Art. 6 Mancata restituzione delle somme revocate Art. 7 Interessi di revoca Art. 8 Imputazione delle somme versate

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1 Allegato Disposizioni procedurali per le revoche e le restituzioni di incentivi gestiti dall Area Servizi al Cittadino - U.O. Politiche Attive del Lavoro Sportello Contributi Lavoro della Provincia di Trieste Art. 1 - Oggetto 1. Le seguenti disposizioni procedurali si applicano alle revoche e alle restituzioni degli incentivi erogati dall Area Servizi al Cittadino U.O. Politiche Attive del Lavoro Sportello Contributi Lavoro della Provincia di Trieste (di seguito Amministrazione procedente). Art. 2 Revoca del contributo per causa imputabile al beneficiario 1.Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, con la determinazione di revoca del contributo viene richiesta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi, calcolati a norma dell art. 7 del presente articolato. Art. 3 Restituzione del contributo per causa non imputabile al beneficiario 1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all Amministrazione procedente, con apposita determinazione, viene richiesta la restituzione delle somme erogate. Art. 4 Avvio del procedimento di revoca 1. Il procedimento di revoca del contributo viene avviato con una comunicazione al debitore, inviata tramite i mezzi di notifica previsti dalla normativa vigente, nella quale viene indicato il motivo della revoca e l importo del capitale da restituire. Il debitore, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della comunicazione, può presentare eventuali osservazioni in merito. Ricevute le osservazioni, o, in difetto, decorso il termine per la presentazione delle medesime, la revoca del contributo viene disposta con la determinazione di cui all art. 5 c. 1 del presente articolato. 2. Il procedimento di revoca deve concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni, che decorrono dalla data in cui l Amministrazione procedente riceve la nota, con la quale il beneficiario del contributo comunica l evento comportante la revoca; in caso di mancata comunicazione da parte del beneficiario, il termine decorre dalla data della verifica amministrativa effettuata d ufficio, tenuto conto delle previsioni di cui all art. 10 del presente articolato. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di avvio di cui al comma 1, fino alla data di ricezione, da parte dell Amministrazione procedente, delle osservazioni o, in assenza di queste, alla scadenza dei 10 giorni di cui al comma 1. Art. 5 Provvedimento di revoca del contributo 1. L atto di revoca riporta l importo della quota capitale e l importo della quota interessi calcolati ai sensi dell art. 7 del presente articolato, fino alla data di adozione del provvedimento e il tasso d interesse giornaliero. Il beneficiario calcola gli interessi dovuti dalla data di notifica della comunicazione di revoca sino alla data di effettivo pagamento, moltiplicando il tasso d interesse giornaliero per il numero di giorni. 1

2 2. La determinazione di revoca del contributo viene comunicata al beneficiario con apposita nota inviata con i mezzi di notifica previsti dalla normativa vigente, con la quale viene fissato il termine di 30 (trenta) giorni per la restituzione del dovuto, decorrenti dall effettivo ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca da parte del beneficiario. Art. 6 Mancata restituzione delle somme revocate 1. Il responsabile dell istruttoria del procedimento di revoca del contributo verifica e monitora l effettivo pagamento del dovuto entro i termini previsti. 2. Qualora il pagamento non avvenga nel termine previsto, fatto salvo quanto disposto dall art. 12 del presente articolato, si procederà all invio di un secondo sollecito di pagamento, inviato con i mezzi di notifica previsti dalla normativa vigente, in cui viene fissato il termine di pagamento ultimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dall effettivo ricevimento della comunicazione. 3. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato dal secondo sollecito, si procederà all emissione di un atto di intimazione, secondo le procedure di legge previste. Art. 7 Interessi di revoca 1. Fatto salvo quanto previsto dall art. 13 delle presenti Disposizioni, le somme richieste in restituzione (capitale revocato) sono maggiorate degli interessi di revoca. 2. Gli interessi di revoca sono calcolati al tasso legale, ovvero, se maggiore, al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. 3. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi applicabili in caso di revoca, ai sensi del comma 1, non può in ogni caso eccedere il limite del tasso usurario calcolato ai sensi della L. 12 luglio 2011 n. 106 che modifica l art. 2 comma 4 del L. 108/1996, relativamente alla categoria dei mutui a tasso fisso, con riferimento alle rilevazioni vigenti alla data di mandato/ordinativo di pagamento della somma revocata. 4. La sospensione dei termini del procedimento di cui all art. 4 c. 3 delle presenti Disposizioni, non incide sulla decorrenza degli interessi di revoca. 5. Nell ipotesi di cui all art. 6 c. 2 delle presenti Disposizioni, la decorrenza degli interessi è sospesa dalla data del secondo sollecito, fino alla data di effettivo ricevimento del comunicazione. Art. 8 Imputazione delle somme versate 1. In caso di revoca del contributo, qualora il debitore versi una somma inferiore a quella dovuta, l importo versato è imputato a titolo di interessi, e, per l eventuale eccedenza, a titolo di capitale, cosi come previsto dall art cod. civ. Art. 9 Annullamento della concessione per causa non imputabile al beneficiario 1. Nell ipotesi di cui all art. 3 del presente articolato trovano applicazione gli artt. 4, 5, 6, 10, 11 e 12, in quanto compatibili. 2. Con la determinazione che dispone l annullamento della concessione, viene richiesta la restituzione delle somme concesse. 3. Sulle somme richieste in restituzione non si applicano gli interessi di cui all art. 7. Art. 10 Verifiche e controlli d ufficio 1. In qualsiasi momento l Amministrazione procedente può disporre controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare i presupposti, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese. 2

3 2. Annualmente, gli Uffici preposti effettueranno i controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti ai fini del mantenimento del contributo erogato. 3. Gli Uffici preposti, inoltre, provvedono al monitoraggio e alla verifica degli importi pagati da parte dei soggetti debitori. Qualora gli importi versati risultino non corrispondenti all importo complessivo richiesto con l atto di revoca, di cui all art. 5, o di annullamento, di cui all art. 9, trovano applicazione gli artt. 6, 7, 8 e 11 delle presenti Disposizioni Procedurali. Art. 11 Crediti/debiti di modico valore 1. In applicazione di quanto previsto dall art. 56 c.1 L.R. 7/2000, così come modificato dall art. 41 L.R. 3/2015, l Amministrazione procedente rinuncia alla richiesta di restituzione delle somme dovute, qualora il contributo da restituire sia inferiore a 500,00 (cinquecento). 2. In applicazione di quanto previsto dall art. 56 c.2 L.R. 7/2000, così come modificato dall art. 41 L.R. 3/2015, l Amministrazione procedente rinuncia alla richiesta di restituzione delle somme dovute, qualora il contributo da restituire sia inferiore a (mille) e, da parere reso dall Avvocatura della Regione in base a riscontri effettivi, risulti antieconomico il ricorso alle procedure giudiziali. 3. Qualora la differenza tra l importo versato e l importo dovuto sia pari o superiore a 12,00 (dodici), l Amministrazione procedente provvede alla restituzione della differenza, su richiesta dell interessato. Art. 12 Rateazione 1. Il soggetto tenuto alla restituzione del contributo, eventualmente maggiorato degli interessi calcolati a norma dell art. 7 delle presenti Disposizioni Procedurali, può chiedere la rateazione delle somme da versare, qualora ricorrano i presupposti e alle condizioni previsti dall art. 52 L. R. 7/2000, così come modificato dall art. 40 L.R. 3/2015; 2. Con determinazione dirigenziale sono adottate le Disposizioni procedurali per la rateazione. Le Disposizioni procedurali per la rateazione disciplinano il procedimento per la concessione della rateazione. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Per i procedimenti avviati in data antecedente all adozione della determinazione dirigenziale n dd. 30/09/2014, si osservano le seguenti regole: - dall erogazione del contributo revocato fino alla data del 25/02/2015 compreso, gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, vigente alla data di mandato/ordinativo di pagamento, tenuto conto delle previsioni di cui all art. 7 c. 5 del presente articolato. In ogni caso, il tasso applicabile non può eccedere il limite del tasso usurario, secondo quanto previsto dall art. 49 c. 2bis L. R. 7/2000. Dalla data del 26/02/2015 fino alla data dell effettiva restituzione, gli interessi sono calcolati ai sensi dell art. 7 delle presenti Disposizioni procedurali; - il procedimento di revoca si concluderà entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Il termine decorre dall effettiva ricezione da parte dell Amministrazione procedente della comunicazione, da parte del beneficiario del contributo, dell evento comportante la revoca, ovvero, in difetto, dalla data dell accertamento d ufficio dell evento; - per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 2. Per i procedimenti avviati dalla data del 30/09/2014, e per i quali il provvedimento di revoca è stato adottato prima del 25/02/2015, trovano applicazione le seguenti regole: 3

4 - dall erogazione del contributo che viene revocato, fino alla data del 25/02/2015 compreso, gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, vigente alla data di mandato/ordinativo di pagamento, tenuto conto delle previsioni di cui all art. 7 c. 5 del presente articolato. In ogni caso, il tasso applicabile non può eccedere il limite del tasso usurario, secondo quanto previsto dall art. 49 c. 2bis L. R. 7/2000. Dalla data del 26/02/2015 fino alla data dell effettiva restituzione, gli interessi sono calcolati ai sensi dell art. 7 delle presenti Disposizioni procedurali. - Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 4

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