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1 Approvato con DGP 34 del 14/02/2006 P R O V I N C I A D I B I E L L A REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI PROVINCIALI Articolo 1 FINALITA Il servizio di pronta reperibilità, costituisce un servizio essenziale dell Ente e viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, previsti nei compiti di istituto dell Ente. Il presente documento costituisce disciplinare che regolamenta le modalità di gestione dei servizi che di volta in volta l amministrazione individuerà come reperibili. ll Servizio di reperibilità viene organizzato, ai sensi del CCNL vigente secondo una turnazione idonea a ricoprire i periodi al di fuori degli orari di servizio e comunque a garantire una reperibilità telefonica nell arco di tutte le 24 ore. E esclusa dal servizio di reperibilità ogni attività cui l Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell articolazione dell orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Articolo 2 ORGANIZZAZIONE Il servizio di reperibilità viene espletato preferibilmente impiegando il personale afferente il settore ove viene attivato il servizio. E prevista la possibilità che il servizio venga gestito attraverso la formazione in squadre preventivamente predisposte dal coordinatore del servizio. Al fine di garantire una più corretta ed efficace gestione del servizio vengono individuate le figure dei coordinatori nelle persone del: dirigente di settore e del responsabile del servizio o altro dipendente individuato dal responsabile del servizio che ne sovrintendono il funzionamento. Nell ambito della programmazione mensile deve essere ricercata, ove il servizio lo renda possibile una turnazione quanto più possibile automatica ed equilibrata al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi, oltre a riconoscere ai dipendenti maggiore possibilità di programmazione della propria vita privata. Ogni dipendente potrà essere messo in reperibilità per un numero di volte non superiore a 6 (sei) nell arco di un mese, con turni massimi di 24 ore. I turni sono pertanto stabiliti in un arco temporale variabile sino ad un massimo di ore 24,00 compreso tra la fine dell orario di servizio sino alla sua ripresa. 1

2 Qualsiasi grave impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (es. malattia) viene immediatamente comunicato al coordinatore Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce al coordinatore l esito dell intervento comunicando tutto quanto si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore vengono elencate nominalmente le persone che rientrano nell attività di reperibilità secondo una programmazione mensile preferibilmente in accordo con i dipendenti interessati. Il coordinatore provvederà alla predisposizione dei programmi mensili di turnazione entro il giorno 20 del mese precedente che verrà trasmesso in via preventiva al dirigente di settore e al servizio personale In presenza di gravi e particolari esigenze (debitamente documentate) il coordinatore, valutate le motivazioni, potrà concedere l esenzione dal turno di reperibilità Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, i lavoratori inseriti nei servizi di pronta reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato e dalle disposizioni di servizio del Dirigente di riferimento Il personale in reperibilità garantisce l intervento nell arco massimo di 30 minuti dalla chiamata; si intende per attività di intervento anche l esecuzione di chiamate ad altri soggetti terzi esterni all Ente che per l emergenza segnalata siano coinvolti e/o possano adempiere alla risoluzione delle problematiche in termini di efficienza, economicità ed efficacia. Il personale coinvolto nei turni di reperibilità interviene secondo le proprie qualifiche funzionali, nel rispetto delle procedure lavorative individuate ed assimilabili alle normali attività ordinarie Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una giornata di ferie o di recupero, lo stesso non potrà in tale giornata essere posto in reperibilità, fatto salvo la sua dichiarata disponibilità da valutarsi in termini di vantaggio per l Ente Articolo 3 REMUNERAZIONE Il servizio viene compensato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. art. 23 del 14/09/200 e art. 11 del 05/10/2001 L indennità non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal coordinatore, secondo le tariffe vigenti. In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, può essere compensato con la forma del recupero. Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l intero turno ed è soggetto a procedimenti disciplinari. Ove la prestazione effettuata ricada in un giorno festivo si applicherà quanto disposto nel CCNL. 2

3 Articolo 4 AMBITI DI INTERVENTO Il servizio opera per l espletamento delle seguenti attività di competenza del settore tutela ambientale, pianificazione territoriale, lavori pubblici e affari generali Articolo 5 REPERIBILITA VIABILITA PROVINCIALE Il servizio di reperibilità viene espletato, dai cantonieri e dai capi cantonieri formati in squadre preventivamente predisposte nel rispetto degli articoli precedenti dopo aver verificato l impossibilita di intervento di eventuale personale in servizio. L attività del servizio è stabilita dal coordinatore che ricevuta la segnalazione da parte degli organi preposti alla vigilanza del territorio, valuterà la situazione adottando le misure ritenute più utili e opportune. Il servizio opera per l espletamento dei servizi di competenza del settore lavori pubblici nell ambito delle competenze derivanti dagli obblighi di Legge previsti agli Enti proprietari o gestori delle strade ai sensi del combinato disposto del codice e regolamento della strada, di seguito riepilogati: - salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità degli itinerari principali in via prioritaria esterni ai centri abitati, o che comunque costituiscono unica via d accesso a centri abitati, o che rivestano particolare importanza ai fini della sicurezza. - Interventi di manutenzione urgente alle strutture ed opere stradali e pertinenze, per i quali la mancata esecuzione comporterebbe per il demanio stradale un danno economico consistente e/o possibilità di richieste danni da terzi. - Interventi di coordinamento per il mantenimento della segnaletica provvisoria di cantiere relativa all attività dell Ente o di soggetti terzi. - Interventi di coordinamento per l esecuzione di interventi urgenti da parte di Imprese incaricate di particolari contratti o forniture di servizi. servizio. Il capo cantoniere ha a disposizione copia delle chiavi di tutti i mezzi necessari a garantire gli interventi richiesti, nonché copia delle chiavi di accesso dei depositi di ricovero di transenne e segnali stradali. Viene altresì previsto per il personale reperibile e di coordinamento la possibilità di custodire nelle proprie abitazioni i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Il dipendente reperibile è tenuto a mantenere acceso il telefono cellulare dato in dotazione per l intera periodo di reperibilità Art. 6 REPERIBILITA SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE Il servizio opera per l espletamento delle seguenti attività di competenza del settore: 3

4 1 vigilanza sulla attività venatoria sulla pesca e sulla protezione dell ambiente naturale: - Questa attività non comporta alcun servizio di pronto intervento - Il personale in reperibilità dovrà procedere in caso di segnalazione ad allertare le forze di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza territorialmente competenti e aventi competenza in materia 2 recupero della fauna selvatica ritrovata morta o viva e in stato di difficoltà : - Questa attività comporta il servizio di pronto intervento - Il personale in reperibilità dovrà procedere in caso di segnalazione secondo le disposizioni e le procedure operative adottate dall Ente 3 controllo della fauna selvatica: - Questa attività comporta il servizio di pronto intervento - Il personale in reperibilità dovrà procedere in caso di segnalazione secondo le disposizioni e le procedure operative dettate dall Ente servizio che i dipendenti in reperibilità dovranno mantenere acceso per tutto il turno. Viene altresì prevista per il personale reperibile la possibilità di custodire nelle proprie abitazioni i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Art. 7 REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE L attività di Protezione Civile svolta dall Amministrazione provinciale di Biella non comporta alcun servizio di Pronto Intervento, pertanto il presente disciplinare è finalizzato unicamente a consentire lo svolgimento delle funzioni di allertamento ai soggetti che dipendono funzionalmente dall Amministrazione provinciale, secondo procedure e modalità indicate dal dirigente. Per svolgere tale compito occorre potere disporre di un Servizio attivo sulle 24 ore in grado di ricevere l allertamento ed inoltrarlo anche al di fuori dell orario di servizio. Il Servizio regionale di Protezione Civile provvede ad inoltrare l allertamento all Amministrazione provinciale. Al sopraggiungere dell avviso di criticità al di fuori dell orario di servizio, il dipendente in reperibilità inoltra lo stesso ai soggetti che dipendono funzionalmente dall Amministrazione provinciale, preventivamente concordati con la Prefettura UTG di Biella. La gestione degli allertamenti viene svolta attraverso il sistema informatico Meltemi Alerting System. Tale sistema utilizza un interfaccia web based quindi, accessibile tramite rete Internet ed è gestito dalla società Telecom/ Interactive Media. La verifica dell inoltro dell allertamento meteo avverrà attraverso l apposito log del sistema Alerting System. Il rapporto restituito dal sistema fa fede al fine della verifica della ricezione e nulla potrà essere contestato al dipendente in reperibilità in caso di mancata ricezione dell avviso a fronte di un riscontro positivo del sistema. 4

5 Durante il periodo di reperibilità il dipendente deve sempre avere con sé l attrezzatura informatica in dotazione, nonché il dipendente reperibile è tenuto a mantenere acceso il telefono cellulare dato in dotazione Art. 8 REPERIBILITA AFFARI GENERALI L attività svolta dal settore affari generali è finalizzata a garantire un attività di primo intervento su eventuali segnalazioni pervenute dall Istituto di vigilanza nonché direttamente dal servizio viabilità. Gli interventi del personale in reperibilità sono limitati a far fronte alle emergenze che dovessero interessare lo stabile della Provincia nelle ore non coperte dal normale orario di servizio della portineria. servizio Art. 9 Norme di rinvio Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rimanda ai provvedimenti operativi dei singoli dirigenti e in via più generale alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti 5

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