UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL AQUILA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL AQUILA Corso di Tecnica Urbanistica Corso di Pianificazione Territoriale Prof. Bernardino ROMANO, Dott.ssa Serena CIABO, Dott. Francesco ZULLO LEZIONE 12 IL PENSIERO E LA LEGGE NELL EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE DALLA V.I.A. AL CODICE DEL PAESAGGIO Università degli Studi dell Aquila - L AQUILA - Tel Fax bernardino.romano@univaq.it 1 Legge 8 luglio 1986, n.349 Istituzione del Ministero dell Ambiente e norme in materia di danno ambientale G.U. n. 162 del La formazione del Ministero dell Ambiente è una delle conseguenze della Direttiva Europea n. 85/337 del (Direttiva concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e tra i punti di maggiore innovazione emerge quello della trasparenza e della possibilità di acquisizione delle informazioni ambientali da parte del cittadino, espressa nell art. 14: Il Ministro dell Ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell ambiente. 2 1

2 Legge 8 luglio 1986, n.349 Istituzione del Ministero dell Ambiente e norme in materia di danno ambientale Al paragrafo 2 del medesimo articolo si precisa che: Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell ambiente disponibili..presso gli uffici della pubblica amministrazione.. Il principio così sancito dalla legge sottintende che la pubblica amministrazione stessa deve dotarsi delle informazioni di cui trattasi, introducendo pertanto le responsabilità di raccolta e di monitoraggio dei dati che per gli enti istituzionali non possono ritenersi sempre scontate e regolarmente esercitate. Un esito che certamente può essere attribuito a questo indirizzo normativo riguarda l incremento della sensibilità amministrativa verso l acquisizione a la catalogazione sistematica dei dati ambientali, sensibilità che è andata via via estendendosi a tutti i livelli di governo del territorio, innescando un processo che attualmente è in corso e che, tra le inevitabili eccellenze e demeriti, sta conducendo alla costruzione di archivi cognitivi territoriali e ambientali sempre più corposi ed efficienti anche grazie alla sempre maggior diffusione delle tecniche GIS. 3 Legge 18 maggio 1989, n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo G.U. n. 120 del Finalità: Assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. La legge definisce il bacino idrografico quale soggetto di pianificazione (Piano di bacino). 4 2

3 Definizione di Bacino Idrografico Il Bacino Idrografico ( o imbrifero) è la regione nella quale tutte le acque (precipitazioni atmosferiche, fusione nevi e ghiacciai, sorgenti) defluiscono in superficie raccogliendosi in un corso d acqua (collettore)

4 7 Legge 18 maggio 1989, n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo G.U. n. 120 del Piano di Bacino (Art. 3, l. 183/89) Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; 8 4

5 Legge 18 maggio 1989, n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo G.U. n. 120 del h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura; i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque; j) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; k) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni; l) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; m) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni; n) il riordino del vincolo idrogeologico; o) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio. 2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di: p) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; q) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi. 9 1 fascicolo: modulo A - Quadro Generale di riferimento; 2 fascicolo: modulo B - Caratteristiche del territorio 3 fascicolo: modulo B - Commenti alle carte di sintesi, modulo C - Problematiche e criticità del bacino, modulo D - Linee della pianificazione, moduli E-F - Disponibilità finanziaria e mobilità delle risorse, modulo G - Strumenti di attuazione del piano, modulo H - Programmi di attuazione del piano; 4 fascicolo: modulo L - Cartografia del piano: Tav. 1 - Verifiche idrauliche Tav. 2 - Carta dell Acclività Tav. 3 - Carta dell Orientamento dei Versanti Tav. 4 - Carta del Reticolo Idrografico - 4b Carta delle acque pubbliche Tav. 5 - Carta Geolitologica Tav. 6 - Carta Geomorfologica Tav. 7 - Carta Ubicazione Cave Tav. 8 - Carta Idrogeologica Tav. 9 - Schede di rilevamento Frane e documentazione fotografica sugli elementi salienti del rilevamento Tav Carta della Franosità reale Tav Carta Vegetazionale Tav Carta dell Uso del Suolo Tav Catalogo Opere Idrauliche Tav Carta delle Esondazioni Tav Carta della Suscettività al Dissesto Tav Carta degli Interventi Tav Carta dei regimi normativi Tav Carta delle fasce fluviali A, B, C 5 fascicolo: allegato 1 - Norme di Attuazione IL PIANO DI BACINO Le elaborazioni di corredo dello strumento Dati tratti dal Piano di Bacino del Torrente Chiaravagna Regione Liguria 10 5

6 Il piano di bacino I regimi normativi 11 Il piano di bacino La suscettività al dissesto 12 6

7 Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette G.U. n. 120 del Art. 1 - Finalità e ambito della legge 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette - classificazione G.U. n. 120 del Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. 14 7

8 Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette Ente parco G.U. n. 120 del L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'ente: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori del conti; e) la Comunità del parco. 15 Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette Piano del parco G.U. n. 120 del Art Piano per il parco 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 16 8

9 Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette Piano del parco - 2 G.U. n. 120 del Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività 17 Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette Aree contigue G.U. n. 120 del Art Aree contigue 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. 18 9

10 Le aree contigue L esempio della Regione Abruzzo ha Norme di salvaguardia relative alle aree contigue dei Parchi Nazionali e Regionali Delibera di G.R. n. 3582/C del Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette Parchi istituiti G.U. n. 120 del Art Istituzione di parchi e aree di reperimento 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali: a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria); b) Gargano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Majella; e) Val Grande; f) Vesuvio. 2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Parco Nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma

11 I parchi nazionali italiani prima e dopo la legge quadro 394/ ha ha 21 Aree protette italiane negli anni 90. Attualmente la estensione delle aree protette italiane è compresa tra l 8 e il 10% del territorio nazionale 22 11

12 Classificazione IUCN La nomenclatura proposta dall IUCN per le aree protette ha subito numerose revisioni e adeguamenti. Per la più recente articolazione del sistema delle unita' di tutela ambientale si veda: IUCN, 1993 United Nations List of National Parks and Protected Areas. Le categorie di vincolo si articolano: Category I (a-strict Nature Reserve, b-wilderness area) II (National Park); III (Natural Monument); IV (Habitat/ Species Management Area); V (Protected Landscape / Seascape); VI (Managed Resource Protected Area); A ciascuna di queste tipologie di tutela corrispondono degli obiettivi primari, secondari e potenziali, secondo il criterio che segue (IUCN: Guidelines for Protected Area Management Categories, CNPPA, IUCN 1994): 23 Ipotesi di riordino e integrazione delle classificazioni in atto (Ministero dell Ambiente - SCN, ll sistema delle aree protette nel quadro europeo: classificazione, pianificazione e gestione, Ricerca inter-universitaria curata dal CED-PPN di Torino (Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei Parchi Naturali), Categorie proposte (in corsivo le nuove categorie) Categorie attuali Categorie IUCN Categorie CEE 80 AW-Aree wilderness PN? (Ib) A PN-Parchi Naturali (di interesse naz. e region. PN PR (II) C MN-Monumenti naturali ed aree assimilabili PR o RR (III) F RN-Riserve naturali terrestri RR-RS (Ia, IV) B RM-Riserve marine RM?? PP-Paesaggi protetti PR?? (V) D-E ARE-Aree di riequilibrio ecologico AGS-Aree per la gestione sostenibile di determinate risorse PR? (VI)? 24 12

13 I parchi nel mondo Prima Conferenza Mondiale dei Parchi nazionali: Seattle, Washington, nel Istituzione della lista delle aree protette e classificazione tipologica riconoscibile - aree protette:9.214, superficie complessiva: 2,4 milioni di kmq. Seconda Conferenza Mondiale dei Parchi nazionali: Yellowstone and Grand Teton National Park nel sviluppo delle riserve tropicali - aree protette:16.394, superficie complessiva: 4,1 milioni di kmq. Terza Conferenza Mondiale dei Parchi nazionali: Bali, in Indonesia nel sfida del 10% di territorio tutelato per ogni contesto biogeografico aree protette: , superficie complessiva: 8,8 milioni di kmq, Quarta Conferenza Mondiale dei Parchi nazionali: Caracas (Venezuela) nel relazioni tra le politiche di tutela ambientale e gli altri settori dell attività sociale - aree protette: , superficie complessiva: 12,3 milioni di kmq. Quinta Conferenza Mondiale dei Parchi nazionali: Durban (South Africa) nel 2003 Effetti oltre i confini e links tra aree protette - aree protette: , superficie complessiva: 18,8 milioni di kmq. 25 La crescita dei parchi nel mondo 26 13

14 La crescita dei parchi in Europa I PARCHI IN EUROPA

15 I piani dei parchi BIOTOPI FLORISTICO-VEGETAZ. EMERGENZE BOTANICHE NATURALITA USO DEL SUOLO PIANI DI GESTIONE DEI BOSCHI ABITAZIONI NON OCCUPATE SERVIZI AL TURISMO INFRASTRUTTURE DI MOBILITA 29 Elaborati del Piano del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga Il Parco Regionale dell Adamello-Brenta 30 15

16 IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 31 Legge 9 dicembre 1998, n.426 Nuovi interventi in campo ambientale G.U. n. 291 del Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente: " ART. 11-bis -(Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale) Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14i". 30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: " naturali e ambientali " sono inserite le seguenti " nonché storici, culturali, antropologici tradizionali "; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il piano è predisposto dall'ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco " All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: " entro un anno dalla sua costituzione, elabora " sono sostituite dalle seguenti: " avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco " ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: " Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ". 16

17 LE PROSPETTIVE LA RETICOLARITA ECOSISTEMICA NELLA PIANIFICAZIONE Le sollecitazioni europee NATURA 2000 E BIOITALY NATURA 2000 Numero dei SIC Dimensione media dei SIC ha Superficie totale dei SIC ha 34 17

18 La prospettiva reticolare nella lettura del territorio Rete delle comunicazioni e delle informazioni Rete infrastrutturale Rete della relazioni storico-culturali Rete ecologica Rete morfologica Rete economica Rete dei programmi di trasformazione Rif. Gambino R., Reti Urbane e spazi naturali. In: Salzano E., 1992, La città sostenibile, Ed. delle Autonomie, Roma. 35 Le grandi reti continentali - North-West USA DeMatteis G., Il fenomeno urbano in Italia, Angeli F

19 37 Quando il piano asseconda il mercato Le reti ecologiche nazionali nella esperienza europea: ESTONIA CECOSLOVACCHIA OLANDA POLONIA SPAGNA 38 19

20 Il progetto di deframmentazione Gli Ecodotti olandesi: Parco Nazionale De Hoge Veluwe 39 LA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO Firenze 20 Ottobre 2000 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che il fine del Consiglio d Europa è di realizzare un unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l ambiente; Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell identità europea; Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; 20

21 CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; b "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio; c Obiettivo di qualità paesaggistica designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; d Salvaguardia dei paesaggi indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d intervento umano; e Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; f Pianificazione dei paesaggi indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 41 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Articolo 2 - Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività,.. sempre che non vi ostino ragioni di tutela

22 Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale 1. La tutela consiste nell esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Articolo Pianificazione paesaggistica 1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici». 2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle 43 prospettive di sviluppo sostenibile. Legge 20 febbraio 2006, n.77 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'unesco. G.U. n. 58 del Art. 1. Valore simbolico dei siti italiani UNESCO 1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale

23 Distribuzione internazionale dei siti UNESCO Arte Rupestre della Val Camonica 1980 Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo 1982 Centro storico di Firenze 1987 Venezia e la sua Laguna 1987 Pisa, Piazza del Duomo 1990 Centro Storico di San Gimignano 1993 I Sassi di Matera 1994 Vicenza, Città del Palladio 1995 Centro storico di Siena 1995 Centro Storico di Napoli 1995 Insediamento industriale di Crespi d'adda 1995 Centro storico di Ferrara 1996 Castel del Monte 1996 Trulli di Alberobello 1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna 1996 Centro storico di Pienza 1997 Reggia di Caserta, il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio 1997 Residenze Sabaude 1997 Padova, l'orto botanico 1997 Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) 1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande 1997 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata 1997 Costiera Amalfitana 1997 Area Archeologica di Agrigento 1997 Enna. Piazza Armerina, La Villa del casale 1997 Villaggio Nuragico di Barumini 1998 Parco Nazionale del Cilento 1998 Centro Storico di Urbino 1998 Zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia 1999 Villa Adriana (Tivoli) 2000 Isole Eolie 2000 Assisi,La Basilica di San Francesco e altri siti Francescani 2000 Città di Verona 2001 Villa d'este (Tivoli) 2002 Città Barocche del Val di Noto 2003 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia 2004 Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia 2004 Val d'orcia 2005 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica 1980, 1990 Centro Storico di Roma, le Proprietà della Santa Sede che 46 godono dei diritti di extraterritorialità, e San Paolo Fuori le Mura 23

24 Art. 3. Piani di gestione 1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice». 47 LA PIANIFICAZIONE DIVENTA UNO STRUMENTO DI ASSETTO DELL ECOSISTEMA Ecotono Biodiversità Habitat Biogeografia Ecoregione Connettività 48 24

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Difesa del suolo e pianificazione dei bacini idrografici Quadro normativo: Legge 183/89, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» Si intende: a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

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