CIRCOLARE n. 5 del 27/02/2014 SAN MARINO FUORI DALLE BLACK LIST - IL MODELLO POLIVALENTE PER LE OPERAZIONI BLACK LIST

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1 CIRCOLARE n. 5 del 27/02/2014 SAN MARINO FUORI DALLE BLACK LIST - IL MODELLO POLIVALENTE PER LE OPERAZIONI BLACK LIST

2 INDICE 1. PREMESSA 2. MODELLO POLIVALENTE PER OPERAZIONI BLACK LIST 2.1 SEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL MODELLO POLIVALENTE 2.2 PECULIARITÀ DEL QUADRO BL 3. MODELLO POLIVALENTE PER OPERAZIONI CON SAN MARINO 3.1 L USCITA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DALLA BLACK LIST 3.2 ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO MEDIANTE AUTOFATTURA 3.3 ALTRI TIPI DI OPERAZIONI DECORRENZA DELL ESCLUSIONE 3.4 CONCLUSIONI 2

3 1. PREMESSA Con riferimento alla nostra circolare n. 14/2013 sulla «Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. SPESOMETRO )» inviata il 30 ottobre dello scorso anno, con la presente siamo a fornirvi alcuni chiarimenti ulteriori sull utilizzo del Modello di Comunicazione Polivalente anche per le operazioni con Paesi black list e per gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino. A partire dalle operazioni annotate dal 1 gennaio 2014, scatta l obbligo di comunicazione attraverso il nuovo Modello di comunicazione polivalente pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013, lo stesso che è stato utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. Spesometro ): 1. delle operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati paradisi fiscali (cd. Paesi black list ) ai sensi dell art. 1 del DL 40 del ; la prima scadenza interessata dalla nuova modalità di comunicazione sarà quindi il 28 febbraio prossimo e riguarderà le operazioni black list relative al mese di gennaio 2014; 2. degli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura ai sensi dell art. 16, lett. c) del DM MODELLO POLIVALENTE PER OPERAZIONI BLACK LIST Relativamente alle operazioni attive e passive poste in essere con Paesi black list, le stesse sono oggetto di comunicazione separata all interno del quadro BL Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata del Modello polivalente. La prima scadenza in cui sarà obbligatorio l utilizzo del nuovo Modello polivalente è quella del: 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili (tenuti a comunicare le operazioni annotate dal 1 al 31 gennaio); 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (tenuti a comunicare le operazioni annotate nel primo trimestre 2014). Si precisa come il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 a cui era allegato il Modello di comunicazione polivalente, poi sostituito in data 10 ottobre 2013 non muta in alcun modo gli obblighi comunicativi relativi alle operazioni black list, ma trasferisce semplicemente il vecchio modello, con le stesse regole, all interno del nuovo Modello di comunicazione polivalente. Rimangono pertanto invariate le soglie di operazioni realizzate e la relativa periodicità della comunicazione: mensile per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale superiore a Euro, trimestrale negli altri casi. Di seguito comunque, si riportano le caratteristiche salienti della Comunicazione black list per cui la normativa di riferimento non è cambiata. SOGGETTI OBBLIGATI E OPERAZIONI DA Soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime 3

4 COMUNICARE SOGGETTI ESONERATI MOMENTO RILEVANTE PER LA PRESENTAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE REGIME SANZIONATORIO fiscale privilegiato, le seguenti operazioni: cessioni di beni / prestazioni di servizi rese; acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 53/E del 2010, sono altresì obbligati alla comunicazione: gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti. Tra i soggetti obbligati rientrano anche i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato ex minimi di cui all art. 27, comma 3, DL 98/2011. Con riferimento ad alcune fattispecie particolari si rinvia ai chiarimenti forniti dall Agenzia nella Circolare 2/E del Soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011; soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, L. 388/2000. L Agenzia nella citata Circolare n. 53/E ha precisato che il momento rilevante per individuare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Per le importazioni, come chiarito nella Circolare n. 2/E del 2011 (quesito 1.1), i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali. La comunicazione in esame va presentata all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. È applicabile la sanzione prevista dall art. 1, comma 1, D.lgs. 471/97 ossia da 258 Euro a Euro elevata al doppio in caso di: omissione della comunicazione; comunicazione con dati incompleti / non veritieri; L Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 53/E ribadisce che «in caso di ripetuta violazione dell obbligo di comunicazione in esame realizzato indifferentemente nella forma dell omissione ovvero dell incompletezza o non veridicità dei dati esposti ciascuna violazione soggiace alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni». 4

5 La stessa Agenzia nella citata Circolare 2/E (quesito 4.1) ha precisato che scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare: entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine della comunicazione originaria, una nuova comunicazione; entro un anno, una nuova comunicazione con il versamento della sanzione ridotta di 64 Euro (516 x 1/8). 2.1 SEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL MODELLO POLIVALENTE Rispetto al precedente modello (approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del ) che si è utilizzato fino alle operazioni annotate al 31 dicembre 2013, il quadro BL dello spesometro risulta notevolmente più semplice quanto a compilazione. Infatti: non è più prevista l indicazione del codice fiscale (o di un codice equipollente) della controparte estera, oltre ad essere meramente facoltativo il campo BL002 Codice identificativo IVA ; sono accorpati in due soli righi (BL003 e BL006) gli estremi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (rispettivamente per le operazioni attive e passive), dati che erano invece presenti con una maggiore analisi nel quadro A del vecchio modello; per le operazioni non soggette viene previsto il solo dettaglio delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni attive, mentre per quelle passive il dato è cumulato nel rigo BL007; per le note di variazione è necessario indicare solamente, separatamente per le vendite e per gli acquisti, il solo ammontare rettificato e la relativa imposta. 2.2 PECULIARITÀ DEL QUADRO BL Innanzitutto va evidenziato che nel Frontespizio del Modello di comunicazione polivalente va riportato il periodo di riferimento, ossia anno e mese / trimestre, utilizzando i seguenti codici: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno MESE Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TRIMESTRE I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre T1 T2 T3 T4 Relativamente poi a dei righi specifici, si precisa quanto segue. 5

6 BL001: vanno indicati i dati anagrafici del soggetto non residente (persona fisica o persona giuridica) riportando altresì il codice dello Stato estero. La provincia estera di nascita va rappresentata dalla sigla EE. BL002: va barrata la casella Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata. Il campo Codice identificativo IVA relativo alla controparte estera non è obbligatorio. Da BL003 a BL008: vanno indicate, distinguendo tra operazioni attive e passive: l importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e la relativa imposta; l importo delle operazioni non soggette ad IVA (per le operazioni attive vanno distinte le cessioni dalle prestazioni di servizi); l importo e l imposta delle note di variazione. 3. MODELLO POLIVALENTE PER OPERAZIONI CON SAN MARINO 3.1 L USCITA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DALLA BLACK LIST Il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze firmato il 12 febbraio 2014 e pubblicato sulla G.U. il 24 febbraio 2014 ha disposto l esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi cd. black list contenuta nel DM 4 maggio Detta esclusione ha effetto: sulla prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all AIRE e residenti a San Marino; sull obbligo di comunicazione delle operazioni black list. Si precisa che tale escusione produce effetti per gli adempimenti in ambito IVA che si descrivono nei paragrafi successivi. Si ricorda che ai fini delle imposte dirette, non essendo la Repubblica di San Marino presente nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002 i costi sostenuti con operatori di tale Stato non devono essere indicati separatamente nel modello UNICO. Relativamente alla cossiddetta comunicazione delle operazioni black list, è bene fornire in questa sede alcuni chiarimenti. 3.2 ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO MEDIANTE AUTOFATTURA Per quanto riguarda la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, va innanzitutto evidenziato che l eliminazione della Repubblica del Titano dall elenco dei Paesi black list non sortisce alcun effetto: essendo questo un adempimento non legato all inclusione di San Marino in una determinata lista nera, ed essendo una previsione antecedente agli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paesi black list, occorre continuare a comunicare gli acquisti di beni effettuati tramite autofattura da San Marino secondo le consuete regole (e, dalla scadenza del 28 febbraio 2014, obbligatoriamente con il modello polivalente). Pertanto, gli acquisti di beni da un operatore sanmarinese mediante meccanismo del reverse charge ai sensi dell art. 16, lett. c), D.M. 24/12/1993 devono essere comunicati 6

7 in modalità analitica (fattura per fattura) all interno del quadro SE del Modello polivalente con le stesse scadenze. 3.3 ALTRI TIPI DI OPERAZIONI DECORRENZA DELL ESCLUSIONE Per tutte le altre casistiche di operazioni con operatori sanmarinesi che non siano acquisto di beni mediante autofattura ovvero: acquisti di beni con addebito dell IVA da parte del cedente sanmarinese di cui all art. 12 del DM 24 dicembre 1993, acquisti di servizi, operazioni attive l eliminazione di San Marino dal DM 4 maggio 1999 determina il venir meno dell obbligo di segnalare le operazioni intercorse con tale Stato: rimane però il dubbio sulla decorrenza di tale esclusione. Sulla decorrenza di tale esclusione si pongono invece alcuni dubbi interpretativi. Innanzitutto, Ci si potrebbe aiutare con un precedente abbastanza simile, rappresentato dall eliminazione di Cipro e di Malta dall elenco dei Paesi black list dal 1 maggio 2004 per il loro ingresso nell Unione Europea. Secondo la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 96 del 30 luglio 2004 le imprese residenti che avevano effettuato operazioni con controparti localizzate in Cipro e Malta erano tenute all indicazione separata dei relativi costi nel modello UNICO, ai sensi dell art. 110 comma 10 del TUIR, se sostenuti entro il 30 aprile Se la medesima impostazione dovesse venire confermata da fonti ufficiali, ne deriverebbe l obbligo di includere nelle comunicazioni black list le operazioni con San Marino registrate prima della data di entrata in vigore del DM 12 febbraio 2014, ovvero il 24 febbraio Pertanto, in assenza di un esplicita previsione normativa, le operazioni effettuate con San Marino fino al 23 febbraio 2014 si ritiene debbano essere incluse nella comunicazione black list. Ne consegue che: SOGGETTI MENSILI SOGGETTI TRIMESTRALI Nella comunicazione vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino nel mese di gennaio, da presentare entro il prossimo 28 febbraio Relativamente al mese di febbraio, la cui comunicazione va presentata entro il 31 marzo 2014, dovranno essere incluse le operazioni effettuate fino al 23 febbraio Per ragioni di semplicità si ritiene che l inclusione nella scadenza del 31 marzo, di tutte le operazioni del mese di febbraio intercorse con San Marino, senza tenere conto lo spartiacque del 23 febbraio non determini un comportamento sanzionabile. Come per lo spesometro, infatti, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, è consigliabile, in situazioni dubbie, includere un operazione piuttosto che escluderla. Nella comunicazione del primo trimestre, da presentare entro il 30 aprile 2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23 febbraio Successivamente, per le scadenze a partire da marzo (o dal secondo trimestre in poi) non sussisteranno più obblighi di segnalazione delle operazioni con San Marino all interno del quadro BL (operazioni black list ), rimanendo in vigore solamente l obbligo di segnalare gli acquisti di beni mediante reverse charge (quadro SE). 7

8 3.4 CONCLUSIONI In conclusione, le regole di compilazione del modello dovrebbero essere le seguenti: mensilità gennaio 2014 scadenza 28 febbraio NON C È NESSUNA PROBLEMATICA è Quadro SE: acquisto di beni con autofattura è Quadro BL: tutte le altre operazioni con San M. mensilità febbraio 2014 scadenza 31 marzo è Quadro SE: acquisto di beni con autofattura è Quadro BL: tutte le altre operazioni con San M. se registrate entro il 23 febbraio. mensilità marzo in poi è Quadro SE: permane solo l obbligo di comunicare gli acquisti di beni con autofattura è NESSUN OBBLIGO Quadro BL Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com. 8

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