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1 "Professionalità per il terzo settore" OGGETTO: invio della newsletter mensile. Gentili Signore e Signori, l associazione Legale nel Sociale è stata lieta di ricevere così tanti positivi riscontri all invio del n. 01 della newsletter di giugno. Vi ringraziamo dell entusiasmo trasmessaci e dei complimenti, che fanno sempre molto piacere. Quindi sempre più fiduciosi di fare una cosa utile e di qualità vi inviamo il numero 02 della newsletter di luglio 2006 e augurandovi buone ferie estive vi diamo appuntamento per un numero doppio intorno alla metà di settembre Per info Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni. Cari saluti. Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi, Avv. Daria Polidoro, Dott. Paolo Giuliani, Avv. William Di Cicco, Avv. Raffaello Cotturone, Avv. Valentina Di Vincenzo, Avv. Elena Gloria, Avv. Emiliano Rossi, Avv. Camilo Zufelato, Dott. Simona Barbaliscia, Dott. Chiara Porta e Dott. Mirko Zilli. Newsletter n. 02 luglio 2006 IMPRESA DIRITTO ED ETICA COOPERATIVE: AGEVOLAZIONI FISCALI. Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n del 17 febbraio La Corte ha deciso di attivare la particolare procedura prevista in ambito comunitario, chiedendo alla Commissione europea di verificare se una serie di agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana a favore delle società cooperative si configurino come aiuti di Stato, in quanto tali non consentiti dalla normativa comunitaria. Inoltre la Corte ha chiesto quali siano gli elementi in base ai quali valutare la loro compatibilità con il mercato comune. Una decisione negativa della Commissione in materia di aiuti di Stato avrebbe nell'ordinamento nazionale italiano, efficacia prevalente rispetto alla norma di diritto interno eventualmente risultante in conflitto. Nel mirino della Corte è finito un ampio spettro di

2 agevolazioni incluse quelle destinate alle cooperative operanti nel settore creditizio (le Banche Popolari). RESPONSABILITA' DEGLI ENTI E MISURE CAUTELARI. Corte Cassazione Sezione II penale sentenza n del 22 marzo Il giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni nei confronti di una persona giuridica (nel caso particolare somme depositate sui conti correnti bancari intestati a una società) in base all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 / 2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell art. 11 della L. 29 settembre 2000, n Per applicare la misura preventiva il giudice non deve verificare che vi sia pericolo per il trascorrere del tempo richiesto per lo svolgimento del processo (periculum in mora) né la presenza di gravi indizi di colpevolezza apparendo invece sufficiente l'astratta configurabilità dell'illecito penale nella condotta posta in essere da un soggetto riconducibile alla società medesima. Appaiono dunque non particolarmente rigorosi i vincoli quando il giudice si trovi ad applicare la misura cautelare contro una società (fonte "Il Sole 24 ore" del 28 maggio 2006). * * * CITTADINI EXTRACOMUNITARI (ASILO, RIFUGIO, SOGGIORNO, ESPULSIONE, NUOVI DIRITTI). ORDINE DI ALLONTANAMENTO E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. Corte di Cassazione, Sezione I penale sentenza 15 marzo 2006 n Perché sia configurabile il reato previsto dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lvo. n. 286 / 1998) stranieri previsto a carico del cittadino extracomunitario che sebbene raggiunto dall'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, vi si trattenga senza giustificato motivo, è necessario che l'ordine sia motivato. Diversamente l'ordine va disapplicato e il reato non si configura. TRADUZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO PENALE Tribunale penale di Bologna, Sezione riesame, ordinanza 11 maggio Quando, prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare si accerta che l'indagato non conosce la lingua italiana, il g.i.p. ha l'obbligo di disporre la traduzione del provvedimento a pena di nullità insanabile rilevabile anche d'ufficio (artt. 178 lett. c e 180 c.p.p.). Il Tribunale ha richiamato il contenuto di due sentenze della Corte Costituzionale (n. 10 / 1993 e n. 64 / 1994) che hanno rilevato che l art. 143 c.p.p. impone che si proceda alla nomina dell interprete o del traduttore immediatamente alla constatazione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede. A conforto della propria pronuncia anche la sentenza della Corte di Cassazione n del 24 settembre 2003 che ha affermato che l art. 143 c.p.p. non possa non trovare applicazione anche per l ordinanza di custodia cautelare in carcere che per il suo contenuto e i suoi effetti rientra fra quegli atti per i quali a pieno titolo deve essere assicurata la pienezza del diritto di difesa considerato che l'indagato deve conoscere gli addebiti nella loro interezza (fonte Il Quotidiano giuridico IPSOA 29 maggio 2006). REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO E REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.

3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 240 del 22 giugno 2006 ha respinto in quanto infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 26, comma 7 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull immigrazione e sulle condizioni dello straniero) nella parte in cui la disposizione stabilisce che in caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Titolo III Capo III, Sezione II della legge n. 633 / 1941 relativi alla tutela del diritto d'autore e dagli articoli 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione dello stesso con accompagnamento alla frontiera. Il giudizio nel cui ambito è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ha riguardato il caso di un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di cui all art. 171-ter, lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore, poiché trovato in possesso di centodiciannove musicassette, da altri abusivamente duplicate o riprodotte, destinate alla vendita (Fonte "Il Quotidiano giuridico" IPSOA del 23 giugno 2006). DIRITTI DELLA PERSONA * * * DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E CONDOTTA DELLE PARTI Corte di Cassazione, Sezione I civile sentenza 13 aprile 2006 n Non ricorrono gli estremi per potere ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo quando il giudice riscontri l'esistenza di elementi idonei ad escludere l'esistenza di un pregiudizio. Nel caso esaminato la durata del processo era da ricondurre alla condotta delle parti le quali si erano limitate a formulare richieste di rinvio, le parti inoltre avevano determinato l'estinzione del giudizio per inattività considerato che erano pervenute a una definizione del contenzioso a seguito di una transazione stragiudiziale. DIRITTO ALLA PENSIONE DEL TRANSESSUALE IN BASE AL SESSO ACQUISITO. Corte Europea dei diritti dell'uomo sentenza 23 maggio 2006 n Il Regno Unito ha violato l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo avendo negato a un transessuale divenuto donna il diritto alla pensione al raggiungimento dell'età prevista per il sesso femminile acquisito, dando prevalenza invece al sesso biologico. Dunque l età pensionabile a cui fare riferimento deve tenere conto del sesso del lavoratore al momento in cui questi presenta la domanda per il pensionamento e non di quello posseduto alla nascita e successivamente mutato. Negare il diritto alla pensione prevista per le donne al transessuale che ne faccia richiesta, giustificando il rifiuto col sesso biologico, viola il diritto di ogni individuo a non essere discriminato in ragione del sesso e configge con la normativa comunitaria. DIRITTO AL NOME E TARDIVO RICONOSCIMENTO PATERNO. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 26 maggio 2006 n Il cognome nell'ordinamento giuridico italiano assolve sia alla funzione pubblicistica di tutela della famiglia consentendo ai suoi componenti di essere identificati come tali, sia ad una funzione privatistica quale strumento di identificazione della persona e connotato della sua identità personale. Nel caso di filiazione naturale, mancando una famiglia da tutelare, la funzione del cognome è principalmente privatistica nel senso precisato, ne consegue che nel caso di minore preventivamente riconosciuto

4 dalla madre, il giudice dovrà valutarne l'interesse in presenza di modificazione del cognome per successivo riconoscimento paterno, non solo verificando se dalla attribuzione del cognome del padre possa derivare un pregiudizio al minore per la cattiva reputazione del padre ma anche nel caso in cui il cognome della madre sia assurto ad autonomo segno distintivo della identità personale del minore stesso. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E INCAPACITA' Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 12 giugno 2006 n L'amministrazione di sostegno, figura introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge n. 6 / 2004, ha lo scopo di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento flessibile di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Si distingue dalla interdizione e dalla inabilitazione non già per il diverso e meno intenso grado di infermità a cui si riferisce quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto. E' il giudice che deve valutare la conformità della misura alle suddette esigenze, tenuto conto del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario. Nel caso in questione la Cassazione ha chiarito che l'amministratore di sostegno può essere nominato anche in caso di soggetto completamente incapace. * * * FISCO CONTABILITA' PREVIDENZA E LAVORO COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE E ACCERTAMENTI FISCALI Corte di Cassazione, Sezione Tributaria sentenza 6 marzo 2006 n L'amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni fiscali attribuite alle cooperative a mutualità prevalente, nel caso in cui accerti che la cooperativa costituisce invero una struttura che ha la finalità di coprire una attività imprenditoriale. Ove in possesso di elementi certi in merito alla vera natura dell'ente l'erario può superare la presunzione di spettanza delle agevolazioni fiscali riferita a dati formali e apparenti. DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO NELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA Corte di Cassazione, Sez. Lavoro sentenza 18 maggio 2006 n Per i comportamenti discriminatori di carattere collettivo basati sul sesso l art. 4 della legge n. 125 / 1991 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro attribuisce ai lavoratori una tutela interdittiva che si basa su di un ordine del giudice al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. La legge di per sé però non comporta l attribuzione diretta e immediata al soggetto discriminato di una specifica progressione in carriera, per la cui tutela si richiama essenzialmente l'eliminazione del comportamento illegittimo adottato dal datore di lavoro. RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER LE ONLUS L'INPS corregge la propria precedente circolare n. 3 / 06 con la quale aveva interpretato l'art. 1, comma 361 della legge finanziaria per il La disposizione prevede infatti una riduzione dei contributi per le prestazioni temporanee (assegno per il nucleo familiare, malattia, maternità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione), lo sconto si ottiene cominciando a ridurre la percentuale dei contributi per l'assegno al nucleo familiare (CUAF) se il contributo CUAF non è sufficiente a contenere lo sconto si passa a ridurre i contributi per le altre prestazioni temporanee (cominciando dai contributi per maternità e disoccupazione) in ogni caso non si può ridurre il contributo destinato al fondo di garanzia per il TFR.

5 La prima interpretazione dell'inps aveva sostenuto che se l'ente non era tenuto a versare il contributo CUAF lo sconto non potesse essere comunque applicato agli altri contributi per prestazioni temporanee, veniva così negato lo sconto a tutti quei datori esonerati dal versamento del contributo CUAF in quanto eroganti in proprio ai propri dipendenti i trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi di legge, tra questi soggetti rientrano anche le ONLUS. L'interpretazione è stata modificata recentemente e lo sconto sui contributi per le prestazioni temporanee diverse dagli assegni familiari è stata estesa con decorrenza dal 1 gennaio 2006 anche a quei soggetti come le ONLUS non tenute al versamento del contributo CUAF (fonte il Sole 24 ore 23 maggio 2006). DISABILITA' E AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURA Agenzia delle Entrate risoluzione 16 maggio 2006 n. 66 / E Il caso ha riguardato un genitore con due figli disabili fiscalmente a carico il quale ha proposto interpello all'autorità fiscale. Positiva la risposta dell'agenzia che ha riconosciuto spettanti le agevolazioni fiscali per l'acquisto delle autovetture per ciascuno dei figli disabili sostenute dal genitore del quale erano fiscalmente a carico. Le agevolazioni consistono in un'aliquota IVA ridotta e nella possibilità di fruire di una detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, la detrazione compete una sola volta nell'arco di quattro anni e nel limite di spesa di ,99 euro. RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E TUTELA DELLA SALUTE Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n del 18 maggio E giustificato e quindi lecito il rifiuto del lavoratore dipendente a svolgere la propria prestazione lavorativa a causa delle condizioni di oggettiva insalubrità e pericolosità dell'ambiente di lavoro. La Cassazione ha applicato nel caso l'articolo 1460 del Codice Civile in base al quale nei contratti a prestazioni corrispettive ogni contraente si può rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere la propria. In questo caso sul datore di lavoro fa carico in base all'articolo 2087 del Codice Civile l'obbligo di adottare in via preventiva tutte le misure più opportune per tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore. (Fonte "Il Sole 24 ore" del 12 giugno 2006). AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ALLE COOPERATIVE PER I SOCI LAVORATORI DIPENDENTI L'INPS con la circolare n. 77 del 25 maggio 2006 ha rivisto il proprio orientamento negativo in merito alla concessione di agevolazioni contributive a favore delle cooperative di lavoro. La modifica della posizione avviene a seguito della pronuncia del Ministero del Lavoro a due interpelli. Il Ministero ha così ritenuto che possano accedere ai benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4 della legge n. 223 / 1991 (agevolazioni contributive previste nel caso di assunzione a tempo determinato ovvero indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità) e dall'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990 (abbattimento del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per trentasei mesi, nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da 24 mesi) anche le cooperative di lavoro con riferimento ai soci lavoratori con i quali, in base a quanto previsto dalla legge n. 142 / 2001 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore la cooperativa stessa stabilisca, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale.

6 LICENZIAMENTO E OFFESE RECIPROCHE Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n del 25 maggio Il comportamento offensivo del dipendente nei confronti di un proprio superiore non può essere oggetto di sanzione quando costituisca reazione a un comportamento provocatorio dell'altro soggetto. Nel caso in questione un lavoratore aveva risposto con espressioni offensive a un proprio superiore che lo aveva però in precedenza offeso ledendolo nella sua dignità e personalità. Il comportamento altrimenti sanzionabile fino al licenziamento disciplinare è stato invece ritenuto lecito e quindi non perseguibile. CALL CENTER E CONTRATTO A PROGETTO Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale circolare n. 17 / 2006 del 14 giugno Il Ministro ha fornito indicazioni operative per l'attività ispettiva relativamente al lavoro svolto nei call center sotto forma di collaborazioni a progetto. In particolare si distingue tra due tipologie di prestazioni quella in bound nell'ambito della quale il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate di terzi svolgendo una attività ordinaria di ricezione delle telefonate che presuppone un rapporto di lavoro subordinato; a tale tipologia si contrappone quella out bound in cui è il lavoratore il quale nell'ambito di una specifica e singola campagna è tenuto a effettuare chiamate all'utenza, in questo caso la durata della campagna costituisce il termine esterno che determina la lunghezza e giustifica la presenza di un progetto tipica appunto del relativo contratto di collaborazione. Associazione Legale nel Sociale c/o Studio Legale Isoldi Via Tibullo, Roma T e F info@legalenelsociale.it Note legali. AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su questa Newsletter è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica. Si intenderà rilasciato il consenso all utilizzo dall'interessato in mancanza di richiesta di cancellazione. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere info@legalenelsociale.it. La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Legale nel

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