Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto

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1 TARIFFE per le Assicurazioni di Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto TUTTI I SETTORI escluse le imposte e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale Tariffa 2013 (1) - Ed Effetto: 16 dicembre 2013 Scadenza: 30 aprile 2014

2 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

3 SOMMARIO Validità tariffa...pag. 2 Criteri generali 2 Rischi riservati alla Direzione.. 2 Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori 3 Modalità assuntive. 11 Tabella per la determinazione della classe di merito Conversione Universale (CU).. 12 Tabella delle regole evolutive Bonus Malus Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri Parametri tariffari Price Cap Limitazione del premio 17 Fattori di personalizzazione Comuni e C.A.P. Proprietari del veicolo. 18 Anzianità Assicurativa Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano.. 21 Parametri tariffari 23 Proprietari del veicolo coefficienti per Area Urbana / Extraurbana. 23 Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri Parametri tariffari 28 Proprietari del veicolo Autocarri - coefficienti per Area Urbana / Extraurbana.. 29 Proprietari del veicolo Motocarri - coefficienti per Area Urbana / Extraurbana. 31 Norme relative al Settore V ciclomotori e motocicli Parametri tariffari 33 Fattori di personalizzazione.. 34 Proprietari del veicolo Ciclomotori - coefficienti per Area Urbana / Extraurbana. 35 Proprietari del veicolo Motocicli - coefficienti per Area Urbana / Extraurbana Norme relative al Settore VI macchine operatrici Parametri tariffari Norme relative al Settore VII macchine agricole Parametri tariffari. 39 Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II. 40 Norme relative al Settore I Parametri tariffari. 43 Norme relative al Settore II Parametri tariffari.. 45 Allegato 1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi e relativi coefficienti Allegato 1.1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi e relativi coefficienti Tariffe applicabili Condizione Speciale E - Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta 47 Condizione Speciale F - Tariffa Bonus / Malus. 47 Condizione Speciale G - Tariffa Fissa con Pejus. 47 Periodo di osservazione 47 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

4 Tariffa RC Auto in vigore dal 16 dicembre 2013 al 30 aprile 2014 Parametri e coefficienti per la determinazione del premio La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. CRITERI GENERALI Norme tariffarie di riferimento I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario. Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti indicati nei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE a) Polizze amministrate a Libri matricola; b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, superiori a tre unità; c) autosnodati in servizio urbano e extraurbano; d) natanti ad uso pubblico; e) veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani; f) per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione; g) polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via; h) polizze per gare e competizioni sportive; i) veicoli appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia; j) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive; k) rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa; l) contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara; m) contratti che nell ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

5 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime. Nell assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà L art. 128 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) stabilisce, dall'11 giugno 2012, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, somme non inferiori ai seguenti limiti: (a) (b) (c) , , ,00 Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, i limiti minimi sopra indicati, sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro ) Durata dei contratti Salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4. 2) Tariffazione a) Agli effetti della tariffazione dei veicoli del settore I Autovetture e II Autotassametri, si fa riferimento al Comune di residenza dell intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al Comune di ubicazione della sede legale; nel caso si trattasse di veicoli in leasing si fà riferimento al Comune di ubicazione alla sede legale ovvero al Comune di residenza del locatario, sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. Per i comuni di Ancona, Bergamo, Brescia e Milano la tariffazione dei veicoli è riferita anche al Codice di Avviamento Postale urbano. b) Agli effetti della tariffazione per i veicoli dei settori III Autobus, IV Autocarri e Motocarri, V Ciclomotori e Motocicli, si fà riferimento alla Provincia di residenza ovvero all ubicazione della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all ubicazione della sede legale ovvero alla Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. c) Per le Macchine Operatrici, Macchine Agricole e Natanti, la tariffa è riferita alla Nazione. 3) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

6 a) E ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. b) Per i contratti in corso con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi frazionamento trimestrale con l aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, è consentita la sostituzione in corso d anno senza variazione del frazionamento, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento indicato al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del C odice Civile. 4) Rischi di durata inferiore ad un anno Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360). Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A. Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all intestatario al P.R.A. I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

7 8) Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, semprechè autorizzata dal proprietario, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell Art. 186 del D.LGS. 30/4/92, n Si applica un aumento del 2% sul premio dell'autoveicolo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. 9) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova ex art. 98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre Kg (q.li 70) fino a Kg (q.li 360) inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre Kg (q.li 70) fino a Kg (q.li 360) inclusi, conto proprio, con il minimo di 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 10) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I - II autovetture e autotassametri e IV autocarri - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

8 Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno). b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per il settore IV motocarri e per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 11) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 Art. 10, secondo e terzo comma - Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo: a) singola applicazione per il Settore III: 30,00 per massimale assicurato pari a / / ; b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: 20,00 per massimale assicurato pari a / / Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G. 12) Veicoli targati RSM. Si applicano i premi al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 13) Veicoli immatricolati all'estero Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio. 14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre (art.54, lett. f del Codice della Strada). a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a Kg (q.li 35) e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento al Comune di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

9 15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di / / e applicazione del premio fisso di 10,90 per i motocicli e di 13,50 per gli autoveicoli. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. 16) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4). 17) Assicurazioni di secondo rischio Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente". 18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria). Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

10 premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 gio rno dalla data di comunicazione dell'impresa. 19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175) Per i rischi con carattere di particolarità o eccezionalità, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 20) Alienazione del veicolo Sua sostituzione Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola) 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento (*) adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. (*) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

11 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". 21) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4. Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione. 22) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato dal Provvedimento ISVAP n dell 8 febbraio 2008). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'impresa trasmette al domicilio del contraente una "attestazione" che contenga: - la denominazione dell'impresa di assicurazione; - il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; - l indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all Impresa, al fine di evitare la maggiorazione del premio, avvalendosi della eventuale facoltà contrattuale prevista; - gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti; - la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva riferita all Impresa e la corrispondente classe di Conversione Universale (CU) nel caso il contratto sia stato sipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; - i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; - la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

12 La suddetta "attestazione" deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Con periodo d osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio. 22.1) Consegna dell attestato di rischio all Assicuratore Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio, solo all'atto della stipulazione di contratto con altra Impresa e per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, in mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito 18. L attestazione può essere consegnata successivamente alla stipula del contratto purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data, in tal caso, l assegnazione della classe di merito è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopra indicato documento, e l eventuale differenza di premio a favore del Contraente sarà rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto. L ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

13 Modalità assuntive e Tabelle per l assegnazione della classe di merito Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari Classe di assegnazione CU risultante Attestazione rilasciata dalla precedente Veicolo già assicurato con altra dall attestazione dello stato di rischio Compagnia, ed eventuale dichiarazione Compagnia nella forma Bonus/Malus. rilasciata dalla precedente Compagnia, di non circolazione. ovvero classe UBI come da tabella 3B. Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrati per la prima volta all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrati per la prima volta dopo voltura all Archivio Nazionale dei Veicoli Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, non registrato all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato conseguito non oltre 5 nni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazion già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario, con esclusione dei settori relativi a motocicli / ciclomotori e natanti. Anno di stipula Classe di assegnazione CU, risultante nell attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. Classe CU 14 - Classe UBI 14 Classe CU 14 Classe UBI 14 Classe CU 14 Classe UBI 14 D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero Classe di merito CU / UBI risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. Classe CU / UBI della polizza sospesa. Classe CU / UBI della polizza sostituita Ovvero classe CU / UBI risultante dall attestato di rischio della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore alla classe indicata per il corrispettivo anno di stipula. Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio Complementare o certificato di circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi deli artt e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto. Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Classe di assegnazione CU risultante Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Dichiarazione dell incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni. Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia. Autocarri Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

14 TABELLA 3A per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n dell 8 Febbraio 2008). a) Con riferimento alla classe d ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. TABELLA 3B Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI Verifica della sinistrosità pregressa, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione CU 1) V anno IV anno III anno II anno I anno Anno corrente Classe CU Classe CU Esente da sinistri E 1 1 o più sinistri pagati,anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V anno. 1 o più sin D 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel IV anno. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sin C 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel III anno. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sin B 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel II anno. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sin A 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel I anno. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sin. 0 Classe CU 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nell anno corrente. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 0 1 o più sin. Classe CU 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nell anno corrente. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sin. 1 o più sin. Classe CU Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

15 TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 1T 1T 1R 1O 1L 1G S 1T 1Q 1N 1H 1F R 1S 1P 1M 1G 1E Q 1R 1O 1L 1F 1D P 1Q 1N 1H 1E 1C O 1P 1M 1G 1D 1B N 1O 1L 1F 1C 1A M 1N 1H 1E 1B L 1M 1G 1D 1A H 1L 1F 1C G 1H 1E 1B F 1G 1D 1A E 1F 1C D 1E 1B C 1D 1A B 1C A 1B A Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l art Consegna dell attestato di rischio all Assicuratore, e per il "Pejus", quanto previsto dalla Condizione Speciale G, riportate nella sezione TARIFFE APPLICABILI Tariffa Fissa con Pejus di pag ) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

16 b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857; 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 128 Titolo I Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno: Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 24) Definizioni CAPO II NORME RELATIVE AI SETTORI I E II I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli / tricicli (*) classificati dall art. 53 lett. h) del Codice della Strada. (*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8). Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP e Comune dell intestatario al P.R.A, potenza (fiscale e Kw) e alimentazione, marca e modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età dell intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa desunta dalla valorizzazione dell attestazione dello stato di rischio relativa all ultimo quinquennio, massimale assicurato. 25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., nonché le forme tariffarie, con un aumento del 150%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 26) Locazione di autovetture senza conducente L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%. 27) Autovetture con traino - rischio della circolazione a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. b) per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

17 28) Rimorchi di autovetture - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di / / prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 29) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato, determinato dai dati tecnici e dai parametri di personalizzazione con riferimento all intestatario al P.R.A., o alla sede legale per Persona Giuridica. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 30) Deroghe alla rivalsa 30.1) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: - guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione. - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. - In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 30.2) Deroga alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza autorizzato da proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n Si applica un aumento del 2% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. - In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

18 31) Scuolabus - Miniscuolabus Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 40 del Settore III (Autobus). 32) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV o fino a cc. 774,0: franchigia di 103,29; - per i veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6: franchigia di 154,94: - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV ovvero oltre cc 1.243,6: franchigia di 206,58. Per stipula di contratti nella forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". I predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualita', delle percentuali indicate nella tabella sottoriportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla norma 18 il premio deve essere maggiorato nella misura massima sottoindicata. MAGGIORAZIONI PERCENTUALI DEI PREMI Classe di assegnazione Aumento percentuale del premio 10% 20% 30% 40% 50% In polizza deve essere richiamata la condizione speciale E. 33) Passaggio di tariffa Il passaggio di una formula tariffaria ad altra, puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza contrattuale. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

19 Premio di riferimento PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE I AUTOVETTURE USO PRIVATO Forme tariffarie ammesse Bonus/ Malus e Franchigia Fissa Il premio di riferimento per la tariffa bonus / malus è di 708,33 TABELLE CLASSI BONUS MALUS / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE Classi UBI Coeff. Classi CU da 1 E a 1 T 0,39-1 D 0,41-1 C 0,43-1 B 0,45-1 A 0,47-1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze in franchigia è 0,95 da applicare al premio di riferimento della tariffa bonus / malus Per autovetture fino a 10 cv o fino a cc. 774,0 franchigia fissa di 103,29 Per autovetture da 11 cv a 14 cv ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6 franchigia fissa di 154,94 Per autovetture oltre cv 14 cv ovvero oltre cc 1.243,6 franchigia fissa di 206,58 Price Cap Limitazione del premio L Impresa, relativamente ai settori I Autovetture e II Autotassametri, limita l importo massimo del premio netto di polizza come di seguito indicato: per contratti in tariffa Bonus /Malus con classe interna UBI ,85 per contratti in tariffa Franchigia Fissa 2.612,85 Inoltre, per le classi interne UBI con l assegnazione in Malus maggiori della 14 esima, l importo massimo del premio netto di polizza viene limitato come di seguito indicato: Classe UBI ,33 Classe UBI ,01 Classe UBI ,87 Classe UBI ,33 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

20 Fattori di personalizzazione per i settori I Autovetture e II Autotassametri I Comuni ed i C.A.P. relativi alla residenza del proprietario del veicolo, sono rilevabili nell allegato 2 delle presenti Norme tariffarie Ed. 16 dicembre 2012 (alle pagine indicate nella tabella - Comuni delle Regioni) Per le Persone Giuridiche si fa riferimento all ubicazione della Sede Legale Comuni delle Regioni Comuni delle Regioni Codice di Avviamento Postale pagina 48 Molise da pagina 129 Abruzzo da pagina 49 Piemonte da pagina 131 Basilicata da pagina 55 Puglia da pagina 152 Calabria da pagina 58 Sardegna da pagina 156 Campania da pagina 66 Sicilia da pagina 162 Emilia Romagna da pagina 78 Toscana da pagina 169 Friuli Venezia Giulia da pagina 85 Trentino Alto Adige da pagina 174 Lazio da pagina 89 Umbria da pagina 180 Liguria da pagina 95 Valle d Aosta da pagina 182 Lombardia da pagina 99 Veneto da pagina 183 Marche da pagina 125 Ulteriori fattori di personalizzazione Potenza (fiscale e kw) e alimentazione, Marca Modello - Tipo di carrozzeria Età del veicolo, Età dei proprietari, Tipo guida, Anzianità della patente, Attestato valorizzato, Anzianità Assicurativa Potenza fiscale cv Cilindrata Alimentazione Coeff. Alimentazione esclusivamente elettrica Coeff. fino a 8 fino a 569,5 ogni tipo escluso elettrica 1,0580 fino a kw 60 1,8294 da 9 a 10 da 569,6 a 774,0 ogni tipo escluso elettrica 1,6419 > 60 fino a kw 80 2,2816 da 11 a 12 da 774,1 a 999,2 ogni tipo escluso elettrica 1,8294 > 80 fino a kw 100 2,4428 da 13 a 14 da 999,3 a 1243,6 ogni tipo escluso elettrica 2,1127 > 100 fino a kw 120 2,7684 da 15 a 16 da 1243,7 a 1505,9 benzina escluso elettrica 2,2816 oltre kw 120 3,0178 da 15 a 16 da 1243,7 a 1505,9 diesel escluso elettrica 2,3948 da 17 a 18 da 1506,0 a 1784,9 benzina escluso elettrica 2,4428 da 17 a 18 da 1506,0 a 1784,9 diesel escluso elettrica 2,5117 da 19 a 20 da 1785,0 a 2080,1 benzina escluso elettrica 2,7684 da 19 a 20 da 1785,0 a 2080,1 diesel escluso elettrica 2,9173 oltre 20 oltre 2080,1 benzina escluso elettrica 3,0178 oltre 20 oltre 2080,1 diesel escluso elettrica 3,3115 Personalizzazione Marca veicolo Personalizzazione Potenza in Kw Tabella cilindrata alimentazione tranne veicoli esclusivamente elettrici Coefficiente ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN DAEWOO FIAT FORD HONDA HYUNDAI LANCIA MERCEDES NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SEAT SMART SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN Altre marche 0,9914 1,0176 1,0005 0,9929 0,9747 0,9993 0,9934 1,0035 1,0103 1,0242 0,9756 0,9932 0,9752 0,9893 1,0094 0,9841 1,0179 1,0135 1,0177 0,9648 1,0375 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 16 dicembre

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