LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Società, per violazioni dell art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, e relativi allegati («Regolamento OPC»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013, e successive modificazioni; ESAMINATI gli esiti dell attività di vigilanza da cui è emerso che: - nel 2011 Seat Pagine Gialle S.p.A. (anche «Seat» o «la Società») ha concluso, nell ambito del processo di ristrutturazione finanziaria allora in corso, un contratto di assistenza e consulenza legale con lo Studio [ omissis ]. Gli onorari dello Studio [ omissis ], inizialmente fissati in Euro , sono stati incrementati, nel gennaio 2012 di Euro e nell agosto 2012 di ulteriori Euro , al fine di includere lo svolgimento di ulteriori attività inerenti il processo di ristrutturazione, così determinando in Euro il corrispettivo complessivo riconosciuto allo Studio [ omissis ]; - nel 2012 il Consiglio di Amministrazione di Seat ha, inoltre, deliberato di assumere in capo alla Società gli oneri economici sostenuti dagli allora soci Sterling Sub Holdings S.A. («Sterling»), Subcart S.A. e Al Sub Silver S.A., in relazione all assistenza legale da questi ricevuta nell ambito dell operazione di ristrutturazione finanziaria. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Seat ha deliberato di assumere in capo alla Società: - in data 2 marzo 2012, parte degli oneri economici - pari a circa Euro connessi all assistenza legale prestata in favore di Sterling; - in data 18 maggio 2012, gli oneri economici per un importo massimo di Euro connessi all assistenza legale prestata a favore dei soci Subcart S.A. e Al Sub Silver S.A.; - tali operazioni sono risultate rilevanti ai sensi del Regolamento OPC in quanto: 1

2 - socio fondatore e senior partner dello Studio [ omissis ] e pertanto qualificabile come parte correlata della Società in quanto dirigente con responsabilità strategiche della stessa, come definito nell Allegato 1 del Regolamento OPC; - i soci Sterling, Subcart S.A. e Al Sub Silver S.A. erano qualificabili come parti correlate della Società in quanto titolari di una partecipazione pari, rispettivamente, al 29,407%, al 13,14% e al 7,011% conferita in un patto parasociale tramite il quale veniva nominata la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - (i) il contratto di consulenza concluso da Seat con lo Studio [ omissis ] nel 2011 e le due successive integrazioni del corrispettivo deliberate nel 2012, nonché (ii) l assunzione in capo a Seat degli oneri economici relativi all assistenza legale prestata ai soci Sterling, Subcart e Al Sub Silver, pur costituendo operazioni con parti correlate di minore rilevanza in quanto di controvalore superiore alla soglia di esiguità fissata dalla Società in Euro per le operazioni con parti correlate non infragruppo non sono stati sottoposti alla procedura prevista dall art. 7 del Regolamento OPC, come attuato dall art della Procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata da Seat con delibera consiliare del 10 novembre 2010 ( Procedura Interna ); - relativamente all incarico di assistenza e consulenza legale e agli incrementi ai compensi, i membri del collegio sindacale in carica all epoca dei fatti sopra descritti - pur essendo a conoscenza dell iter decisionale a seguito del quale si è perfezionato il mandato per l assistenza legale conferito allo Studio [ omissis ], avendo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si è discusso di tale mandato nonché delle suddette integrazioni dei compensi non ha sollevato rilievo alcuno sulla loro qualificabilità come operazione con parti correlate di minore rilevanza, né sollecitato l applicazione della relativa procedura; - anche con riferimento all altra operazione, il Collegio Sindacale pur essendo presente alle riunioni consiliari del 2 marzo 2012 e del 18 maggio 2012 nel corso delle quali è stata deliberata l assunzione in capo a Seat dei predetti oneri economici relativi all assistenza legale prestata in favore di Sterling, Subcart S.A. e Al Sub Silver S.A., non ha formulato in proposito alcun rilievo sulla configurabilità dell assunzione di detti oneri come operazione con parti correlate e alla conseguente necessità di attivare la procedura prevista dal Regolamento OPC; VISTE le note del 4 marzo 2015, ricevute dagli interessati in pari data, con cui, alla luce degli esiti dell attività di vigilanza svolta, la Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci ( Divisione Corporate Governance ), ha contestato ai componenti del collegio sindacale di Seat, in carica all epoca dei fatti, sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, tra l altro, la violazione dell art. 149, comma 1, lett. a), del TUF, con riferimento all omessa vigilanza sul rispetto, da parte di Seat, delle previsioni del Regolamento OPC in relazione alle operazioni con parti correlate di minore rilevanza sopra descritte; VISTA la nota in pari data, con cui le medesime contestazioni sono state formulate anche nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A., in quanto soggetto obbligato in solido con gli autori delle violazioni al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF; VISTE le note in data 12 marzo 2015, con le quali i sig.ri Cervellera, Ciruzzi e Vasapolli hanno formulato istanze di accesso agli atti; 2

3 RILEVATO che con note inoltrate alle parti tra l 8 ed il 17 aprile 2015, la Divisione Corporate Governance ha trasmesso ai predetti soggetti la documentazione richiesta; ESAMINATA la nota congiunta in data 6 maggio 2015, con cui i sig.ri Cervellera, Ciruzzi e Vasapolli hanno presentato proprie deduzioni scritte e documenti; RILEVATO che Seat Pagine Gialle S.p.A. non ha svolto atti difensivi; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 15 settembre 2015, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati relativamente alla violazione dell art. 149, comma 1, lett. a), del TUF, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 15 settembre 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, e l articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 15 ottobre 2015 dai Sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il contratto di consulenza concluso con lo Studio [ omissis ] nel 2011 e gli incrementi del corrispettivo dell incarico intervenuti nel 2012, nonché l assunzione nel 2012 in capo alla Società, a favore degli ex soci Sterling, Subcart e Al Sub Silver, degli oneri economici relativi all assistenza legale ricevuta dalle predette società nell ambito dell operazione di ristrutturazione finanziaria, in quanto eccedenti la soglia prevista dalla Società per le operazioni di importo esiguo, avrebbero dovuto essere qualificati come operazioni di minore rilevanza e, conseguentemente, sottoposti, contrariamente a quanto nei fatti accaduto, alle norme di correttezza procedurale previste dall art. 7 del Regolamento OPC e dall art. 3.1 della Procedura Interna; RITENUTA accertata, tenuto conto del comportamento assunto dal Collegio Sindacale rispetto alle predette vicende, la violazione dell art. 149, comma 1, lett. a), del TUF per avere il Collegio Sindacale, con riguardo alle sopra descritte operazioni, omesso di vigilare sul rispetto della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate di minore rilevanza; ciò tenuto anche conto che, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate: 3

4 - l art bis, comma 2, del cod. civ. prevede che l organo di controllo vigili sull osservanza delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e ne riferisca all assemblea; - l art. 4, comma 6, del Regolamento OPC prevede che: [l] organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel [ ] regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all assemblea ai sensi dell art. 2429, secondo comma del codice civile ovvero dell art. 153 del Testo unico ; VISTO l art. 193, comma 3, del TUF, il quale prevede, nei confronti dei componenti del collegio sindacale che «commettono irregolarità nell adempimento dei doveri previsti dall articolo 149, comm[a] 1», lett. a), del citato decreto, l applicazione, per ciascuna violazione, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro ,00 ad un massimo di Euro ,00; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, si è tenuto altresì in considerazione che le condotte omissive del Collegio Sindacale hanno concorso a rendere concretamente inefficaci quei presidi che l ordinamento prevede al fine di prevenire i rischi tipicamente insiti nelle operazioni con parti correlate, ovvero comportamenti pregiudizievoli per gli interessi dei soci e della Società; CONSIDERATO inoltre che, alla stregua dei riferiti canoni di cui all art. 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le seguenti circostanze integrano elementi attenuativi del grado di responsabilità ascrivibile agli autori delle violazioni: a) le irregolarità relative all inosservanza del Regolamento OPC e della Procedura Interna hanno riguardato operazioni con parti correlate «di minore rilevanza»; b) le parti hanno tenuto, nel corso dell intero procedimento, un comportamento collaborativo e trasparente nei confronti dell Autorità; CONSIDERATO, con riferimento all elemento soggettivo, che i comportamenti complessivamente accertati risultano imputabili ai sindaci a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) sono applicate nei confronti di ciascuno dei soggetti di seguito individuati le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 4

5 - Euro ,00 per l omessa vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di minore rilevanza relativamente al contratto di consulenza intercorso con lo Studio [ omissis ] e agli incrementi del corrispettivo dell incarico; - Euro ,00, per l omessa vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di minore rilevanza in relazione all assunzione in capo alla Società, a favore degli ex soci Sterling, Subcart e Al Sub Silver, degli oneri economici relativi all assistenza legale da questi ricevuta nell ambito dell operazione di ristrutturazione finanziaria, e dunque in totale: - sig. Enrico Filippo Francesco Cervellera, Presidente pro tempore del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., Euro ,00, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; - sig. Vincenzo Ciruzzi, Sindaco effettivo pro tempore del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., Euro ,00, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; - sig. Andrea Vasapolli, Sindaco effettivo pro tempore del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., Euro ,00, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; 2) è ingiunto a Seat Pagine Gialle S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Mortara, 22, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di Euro ,00 quale somma delle sanzioni suindicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 3 novembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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