INVALIDITÀ ED INABILITÀ. LE PENSIONI INDIRETTE. L ASSEGNO SOCIALE. Introduzione I lavoratori con la contribuzione previdenziale tutelano anche il rischio della privazione totale o parziale della capacità lavorativa causata da infortunio o malattie (pensione di inabilità e di invalidità). Questi istituti concludono il quadro sin qui delineato delle prestazioni previdenziali cd dirette, erogate cioè direttamente in

2 favore del lavoratore iscritto all INPDAP ora INPS (pensione di vecchiaia, di anzianità e/o cd anticipata) Va rilevato infatti che delle prestazioni previdenziali indirette di reversibilità e/o ai superstiti ne beneficiano gli eredi del lavoratore iscritto all ente previdenziale: la posizione contributiva e previdenziale costituendo patrimonio del lavoratore - può essere giuridicamente ereditata in caso di decesso. Ma v è un ulteriore ratio assistenziale e sociale a sostegno di tali istituti: le prestazioni indirette compensano la perdita dell apporto economico del lavoratore deceduto in favore dei propri familiari. Infine l assegno o cd pensione sociale invece, è totalmente scollegato dalla contribuzione o posizione previdenziale, e costituisce per ragioni - accennate nell incipit del presente lavoro - la tipica forma di tutela assistenziale - in favore di soggetti svantaggiati che non godono di copertura assicurativa - fondata prioritariamente sullo status di bisogno del cittadino (assegno o pensione sociale) 1 - La pensione di invalidità. L invalidità art.1 lex 222/84 è la ridotta capacità lavorativa in modo permanente in ragione di infermità, patologie o carenze fisiche o mentali, a meno di un terzo (67%) Il riconoscimento dell invalidità dà diritto alla pensione di invalidità. L assegno pensionistico di invalidità ha durata di 3 anni passibile di 2

3 riconferma o rinnovo a domanda - a condizione del permanere della condizione di invalidità. La permanenza della ridotta capacità lavorativa è elemento costitutivo e non deve essere in alcun modo reversibile o aumentabile in ragione di interventi medici o farmacologici pena quindi la revoca del beneficio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi il trattamento pensionistico diviene definitivo. L assegno di invalidità si tramuta in pensione di vecchiaia con la maturazione dei requisiti in capo al soggetto beneficiario: il lavoratore che gode della pensione di invalidità deve avere almeno 20 anni di contribuzione utili comprensivi degli anni di godimento della pensione di invalidità utili solo ai fini dell accertamento del diritto e non ai fini della quantificazione della pensione. 2 - Pensione di inabilità L inabilità è l impossibilità totale, assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro produttivo di reddito (vd legge 222/84 art. 8) non dipendente da cause di servizio. Il riconoscimento dell inabilità dà diritto alla pensione di inabilità a condizione che cessi il rapporto lavorativo in atto e che non vi siano al contempo ulteriori redditi da lavoro stante l impossibilità ed 3

4 incompatibilità dello status dell inabile a lavoro. produrre reddito da Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell anzianità contributiva maturata. Ma l anzianità contributiva maturata è incrementata di un riconoscimento aggiuntivo (cd bonus), in particolare: a) del periodo occorrente - dalla data di cessazione dal servizio per l inabilità - al compimento del limite di età nel sistema retributivo; oppure b) del periodo occorrente al compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. L importo della pensione non può superare l 80% della base pensionabile se liquidata con il retributivo, né può essere superiore al trattamento pensionistico privilegiato per infermità da causa di servizio. La richiesta deve essere effettuata personalmente dal lavoratore e non può esser richiesta dai superstiti. La pensione di inabilità può diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta di accertamento è stata presentata dall iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto ed all esito ove vi siano i presupposti conferiscono il trattamento di reversibilità ai superstiti. 4

5 Il trattamento pensionistico accertato lo status di inabilità - diviene permanente salvo revisioni. Va evidenziato che all esito dell accertamento il lavoratore pur non riconosciuto inabile in maniera permanente al lavoro può esser dichiarato inabile alle mansioni lavorative specifiche: in tale evenienza il dipendente è posto a riposo a prescindere dai requisiti necessari per ottenere trattamenti pensionistici. 3 - Elementi comuni alla pensione di invalidità e inabilità Il trattamento di invalidità e di inabilità ha come presupposto soggettivo che i richiedenti abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nell ultimo quinquennio. L indennità di accompagnamento lex 18 del è un ulteriore ausilio in favore di chi in stato di incapacità lavorativa - necessità di ausilio per deambulare o per l assistenza continuativa, per impossibilità oggettiva a compiere atti della vita quotidiana. 3 segue le NUOVE MODALITA DI RICONOSCIMENTO L inabilità o l invalidità corrisponde rispettivamente a un assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi attività che produca reddito o ad una ridotta capacità lavorativa in una percentuale variabile. In ragione dell ente datoriale di appartenenza tale status è accertato dalle commissioni mediche delle Aziende Usl, dalle Commissioni mediche di verifica o ospedaliere o dagli Ospedali militari. 5

6 Il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento in cui si dichiara che - per l inabilità - il lavoratore è assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa o a proficuo lavoro e - per l invalidità che il lavoratore ha una percentuale di riduzione della capacità lavorativa. La legge 111 del 2011 ha inserito l'art. 445-bis nel codice di procedura civile che prevede a condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. L accertamento tecnico preventivo è necessario in caso lo status di invalidità o inabilità non sia stato riconosciuto in via amministrativa o il soggetto non ne accetti l esito (per es. la contestazione della percentuale di invalidità). Il Giudice valuta la ammissibilità e rilevanza della domanda sulla scorta degli atti del procedimento amministrativo e i provvedimenti conclusivi e fissa la comparizione del CTU direttamente alla prima udienza fissata. Il ricorso soggiace a specifici termini di decadenza: - per l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l'art. 42 D.L. 269/03 prevede che la domanda giudiziale sia proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità 6

7 giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa; - per i trattamenti pensionistici ex L. 222/84 invalidità, inabilità e privilegio - l'art. 47 co.2 D.P.R. 639/1970, prevede che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata in sede amministrativa o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Le parti entro un termine perentorio fissato dal giudice - devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In mancanza di contestazione il Giudice omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze della CTU provvedendo sulle spese. L ente competente provvede al pagamento delle prestazioni spettanti nel termine di 120 gg. In caso una parte dichiari il dissenso alla CTU deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione del dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza di tale procedimento è inappellabile se riguarda il solo requisito medicosanitario. 7

8 4 - Pensione di privilegio ed equo indennizzo. ABOLIZIONE. La legge 214 del 2011 ha previsto l abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Le pensioni privilegiate e di equo indennizzo continuano ad essere in vigore per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Sono fatti salvi i procedimenti in corso o per i quali non è scaduto il termine di presentazione della domanda. La pensione diretta di privilegio consisteva in un trattamento di natura economica spettante al dipendente pubblico divenuto inabile al lavoro per patologie danno fisico o malattia - derivanti da causa di servizio e quindi causate dalle condizioni di lavoro. La concessione del privilegio avveniva indipendentemente dagli anni di servizio e si otteneva a seguito di accertamento sanitario effettuato dalle commissioni o comitati medici. Le infermità erano suddivise in otto categorie, dall ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi) passibili di aggravamento. Il dipendente pubblico allo stato al pari dei dipendenti privati - in caso di patologia da causa di servizio conserva 8

9 integra la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 5 - La pensione ai superstiti Gli eredi superstiti del lavoratore deceduto danneggiati dalla cessazione dell ausilio economico dato dalla pensione del defunto - possono beneficiare di un trattamento indiretto dall ente previdenziale. La pensione ai superstiti è una prestazione economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato deceduto ed è vitalizia in quanto cessa con la morte del beneficiario o con il venir meno delle condizioni e requisiti richiesti. La domanda per la pensione ai superstiti di reversibilità o indiretta può essere avanzata - in qualsiasi momento successivo alla morte dell iscritto o del pensionato al datore di lavoro e/o all ente previdenziale che istruisce il procedimento di verifica delle condizioni in capo al defunto ed agli eredi richiedenti. La pensione ai superstiti comprende: - la cd pensione di reversibilità: il lavoratore deceduto era titolare di una pensione di: vecchiaia, anzianità, inabilità o invalidità; 9

10 - la cd pensione indiretta: il lavoratore deceduto, non era ancora titolare di pensione ed ancora in attività lavorativa, ma aveva requisiti contributivi per la maturazione (15 anni di contribuzione o, in via alternativa, 5 anni di contribuzione, di cui tre versati negli ultimi cinque anni) Le misure della pensione e le percentuali spettanti. La pensione di reversibilità e indiretta spetta ai superstiti in misura percentuale rispetto all importo del trattamento di pensione percepito o da percepire in caso di riconoscimento postumo - dal lavoratore. La quota percentuale spettante al superstite varia in ragione della tipologia di superstite beneficiario: titologia di Superstiti Coniuge 60% Coniuge con un figlio (60% coniuge, 20% figlio) Coniuge con due o più figli (60% coniuge, 40% figli) Quota percentuale spettante 80% 100% Figlio solo 70% Due figli soli 80% Tre o più figli soli 100% Genitori Fratelli e sorelle (fino a sei) Fratelli e sorelle (da sette in poi) 100% 15% ciascuno 15% ciascuno 10

11 I requisiti La legge richiede per la pensione ai superstiti requisiti specifici sia in capo al lavoratore defunto che in capo ai soggetti beneficiari. Tali requisiti devono sussistere al momento del riconoscimento - pena il diniego - e persistere nel tempo, pena la revoca della pensione I requisiti: del lavoratore Il lavoratore deceduto deve essere titolare di pensione e/o in caso il decesso avvenga quando ancora non aveva percepito la pensione, ma deve essere in possesso in via alternativa: - dei requisiti contributivi previsti dalla precedente normativa sulla vecchiaia (15 anni di contribuzione) - dei requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità (5 anni di cui tre nell ultimo quinquennio) (in tale caso come visto spetta ai superstiti nelle more dell accertamento) I requisiti: dei superstiti. I superstiti del lavoratore cui spetta la pensione di reversibilità o la pensione indiretta sono: - Il coniuge ed i figli (e tutti i soggetti agli stessi equiparati ed i nipoti a carico) ed in loro mancanza: - i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili. 11

12 Ma in capo a ciascuna categoria di superstiti vi sono dei requisiti da possedere. A - Il coniuge: - il coniuge ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti se il rapporto matrimoniale con il pensionato o avente diritto era esistente al momento del decesso. Il coniuge patisce delle restrizioni anche in ragione della differenza di età anagrafica dei coniugi ove il matrimonio sia stato contratto quando il coniuge aveva più di 70 anni. L articolo 18, comma5, della legge 111/2011 prevede riduzioni all importo della pensione per le pensioni ai superstiti (di reversibilità o indirette) nel caso in cui il coniuge deceduto aveva contratto matrimonio in un età superiore a 70 anni ed il coniuge superstite una differenza di età superiore ai 20 anni. La percentuale di riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al decimo anno. Efficacemente la norma è stata definita antibadanti (per i numerosi casi verificatisi) al fine di disincentivare i cd matrimoni di comodo tra un anziano ed una giovane. Coniuge > 70 anni con differenza di età rispetto all altro > di 20 anni Durata del matrimonio percentuale di pensione al coniuge superstite 10 anni 60% 9 anni 54% 8 anni 48% 7 anni 42% 6 anni 36% 5 anni 30% 4 anni 24% 3 anni 18% 2 anni 12% 1 anno 6% 12

13 Non si applica alcuna riduzione se oltre al coniuge vi è la presenza di figli minori studenti e quindi non autonomi economicamente e/o inabili. V è una peculiarità da evidenziare: il coniuge superstite che si risposa perde il diritto a pensione, ma ha diritto a un assegno di liquidazione pari a due annualità del trattamento indiretto percepito. Relativamente al coniuge vanno evidenziate le seguenti variabili in ragione del rapporto coniugale sussistente al momento del decesso: - il coniuge separato consensualmente ha diritto alla pensione ai superstiti - il coniuge separato "con addebito (per colpa)" ha diritto alla pensione solo in caso sia titolare di assegno alimentare a carico del deceduto - il coniuge divorziato ha diritto alla pensione solo se titolare di assegno divorzile, non sia risposato e vi sia contribuzione del lavoratore deceduto per servizi lavorativi precedenti la sentenza di divorzio. B i figli - I figli legittimi, e quelli equiparati sotto il profilo giuridico (legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del 13

14 deceduto) alla data del decesso hanno diritto alla pensione ai superstiti se: - minorenni ; - inabili ed a carico del lavoratore deceduto - studenti, fino all età di 21 anni, a carico del lavoratore deceduto che non hanno reddito da attività lavorativa; - studenti universitari fino all età di 26 anni a carico del lavoratore che non hanno reddito da attività lavorativa. C I nipoti Rientrano tra gli aventi diritto anche i nipoti minori conviventi non titolari di pensione o non indipendenti economicamente o a carico del lavoratore deceduto che ne curava il mantenimento D altri superstiti aventi diritto. In mancanza delle categorie di soggetti succitati la pensione ai superstiti spetta a: - genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati ed a carico del lavoratore deceduto - fratelli celibi o sorelle nubili se inabili, non pensionati ed a carico del lavoratore deceduto. 14

15 5.5 l erede a carico E considerato a carico del defunto l erede: - convivente, con reddito pari o inferiore al minimo Inps maggiorato del 30%; (in tale reddito si calcola anche l indennità di accompagnamento per i figli inabili di cui all articolo 5 della legge 222/84); - non convivente, non autonomo economicamente ed al cui mantenimento concorreva il defunto (ma tale accertamento va compiuto dall Ufficio previdenziale a seguito di domanda) Cumulabilità con altri redditi del beneficiario La pensione di reversibilità subisce anche limitazioni percentuali in caso il soggetto beneficiario abbia propri redditi. Sono esclusi da questa riduzione o limitazione il coniuge con figli minori, studenti o inabili inclusi nello stesso stato di famiglia ed i figli soli. La legge 335/1995 (tabella F allegata) prevede specifiche riduzioni in ragione delle misure di reddito rapportate al trattamento minimo INPS annuo in capo al beneficiario: - nessuna riduzione dell importo della pensione se il reddito del beneficiario non è superiore a tre volte il minimo Inps 15

16 - riduzione del 25% dell importo della pensione, quando il beneficiario sia in possesso di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo - riduzione del 40% dell importo della pensione, quando il beneficiario sia in possesso di un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo; - riduzione del 50% dell importo di pensione, se il beneficiario sia in possesso di un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo. con i valori Pertanto OGNIPARENTEHALASUAQUOTA Pertanto con i valori aggiornati del trattamento minimo annuo al 2012 gli eredi con reddito sottoindicato avranno le seguenti riduzioni sulla pensione spettante Reddito riduzione Fino a euro ,67 nessuna oltre euro ,67 fino a euro ,56 del 25% oltre euro ,56 fino a euro ,45 del 40% oltre euro ,45 del 50% 6 l assegno sociale L assegno sociale è la prestazione assistenziale - che esula dalla posizione contributiva - riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che si trovano in disagiate condizioni economiche. Viene riconosciuto ex legge 335 del 95 - a coloro che abbiano compiuto 65 anni ed hanno condizioni reddituali ed economiche previste ex lege. La legge 214 del 2011 (art.24) prevede un graduale innalzamento del requisito anagrafico previsto per percepire l assegno sociale: è attualmente fissato a 65 anni ed è previsto nel 2018 a 66 anni e 7 16

17 mesi allineandosi così ai requisiti anagrafici ed ai progressivi innalzamenti previsti dalla legge per la pensione di vecchiaia. Presupposto per il riconoscimento è la residenza in Italia del soggetto beneficiario; in mancanza - e per periodi di permanenza all estero superiori ad un mese salvo motivi di salute l erogazione dell assegno viene sospesa. Il beneficio è revocato definitivamente se la sospensione perdura per un anno e persiste la situazione di non residenza. I cittadini comunitari e i familiari a carico, che regolarmente risiedono in Italia per periodi superiori a 3 mesi, possono avanzare richiesta se in possesso degli ulteriori requisiti reddituali ed economici (d. lg.vo 30/2007). La legge 388/2000 (art. 20), ha aggiunto il requisito del soggiorno continuativo e regolare in Italia per almeno 10 anni. L importo intero dell assegno sociale per il 2012 è 429 euro mensili per tredici mensilità, pari a euro annuali. L assegno sociale spetta in misura intera in assenza totale di redditi del beneficiario; in presenza di redditi - personali e/o cumulato con quelli del coniuge viene ridotto proporzionalmente. Infatti: - non si ha diritto all assegno sociale in caso di redditi superiori all importo dell assegno sociale. - in caso di redditi inferiori all importo dell assegno sociale l importo dell assegno viene ridotto: la riduzione sarà variabile ed operata al fine di raggiungere - con il reddito proprio posseduto - l importo dell assegno sociale. 17

18 Il concetto di reddito - ai fini dell esclusione o riduzione dell assegno sociale include tutto ciò che si possiede in via continuativa (assegni alimentari, pensione di guerra, etc ). Vengono esclusi dal calcolo il reddito derivante dalla casa di proprietà abitata dal beneficiario, il TFR, gli assegni per assistenza personale e per invalidità permanente erogati dall INAIL, le indennità di accompagnamento. Per i soggetti più indigenti tra i titolari di assegno sociale sono previsti ulteriori sostegni ed aumenti (per es. per gli ultra settantenni). BIBLIOGRAFIA M.Persiani Diritto e Previdenza Sociale - Padova M.Persiani G.Proia Diritto del Lavoro Padova A.Di Stasi Diritto del lavoro e della previdenza Sociale Milano S. Merz G.Martorana Manuale pratico della Previdenza e Assicurazione Sociale Padova G.S.Passatelli - Diritto del lavoro e della previdenza Sociale Roma T.Bussino - Previdenza - Milano 18

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