Il sistema fiscale svizzero

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1 Il sistema fiscale svizzero CONFERENZA FISCALE SVIZZERA COMMISSIONE PER L INFORMAZIONE Il sistema fiscale svizzero 2005 Caratteristiche del sistema fiscale svizzero Le imposte della Confederazione Edizione 2005 Le imposte cantonali e comunali Oneri fiscali a confronto

2 Editore: Segreteria: Illustrazioni: Conferenza fiscale svizzera Commissione per l informazione Ufficio d informazione fiscale 3003 Berna Studio Erich Hänzi 3032 Hinterkappelen 8a edizione, 2005

3 Premessa Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. Esso è completato da una parte statistica che contiene segnatamente dati sull'onere fiscale gravante le persone fisiche e giuridiche nei diversi Cantoni e un elenco degli indirizzi delle diverse Amministrazioni delle contribuzioni. L'opuscolo è edito dalla Commissione per l'informazione, organo della Conferenza fiscale svizzera, di cui fanno parte tutte le amministrazioni fiscali cantonali nonché l'amministrazione federale delle contribuzioni. Questa Commissione si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate - in particolare alle scuole - informazioni oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale. Il presente opuscolo può essere ordinato gratuitamente presso l'ufficio d'informazione fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna (tel. 031/ ; fax 031/ ; ist@estv.admin.ch). Esso è inoltre disponibile su internet all'indirizzo rubrica «Documentazione». COMMISSIONE INTERCANTONALE D'INFORMAZIONE FISCALE Il presidente: (G. Salamin) Sion, marzo

4 Indice Pagina CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO 1 Considerazioni generali Chi preleva le imposte in Svizzera? Principi della sovranità fiscale L'ultima parola al Popolo Quali imposte conosce il sistema fiscale svizzero e da chi sono prelevate? Le quote delle imposte dirette e indirette sulle entrate fiscali complessive Tassazione e riscossione delle imposte L'onere fiscale in Svizzera Evoluzione del sistema fiscale svizzero LE SINGOLE IMPOSTE Le imposte della Confederazione A) Imposte sul reddito / sull'utile nonché altri tributi diretti L'imposta federale diretta L'imposta preventiva federale La tassa federale sulle case da gioco La tassa d'esenzione dall'obbligo militare B) L'imposizione del consumo L'imposta sul valore aggiunto Le tasse di bollo federali Le imposte speciali di consumo C) Dazi e tributi doganali Considerazioni generali Dazi d'importazione Le imposte cantonali e comunali A) Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette L'imposta sul reddito delle persone fisiche L'imposta personale L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche L'imposta sulle successioni e donazioni L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata L'imposta sugli utili immobiliari L'imposta immobiliare La tassa di mutazione La tassa cantonale sulle case da gioco La tassa professionale (taxe professionnelle)

5 Pagina B) Imposte sul possesso e sul dispendio L'imposta di circolazione L'imposta sui cani L'imposta sugli spettacoli L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe C) Altri tributi La tassa di soggiorno L'imposta sugli impianti idraulici L'imposta sulle affissioni pubblicitarie L'imposta sulle pigioni ONERI FISCALI A CONFRONTO Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sulla sostanza delle persone fisiche Imposta sulle successioni Onere fiscale di una società anonima APPENDICE I Sgravi fiscali per coniugi (panoramica) II Materiale didattico in materia di imposte III Indirizzi delle Amministrazioni delle contribuzioni Abbreviazioni AVS = Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AD = Assicurazione contro la disoccupazione AFC = Amministrazione federale delle contribuzioni AI = Assicurazione per l'invalidità Cost. = Costituzione federale della Confederazione Svizzera IFD = Imposta federale diretta IPG = Indennità per perdita di guadagno IVA = Imposta sul valore aggiunto Nelle tabelle: A = Austria GB = Gran Bretagna CH = Svizzera I = Italia D = Germania NL = Paesi Bassi F = Francia S = Svezia 3

6 I NOMI DEI CANTONI SONO ABBREVIATI COME SEGUE: AG = Argovia NW = Nidvaldo AI = Appenzello Interno OW = Obvaldo AR = Appenzello Esterno SG = San Gallo BE = Berna SH = Sciaffusa BL = Basilea Campagna SO = Soletta BS = Basilea Città SZ = Svitto FR = Friburgo TG = Turgovia GE = Ginevra TI = Ticino GL = Glarona UR = Uri GR = Grigioni VD = Vaud JU = Giura VS = Vallese LU = Lucerna ZG = Zugo NE = Neuchâtel ZH = Zurigo 4

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8 Caratteristiche del sistema fiscale svizzero 1 CONSIDERAZIONI GENERALI Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un Paese, anche se fra di loro non vi è necessariamente SISTEMA FISCALE alcuna relazione. La dottrina distingue fra sistema fiscale tradizionale o storico e sistema fiscale razionale o teorico, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso che sulla base di una pianificazione, o che sia TRADIZIONALE RAZIONALE stato invece strutturato intenzionalmente sulla O STORICO O TEORICO base di conoscenze scientifiche. Secondo la dottrina finanziaria, il sistema fiscale svizzero ha un carattere storico. Esso riflette la struttura federalista della Confederazione. Ciascuno dei 26 Cantoni ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali. I circa 2'800 comuni possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa base cantonale rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta. Anche la Confederazione tassa il reddito, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, come l'imposta sul valore aggiunto, i dazi e le imposte speciali sul consumo. 6

9 Come si è giunti a questo sistema fiscale? Ai tempi della Repubblica Elvetica ( ) la Svizzera conobbe il suo primo, e finora unico, sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato pienamente applicato. Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno al federalismo, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura SVIZZERA PRIMA DEL 1848: FEDERAZIONE DI STATI Fonti fiscali dei Cantoni: dazi, pedaggi e altri tributi doganali imposte sulla sostanza degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle varie imposte. Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi e altri tributi doganali), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Repubblica Elvetica, come in particolare l'imposta sulla sostanza. Con la nascita dello Stato federativo nel 1848 questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette - segnatamente le imposte sulla sostanza - acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali. Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al STATO FEDERATIVO SVIZZERO 1848 Già allora risultò evidente che l'imposta sulla sostanza era poco flessibile per soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni. Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non poteva essere ulteriormente sollecitato. Fonti fiscali della Confederazione: dazi Fonti fiscali dei Cantoni: sostanza reddito A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente la loro legislazione e il loro sistema fiscale. Di conseguenza fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni, secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione. 7

10 Gli elevati costi in materia di difesa nazionale obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette che, ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo provvisorio sino alla fine del A loro sostegno è sempre stata invocata la situazione delle finanze della Confederazione che comportò parimenti l'introduzione di altre imposte federali, come dimostra la seguente tabella: Introduzione e durata delle singole imposte federali Riscossa dal 1849 dal 1878 dal dal dal 1933 dal dal 1941 dal dal dal 1997 dal 2000 Genere d'imposta Dazi Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa d'esenzione dal servizio militare) Imposizione delle bevande distillate Imposta sui profitti di guerra Imposta di guerra Tasse di bollo federali Nuova imposta di guerra straordinaria Imposta sul tabacco Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra) Tributo di crisi Imposta sui profitti di guerra Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale Imposta per la difesa nazionale / Imposta federale diretta (dal ) Imposta sulla cifra d'affari / Imposta sul valore aggiunto (dal ) Imposta compensativa Contributo degli emigranti alla difesa nazionale Imposta sul lusso Imposta preventiva Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali) Tassa sulle case da gioco 8

11 Grazie a queste entrate supplementari la Confederazione è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. Nel frattempo nuovi compiti sono stati continuamente attribuiti alla Confederazione, tanto che nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in modo tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua a riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra. L'imposta federale diretta (allora denominata imposta per la difesa nazionale) dal 1941 al 1958 era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza. Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, e nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite; da allora l'imposta federale diretta grava esclusivamente il reddito rispettivamente l'utile. 1) A differenza della Confederazione che introdusse una serie di nuove imposte, i Cantoni si accontentarono delle imposte esistenti. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati dalle tradizionali imposte sulla sostanza e sulle successioni a un'imposta sul reddito generale e a un'imposta sulla sostanza complementare. Basilea Città è stato il primo Cantone ad attuare questo passaggio che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio; l'ultimo Cantone ad adottare il nuovo sistema fiscale è stato Glarona nel Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone di Svitto che solo nel 1936 introdusse un'imposta sui redditi da attività lucrativa; prima era tassata unicamente la sostanza. Agli inizi le imposte erano prelevate proporzionalmente. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto o famiglie a carico, sono state introdotte deduzioni sociali. 1) Promemoria: L'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà. La vecchia denominazione «imposta per la difesa nazionale» era dovuta a motivi storici. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel 1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopperire al forte aumento delle spese per la difesa del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale. Questa imposta è sempre stata un'imposta generale sul reddito prelevata dalla Confederazione. Il suo gettito, dopo deduzione della quota dei Cantoni del 30 per cento, finisce nella cassa generale della Confederazione e non è utilizzato a scopi militari - come lascerebbe intendere la prima designazione - ma serve, unitamente alle altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici compiti che la Confederazione è chiamata a svolgere. 9

12 2 CHI PRELEVA LE IMPOSTE IN SVIZZERA? Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i comuni. 2) Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti come segue nell'articolo 3 della Costituzione: «I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione». 2) La Svizzera (Stato federale) è composta da 26 Cantoni (Stati membri) raggruppati in seno alla «Confederazione» (Stato centrale). I Cantoni contano a loro volta circa 2'800 comuni e detengono i diritti di sovranità originari, mentre la Confederazione dispone unicamente dei diritti che le sono attribuiti esplicitamente dalla Costituzione. La portata dell'autonomia dei comuni è determinata dal diritto cantonale. 10

13 Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che: - la Confederazione può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale. - i Cantoni per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione. Il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere; a tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte dirette, sebbene la Costituzione autorizzi la Confederazione a prelevare una simile imposta. Di conseguenza sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza. Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. 3) In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero. 3) Il diritto di prelevare imposte è accordato anche ai comuni in quanto, quali corporazioni pubbliche autonome, rivestono una grande importanza nella struttura sociale del nostro Paese. Oltre ai compiti da essi assunti in qualità di comunità locali, devono pure svolgere incombenze che altrove sono di competenza dello Stato, come la gestione della scuola elementare, l'assistenza sociale e la sanità. Sebbene questi compiti siano eseguiti in parte sotto il controllo dello Stato e con il suo sostegno finanziario, le spese che ne derivano sono sopportate essenzialmente dagli stessi comuni. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale. 11

14 3 PRINCIPI DELLA SOVRANITÀ FISCALE La legislazione svizzera in materia tributaria è caratterizzata dai seguenti principi ancorati nella Costituzione federale: Principio dell'uguaglianza giuridica Principio della libertà economica Principio della garanzia della proprietà Principio della libertà di credo e di coscienza Divieto della doppia imposizione intercantonale Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate. Che cosa contengono questi principi e divieti? a) Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza allorquando non è osservato il divieto di operare disparità di trattamento ingiustificate nella legislazione e all'atto dell'applicazione della legge. Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale svizzero a Losanna. Nel diritto fiscale il postulato dell'uguaglianza giuridica si concretizza soprattutto con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. 12

15 b) Principio della libertà economica (art. 27 e Cost.) Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica. Questa disposizione costituzionale vieta quindi la riscossione di talune imposte sul commercio che avrebbero un carattere proibitivo nell'ambito della politica commerciale. Inoltre, il legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali. Anche in questo caso, il contribuente può interporre ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale per violazione della libertà economica. c) Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca. La convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi riconosciuta dalla dottrina. Il Tribunale federale ha adottato questo postulato, ma è prudente nell'ammettere il carattere di confisca di un'imposizione. 13

16 d) Principio della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.) Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza. Da questa norma costituzionale si può quindi dedurre che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale solo le persone fisiche e non le persone giuridiche possono appellarsi a questa disposizione costituzionale. e) Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Il divieto della doppia imposizione intercantonale risulta indirettamente dal principio costituzionale della libertà di domicilio (art. 24 Cost.). Secondo questo divieto una stessa persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) e per uno stesso periodo di tempo. La Costituzione autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il cittadino ha comunque il diritto costituzionale di ricorrere contro casi di doppia imposizione presso il Tribunale federale. La nostra Corte suprema ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge. Il divieto della doppia imposizione ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni. 14

17 f) Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.) A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni la tentazione di attirare ricchi contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate è talvolta grande. La Costituzione federale accorda alla Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa. Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato che in un accordo i Cantoni si sono volontariamente impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali). 15

18 4 L'ULTIMA PAROLA AL POPOLO Oltre alla particolarità secondo cui in Svizzera le imposte sono riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni, il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere prelevate. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi - comprese le imposte - previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare (referendum obbligatorio). Inoltre, in molti Cantoni le leggi sottostanno al referendum obbligatorio e in altri al referendum facoltativo. Nella maggior parte dei casi, il popolo è pure chiamato a pronunciarsi sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta o moltiplicatori. Per l'imposta federale diretta le aliquote massime delle tariffe sono ancorate nella Costituzione federale. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dalla maggioranza del popolo e degli Stati (maggioranza dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà al referendum facoltativo. A livello di Cantone e di comune, la modifica della tariffa implica una revisione della legge tributaria. I coefficienti d'imposta e/o i moltiplicatori 4) sono invece determinati dal parlamento cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai Municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo o obbligatorio. 4) Per quanto riguarda l'imposta federale diretta e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta. 16

19 5 QUALI IMPOSTE CONOSCE IL SISTEMA FISCALE SVIZZERO E DA CHI SONO PRELEVATE Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in imposte sul reddito / sull'utile e imposte sulla sostanza / sul capitale nonché in imposte di consumo, sul possesso o sul dispendio. La Confederazione, i Cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in entrambe queste categorie. 5) Le entrate fiscali incassate dagli enti pubblici nel 2003 ammontavano: Confederazione: circa 43'281 milioni di franchi; Cantoni: circa 30'603 milioni di franchi; Comuni: circa 20'500 milioni di franchi. Imposte prelevate dalla Confederazione Confederazione Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette Imposta federale diretta = sul reddito delle persone fisiche = sull'utile delle persone giuridiche Imposta preventiva federale Tassa federale sulle case da gioco Tassa d' esenzione dall' obbligo militare Imposte di consumo Imposta sul valore aggiunto Tasse di bollo federali Imposta sul tabacco Imposta sulla birra Imposta sugli oli minerali Imposta sugli autoveicoli Imposta sulle bevande distillate Dazi e tributi doganali Osservazione: Breve cenno storico: l'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà. 5) Spesso queste due grandi categorie sono denominate comunemente anche imposte «dirette» e «indirette». Dettagli sui diversi generi d'imposta sono forniti nella parte II (fogli gialli). 17

20 Imposte prelevate dai Cantoni e dai comuni I Cantoni e i comuni prelevano generalmente le stesse imposte. Sovente i comuni partecipano al gettito dell'imposta cantonale oppure prelevano per conto proprio un'imposta calcolata in percento dell'imposta cantonale. 26 Cantoni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa cantonale sulle case da gioco Imposte sul possesso e sul dispendio Imposta di circolazione Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Imposta di bollo cantonale Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe Imposta sugli impianti idraulici Altri tributi 2'800 Comuni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull ' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa professionale Imposte sul possesso e sul dispendio Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Altri tributi A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate da Confederazione, Cantoni e comuni può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La peculiarità del nostro sistema è costituita piuttosto dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, valida sull'intero territorio nazionale per ogni singola imposta e, in particolare per le imposte dirette. 18

21 Per la Confederazione le imposte sul consumo (imposte indirette) più importanti dal punto di vista del gettito sono l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sugli oli minerali. Le imposte dirette rappresentano circa un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più forte è dato dall'imposta federale diretta. Imposte e dazi più importanti ' La situazione si presenta diversamente nei Cantoni e nei comuni, ove le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2003 queste imposte hanno rappresentato più del 96,5 per cento delle loro entrate fiscali. Per i Cantoni le imposte sul consumo (imposte indirette) hanno fornito circa il 5,4 per cento degli introiti, mentre per i comuni non hanno raggiunto nemmeno lo 0,3 per cento. 19

22 6 LE QUOTE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE SULLE ENTRATE FISCALI COMPLESSIVE Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta la quota delle imposte sul reddito/sull'utile, sulla sostanza/sul capitale nonché quella delle imposte sul consumo rappresentavano rispettivamente circa il 60 e il 40 per cento delle entrate fiscali complessive di Confederazione, Cantoni e comuni. Durante più di 30 anni l'ago della bilancia si è viepiù spostato dalla parte delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Questa tendenza si sta ora leggermente invertendo, come mostra il seguente grafico. Entrate fiscali complessive = 100 % Osservazione: Nel grafico precedente le tasse di bollo federali sono state incluse nelle imposte dirette (Fonte: Finanze pubbliche in Svizzera, Amministrazione federale delle finanze, Berna) Questa evoluzione è stata provocata, da un lato, dall'importante crescita dell'imposta federale diretta e delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e comuni e, dall'altro, dalla diminuzione degli introiti provenienti dai dazi all'importazione. Con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, le cui aliquote sono leggermente superiori a quelle della precedente imposta sulla cifra d'affari, l'imposizione indiretta ha acquisito maggiore importanza. 20

23 Un confronto con altri Stati industrializzati mostra che nessun Paese presenta una simile proporzione. In Svizzera le imposte di consumo sono infatti più basse di quelle di altri Stati industrializzati (vedi grafico). Quote delle singole imposte in alcuni Stati dell'ocse 2002 In questi Stati, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto comparabili con quelle dell'omonima imposta svizzera nell'ambito del commercio al minuto sono, in percento, le seguenti (stato: 2004): Francia 19,6 / 5,5 / 2,1 Germania 16 / 7 Italia 20 / 10 / 4 Svezia 25 / 12 / 6 Austria 20 / 12 / 10 Gran Bretagna 18 / 8 / 1 Paesi Bassi 19 / 6 Svizzera 7,6 / 3,6 / 2,4 Nell'ottica della politica fiscale questa situazione riveste importanza per diversi motivi. Le imposte sul consumo sono infatti più sensibili alle variazioni della congiuntura di quelle sul reddito e sulla sostanza. I rallentamenti come pure le riprese dell'economia si ripercuotono più rapidamente e direttamente sul loro gettito fiscale. 21

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