Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
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- Silvia Festa
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1 Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N Nuovo principio contabile OIC 29 Pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile dedicato ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principio contabili Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riforma bilancio D.Lgs. n. 139/2015 Lo scorso 19 aprile l Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza di principio contabile OIC 29, dedicato ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio. La pubblicazione del nuovo principio contabile si è resa necessaria in considerazione delle profonde modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma dei bilanci. Premessa Il Decreto Legislativo n.139/2015, come noto, ha inciso profondamente sulla disciplina del bilancio d esercizio, introducendo importanti novità: prima fra tutte la scomparsa della sezione straordinaria del conto economico. Per tener conto di queste importanti modifiche i principi contabili devono necessariamente essere riformulati, così come prevede lo stesso art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015, nonostante la recente pubblicazione dei principi contabili aggiornati all agosto
2 L Organismo Italiano di Contabilità ha pertanto già pubblicato in bozza per la consultazione alcuni principi contabili. Riforma bilancio Si rende necessario l intervento dell OIC al fine di riformulare i principi contabili. Principi contabili già pubblicati in bozza per la consultazione: OIC 15 - Crediti OIC 19 - Debiti OIC XX Strumenti finanziari derivati OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio. Il nuovo principio contabile OIC 29 La bozza in consultazione del principio contabile OIC 29 presenta alcune rilevanti novità, frutto del recepimento delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio. OIC 29 LE NOVITÀ È stata eliminata la disciplina in tema di eventi straordinari Dal 2016 non è più prevista la sezione straordinaria del conto economico. I costi e i proventi di entità ed incidenza eccezionale dovranno essere esposti in nota integrativa. Giova a tal proposito sottolineare, quindi, che mentre prima della riforma assumeva rilevanza la fonte dell onere o del provento, in virtù della nuova disciplina è necessario far riferimento esclusivamente all entità o all incidenza degli stessi. È stata introdotta una nuova disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione degli errori. 2
3 L Oic ha inoltre già annunciato che sarà a breve presentata un appendice del principio contabile dedicata alle società che redigono il bilancio abbreviato e per le micro-imprese. La correzione di errori È in primo luogo necessario ricordare un importante precisazione contenuta nella bozza del principio contabile OIC 29 (e sottolineata anche nell attuale versione del principio): è necessario tenere ben distinti gli errori dai cambiamenti di stima o di principi contabili. Si parla di errore quando, pur avendo tutte le informazioni disponibili, dò una rappresentazione contabile non corretta del fatto. Pertanto, se oggi, vanto un credito di euro 100 verso la società Alfa, e stimo un valore di realizzo pari ad euro 100, ma, il prossimo anno, sono costretto a cedere il credito (e tutti i relativi rischi), realizzando un valore di 80, sicuramente non ho commesso un errore nel primo esercizio, quando ho iscritto il credito in bilancio al valore di 100. Commetterei invece un errore nel secondo esercizio, se continuassi a tenere iscritto in bilancio il credito al valore di euro 100. Ciò premesso, è bene ricordare che il principio contabile OIC 29, nella sua attuale versione, prevede il seguente trattamento contabile: rettificare la voce patrimoniale interessata dall errore, imputare la correzione dell errore al conto economico dell esercizio in corso alla voce E) Proventi e oneri straordinari, creando la sottovoce componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti. Attuale versione OIC 29 La correzione dell errore va imputata al conto economico, tra i proventi e oneri straordinari D.Lgs. n. 139/2015 Ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico Qual è, quindi, il corretto trattamento contabile, a seguito delle novità introdotte? 3
4 La bozza di principio contabile OIC 29 pubblicata in consultazione, prevede due distinti trattamenti contabili, distinguendo: gli errori rilevanti; gli errori non rilevanti. La correzione degli errori relativi ad esercizi precedenti deve essere contabilizzata sul saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio in cui si individua l errore. Nella generalità dei casi, quindi, provvederemo a rilevare la rettifica tra gli utili portati a nuovo, ma il principio contabile in commento non esclude che la rettifica possa essere apportata ad un altra componente del patrimonio netto. Errori rilevanti Il nuovo principio contabile chiarisce altresì che l errore rilevante commesso in un esercizio precedente non deve essere soltanto corretto nell esercizio in cui l errore emerge, ma richiede anche una determinazione retroattiva dei dati comparativi di bilancio, eccezion fatta per tutti quei casi in cui non sia fattibile determinare l effetto di competenza degli esercizi precedenti. Stato patrimoniale al Attivo Passivo. 31/12/ /12/ /12/ /12/2015 Ai soli fini comparativi è necessario rideterminare retroattivamente i valori di bilancio. Pertanto, se mi accorgo, nel 2016, di aver commesso un errore nel 2015, dovrò rideterminare gli importi al ai soli fini comparativi. Presentando il bilancio al esporrò quindi, nella colonna relativa ai dati dell esercizio precedente, i nuovi importi ricalcolati; se mi accorgo, sempre nel 2016, di un errore commesso nel 2014, dovrò rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto al
5 Errori non rilevanti Per quanto riguarda, invece, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti, sarà necessario procedere alla rilevazione nel conto economico dell esercizio in cui si individua l errore, ovviamente tra le poste ordinarie, non essendo più prevista la sezione straordinaria. Occorre infine ricordare sempre che vi possono essere errori talmente rilevanti da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio. In questo caso non potrà trovare applicazione l appena richiamato principio, in quanto si rientra nell ambito civilistico delle disposizioni previste in tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Cambiamenti di principi contabili Con specifico riferimento ai cambiamenti di principi contabili è necessario richiamare la seguente distinzione: - cambiamenti obbligatori di principi contabili: ricorrono quando vi è un cambiamento a livello di disposizioni di legge o di principi contabili stessi; - cambiamenti volontari di principi contabili: quando la società, per garantire una migliore rappresentazione dei fatti aziendali, ritiene opportuno un cambiamento nei principi contabili. Nel primo caso (cambiamenti obbligatorio) sono spesso le stesse norme di legge e gli stessi principi contabili a chiarire quali devono essere i corretti comportamenti da seguire. Solo laddove le norme transitorie nulla dicano, sarà possibile far riferimento al principio contabile in commento (OIC 29). Cambiamento obbligatorio principio contabile Cosa fare? 1. Analizzare la procedura prevista dalla stessa norma di legge che ha richiesto la variazione del principio contabile (o dal principio contabile che ha subìto la variazione). Solo laddove la norma/principio contabile nulla prevedono: 5
6 2. Applicare il principio contabile OIC 29, in virtù del quale: Il nuovo principio contabile dovrà essere applicato retroattivamente. Questo significa che, nell esercizio in cui adotto il nuovo principio contabile dovrò: - Rilevare gli effetti dei cambiamenti, contabilizzandoli sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio; - La rettifica viene riportata, generalmente, tra gli utili riportati a nuovo (ma è possibile imputarla anche ad un altra componente del patrimonio netto, se ciò è ritenuto più appropriato). Tuttavia, ai soli fini comparativi, è anche necessario applicare il principio contabile come se lo stesso fosse stato da sempre applicato il nuovo principio contabile. Ai soli fini comparativi È necessario rideterminare gli effetti nel bilancio comparativo come se il bilancio fosse stato da sempre applicato. Stato patrimoniale al Attivo Passivo. 31/12/ /12/ /12/ /12/2015 Nel bilancio al la società deve rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti al , come se il principio contabile fosse stato da sempre applicato. Sarà necessario rettificare il saldo di apertura al come se il principio contabile fosse stato da sempre applicato. 6
7 Non sarà necessario presentare i dati comparativi rettificati se: - non è fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente; - la rideterminazione risulta essere particolarmente onerosa. In considerazione della novità appena richiamata, non è più previsto che in nota integrativa sia riportato un prospetto economico-patrimoniale sintetico indicante le voci dell esercizio precedenti interessate del nuovo principio contabile. Il cambiamento di stime Come chiarisce il principio contabile OIC 29, ogni voce dell attivo e del passivo patrimoniale è oggetto di stime. Per determinare il valore da iscrivere in bilancio, infatti: - si parte dal dato obiettivo (es. valore nominale dei crediti); - si giunge al valore da esporre in bilancio solo a seguito di un processo di stima (es. si stima il valore recuperabile del credito). Le stime, pur essendo razionali sono necessariamente soggettive: i cambiamenti di stime sono pertanto processi fisiologici, imputabili esclusivamente all ottenimento di maggiori informazioni con il trascorrere del tempo. Ecco il motivo per il quale gli effetti dei cambiamenti di stima devono essere semplicemente rilevanti nel bilancio dell esercizio nel quale si verifica il cambiamento, imputando gli effetti alla voce del conto economico relativa all elemento patrimoniale oggetto di stima. Nuova stima della vita utile del bene? All acquisto del nuovo macchinario abbiamo stimato una vita utile pari a 8 anni. In considerazione dell attuale progresso tecnologico, al , dopo 2 anni dall acquisto, riteniamo che la vita utile sia pari solo a 5 anni. Devo seguire la procedura prevista per la correzione degli errori? È necessario applicare retroattivamente il cambiamento? R No, sarà sufficiente ammortizzare il valore residuo in 3 anni (e non in 6). Si tratta infatti di un cambiamento di stima e non di correzione di un errore. - Riproduzione riservata - 7
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