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1 COMUNE DI CARTOCETO Via Marcolini, Cartoceto (PU) P.I. /C.F Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a Libro Matricola TECHNOrisk s.r.l Ancona Via De Gasperi, n 72 Tel Fax e mail: info@technorisk.it 1

2 I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 3 SEZ. 1 RESPONSABILITA CIVILE Pagina 5 GARANZIE AGGIUNTIVE SEZ. 1 Pagina 8 SEZ. 2 INCENDIO Pagina 10 SEZ. 3 FURTO Pagina 10 NORME COMUNI ALLE SEZ. 2 E 3 Pagina 11 CONDIZIONI PARTICOLARI SEZ. 2 e 3 Pagina 11 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Pagina 13 ALLEGATO Pagina 15 Definizioni ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE COSE FRANCHIGIA INDENNIZZO POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETA Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Il contratto di assicurazione. La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione Sia gli oggetti materiali sia gli animali. L importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. La somma dovuta alla Società. La probabilità del verificarsi del sinistro. La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia L'impresa assicuratrice. 2

3 SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale 1.1 Prova del contratto La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell'art del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90 giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 1.4 Variazione del rischio Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società Buona fede L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). 1.6 Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente e' tenuto a dare immediata comunicazione all'impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. 1.7 Denuncia dei sinistri obblighi dell Assicurato In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi. In caso di mancata presentazione della denuncia la Compagnia avrà diritto di rivalersi ai sensi dell art del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2 comma del D. Lgs. 209/2005) esclusivamente nei confronti dell Assicurato che abbia omesso dolosamente l avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti 3

4 giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell art. 143 del D. Lgs. 209/2005 sul modulo conforme al modello approvato dall ISVAP Modulo di constatazione amichevole d incidente (cosiddetto Modulo Blu ) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso compreso gli eventuali testimoni, e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell ipotesi in cui l Assicurato si ritenga in tutto od in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento dei danni. In particolare la richiesta di risarcimento dei danni deve essere inviata: a) alla Compagnia, qualora in base alle indicazioni fornite all Assicurato all atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all art. 149 del D. Lgs. 209/2005; b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura d indennizzo diretto. Relativamente alle Sezioni 2 e 3 i sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Compagnia entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l indicazione dell entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare, per le garanzie di cui alla sez. 2 Incendio e 3 Furto, in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite; in ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'autorità di polizia. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Compagnia dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'assicurato sarà in grado di esibire. L assicurato deve tenere a disposizione della Compagnia Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Compagnia Assicuratrice non abbia periziato il danno, l Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio. 1.8 Clausola Broker Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. Le parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005 relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla Compagnia; b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker; c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione venga effettuato dall'assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente. L opera del broker sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verrà stipulato, modificato e/o prorogato 4

5 il contratto nella percentuale del SEI per cento. Non potrà, quindi, in ogni caso rappresentare costo aggiuntivo per il cliente-assicurato e verrà percepita dal broker sotto forma di ritenuta, nella percentuale su indicata, sul premio imponibile di assicurazione ed all atto del pagamento del medesimo Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente Foro competente In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta. Al termine di ogni annualità la Compagnia ha la facoltà di aggiornare il premio di polizza in una misura percentuale non superiore all indice Istat, comunicandolo al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza.. E facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegnai sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione di formale e motivato atto amministrativo dell Ente Rescindibilità annuale A parziale deroga di quanto previsto all art. 1.12, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata Risoluzione del contratto per furto totale del veicolo In caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell art. 283 della legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alla Autorità Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa. In ottemperanza all articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., la stazione appaltante, la Società e l intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s intende risolto di diritto. Se la Società, o l intermediario hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 5

6 . SEZIONE 1 RESPONSABILITA CIVILE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge i rischi della Responsabilità' Civile per i quali e' obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto. L'assicurazione copre anche: 1) la responsabilità' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 2) la responsabilità' per il traino di carrelli appendice a non più' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché' conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli; 5) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; 6) PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono inoltre considerati terzi l'esaminatore l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame; 7) PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con se' dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; 8) PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi; 9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo e' staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La Compagnia s impegna a consegnare la polizza ed i relativi contrassegni al Contraente entro e non oltre le ore del giorno antecedente la decorrenza del contratto, per la prima annualità, ed entro le ore del giorno antecedente la decorrenza delle successive annualità, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non e' operante: - se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni di legge; - se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; 6

7 - nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non e' effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - in caso di dolo del conducente; - ai sensi degli artt. nn del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti; - ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio. Art. 3 Formula tariffaria Bonus/Malus La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti al successivo art. 7 periodi di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue: Classi di merito Coefficienti di determinazione del premio 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0, , , , , , , , , ,00 All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a: a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico. Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. 7

8 Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Compagnia abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus-malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contralto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contralto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di 8

9 merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di collocazione in base ai sinistri osservati Classi di merito Numero sinistri nell anno e oltre E data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing. Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di 9

10 merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Art. 4 Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente: - la denominazione dell'impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente; - il numero di contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'art. 7; - per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosita' (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola l'impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo assicurato senza ritrovamento. Art. 5 Massimali La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: - Euro ,00 per ciclomotori / motocicli / motocarri; 10

11 - Euro ,00 per autovetture; - Euro ,00 per autocarri, macchine operatrici, uso speciale; - Euro ,00 per tutti gli altri veicoli. Art. 6 Sostituzione certificato e contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. Art. 7 Periodi di osservazione della sinistrosità Sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità di intero premio; Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Art. 8 Rivalsa dell Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art.2 della garanzia responsabilità civile terzi L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario per i veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; c) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l Ente proprietario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto alla rivalsa. Art. 9 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea nonché' per il territorio della Norvegia, dell'islanda, della repubblica Ceca, della repubblica Slovacca, dell'ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della svizzera, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e del Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì' per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate; l'impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia e' operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde e' valida per lo Stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art II comma del Codice Civile, l'impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde cessi di avere validità' o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il 11

12 Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'impresa eserciterà' il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Art. 10 Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi. In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell art c.c. di quanto pagato (art. 144, 2 comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell Assicurato che abbia omesso dolosamente l avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall ISVAP Modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto Modulo Blu ) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell ipotesi in cui l Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all Assicurato all atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all art. 149 del C.d.A. b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto. Art. 11 Procedura di risarcimento diretto (art. 149 del D. Lgs. 209/2005) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2 del D.Lgs. 209/2005) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del D.Lgs. 209/2005) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 209/2005 La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell art. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 209/2005e. 12

13 Art. 12 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del D.Lgs. 209/2005) Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni. Art. 13 Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del D.Lgs. 209/2005) Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall art 141 del D.Lgs. 209/2005 Art. 14 Gestione delle vertenze L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. Garanzie Aggiuntive sez. 1 Responsabilità Civile 1) Ricorso terzi da incendio Oggetto della garanzia L'Impresa assicura la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge 24/12/1969 n.990, come modificata dal D. Lgs. 209/2005, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro ,00 per ogni sinistro. Definizione di terzi Non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b), e d) dell'art.4 della Legge 24/12/1969 n.990, come modificata dal D. Lgs. 209/2005, e i dipendenti del Contraente, dell'assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo. Esclusioni La garanzia non comprende i danni: - alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'assicurato; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Obblighi successivi alla denuncia di sinistro L'Assicurato deve informare l'impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa. Fermo il disposto dell'art.1917, 3 comma c.c., l'impresa ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'impresa. 13

14 2) Responsabilità civile trasportati La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La garanzia è prestata con la Compagnia per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa. 3) Danni da imbrattamento Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Compagnia indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 500,00) per sinistro. 4) Rinuncia alla rivalsa A deroga di quanto stabilito dall'art del Codice Civile, la Compagnia in caso di sinistro rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa. 5) Rottura cristalli La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro ,00 per anno. La garanzia non comprende: - rigature e segnature; - i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli. Sezione 2: Incendio Oggetto della garanzia Nel caso fosse indicato il valore, l'impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. In caso di DANNO PARZIALE l'impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE l'impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero. Documenti complementari alla denuncia di sinistro L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire all'impresa la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Sezione 3: Furto Oggetto della garanzia Nel caso fosse indicato il valore, l'impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. 14

15 In caso di DANNO PARZIALE l'impresa risponde della perdita o dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE l'impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Franchigie e scoperti Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione, a termini di polizza, non sarà applicato alcuno scoperto sull'indennizzo del danno. Esclusioni Ferme le esclusioni previste nelle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende: - l'appropriazione indebita (art. 646 C.P.); - il furto e la rapina commessi dei dipendenti del Contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Documenti complementari alla denuncia del sinistro L'assicurato deve presentare denuncia all'autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'impresa. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'impresa la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU). NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 E 3 Assicurazione a valore commerciale In caso di danno parziale, la Società determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed ai prezzi di listino dei pezzi di ricambio delle Case Costruttrici, tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo: limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del capitale assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu. Estensione territoriale L assicurazione è prestata nei Paesi dove opera la garanzia di Responsabilità Civile per i veicoli 15

16 assicurati. 16

17 Condizioni Particolari sez. 2 e 3 Incendio e Furto 1) Eventi sociopolitici ed atmosferici La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto o tentativo di furto a rapina o ad incendio. La Compagnia risponde altresì dei danni a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti. Sull ammontare del danno risarcibile è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00. 2) Garanzia spese di immatricolazione In caso di incendio o furto che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 250,00 un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Compagnia rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione. 3) Danni a seguito di furto L'Impresa risponde dei danni subiti dalla carrozzeria dell'autovettura assicurata durante la circolazione abusiva successiva al furto. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione. 4) Danni da scasso La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura. 5) Soccorso stradale La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. 6) Spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso. 7) Chiusura indagine preliminare In caso di danno rientrante nelle garanzie 2 e 3 l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza. 17

18 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Libro Matricola L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A.a nome del Contraente, in uso alla stessa per l esercizio delle sue attività istituzionali. Sono ammesse sostituzioni di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito. Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell annualità, il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le esclusioni la garanzia cessa alle h. 24,00 del giorno in cui sono state notificate dal Broker all Assicuratore; per le inclusioni la garanzia ha effetto dal momento della comunicazione del Broker all Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata, per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla comunicazione della Compagnia. La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno. L importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare, la classe di merito ed il valore per le garanzie 2 e 3. Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società. 18

19 Elenco dei veicoli da assicurare Per le autovetture l offerta andrà fatta secondo le classi di merito indicate. Al momento dell effetto della polizza i premi varieranno considerando l effettiva classe di merito desunta dagli attestati di rischio. N. Veicolo Modello Uso Targa HP/Q/Posti. Alim. B/M Imm.ne PremioLordo 1 Motocarro (U.T) Ape piaggio proprio PS cc 218 Diesel Fissa 09/81 2 Motocarro (U.T.) Ape piaggio Proprio PS cc 187 Fissa 10/74 3 Autocarro (U.T.) Fiat Talento Proprio PS q.li 23 Diesel Fissa 11/90 4 Autovettura Fiat punto Privato BL 227 EZ hp 14 Benzina 1 05/2000 (U.T.) 5 Macc. op. sem. Tosaerba Speciale AA G 343 q.li 6 Diesel Fissa 02/97 (U.T.) 6 Motocarro (U.T.) Piaggio Proprio AD cc 218 Benzina Fissa 02/97 7 Autovettura Fiat idea Privato CV 551 FA hp 15 Benzina 8 02/05 (U.T.) 8 Autocarro (U.T.) Seat Proprio AL 948 MD q.li 17 Diesel Fissa 10/04 9 Macc. Op. sem. Palazzini Speciale AN AE 601 q.li 80 Diesel Fissa 11/04 (U.T.) 10 Autocarro (U.T.) Fiat iveco Proprio AL 554 LY q.li 60 Diesel Fissa 10/04 11 Macc. op. sem. Fiat 35 Speciale PS q.li 35 Diesel Fissa 01/92 (U.T.) 12 Motocarro (U.T,) Ape piaggio Proprio PS cc 218 Diesel Fissa 04/99 13 Autobus (S.S.) Iveco Scuolabus AT 703 XD Posti 49 Diesel Fissa 09/98 14 Autobus (S.S.) Iveco Scuolabus PS Posti 41 Diesel Fissa 06/89 15 Autocarro (S.S.) Fiat ducato Proprio CV 232 EY q.li 33 Diesel Fissa 03/05 16 Autobus (S.S.) Cacciamali Scuolabus DB 727 PY Posti 49 Diesel Fissa 11/06 17 AAutovettura Fiat punto Privato AD 739 RP Hp 14 Benzina 4 10/94 (P.M.) Autovettura Fiat punto Privato CJ 407 RN Hp 14 Benzina 4 10/03 (P.M.) Ciclomotore Piaggio Privato X29PXX Cc 50 Benzina S.A.S. (8) 09/06 (S.S.) 20 Scuolabus Daimler DY 886 XP Posti 33 Diesel Fissa 11/09 21 Macc. Op. Kubota AGC774 q.li 15 Diesel Fissa 04/11 semov 22 Motociclo Malagauti Privato BW07892 Cc 151 Benzina S.A.S. (6) 02/04 23 Autovettura Fiat Uno Privato PS Hp 15 Benzina 14 03/90 24 Autovettura Fiat Panda Privato ER943LT Hp 12 Benzina 14 12/13 S.S. = Servizi sociali U.T. = Ufficio tecnico P.M. = Polizia municipale 19

20 ALLEGATO (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1) CONTRAENTE: Comune di Cartoceto 2) DURATA CONTRATTUALE: Anni Uno 3) EFFETTO: 30 aprile ) SCADENZA: 30 aprile ) SEZIONI ASSICURATE: 1) Responsabilità civile verso Terzi (RCT) 2) Incendio 3) Furto PREMIO ALLA FIRMA Netto S.S.N. Imposta Lordo PREMIO ANNUO Netto S.S.N. Imposta Lordo 6) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo n 196. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker. 7) ACCETTAZIONE: La Società... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n... del... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n... del..., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti. Data... La Società Il Contraente 20

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