Allegato al documento di valutazione dei rischi
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1 Sottosopra Società Cooperativa Sociale Sede sociale: via Cavour, Ponte (BG) Veneto, 141 Songavazzo (BG) Tel fax Allegato al documento di valutazione dei rischi Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (ai sensi del Capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151) Allegato al Documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni Azienda Sede Legale Unità SOTTOSOPRA Società Cooperativa Sociale Via Cavour, PONTE NOSSA (BG) Ufficio amministrativo Via Vittorio Veneto, 141- SONGAVAZZO (BG) Centro socio educativo CSE Via Fiorine, CLUSONE (BG) Centro diurno disabili di Piario Via Giovanni III PIARIO (BG) Centro diurno Minori Via Fiorine, 132- CLUSONE (BG) Sedi committenza Attività Gestione servizi socio-sanitari ed educativi. Data: luglio 2013 Rev. 04 Visto RSPP: Alberico Visto RSL: Simona Giordani
2 Sottosopra Società Cooperativa Sociale Sede sociale: via Cavour, Ponte (BG) Veneto, 141 Songavazzo (BG) Tel fax Sommario 1. PREMESSA INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RILEVATI MANSIONE: ASSISTENZA ALL HANDICAP MANSIONE: EDUCATORE MINORI MANSIONE: ADDETTA VIDEOTERMINALISTA MANSIONE: MAESTRA D ASILO E VIGILATRICE D INFANZIA MANSIONE: ADDETTA ALLE PULIZIE INFORMAZIONE DELLE LAVORATRICI RIFERIMENTI NORMATIVI CONCLUSIONI Data: luglio 2013 Rev. 04 Visto RSPP: Alberico Visto RSL: Simona Giordani
3 1. PREMESSA L'emanazione del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 645 ha fissato l'obbligo di valutazione dei rischi derivanti da attività lavorativa effettuata da lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti. L introduzione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, confermando tale obbligo (articolo 11, comma 1) rispetto alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (articolo 6, commi 1 e 2), ha permesso di riunire e coordinare tra loro le numerose disposizioni vigenti in materia, tra l altro, di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in un Testo Unico, anche mediante l abrogazione di talune di esse. La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 151/01 ed illustra criteri e indicazioni utilizzati per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici di cui all articolo 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/01. Il documento si divide nelle seguenti sezioni: A. Indicazione dei criteri seguiti B. Fattori di rischio C. Fattori di rischio rilevati, indicazione delle misure definite D. Informazione delle lavoratrici E. Riferimenti 2. INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI 2
4 La valutazione dei rischi oggetto della presente relazione costituisce appendice dettagliata della valutazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08, di cui costituisce parte integrante (articolo 11, comma 1, D.Lgs. 151/01). I criteri seguiti per la realizzazione della valutazione specifica sono quelli generali indicati nel Documento di valutazione dei rischi aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. 81/ FATTORI DI RISCHIO Nell ambito della presente valutazione sono stati analizzati i fattori di rischio e le attività ritenute pericolose o insalubri ai sensi della normativa in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, con particolare riferimento agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all Allegato C del D.Lgs. 151/01, riportati schematicamente di seguito. A. AGENTI APPLICABILITÀ 1) Agenti fisici, allorché vengano considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; SI NO b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all interno sia all esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all attività svolta dalle lavoratrici di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01. 2) Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. 3) Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro: 3
5 a) sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47 ai sensi della Direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell Allegato II; b) agenti chimici che figurano nell Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. PROCESSI Processi industriali che figurano nell Allegato LII e LVIII del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. C. CONDIZIONI DI LAVORO Lavori sotterranei di carattere minerario. Ai sensi dell articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/01 vengono individuati i lavori vietati alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, secondo gli schemi proposti di seguito. Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all articolo 7, comma 2, D.Lgs. 151/01 Allegato B del D.Lgs. 151/01, vietati alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Lavoratrici gestanti di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario 4
6 Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall organismo umano Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell articolo 7, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001 n Articolo 5 D.P.R. 25 novembre 1976 n (Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204) Allegato A del D.Lgs. 151/01. APPLICABILITÀ SI NO Il trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e il sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori previsti dal D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262 (*) (adolescenti) I lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 per i quali vige l obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori che espongono alla silicosi ed asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 del D.P.R. n del 30/06/1965 e successive modificazioni durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto I lavori che comportano l esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori su scale e impalcature mobili e fisse durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori di manovalanza pesante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori che comportano una stazione in piedi per più della metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (malattie 5
7 I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori di monda e trapianto del riso durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nervose e mentali) I lavori vietati, previsti dall Allegato I della Legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni, sono i seguenti: I. LAVORAZIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI: APPLICABILITÀ 1) Agenti fisici a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall art. 42, comma 1, del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n ) Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai Decreti Legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n ) Agenti chimici a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (n) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); SI NO 6
8 c) sostanze e preparati classificati irritanti (i) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo I capo I del decreto legislativo n. 81/08; e) piombo e composti; f) amianto. II. PROCESSI E LAVORI: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all attività nel suo complesso. 7 APPLICABILITÀ 1. Processi e lavori di cui al decreto legislativo n. 81/ Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4. Lavori di mattatoio. 5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. 8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11. Lavorazioni nelle fonderie. 12. Processi elettrolitici. 13. Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. 14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15. Produzione e lavorazione dello zolfo. 16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19. Lavorazione dei tabacchi. 20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. SI NO
9 21. Produzione di calce ventilata. 22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25. Lavori nei magazzini frigoriferi. 26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27. Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo. segue II. PROCESSI E LAVORI: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all attività nel suo complesso. APPLICABILITÀ 29. Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. 34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. 35. Produzione di polveri metalliche. SI NO 36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. Lavoro notturno - Articolo 53 del D.Lgs. 151/01, vietato alle lavoratrici dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Lavoratrici di cui all articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO 8
10 Attività che comportano la prestazione di lavoro notturno dalle ore alle ore 6.00, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 9
11 In linea generale, relativamente alle lavoratrici che svolgano mansioni la cui attività rientri tra i lavori vietati, secondo quanto indicato nei prospetti sopra riportati, per il periodo per il quale è previsto il divieto, il Datore di lavoro adotta le misure necessarie per evitare l esposizione al rischio individuato delle lavoratrici intervenendo temporaneamente sulle condizioni e/o sull orario di lavoro, ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 151/01. Nei casi in cui, per motivi organizzativi o produttivi, ciò non fosse possibile, il Datore di lavoro, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 151/01, adibisce temporaneamente le lavoratrici di cui sopra ad altre mansioni, secondo quanto previsto dall articolo 7, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 151/01, dandone contestuale comunicazione scritta all Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Nei casi, infine, in cui, per oggettivi motivi di ordine organizzativo o produttivo, non fosse possibile lo spostamento temporaneo delle lavoratrici di cui sopra ad altre mansioni, si applica quanto previsto dall articolo 17, comma 2, D.Lgs. 151/01, relativamente alla interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. I fattori che possono creare alterazioni dello sviluppo del prodotto del concepimento possono essere suddivisi in: fattori chimici fattori fisici organizzazione del lavoro organizzazione e stato dei servizi sociali infezioni composti organici ed inorganici radiazioni ionizzanti, microonde, ultrasuoni, rumore, vibrazioni, alte e basse temperature fatica fisica e psichica, posture pendolarismo, ore di permanenza fuori casa, lavoro domestico virus, batteri, parassiti 10
12 Gli effetti dannosi derivanti da cause ambientali danno effetti diversi nel corso della gravidanza, con difficoltà di individuazione e correlazione precisa tra la fonte di nocività e le conseguenze sul feto. Tali effetti possono essere così riassunti: effetti immediati, quali l'aborto, la morte endouterina del feto, i parti prematuri; effetti riconoscibili alla nascita, quali le malformazioni; effetti evidenziabili a breve e medio termine, quali cardiopatie congenite, danni del sistema nervoso centrale; effetti evidenziabili a lungo termine, quali lo sviluppo di tumori a seguito di esposizione ad agenti cancerogeni ambientali durante la vita intrauterina; effetti evidenziabili nelle generazioni successive. 4. FATTORI DI RISCHIO RILEVATI Tenuto conto delle attività effettuate, i fattori di rischio presenti nella cooperativa sono: LAVORI PERIODO DI RISCHIO FONTE NORMATIVA i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, i lavori di assistenza e cura per malattie nervose e mentali b) agenti biologici: - toxoplasma; - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto Lavoratrici gestanti durante la gestazione e fino al termine del periodo di Allegato A al d. lgv 151/01 Allegato A al d. lgv 151/01 Allegato B al d. lgv 151/01 Allegato C al d. lgv 151/01, 11
13 soprattutto dorsolombari interdizione dal lavoro art 11 e 12 del D. lgv 151/01 movimenti e posizioni di lavoro, durante la gestazione e fino al Allegato C al d. lgv spostamenti, sia all'interno sia termine del periodo di 151/01, all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici interdizione dal lavoro art 11 e 12 del D. lgv 151/01 connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1 Si elencano di seguito i fattori di rischio individuati per ogni mansione svolta nella Cooperativa dal personale femminile 4.1 MANSIONE: ASSISTENZA ALL HANDICAP Descrizione dell ambiente di lavoro L ambiente di lavoro è costituito da strutture non residenziali e pubbliche, oltre che da abitazioni private per i servizi domiciliari. Le strutture non residenziali sono articolate in locali ad uso collettivo (sale per giochi e incontri), spazi ad uso ufficio; in alcune di esse sono presenti aree esterne di pertinenza (giardino, cortile ecc.) Descrizione dell attività Nel corso della normale attività lavorativa, l addetta svolge le seguenti mansioni: attività assistenziale rivolta a soggetti portatori di handicap psico-fisici attività socio-educativa rivolta a soggetti portatori di handicap psico-fisici; attività di laboratorio; Nel corso della normale attività lavorativa gli addetti fanno uso di macchine e attrezzature di lavoro, la cui tipologia viene indicata fase per fase. 12
14 Attività socio-educativa assistenza portatori di handicap L attività effettuata da educatrici, operatrice socio-assistenziale (OSS) e ausiliarie socioassistenziali (ASA) prevede azioni di aiuto alla persona nelle attività quotidiane (nell assunzione dei pasti, nella deambulazione); aiuto alla persona nell igiene (prestazioni igienico-sanitarie, cambio biancheria, mobilizzazione), cura e governo dell ambiente (riordino locali). Attrezzature: pulmino attrezzato per trasporto disabili, elettrodomestici Sostanze: detergenti per igiene personale. Attività di laboratorio Comprende l intrattenimento degli utenti attraverso l organizzazione di lavori manuali, giochi, ascolto di musica, stimolazioni, laboratori teatrali, attività motorie,ecc. Attrezzature: materiali ed utensili manuali tradizionali. Sostanze: prodotti non nocivi. Attività di assistenza scolastica Comprende l assistenza nelle attività scolastiche, il supporto degli utenti attraverso l organizzazione di attività specifiche, musicoterapica, acquaticità, giochi, stimolazioni, ecc. L attività in questione si svolge all interno delle classi, con altri bambini. Attrezzature: materiali ed utensili manuali tradizionali, personal computer Sostanze: prodotti non nocivi. Servizio di assistenza domiciliare handicap e assistenza educativa handicap SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE è costituito dal complesso di interventi di cura e accudimento della persona e dell ambiente in cui vive, anche temporanei, resi mediante prestazioni di natura socio-assistenziale-educativa prevalentemente al domicilio di adulti e minori portatori di disabilità al fine di consentirne la loro permanenza nel normale ambiente di vita e nella comunità di appartenenza. Tra le attività rientrano: a) prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice esecuzione (con esclusione di prestazioni infermieristiche); 13
15 b) monitoraggio della situazione generale del soggetto, controllo corretta assunzione terapia, corretta alimentazione, fornire informazioni in merito a ausili/protesi/servizi, ecc; c) prestazioni complementari (accompagnamento, anche con l impiego di mezzi propri dell accreditato o del personale in servizio, previo accordo con l Assistente Sociale Referente e senza oneri aggiunti per i Comuni, per varie commissioni e attività di socializzazione); d) preparazione/somministrazione del pasto; e) prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo relazionale; f) prestazioni di igiene e cura dell ambiente domestico, attività prevista solamente in situazioni di fragilità ed attivabile solamente laddove si ravvedano anche altri bisogni (monitoraggio situazione generale, precarietà delle condizioni del soggetto, ecc.). Attrezzature: materiali ed utensili manuali tradizionali, elettrodomestici Sostanze: prodotti non nocivi. L attività viene esercitata solo su turno di lavoro diurno, avente durata non superiore a 8 ore compreso le pause Fattori di rischio Considerate le attività previste nella mansione di ASSISTENTE ALL HANDICAP, si descrivono di seguito i fattori di rischio considerati e la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti. Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici Agenti fisici. Lo svolgimento dell attività può comportare possibili colpi involontari diretti all addome provocati da utenti portatori di handicap. Attività che possono comportare lesioni del feto e/o rischio di provocare il distacco della placenta quali ad esempio colpi improvvisi rientrano tra i lavori faticosi di cui all Allegato C del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01. 14
16 Le attività effettuate dall ASSISTENTE ALL HANDICAP possono comportare: spostamento manuale di oggetti di vario peso e forma spostamento manuale di utenti, in particolare quelli non autosufficienti, attraverso operazioni di trasferimento da postazioni a sedere fisse (es. divani, poltrone, ecc.) a carrozzine e viceversa, assistenza all'igiene dell utente, spostamento (sollevamento, deposizione,...), aiuto alla deambulazione. spinta di carrozzine per soggetti non deambulanti nelle fasi di trasferimento alle aree esterne. L attività di sollevamento, movimentazione e trasporto di pesi rientra tra i lavori faticosi di cui all Allegato C del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01. In alcuni casi, specificatamente individuabili, l assistenza all handicap comporta i lavori di assistenza e cura di persone con malattie nervose e mentali: I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, sono vietati durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto Agenti chimici. Le operazioni di lavoro non prevedono l impiego, a nessun titolo, di sostanze o preparati. Agenti biologici Lo svolgimento dell attività, nel caso di attività con i bambini, prevede il contatto con bambini potenzialmente infetti dal virus della rosolia. 15
17 L articolo 6 del D.Lgs. 151/01 allegato B vieta alle lavoratrici gestanti il contatto con bambini potenzialmente infetti dal virus, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione Rischio posturale Lo svolgimento dell attività può comportare il mantenimento della postura eretta per una parte significativa della giornata (più della metà dell orario di lavoro), seppure con possibilità di effettuare pause in posizione seduta, e la possibilità di affaticamento fisico e/o mentale. Il mantenimento della stazione in piedi per più della metà dell orario lavorativo rientra tra i lavori faticosi, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01. Disturbi da stress I disturbi da stress di questa attività sono dovuti al carico di lavoro, alla responsabilità, e alla natura stessa del lavoro e tipo di inabilità dell utente, nonché dal rapporto con il disabile. Il contatto con una utenza che può presentare con problemi di salute mentale risultano essere attività lavorative che sicuramente aumentano ulteriormente le condizioni di affaticamento mentale e psichico che già normalmente si verificano nella donna gravida. I servizi domiciliari comportano un lavoro in solitudine, che può aumentare la dimensione di stress e isolamento. Rischio legato ai trasporti In alcuni servizi con i disabili il lavoratore effettua anche il servizio di trasporto. Altri fattori La mansione non prevede la turnazione notturna. 16
18 4.1.4 Misure di protezione e prevenzione Sulla base delle mansioni svolte, dalle risultanze della valutazione dei rischi effettuata e da quanto previsto dalle vigenti normative, il Datore di lavoro della Cooperativa Sociale SOTTOSOPRA dovrà stabilire, per le lavoratrici che ricoprono la mansione di EDUCATRICE, ASA, OSS e che lavorano con la disabilità, di cui all art 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quali misure di protezione e prevenzione: l alternanza di attività sedentarie e a postazione eretta che comportino una limitata attività di movimento l esclusione di movimentazione di pesi l esclusione dal trasporto e guida di autovetture il divieto di lavorare all interno di strutture scolastiche o con presenza di bambini il divieto di lavorare con soggetti potenzialmente pericolosi per ricevimento di colpi improvvisi Diversamente, stante l impossibilità organizzativa di adibire le lavoratrici ad una delle mansioni sopraccitate, si proporrà l astensione dal lavoro per il periodo considerato. 4.2 MANSIONE: EDUCATORE MINORI Descrizione dell ambiente di lavoro L ambiente di lavoro è costituito da strutture pubbliche e non Descrizione dell attività Attività Centro diurno minori L attività si svolge presso il Centro Diurno minori, struttura semiresidenziale che accoglie minori in situazione di disagio, segnalati dal servizio tutela Attività di assistenza domiciliare minori 17
19 L attività esercitata si svolge al domicilio dei minori con disagio sociale e/o a rischio di marginalità, anche sottoposti a decreto del Tribunale dei Minori. Attività di integrazione e orientamento sociale L attività esercitata è riconducibile all integrazione e orientamento di giovani adulti con problemi di alcolismo e tossicodipendenze. Attività di animazione L attività si svolge presso biblioteche, parchi o locali pubblici e si rivolge a minori di tutte le fasce d età L attività viene esercitata su turno di lavoro diurno, avente durata non superiore a 8 ore compreso le pause Fattori di rischio Considerate le attività previste nella mansione di EDUCATORE PER MINORI, si descrivono di seguito i fattori di rischio considerati e la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti. Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici Agenti fisici. La mansione prevede l assistenza a soggetti adulti e minori difficili (iperattività, problemi famigliari, tossicodipendenza, alcolismo, ecc.). L attività di assistenza può comprendere la necessità di gestire eventuali crisi depressive, nonché episodi di aggressività manifesta con rischio di colluttazioni con l utenza (colpi e/o urti provocati anche non intenzionalmente). L'uso dell'auto per gli spostamenti sul territorio risulta essere una attività che può comportare rischio per il feto, dovuto alla azione di ritenzione che esercita la cintura di sicurezza in caso di incidente durante la guida dell'autoveicolo. 18
20 Le visite domiciliari, lo spostamento nei luoghi di aggregazione e il contatto con l'utenza possono costituire una parte significativa della attività giornaliera e richiedono spostamenti sul territorio anche con l'utilizzo dei mezzi pubblici e una prolungata stazione in piedi. Condizione questa che richiede alla lavoratrice una maggiore fatica fisica L attività comporta rischi di lesioni del feto e/o distacco della placenta rientrando così negli agenti, processi e condizioni di lavoro vietati ai sensi dell articolo 11 D. Lgs. 151/01 allegato C. Fattori di stress: Il contatto con una utenza (pazienti e famigliari) con problemi di salute mentale risultano essere attività lavorative che sicuramente aumentano ulteriormente le condizioni di affaticamento mentale e psichico che già normalmente si verificano nella donna gravida. Per tali motivazioni queste attività lavorative vanno evitate alla lavoratrice, assegnandole casi di pazienti conosciuti e contesti famigliari che non siano motivo di particolare stress professionale. Agenti chimici. Le operazioni di lavoro non prevedono l impiego, a nessun titolo, di sostanze o preparati. Agenti biologici La visita a domicilio in ambienti di degrado e con un basso livello igienico. Il contatto con gruppi di persone potenzialmente affetti da patologie infettive Il contatto con gruppi di persone a rischio di trasmissione delle patologie infettive trasmissibili per contatto HIV, Epatite B e C. Il contatto con bambini potenzialmente infetti dal virus della rosolia. risultano essere attività che possono comportare per la lavoratrice un potenziale rischio d'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. Una condizione di maggiore pericolo di esposizione si rileva nei luoghi di lavoro dove per la specificità del servizio e il tipo di utenza ci può essere la presenza di aghi e siringhe contaminati e potenzialmente infetti. Le attività dell'assistente sociale e di educatore professionale rientrano tra i lavori vietati così come individuati al comma 1 19
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