All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a:
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1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO BONUS/MALUS CU ED AZIENDALE Le sotto riportate regole hanno validità dal 01 Ottobre 2010 al 30 Giugno 2011 All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a: veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico veicolo assicurato dopo una Cessione di contratto Se il veicolo da assicurare proviene da polizza già in forma tariffaria Bonus/Malus ed esiste attestato di rischio: classe CU ed Aziendale corrispondenti a quella CU indicata sull Attestato se l attestato riporta classe CU di assegnazione 1 il contratto va assegnato alla classe Aziendale desumibile dalla tabella A1 sotto riportata: TABELLA A1 (SOTTOCLASSI AZIENDALI DELLA CU 1) Anni di permanenza in CU 1 senza sinistri Classe aziendale 5 1E 4 1D 3 1C In presenza di sinistri, la classe aziendale dovrà essere maggiorata di una classe per ogni sinistro verificatosi negli ultimi 5 anni (+ anno corrente) 2 1B 1 1A Se il veicolo da assicurare proviene dall estero: con la dichiarazione rilasciata dall assicuratore estero, la classe di merito CU ed Aziendale viene calcolata in base alla tabella A2 (sotto riportata) in assenza di tale dichiarazione classe 14 (CU ed Aziendale) Se il veicolo da assicurare proviene da polizza già in forma tariffaria Bonus/Malus con polizza Temporanea (non esiste attestato di rischio): classe CU ed Aziendale corrispondenti a quella CU indicata sulla polizza temporanea in mancanza dell indicazione della classe di merito il contratto viene assegnato alla classe CU ed Aziendale 14 Se il veicolo da assicurare proviene da polizza con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus o comunque sprovvista dell indicazione della classe di merito ed esiste attestato di rischio, il veicolo viene assegnato alla classe CU ed Aziendale ricavate dalla tabella A2 sotto riportata. Pagina 1 di 5
2 NOTA BENE: nella sottostante tabella A2 per Sinistro si intende: Per i sinistri verificatisi prima del 01/07/2007, quelli pagati senza tenere in considerazione quelli indicati come riservati a persone e riservati a cose Per i sinistri verificatisi dal 01/07/2007 (e riportati nelle colonne dal 2007 compreso in poi) quelli: 1. pagati con responsabilità principale; 2. pagati con responsabilità paritaria che, cumulati a uno o più sinistri paritari della medesima annualità o di precedenti, ottengano una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51% (sinistri contrassegnati con M sull attestazione sullo stato del rischio), giungendo così a determinare la classe di assegnazione che non potrà comunque superare la 18; un sinistro paritario che non ha superato il 50% non va pertanto considerato ai fini delle maggiorazioni previste. L anno 2007 dell attestato di rischio prevede di conseguenza entrambe le fattispecie. TABELLA A2 (ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE CU) da almeno 5 anni da 4 anni da 3 anni da 2 anni da 1 anno 0 sinistri sinistro Nelle annualità intere Nell anno in corso sinistri nella Intera stessa annualità Nell anno in corso sinistri in due annualità Intere Di cui uno nell anno in corso sinistri nella Intera stessa annualità Nell anno in corso sinistri in due annualità 3 sinistri in tre annualità Intere Di cui almeno uno nell anno in corso Intere Di cui uno nell anno in corso o più sinistri Se il veicolo da assicurare, qualsiasi ne sia la provenienza, è sprovvisto della documentazione necessaria il contratto viene assegnato alla classe CU ed Aziendale 18. Pagina 2 di 5
3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI PREMIO (PEJUS) E DELLA EVENTUALE CLASSE DI MERITO CU Se il veicolo viene assicurato nella forma Tariffaria fissa con Pejus non avrà nessuna maggiorazione di premio (quindi pejus 0) se relativo a: veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta (classe CU dove prevista, 14) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico (classe CU dove prevista, 14) veicolo assicurato dopo una Cessione di contratto (classe CU dove prevista, 14) Se il veicolo da assicurare proviene da polizza già in forma tariffaria fissa con Pejus ed esiste attestato di rischio: NOTA BENE: nelle casistiche seguenti per Sinistro si intende valido quanto è indicato per la tabella A2 sopra riportata: fino ad 1 sinistro nell ultimo anno più l anno corrente non si applicano maggiorazioni di premio (classe CU dove prevista, risultante dall attestato di rischio o in mancanza, desumibile dalla tabella A2) con 2 sinistri nell ultimo anno più l anno corrente, verrà applicata la maggiorazione di premio del 15% - pejus 1 (classe CU dove prevista, risultante dall attestato di rischio o in mancanza, desumibile dalla tabella A2) con oltre 2 sinistri nell ultimo anno più l anno corrente, verrà applicata la maggiorazione di premio del 25% - pejus 2 (classe CU dove prevista, risultante dall attestato di rischio o in mancanza, desumibile dalla tabella A2) Se il veicolo da assicurare proviene dall estero: con la dichiarazione rilasciata dall assicuratore estero, fino ad 1 sinistro nell ultimo anno più l anno corrente non si applicano maggiorazioni di premio, mentre l eventuale classe di merito CU viene desunta dalla tabella A2 con 2 sinistri nell ultimo anno più l anno corrente, verrà applicata la maggiorazione di premio del 15% - pejus 1, l eventuale classe di merito CU verrà sempre calcolata in base alla tabella A2 con oltre 2 sinistri nell ultimo anno più l anno corrente, verrà applicata la maggiorazione di premio del 25% - pejus 2, l eventuale classe di merito CU verrà sempre calcolata in base alla tabella A2 in assenza di tale dichiarazione non si applicano maggiorazioni di premio e l eventuale classe di merito CU sarà la 14 Se il veicolo da assicurare proviene da polizza già in forma tariffaria fissa con Pejus e durata Temporanea (non esiste attestato di rischio): non viene applicata alcuna maggiorazione di premio e l eventuale classe di merito CU sarà quella indicata sul precedente contratto, in assenza sarà la 14 Se il veicolo da assicurare, qualsiasi ne sia la provenienza, è sprovvisto della documentazione necessaria, al contratto viene applicata la maggiorazione di premio massima (pejus 2) del 25% e l eventuale classe di merito CU sarà la 18. Pagina 3 di 5
4 CASISTICA PARTICOLARE Legge 40/2007 Nel caso in cui il proprietario di un veicolo già assicurato o un suo convivente, appartenente allo stesso nucleo familiare, acquisti ulteriori veicoli, sia nuovi che usati, questi debbono essere assegnati, in caso di forma tariffaria bonus/malus, alle classi di merito secondo le modalità seguenti: se il primo veicolo è assicurato presso la nostra Compagnia, la polizza riferita all ulteriore veicolo manterrà sia la classe CU che la classe Aziendale (comprese le sottoclassi della 1) se il primo veicolo è assicurato presso altra Compagnia, la polizza riferita ad ulteriore veicolo manterrà la classe CU che determinerà conseguentemente la classe Aziendale (in questo caso NON sono applicabili le sottoclassi della 1). La classe di merito da applicare è quella del contratto in corso (cioè l attestato presentato deve avere data anteriore rispetto a quella di stipulazione dell ulteriore veicolo). I requisiti necessari all applicazione dei suddetti casi sono: l ulteriore veicolo deve essere di prima immatricolazione o volturato (compreso il caso della cessione di contratto) gli intestatari al P.R.A. devono essere persone fisiche l intestatario al P.R.A. dell ulteriore veicolo deve essere il medesimo o persona convivente presente sullo stato di famiglia del proprietario del primo veicolo (compresi i casi di cointestazione dei veicoli a condizione che tutti i comproprietari risultino sullo stesso stato di famiglia e siano persone fisiche) la polizza riferita al primo veicolo deve essere in vigore (non sospesa) il primo e gli ulteriori veicoli devono essere della stessa tipologia (es. NON autovettura con motociclo, autocarro con autovettura ) l acquisizione riguarda solo la classe di merito non la sinistrosità pregressa E possibile usufruire dell applicazione della Legge 40/2007 anche se: la polizza riferita al primo veicolo è temporanea (frazionamento unico) tra l acquisto e la copertura, il veicolo è stato assicurato a seguito di una cessione del contratto del precedente proprietario. Norme per il mantenimento della classe di merito bonus/malus CU ed Aziendale La classe di bonus/malus si mantiene in caso di: cambio di contraente fermo il precedente intestatario al PRA trasferimento di proprietà del veicolo: 1. tra coniugi in regime di comunione di beni 2. da socio a società di persone e viceversa 3. da società di persone che ha dato origine per fusione ad altra società di persone con diversa ragione sociale Pagina 4 di 5
5 decesso dell assicurato; in questo caso è data facoltà agli eredi di mantenere in vigore la polizza ancorché intestata all estinto, ma solo fino alla scadenza anniversaria, infatti per Legge è necessario provvedere alla successione entro un anno dal decesso ed al subentro degli eredi nella proprietà del veicolo si potranno verificare i seguenti casi: 1. se subentra il solo coniuge in regime di comunione dei beni manterrà la classe di merito (CU ed Aziendale) 2. se subentrano i figli si ripartirà dalla classe B/M 14^ (CU ed Aziendale) o da una eventuale classe agevolata nel caso in cui tutti appartengano allo stesso nucleo familiare ed all interno di questo fosse già presente un altro veicolo alla quale classe allacciarsi 3. se subentrano il coniuge insieme ai figli si ripartirà dalla classe B/M 14^ (CU ed Aziendale) perché da un intestatario si passa a più cointestatari, o dalla classe agevolata nel caso in cui tutti appartengano allo stesso nucleo familiare ed all interno di questo fosse già presente un altro veicolo alla quale classe allacciarsi cambio di intestatario al PRA quando si passa da più cointestatari ad uno già presente sul libretto di circolazione del vecchio veicolo La classe di bonus/malus NON si mantiene e pertanto si riparte dalla classe di ingresso, in caso di: trasferimento di proprietà del veicolo: 1. tra un diverso intestatario al PRA, anche se parente, escluso il caso dei coniugi in regime di comunione di beni 2. da socio a società di capitali e viceversa 3. da società di persone trasformata in società di capitali e viceversa 4. da società di capitali che ha dato origine per fusione ad altra società di capitali con diversa denominazione sociale cambio di intestatario al PRA quando si passa da un intestatario a due o più cointestatari (escluso il caso dei coniugi in regime di comunione di beni) Veicoli con più proprietari Nel caso in cui il veicolo da assicurare fosse intestato a più soggetti, la tariffazione verrà effettuata in capo a quello più oneroso, ossia a quello i cui parametri faranno risultare il premio di polizza più caro. Conto vendita E possibile trasferire il contratto su un altro veicolo, adottando le medesime norme relative alla sostituzione, se il veicolo uscente viene consegnato in conto vendita. Se successivamente il primo veicolo restasse invenduto, potrà essere nuovamente assicurato nella classe di ingresso CU ed Aziendale 14^ o secondo le regole della Legge 40/2007 quando ne ricorrano i presupposti. Furto e rapina totali Nel caso di furto e/o rapina totali è possibile usufruire della classe di merito maturata per un altro veicolo intestato al medesimo proprietario. Se in seguito il veicolo venisse ritrovato, potrà essere nuovamente assicurato nella classe di ingresso CU ed Aziendale 14^ o secondo le regole della Legge 40/2007 quando ne ricorrano i presupposti. Pagina 5 di 5
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