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1 Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 16 del 20 maggio 1994 Oggetto: Entrata in vigore dell'accordo CEE-AELS relativo allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.). È stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993 la legge n. 300 del 28 luglio 1993 di ratifica ed esecuzione dell'accordo che ha costituito lo Spazio Economico Europeo (SEE) fra l'unione Europea ed alcuni dei Paesi aderenti all'associazione Europea per il Libero Scambio (l'austria, la Finlandia, l'islanda, la Norvegia e la Svezia) (All. n. 1). Allo stato restano esclusi dallo Spazio Economico Europeo, pur facendo parte dell'aels, la Confederazione Elvetica ed il Principato del Liechtenstein. Tale Accordo, entrato in vigore il 1 gennaio 1994, prevede fra l'altro, per i regimi di sicurezza sociale, l'applicazione dei Regolamenti comunitari n del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, anche da parte dei Paesi che sono entrati a fare parte dello Spazio Economico Europeo. A decorrere da tale data, pertanto, nella trattazione dei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale occorsi ai lavoratori di tali Stati dovrà farsi riferimento alle istruzioni impartite con la "guida pratica" allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989 relativa alle fattispecie in regime comunitario. Tali disposizioni dovranno essere seguite anche nei rapporti con l'austria, la Norvegia e la Svezia, Stati con i quali sono state a suo tempo stipulate Convenzioni di sicurezza sociale. Si fa presente peraltro che, per quanto riguarda la Convenzione Italo-austriaca sottoscritta il 21 gennaio 1981, restano in vigore le istruzioni impartite, con la circolare n. 55 del 23 settembre 1983, per i sottoelencati articoli (all. n. 2) inseriti dall'accordo sullo Spazio Economico Europeo nell'allegato III (Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili), lettera A del citato Regolamento CEE n. 1408/1971: - art. 4 (Convenzione) e paragrafo 2 del "Protocollo finale" (persone che risiedono in Paesi terzi); - art. 5 (prestazioni erogate ad aventi diritto residenti in un terzo Stato); - art. 9, paragrafo 2 (categoria di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione nei confronti della legislazione applicabile). Ai fini operativi nell'allegato 3 sono indicati gli Organismi di collegamento (con i relativi indirizzi) dei Paesi dell'a.e.l.s. facenti parte, allo stato attuale, dello Spazio economico europeo. Eventuali difficoltà che si dovessero incontrare nell'applicazione della normativa comunitaria soprarichiamata, soprattutto nei rapporti con l'austria, dovranno essere segnalate a questa Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative. Allegato n. 1 alla circolare n. 16/1994 Legge 28 luglio 1993, n. 300 Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 191 del Serie Generale). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 PROMULGA la seguente legge: Art Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo Art Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo Art Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste. Art All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO PARTE I OBIETTIVI E PRINCIPI

3 Articolo I 1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE. 2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo: a) la libera circolazione delle merci, b) la libera circolazione delle persone, c) la libera circolazione dei servizi, d) la libera circolazione dei capitali, e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale. Articolo 2 Ai fini del presente accordo, si intende per: a)"accordo": il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui e fatto in essi riferimento; b)"stati AELS (EFTA)": le Parti contraenti che sono membri dell'associazione europea di libero scambio; c)"parti contraenti": per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Articolo 3 Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo. Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo. Articolo 4 Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Articolo 5 Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2. Articolo 6

4 Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo. Articolo 7 Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi: a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario e recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione. PARTE III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI CAPO I LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI Articolo 29 Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autoomi ed ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti. PARTE IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

5 2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali. Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti. 3. Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica e il 30 giugno Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione. ALLEGATO VI SICUREZZA SOCIALE K) Nell'allegato III, lettera A del Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio (Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili) è aggiunto il testo seguente: 74. AUSTRIA-ITALIA a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 92. FINLANDIA-ITALIA Senza oggetto 109.ISLANDA-ITALIA Senza oggetto NORVEGIA-ITALIA Nulla 154. SVEZIA-ITALIA

6 Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre Allegato n. 2 alla circolare n. 16/1994 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA SICUREZZA SOCIALE (Sottoscritta il 21 gennaio 1981) Art. 4 Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente. Art Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonché ai familiari ed ai superstiti, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Il paragrafo 1 si applica, altresì, alle persone di cui alla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo protocollo del 31 gennaio 1967, nonché alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi. 3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo. 4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilità al lavoro. Art Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonché ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. 2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.

7 PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA (Vienna il 21 gennaio 1981) 2. Ad art. 4 della Convenzione: a) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, relative alla rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro negli organi degli Istituti e delle Associazioni, nonché negli organi giurisdizionali di sicurezza sociale restano invariate; b) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti relative alla assicurazione di persone occupate presso una Rappresentanza di uno dei due Stati contraenti in Stati terzi, o a persone occupate presso membri di tali Rappresentanze, restano invariate; c) i provvedimenti contenuti negli accordi conclusi dall'austria relativi all'assunzione di oneri di assicurazione restano invariati; d) le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961, sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa relativi all'assicurazione per la pensione e contro gli infortuni sul lavoro, per attività svolte all'estero, nonchè le disposizioni sulla presa in considerazione dei periodi di attività indipendente compiuti fuori dall'austria, nel territorio della ex monarchia Austro-ungarica, restano invariate. Allegato n. 3 alla circ. n. 16/1994 INDIRIZZI DEGLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER ALS OSTERREICHISCHE VERBINDUNGSSTELLE WIEN (AUSTRIA) THE FEDERATION OF ACCIDENT INSURANCE INSTITUTIONS TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO BOULEVARDI 28 SF HELSINKI (FINLANDIA) RIKSTRY GORVERKET

8 DRAAMMENSVDIEN, 60 OSLO (NORVEGIA) RIKSFORSAKRINGSVERKET FACK, STOCKHOLM 3 (SVEZIA) TRYGGINGNSTOFNUN RIKISINS REYKEAVIK (ISLANDA)

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