MULTIGARANZIA OPERATORI SANITARI

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1 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. MULTIGARANZIA OPERATORI SANITARI Modello: MOS Edizione: Settembre 2012 Versione: FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo informativo contenente a) Nota informativa (comprensiva del Glossario) b) Condizioni di assicurazione (Sezione I Infortuni; Sezione II Malattia) c) Modulo di polizza (in allegato) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INFORTUNI E MALATTIA (Art.185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N.209) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Direzione Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2011 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,04 milioni di Euro di cui 5,0 milioni per capitale sociale e 1,04 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011, è di 2,58. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n Durata del contratto Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza a meno che non venga disdettato da una delle parti entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto. AVVERTENZA: La disdetta deve essere esercitata da parte dell assicurato non oltre 60 giorni dalla scadenza indicata nel Modulo di polizza tramite raccomandata raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la disdetta non venga inviata nel termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno. 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni (SEZIONE INFORTUNI) La garanzia infortuni offre le seguenti garanzie: caso morte, caso invalidità permanente, inabilità temporanea e indennità giornaliera per ricovero, rischio HIV. A tal fine leggere attentamente: art 12 Morte ; - art 13 Invalidità permanente art 14 Inabilità temporanea e indennità giornaliera per ricovero, - art 15 Rischio HIV La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Art 11 - Oggetto dell assicurazione; - Art 21- Rischi Esclusi; Art 22 Limiti d età, Art 23 Persone non assicurabili; Art 24 Servizio Militare AVVERTENZE: A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art 7 Recesso in caso di sinistro; Art 8 Proroga dell assicurazione B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere Art 12- Morte; Art 13- Invalidità Permanente; Art 14 Inabilità Temporanea e Indennità giornaliera per ricovero, Art 15 bis Rimborso spese mediche da Infortunio C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere modulo di polizza Avvertenza: E prevista all art 22 l improrogabilità della garanzia per gli assicurati che compiono i 75 anni di età, fermo restando che per le persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale. 5 bis Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni(sezione MALATTIA) La garanzia Invalidità Permanente da Malattia offre le seguenti coperture assicurative: Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza e invalidità permanente da malattia. La presente polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Art M 16- Rischi Esclusi; Art M 17 Limiti d età, Art M 18 Persone non assicurabili; Art M 19 Cessazione dell assicurazione. AVVERTENZE: A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli Articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art M.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art M 5 Anticipata risoluzione del contratto, Art M 6 Proroga dell assicurazione, Art M 20 Obblighi del Contraente e/o dell assicurato. B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere Art M 11- Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza; Art M 12- Invalidità Permanente da malattia; Malattia terminale. C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere modulo di polizza Avvertenze: E prevista all Art M 17 l improrogabilità della garanzia indennità giornaliera per i ricoveri per gli assicurati che compiono 75 anni di età e della garanzia invalidità permanente per gli assicurati che compiono 65 anni di età; fermo restando per entrambe le garanzie che per le persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla sua scadenza annuale. 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. Ai sensi dell art c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la

3 cessazione dell assicurazione o la perdita parziale dell indennizzo. 8 Premi Il pagamento del premio annuo è versato in una unica soluzione. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: - Denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore - Assegni bancari e circolari; - Bonifici Bancari - Bollettini postali - Bancomat ( solo presso le Agenzie dotate di POS) 9 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate. Il contratto non prevede la possibilità di adeguamento del premio e delle somme assicurate. 10 Diritto di recesso Avvertenza: Il contratto prevede la possibilità di disdetta tra le parti in caso di sinistro. A tal riguardo leggere attentamente art 7 Recesso in caso di sinistro; art 8 Proroga dell assicurazione. 11 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 12 Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all ISVAP. L ISVAP riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. 16 Arbitrato Avvertenza: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato, in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In alternativa sarà possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. La norma è contenuta all art 26 e all art. M22 delle condizioni contrattuali. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Presidente ed Amministratore Delegato Salvatore Passaro 13 Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali del 2,50% per le garanzie Infortuni e malattia. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14 Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente Art 6 Obblighi in caso di sinistro; Art 7 Recesso in caso di sinistro; Art 25 Denuncia dell infortunio e oneri relativi 15 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all ISVAP, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato,

4 a2) GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE DIARIA RICOVERO FRANCHIGIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA INDENNIZZO INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA ISTITUTO DI CURA MALATTIA POLIZZA PREMIO RICOVERO SINISTRO STATO PATOLOGICO Sono considerati infortuni anche: : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione : il fascicolo informativo comprensivo del modulo di polizza : il soggetto che stipula l assicurazione : la degenza comportante pernottamento, in Istituto di Cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato alla erogazione dell assistenza ospedaliera : l importo che rimane a carico dell Assicurato : Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. : l incapacità totale o parziale di attendere alle ordinarie occupazioni : la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro : ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l annegamento; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; le affezioni conseguenti a punture di insetti o aracnidi e morsi di animali con esclusione comunque della malaria, del carbonchio e delle malattie tropicali; : la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta : la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall Assicurato. : l ospedale, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero dotata di attrezzature per la terapia di stati patologici, mediante l intervento di personale medico e para-medico abilitato, regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera : ogni alterazione dello stato di salute a carattere disfunzionale, dinamico e necessitante di intervento terapeutico, non dipendente da infortunio : il documento che prova l assicurazione : la somma dovuta all Impresa di assicurazione. : la degenza in Istituto di cura, pubblico o privato : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. : ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia

5 b) Condizioni di Assicurazione In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. I - SEZIONE INFORTUNI Sommario 1. Norme che regolano l assicurazione in generale 2. Garanzie: Prestazioni e Limiti 3. Non operatività delle garanzie 4. Sinistri: Adempimenti e diritti delle parti 5. Condizioni speciali (sempre operanti) NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e/o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art C.C. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato - o gli aventi diritto - deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o la possibilità, ai sensi dell art C.C. L inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C. ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. Tuttavia l Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del premio pagato e cessa alla scadenza di detto termine. ART. 8 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata di un anno e così successivamente.

6 ART. 9 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 10-BIS FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Torino. GARANZIE (solo se richiamate nel Modulo di polizza): prestazioni e limiti ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - dell attività professionale dichiarata in polizza; - di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità, dell attività familiare, della vita di relazione e del tempo libero fatta eccezione per quanto previsto dall art. 21 delle Condizioni Generali. ART MORTE In caso di * infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - non oltre due anni dal giorno dell infortunio; * scomparsa dell Assicurato a seguito di affondamento o naufragio di nave, sempreché ne sia stata accertata dall Autorità Giudiziaria la presenza a bordo, ed il corpo dell Assicurato non sia stato ritrovato entro un anno dalla data dell incidente e siano comunque trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza di morte presunta a termini degli art. 60 e 62 C.C.; la Compagnia corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato, in parti uguali, il capitale indicato in polizza per il caso morte da infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell indennizzo ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata e relative spese e l Assicurato stesso, a restituzione avvenuta, potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo l Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi non sono tenuti a rimborsare quanto eventualmente percepito in più ma hanno diritto a percepire la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato dalla compagnia per invalidità permanente. In caso di morte a seguito di infortunio da incidente stradale, la Compagnia liquiderà un ulteriore capitale di ,00. In nessun caso la Compagnia liquiderà capitale superiore a ,00. ART INVALIDITÀ PERMANENTE (OPERANTE SOLO PER I MEDICI DENTISTI) In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza ma comunque non oltre due anni dalla data dell infortunio, la Compagnia corrisponde l indennità calcolata sulla soma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata. La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: - Perdita totale di una mano oppure del pollice o dell indice o del medio 100% - Perdita totale di un anulare o di un mignolo 20% - Perdita contemporanea di anulare e mignolo di una mano 100% - Perdita totale e contemporanea dei piedi 100% - Anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito o di un polso 100% - Perdita totale della seconda falange del pollice o terza falange dell indice o del medio della mano operativa 100% - Perdita totale della seconda falange del pollice della mano non operativa 100% - Alienazione mentale 100% - Paralisi organica 100% - Perdita facoltà visive di un occhio 100% - Sordità completa di ambedue le orecchie 100% - Sordità completa di un orecchio 40% - Perdita di un arto inferiore (al di sopra, all altezza o al di sotto del ginocchio) 100% - Perdita di un piede 40% - Perdita di un alluce 5%

7 - Perdita di una falange dell alluce 3% - Perdita di ogni altro dito di un piede 3% - Perdita di una falange di ogni altro dito del piede 1% - Perdita della milza 10% - Perdita di un rene 20% - Stenosi nasale bilaterale 30% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali 10% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre dorsali 7% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento della 12^ dorsale 12% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento delle cinque lombari 12% - Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5% - Perdita totale della voce 50% Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se, al momento dell evento, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali come innanzi determinate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, la percentuale di invalidità permanente sarà stabilita in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente da infortunio verrà effettuata con le seguenti modalità: Combinazione A - senza applicazione di alcuna franchigia fino a un capitale assicurato di ,00; - sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00 i non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 5% (cinquepercento); - sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10% (diecipercento). Combinazione B a.) sulla parte di somma assicurata fino a ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 3%; b.) sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 5%; c.) sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10%. Limitatamente a somme assicurate fino ad un importo massimo di ,00, l indennizzo determinato ai sensi di polizza viene aumentato del 50%, entro comunque il limite della stessa somma garantita, qualora l invalidità permanente che ha colpito l Assicurato sia di grado superiore al 35% della totale. Per invalidità permanenti accertate pari o superiori al 70% della totale invalidità, sarà corrisposto l indennizzo del 100% senza applicare le detrazioni percentuali di cui sopra. ART. 13 BIS - INVALIDITÀ PERMANENTE (OPERANTE SOLO PER I MEDICI NON DENTISTI) In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza ma comunque non oltre due anni dalla data dell infortunio, la Compagnia corrisponde l indennità calcolata sulla soma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata. La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: - Perdita totale di una mano oppure del pollice o dell indice o del medio 80% - Perdita totale di un anulare o di un mignolo 20% - Perdita contemporanea di anulare e mignolo di una mano 80% - Perdita totale e contemporanea dei piedi 80%

8 - Anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito o di un polso 80% - Perdita totale della seconda falange del pollice della mano non operativa 80% - Perdita totale della terza falange del pollice della mano non operativa 80% - Alienazione mentale 80% - Paralisi organica 80% - Perdita facoltà visive di un occhio 80% - Sordità completa di ambedue le orecchie 80% - Sordità completa di un orecchio 40% - Perdita di un arto inferiore (al di sopra, all altezza o al di sotto del ginocchio) 80% - Perdita di un piede 40% - Perdita di un alluce 5% - Perdita di una falange dell alluce 3% - Perdita di ogni altro dito di un piede 3% - Perdita di una falange di ogni altro dito del piede 1% - Perdita della milza 10% - Perdita di un rene 20% - Stenosi nasale bilaterale 30% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali 10% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre dorsali 7% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento della 12^ dorsale 12% - Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento delle cinque lombari 12% - Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5% - Perdita totale della voce 50% Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se, al momento dell evento, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali come innanzi determinate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, la percentuale di invalidità permanente sarà stabilita in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente da infortunio verrà effettuata con le seguenti modalità: Combinazione A - senza applicazione di alcuna franchigia fino a un capitale assicurato di Euro ,38; - sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,38 e fino a Euro ,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 5%; - sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% del totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10%. Combinazione B a) sulla parte di somma assicurata fino a Euro ,38 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% del totale; se invece l invalidità risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 3%; b) sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,38 e fino a Euro ,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 5%; c) sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% del totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 10%. Limitatamente a somme assicurate fino ad un importo massimo di Euro ,38 l indennizzo determinato ai sensi di polizza viene aumentato del 50%, entro comunque il limite della stessa somma garantita, qualora l invalidità permanente che ha colpito l Assicurato sia di grado superiore al 35% del totale. Per invalidità permanenti accertate pari o superiori al 70% della totale invalidità, sarà corrisposto l indennizzo del 100% senza

9 applicare le detrazioni percentuali di cui sopra. ART INABILITÀ TEMPORANEA E INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO L indennizzo per inabilità temporanea è dovuto, per un periodo massimo di 365 giorni: a. integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b. al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto, sempreché la denuncia sia stata presentata alla Compagnia entro tre giorni dalla data dell infortunio, a partire: - dal 6 giorno da quello successivo all infortunio indipendentemente dalle somme assicurate a tale titolo. La garanzia viene estesa, a fronte di comprovato ricovero in Ospedale o Casa di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ad una indennità giornaliera di pari importo di quella per Inabilità Temporanea per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 150 giorni per evento e per anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati, ai fini della liquidazione, come un unico giorno. Se la denuncia viene presentata in ritardo, rispetto al suddetto termine di tre giorni, le decorrenze che precedono avranno inizio dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, fermo in ogni caso il disposto dell art. 6 delle Condizioni Generali. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificazione medica da rinnovare alle rispettive scadenze, fino a completa guarigione; in mancanza, la liquidazione dell indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore. L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente e per morte. ART RISCHIO HIV a) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per il rischio di contagio da virus H.I.V. avvenuto durante lo svolgimento dell attività lavorativa descritta in polizza. La Compagnia assicura l indennizzo indicato in polizza qualora l Assicurato risulti sieropositivo, secondo gli accertamenti previsti e disposti al punto b). b) DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI - CRITERI DI INDENNIZZABILITA L Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V. a causa di un evento accidentale occorsogli nello svolgimento dell attività per la quale è prestata l assicurazione, deve - entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto - darne avviso alla Compagnia (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o telex o fax indirizzato all Agenzia. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata alla Compagnia una descrizione dettagliata dell evento. Entro 6 giorni dall evento l Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V. presso un centro specializzato indicato dalla Compagnia. Qualora dal test risulti che l Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; l assicurazione nei suoi confronti cessa ed il premio diminuirà a partire dalla scadenza successiva. Se il primo test immunologico fornirà un risultato negativo l Assicurato entro i 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test: se da questo risulterà che l Assicurato è diventato sieropositivo la Compagnia liquiderà l indennizzo previsto dall assicurazione. Tutte le spese mediche relative ai test H.I.V. sono a carico dell Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese saranno rimborsate dalla Compagnia. L Assicurato ha l obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio dell assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico. c) LIQUIDAZIONE La Compagnia, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente art. b) corrisponde l indennizzo pattuito. d) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro. Parimenti non sono assicurabili le persone affette da tossicomanie. ART 15 BIS - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO La società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio ai termini di polizza e sostenute per: a) spese per esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti; b) spese per gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell aiuto, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; c) spese per le rette di degenza;

10 e) spese di trasporto dell Assicurato in ambulanza all Istituto di Cura o all ambulatorio e viceversa, con il limite del 10% (dieci per cento) del massimale assicurato. Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico. Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l applicazione di uno scoperto del 25%, minimo 150,00 (centocinquanta) per sinistro. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute dall'assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. ART RISCHIO DI GUERRA A parziale deroga dell art. 21, lett. l), delle Condizioni Generali, l assicurazione vale anche per gli infortuni all estero derivanti da atti di guerra - dichiarata o non - o di insurrezione popolare, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o dell insurrezione, nel caso in cui l assicurato venga sorpreso da tali eventi, e sia impossibilitato ad abbandonare il paese stesso, mentre si trova al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano, a condizione che non vi abbia preso parte attiva. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici. ART RISCHIO CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga dell art. 21 lett. l), delle Condizioni Generali, l assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche sempreché tali calamità colpiscano l Assicurato al di fuori del Comune di residenza. La garanzia di cui al presente articolo non è operante nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. ART ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. L inabilità temporanea, conseguente ad infortunio avvenuto al di fuori dell Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell Assicurato in Europa. ART DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. ART ESTENSIONI Si intendono parificate ad infortunio, a parziale deroga della relativa Definizione, le ernie traumatiche o da sforzo restando convenuto che: - la copertura assicurativa delle ernie ha effetto soltanto dal 181 giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia; - qualora l ernia risulti operabile verrà corrisposta - se prevista - la sola indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - qualora l ernia - anche se bilaterale - non risulti operabile secondo parere medico, verrà per la stessa riconosciuto un grado percentuale di invalidità non superiore al 10% (diecipercento); qualora insorga contestazione in ordine alla natura e/o alla operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzioni di continuità - ad altra eguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre: - dalla data di decorrenza della precedente copertura per gli Assicurati, somme e prestazioni dalla stessa già previsti; - dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa assicurata. GARANZIA ALLE EPATITI VIRALI Si intendono parificate ad infortunio le epatiti virali trasmesse per via sierologica purché conseguenti a ferite riportate dall Assicurato nell effettuare interventi chirurgici inerenti alla propria attività. Resta confermata l esclusione per le infezioni da microbi o da virus assorbite attraverso le vie respiratorie o tubo digerente o per contatto o che comunque non abbiano origine, diretta e provata, da una ferita. Non sono assicurabili le persone affette da epatite virali prima della denuncia del sinistro.

11 NON OPERATIVITA DELLE GARANZIE ART RISCHI ESCLUSI Con riferimento alle garanzie prestate, l assicurazione non è operante per gli infortuni causati: a. dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; c. dall uso, anche come passeggero, di aeromobili; dalla pratica del volo da diporto o sportivo anche con l uso di deltaplani con o senza motore, di ultraleggeri, di alianti, nonché dalla guida ed uso di mezzi subacquei; d. dall esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali nelle loro varie forme, rugby, football americano, hockey, skate-board, scalata di roccia o ghiaccio, free climbing (arrampicata libera), discesa di rapide, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; e. dalla partecipazione a competizioni - e relative prove - ippiche, calcistiche e sciistiche, ciclistiche, di pallacanestro, di pallavolo organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi; sono comunque comprese le gare aziendali e interaziendali; f. da delitti compiuti o tentati dall Assicurato e da atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; g. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; h. da abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; i. da ubriachezza quando l Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; l. guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali; m. trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). ART LIMITI DI ETÀ L assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale limite di età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che, in tal caso, verranno restituiti a richiesta dell Assicurato. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; di conseguenza l assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. ART SERVIZIO MILITARE Durante il servizio militare in tempo di pace e durante il servizio sostitutivo dello stesso, l assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea. In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio, successiva all inizio del servizio, l Assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell assicurazione fino al termine del servizio medesimo. SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI ART DENUNCIA DELL INFORTUNIO E ONERI RELATIVI Fermo quanto previsto dall art. 6, delle Condizioni Generali, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. L Assicurato o, in caso di morte, gli eredi testamentari o legittimi, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

12 ART CONTROVERSIE Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 13 delle Condizioni Generali sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. ART PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Valutato il danno, concordato l indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvederà al pagamento dell indennizzo entro 15 giorni. CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) 01 - ANTICIPI SU INDENNIZZI L Assicurato può richiedere alla Compagnia un anticipo sugli indennizzi: a. per inabilità temporanea (sempre che sia prevista dal contratto), trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia dell infortunio, anche prima che intervenga la completa guarigione, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della denuncia e quella della richiesta; b. per invalidità permanente, trascorsi almeno 120 giorni dalla data della denuncia dell infortunio, fino ad un massimo del 40% del presumibile indennizzo stesso, a condizione che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Compagnia, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 25% della totale; tale valutazione provvisoria deve ritenersi non impegnativa rispetto alla definitiva valutazione del danno. Le richieste di anticipo indennizzo potranno essere accolte dalla Compagnia a condizione che non siano sorte contestazioni sull operatività della garanzia. Il pagamento degli anticipi sugli indennizzi sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data della richiesta avanzata dall Assicurato, salvo il diritto della Compagnia stessa alla restituzione di quanto corrisposto qualora emergessero successivamente fatti tali da invalidare, in tutto od in parte la garanzia assicurativa. Resta in ogni caso inteso che gli anticipi corrisposti saranno dedotti da quanto dovuto, al netto delle franchigie, in sede di liquidazione definitiva INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA Se l infortunio purché rientrante nelle garanzie di polizza, ha per conseguenza lesioni al volto (esclusa ogni altra parte del corpo) che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa, nel limite di 5.164,57 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resa necessaria dalla deturpazione o dallo sfregio permanente VALIDITÀ DELL ASSICURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE L assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente RISCHIO VOLO A parziale deroga dell art. 21, lett. c.), delle Condizioni Generali, l assicurazione è estesa, a titolo gratuito, agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da Aeroclubs. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che la somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non superi i seguenti importi: ,00 per il caso morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale; - 200,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; e, complessivamente per ciascun aeromobile:

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