DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
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1 1/6 OGGETTO COMUNICAZIONE BLACK LIST : LE NOVITA RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, commi 1, 2 e 3, DL n.40/2010 Decreto MEF (G.U n. 45) - DMEF Legge n. 88 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali)- Art. 21 D.Lgs n. 175/2014 Comunicato Agenzia delle Entrate Circolare Agenzia delle Entrate n.31- D.M (pubblicato sulla G.U n.297)- L n.190 CLASSIFICAZIONE DT PAESI BLACK LIST COLLEGAMENTI CIRCOLARE N.38/2010 CIRCOLARE N. 28/2014 CIRCOLARE N. 25/2015 ALLEGATI ALLEGATO 1 ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST REFERENTE STUDIO Dott.ssa Anna Napoli La presente per ricordarvi che l art. 21 DLgs n.175 (c.d. decreto semplificazioni fiscali ) ha definito alcuni aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con controparti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. black list ), di cui all art.1 del DL 40/2010, utilizzando il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione Polivalente. Più precisamente: - È stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono essere presentate con cadenza annuale; - È stato previsto l obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di ,00 euro (in luogo dei previgenti 500 per operazione). Detto limite va riferito al complesso delle operazioni effettuate/ricevute. A tal fine dovrebbero rilevare anche le note di credito emesse ricevute. La comunicazione relativa al 2015 deve essere inviata telematicamente: - entro il 11 aprile 2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile; - entro il 20 aprile 2016 per tutti gli altri soggetti. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.) che effettuano, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dai DDMM e , le seguenti operazioni: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute.
2 2/6 La circolare Agenzia delle Entrate , n. 53/E precisa che rientrano tra i soggetti tenuti alla presentazione delle comunicazioni: enti non commerciali relativamente alle attività commerciali; i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti; le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti. Dunque, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei: c.d. nuovi contribuenti minimi (art. 27 del DL 98/2011); i soggetti che adottano il nuovo regime forfettario (L. 190/2014); Inoltre, secondo la ris. Agenzia Entrate n. 121, sono obbligate a presentare le comunicazioni anche le stabili organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate se effettuano transazioni con soggetti stabiliti in paradisi fiscali. MOMENTO RILEVANTE Secondo la circolare Agenzia delle Entrate , n. 53/E il criterio da seguire ai fini dell individuazione del periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare non è dato dal momento di effettuazione dell operazione, bensì quello della sua registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Sul punto, la circolare Agenzia delle Entrate , n. 53/E ha chiarito che il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le importazioni nella comunicazione coincide con quello della data di registrazione delle bollette doganali. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive: che hanno quale controparte un soggetto economico localizzato in un paradiso fiscale (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati); registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA; effettuate a decorrere dall A seguito delle modifiche recate dall art. 21 DLgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbligatoria solo se l importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a ,00 euro (il previgente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l impostazione maggioritaria si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione). A tal fine dovrebbero rilevare anche le note di credito emesse ricevute. Inoltre, a seguito dell innalzamento del limite a ,00 le operazioni black list comunicate utilizzando il quadro BL non vanno riportate nelle comunicazione clientifornitori (spesometro). Per le operazioni con stati UE Black list oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche il mod. Intra.
3 3/6 INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI L obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata indicati negli elenchi di cui ai DM e , da indicarsi nel quadro BL del modello polivalente (barrando il codice 2 nel rigo BL002). Il DM e il DM hanno eliminato gli Stati di Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong dalla black list di cui al DM Tuttavia, considerato che, ai fini della sussistenza dell obbligo comunicativo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi, e che gli Stati sopra menzionati, esclusi dalla lista di cui al DM , sono ancora indicati nell elenco di cui al DM , le operazioni con controparti ivi localizzate o residenti continuano ad essere monitorate ai fini dell obbligo in esame. Diversamente, non dovrebbero più essere oggetto della comunicazione le operazioni con operatori localizzati o residenti in Angola, Giamaica, Kenya e Portorico, in quanto presenti soltanto nell art. 3 del DM , abrogato dal DM Si ricorda che la Repubblica di San Marino è stata eliminata dalla black list di cui al DM con decorrenza dal OPERAZIONI CON SAN MARINO Gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA nazionali presso operatori economici della Repubblica di San Marino, e certificati mediante autofattura, sono rilevati nel quadro SE del modello di comunicazione polivalente, necessariamente in forma analitica. Per quanto attiene agli altri tipi di operazioni, rese o ricevute, nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di San Marino, non sussiste più l obbligo di indicare i relativi dati nel quadro BL, ciò in ragione della fuoriuscita di San Marino dalla black list di cui al DM a decorrere dal Pertanto, tali operazioni, nell anno d imposta 2015, assumono la natura di ordinarie operazioni con l estero. Fermo restando l obbligo di indicare nel quadro SE, in forma analitica, gli acquisti da operatori sammarinesi certificati mediante autofattura, le altre operazioni possono, dunque, essere indicate sia in forma analitica, nei quadri SE ed FN, sia in forma aggregata, nel quadro BL, senza le indicazioni richieste per le black list. Più specificamente: gli acquisti di servizi da operatori sammarinesi dovranno essere indicati nel quadro SE, se esposti in forma analitica, ovvero nel quadro BL, se esposti in forma aggregata (mentre gli acquisti di beni da San Marino con addebito dell IVA sammarinese non dovrebbero essere indicati nel modello polivalente); le operazioni attive rese ad operatori stabiliti in San Marino dovrebbero essere indicate nel quadro FN, se esposte in forma analitica, ovvero nel quadro BL, se esposte in forma aggregata, salvo le ipotesi di esclusioni oggettive. Non devono essere comunicate le cessioni di beni verso operatori sammarinesi, in
4 4/6 quanto assimilate alle esportazioni ai sensi dell art. 71 co. 1 del DPR 633/72 e monitorate nel modello INTRA 1-bis. PERIODICITA E TERMINE DELLE COMUNICAZIONI In relazione alle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. Paesi black list, il modello doveva essere inviato telematicamente entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento, ai sensi dell art. 3 del DM I suddetti termini erano stati confermati dall art. 1 co. 5 del provv. Agenzia delle Entrate Il DLgs n. 175, nello stabilire il passaggio dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale, non ha però disciplinato la materia dei termini di presentazione. Dalla lettura del Provvedimento , con il quale l Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione polivalente, tuttavia, si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. spesometro ossia: 11 aprile (in quanto il cade di domenica) per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; 20 aprile per gli altri soggetti. REGIME SANZIONATORIO Come previsto dall art. 1, comma 3, DL n. 40/2010, in caso di: omesso invio della comunicazione; comunicazione inviata con dati incompleti / non veritieri; è applicabile la sanzione, elevata al doppio, di cui all art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Posto che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la riforma del regime sanzionatorio, in vigore dall , la sanzione va da 250 a 2.000, ai fini in esame la stessa è elevata da 500 a In presenza delle condizioni previste dall art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI
5 5/6 ALLEGATO 1 ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST Alderney DD.MM (aggiornato) e Filippine Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese Andorra Gibilterra Kenia Portorico (3) Angola (3) Giamaica (3) Kiribati ex Isole Gilbert Saint Kitts e Nevis Anguilla Mauritius Libano Salomone Antigua Grenada Liberia San Marino (sino al ) (1) Antille Olandesi Guatemala Liechtenstein Samoa Aruba Bahamas Guernsey Isole del Canale Herm Isole del Canale Lussemburgo (sino al ) (2) Macao Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Barhein Hong Kong Maldive Sant Elena Barbados Isola di Man Malesia Sark (Isole del Canale) Barbuda Isole Cayman Monaco Seychelles Belize Isole Cook Montserrat Singapore Bermuda Isole Marshall Nauru Svizzera Brunei Costarica Dominica Ecuador Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey Isole del Canale Niue Nuova Caledonia Oman Panama Taiwan Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Emirati Arabi Uniti Vanuatu Non è più considerato black list, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti /aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto (1) escluso dal DM , pubblicato sulla G.U , n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuatedall ; (2) escluso dal DM , pubblicato sulla G.U , n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal ;
6 6/6 (3) escluso dal DM , pubblicato sulla G.U , n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM per effetto del DM , la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM
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