NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23_2015 DEL 9 GIUGNO 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23_2015 DEL 9 GIUGNO 2015"

Transcript

1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23_2015 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Aprile RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat... 2 SCADENZARIO GIUGNO GIUGNO: FLESSIBILITÀ E AZIONI POSITIVE GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE GIUGNO: MOD SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO GIUGNO: FERIE NON GODUTE GIUGNO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SOGGETTI ASSICURANTI CHE INIZIANO L ATTIVITÀ NEL MESE DI DICEMBRE GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 5 DECONTRIBUZIONE INPS 2015: PUBBLICATO IL DECRETO... 5 DURC IRREGOLARI: PROROGA DI 30 GIORNI... 6 APPRENDISTATO: TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO SENZA RECESSO SCRITTO... 7 SCADENZARIO CONTRATTUALE... 8 CCNL STUDI PROFESSIONALI - IPOTESI DI RINNOVO... 8 CCNL FEDERAMBIENTE PROTOCOLLO DI INTESA 21 MAGGIO 2015 E VERBALE D ACCORDO E.C.E. 21 MAGGIO FOCUS...10 DURC ON-LINE DAL 1 LUGLIO IL QUESITO DEL MESE...11 Oggetto: Restituzione contributo aggiuntivo Aspi NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...12 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA DELL 11 MARZO RASSEGNA PERIODICA...24 MINISTERO DEL LAVORO DECRETO DIRETTORIALE N. 169 DEL 28 MAGGIO 2015: Bonus occupazione Garanzia Giovani oltre il de minimis CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 29 MAGGIO 2015: Rapporto di lavoro e trattamento illecito di dati sensibili MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 19 DELL 8 GIUGNO 2015: Prime indicazioni sulla nuova procedura semplificata di rilascio del DURC on-line N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 29

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Aprile 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2015 al 14 maggio 2015, è pari a 0,570093%. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat L Istat ha diffuso il calendario 2015 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Comunicato Istat Periodo di riferimento Maggio Lunedì 15 giugno 2015 Giugno Martedì 14 luglio 2015 Luglio Martedì 11 agosto 2015 Agosto Lunedì 14 settembre 2015 Settembre Mercoledì 14 ottobre 2015 Ottobre Venerdì 13 novembre 2015 Novembre Lunedì 14 dicembre

4 SCADENZARIO GIUGNO GIUGNO: FLESSIBILITÀ E AZIONI POSITIVE L L e imprese che realizzano azioni positive per integrare tempi di vita e lavoro e forme di impiego flessibile dei lavoratori in congedo parentale devono presentare domanda quadrimestrale per ottenere i relativi contributi al Ministero del lavoro Dipartimento politiche per la famiglia. 16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI I L contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva. Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I L datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all INPGI a mezzo modello F24. Entro lo stesso termine deve essere presentata all INPGI la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). 16 GIUGNO: MOD SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO V ersamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta. 3 29

5 30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE S i ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2015 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2013 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vige il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D.Lgs. 66/2003). 30 GIUGNO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SOGGETTI ASSICURANTI CHE INIZIANO L ATTIVITÀ NEL MESE DI DICEMBRE P er i datori di lavoro che iniziano l attività nel mese di dicembre l autoliquidazione è prevista per il 16 giugno dell anno successivo, successivamente ad una specifica elaborazione delle basi di calcolo, nella quale sono considerati i codici ditta che non potevano essere inclusi nelle ordinarie elaborazioni di novembre e dicembre non essendo registrati in archivio. 30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 4 29

6 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DECONTRIBUZIONE INPS 2015: PUBBLICATO IL DECRETO I l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la Determinazione, per l anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1 gennaio 2015, ai datori di lavoro, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto; - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Sono escluse dall applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni. Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 5 29

7 DURC IRREGOLARI: PROROGA DI 30 GIORNI È arrivata la proroga per la definizione degli avvisi di irregolarità notificati via Pec ai Consulenti del Lavoro nelle scorse settimane dall'inps: 30 giorni di tempo in più per regolare gli avvisi sul Durc. Viene così accolta una delle richieste avanzate all'inps dal CNO dei Consulenti del Lavoro nella lettera inviata l'1 giugno scorso. Di conseguenza, vanno prioritariamente definite ed archiviate dalle Sedi INPS le pratiche già trasmesse dai Consulenti del Lavoro nei mesi scorsi, che sono il 70% degli avvisi attualmente ritrasmessi. Nelle scorse settimane sono giunte migliaia di note di rettifica ai Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti che assistono aziende beneficiarie si agevolazioni normative e contributive senza essere in possesso di un Durc regolare. L attività di verifica, in particolare, ha interessato tutte le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che presentino situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti. I preavvisi di irregolarità, in particolare, sono stati inviati tramite Pec all intermediario delegato; nell ipotesi in cui non sia disponibile l indirizzo Pec di quest ultimo, il preavviso viene inviato all indirizzo Pec del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante. Se anche il datore di lavoro non è in possesso di un indirizzo Pec, la comunicazione sarà recapitata all azienda con raccomandata A/R. Sul punto, l INPS ha tenuto a precisare che in futuro il preavviso sarà prioritariamente spedito all indirizzo Pec del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all indirizzo Pec dell intermediario delegato. Tuttavia, secondo i CdL il semaforo rosso è scattato anche in caso di pagamenti frazionati da parte delle aziende, generando un errata gestione dei preavvisi di irregolarità. In molti casi, infatti, le segnalazioni sono determinate dal mancato aggiornamento degli archivi dell INPS e non da effettive condizioni di irregolarità. Le stesse criticità, tra l altro, sono emerse anche l anno scorso con l occasione dei preavvisi di maggio Purtroppo la suddetta esperienza non è servita a recuperare pienamente il gap tecnologico, in quanto da un primo esame dei presunti preavvisi di regolarità contributiva notificati in questi giorni, si evincono le stesse identiche criticità segnalate a suo tempo dai CdL. In particolare, la procedura del Durc interno non tiene in considerazione ai fini della verifica della regolarità contributiva: - se l'azienda ha in corso una rateizzazione, sia in sede amministrativa che con il concessionario della riscossione; - se il pagamento del debito è stato effettuato direttamente presso il concessionario della riscossione; - se la sede provinciale ha inserito un codice di blocco in attesa dello storno contabile dei versamenti effettuati; - se i versamenti sono stati effettuati in maniera frazionata, in quanto non è in grado di valutarne la congruità; - se il pagamento non è stato effettuato nei termini, in quanto non è in grado di abbinare il versamento dell'f24, presente nell'archivio, con l'inadempienza presente in altra parte dello stesso archivio; - se la sede provinciale non ha lavorato le richieste di regolarizzazione. 6 29

8 APPRENDISTATO: TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO SENZA RECESSO SCRITTO I In caso di mancato recesso scritto preceduto da preavviso, il contratto di apprendistato può considerarsi a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la disdetta intimata al termine del rapporto nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima manifestazione della volontà di non trasformare l apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello speciale contratto. Quindi, qualora il datore di lavoro non faccia pervenire all apprendista la formale disdetta con l osservanza del periodo di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato. A chiarirlo sono gli esperti della Fondazione Studi in risposta a un quesito giunto dalla rete. Gli esperti della Fondazione Studi chiariscono dapprima che l apprendistato è uno speciale contratto di lavoro, avente causa formativa ed al tempo stesso occupazionale, in quanto accanto alla funzione tipica di scambio, prestazione contro retribuzione, nel sinallagma contrattuale si inserisce anche la necessaria formazione professionale che il datore di lavoro sarà tenuto a garantire all apprendista, direttamente o mediante soggetti in possesso di idonee conoscenze. Durante il periodo formativo il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato. Il periodo di apprendistato, in particolare, si conclude con l acquisizione della professionalità che ha costituito l obiettivo formativo del rapporto. Alla scadenza del contratto, il datore può decidere, indipendentemente dall acquisizione o meno della qualifica da parte dell apprendista, di recedere dal contratto; in tal caso dovrà dare al lavoratore formale disdetta con l osservanza del periodo di preavviso. Tale disdetta, intimata al termine del rapporto nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima manifestazione della volontà di non trasformare l apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello speciale contratto. Infatti, non bisogna dimenticare che la disdetta assume natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213), in quanto si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180). Quindi, laddove il recesso non intervenga, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato. 7 29

9 SCADENZARIO CONTRATTUALE CCNL STUDI PROFESSIONALI - IPOTESI DI RINNOVO S ul sito è stata riportata la notizia dell approvazione all unanimità del Contratto collettivo nazionale degli studi professionali. Venerdì 15 maggio, le 19 associazioni di categoria, aderenti alla Confederazione nazionale libere professioni, hanno approvato all unanimità l ipotesi di rinnovo del Ccnl, sottoscritta il 17 aprile 2015 da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs). Il nuovo contratto, che prevede un aumento salariale per il prossimo triennio di 85 euro a regime per il terzo livello, riguarda circa un milione e mezzo tra lavoratori subordinati, praticanti e professionisti di studio. Tra le figure professionali coinvolte, oltre ai dipendenti degli studi notarili e di avvocati, anche dipendenti degli studi medici, dentistici, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro ed in prospettiva verrà definita la classificazione delle professioni non ordinistiche. Ecco le novità più rilevanti in pillole. Rappresentanza contrattuale: il nuovo Ccnl degli studi professionali è stipulato da Confprofessioni come unica rappresentanza datoriale. Decorrenza e durata: il periodo di vigenza contrattuale decorre dal 1 aprile 2015, sino al 31 marzo Trattamento economico: aumento retributivo complessivo a regime, 31 marzo 2018, di 85 euro per il III livello diviso in cinque tranches, con l esclusione di qualsiasi erogazione una tantum. Welfare per i professionisti datori di lavoro: introdotta la copertura di assistenza (sanitaria/antinfortunistica) del datore di lavoro. La gestione di tali prestazioni, sotto la direzione di Confprofessioni, è affidata alla bilateralità. Potenziamento e valorizzazione della bilateralità: Attivazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori di studi professionali che attraversano un periodo di crisi. Rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio ai lavoratori. Incentivata la costituzione di articolazioni territoriali dell Ente Bilaterale nazionale, denominati sportelli, per la gestione del mercato del lavoro. Rilancio del II livello di contrattazione: possibilità di realizzare a livello territoriale intese per una regolazione dell attività lavorativa più rispondente alle esigenze dei datori di lavoro; maggiore coinvolgimento delle delegazioni territoriali nella disciplina del rapporto di lavoro. Contratti e modalità di lavoro: Lavoro a tempo determinato: elevato il numero di contratti a termine che potranno essere attivati da ciascun datore di lavoro ed è stato abolito l obbligo di rispettare gli intervalli di tempo tra differenti contratti a termine. Apprendistato: semplificazione degli obblighi formativi, riducendo complessivamente le ore di formazione. Possibilità di effettuare la formazione in tutte le modalità possibili. Lavoro intermittente: regolamentazione del lavoro a chiamata. Il Ccnl degli studi professionali è tra i pochi a disciplinare tale tipologia contrattuale, di fondamentale importanza per garantire flessibilità. 8 29

10 Contratto di reimpiego: Per un periodo di 30 mesi sarà possibile retribuire soggetti over 50 e disoccupati di lunga durata con un salario di ingresso più basso rispetto a quello di base previsto dal Ccnl. Telelavoro. Rilancio del telelavoro per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Regime dei permessi: Rivisto il regime dei permessi per lo studio e per le nuove assunzioni, con un intervento dell Ente Bilaterale a coprire parte dei costi retributivi. Profili professionali: sono state concordate con le aree di Confprofessioni le modifiche relative alla classificazione del personale ed ai relativi profili. CCNL FEDERAMBIENTE PROTOCOLLO DI INTESA 21 MAGGIO 2015 E VERBALE D ACCORDO E.C.E. 21 MAGGIO 2015 In data 21 maggio 2015 Federambiente e FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno sottoscritto un protocollo di intesa che individua le tematiche da sviluppare nel quadro del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 2011 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. Il verbale di intesa definisce un compenso forfettario una tantum per i periodi 1 maggio dicembre 2014 e 1 gennaio maggio 2015 e un'anticipazione forfettaria per il periodo giugno - ottobre

11 FOCUS DURC ON-LINE DAL 1 LUGLIO Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

12 IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Restituzione contributo aggiuntivo Aspi. Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso Richiesta: Nel mese di agosto 2013 un dipendente a tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato. Pertanto nel mese di agosto 2013 è stato recuperato, con il cod. Inps L810, il contributo addizionale dell'1,40% pagato nei sei mesi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro. A settembre l'azienda cliente comunica di annullare la trasformazione a tempo indeterminato per rinuncia del lavoratore. Come bisogna procedere? Esistono dei codici Inps per evidenziare il versamento dei contributi arretrati? Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

13 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA DELL 11 MARZO 2015 Previdenza ed assistenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando per cento l'importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU alla luce della sentenza S. ed altri contro Italia (che ha condannato l'italia per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e dell'art. 6, paragrafo 1 CEDU) - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 172/2008 e n. 264/2012, ritenute dal giudice rimettente superate dalla richiamata pronuncia della Corte EDU - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6, 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1. Svolgimento del processo 1. Con ricorso al Tribunale di Verbania Brazzale Nives evocava in giudizio l'inps esponendo di essere titolare di pensione di anzianità avendo perfezionato il trasferimento presso l'inps della contribuzione versata in Svizzera; di avere chiesto all'istituto il ricalcolo della pensione sulla base dell'effettiva retribuzione percepita In Svizzera, anzichè sulla base degli importi retributivi arbitrariamente ridotti dall'inps in considerazione della diversa aliquota contributiva svizzera, inferiore a quella italiana; di avere vanamente esperito l'iter amministrativo. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento della prestazione nella misura risultante dalla richiesta ricostituzione. Si costituiva in giudizio l'inps contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Verbania con sentenza del 5 luglio 2006 accoglieva il ricorso. Avverso la detta sentenza interponeva appello l'inps chiedendo la riforma della decisione di primo grado. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19 dicembre 2008 accoglieva l'appello dell'inps e rigettava la domanda. La Corte territoriale nella sua sintetica decisione ha ricordato che il Tribunale aveva accolto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamando la sentenza n. 4623/2004 della Corte di cassazione, ma che, successivamente alla decisione della Corte, era intervenuta la legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il cui art. 1 comma 777 recita «5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzione ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge». La Corte territoriale osservava che i criteri fissati dalla norma interpretativa erano stati seguiti dall'inps nella determinazione della pensione e che la questione di legittimità costituzionale della detta norma, sollevata con ordinanza del 5 marzo 2007 dalla Corte di cassazione, in riferimento agli art. 3 primo comma, 35 quarto comma e 38 secondo comma Cost., era stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172/2008. A prescindere dalla fondatezza della questione preliminare eccepita dall'inps concernente l'intervenuta decadenza triennale dall'azione ex art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 D.L

14 n. 384/1992, l'appello appariva fondato nel merito con conseguente rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo Per la cassazione di detta decisione propone ricorso la Brazzale Nives con un motivo con il quale si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; in particolare violazione dell'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni. La ricorrente richiama l'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 5048/2007 secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1 comma 777 legge n. 296/06, pur dichiarandosi di interpretazione autentica, avrebbe carattere innovativo incidendo retroattivamente, ed irragionevolmente, su diritti acquisiti afferenti lo status di pensionato in quanto riparametra la retribuzione pensionabile del lavoratore emigrato in termini ingiustificatamente riduttivi e penalizzanti, con sensibile decurtazione della pensione spettante. Allega la ricorrente che «in altri termini, ad un calcolo pensionistico effettuato, ovvero da effettuare con riparametrazione degli importi alla retribuzione effettivamente corrisposta nella misura del 32%.. viene ex abrupto sostituita la misura dell'8%...commisurata alla percentuale che l'assicurazione sociale svizzera aveva a suo tempo applicato sulle retribuzioni corrisposte». La ricorrente dà atto che la questione di legittimità costituzione sollevata a suo tempo dalla Corte di cassazione è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 3 primo comma, 35 quarto comma e 38 secondo comma della Costituzione, ma allega che per l'art. 101 della Costituzione i giudici sono soggetti alla legge e non è dato sostituirsi ad essa in ragione di una interpretazione autentica che in realtà abbia l'effetto di una innovazione con efficacia retroattiva attraverso un intervento legislativo che finisce con il violare anche l'art. 104 della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri Si è costituito l'inps chiedendo il rigetto del ricorso; l'istituto ha prodotto anche memoria difensiva ex art. 378 C.P.C. Con la detta memoria l'inps ha osservato che la Corte dei diritti dell'uomo con la sentenza S. ed altri c. Italia del 15 aprile 2014 aveva ribadito quanto precedente statuito con la sentenza Maggio c. Italia circa la violazione in relazione all' art. 1, comma 777 legge n. 296/2006 del diritto ad un giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, ma aveva - contrariamente al precedente della sentenza Maggio- stabilito che la detta norma aveva violato anche l'art. 1 del Protocollo n.1 alla Cedu per avere integrato un'indebita interferenza con i diritti dei pensionati comportando un onere eccessivo a loro carico. Per l'inps, tuttavia, da un lato l'orientamento della Corte di Strasburgo non era, sul punto della lesione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, univoco e dall'altro lato la Corte costituzionale con la sentenza n. 264/2012 aveva già accertato che la norma contestata era essenziale per la complessiva tenuta del sistema di sicurezza sociale, non in condizione di reggere gli oneri che deriverebbero da un sistema di calcolo pensionistico diverso da quello stabilito nel La prevalenza dell'esigenza di tutela della sostenibilità del sistema di sicurezza sociale rispetto a quella di protezione di interessi del singolo, per il caso in esame, era già stata chiaramente affermata dalla Corte delle leggi. Premesse processuali 2.1 La ricorrente nel giudizio a quo ha svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui ha chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a quella italiana. Nella presente controversia questa Corte è chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi sull'applicazione alla fattispecie in esame della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, già applicato dalla Corte di appello, e la cui legittimità costituzionale viene revocata in dubbio da parte ricorrente. La citata norma prevede «il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e 13 29

15 dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge». Il suddetto art. 5, comma 2, a sua volta, stabilisce che «per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti della legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 17, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1968, sarà stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo». Le modifiche sulle regole del computo della retribuzione pensionabile, introdotte da successive disposizioni di legge, non rilevano ai fini del presente esame La questione delle cosiddette «pensioni svizzere», presenta un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, sviluppatosi nel tempo, nella pendenza del presente giudizio, in ordine al quale è opportuno procedere ad un breve riepilogo. L'art. 1 dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, Accordo concluso a Berna il 4 luglio 1969, cui è stata data esecuzione con la Legge di Ratifica 18 maggio 1973 n. 283, che trova applicazione nel caso di specie, recita al primo comma i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione sociale svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità svizzera, a condizione che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia (...). Il comma 2 regola la connessa perdita di ogni diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera e il comma 3 disciplina l'utilizzazione in Italia dei contributi, prevedendo: le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata dall'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti. Al momento della stipulazione del suddetto Accordo aggiuntivo del 1969 era già stata introdotta in Italia la cosiddetta pensione retributiva (citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, art. 5). In base all'art. 10 del secondo Accordo aggiuntive alla medesima convenzione del 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980 e ratificato con legge 7 ottobre 1981, n. 668 la normativa sul trasferimento dei contributi è stata applicata ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. In presenza del richiamato quadro normativo, questa Corte, con la sentenza n del 2004 (v. anche Cass., Sezione lavoro, sentenze n del 2004 e n del 2005), nel rigettare il ricorso dell'inps, statuiva che la circostanza che siano stati applicate aliquote contributive diverse e più basse di quelle in vigore in Italia non può indurre ad introdurre una corrispondente riduzione anche della retribuzione di riferimento, perchè un tale procedimento, non previsto dalla legge, comporterebbe un'arbitraria modificazione dei criteri di determinazione della pensione. Del resto l'entità delle aliquote contributive non sono un elemento rilevante ai fini della determinazione della pensione in base alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo, potendo le aliquote variare per legge nel corso del tempo, oppure essere determinati in misura diversa a seconda delle varie categorie produttive o di lavoratori o in presenza di situazioni particolari

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE

Dettagli

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/05/2012

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI

Dettagli

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (1). Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2015, n. 116. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 18/02/2013

Direzione Centrale Entrate. Roma, 18/02/2013 Direzione Centrale Entrate Roma, 18/02/2013 Circolare n. 28 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015)

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI,PUBBLICISTI E PRATICANTI SCHEDA SINTETICA

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Roma, 29 gennaio 2015

Roma, 29 gennaio 2015 DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE n. 2500 Roma, 29 gennaio 2015 ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI ALLE UNIONI REGIONALI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Dettagli

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012 Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap Roma, 13/09/2012 Circolare n. 109 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Roma, 05/03/2010 Circolare n. 33 Allegati n.2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori

Dettagli

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 29/12/2014 Circolare n. 191 Ai Dirigenti

Dettagli

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione. DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal 25.11.2014. (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l

Dettagli

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori:

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori: Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 19-12-2012 Messaggio n. 20944 Allegati n.1 OGGETTO: Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

SPAZIO AZIENDE GIUGNO 2013

SPAZIO AZIENDE GIUGNO 2013 Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 06 di SPAZIO AZIENDE GIUGNO 2013 LE ULTIME NOVITÀ Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi FAQ Ministero del Lavoro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

INFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002

INFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002 Roma, 22/07/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Roma, 29/05/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 112

Roma, 29/05/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 112 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Ufficio Legislativo Entrate Organizzazione Sistemi Informativi e Tecnologici Bilanci e Servizi fiscali Roma, 24 Marzo 2009 Circolare n. 44 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

Direzione centrale prestazioni. Direzione centrale entrate contributive Area interventi a sostegno dell occupazione

Direzione centrale prestazioni. Direzione centrale entrate contributive Area interventi a sostegno dell occupazione Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 30-11-2005 Messaggio n. 39155 OGGETTO: Fondo di solidarietà dei dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M.

Dettagli

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it di Aldo Forte Pubblicista Esperto in materia previdenziale L'Inps, con la circolare n. 16/2013, chiarisce che per i soggetti con un'anzianita'

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

Roma, 27 dicembre 2005

Roma, 27 dicembre 2005 DIREZIONE GENERALE Roma, 27 dicembre 2005 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE UFF. I NORMATIVA Uff. II - DENUNCE CONTRIB. E

Dettagli

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato. Prot.2015/4793 Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d imposta dei dati delle

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Oggetto: Mittente: Data:

Oggetto: Mittente: Data: Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Incontro con l INPS Brescia, 17/03/2014. INPS Sede di Brescia - Consalvi R. 1

Incontro con l INPS Brescia, 17/03/2014. INPS Sede di Brescia - Consalvi R. 1 Incontro con l INPS Brescia, 17/03/2014 INPS Sede di Brescia - Consalvi R. 1 Art. 1 comma 1175 DM 24/10/2007 L articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015

Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015 Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015 Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 4.2.2015 n. 26, l'inps ha comunicato

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 64/2015 Maggio/4/2015 (*) Napoli 8 Maggio 2015 Con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, l'inps fornisce le istruzioni operative per

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17/06/2015 Circolare n. 122 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 28/09/2011

Direzione Centrale Entrate. Roma, 28/09/2011 Direzione Centrale Entrate Roma, 28/09/2011 Circolare n. 122 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

incremento dell addizionale regionale irpef per l anno 2011 Incremento dello 0,33% dell aliquota base

incremento dell addizionale regionale irpef per l anno 2011 Incremento dello 0,33% dell aliquota base NEWSLETTER 41 - N. 1 ANNO 2012 incremento dell addizionale regionale irpef per l anno 2011 Incremento dello 0,33% dell aliquota base sospensioni lavoro aziende non iscritte eber e sgravio contrib. retribuzioni

Dettagli

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Circolare Informativa n 20/2014 Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Pagina 1 di 5 INDICE 1) Premessa pag. 3 2) La disciplina del beneficio pag. 3 3) Durata

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 42 03.03.2014 Montante contributivo: rivalutato il tasso 2014 Dal 1 gennaio 2014, il montante contributivo è pari a 1,001643,

Dettagli

Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi.

Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi. Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica D.C. TFS/TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ufficio I Tfs, Tfr e assicurazione sociale vita Ufficio II Previdenza complementare

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 10/04/2015 Circolare n. 74 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli