IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

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1 IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 580/93 «Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura», come modificata dal d.lgs 23/2010 Decreto Ministero sviluppo economico 155/2011 «Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell articolo 10 ( )». Decreto Ministero sviluppo economico 156/2011 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell articolo 12 ( )» Legge 180/2011 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.» Statuto della Camera di commercio di Ravenna Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico

3 LE NOVITA INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL 2010 Consiglio Giunta Consulta dei liberi professionisti variazione nella composizione e nei parametri per l assegnazione dei consiglieri ai settori rappresentati variazione nel numero di componenti Istituita la Consulta dei liberi professionisti. Ne fanno parte: i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione provinciale (ordini con struttura provinciale) i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni (individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale) La consulta Designa il consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti; Esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.

4 LE NOVITA INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL 2010 (1) Pari opportunità La legge 580/93 riformata dispone che lo statuto deve recepire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (art. 3 comma 2) La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti o partecipati Consiglio camerale: si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 156/2011 Giunta: è garantita la presenza di genere diverso da quello prevalente. Organi collegiali di enti e aziende dipendenti o partecipate: nell indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri Collegio dei Revisori dei Conti richiesta ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi

5 LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO CONSIGLIO E GIUNTA

6 CONSIGLIO Numero di consiglieri In funzione del numero di imprese iscritte nel Registro imprese: a) sino a imprese: 20 consiglieri; b) da a imprese: 25 consiglieri c) oltre imprese: 30 consiglieri. Si devono aggiungere 3 consiglieri in rappresentanza: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti dei liberi professionisti Per la Camera di Ravenna, nel Registro imprese sono presenti circa imprese iscritte numero di consiglieri 28 (25 + 3) Settori rappresentati Agricoltura Artigianato Assicurazioni Commercio Credito Industria Servizi alle imprese Trasporti e spedizioni Turismo Altri settori di rilevante interesse per l economia provinciale Cooperazione (rappresentata in forma autonoma)

7 CONSIGLIO (1) Definizione dei settori CODICI ATECO 2007 IMPRESE Agricoltura A Non artig. e non coop Industria B, C, D, E, F Non artig. e non coop Commercio G Non artig. e non coop Turismo I Tutte Trasporti e spedizioni H Tutte Credito K64, K661 Tutte Assicurazioni K65, K662, K663 Tutte Servizi alle imprese J, L, M, N Tutte Altri settori P, Q, R, S, T Non artig. e non coop Artigianato Cooperazione Agricoltura, Industria, Commercio, Altri settori Agricoltura, Industria, Commercio Altri settori Artigiane Cooperative

8 CONSIGLIO (2) Peso dei settori Numero di consiglieri per settore Il peso dei settori è determinato dalla media aritmetica semplice delle quote percentuali dei seguenti quattro parametri Numero delle imprese (fonte Unioncamere) Occupazione (fonte ISTAT) Valore aggiunto (fonte Istituto Tagliacarne) Ammontare del diritto annuale versato dalle imprese (fonte Unioncamere) Il numero di consiglieri spettante a ciascun settore è dato dal rapporto tra il peso del settore e il quorum necessario per l attribuzione di un consigliere Esempio settore x peso (x) : n.cons (x) = 100 : n.cons(tot) n.cons(x) = peso (x) : [100 : n.cons (tot)] n.cons(x) = peso (x) : quorum dove quorum = 100 : n.cons(tot) per la Camera di Ravenna il quorum è 4 (100:25=4)

9 CONSIGLIO (3) Facoltà Discostarsi per un valore pari a 1 consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante dal calcolo Nel calcolo, fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all unità Stabilire l accorpamento della rappresentanza tra più settori Prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l economia provinciale (scorporo) La camera di Ravenna ha deliberato l accorpamento tra i settori del credito e delle assicurazioni Vincoli Settori principali: numero dei consiglieri in rappresentanza di agricoltura, artigianato, industria e commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti Piccole imprese prevista una rappresentanza all interno dei settori industria, commercio e agricoltura Pari opportunità: le organizzazioni o raggruppamenti che designano più di due consiglieri devono assicurare che almeno un terzo sia di genere diverso dagli altri due

10 CONSIGLIO (4) CCIAA Ravenna - Composizione consiglio Consiglieri attribuiti ai settori economici (25) Peso Peso / quorum Parte intera Resto Consiglieri Agricoltura 10,4 2,59 2 0, Artigianato 16,3 4,06 4 0,06 4 Industria 14,7 3,66 3 0, Commercio 17,0 4,24 4 0,24 4 Cooperative 5,5 1,37 1 0,37 1 Turismo 8,4 2,09 2 0,09 2 Trasporti e spedizioni 6,5 1,62 1 0, Credito e assicurazioni 2,8 0,69 0 0, Servizi alle imprese 14,1 3,51 3 0, Altri settori 3,8 0,94 0 0,94 escl. 0 TOTALE

11 CONSIGLIO (5) CCIAA Ravenna - Composizione consiglio Consiglio Consiglio Agricoltura 3 3 Differenza Artigianato Industria Commercio 4 4 Cooperative Turismo 2 2 Trasporti e spedizioni 2 2 Credito e assicurazioni 1 1 Servizi alle imprese Organizzazioni sindacali 1 1 Associazioni consumatori 1 1 Libere professioni 1 +1 TOTALE Le differenze sono riconducibili a più fattori: L azione del ciclo economico che ha modificato il peso dei settori L adozione del sistema di classificazione ATECO 2007 nella definizione dei settori che ha determinato lo spostamento di alcune attività da un settore all altro L introduzione del parametro «diritto annuale» nella determinazione del peso dei settori cha ha avvantaggiato i settori nei quali è maggiore la quota di imprese iscritte nella sezione ordinaria del R.I. (società di capitale, di persone, cooperative, ecc..)

12 GIUNTA Numero di componenti L. 580/1993 modificata dal d.lgs 23/2010 : Il presidente e minimo 5 - massimo 1/3 componenti il consiglio (minimo 6 e massimo 10 per la Camera di Ravenna compreso il presidente) D.l. 78/2010 (art 6 comma 5) : per le pubbliche amministrazioni «gli organi di amministrazione ( ) siano costituiti da un numero non superiore ( ) a 5 ( ) componenti» L. 180/2011 Statuto delle Imprese (art. 3 comma 2) «( ) il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere superiore ad un terzo dei componenti dei consigli delle camere di commercio» (massimo 9 per la Camera di Ravenna compreso il presidente) Vincoli 1 componente è il Presidente Almeno 4 componenti devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e dell agricoltura Deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi

13 PROCEDURA DI RINNOVO DEGLI ORGANI CAMERALI 2013 FASI, TERMINI E SOGGETTI COINVOLTI

14 FASI E TERMINI IN SINTESI 16 gennaio 180 gg prima della scadenza del Consiglio il Presidente pubblica nell'albo camerale e sul sito istituzionale l'avviso di avvio delle procedure di rinnovo, dandone contestuale comunicazione al presidente della Giunta regionale entro 25 febbraio entro 27 marzo entro 26 aprile entro 40 gg dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione, le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori che hanno i requisiti comunicano, utilizzando apposita modulistica allegata al D.M. 156/2011, i dati ai fini dell'assegnazione dei seggi; entro 30 gg dalla scadenza dei 40 di cui sopra, il Segretario generale fa pervenire i dati e relativa documentazione prodotta dalle Organizzazioni, esclusi gli elenchi degli associati che rimangono a disposizione per verifiche in CCIAA, al Presidente della Giunta regionale; entro 30 gg dalla ricezione, il Presidente della Giunta regionale: definisce il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione nell'ambito del settore; individua, in base ai criteri definiti dalla legge, le organizzazioni o i gruppi di esse che designano i componenti nonché il numero dei componenti da designare; notifica loro tali determinazioni e chiede inoltre al Presidente della Consulta provinciale delle Professioni il nominativo del rappresentante designato

15 FASI E TERMINI IN SINTESI (1) entro 26 maggio Nomina e insediamento Consiglio Elezione Giunta entro 30 gg dalla notifica delle determinazioni, le Organizzazioni e il Presidente della Consulta comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti inviando altresì la documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti dei soggetti designati, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare entro 10 gg a tutti gli interessati fissando anche la data dell'insediamento del Consiglio alla riunione successiva a quella di insediamento e nomina del Presidente, da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio elegge i componenti della Giunta camerale. N.B. LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI RICHESTE DI REGOLARIZZAZIONI E/O CONTROLLI

16 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI RINNOVO 1. Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione; 2. Organizzazioni sindacali dei lavoratori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso; 3. Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materiale associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso; 4. Liberi professionisti per il tramite della Consulta provinciale delle libere professioni in via di costituzione.

17 PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI Le organizzazioni devono trasmettere, entro il termine perentorio del 25 febbraio a pena di esclusione dal procedimento, in un unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, pena irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A) del D.M. 156, le seguenti informazioni: Finalità statutarie di rappresentanza delle imprese; Articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte; Numero imprese associate (che abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione nell ultimo biennio) e addetti al 31/12/2012; Operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL; Per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse. NB: il numero degli occupati nelle imprese iscritte comprende gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all allegato A), con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (2012) indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti.

18 PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI (1) Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia dello Statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Le organizzazioni presentano, a norma dell articolo 12 della legge 580/1993, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui allegato B) del D.M. 156/2011, con le modalità ivi previste. Partecipazione alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici, ovvero partecipazione, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese: l organizzazione deve fornire, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, le relative notizie e i dati in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

19 ASSEGNAZIONE SEGGI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, SINDACALI E LIBERI PROFESSIONISTI Anche le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell articolo 10 della legge 580/1993, in un unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all allegato C) al DM 156/2011, le seguenti informazioni: Rappresentatività, articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte Elenco iscritti al 31/12/2012 in formato elettronico di cui all allegato D) al DM 156/2011 NB: per le organizzazioni sindacali elenco iscritti esclusi i pensionati. Ai fini dell assegnazione dell ulteriore seggio destinato alle libere professioni, la designazione è espressa dalla Consulta Provinciale con il voto dei presidenti degli Ordini Professionali.

20 APPARENTAMENTO Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente. Analogamente, due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio. A tal fine, fanno pervenire alla Camera di commercio, entro il termine perentorio del 25 febbraio 2013, una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all allegato E) del DM 156; La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui sopra, gli allegati A) e B) ovvero gli allegati C e D del DM 156 dichiarando i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.

21 SCIOGLIMENTO DELL'APPARENTAMENTO L'apparentamento si intende sciolto: a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento; b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento; c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione è stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti. Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

22 TRASMISSIONE DATI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Documenti trasmessi non regolari: il Segretario generale, responsabile del procedimento, ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. Documenti affetti da irregolarità non sanabili, o non sia rispettato il termine perentorio entro il quale deve avvenire la presentazione, ovvero non siano stati presentati gli elenchi delle imprese iscritte alle organizzazioni partecipanti alla procedura: il Segretario Generale dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione, cioè entro il 27 marzo, il Segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B) e D), i documenti regolarmente acquisiti, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese e del valore aggiunto per addetto per ciascun settore.

23 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI (1) Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore, secondo i seguenti parametri: Percentuale imprese associate; Percentuale occupati delle imprese associate; Percentuale valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese associate Percentuale diritto annuale versato dalle imprese associate. NB: tutte queste percentuali sono calcolate rispetto al valore complessivo del parametro riferito al totale delle imprese associate a tutte le organizzazioni coinvolte

24 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI (2) b) individua le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni che designano i componenti nel Consiglio camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa; c) determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in Consiglio; d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione; e) richiede al Presidente della Consulta dei liberi professionisti il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di commercio.

25 NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO Entro trenta giorni dalle comunicazioni in capo al Presidente della Giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti: inviano i nominativi dei componenti del Consiglio, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui all art. 13 della L. 580/93; trasmettono inoltre una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui all art. 13 della L. 580/93. NB: per la nomina nel Consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui sopra. Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

26 NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA GIUNTA Contestualmente alla notifica delle nomine, il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente. Il Consiglio camerale, nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, provvede con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della Giunta. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone comunque di un solo voto. Dei componenti di Giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti.

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