ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

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1 MODIFICHE AL C.P.C. E ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.C. (Tabelle realizzate in collaborazione con l Avv. Maria Sichetti e con il Dott. Filippo Tosti) TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, L art. 125 c.p.c. disciplina il contenuto degli atti di parte, disponendo gli elementi che devono essere indicati negli stessi. L articolo, già modificato con il d.l. 138/2011, che aveva previsto l obbligo per il difensore di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax, specifica, nella nuova formulazione, che l indirizzo di posta elettronica certificata deve essere quello comunicato al proprio ordine (comma 1). ART. 133 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. b) legge di stabilità, L art. 133 disciplina la pubblicazione e la comunicazione della sentenza, che è resa pubblica, ai sensi del comma 1, mediante deposito nella cancelleria del giudice che l ha pronunciata. Ai sensi del comma 2 il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e, nel termine di cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. Viene abrogato il comma 3, il quale prevedeva che l avviso di cui al comma 2 della pubblicazione della sentenza a cura della cancelleria potesse essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, presso il numero fax o l indirizzo di posta elettronica, indicato a tal fine dal difensore nel primo scritto difensivo utile. ART. 134 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. c) legge di stabilità, Analogamente a quanto previsto per la L art. 133 disciplina la forma, il contenuto e comunicazione della sentenza, anche per la pubblicazione dell ordinanza quanto riguarda la comunicazione delle prescrivendo, al comma 2, che il cancelliere ordinanze emesse dal giudice fuori comunica alle parti l ordinanza pronunciata dall udienza, viene abrogata la disposizione fuori dall udienza, slavo vi sia l obbligo di che prevedeva la comunicazione a mezzo notificazione imposto dalla legge. telefax o posta elettronica (art. 134, comma 3). ART. 136 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. d) legge di stabilità,

2 L art. 136 disciplina le comunicazioni a cui è tenuta la cancelleria, prevedendone la trasmissione alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, tramite biglietto di cancelleria consegnato al destinatario o rimesso all ufficiale giudiziario (comma 2), oppure a mezzo fax o posta elettronica (comma 3). In base al disposto del comma 4, introdotto dal d.l. 138/2011, tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate ai sensi del comma 3. Le modifiche apportate rilevano anche nell ambito delle abrogazioni previste negli artt. 133 e 134 c.p.c. Infatti, nell art. 136 novellato, viene disposto che, per quanto concerne le comunicazioni della cancelleria (dunque anche quelle di cui agli articoli citati), il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 2). Solo ove non sia possibile procedere tramite tale modalità, salvo che la legge disponga diversamente, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica (comma 3). Viene infine abrogato il comma 4 (introdotto dal d.l. 138/2011). ART. 170 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. e) legge di stabilità, L art. 170 disciplina le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento. Viene soppresso il disposto di cui al comma 4 in virtù del quale il giudice poteva autorizzare, per singoli atti, in qualunque grado e stato del giudizio, che lo scambio o la comunicazione potesse avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica. ART. 176 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. f) legge di stabilità, L art. 176, in tema di forma dei provvedimenti del giudice, dichiara che tutti I provvedimenti del giudice, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell ordinanza (comma 1), esplicitando che quelle pronunciate fuori dall udienza sono comunicate dal cancelliere, entro i tre giorni successivi, anche a mezzo telefax o posta elettronica (comma 3). Anche in questo caso, ovviamente, la nuova formulazione dell articolo 176, non prevede la comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica. Vige dunque il nuovo regime dettato dall art ART. 183 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. g) legge di stabilità,

3 L art. 183 disciplina la prima comparizione delle parti e le varie fasi della trattazione della causa, prevedendo, al comma 7, che il giudice possa provvedere sulle richieste istruttorie, anche mediante ordinanza emessa fuori dall udienza. Viene abrogato il comma 10, che prevedeva la comunicazione del cancelliere, nei tre giorni successivi al deposito, anche tramite telefax o posta elettronica. ART. 250 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. h) legge di stabilità, L art. 250, nel disciplinare le modalità di intimazione al testimone, prevede che possa essere effettuata dal difensore tramite invio di copia dell atto mediante raccomandata a/r o a mezzo telefax o posta elettronica. L articolo, come modificato, prevede la possibilità di ricorrere, in alternativa, alla raccomandata a/r, alla posta elettronica certificata o a al telefax. ART. 283 C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. a) legge di stabilità, L art. 283 prevede la possibilità per il giudice dell appello di sospendere, su stanza di parte, l efficacia esecutiva o l esecuzione della sentenza di primo grado, qualora ricorrano gravi e fondati motive. Ai fini di accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello viene aggiunto un nuovo comma all art. 283, in virtù del quale, se l istanza di sospensione risulti inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad 250 e non superiore ad L ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. ART. 350 C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. b) legge di stabilità, L art. 350, nel disciplinare la trattazione davanti alla Corte d Appello, prevede che questa sia collegiale (comma 1). Il comma 1, come modificato, contempla la possibilità che il presidente del collegio deleghi l assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei suoi componenti. ART. 351 C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. c) legge di stabilità, Nel disciplinare i provvedimenti sull esecuzione provvisoria, viene disposto che il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza. L articolo, come modificato, prevede che l ordinanza non sia impugnabile. Viene inoltre aggiunto un comma i base al quale all udienza di cui al primo comma il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell art. 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l udienza di cui al

4 terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. ART. 352 C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. d) legge di stabilità, L art. 352 disciplina la fase della decisione nei giudizi d appello. Viene aggiunto un comma finale, che attribuisce la possibilità al giudice di decidere la causa ex art. 281-sexies, qualora non provveda ai sensi dei commi precedenti. ART. 366 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. i) legge di stabilità, L art. 366 disciplina il contenuto del ricorso per Cassazione. Nel quadro generale delle modifiche inerenti l impiego della posta elettronica certificata, il comma 2, come modificato, prevede che se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma o non ha indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Viene inoltre sostituito il quarto comma che, in materia di comunicazioni della cancelleria e notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c., applica il nuovo regime di cui all art. 136, secondo e terzo comma. ART. 431 C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. e) legge di stabilità, Viene aggiunto un comma finale, in virtù del quale se l istanza di sospensione di cui ai commi 3 e 6 risulti inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con L art. 431, nell ambito delle controversie in ordinanza non impugnabile, può condannare materia di lavoro, disciplina l esecutorietà la parte che l ha proposta ad una pena della sentenza e la sua sospensione ad opera pecuniaria non inferiore ad 250 e non del giudice d appello. superiore ad L ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. ART. 445-bis C.P.C., modificato dall art. 27, comma 1, lett. f) legge di stabilità, L art. 445-bis, introdotto dal d.l. 98/2011, Viene introdotto il comma 7, in base al quale prevede, nell ambito delle controversie di la sentenza che definisce il giudizio di cui al lavoro, l accertamento tecnico preventivo comma 6 è inappellabile. obbligatorio nei casi determinati dal comma

5 1; dichiara inoltre al comma 6 che, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del C.T.U. deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio. ART. 518 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. l) legge di stabilità, L art. 518 disciplina le forme del pignoramento. Il comma 6 individua le modalità di trasmissione del processo verbale di pignoramento a cura dell ufficiale giudiziario. La modifica prevede che l ufficiale giudiziario trasmetta copia del processo verbale al creditore ed al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata. Solo quando ciò non è possibile sono utilizzabili gli strumenti del telefax o della posta ordinaria. ART. 173-bis disposizioni attuative C.P.C. (r.d. 1368/1941), modificato dall art. 25, comma 2, lett. a) legge di stabilità, L articolo, come modificato, contempla, L art. 173-bis delle disposizioni attuative del quali strumenti di trasmissione della c.p.c., in materia di espropriazione relazione da parte dell esperto ai creditori ed immobiliare, disciplina il contenuto della ai debitori, la posta elettronica certificata relazione della stima ed i compiti ovvero, qualora ciò non sia possibile, il dell esperto. telefax o la posta ordinaria. ART. 173-quinquies disposizioni attuative C.P.C. (r.d. 1368/1941), modificato dall art. 25, comma 2, lett. b) legge di stabilità, L art. 173-quinquies disposizioni attuative del c.p.c., in materia di espropriazione immobiliare, disciplinando ulteriori modalità di presentazione dell offerta, prevede la possibilità di utilizzare il telefax e la posta elettronica. Anche in questo caso la modifica contempla l utilizzo della posta elettronica certificata e, qualora non possibile, del telefax. MODIFICHE AL D.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO Articolo 13 D.P.R. 115/2002, modificato dall art. 28, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 1 gennaio 2012). L art. 13 determina gli importi del contributo unificato. Il comma 1 lo quantifica in relazione al valore della controversia. Viene inserito il comma 1-bis, volto ad aumentare il gettito erariale, in virtù del quale il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i

6 processi davanti alla Corte di Cassazione. Tale disposizione si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Articolo 14 D.P.R. 115/2002, modificato dall art. 28, comma 1, lett. b) legge di stabilità, (applicabile dal 1 gennaio 2012). L art. 14 determina l obbligo di pagamento chiamata in causa, cui consegue l aumento del contributo unificato, statuendo al comma del valore della causa, è tenuta a farne 3 che la parte che modifica la domanda o espressa dichiarazione e a procedere al propone domanda riconvenzionale o contestuale pagamento integrativo. Le altre formula chiamata in causa o svolge parti, quando modificano la domanda o intervento autonomo cui consegue propongono domanda riconvenzionale o l aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Il comma 3, così come modificato, prevede che la parte di cui al comma 1, cioè la parte che per prima si costituisce in giudizio, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, cui consegue l aumento del valore della causa, sono anche esse tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. MODIFICHE AL D.L. 185/2008, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 2/2009 (MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE) TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO Art. 16 d.l. 185/2008, modificato dall art. 25, comma 4, legge di stabilità, L art. 16, nell ambito della riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 7 prevede che I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo Viene inserito il comma 7-bis, in base al quale l omessa pubblicazione dell elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle P.A. i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell ordine inadempiente.

7 indirizzo di PEC. MISURE STRAORDINARIE DELLA LEGGE DI STABILITÀ PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI DI APPELLO (art. 26 legge di stabilità, applicabile dal 1 gennaio 2012) Nell ottica di ridurre il contenzioso civile, si prevede che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e in quelle pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2 (comma 1). Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell interesse alla loro attuazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell avviso di cui al comma 1 (comma 2). Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l estinzione con decreto (comma 3). MODICHE ALLA L. 53/1994 (FACOLTÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI). TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO Art. 1 l. 53/1994, modificato dall art. 25, comma 3, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012) L articolo 1 disciplina la modalità di notifica in proprio da parte di avvocati e procuratori legali di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. L articolo, come modificato, prevede che la notifica in proprio possa avvenire, oltre che a mezzo del servizio postale, tramite la posta elettronica certificata. Art. 3 l. 53/1994, modificato dall art. 25, comma 3, lett. b) legge di stabilità, L articolo 3 riguarda gli oneri posti in capo all avvocato che si avvale della facoltà della notifica in proprio prevedendo, al comma 3- bis, la possibilità di servirsi delle procedure informatiche disciplinate dal d.lgs. 10/2002 e dal T.U. 445/2000 e dettando le relative prescrizioni. Viene sostituito il comma 3-bis il quale, come novellato, prescrive che la notifica a mezzo della PEC può essere utilizzata solo se l indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall art. 149-bis c.p.c., in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all art. 8 l. 53/1994. Art. 4 l. 53/1994, modificato dall art. 25, comma 3, lett. c) legge di stabilità,

8 L art. 4 attribuisce all avvocato o procuratore legale, munito dell autorizzazione di cui all articolo 1, la possibilità di notificare gli atti direttamente, mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. In questo caso il comma 2 prevede che l originale e la copia dell atto debbano essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell ordine in cui entrambi sono iscritti. Il comma 1 dell art. 4, come modificato, prevede che la notifica diretta possa avvenire, oltre che mediante consegna di copia dell atto, anche attraverso l utilizzo della PEC. Il comma 2, come sostituito, dichiara che la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante siano iscritti nello stesso albo. In tal caso l originale e la copia dell atto devono essere vidimati e datati dal consiglio dell ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. Art. 5 l. 53/1994, modificato dall art. 25, comma 3, lett. d) legge di stabilità, In base all art. 5, comma 1, nella notificazione di cui al citato art. 4, l atto deve essere consegnato nelle mani del destinatario. Il comma 2 prevede che, nel caso in cui la consegna dell atto non possa avvenire personalmente, questo deve essere consegnato nel domicilio risultante al consiglio dell ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero a servizio del destinatario. Ai sensi del comma 3, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l originale, la copia dell atto notificato ed il registro cronologico sono sottoscritti dalla persona alla quale l atto è consegnato. Il comma 1, come sostituito, prevede che nella notificazione tramite PEC l atto deve essere trasmesso all indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il comma 2 dichiara che, quando la notificazione avviene ai sensi dell art. 4, comma 2 nella sua nuova formulazione (consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario), l atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Risulta ovvio che, in base alle modifiche apportate ai commi 1 e 2, le prescrizioni di cui al comma 3 valgano solo con riferimento al secondo, e non più al primo (che ora riguarda la notifica tramite PEC).

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