Compensazioni in Presenza di Ruoli Scaduti Superiori a Euro Circolare dell'agenzia delle Entrate n.13/e dell'11 Marzo 2011
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1 Prot. 86/2011/LS/lm Milano, Circolare n. 40/2011 AREA: Circolari, Fiscale Compensazioni in Presenza di Ruoli Scaduti Superiori a Euro Circolare dell'agenzia delle Entrate n.13/e dell'11 Marzo 2011 Premessa Con la circolare n.13/e dell'11 marzo 2011 l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul tema del divieto di compensazione fra imposte dovute dal contribuente e crediti fiscali dello stesso contribuente, in presenza di ruoli scaduti, a seguito delle novità introdotte dall'art 31, comma 1, del D.L.31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L.30 luglio 2010, n.122. Infatti, ai sensi della predetta disposizione a decorrere dal 1 gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento. L'operatività della disposizione, era subordinata all adozione di un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze che ne disciplinasse le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio L Agenzia delle Entrate ha già emanato alcuni chiarimenti con il comunicato stampa del 14 gennaio In tale comunicato l'amministrazione finanziaria precisava che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a euro, non erano sanzionabili fino all emanazione del decreto del Ministero dell Economia e delle finanze che ne disciplinasse le modalità. Questo a condizione che l operazione di compensazione non andasse ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Pagina 1 / 7
2 Ricordiamo, fin da subito, l'ambito di applicazione delle nuove regole sulla compensazione: queste si applicano alle compensazioni di cui all art.17, comma 1, del D.Lgs.9 luglio 1997, n.241, ovvero quelle orizzontali, tra tributi diversi (non cambiano, invece, le regole per le cosiddette compensazioni verticali, ovvero relative al medesimo tributo). 1. Debiti e crediti interessati dalla disposizione. Il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Impediscono la compensazione, in caso di iscrizione a ruolo per importi superiori a euro, i debiti relativi alle seguenti imposte: le imposte dirette (Irpef e Ires); l imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette (con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura); l IRAP; le addizionali ai tributi diretti, (così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011); l'imposta di registro; le ritenute alla fonte relative alle suddette imposte, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d imposta. Tali imposte, al di sotto del limite dei euro previsto dalla disposizione normativa, sono liberamente compensabili. Sono, inoltre, sempre compensabili, al di là del limite dei 1500 euro, i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d imposta, anche se indicati nella sezione erario del modello F24. Ciò al fine di azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e quelle creditorie, dovute ad anticipi d imposta da parte del contribuente. Oneri accessori La circolare detta una precisazione sulla possibilità ammessa dal decreto del 10 febbraio 2011 di compensare anche gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione. Pagina 2 / 7
3 Secondo le indicazioni dell'agenzia, per tali devono intendersi, oltre che le sanzioni e gli interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all agente della riscossione. La norma è finalizzata, infatti, alla copertura integrale dei ruoli scaduti, senza operare differenze tra le voci che lo compongono. 2. Ruoli che impediscono la compensazione. Nella circolare n.13/e vengono illustrate una serie di ipotesi in cui, in presenza di ruoli, la compensazione è vietata. Di seguito verranno elencate le principali fattispecie in cui è ammessa o preclusa tale compensazione. La compensazione è vietata: per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento; per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica; sia per i ruoli ordinari che straordinari, sia per le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo che provvisorio (conta, in pratica, solo la scadenza del termine di pagamento). La compensazione è ammessa: nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella. in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione. La circolare contiene, poi, chiarimenti importanti in relazione ad alcune situazioni che, oggettivamente, si ponevano come problematiche, quali la rateazione dei debiti e le procedure concorsuali. Rateazione dei debiti Specifiche precisazioni riguardano i debiti per cui è stata concessa la rateazione se non vengono pagate una o più rate alla scadenza prevista. In specie: Pagina 3 / 7
4 se non viene pagata una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere: la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di euro, tra l ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. se non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile: in tal caso il divieto di compensazione riguarderà l importo complessivo del debito residuo non pagato. Procedure concorsuali: in tal caso la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all apertura della procedura concorsuale, non è causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa 3. Valore e determinazione dell'importo limite di euro. Con riferimento all'importo dei euro, l'agenzia chiarisce che tale limite deve intendersi come assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La soglia di euro va determinata con riguardo agli importi scaduti al momento del versamento (comprensivi, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. Autocontrollo dei contribuenti Per limitare il più possibile il fenomeno delle compensazioni errate, l'agenzia delle Entrate prevede l'esistenza di idonee procedure in grado di assicurare la conoscibilità della effettiva situazione debitoria del contribuente. I contribuenti possono verificare la propria posizione circa l'esistenza di debiti iscritti a ruolo con le seguenti modalità: Pagina 4 / 7
5 attraverso un riscontro con le cartelle notificate; accedendo al sito di Equitalia S.p.A. al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall anno 2000, recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione. 4. Pagamento dei debiti scaduti. Pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo Alcuni importanti chiarimenti riguardano l'ipotesi di pagamento parziale delle somme dovute, prevista dall'art.4 del D.M. del 10 febbraio 2011: come noto, secondo la predetta disposizione nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, secondo le modalità definite dall'agente stesso. Al riguardo l'agenzia chiarisce che la comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere non è necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute (ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto), purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio in denaro contante. Compensazione di crediti Iva Un ulteriore precisazione riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti Iva di importi superiori ai e euro. In tal caso restano fermi i controlli preventivi previsti dall'art.10 del D.L. n.78/2010 e in nessun caso l'apposizione del visto di conformità fa perdere di efficacia alle nuove regole sulla compensazione. Infine, viene precisato che il meccanismo di compensazione così introdotto dall'art.31 del D.L. n.78/2010 può essere utilizzato anche per estinguere cartelle non ancora scadute: ne deriva che le modalità di compensazione introdotto edal D.L. n.78/2010 potrà essere usato anche per estinguere cartelle di pagamento nei 60 gg. dalla notifica (pagamento tempestivo). 5. Sanzione per indebita compensazione In tema di sanzioni l'art.31, c.1, ha previsto l applicazione di una sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell ammontare Pagina 5 / 7
6 indebitamente compensato. Su quest'aspetto la circolare precisa come la sanzione sia misurata sull intero importo del debito, ma trovi un limite nell ammontare compensato: Esempio 1: debito di euro e compensazione di euro => la sanzione sarà di euro; Esempio 2: debito di euro e compensazione di euro => la sanzione sarà, come nel caso precedente di euro. Se l'importo compensato è inferiore alla metà del debito la sanzione sarà pari all'ammontare compensato: Esempio 1: debito di euro e compensazione di euro => la sanzione è pari a euro. L'Agenzia precisa altresì che l irrogazione della sanzione prevista dall articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenta di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di euro. Viene inoltre, fissato un altro importante principio in merito al momento sanzionatorio: l eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia. A tal fine per controversia pendente deve intendersi qualsiasi controversia riguardante l iscrizione a ruolo nel suo complesso e, quindi, sia l impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.). In conclusione, viene ribadito che non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a euro nel periodo anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 10 febbraio 2011, a condizione che l utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli. Pagina 6 / 7
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