Polizza globale per veicoli a motore

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1 Polizza globale per veicoli a motore Condizioni Contrattuali Edizione 01/2007

2 Nota Informativa per il Contraente (Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005) Gentile Signore/a, con la presente nota informativa provvediamo a fornirle, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per Legge con riferimento sia all Impresa con la quale Lei concluderà il contratto (MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.) che al contratto stesso. Informazioni relative all Impresa MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., Gruppo FONDIARIA-SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A., è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del Regio Decreto Legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473: la sua Sede Legale si trova in ITALIA, a Milano (20161) in Via Senigallia 18/2. Informazioni relative al contratto LEGGE APPLICABILE Il contratto sarà concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Nuova MAA e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano (articolo 180 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005). Anche per tali garanzie MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Nuova MAA propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. RECLAMI RELATIVI AL CONTRATTO O AI SINISTRI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti, con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 1 (50129), telefax , reclami@milass.it -. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale n. 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, quali la procedura extra giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori e le procedure previste dall articolo 141 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005). AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 1

3 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo azione. Informazioni aggiuntive per i contratti R.C. Auto obbligatoria Le forniamo alcune ulteriori informazioni sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale. Per le condizioni di contratto La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione che sono a Sua disposizione presso le Agenzie e le Gerenze dell Impresa, nonché sul sito Internet della stessa ( SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA La garanzia non copre: i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente; i danni alle cose subiti dalle seguenti persone: a) il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il coniuge more uxorio gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). DURATA DEL CONTRATTO Il contratto potrà essere stipulato con o senza il tacito rinnovo. Se sarà stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, semprechè il Contraente o l Impresa non effettuino la disdetta con la forma ed entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per quanto concerne il premio, vale invece quanto è previsto dall articolo Adeguamento del premio delle Condizioni Generali di assicurazione, che per Sua più completa informazione riportiamo di seguito: L Impresa ha facoltà di modificare le condizioni di premio in occasione della scadenza annuale del contratto, mettendo a disposizione dell Assicurato tali nuove condizioni presso l Ufficio al quale il contratto è assegnato almeno 30 giorni prima della scadenza interessata. Il pagamento del nuovo premio comporta l accettazione delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto, che risulterà quindi modificato solo in questo elemento. Nell eventualità che il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza. In ogni caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile e pertanto la copertura assicurativa sarà operante fino al 15 giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. 2 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

4 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ASSICURATO Nei casi indicati dall Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate. In particolare, si segnala che se il conducente del veicolo al momento del sinistro è persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, l azione di rivalsa potrà essere esercitata, nei confronti del conducente, nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Le segnaliamo che, oltre alle usuali cause di esclusione di operatività della garanzia, si prevede anche che la medesima non operi per i casi nei quali il conducente, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa esclusione di garanzia tuttavia, al pari di alcune altre, viene eliminata senza alcun sovrappremio. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L IMPORTO LIQUIDATO DAL- L IMPRESA PER UNO O PIÙ SINISTRI Le ricordiamo che Lei può decidere di rimborsare all Impresa l importo di uno o più sinistri liquidati dalla stessa nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto: questo Le consentirà di evitare l applicazione del Malus o del Peius. Tale facoltà potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto: fino al momento della stipulazione della nuova Polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. Divisione Nuova MAA; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. Il sinistro che il Contraente ha provveduto a rimborsare all Impresa non sarà riportato nell Attestazione. INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO L Impresa prevede nelle Condizioni di assicurazione il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il proprietario (il locatario nel caso di contratto di leasing) - in caso di: trasferimento di proprietà del veicolo precedente; distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo precedente; documentata consegna in conto vendita del veicolo. Il diritto al mantenimento della classe maturata può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni, nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi del Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine -e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l utilizzatore dello stesso può richiedere all assicuratore il rilascio di un duplicato dell ultima Attestazione relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta Attestazione l assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, previa verifica dell effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo. In caso di furto del veicolo l Impresa prevede il mantenimento della classe di merito maturata per un altro veicolo appartenente allo stesso proprietario (o locato allo stesso locatario, nel caso dei contratti di leasing). AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 3

5 Per le polizze Libro Matricola Le precisiamo infine che quanto indicato nel presente paragrafo vale solo se compatibile con le particolari modalità di funzionamento di tali contratti; modalità che vengono specificate nel contesto delle Condizioni Speciali pattuite per ciascuna polizza. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ L Attestazione sullo stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sinistrosità legata alla guida del veicolo. Per queste ragioni tenga presente che: se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto; il Contraente, d altra parte, ha diritto di ricevere dall Assicuratore l Attestazione che viene inviata dalla stessa almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un altra Impresa. A questo proposito, inoltre, l articolo 134 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 precisa che l Impresa deve consegnare l Attestazione al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus, sull Attestazione rilasciata dall Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, che quella corrispondente all applicazione della clausola Bonus/Malus secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di conversione Universale o CU) La Classe di Conversione Universale viene indicata sull Attestazione anche per le polizze stipulate con le formule tariffarie Fissa con Peius o No Claim Discount. La Classe di Conversione Universale, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 143 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005, in caso di sinistro il Contraente ha l obbligo di far pervenire prontamente la denuncia alla Sede dell Impresa o all Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto. A questo scopo deve utilizzare l apposito modulo fornito dalla Società (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. Procedura risarcimento diretto Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 la richiesta di risarcimento rivolta alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione Nuova MAA ne esclude la presentazione in via telematica. Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; 4 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

6 d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall articolo 148 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Risarcimento del terzo trasportato Il danno subito dal terzo trasportato e risarcito dall assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell eventuale maggior danno all Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso e coperto per un massimale superiore a quello minimo. ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul Suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza; inoltre, quando viaggia con un ciclomotore o con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. Per informazioni sul premio di rinnovo della garanzia RCA per la prossima annualità si rivolga al suo Consulente assicurativo che Le fornirà le informazioni relative con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all annualità precedente. Qualora Lei desideri ulteriori informazioni o chiarimenti si rivolga al Suo Consulente assicurativo, che sarà lieto di fornirle tutta l assistenza necessaria. La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Impresa. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione NUOVA MAA SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 5

7 pag Sommario Nota Informativa Definizioni Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore Condizioni generali di assicurazione Condizioni Aggiuntive Condizioni Speciali Garanzie accessorie - Condizioni di assicurazione Sezione 1 INCENDIO e FURTO Sezione 2 GUASTI ACCIDENTALI Sezione 3 ALTRE GARANZIE Sezione 4 INFORTUNI Sezione 5 RITIRO PATENTE Norme comuni MAA Assistance e Tutela Giudiziaria Consigli utili

8 1 Definizioni Nel testo che segue si intendono: AREE AEROPORTUALI Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO) Il documento che l Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato. CODICE Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre IMPRESA La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. ASSICURATO Nelle Condizioni relative alla R.C., la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; nella parte relativa alle Garanzie accessorie, il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 7

9 PROPRIETARIO L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Il ripristino del veicolo, da parte dell Impresa, nello stato antecedente il sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. TARIFFA La tariffa dell Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. VEICOLO Tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore. VALORE A NUOVO Il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell IVA per la parte fiscalmente non recuperabile. Si considera valore a nuovo anche quello risultante dal documento di acquisto fiscalmente valido, a condizione che sia inferiore al valore di listino. VALORE COMMERCIALE Il valore del veicolo avuto riguardo ai valori indicati dalla pubblicazione Eurotax giallo. 8 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

10 Parte prima Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

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12 1 Condizioni generali di Assicurazione ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private escluse le Aree Aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia, la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dalle medesime, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i rimorchi l assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all Assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi. AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

13 ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde. La garanzia non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le Condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l art comma C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli articoli 2 e 7. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o l Ufficio) 12 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

14 cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. La copertura assicurativa ha effetto dal momento - indicato in polizza - in cui è stato pagato il premio salvo che non sia previsto un effetto posticipato rispetto al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO L Impresa ha facoltà di modificare le condizioni di premio in occasione della scadenza annuale del contratto, mettendo a disposizione dell Assicurato tali nuove condizioni presso l Ufficio al quale il contratto è assegnato almeno 30 giorni prima della scadenza interessata. Il pagamento del nuovo premio comporta l accettazione delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto, che risulterà quindi modificato solo in questo elemento. Nell eventualità che il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza. In ogni caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile e pertanto la copertura assicurativa sarà operante fino al 15 giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. ART. 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONI DELLA SINISTROSITÀ Per l applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali F, G, H e L) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa; periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa. ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRA- VAMENTO DI RISCHIO Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, con particolare riferimento alla provincia di residenza. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt C.C., in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sareb- AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

15 be stato altrimenti determinato; l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in virtù del disposto dell articolo 144 del Codice. ART. 8 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO Nel caso di alienazione del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa - fornendone idonea documentazione - che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro veicolo. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l alienante, previa restituzione del certificato, contrassegno e dell eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell annualità in corso, sulla base della tariffa aziendale in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. La formula tariffaria e l eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le stesse modalità si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita ; se successivamente per tale veicolo viene richiesta una nuova copertura, il contratto deve essere assoggettato alle regole previste per i veicoli di prima immatricolazione. Per rischi di durata inferiore ad un anno sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l Impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilascerà i predetti nuovi documenti. In caso di variazione tariffaria procederà con l emissione di una polizza in sostituzione, conteggiando le eventuali differenze di premio sulla base di quanto previsto dalle formule di personalizzazione per i veicoli assicurati per la 1 a volta dopo la voltura al P.R.A. Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse sospensioni. Il contratto ceduto e non sostituito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L Impresa pertanto non rilascerà l Attestazione. c) Risoluzione del contratto. Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del premio l Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. L Impresa procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 14 AUTOMAA - POLIZZA GLOBALE PER VEICOLI A MOTORE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

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