DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT (Legge n. 183/2014) Firenze

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1 DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT (Legge n. 183/2014) Firenze

2 Pacchetto lavoro 21 Marzo 2014 Novità in materia di contratti a termine Acausalità Proroghe Massimo 5 nel limite di complessivi 36 mesi Limiti quantitativi stabiliti dalla norma (20%) o dai CCNL Maggior oneri contributivo (1,40%)

3 Legge Delega 10/12/2014 n. 183 JOB ACT In vigore dal 16/12/2014 Adozione entro il 16/6/2015 di uno o più Decreti Legislativi in materia di : Riforma ammortizzatori sociali (Naspi) Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro (tutele crescenti) Riordino dell attività ispettiva Riordino della disciplina di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

4 Legge di stabilità 2015 Nuove deduzioni IRAP (lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2015) Sgravio per assunzioni a tempo INDETERMINATO (8,060 annue per tre anni) TFR in busta paga; Stabilizzazione bonus 80,00

5 DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT (Legge n. 183/2014) Il Decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Decreto legislativo n. 22/2015 sugli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione I decreti sono entrati in vigore il 7 marzo 2015.

6 Decreto legislativo n. 23/2015 Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

7 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI La nuova disciplina non introduce una nuova tipologia contrattuale ma prevede una nuova regolamentazione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti. Il nuovo regime di tutela dei licenziamenti non sostituisce in toto la precedente normativa (contenuta nell articolo 18 Legge n. 300/1970 così come modificato dalla Legge n. 92/2012), ma rappresenta una marcata linea di confine temporale. Si avrà, dunque, un doppio regime di tutela finché saranno in essere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima dell entrata in vigore del decreto. Art. 18: la regola è la reintegra, l eccezione è l indennità. Tutele crescenti: la regola è l indennità, l eccezione è la reintegra.

8 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE LAVORATORI INTERESSATI assunti dal 7/3/2015: lavoratori con qualifica di operaio, impiegato e quadro assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore il decreto legislativo (sono pertanto esclusi i lavoratori con qualifica dirigenziale e i rapporti a tempo determinato) lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del decreto con contratto a tempo determinato e apprendistato ma trasformati in rapporti a tempo indeterminato dopo l entrata in vigore del decreto nei casi in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei più di 15 dipendenti. Questo è l unico caso in cui la nuova disciplina trova applicazione a soggetti assunti in precedenza (eccesso di delega?)

9 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE IMPRESE INTERESSATE: la nuova disciplina si applica sia alle imprese con meno di 16 dipendenti, sia alle imprese che superano tale soglia. Quello che cambia sono le conseguenze del risarcimento economico (per le imprese fino a 15 dipendenti non sono stati introdotti nuovi costi, la misura dell indennità economica è dimezzata rispetto alle imprese più strutturate) la nuova disciplina si applica anche alle organizzazioni di tendenza (organizzazioni politiche, sindacali, ecc.) precedentemente escluse dall applicazione della tutela reale (per ragioni di natura fiduciaria e riconoscimento del comune ideale)

10 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REGIME SANZIONATORIO LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE: in caso di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale permane per tutte le tipologie di imprese il regime sanzionatorio attualmente vigente, ovvero la reintegra nel posto di lavoro più il risarcimento del danno subito in misura non inferiore a 5 mensilità (in alternativa alla reintegra è prevista per il lavoratore la possibilità di richiedere un indennità pari a 15 mensilità) Il decreto prevede un ulteriore ipotesi di licenziamento nullo: licenziamento motivato per disabilità fisica o psichica del lavoratore (ipotesi considerata dalla dottrina come giustificato motivo oggettivo di licenziamento). Rispetto alla disciplina contenuta nell articolo 18 Statuto dei lavoratori (reintegrazione più indennità risarcitoria massimo 12 mensilità), con il decreto si è irrigidito l apparato sanzionatorio nei confronti di tutte le tipologie di imprese. Non è stato inserito tra i casi di nullità il licenziamento illegittimo per superamento del periodo di comporto in relazione al quale trova applicazione la tutela economica.

11 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REGIME SANZIONATORIO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO): la sanzione prevista è l indennità risarcitoria in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità (per le imprese con meno di 16 dipendenti la misura dell indennità è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio ed è compresa tra le 2 e le 6 mensilità). Esclusivamente nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato è prevista la reintegra oltre ad un indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità (la misura si applica solo alle imprese con più di 15 dipendenti). NOVITÀ: fortemente ridotto il ruolo discrezionale del giudice nella determinazione del risarcimento (criterio che il giudice deve eseguire nella determinazione della sanzione economica è solo uno: anzianità aziendale. Per cui il giudice si limiterà a fare un calcolo matematico. Viene meno qualsiasi giudizio in merito alla proporzionalità o meno del licenziamento rispetto al fatto contestato) viene meno il riferimento alle tipizzazioni contrattuali e ai codici disciplinari contenuti nei CCNL

12 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REGIME SANZIONATORIO LICENZIAMENTO ECONOMICO (GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO): nel caso di licenziamento illegittimo è prevista l erogazione di un indennità in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità (per le imprese con meno di 16 dipendenti la misura dell indennità è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e è compresa tra le 2 e le 6 mensilità). NOVITÀ: viene meno la sanzione della reintegra prevista dall articolo 18 nel caso di manifesta insussistenza del fatto contestato (tale formulazione, frutto principalmente di mediazioni politiche, ha provocato ambiguità ed incertezza nell applicazione della norma soprattutto in relazione all obbligo di repêchage) e viene meno il tentativo obbligatorio presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL). LICENZIAMENTO PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI: nel caso di licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali la sanzione prevista è l indennità risarcitoria pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio non inferiore alle 2 e non superiore alle 12 mensilità (per le imprese con meno di 16 dipendenti la misura dell indennità è compresa tra una mensilità e 6 mensilità).

13 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REGIME SANZIONATORIO OFFERTA DI CONCILIAZIONE: viene introdotta esclusivamente per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti una ulteriore procedura di conciliazione facoltativa attivabile dal datore di lavoro presso la DTL, commissioni sindacali o enti di certificazione che si affianca alle altre procedure conciliative vigenti. Tale proceduta di conciliazione è molto snella dal punto di vista procedurale e costituisce una forma di deflazione del contenzioso. La misura dell indennità economica concordata in sede di conciliazione è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità (per le imprese con meno di 16 dipendenti la misura dell indennità è compresa tra un 1 mensilità e 6 mensilità). Tale procedura costituisce una misura molto appetibile per le imprese ed i lavoratori in quanto la somma pattuita in sede conciliativa, che comporta l estinzione del rapporto e la rinuncia all impugnazione del licenziamento, è esente dal punto di vista fiscale e contributivo. CRITICITÀ: la procedura di conciliazione introduce un nuovo adempimento a carico delle imprese che devono comunicare entro 65 gg. attraverso la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro se le parti hanno aderito o meno alla procedura.

14 DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REGIME SANZIONATORIO LICENZIAMENTI COLLETTIVI (imprese con più di 15 dipendenti 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni): nonostante il parere contrario delle Commissioni Lavoro Camera e Senato la disciplina introdotta dal decreto si applica anche ai licenziamenti collettivi (eccesso di delega?). Rispetto all articolo 18 viene eliminata la reintegra che permane solo nel caso di licenziamento intimato senza forma scritta. Negli altri casi (violazione delle procedure e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare) viene introdotta una indennità risarcitoria (pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità).

15 Decreto legislativo n. 22/2015 sugli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione Principi della delega: articolo 1, comma 2, lettera b Legge 183/2014: «strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria»: ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari dell Aspi, con l obiettivo di includere, fino al loro superamento, anche i rapporti di collaborazione e di commisurare l entità e la durata della tutela alla storia contributiva del lavoratore introduzione, per il tempo successivo al godimento dell Aspi, di uno strumento di tutela del reddito per i lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, condizionato alla partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti

16 DECRETO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE Il decreto introduce: dal 1 maggio 2015 la Naspi, nuova indennità mensile di disoccupazione (che sostituisce l Aspi e la Mini-Aspi), per gli eventi che si verificano a partire da tale data in via sperimentale per l anno 2015 la DIS - COLL per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata disoccupati nel periodo 1/1/ /12/2015 dal 1 maggio 2015, in via sperimentale per il 2015, l ASDI, assegno di disoccupazione, per i beneficiari della Naspi che ne hanno fruito entro il 31/12/2015, disoccupati e in condizione di bisogno economico (la situazione economica è valutata in termini di ISEE) contratto di ricollocazione per i soggetti disoccupati i quali ricevono dal centro per l impiego un voucher spendibile nelle agenzie pubbliche (centro per l impiego) o private (agenzia di somministrazione) ai fini della presa in carico del soggetto (assistenza alla ricerca di una nuova occupazione, formazione o riqualificazione professionale, ecc.)

17 DECRETO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE CRITICITA DIS-COLL: non condivisibile risulta essere tra le misure di finanziamento della Dis-coll l utilizzo delle risorse previste dall articolo 19 della Legge n. 2/2009, destinate alle prestazioni economiche erogate dagli Enti Bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Tali risorse sarebbe, al contrario, dovute restare nella disponibilità dei meccanismi di sostegno al reddito della bilateralità, come previsto dalla stessa Legge n. 2/2009. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: la portata innovativa di tale strumento rischia, in assenza di una riorganizzazione dei servizi per il lavoro, di perdersi all interno dell incerto quadro istituzionale. Pertanto, attendiamo fiduciosi l approvazione del decreto sul riordino delle politiche attive che porti alla creazione di un sistema di coordinamento e di integrazione tra politiche attive e passive.

18 DECRETO RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLE MANSIONI

19 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il contratto Assistito dovrà avere una durata massima di 12 mesi; inoltre, non è più prevista l assistenza obbligatoria del sindacato. Anche gli accordi aziendali potranno modificare limite percentuale dei lavoratori a termine. L indennità in caso di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (da 2,5 a 12 mensilità), ristora per intero il «danno» subito dal lavoratore. Al superamento delle 5 proroghe, prevista la trasformazione a tempo indeterminato a decorrere dalla data di decorrenza della 6 proroga. La contrattazione collettiva non potrà più derogare al divieto di assumere con contratto a termine nel caso in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni, ad eccezione: Contratti a termine per sostituire lavoratori assenti. Contratti a termine per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Se la durata del contratto a termine è inferiore a 3 mesi.

20 MUTAMENTO DELLE MANSIONI Modifiche all art.2103 del c.c. Revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; prevedendo che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi

21 MODIFICHE ALL ART.2103 DEL C.C. Vecchio testo 1.Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nuovo testo Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

22 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Lavoro supplementare: se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina il datore di lavoro potrà comunque richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare sino al 15% in più rispetto alle ore di lavoro settimanali concordate; in questo caso, la maggiorazione per lavoro supplementare sarà pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Clausole Elastiche e Flessibili: se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina, le parti possono, dinanzi alla Commissione di certificazione, inserire nel contratto individuale dette clausole. Esteso il campo di applicazione della trasformazione di diritto e della trasformazione prioritaria del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, per i lavoratori: affetti da patologie oncologiche; in caso di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; in caso di patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori; in caso di assistenza a persona convivente con grave, totale e permanente inabilità. Possibilità, per il lavoratore, di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

23 CONTRATTO INTERMITTENTE (A CHIAMATA) Estensione a tutti i datori di lavoro (e non solo alle imprese) del divieto di ricorrere al lavoro intermittente nel caso in cui non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente. Previsione dell obbligo per il datore di lavoro di informare le RSU/RSA sull andamento del ricorso al lavoro intermittente. In caso di contratto con «indennità di disponibilità», esclusione del risarcimento del danno (nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro) da parte del lavoratore nel caso in cui rifiuti, senza giustificazione, di rispondere alla «chiamata».

24 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Dall entrata in vigore del decreto legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, verranno abrogati gli articoli relativi al contratto di lavoro a progetto (artt D.Lgs. 276/2003). Quindi non si potranno instaurare contratti di collaborazione a progetto Gli articoli abrogati continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile: Art (Controversie individuali di lavoro) Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; Dal 1 gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto subordinato, a tutti i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di lavoro: esclusivamente personale continuativa di contenuto ripetitivo le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

25 Sono fatte salve: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Le collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva prevede discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; Le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; Le attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.

26 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STABILIZZAZIONE COLLABORATORI Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro che procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di co.co.co., anche a progetto, e di persone titolari di partita IVA, non soggiacciono a sanzioni riguardanti illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), a condizione che: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi idonee; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

27 PARTITE IVA Viene abrogato l articolo 69-bis del d.lgs. 276/2003, che aveva previsto particolari presupposti per il disconoscimento delle collaborazioni autonome qualora, in capo ad un unico committente vi fossero stati: 8 mesi di attività l anno, negli ultimi 2 anni civili Più dell 8O% dei corrispettivi negli ultimi 2 anni civili Postazione fissa presso il Committente

28 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Sparisce l associato in partecipazione di lavoro Viene modificato l articolo 2549 c.c. L apporto dell associato può avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali e non più tramite apporto di lavoro. Sono fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione in essere, che potranno continuare fino alla loro cessazione

29 LAVORO ACCESSORIO Innalzamento a euro per anno civile, del limite massimo dei compensi Possibilità di Lavoro Accessorio anche per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite complessivo di 3000 euro di compenso per anno civile Divieto del Lavoro Accessorio per l esecuzione di appalti di opere o servizi Acquisto dei buoni lavoro: committenti imprenditori o professionisti - esclusivamente con modalità telematiche per i privati - anche presso le rivendite autorizzate Valore nominale dei buoni orari resta fissato in 10 euro Per imprenditori e professionisti: obbligo di comunicare alla DTL, prima dell'inizio della prestazione, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica): i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore il luogo della prestazione ed il periodo non superiore ai 30 giorni successivi

30 APPRENDISTATO 1 LIVELLO (QUALIFICANTE) In caso di assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro. Nessuna retribuzione per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa (tranne diversa previsione dei contratti collettivi). Riduzione della retribuzione al 10% per le ore di formazione a carico dell azienda. Può essere stipulato, per una durata massima di 3 anni, con giovani iscritti al IV e V anno degli istituti tecnici e professionali, al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito da un prossimo Decreto, che conterrà anche il numero di ore di formazione da effettuare in azienda. Possibilità di trasformazione in apprendistato professionalizzante.

31 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE L apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale. I contratti collettivi e le Regioni non dovranno più contemplare una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione, «anche in relazione all età dell apprendista». Solo per i rapporti di apprendistato professionalizzante è prevista la Stabilizzazione del 20% dei nelle imprese con più di 49 dipendenti (e non con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato, come attualmente previsto). Estensione dell apprendistato ai titolari di una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, nel solo caso di contratto di apprendistato professionalizzante e senza limiti di età.

32 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE Obbligo, per il datore di lavoro, di sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l'ente di ricerca di riferimento, secondo uno schema definito con uno specifico Decreto interministeriale. Esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svoltenella istituzione formativa (tranne diversa previsione dei contratti collettivi). Erogazione di una retribuzione per l apprendista per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, in misura pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

33 DECRETO CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO Principi della delega: articolo 1, comma da a) a l) Legge 183/2014: estensione dell indennità di maternità a tutte le lavoratrici; agevolazioni fiscali per favorire l occupazione delle lavoratrici in condizioni economiche difficili e con figli non autosufficienti; incentivazione di accordi collettivi di flessibilizzazione dell orario di lavoro volti a favorire le esigenze di cura dei figli minori e delle persone non autosufficienti; possibilità dei lavoratori di cedere parte delle ferie e dei riposi ai colleghi per assistere i figli in gravi condizioni di salute; valorizzazione dei servizi per l infanzia; introduzione di congedi per le donne inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere. Il Decreto sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro introduce novità in materia di cure parentali e di maternità in seguito a pronunce da parte della Corte Costituzionale non ancora recepite dalla normativa. Si tratta di misure sperimentali.

34 DECRETO CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO estensione del congedo parentale (anche in caso di adozione e affidamento) dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni (congedo retribuito solo parzialmente (30%) viene elevato dai 3 anni di vita del bambino ai 6, quello non retribuito dai sei 6 ai 12 anni); previsione della fruizione del congedo parentale su base oraria; estensione del congedo di paternità nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti a tutte le categorie di lavoratori; incentivi per l utilizzo del telelavoro; introduzione del congedo per le donne vittime di violenza e inserite in percorsi di protezione; utilizzo di parte delle risorse (10%) del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la promozione della conciliazione vita professionale-vita privata.

35 DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT (Legge n. 183/2014) I successivi decreti attuativi che dovranno essere adottati (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 183/2014, quindi entro giugno 2015) sono: Decreto sulla riforma ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: revisione della normativa in materia di Cig, Cigs e contrati di solidarietà; Decreto sulla riforma politiche attive del lavoro: razionalizzazione degli incentivi per l assunzione e l autoimpiego; istituzione dell Agenzia nazionale per l occupazione con competenze in materia di servizi per l impiego, politiche attive e Aspi; revisione delle normativa in materia di collocamento obbligatorio; valorizzazione della bilateralità; Decreto sulla semplificazione degli adempimenti in materia di gestione del rapporto di lavoro.

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