Le novità legislative in materia fiscale

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1 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 439 Le novità legislative in materia fiscale DICEMBRE GENNAIO 1999 Le epigrafi e le sintesi dei provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di dicembre 98 e fino al 18 gennaio 99 Il testo delle novità legislative in materia fiscale è stato elaborato dal Ministero delle Finanze e prelevato dal sito internet nella sezione documenti ed applicazioni.

2 Pag. 440 n. 4/99 23/01/1999 LEGGI SEGNALATE LEGGI E DECRETI AVENTI RILEVANZA FISCALE (Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal 1 dicembre 1998 al 18 gennaio 1999) D.M. 16 novembre 1998 (G.U. n. 281 del ) Determinazione della quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall abolizione della imposta sul patrimonio netto delle imprese. Circolare 12 novembre 1998, n. 263/E (G.U. n. 281 del ) F&F n. 43/98, pag Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina della imposta regionale sulle attività produttive. Circolare 20 novembre 1998, n. 268/E (G.U. n. 281 del ) F&F n. 43/98, pag Ulteriori chiarimenti relativi alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 sulla disciplina dell imposta regionale sulle attività produttive. Comunicato stampa del 19 novembre D.M. 2 novembre 1998 (G.U. n. 282 del ) Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. Il decreto fissa il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di 7 giorni relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di 30 giorni relativamente ai dazi, i prelievi e le altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, nella misura del 4,51 % annuo. D.M. 23 ottobre 1998, n. 417 (G.U. n. 284 del ) Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964 concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali. D.M. 12 novembre 1998 (G.U. n. 284 del ) Comunicazione degli amministratori di condominio all anagrafe tributaria. Al fine di agevolare il lettore abbiamo ritenuto opportuno indicare le pagine di, in prosiego F&F, nelle quali è pubblicato il provvedimento.

3 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 441 D.M. 13 novembre 1998 (G.U. n. 284 del ) Indizione della consultazione elettorale per l elezione del rappresentante dei giudici delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano in seno al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. D.P.C.M. 10 novembre 1998 (G.U. n. 285 del ) (vedi pag. 437) Adeguamento annuale del limite previsto dall art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro. Il decreto individua per l anno 1998, quale nuovo limite al di sotto del quale è applicabile alle associazioni senza fini di lucro l esonero dalla tenuta delle scritture contabili e l applicazione delle imposte IVA ed IRPEG in maniera forfetaria, l importo di D.M. 25 novembre 1998, n. 418 (G.U. n. 285 del ) F&F n. 48/98, pag Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. Il presente regolamento disciplina il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell articolo 17 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, relative alle tasse automobilistiche e alla soprattassa diesel, attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario. In particolare, l articolo 2 dispone che il controllo e la riscossione è effettuata direttamente dalle regioni, mentre il pagamento può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti da norme regionali. L articolo 3 dispone che l accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche è svolto dalle regioni a mezzo dei propri uffici e la riscossione coattiva avviene a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, mentre restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall articolo 17 del D.P.R. n. 39 del L articolo 4 dispone che le sanzioni applicabili sono quelle previste dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre Gli articoli 5 e 6 disciplinano l archivio delle tasse automobilistiche. L articolo 7 dispone che il presente regolamento si applica fino a quando le regioni non provvederanno ad emanare un autonoma disciplina. D.M. 7 luglio 1998 (G.U. n. 285 del ) F&F n. 48/98, pag Esonero dall obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni. Il decreto stabilisce che per le operazioni poste in essere dai comuni concernenti organizzazioni di giri turistici (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72) nei confronti di particolari soggetti consumatori finali, non vi è obbligatorietà di emissione della fattura se non richiesta dall interessato.

4 Pag. 442 n. 4/99 23/01/1999 D.M. 30 novembre 1998 (G.U. n. 285 del ) Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Firenze, Foggia, Imperia, Latina, nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Aqui Terme, Alba, Asti, Avellino, Belluno, Biella, Brescia, Brindisi, Casale Monferrato, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Grosseto, Lecce, Livorno, Lucca, L Aquila, Prato, Rimini, Verbania. Il decreto fissa al 10 dicembre 1998 la data di attivazione della procedura automatica delle volture catastali presso alcuni uffici del territorio. D.M. 2 novembre 1998, n. 421 (G.U. n. 286 del ) F&F n. 48/98, pag Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell acconto mensile dell IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n L articolo 1 detta modalità di versamento dell acconto IRAP da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L articolo 2 stabilisce che i soggetti passivi IRAP devono versare l acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi. L articolo 3 stabilisce che il versamento a saldo deve tener conto degli acconti già pagati mensilmente e deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP. L articolo 5 dispone che l addizionale regionale IRPEF trattenuta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, deve essere versata secondo le modalità previste per il versamento dell IRAP. Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (G.U. n. 287 del ) F&F n. 46/98, pag Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n In materia di soppressione dei Servizi autonomi di cassa, l articolo 1, al fine di agevolare i contribuenti nei pagamenti relativi a tasse ipotecarie e diritti speciali, prevede che rimangano operanti i servizi di cassa presso gli Uffici del Dipartimento del territorio. Inoltre, qualora debbano essere versate contestualmente alle predette tasse e diritti, anche imposte ipotecarie, è possibile effettuare presso il concessionario, la banca o la posta, sia il versamento delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali, sia quello delle imposte ipotecarie.

5 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 443 Viene poi previsto che il pagamento delle entrate di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 237/97 (tasse e imposte indirette, canoni demaniali, entrate patrimoniali, tasse ipotecarie, entrate speciali, ecc.) Può essere effettuato dal contribuente presso uno qualsiasi degli sportelli dei concessionari della riscossione dislocati sul territorio nazionale. In materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l articolo 2 prevede che la procedura del versamento unificato di imposte e contributi, con compensazione dei crediti, sia estesa anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA. Inoltre viene consentito di applicare la nuova procedura dei versamenti unitari anche alle ritenute previste dall articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 (somme riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Viene poi anticipata al 31 dicembre 1998 la fine del periodo transitorio che prevede l obbligo del passaggio attraverso i concessionari dei versamenti effettuati in banca o alla posta; in tal modo, partire dal 1 gennaio 1999 i versamenti effettuati in banca o alla posta saranno riversati direttamente in tesoreria. Viene infine soppresso il terzo periodo del comma 4 dell articolo 25 del decreto legislativo n. 241/97 che stabiliva le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione. In materia di IVA, l articolo 3, al fine di evitare una sperequazione a danno delle imprese che svolgono promiscuamente attività di locazione di immobili abitativi e commerciali, esclude che la previsione di indetraibilità operi se le unità abitative formano oggetto di locazione, qualora le locazioni esenti rilevino negativamente agli effetti della determinazione della percentuale di detrazione. Inoltre, vengono individuate le situazioni, relativamente ai rimborsi IVA scaturenti dalla dichiarazione annuale, per le quali non è prevista la garanzia. Con il comma 2, infine, viene estesa a tutti i produttori agricoli la facoltà di separare, fino al 31 dicembre 1999, le attività svolte all interno della stessa impresa agricola. In materia di IRAP, la lettera a) dell articolo 4 precisa che ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese di assicurazione, gli interessi passivi sono compresi tra i componenti deducibili. La lettera b) stabilisce che per i consorzi di garanzia collettiva fidi la base imponibile va determinata sulla base delle retribuzioni, analogamente a quanto avviene per gli enti non commerciali. Inoltre si prevede la non concorrenza alla formazione dell imponibile IRAP delle somme erogate per borse di studio che godono attualmente dell esenzione IRPEF. La lettera c) stabilisce che la base di calcolo per determinare la detrazione dell IRAP per le imprese operanti nel Mezzogiorno è costituita dalle retribuzioni dei dipendenti.

6 Pag. 444 n. 4/99 23/01/1999 La lettera d) modifica l articolo 31 del decreto legislativo n. 446/97 prevedendo la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti IRAP con il pagamento delle somme non pagate entro il termine del primo versamento IRAP successivo al 30 ottobre Con la lettera e) sono state rimodulate le aliquote IRAP dei soggetti operanti nei settori dell agricoltura e della piccola pesca durante il periodo transitorio. Circa l affidamento in gestione a terzi del servizio di riscossione e accertamento dell imposta sulla pubblicità e della TOSAP, con la lettera f) si è previsto che il comune possa esercitare la prevista facoltà di proroga dei contratti aventi scadenza anteriormente al 31 dicembre 1998, fino al 31 dicembre In materia di ONLUS, la lettera a) dell articolo 5 ha fissato al 18 dicembre 1998 il termine entro il quale gli enti di tipo associativo debbono adeguare i propri statuti per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie. La lettera b) prevede, poi, che la registrazione degli atti relativi al trasferimento a titolo gratuito di beni agli enti non commerciali e alle ONLUS possa avvenire entro il 31 marzo Un ulteriore modifica estende la qualifica di ONLUS di diritto spettante alle cooperative sociali, anche ai consorzi di cooperative sociali a condizione che gli stessi siano formati interamente da cooperative sociali. Con i commi 2 e 3 si prevede, infine, per le associazioni di rilevanza nazionale prive di organizzazione articolata sul territorio ed un elevato numero di soci, una deroga al requisito statutario del voto singolo del socio prevedendo la possibilità del voto per corrispondenza. L articolo 6, in materia di sanzioni, modifica l articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 al fine di prevedere, tra le condizioni che debbono ricorrere perché si possa fruire dell esclusione dell applicazione delle sanzioni, anche la circostanza che le omissioni o gli errori non debbono essere di natura tale da ostacolare l attività di accertamento in corso. Inoltre, il termine per la definizione delle controversie pendenti alla data del 1 aprile 1998, in materia di sanzioni tributarie, viene differito al 18 dicembre Infine, è stata inserita una disposizione finalizzata ad evitare che l applicazione di sanzioni per errori formali commessi nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e del modello Unico presentati nel D.M. (Tesoro, bilancio e programmazione economica) 10 dicembre 1998 (G.U. n. 289 dell ) F&F n. 46/98, pag Modificazione della misura del saggio degli interessi legali. La misura del saggio degli interessi legali di cui all articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,5 % in ragione d anno, con decorrenza 1 gennaio 1999.

7 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 445 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (G.U. n. 291 del ) Nuovi interventi in campo ambientale. In particolare, all articolo 1, comma 28, viene differita al 1 gennaio 2000 la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e la contestuale istituzione della tariffa. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Suppl. ord. n. 203/L alla G.U. n. 292 del ) (vedi pag. 420) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare: l articolo 8, al comma 1, dispone la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile del proprietario in caso di locazione dell immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa di cui all articolo 1 della legge n. 551 del Inoltre, l imposta di registro dovuta in misura proporzionale è calcolata su una base imponibile pari al 70 per cento del corrispettivo annuo, anziché sull intero importo. Il comma 2 stabilisce che per godere dei predetti benefici il proprietario dell immobile deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell immobile ai fini dell applicazione dell ICI. Il comma 3 esclude dai benefici i contratti di locazione di natura transitoria. Il comma 5, attraverso una modifica all articolo 23 comma 1 del TUIR, stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. L articolo 10 prevede poi ulteriori agevolazioni fiscali. Viene infatti istituito un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di una detrazione IRPEF in favore dei conduttori appartenenti a determinate categorie di reddito, sul canone pagato per alloggi locati a titolo di abitazione principale. Tale detrazione sarà istituita nell ambito di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433 (G.U. n. 293 del ) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il regolamento sopprime la bolletta di accompagnamento prevista dall articolo 74 del D.P.R. n. 162 del 1965 nei confronti di coloro che detengono e commercializzano sostanze zuccherine. D.M. 27 novembre 1998, n. 435 (G.U. n. 294 del ) Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell imposta provinciale di trascrizione. Il regolamento fissa gli importi dell IPT da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. Sono esenti dall IPT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap. In particolare, l importo dell imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli fino a 53 kw è pari a , mentre per gli autoveicoli di potenza superiore l importo a pari a per ogni kw.

8 Pag. 446 n. 4/99 23/01/1999 D.M. 14 dicembre 1998, n. 436 (G.U. n. 294 del ) Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell acconto sulla base di quanto riscosso nell anno precedente, ai sensi dell art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n Il presente regolamento stabilisce che la quota parte dei miliardi di lire (art. 9, comma 4, D.L. n. 79/97), che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi devono versare entro il 15 dicembre 1998, è determinata sulla base del rapporto tra l ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa (SAC) dell A.F. operanti in ciascuna provincia e quello complessivamente incassato dai servizi stessi nell anno 1997 a livello nazionale. D.M. 30 novembre 1998 (G.U. n. 295 del ) Indizione e modalità tecniche della lotteria ad estrazione istantanea denominata Buone feste. D.M. 10 dicembre 1998 (G.U. n. 295 del ) Modalità di trasmissione ai comuni dei dati relativi all imposta comunale sugli immobili dovuta per l anno Il decreto stabilisce che il Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze deve fornire a ciascun comune, per gli immobili ubicati nel suo territorio i dati: - delle dichiarazioni dei terreni e fabbricati relativi alla situazione al 1 gennaio 1993 ai fini ICI; - dei versamenti effettuati ai fini ICI per l anno 1993; - del catasto edilizio urbano, alla data del , e le successive variazioni fino al D.M. 15 dicembre 1998 (G.U. n. 295 del ) F&F n. 48/98, pag Approvazione del nuovo modello di pagamento per l esecuzione di versamenti unitari con compensazioni. Il decreto approva il nuovo modello F24 da utilizzare per il pagamento unitario delle imposte e dei contributi e dei premi di cui all art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/97. D.M. 16 dicembre 1998 (G.U. n. 295 del ) Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Genova, Macerata, Massa Carrara, Lodi, Matera, Messina, Modena, Oristano, Parma, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Rovigo, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vicenza nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Lecco, Mantova, Mondovì, Napoli 2, Novi Ligure, Nuoro, Padova, Il decreto fissa al 29 dicembre 1998 la data di attivazione della procedura automatica delle volture catastali presso alcuni uffici del territorio.

9 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 447 Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Siena, Siracusa, Taranto, Treviso, Varese e presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 2 (ufficio del territorio di Milano), Torino 1 e Torino 2 (ufficio del territorio di Torino). D.M. 16 dicembre 1998 (G.U. n. 296 del ) Determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari. Il decreto individua le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio. Esse sono le tasse ipotecarie ed i tributi speciali di cui al decreto legislativo n. 347/90 e al D.P.R. n. 648/72, nonché i proventi delle vendite dei fogli di mappa e degli stampati a pagamento, l imposta di bollo (riscossa in modo virtuale) e le sanzioni amministrative. D.M. 16 dicembre 1998 (G.U. n. 296 del ) Rideterminazione della competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro di Borgomanero. D.M. 2 dicembre 1998, n. 440 (G.U. n. 297 del ) Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per l acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e di istituzioni scolastiche. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del contributo di riconosciuto alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l acquisto di ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, a condizione che il venditore abbia praticato sul prezzo di acquisto una riduzione almeno pari al contributo. Il contributo, evidenziato nella fattura di acquisto, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupererà poi l importo del contributo quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell IRPEF, dell IRPEG o dell IVA. D.M. 16 novembre 1998 (G.U. n. 297 del ) Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Ferdinando De Franciscis e sen. Fausto Vigevani. Il Sottosegretario on. De Franciscis è delegato per i servizi: 1) Dipartimento delle entrate, con esclusione del servizio di riscossione dei tributi e della direzione centrale per l accertamento; 2) Ufficio per l informazione del contribuente; 3) Scuola centrale tributaria; 4) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 5) bilancio del Ministero e dei Monopoli di Stato. Il Sottosegretario sen. Vigevani è delegato per i servizi: 1) Affari generali e personale; 2) Dipartimento del territorio, con esclusione della direzione centrale del demanio; 3) Monopoli di Stato; 4) partecipazione ai lavori del CIPE.

10 Pag. 448 n. 4/99 23/01/1999 D.M. 15 dicembre 1998 (G.U. n. 297 del ) Modalità di riversamento dell acconto I.V.A. riscosso entro il 28 dicembre D.M. 18 dicembre 1998 (Suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 297 del ) F&F Suppl. al n. 2/99 Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l anno 1998 con le relative istruzioni. Legge 15 dicembre 1998, n. 441 (G.U. n. 298 del ) D.M. 14 dicembre 1998 (G.U. n. 298 del ) Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura. Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. In particolare, l articolo 14 detta disposizioni fiscali. Il comma 1 stabilisce che gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, qualora i soggetti siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale con meno di quaranta anni, sono esenti dall imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Il comma 2 condiziona le predette agevolazioni all obbligo, per i soggetti, di coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. Il comma 3 stabilisce che ai fini IRPEF le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari non si applicano ai periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, per almeno 5 anni, a giovani al di sotto dei quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Il comma 5 dispone che dal 1 gennaio 1999 i giovani agricoltori, qualora acquisiscano o permutino terreni, sono assoggettati all imposta di registro nella misura del 75 % di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I (8 per cento), del DPR n. 131/1996. La misura del diritto speciale è stabilita in lire 450 al litro per la benzina normale, lire 350 al litro per la benzina senza piombo e lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio. La misura del diritto speciale per gli oli combustibili è stabilito in misura pari al 5 % dei valori ordinari. Decreto del Ministro della industria del commercio e dell artigianato 15 dicembre 1998 (G.U. n. 298 del ) Sospensione del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l accesso ai benefici fiscali a sostegno dell innovazione nelle imprese industriali. Il decreto dispone, per il periodo 1 gennaio giugno 1999, la sospensione del termine di presentazione delle dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici fiscali a sostegno dell innovazione delle imprese industriali. D.M. 14 dicembre 1998 (G.U. n. 299 del ) Versamento tramite le Poste italiane S.p.A. delle entrate già di competenza dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dai Dipartimento delle entrate e del territorio. Il decreto stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999 il versamento delle tasse e delle altre somme indicate all art. 2 del D. Lgs. n. 237/97 (tasse e imposte indirette, canoni demaniali, entrate patrimoniali, sanzioni, tasse ipotecarie, tributi speciali) per il quale è previsto l utilizzo del modello F23, può essere effettuato anche mediante delega alle Poste italiane S.p.A.

11 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 449 D.M. 16 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del ) Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 recante modalità e condizioni per l applicazione del beneficio della non imponibilità IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell ambito dei porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori. Circolare 22 dicembre 1998, n. 289/E (G.U. n. 300 del ) Addizionale comunale IRPEF. D.Lgs. 28/09/1998, n Pubblicazione delle deliberazioni comunali. D.M. 17 dicembre 1998 (Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del ) F&F n. 3/99, pag. 239 Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione. Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (G.U. n. 302 del ) Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell autotrasporto. All articolo 2, comma 1, vengono elevati, per il periodo di imposta 1998, gli importi della deduzione forfetaria di spese non documentate da portare in diminuzione dal reddito di impresa minore da parte degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. Tali importi sono elevati a lire , per i trasporti effettuati nell ambito della regione o di regioni confinanti, ed a lire per quelli effettuati oltre tale ambito. D.M. 16 dicembre 1998 (G.U. n. 302 del ) Rideterminazione della circoscrizione territoriale dell ufficio delle entrate di Perugia. D.M. 21 dicembre 1998 (G.U. n. 302 del ) Attivazione della sezione staccata in Oderzo dell ufficio delle entrate di Treviso e della sezione staccata in Noventa Vicentina, del secondo ufficio delle entrate di Vicenza. Il decreto fissa al 23 dicembre 1998 la data di attivazione della sezione staccata di Oderzo dell ufficio delle entrate di Treviso e la sezione staccata di Noventa Vicentina dell ufficio delle entrate di Vicenza.

12 Pag. 450 n. 4/99 23/01/1999 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Suppl. ord. n. 210/L alla G.U. n. 302 del ) F&F n. 2/99, pag. 96 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Articolo 1 - Consente la parziale restituzione, in misura pari al 60 %, della c.d. Eurotassa. - Per i titolari di partita IVA la restituzione avviene mediante compensazione, sul conto fiscale, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio Per i lavoratori dipendenti e pensionati la restituzione avviene in sede di conguaglio di fine anno 1998 (Le eventuali differenze possono essere regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi 1998). -Infine, coloro che non possono utilizzare la compensazione, possono presentare istanza di rimborso ai Centri di servizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Centri di Servizio devono provvedere all emissione del rimborso entro 90 gg. dal ricevimento dell istanza. Articolo 2 - Differisce al 31 maggio 1999 il termine per l emanazione dei decreti legislativi attuativi della riforma del sistema pensionistico. Articolo 3 - Concerne incentivi alle imprese (contributi e sgravi contributivi). In particolare, il comma 11 abroga i commi da 210 a 213 dell articolo 2 della legge n. 662/1996, riguardanti la concessioni di crediti di imposta in favore delle nuove iniziative produttive intraprese in particolari territori, ed il comma 12 stabilisce che i risparmi di spesa devono essere utilizzati oltre che per ridurre la pressione fiscale, anche per la riduzione degli oneri contributivi. Articolo 4 - Prevede la concessione, per 3 periodi di imposta a partire dal 1 gennaio 1999 in favore delle piccole e medie imprese ubicate nelle province confinanti con le aree di cui all obiettivo 1 (Mezzogiorno) dove il tasso medio di disoccupazione è superiore alla media nazionale, di un credito di imposta pari ad un milione di lire annue per ogni nuovo lavoratore dipendente assunto, fino ad un massimo di 60 milioni per ciascun anno. Viene prevista altresì la concessione di un credito di imposta pari a 3 milioni per ogni disabile assunto a tempo indeterminato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, è riportabile nei periodi di imposta successivi e può essere portato in diminuzione dall IRPEF, dall IRPEG, dall IVA o in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/97. Articolo 5 - Sostituisce l articolo 7 della legge n. 449/97 in materia di incentivi per le aree depresse. Tale nuova formulazione dell articolo prevede la corresponsione di incentivi in forma automatica, in misura pari al 60% dell intensità massima delle agevolazioni consentite dall Unione europea, in favore dei titolari di reddito di impresa partecipanti, ai contratti d area, ai patti territoriali ed ai contratti di programma, ubicati nei territori di cui agli obiettivi 1 (Mezzogiorno) e 2 (aree depresse) e 5b (zone rurali). Articolo 6 - Vengono apportate alcune modifiche alla legge delega relativa all IRAP. In particolare la prima modifica è volta ad attribuire alle Regioni il potere non solo di maggiorare, ma anche di variare in diminuzione l aliquota base dell imposta. La seconda modifica stabilisce che l aliquota IRAP per le amministrazioni pubbliche, anziché essere pari all aliquota fissata per i contributi dovuti per il SSN, deve essere tale da garantire lo stesso gettito derivante dai contributi al SSN. Infine, tra i criteri di delega per la disciplina del periodo transitorio, viene previsto che il gettito dell IRAP ai fini della determinazione del Fondo sanitario deve essere ricalcolato tenendo conto dell aliquota base dell IRAP. Inoltre, al comma 4 è inserita la proroga al 31 dicembre 1999 del termine per l iscrizione in catasto dei fabbricati exrurali ed al comma 5 la facoltà per i comuni di non applicare l ICI sugli immobili ex-rurali fino alla predetta data. Articolo 7 - I primi due commi prevedono la concessione di un credito di imposta in favore dei soggetti che, avendo acquistato un immobile da destinare a prima abitazione usufruendo dell aliquota agevolata (registro o IVA), acquisiscono un altro immobile (da utilizzare sempre come prima abitazione) entro un anno dall alienazione del primo. In tal caso le imposte pagate in relazione al primo acquisto possono essere detratte, fino a compensazione, da quelle dovute per l acquisto del secondo immobile. Il comma 3 stabilisce, nel caso di rinegoziazione del mutuo prima casa, che ai fini della deducibilità dal reddito degli interessi passivi e irrilevante la disposizione che stabilisce che l acquisto dell immobile deve avvenire nei 6 mesi antecedenti o successivi all accensione del mutuo. Il comma 5 apporta modifiche ai criteri di delega contenuti nel comma 134 della legge n. 662/96 con riguardo alla riorganizzazione degli uffici del registro. In particolare tra i nuovi criteri viene previsto: - il ricorso all autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo; - l utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari in materia di immobili; - la determinazione dell imponibile degli immobili su base catastale. Il comma 8 prevede che i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati una volta l anno (entro il mese di febbraio, relativamente ai contratti stipulati l anno precedente) con pagamento dell imposta di registro cumulativa.

13 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 451 Il comma 9 dispone che le agevolazioni per l acquisto della prima casa (imposta di registro nella misura del 4%) di cui al d.l. n. 12/85 sono usufruibili anche dai soggetti che avevano in precedenza già usufruito delle agevolazioni previste dalla legge 168/82. Articolo 8 - Al fine di disincentivare l uso di combustibili ad alto contenuto di carbonio, con i primi 6 commi si rimodulano le aliquote di accisa sui prodotti energetici (gasolio, gas metano, benzina, ecc.). Le variazioni di aliquota saranno graduali (determinate annualmente con DPCM) e dovranno raggiungere la misura fissata con il presente articolo, entro il 1 gennaio 2005 con percentuali di aumento annuali comprese tra il 10 ed il 30 % della differenza tra la misura previsto nel 2005 e quella attuale. Con il comma 7 viene istituita una imposta sul carbone (carbon-tax) nella misura di per tonnellata di carbone, coke di petrolio e Orimulsion, impiegati negli impianti di combustione. Inoltre, limitatamente al carbone ed agli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, le percentuali di aumento annuali dell accisa devono essere ricomprese tra il 5 ed il 20 %. Il comma 9 inerisce le sanzioni ed il comma 10 la destinazione delle maggiori somme introitate a seguito della rimodulazione delle accise previste con i precedenti commi. Il comma 11 prevede la possibilità per il CIPE di deliberare riduzioni o esenzioni di aliquote in favore dei prodotti utilizzati in progetti pilota, per lo sviluppo di tecnologie innovative, la protezione ambientale e l efficienza energetica. Il comma 12 fissa l importo dell accisa, a partire dal 1 gennaio 1999, della benzina senza piombo. Articolo 9 - Il comma 1 fissa al 31 dicembre 2000 il termine per effettuare il controllo formale ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/ 73 delle dichiarazione dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 (relative quindi ai periodi di imposta dal 1994 al 1997). Il comma 2 proroga al 30 giugno 1999 il termine per il controllo formale e l accertamento delle dichiarazioni, nonché per l irrogazione delle sanzioni e le iscrizioni a ruolo, che scadono il 31 dicembre 1998 (cioè per le dichiarazioni dei redditi relative all anno di imposta 1992 e per le dichiarazioni IVA relative all anno di imposta 1993). Articolo 10 - Introduce un ulteriore criterio di individuazione della residenza fiscale nei confronti dei contribuenti, cittadini italiani, che hanno cancellato la propria residenza anagrafica per trasferirsi in alcuni Stati esteri a regime fiscale privilegiato. In tal caso i cittadini italiani che, pur avendo trasferito la residenza in uno Stato considerato paradiso fiscale mantengono stretti legami con l Italia, continuano, ai fini fiscali, ad essere considerati residenti in Italia. Si tratta, in sostanza, della inversione dell onere della prova a carico del contribuente che si è trasferito, al quale viene consentito, comunque, di dimostrare l esistenza di fatti o atti che comprovino l effettività della situazione dichiarata. Articolo 11 - Prevede il rimborso della tassa di concessione governativa per l iscrizione nel registro delle imprese. A decorrere dall anno 1995 fu istituita la tassa annuale di concessione governativa per l iscrizione nel registro delle imprese, il cui importo è stato più volte modificato. La Corte di giustizia dell UE ne ha dichiarato però l incompatibilità con la normativa comunitaria, cosicché la tassa annuale è stata abolita e si è aperto un rilevante contenzioso dinanzi ai tribunali ordinari per la restituzione di quanto pagato. Al fine di chiudere definitivamente la questione e considerato che la sentenza della Corte di Giustizia, pur affermando il contrasto con le disposizioni comunitarie delle norme che introducono un tributo annuale dovuto in ragione della mera iscrizione, ha ritenuto compatibile con le stesse disposizioni la previsione di un tributo remunerativo del servizio reso per l assolvimento di operazioni imposte dalla legge nell interesse pubblico, con il presente articolo si è precisato, con norma interpretativa, la debenza della tassa di concessione governativa per l iscrizione nel registro delle imprese anche per gli anni nei quali è stata in vigore la tassa annuale. Determinato quindi il nuovo importo dovuto per gli anni dal 1985 al 1992, è stato previsto il rimborso della differenza fra quanto versato e quanto dovuto, a condizione che sia stata presentata istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 3 anni dal versamento del tributo (art. 13 D.P.R. n. 641/72). Su tali somme l Amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell istanza. Articolo 12 - Prevede la riapertura dei termini, scaduti il 28 febbraio 1998, per la sanatoria delle irregolarità e degli omessi versamenti IVA relativi alle dichiarazioni dei periodi di imposta dal 1992 al 1996, nonché per i ritardati o mancati versamenti delle imposte sui redditi relativi alle dichiarazioni dei periodi di imposta dal 1991 al Il termine di regolarizzazione è fissato al 2 marzo Articolo 13 - La norma prevede che i crediti contributivi dell INPS risultanti dai bilanci e dai rendiconti dell Istituto vengano ceduti sul mercato finanziario anche mediante operazioni di cartolarizzazione: disciplina simile a quella del contratto di factoring avente ad oggetto crediti contributivi e collegato alla eventuale costituzione di una società in grado di compiere operazioni di collocamento dei propri titoli sui mercati mobiliari. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissioni di titoli; in tal caso a detti titoli, ai fini delle imposte sui redditi, si applica la disciplina prevista per i titoli obbligazionari emessi da società quotate nei mercati regolamentati. Articolo 15 - Da la possibilità al Governo di costituire una società per azioni per provvedere alla gestione dei rimborsi di imposta e contributivi. Articolo 16 - Prevede l emanazione di un decreto interministeriale per rideterminare le modalità di esecuzione dei rimborsi di imposta automatizzati.

14 Pag. 452 n. 4/99 23/01/1999 Articolo 17 - Abroga il decreto legge 2 novembre 1998, n. 378, recante la restituzione del contributo straordinario per l Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti, in quanto la disciplina concernente la restituzione dell Eurotassa è già contenuta all articolo 1 della presente legge. Articolo 18 - Stabilisce che i fondi occorrenti per l erogazione dei rimborsi scaturenti dal conto fiscale devono essere prelevati dalla contabilità speciale fondi di bilancio e messi a disposizione dei concessionari della riscossione su apposite contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali. Articolo 19 - Nell ambito del programma di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il presente articolo prevede che i beni immobili statali non destinati ad usi governativi possono essere dismessi mediante conferimento o cessione a S.p.A. appositamente costituite, tutte le volte che l effettiva destinazione dei beni non risulti in grado di garantire le esigenze perseguite. Per i beni non alienabili, la società conferitaria ne cura l esercizio e la valorizzazione con la corresponsione allo Stato di un compenso annuo a titolo di corrispettivo per l utilizzazione. Il comma 5 sopprime il termine (da ultimo fissato al 30 giugno 1998) per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari, nonché il termine per la costituzione di fondi immobiliari costituiti con l apporto dei predetti beni. Il comma 6 consente di attuare programmi di adattamento, ristrutturazione e ricostruzione di immobili non più utilizzati dall amministrazione statale, mediante il ricorso a risorse estranee all amministrazione stessa. In tal caso soggetti privati o altre amministrazioni possono gestire i beni previo pagamento di un corrispettivo commisurato all impegno finanziario derivante dall esecuzione del progetto. Articolo 20 - Al comma 1 si prevede che per gli anni 1999 e 2000 i corrispettivi dovuti dalle imprese per l esercizio di servizi pubblici devono essere pari a quelli corrisposti per il 1998 aumentati di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione. Al comma 2 viene istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche dovuto dai titolari di concessione per l utilizzo delle frequenze radioelettriche, nella misura del 3% del fatturato per il 1999, 2,7 % per il 2000, 2,5% per il 2001, 2% per il 2002 e 1,5% per il Il comma 5 demanda ad un regolamento la disciplina dei servizi di telecomunicazione ad uso privato. Articolo 21 - Il comma 1 prevede la concessione di una deduzione forfetaria dal reddito di impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante nelle seguenti misure: 1,1% dei ricavi fino a 2 miliardi; 0,6% dei ricavi oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi; 0,4% dei ricavi oltre 4 miliardi. Tali deduzioni sono applicabili per i periodi di imposta 1998, 1999 e Il comma 3 sopprime il criterio di delega sui CAF contenuto nella legge n. 662/96 che prevede l estensione ai datori di lavoro con più di 20 dipendenti dell obbligo dell assistenza fiscale. Il comma 4 delegificando, stabilisce che con regolamenti possono essere disciplinati tempi e modalità di applicazione degli studi di settore. Il comma 5 prevede la soppressione del diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. Il comma 6 riduce l imposta di consumo sui sigari. Articolo 26 - In particolare, i commi 4 e 5 stabiliscono che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri a seguito dell inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell articolo 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria. Inoltre, fatta salva l esecuzione dei giudicati, le somme corrisposte in difformità da quanto precedentemente detto, sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere. Il comma 7 dispone che le prestazioni per attività di ricerca e consulenza da parte del personale docente e non docente presso le Università, sono considerate come l attività libero-professionale intramuraria di cui all art. 47, comma 1, lettera e) del TUIR, ossia assimilata a reddito di lavoro dipendente. Il comma 21 dispone che l abrogazione dell alimentazione del fondo di previdenza del personale civile e militare del Ministero delle finanze cesserà solo allorquando si opererà la trasformazione dello stesso in forme di previdenza complementari. Articolo 31 - Il comma 1 differisce al 31 gennaio 1999 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, delle tariffe e delle aliquote di imposta degli enti locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale IRPEF, relativi al La norma contenuta nell ultimo periodo del comma 1 fissa per gli anni successivi i predetti termini al 31 dicembre. Il comma 2 stabilisce che per le regioni Valle d Aosta, Friuli e Trentino, l addizionale comunale IRPEF è versata alle regioni e province le quali provvedono ai relativi trasferimenti ai comuni. Al comma 3 viene assegnato un contributo ai comuni, per gli anni 1998 e 1999, per compensare le minori entrate subite a seguito dell attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici). Il comma 6 stabilisce che i termini per la notifica degli avvisi di: liquidazione e accertamento ICI 1993, liquidazione ICI 1994, 1995 e 1996, avvisi di accertamento ICI 1994 e Il comma 7 mantiene, anche per il 1999, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nel Il comma 14 abroga le disposizioni di legge che prevedevano l abolizione a partire dal 1 gennaio 1999, della TOSAP. Il comma 15 mantiene fino al 31 dicembre 1999 la competenza del Pubblico registro automobilistico relativamente alla riscossione dell imposta provinciale di trascrizione. Il comma 16 differisce al 1 gennaio 2000 la data a partire dalla quale il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sugli atti di trasferimento di proprietà degli immobili sarà attribuito ai comuni.

15 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 453 Il comma 19 differisce al mese di luglio 1999 la data a partire dalla quale per la formazione e l esecutività dei ruoli deve obbligatoriamente essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il comma 20 prevede la facoltà per comuni e province di escludere l applicazione della TOSAP. Il comma 24 fissa nuovi termini per la consegna al concessionario dei ruoli relativi alla tassa sui rifiuti. I comma 25 e 26 apportano modifiche ai criteri per l emanazione del regolamento in materia di canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il comma 25 prevede l applicazione del canone maggiorato del 50% per le occupazioni abusive ed il comma 26 stabilisce che le sanzioni amministrative devono essere di importo non inferiore alle indennità per occupazioni abusive, ma non superiori al doppio delle stesse. I commi 28 e 29 concernono il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura. Il comma 30 dispone che i servizi di depurazione e fognatura, ai fini IVA, sono comunque considerati di natura commerciale, e ad essi si applica l aliquota IVA del 10%. Il comma 37 individua, a decorrere dal 1999, la destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d Italia ed il comma 38 prevede la possibilità di costituire una apposita società per la gestione dei proventi della casa da gioco. Il comma 39 stabilisce che la tassa di concessione governativa per l esercizio di case da gioco non è più dovuta dall ente gestore, bensì dalle regioni, province o comuni, titolari della casa da gioco. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che in materia di imposta sugli spettacoli, l esclusione dal computo della base imponibile delle somme dovute a titolo di rivalsa e di quelle dovute agli enti pubblici concedenti opera anche qualora vi sia gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all ente titolare. Il comma 42 da la possibilità ai tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche. Articolo 39 - Stabilisce che i soggetti portatori di handicap possono attestare mediante autocertificazione, l esistenza delle condizioni personali ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Articolo 43 - In particolare, il comma 2 mira a dare certezza sulla consistenza del patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. stabilendo che il patrimonio immobiliare, di qualsiasi natura e provenienza, iscritto al 31 dicembre 1997 nel bilancio della medesima società, è di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Articolo 44 - Al comma 1, si autorizza il Ministero della difesa a procedere alla dismissione di immobili di propria appartenenza attraverso alienazioni o permute, ovvero ad attribuire a terzi la gestione, anche in concessione, di tali immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell interesse all utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate, nel limite di lire mld, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze Armate. Articolo 45 - Il comma 6 prevede che la quota dell 8 per mille dell IRPEF, destinata alle confessioni religiose sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi sia determinata, anziché in base all imposta liquidata dagli uffici, sulla base degli incassi IRPEF in conto competenza risultanti dal Rendiconto generale dello Stato. L immediata certezza del dato di gettito desunto dal Rendiconto consente così una maggiore tempestività nella erogazione della quota dell 8 per mille senza necessità di ulteriori conguagli. Il comma 21 mantiene a 200 metri la distanza minima che deve sussistere tra ricevitorie del lotto gestite da ex lottisti e ricevitorie gestite da tabaccai. Articolo 50 - Al comma 1, lettera e), si provvede al rifinanziamento degli investimenti per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia e dei Carabinieri. Articolo 53 - Al fine di favorire l introduzione dell EURO e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, estende le agevolazioni di cui all art.11 della legge 449/1997 (consistenti nella concessione di un credito di imposta per l acquisto di beni strumentali pari al 20% del costo dei beni al netto dell IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio) per l acquisto di programmi informatici. Articolo 54 - Il comma 2 estende le agevolazioni previste dall articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/92 anche ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Il comma 5 estende gli incentivi fiscali consistenti in crediti di imposta previsti dall articolo 11 della legge n. 449/97 anche al settore del commercio all ingrosso. Inoltre viene eliminato il limite dal credito di imposta, già fissato in 50 milioni di lire nel triennio. Articolo 57 - Dispone che i contributi elargiti per gli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate devono essere riscossi attraverso la competente Direzione regionale delle entrate nel caso in cui decada il diritto agli stessi. Articolo 72 - Il comma 17 stabilisce che a decorrere dal 1999 le associazioni di volontariato e le ONLUS sono esonerate dal pagamento del canone radio dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile. Articolo 75 - Attiene il problema dei contratti di riallineamento retributivo nei confronti delle imprese operanti nelle zone individuate nell articolo 92, comma 3, lettera a) (regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o si ha una grave forma di sottoccupazione) del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il presente articolo, oltre a prevedere una sanatoria in materia contributiva, prevede [art. 75, comma 1, lettera d)] che le imprese che hanno stipulato accordi territoriali di recepimento del riallineamento retributivo possono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non effettuate per i periodi interessati fino alla data della stipula dei predetti accordi senza applicazione di sanzioni ed

16 Pag. 454 n. 4/99 23/01/1999 interessi. Conseguentemente tali imprese possono presentare, per ogni periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, una dichiarazione integrativa (Mod. 770) il cui contenuto, termini e modalità di presentazione sono determinati con decreto interministeriale. La presentazione della dichiarazione integrativa e l esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati tributari prevista dal D.L. n. 429 del Per dette ritenute, il sostituto non può rivalersi sul percettore dell emolumento nei confronti del quale non è esercitabile l attività di accertamento da parte dell A.F. I predetti versamenti non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. La sanatoria in argomento è applicabile anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia non è ammessa la restituzione di quanto già versato. Le controversie pendenti sono estinte d ufficio previa presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria della Commissione tributaria, di copia della documentazione comprovante l intervenuta regolarizzazione. Articolo 76 - Riapre la sanatoria contributiva in favore dei datori di lavoro agricolo, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli, per i contributi non versati relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il La regolarizzazione avviene mediante presentazione di una domanda entro il 2 marzo 1999 e del versamento delle somme dovute in 20 rate semestrali a partire dal 31 maggio Le rate successive alla prima sono maggiorata degli interessi nella misura dell 1% annuo. Articolo 79 - Nell ambito delle misure tese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso, il presente articolo prevede (su iniziativa del Ministero del lavoro), il coordinamento delle attività svolte dal Ministero del lavoro, dal Ministero delle finanze, dall INPS, dall INAIL e dalle Aziende sanitarie in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati o l istituzione di unità operative integrate. Legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Suppl. ord. n. 210/L alla G.U. n. 302 del ) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999). D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 (G.U. n. 303 del ) Regolamento recante norme per l attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Il decreto stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999, l imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dovuta a decorrere da tale data, è attribuita alle province nelle quali risiede l intestatario della carta di circolazione. D.M. 26 novembre 1998 (G.U. n. 303 del ) Ripartizione di 904 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto attribuiti alle rivendite speciali. D.M. 22 dicembre 1998 (G.U. n. 303 del ) Integrazione dei dati da indicare, per il periodo di imposta 1998, nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. D.M. 23 dicembre 1998 (G.U. n. 303 del ) Differimento dei termini per il pagamento delle tasse automobilistiche per l anno Il decreto stabilisce, che le tasse automobilistiche con scadenza dicembre 1998, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire nel mese di gennaio 1999, devono essere pagate tra il 1 ed il 28 febbraio 1999.

17 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 455 Legge 23 dicembre 1998, n. 454 (Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 303 del ) Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998 (Suppl. ord. n. 212 alla G.U. n. 303 del ) Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario D.M. 24 dicembre 1998 (G.U. n. 304 del ) Determinazione della quota di iscrizione all albo professionale degli spedizionieri doganali. Il decreto eleva a lire , a decorrere dal 1 gennaio 1999, la quota annua dovuta dagli iscritti all albo nazionale degli spedizionieri doganali. D.M. 31 dicembre 1998 (G.U. n. 1 del ) Adeguamento delle tariffe delle tasse automobilistiche relative ai veicoli di peso complessivo, a pieno carico, pari o superiore a 12 tonnellate, al valore dell ECU al 1 ottobre D.M. 21 dicembre 1998 (G.U. n. 2 del ) Elevazione dell importo del primo premio della Lotteria Italia D.M. 23 dicembre 1998 (G.U. n. 2 del ) Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi. D.M. tesoro, bilancio e programmazione economica 21 dicembre 1998 (Suppl. ord. n. 1 alla G.U. n. 2 del ) Comunicazione relativa ai compensi ed agli altri redditi corrisposti dallo Stato, da effettuare su supporto magnetico ai sensi dell art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

18 Pag. 456 n. 4/99 23/01/1999 Decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 (G.U. n. 3 del ) F&F n. 8/98, pag. 948 Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale. D.M. 29 dicembre 1998 (G.U. n. 3 del ) Attivazione di taluni uffici delle entrate, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi. Il decreto fissa l attivazione dal 31 dicembre 1998, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione dell organizzazione interna ed i servizi logistici, degli uffici delle entrate di Locri, Cervignano del Friuli, Gemna del Friuli, Latisana, Tolmezzo, Udine, Sarzana, Codogno, Lodi, Lecco, Mantova, Santhià, Brindisi, Gela, Prato, Trento e Padova. Circolare 18 novembre 1998, n. 265/E (G.U. n. 3 del ) F&F n. 44/98, pag Restituzione del contributo straordinario per l Europa istituito dall art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (G.U. n. 4 del ) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. In particolare: l articolo 1 conferisce delega al Governo ad emanare decreti legislativi aventi ad oggetto il regime, anche fiscale, delle fondazioni bancarie, dei trasferimenti delle partecipazioni dagli enti stessi detenute in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge n. 218/90, degli scorpori e della ristrutturazione del settore bancario; l articolo 3 detta i criteri direttivi per il riordino della disciplina tributaria delle fondazioni bancarie, quali: -l attribuzione della riduzione dell IRPEG al 50% a condizione che gli enti perseguano scopi senza fini di lucro di interesse pubblico o di utilità sociale, o nei settori della ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione beni culturali, sanità e assistenza; -la qualificazione delle fondazioni bancarie quali enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, anche se perseguono fini istituzionali di utilità sociale mediante l esercizio di imprese strumentali o con partecipazioni in società che gestiscono tali imprese; -il godimento del credito di imposta sui dividendi in misura non superiore all imposta dovuta sui dividendi stessi; -l armonizzazione della disciplina delle imposte sugli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti con le disposizioni previste per le ONLUS;

19 23/01/1999 n. 4/99 Pag. 457 l articolo 4, concernente il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie, prevede: -la non tassabilità per l ente conferente delle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito convertibili in azioni ordinarie di società bancarie detenute dagli stessi enti direttamente o indirettamente; -la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora risulti ancora una partecipazione di controllo o di collegamento nella società conferitaria dopo 4 anni dall emanazione dei decreti delegati; -la previsione dello stesso regime fiscale anche nei confronti della società nella quale l ente ha conferito la partecipazione bancaria; l articolo 5, concernente il regime fiscale degli scorpori, prevede la neutralità fiscale dell apporto di beni immobili in favore dei fondi di investimento immobiliare chiusi ovvero delle scissioni, se operate a favore di società controllate dall ente o dalla società conferente o dalla società nella quale l ente ha conferito la partecipazione bancaria; l articolo 6 prevede una nuova disciplina fiscale delle ristrutturazioni secondo i seguenti criteri: -tassazione al 12,5% degli utili destinati a speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione o di concentrazione, per non più di 5 anni; -estensione della predetta disciplina alle banche che abbiano acquisito partecipazioni di controllo di altra banca; -possibilità di optare per l applicazione di un imposta sostitutiva con aliquota del 27% in alternativa alla neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione; -possibilità di optare per l applicazione di un imposta sostitutiva con aliquota del 27% in alternativa al regime previsto dal TUIR sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento; -previsione di disposizioni miranti ad evitare fenomeni di elusione ipotizzabili a seguito dell applicazione dei regimi sostitutivi suddetti. Possibilità di introdurre rateizzazioni dell imposta sostitutiva dovuta. Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini INVIM. D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (G.U. n. 4 del ) Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n Circolare 23 dicembre 1998, n. 291/E (Suppl. ord. n. 2 alla G.U. n. 4 del ) F&F Suppl. al n. 3/99, pag. 55 Decreto legislativo 24 giugno 1998, n Adempimenti fiscali derivanti dall introduzione dell euro.

20 Pag. 458 n. 4/99 23/01/1999 D.M. 28 dicembre 1998 (G.U. n. 5 dell ) Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione D.M. 28 dicembre 1998 (G.U. n. 5 dell ) Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell anno Il decreto individua, per l anno 1999, le seguenti lotterie: 1) Carnevale di Viareggio; Sartiglia di Oristano; Carnevale di Acireale; Carnevale di Cento. 2) Gran Premio di Agnano; Trofeo Valle Fiemme; Maratona di Roma; Gran Premio F.1 S. Marino di Imola. 3) Gran Premio F.3 di Monza; Maratona di Torino; Concorso Violinistico Internazionale - Antiqua Marca; Firmana. 4) Festival Arena di Verona; Umbria Jazz - Perugia; Battaglia di Fiori - Ventimiglia; Premio internazionale filatelico - Asiago. 5) Gran Premio di Merano; Giostra Cavalleresca di Sulmona; Regata Velica Pantelleria; Festival Jazz di Roccella Ionica; Miss Italia di Salsomaggiore. 6) Lotteria Europea: Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e per Il recupero dei Siti Unesco. 7) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata. D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (G.U. n. 6 del ) F&F n. 2/99, pag. 131 Anticipazione all anno 1999 del termine per l ammissione alla compensazione di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche e del termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322, da parte dei medesimi soggetti. Il presente D.P.C.M. anticipa all anno 1999, in favore delle persone giuridiche, il termine per l ammissione alla compensazione prevista dall articolo 17 del D. Lgs. 241/97, fissato all anno 2000 dall articolo 25, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo, nonché il termine per la presentazione della dichiarazione annuale unificata di cui all articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, fissato all anno 2000 dall articolo 12, comma 1, lettera b) dello stesso D.P.R. D.M. 7 gennaio 1999 (G.U. n. 7 dell ) Attivazione della conservatoria dei registri immobiliari di Verbania. Legge 7 gennaio 1999, n. 2 (G. U. n. 8 del ) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell addizionale regionale all imposta erariale di trascrizione (ARIET).

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