COMUNE DI COSSIGNANO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
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- Tommasina Susanna Mattioli
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1 COMUNE DI COSSIGNANO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 24/09/2004
2 ART. 1: OGGETTO 1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell art. 12, L. n. 241 del 07/08/1990, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Il presente regolamento non comporta alcun obbligo per il Comune di elargire i benefici. La concessione e la relativa quantificazione delle provvidenze è oggetto di scelte discrezionali motivate dell Ente. ART. 2: CONTENUTO DELLE PROVVIDENZE 1. Ai soli fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento, totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità; b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.; c) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall art. 38 della Costituzione. In particolare: - il sussidio è un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della personale; - l ausilio finanziario è un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuta a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario; d) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà dell Ente o la fruizione di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni e i patrocini senza concessioni di denaro e le esenzioni tributarie. 2. La Giunta Comunale, nell ambito della propria discrezionalità, può individuare di volta in volta ulteriori forme di provvidenza, specificandole e motivandole nell apposito provvedimento di concessione. 3. Le decisioni della Giunta Comunale sono in ogni caso comunicate agli interessati entro 10 gg. dalla pubblicazione della relativa deliberazione. ART. 3: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi a soggetti (persone fisiche e giuridiche, le associazioni, i comitati, i gruppi, ecc.)
3 residenti o temporaneamente dimoranti nel Comune di Cossignano od ivi aventi sede legale ed operativa o la cui attività viene svolta nei settori di attività ritenuti idonei a promuovere lo sviluppo e l immagine della comunità, quali ad esempio: studio ed istruzione, cultura, sport, tempo libero, ricreazione, turismo, ecologia ed ambiente, prevenzione e promozione sociale, sviluppo economico ed occupazionale. 2. L entità dei benefici deve essere quantificata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, come indicato con apposita attestazione dal responsabile dell ufficio ragioneria, e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l uso di beni pubblici. 3. La durata dei benefici non può eccedere l anno finanziario. 4. La concessione delle provvidenze è effettuata mediante delibera di Giunta Comunale, nella quale sono indicati gli uffici incaricati degli adempimenti conseguenti. 5. La deliberazione deve essere motivata, sulla base dei risultati dell istruttoria e delle disposizioni del presente regolamento. L istruttoria è eseguita dall ufficio comunale competente per materia della domanda di concessione dei contributi. ART. 3: PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI 1. Gli enti, le associazioni anche di volontariato, i comitati, i consigli di istituto scolastico e di circolo, ecc., presentano all Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno apposita istanza, secondo il modello allegato alla lettera A), di concessione dei benefici per l anno successivo, corredata dai seguenti documenti: - lo statuto (ove esistente) - il bilancio preventivo annuale o il programma deliberato dagli organi competenti (ove esistente) - un documento illustrativo delle attività da svolgere per le quali si chiede il contributo, degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguibili - preventivo analitico dei costi da sostenere e delle entrate, compresi eventuali contributi provenienti da altre fonti. Nel caso di usuali richieste di contributi a cadenza periodica lo statuto deve essere presentato una sola volta, all atto della presentazione della prima richiesta di contributi. 2. I soggetti interessati possono, in funzione della natura del loro programma, presentare istanze di contributo,in deroga a quanto previsto al comma 1, entro trenta giorni prima dell iniziativa e comunque in tempo utile affinché il Comune possa decidere la concessione del contributo. Le istanze devono essere sempre corredate della documentazione di cui al comma L ottenimento del contributo comporta la tacita accettazione, da parte del soggetto interessato, delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni eventualmente riportate nel provvedimento di concessione. 4. I contributi finanziari saranno erogati solo successivamente alla realizzazione delle attività oggetto dell istanza. I soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune la relazione illustrativa dell attività svolta e dei risultati raggiunti, dei costi sostenuti, delle entrate realizzate anche sotto forma di contributi provenienti da altre fonti.
4 Sulla base di detta relazione la Giunta Comunale può rideterminare l entità del contributo precedentemente concesso. ART. 4: ESENZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 1. Il Comune può deliberare, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e previo parere favorevole del responsabile dell ufficio ragioneria, nei confronti delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) la riduzione o l esenzione dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti, in applicazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997, art. 21, comma1. 2. Le ONLUS eventualmente interessate all ottenimento delle agevolazioni tributarie di cui al comma precedente devono presentare all Ente apposita istanza entro il mese di dicembre a valere per l anno successivo. 3. Le ONLUS che beneficiano delle riduzioni o delle esenzioni oggetto del presente articolo sono iscritte all Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. ART. 5: PATROCINIO COMUNALE 1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell Amministrazione Comunale ad iniziative di interesse cittadino mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni. 2. Gli interessati devono presentare domanda dalla quale risulti la descrizione dell attività, le finalità della stessa e il costo complessivo. 3. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, previa valutazione dell istanza tenendo conto dei seguenti criteri: - attinenza dell iniziativa alle finalità dell Amministrazione Comunale; - assenza di fini di lucro. 4. La concessione del patrocinio comporta l onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell iniziativa la seguente dicitura: con il patrocinio dell Amministrazione Comunale di Cossignano. ART. 6: CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI 1. L utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture comunali da parte di enti, associazioni, scuole, circoli cittadini, ecc. senza scopo di lucro, aventi fini socio-assistenziali-educativi, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. 2. I soggetti interessati devono presentare domanda almeno trenta giorni prima della data di utilizzo dell immobile o della struttura comunale, alla quale dovrà essere allegata una relazione sull attività svolta e da svolgere, nonché sull uso specifico del bene richiesto. Seguirà l istruttoria da parte dei competenti uffici comunali. 3. La Giunta Comunale, sulla base dei risultati dell istruttoria e in relazione alla reale disponibilità del bene richiesto e delle attività già programmate, può concedere l uso gratuito o agevolato.
5 4. Il soggetto richiedente è in ogni caso responsabile del corretto uso del bene concesso e di eventuali danni arrecati:condizioni che devono essere specificate nell apposito atto di concessione. ART. 7: SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO 1. Il Comune può erogare contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati sotto le seguenti forme: - integrazione al reddito annuo percepito dal soggetto richiedente o dal nucleo familiare, nei limiti massimi del 10% dello stesso, determinato ai sensi del successivo articolo; - esenzione dal pagamento di servizi comunali (accesso alla mensa scolastica, al servizio scuolabus, all asilo comunale, alle colonie o ad altre iniziative sociali o sportive); - acquisto diretto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi in genere, eventualmente prescritti dalla A.S.L. territorialmente competente a causa di particolari infermità o situazioni di handicap, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti; - pagamento diretto, in tutto o in parte, di spese sanitarie per cure costose, prolungate e non differibili, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti; 3. I contributi di cui al comma 2 sono determinati dalla Giunta Comunale in relazione all esito dell istruttoria di cui al successivo articolo, alle disponibilità di bilancio e previo parere favorevole del responsabile ufficio ragioneria. ART. 8: PROCEDIMENTO PER L AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. 1. L interessato deve presentare all Ufficio Servizi Sociali, apposita domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad accertare la condizione reddituale del soggetto stesso e del nucleo familiare, in particolare: busta paga, dichiarazione dei redditi o modello cud, stato di famiglia, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche e certificati medici, ecc. L ufficio Servizi Sociali può chiedere la presentazione di ogni documento ritenuto utile. Nella determinazione del reddito del nucleo familiare vanno considerati tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare stesso, nonché il possesso di proprietà immobiliari, ad eccezione dell abitazione di residenza. 2. L istruttoria si conclude con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato, sulla situazione socio-economica del soggetto che ha presentato istanza di contributi e della propria famiglia. Per le persone non residenti, gli stranieri e gli apolidi, l ufficio competente dell istruttoria dovrà chiedere all Ufficio di Polizia Municipale apposita relazione informativa e di identificazione dei richiedenti. 3. Nel rapporto di cui al comma precedente sono altresì individuati i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 e seguenti del codice civile, i quali
6 devono essere convocati dal responsabile del servizio per concordare un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi. 4. L intervento assistenziale si rende possibile quando il reddito del soggetto istante se singolo o del nucleo familiare non raggiunge l importo della pensione sociale, tenendo conto di spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche. 5. L Ufficio Servizi Sociali può, anche su segnalazione di enti ed organizzazioni a carattere sociale, provvedere d ufficio all avvio del procedimento di richiesta del contributo, in sostituzione di soggetti impossibilitati o incapaci di farlo. 6. L esito dell istruttoria è comunicato agli istanti per iscritto. ART. 9: PROVVIDENZE DI NATURA PARTICOLARI 1. Si considerano provvidenze di natura particolare: - attestazioni, premi ed omaggi di rappresentanza, benemerenza, apprezzamento, commemorazione (es.: pergamene, targhe, medaglie, coppe, trofei, fiori, ecc.). - distribuzione gratuita di materiale divulgativo e didattico (libri, opuscoli, depliants, ecc. acquistati o elaborati direttamente dall Ente) 2. Tali provvidenze sono disposte con deliberazione di Giunta Comunale motivata, sempre nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e previo parere favorevole del responsabile ufficio ragioneria. ART. 10: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE 1. In riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 118 del 07/04/2000, nell albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica vanno registrati tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica anche in relazione all applicazione del presente regolamento. 2. L albo è aggiornato annualmente ed è consultabile da parte di ogni cittadino, presso l ufficio comunale preposto. ART. 11: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento abroga, di fatto, il precedente regolamento, di pari oggetto, di cui alla delibera di C.C. n 6 del 30/03/ Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
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