Inquinamento Elettromagnetico
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- Jacopo Barbieri
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1 Segnalazioni Settore Attività amministrative e finanziarie per il Governo del territorio agosto 2009 Inquinamento Elettromagnetico D.G.R. 20 Luglio 2009, n Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre. (Bollettino Ufficiale n. 31 del 6 / 08 / 2009) Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico. (Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 settembre 2005)
2 ( novembre 2005) Un piano contro l elettrosmog la Giunta regionale del Piemonte, con DGR del 5 settembre 2005, ha varato una direttiva in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici Nuova direttiva per gli impianti di telefonia mobile e radio-tv La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le regole per definire in maniera precisa come e dove installare antenne per la telefonia mobile e le trasmissioni radio e tv; è stata colmata una lacuna perché la legge regionale 19 del 2004 era priva di efficacia; La direttiva fornisce i criteri per definire, tramite la redazione di un regolamento comunale specifico, aree sensibili come scuole, ospedali, residenze per la terza età ed altri luoghi utilizzati dai bambini e dalle persone anziani, e le zone di installazione degli impianti sottoposte a condizionamenti, per esempio le aree limitrofe a quelle sensibili, i beni culturali, i centri storici, le zone vincolate dal punto di vista paesaggistico o le aree protette. Inoltre permette di individuare le aree di attrazione (per esempio aree industriali oppure a densità abitativa scarsa o nulla) dove installare impianti, e le aree neutre in cui si dà facoltà alle amministrazioni comunali di definire eventuali localizzazioni. In pratica la Regione stabilisce i criteri generali, i Comuni hanno, tramite il regolamento comunale, lo strumento per definire la pianificazione del proprio territorio, i gestori ed i proprietari degli impianti devono determinare i programmi annuali per la localizzazione delle proprie reti. La direttiva, inoltre, prevede procedure semplificate di autorizzazione nelle aree di attrazione per i nuovi impianti e per migliorare quelli esistenti dal punto di vista tecnologico e nei confronti dell'impatto paesaggistico-ambientale. Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico. Nell allegato sono elencate le finalità, il campo di applicazione, i criteri generali per la localizzazione degli impianti (aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione, zone neutre). Il Comune predispone il regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti.
3 Provvedimenti della Regione Piemonte: Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d) (Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005) Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione (Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004) Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19. Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004) Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 aprile 2000, n. 1/R Regolamento regionale recante: Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell autorizzazione regionale all installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (abrogata) Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni Deliberazione G.R. del 11 aprile 1989, n Criteri di tutela sanitaria e ambientale per il rilascio dell autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale per impianti di antenne per teleradiocomunicazione Note della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte
4 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d) 1. Campo di applicazione e finalità. Le presenti direttive disciplinano le modalità di intervento per il risanamento dei siti ove vengono superati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui all art. 3 e all art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. 2. Competenze e riferimenti normativi. La provincia adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici. Le province e i comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite ARPA, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall ARPA. 3. Misure. L ARPA provvede all effettuazione delle verifiche. 4. Riduzione a conformità. ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dall art. 3 e dall art. 4 dei D.P.C.M. 08/07/2003, con il contributo di una o più sorgenti. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all art. 3 e all art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003. All attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d irradiazione dello stesso (modifica dell antenna, adozione di opportuni schermi).
5 5. Piano di risanamento. i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate. Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato nel punto 9. Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione si forniscono prime indicazioni regionali per la certificazione di cui all art. 13 comma 1 della l.r.19/04 concernente la conformità dell impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell autorizzazione nonché per la comunicazione di cui all art. 2 commi 3 e 4 secondo la modulistica semplificata di cui all Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione. gli adempimenti di legge citati in narrativa, devono conformarsi, secondo le modalità di cui all allegato A, i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. 19/2004 e successivamente; si rinvia a successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e dei contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, al fine di meglio definire e coordinare le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.
6 Provvedimenti dello Stato: LEGGE 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (G.U. n. 215 del 13 settembre 2004) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.198 Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n (G.U. n. 215 del 13 settembre 2002) Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici D.M. 10 settembre 1998, n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Linee guida applicative, redatte dall ANPA Legge 31 luglio 1997, n. 249 D.P. C.M. 23 aprile 1992 Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno Legge 6 agosto 1990, n. 223
7 (giugno 2006) impianti di telefonia mobile la Corte di Cassazione è intervenuta con due sentenze sui titoli abilitativi necessari per l installazione di impianti di telefonia mobile (la sentenza n del 16 settembre 2005 e la sentenza n del 18 novembre 2005) (24 giugno 2006) Antenne Tlc, il potere di veto dei Comuni i Comuni non possono vietare, col Regolamento edilizio, l installazione di antenne per telefonia mobile in tutto il proprio territorio per il Consiglio di Stato la legge sull elettrosmog consente solo di esonerare alcune fasce del proprio territorio soggette a particolari tutele Consiglio di Stato, Decisione del 5 giugno 2006, n (29 gennaio 2005) Elettrodotti, paesaggio più tutelato intesa tra Gestore della rete e Beni culturali per ridurre l impatto visivo delle opere elettriche in fase di progettazione saranno applicati i criteri della valutazione ambientale strategica ( agosto 2004) Elettromagnetismo, potere ai Comuni che devono individuare i siti per gli elettrodotti e antenne tlc alla Regione il ruolo di programmazione ed indirizzo, agli enti locali l autorizzazione, la pianificazione ed il controllo (ottobre 2003) Elettrosmog: lo Stato fissa i limiti ma la Corte costituzionale riconosce alle Giunte i poteri sulla localizzazione degli impianti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Le disposizioni fissano - limiti di esposizione - valori di attenzione per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. si stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
8 Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 &greco; mt per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv - alle Regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. definizione di: Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici detta i princìpi fondamentali per assicurare la tutela della salute per assicurare la tutela dell ambiente e del paesaggio dagli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Art. 2 (Ambito di applicazione) Si applica agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e di polizia, che comportino esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0Hz e 300 GHz; in particolare agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici.
9 Art. 8 (Competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni) Sono di competenza delle Regioni: l individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, la definizione dei tracciati degli elettrodotti, con tensione non superiore a 150 Kv, con la previsione di fasce di rispetto, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tali impianti la realizzazione e gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi, in coordinamento con quello nazionale, l individuazione di strumenti e azioni per raggiungere gli obiettivi di qualità (criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni per nuove tecnologie), in caso di inadempienza sono previsti i poteri sostitutivi ex art. 5, D. Lgs. 112/98 Le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province e ai Comuni. I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Art. 9 (Piani di risanamento) Su proposta dei gestori e sentiti i Comuni, la Regione, entro 12 mesi dall entrata in vigore del DPCM, adotta un piano di risanamento, al fine di adeguare, entro 24 mesi, gli impianti radioelettrici esistenti. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano è adottato dalla Regione, sentiti i Comuni, entro 3 mesi. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv, il piano è presentato ed approvato dal Ministero dell Ambiente. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv, il piano è presentato ed approvato dalla Regione. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro 10 anni. Art. 12 (Apparecchi di uso domestico, individuale o lavorativo) Con decreto del Ministro dell Ambiente, entro 120 giorni, sono stabilite le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti. Art. 13 (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico) Per minimizzare le emissioni il Ministro dell Ambiente promuove intese e accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico. Art. 14 (Controlli) Le Province e i Comuni utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell ambiente.
10 Art. 16 (Regime transitorio) Fino all entrata in vigore del nuovo DPCM si applicano le disposizioni: del DPCM 23 aprile 1992, del DPCM 28 settembre 1995, del Decreto del Ministro dell Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (luglio 2002) Sentenza del Consiglio di Stato-Sezione VI-Decisione 12 febbraio-3 giugno 2002, n Campi elettromagnetici: non spetta ai Comuni la fissazione dei limiti di esposizione, non rientra nelle loro competenze la fissazione di limiti diversi da quelli previsti dalla disciplina statale.
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