VADEMECUM DELLA LEGISLAZIONE NAUTICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

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1 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VADEMECUM DELLA LEGISLAZIONE NAUTICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Premessa La normativa nautica di base della Repubblica di San Marino è esposta in questo Vademecum in termini concisi e schematici, in modo da agevolarne la conoscenza da parte del personale ispettivo UDICER. Al termine del corso, il Vademecum, arricchito da annotazioni, spiegazioni e altre voci normative che qui non sono state prese in considerazione, avendo selezionato quegli elementi legislativi di prima linea cui l attività del Surveyor RSM deve fare riferimento - sarà reso disponibile nel ns sito web in formato pdf scaricabile e costituirà un utile strumento di lavoro e di ausilio anche per le funzioni di consulenza che il Surveyor RSM è chiamato a fornire al pubblico. 1 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

2 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO INDICE: LE PRINCIPALI LEGGI LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO L USO COMMERCIALE CHI DETIENE IL REGISTRO L ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE L ISCRIZIONE NEL REGISTRO E I CASI PER LA CANCELLAZIONE DOMICILIAZIONE LA LICENZA DI NAVIGAZIONE LA BANDIERA E IL NUMERO D ISCRIZIONE IL MODELLO DI LECENZA DI NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI IL MODELLO DI LICENZA DI NAVIGAZIONE DELLE NAVI LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SULLE IMBARCAZIONI IL CERTIFICATO DI SICUREZZA - RILASCIO RINNOVO E CONVALIDA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA NAVIGAZIONE OCCASIONALE E DI PROVA ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI- ATTESTAZIONE D IDONEITÀ SULLE NAVI ISCRIZIONE DI NAVI DA DIPORTO ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ANNOTAZIONI SULLA LICENZA E SUA RINNOVAZIONE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ CERTIFICATO DI CLASSE DELLE NAVI DA DIPORTO VISITE ED ISPEZIONI TIPI DI VISITE VISITA INIZIALE VISITE PERIODICHE VISITE OCCASIONALI ORGANI DI ESECUZIONE DELLE VISITE E DEGLI ACCERTAMENTI DEFICIENZE ED INCONVENIENTI TEMPORANEAMENTE TOLLERABILI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA EFFICACIA PROBATORIA DEI CERTIFICATI DOCUMENTI DI BORDO NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DELL EQUIPAGGIO E PERSONE TRASPORTABILI DISPOSIZIONI FISCALI MODELLO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLE NAVI MODELLO DEL CERTIFICATO DI STAZZA pag. 2 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

3 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO La Repubblica di San Marino, sebbene non disponga di acque territoriali, ha istituito nel 2004, con Legge 30 novembre 2004 n.164, un proprio Registro d iscrizione per IMBARCAZIONI e NAVI da diporto. Con Decreto Decreto 8 agosto 2005 n.119 sono state impartite le norme in materia di navigazione da diporto e disposizioni connesse. I passaggi chiave della legge 31/11/2004, n. 164 Col termine Autorità o Autorità per la Navigazione Marittima, s intende l AUTORITÀ PER L AVIAZIONE CIVILE E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA della Repubblica di San Marino. LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO Ai fini dell applicazione della legge 164/2004 le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza scafo LH superiore a 24 metri, misurata secondo la norma EN ISO 8666 c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza scafo LH superiore a 10 metri, fino a 24 metri, misurata secondo la norma EN ISO 8666 d) "natante da diporto": le unità di lunghezza scafo LH fino a 10 metri, misurata secondo la norma EN ISO 8666, La navigazione da diporto è quella effettuata a scopo sportivo e ricreativo. E ammessa l attività commerciale di locazione, noleggio, scuola e appoggio ai subacquei, nelle forme di seguito esposte. L USO COMMERCIALE Le unità da diporto possono essere impiegate anche per attività commerciali, cioè per locazione, noleggio o di appoggio per altre attività nautiche. Per locazione, s intende - il contratto con cui una delle parti si obbliga a fronte di un corrispettivo a far godere all altra per un dato periodo di tempo l unità da diporto. L unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; per noleggio, s intende - il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell altra parte l unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l equipaggio. Le unità da diporto, possedute da persone fisiche, società di persone, società di capitali, società fiduciarie o trust, possono essere utilizzate anche mediante contratti di locazione e di noleggio e per l insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 3 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

4 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHI DETIENE IL REGISTRO L Ente che detiene il REGISTRO delle imbarcazioni e navi da diporto è L AUTORITÀ PER L AVIAZIONE CIVILE E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO L ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE Le specie di navigazione previste per le unità da diporto sono: a) per le unità senza marcatura CE 1. senza alcun limite nelle acque interne; 2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con marcatura CE con specifico riferimento alla direttiva 94/25/CE: 1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A; 2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B; 3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C; 4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D. E responsabilità del comandante e del conduttore dell unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo- marine previste e alla distanza da porti sicuri. L ISCRIZIONE NEL REGISTRO E I CASI PER LA CANCELLAZIONE Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l acquirente deve chiedere l assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda all Autorità per la Navigazione Marittima preposta alla tenuta del Registro Navale. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura attestante l assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente i dati identificativi dell interessato, nonché la descrizione tecnica dell unità stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall esercizio dell unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l iscrizione dell unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell assegnazione stessa. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nel Registro Navale non è ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione marittima, nei limiti sopra descritti, dall Autorità per la Navigazione Marittima attraverso il rilascio di una licenza provvisoria. 4 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

5 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi. Il titolo di proprietà è costituito da: a) atto pubblico; b) scrittura privata autenticata; c) scrittura privata autenticata da funzionario abilitato dalla Autorità; d) sentenza; e) certificato di denunciata successione; f) altri atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87. Il titolo di proprietà deve comunque contenere i seguenti elementi: b) codice I.S.S. (Istituto Sicurezza Sociale) o codice Operatore Economico, se presente, delle parti; c) modello, numero serie e, se presente, di precedente immatricolazione dell imbarcazione o nave; d) prezzo di vendita del bene. Il titolo può consistere in un modulo predisposto dalla Autorità redatto anche in più lingue, fra cui quella italiana, regolarmente autenticato. Decorsi sei mesi dall assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l iscrizione si ritiene non avvenuta, pertanto la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all ufficio che li ha rilasciati. Il proprietario dell unità può presentare nuova domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) sopra riportate. L avente diritto che intende alienare o trasferire all estero la propria unità da diporto deve chiedere l autorizzazione alla dismissione di bandiera. 8. L avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti. DOMICILIAZIONE Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel Registro, se non hanno domicilio a San Marino, devono eleggere domicilio presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio a San Marino, al quale l Ufficio preposto può rivolgersi in caso di comunicazioni relative all unità iscritta. LA LICENZA DI NAVIGAZIONE Alle navi da diporto l Autorità per la Navigazione Marittima, all atto dell iscrizione rilascia la licenza di navigazione che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza, che ne attesta lo stato di navigabilità. 5 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

6 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Alle imbarcazioni da diporto l Autorità per la Navigazione Marittima all atto dell iscrizione rilascia la licenza di navigazione, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell Unione Europea, nonché il certificato di sicurezza, che ne attesta lo stato di navigabilità. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati col decreto 8 agosto 2005, n Sulla licenza di navigazione, sono riportati: - il numero minimo delle persone componenti l equipaggio; - il numero massimo delle persone trasportabili; - le annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto; - il numero e la sigla di iscrizione; - il tipo e le caratteristiche principali dell unità; - il nome del proprietario; - il nome dell unità, se richiesto - il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull unità di cui è stata chiesta la trascrizione. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell apparato motore, del nome dell unità e del tipo di navigazione autorizzata. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale. LA BANDIERA E IL NUMERO D ISCRIZIONE Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nel Registro espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla SMR seguita dal numero progressivo di iscrizione. 6 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

7 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO MODELLO LICENZA NAVIGAZIONE IMBARCAZIONI Pag. 1 7 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

8 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Pag. 2 8 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

9 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO MODELLO LICENZA NAVIGAZIONE NAVI Pag. 1 9 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

10 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 10 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

11 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti. 2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000, Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000, Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima. 5. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su unità da diporto la bandiera di San Marino è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado. 6. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sull unità da diporto un falso numero di iscrizione è punito con la prigionia di primo grado e con la multa. 7. Chiunque detenga armi a bordo di unità da diporto senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 13 marzo 1991 n.40 e successive modifiche ed integrazioni è punito con le pene previste dall articolo 8 della legge citata. 8. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili unità da diporto, ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado. 9. Se il fatto è commesso dal componente dell equipaggio, in danno dell unità da diporto su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado. 10. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell unità si applica la prigionia di terzo grado. Se al fatto deriva l incendio, il naufragio o la sommersione dell unità si applica la prigionia di quarto grado. 11. Il componente dell equipaggio di una unità da diporto che distrugge, disperde deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, gli oggetti, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la prigionia di primo grado e con la multa. 12. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell unità si applica la prigionia di secondo grado e la multa. 13. Se dal fatto deriva l incendio, il naufragio o la sommersione dell unità si applica la prigionia di terzo grado e la multa. 11 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

12 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 14. Il comandante dell unità da diporto che omette di prestare soccorso nei casi in cui ha l obbligo è punito con la prigionia di primo grado. 15. Il comandante dell unità da diporto, qualora ritardi o rifiuti di prestare l assistenza occorrente ad una persona che versa in stato di pericolo, è punito, se dal fatto deriva una lesione personale, con la prigionia di secondo grado, se ne deriva la morte, con la prigionia di terzo grado. 16. Se il fatto di cui al superiore comma è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado ovvero l arresto di primo grado ovvero la multa di secondo grado. 17. Il secondo comma dell articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente: "Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera." I passaggi chiave del decreto 8 agosto 2005, n. 119 SULLE IMBARCAZIONI IL CERTIFICATO DI SICUREZZA - RILASCIO Il certificato di sicurezza fa parte dei documenti di bordo. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità PER L AVIAZIONE CIVILE E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto: a) per le unità marcate CE, sulla base della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario, conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 94/25/CE- 2003/44/CE b) per le unità non marcate CE, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico autorizzato, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. RINNOVO E CONVALIDA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità PER L AVIAZIONE CIVILE E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico autorizzato, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. 12 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

13 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA Il certificato di sicurezza delle unità da diporto ha le seguenti validità: a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) di cui alla direttiva 94/25/CE e successive modifiche ed integrazioni, abilitate alla navigazione secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 94/25/CE ed alla direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE; b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) di cui alla direttiva 94/25/CE e successive modifiche ed integrazioni, abilitate alla navigazione secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 94/25/CE ed alla direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE; c) otto anni per le unità prive di marcatura CE, abilitate alla navigazione senza limiti nelle acque interne; d) dieci anni per le unità prive di marcatura CE, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. NAVIGAZIONE OCCASIONALE E DI PROVA L Autorità può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo- marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo. L Autorità può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell autorizzazione alla navigazione temporanea di prova. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo- marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo. ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI- ATTESTAZIONE D IDONEITÀ Per le unità da diporto prive di marcatura CE l attestazione di idoneità è rilasciata dall Organismo tecnico autorizzato ai fini dell abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell unità con riferimento allo scafo, all apparato motore, all impianto elettrico e alla protezione antincendio. Per le unità da diporto marcate o non marcate CE, il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato. 13 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

14 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Le unità da diporto debbono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni prescritte dal presente regolamento. Nel caso in cui una imbarcazione abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario ha l obbligo di sottoporre l unità a visita occasionale. La visita occasionale di una unità da diporto deve essere, inoltre, disposta dall Autorità allorché sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L Autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. Nel caso in cui il proprietario della nave o dell imbarcazione non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta, il certificato di sicurezza perde di validità. MODELLO CERTIFICATO SICUREZZA IMBARCAZIONI 14 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

15 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLE NAVI DA DIPORTO ISCRIZIONE DI NAVI DA DIPORTO Le navi da diporto sono iscritte nel Registro ai sensi delle disposizioni di cui legge 30 novembre 2004 n. 164 e delle disposizioni attuative. Per ottenere l iscrizione di una nave da diporto nel Registro Navale, oltre a quanto è previsto dalla legge 30 novembre 2004 n. 164 il proprietario deve presentare il certificato di stazza e un certificato di classe rilasciato da un ente autorizzato dall Autorità. È ammessa l iscrizione provvisoria nel Registro di navi da diporto in costruzione ai soli fini di attestare la proprietà e la destinazione del bene. Per ottenere l iscrizione è necessario presentare: a) la dichiarazione di costruzione; b) il contratto di costruzione in copia autentica; c) la dichiarazione dell ente di certificazione attestante lo stato in costruzione della nave. Tale dichiarazione ha validità di mesi sei (6) ed è soggetta a rinnovo. La mancata presentazione del documento c) comporta la cancellazione d ufficio dell iscrizione provvisoria della nave dal Registro. ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE Le navi da diporto iscritte nel Registro della Repubblica sono abilitate alla navigazione dalla relativa licenza, dal certificato di sicurezza e dal certificato di classe, rilasciati conformemente alle prescrizioni che seguono. ANNOTAZIONI SULLA LICENZA E SUA RINNOVAZIONE La licenza di navigazione, oltre alle altre annotazioni prescritte dalla legge 30 novembre 2004 n.164, deve indicare la stazza della nave. 15 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

16 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO La licenza è rinnovata, oltre alle ipotesi previste dalla legge 30 novembre 2004 n.164, anche qualora vi sia un cambiamento della stazza. Deve essere rinnovata, inoltre, quando è resa inservibile o illeggibile, quando non può contenere annotazioni e quando è andata perduta o distrutta. CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ La nave da diporto che intraprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità ai sensi della legge 30 novembre 2004 n. 164, convenientemente armata ed equipaggiata. I requisiti ai quali devono rispondere le navi da diporto per quanto riguarda: i) struttura degli scafi e sistemazione interna; ii) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico; iii) organi di propulsione e di governo sono contenuti nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati. CERTIFICATO DI CLASSE DELLE NAVI DA DIPORTO Alla certificazione di classe delle navi da diporto provvede l ente di certificazione riconosciuto dalla Repubblica e delegato dall Autorità, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dalle disposizioni internazionali alle quali la Repubblica ha aderito. Il certificato di classe deve essere presentato all Autorità ad ogni rinnovo. VISITE ED ISPEZIONI L Autorità provvede affinché siano eseguite, a spese dell armatore, le ispezioni e le visite ordinarie dalla stessa prescritte, nonché le ispezioni e visite straordinarie quando lo ritenga opportuno o quando si siano verificate avarie che possono menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi. TIPI DI VISITE 1. Le visite tecniche sono: a) visita iniziale, prima dell entrata in esercizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità. Le visite sono effettuate su richiesta del proprietario, dell armatore o di un suo rappresentante. L Autorità provvede al rinnovo del certificato di sicurezza dopo l esito positivo della visita attestata da certificato dell ente autorizzato. VISITA INIZIALE La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d armamento nonché un ispezione a secco della carena. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni delle leggi vigenti. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati. VISITE PERIODICHE 16 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

17 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Le navi devono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all atto della visita iniziale. Tali visite sono effettuate: per le navi nuove, dopo 8 anni dalla data di prima iscrizione; per le navi usate, dopo 5 anni dalla data di prima iscrizione; successivamente, ogni 5 anni. VISITE OCCASIONALI Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l armatore ha l obbligo di sottoporre la nave a visita occasionale. La visita occasionale di una nave deve essere, inoltre, disposta dall Autorità allorché sussistano altri fondati motivi per cui l Autorità stessa ritiene siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato di sicurezza. L Autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui questa viene disposta. Nel caso in cui l armatore della nave non provveda a sottoporre la nave alla visita occasionale disposta dall Autorità, il certificato di sicurezza perde validità. ORGANI DI ESECUZIONE DELLE VISITE E DEGLI ACCERTAMENTI Agli accertamenti ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, provvede un delegato dell Autorità, sentito l ente autorizzato. Per gli impianti radioelettrici, oltre alla consegna dei certificati di omologazione di conformità degli apparati, l armatore deve presentare una dichiarazione controfirmata dall installatore da cui risulta che l impianto è stato realizzato conformemente alla vigente normativa internazionale. DEFICIENZE ED INCONVENIENTI TEMPORANEAMENTE TOLLERABILI Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, l Autorità dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere all eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l Autorità rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza la cui validità verrà meno se entro il termine indicato sullo stesso, non siano stati eliminati le deficienze o gli inconvenienti riscontrati. VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA 1. Il certificato di sicurezza ha validità di otto (8) anni per le navi di nuova costruzione e cinque (5) anni per gli altri casi. Il certificato di sicurezza è successivamente rinnovato ogni cinque (5) anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità da parte dell Ente autorizzato. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a rinnovo. Qualora le innovazioni apportate all apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l armatore ha l obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 17 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

18 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO EFFICACIA PROBATORIA DEI CERTIFICATI I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall ente di certificazione riconosciuto o autorizzato dall Autorità fanno fede fino a prova contraria. DOCUMENTI DI BORDO Le navi da diporto, oltre ai documenti prescritti dalla legge 30 novembre 2004 n.164, devono avere a bordo il certificato di stazza ed il certificato di classe. L Autorità può inoltre con propri regolamenti stabilire documenti aggiuntivi. NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DELL EQUIPAGGIO E PERSONE TRASPORTABILI È responsabilità del comandante verificare prima della partenza, ai sensi della legge 30 novembre 2004 n.164, la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l equipaggio necessario per affrontare la navigazione, comunque non inferiore al numero minimo stabilito dall Autorità. Il numero minimo dei componenti dell equipaggio è stabilito dall Autorità, su proposta dell armatore avendo riguardo alle caratteristiche della nave, come stabilite nella documentazione rilasciata dall ente di certificazione. DISPOSIZIONI FISCALI Nell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, in considerazione della permanenza delle navi da diporto in acque internazionali l aliquota dell imposta sulle importazioni è abbattuta del: 60 % per unità a vela di lunghezza inferiore a 35,01 metri ed unità a motore di lunghezza inferiore a 32,01 metri; 70 % per unità a vela di lunghezza superiore ai 35,01 per unità a motore superiore a 32,01. MODELLO CERTIFICATO SICUREZZA NAVI 18 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

19 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO MODELLO CERTIFICATO DI STAZZA 19 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

20 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 20 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

21 ENTE TECNICO AUTORIZZATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 21 UDICER/NAUTITEST NOTIFIED BODY N Ente Tecnico Autorizzato della Repubblica di San Marino Tutti i diritti riservati

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