La tutela del copyright sulle creazioni orafe elaborate: alcuni casi trattati
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1 REGISTRAZIONE DI MODELLO O COPYRIGHT? AGGIORNAMENTI SULLE PROTEZIONI DELLE CREAZIONI ORAFE 17 Gennaio 2007 Vicenza Orowinter Sala Trissino - Fiera di Vicenza Intervento dal titolo: La tutela del copyright sulle creazioni orafe elaborate: alcuni casi trattati A cura di: Avv. Nicola Alberti Studio Alberti Fontana- Vicenza Organizzazione, coordinamento e Promozione: Sportello Tecnologico Area Innovazione R&S Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV) Via E.Fermi, VICENZA Tel fax areainnovazione@cpv.org
2 SISTEMA TRADIZIONALE DI PROTEZIONE DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE Il vigente sistema europeo di tutela del design (istituito dal Regolamento CE n. 6/2002) si articola essenzialmente su due livelli: un livello di protezione europeo, basato sul disegno o modello comunitario registrato ; un livello di protezione nazionale armonizzato in tutti gli stati membri UE; in Italia la protezione è assicurata dal disegno o modello registrato. Tale sistema di protezione è basato sul patent approach, ossia su un modello di tutela di tipo brevettuale. I diritti di esclusiva sulla forma del prodotto sorgono solo a seguito di un procedimento di registrazione. DIRITTO D AUTORE E OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE LA SITUAZIONE ITALIANA PRECEDENTE ALLA RIFORMA DEL D.LGS. 95/2001 REQUISITO DELLA SCINDIBILITA La Legge sul diritto d autore, in vigore fino al D.Lgs. 95/2001, prevedeva (art. 2 co. 1 n. 4) che l opera d arte applicata all industria fosse protetta con il copyright solo in quanto il suo valore artistico fosse scindibile dalla forma del prodotto. Significato del concetto di SCINDIBILITÀ: l opera deve poter essere valutata esteticamente anche a prescindere dall oggetto industriale cui è stata applicata. Invece, se vi è una compenetrazione inscindibile fra qualità estetica del prodotto la sua funzione, non vi può essere tutela con il diritto d autore. 1
3 Nel caso di un prodotto di industrial design, è possibile fare una valutazione separando le qualità estetiche del prodotto dalla sua funzione (come richiedeva la precedente Legge d Autore)? Vediamo un esempio concreto (Chaise longue - Le Corbusier) RISPOSTA Nelle opere (tridimensionali) del disegno industriale è assolutamente impossibile scindere la forma estetica del prodotto dalla sua funzione. CONSEGUENZA Sotto il regime della previgente Legge sul diritto d autore, l applicazione (necessaria) del requisito della scindibilità escludeva sempre il design dall ambito della tutela del copyright. Quindi l unico modo per tutelare le opere del disegno industriale rimaneva la registrazione con lo strumento brevettuale del «disegno o modello registrato». 2
4 SISTEMA COMUNITARIO VIGENTE Con la Direttiva (CE) 98/71 ed il Reg. (CE) 02/6 il legislatore comunitario ha preso posizione a favore della protezione del design tramite il copyright, ammettendo il cumulo di protezione tra diritto d autore e diritto di modello registrato. Il sistema comunitario, quindi, nella difesa delle opere del disegno industriale ha affiancato al patent approach il copyright approach, le cui caratteristiche essenziali sono: - assenza di formalità costitutive; - requisiti di tutela non severi; - lungo periodo di protezione. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN ITALIA: SISTEMA VIGENTE Il D.Lgs. 95/2001, che ha adeguato il nostro ordinamento alle suindicate modifiche in materia di copyright, ha modificato l art. 2 co. 1 n. 10 L.d.a., disponendo che: «sono comprese nella protezione le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Quindi oggi in Italia il creatore di un opera di industrial design (che soddisfi i requisiti di legge, infra) può scegliere se avvalersi dell una o dell altra forma di tutela (sistema brevettuale «disegno o modello registrato» // «copyright»), ovvero di entrambe. 3
5 REQUISITI DI PROTEZIONE AI FINI DEL COPYRIGHT Le opere dell industrial design proteggibili con il diritto d autore devono presentare due requisiti: 1. CARATTERE CREATIVO: questo requisito sussiste se l opera può essere apprezzata dal pubblico in quanto costituisce una rappresentazione personale dell autore; 2. VALORE ARTISTICO: è un requisito che ha suscitato un vivace dibattito in dottrina (e dubbi di costituzionalità). Principali interpretazioni del significato di VALORE ARTISTICO : a) il v.a. sussiste se l opera del design mostra un livello superiore di valore estetico o di originalità rispetto ai modelli comuni; quindi il giudice dovrà accertare se l opera è capace di suscitare emozioni estetiche ed intellettuali più elevate rispetto ai più comuni articoli industriali (implica un giudizio di merito); b) il v.a. sussiste se l opera ha caratteristiche così spiccate da poter essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico indipendentemente dalle altre caratteristiche o dagli altri pregi del prodotto; 4
6 (segue) c) teoria del «riconoscimento storico o sociale»: viene in rilievo l opinione che la collettività ha dell opera come meritevole di quel particolare apprezzamento che circonda l opera d arte (e che si manifesta nel fatto di essere stata esposta in mostre o pubblicata in recensioni); d) il giudice dovrà accertare se vi sia un apporto personale dell autore che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo, indice, di per sé, di «creatività tipica». La formula legale del valore artistico è vaga ed inoltre non vi è una interpretazione consolidata. Ma cosa si rivela decisivo in un processo al fine di veder riconosciuto il diritto d autore? a) l aver esposto il prodotto in mostre, rassegne o gallerie; b) l aver attribuito ad un opera un «titolo» o «nome», che evochi dei significati rappresentativi; c) la creazione del prodotto da parte di un designer conosciuto come «artista» fonda una presunzione in favore del valore dell opera; d) la presenza nel prodotto di una forte creatività, tale da trasmettere una personalità artistica dell autore (quest ultimo pare il criterio di maggior recepimento nei processi). 5
7 Una precisazione: non esiste ancora un orientamento consolidato in materia, né sentenze passate in giudicato. Allo stato attuale è possibile riferire alcuni ESEMPI in cui opere dell industrial design sono state ritenute astrattamente proteggibili con il copyright: Precisamente: in sede di consulenza tecnica disposta dal tribunale, il consulente del giudice ha affermato che la collana in questione deve essere considerata «frutto di un azione intellettuale di tipo intuitivo e non quale razionale esplorazione evolutiva di un tema dato»; e che la stessa è stata realizzata in modo «emozionante» e che pare dotata di «propria personalità sia per la forte evocatività del messaggio seriale (infinito), sia per la realizzazione in sé». Per tale motivo, secondo l opinione del consulente del tribunale, in questo caso siamo di fronte ad un opera d arte. 6
8 In questo caso il giudice, in sede cautelare, ha ritenuto che «le predette realizzazioni denotano l intuizione artistica che le ispira, evidenziando altresì le emozioni che riescono a trasmettere all osservatore, sì che può riconoscersi loro un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere d arte». Casi pratici hanno quindi dimostrato che anche le creazioni orafe, qualora possiedano determinate caratteristiche (carattere creativo valore artistico), possono essere considerate opere d arte applicate all industria e tutelate con il diritto d autore. Perché è conveniente ricorrere alla tutela assicurata dal diritto d autore? Relativamente alla fase costitutiva del diritto: innanzitutto perché il diritto d autore sorge semplicemente con la creazione dell opera, non essendo necessario il compimento di alcuna formalità costitutiva (contrariamente ai brevetti modelli). 7
9 Diritti conferiti al titolare: diritto esclusivo di utilizzare economicamente l opera in ogni forma e modo, originale o derivato (cfr. infra) (art. 12 L.d.a.). diritto esclusivo di modificare, trasformare ed elaborare l opera (diritto cedibile con atto a forma scritta) (artt L.d.a.) DIFESA DEL DIRITTO D AUTORE Si distinguono tre forme di violazione del diritto d autore: RIPRODUZIONE ABUSIVA, detta PLAGIO, o anche USURPAZIONE: ricorre quando l opera originale è copiata integralmente, cioè in modo completo, fotocopiativo; CONTRAFFAZIONE: in questo caso l opera originale non è copiata integralmente, ma solo in parte, nei suoi tratti essenziali; le differenze sono di dettaglio, e non il frutto di un apporto creativo, bensì del tentativo di mascherare la contraffazione; i tratti essenziali dell opera originale sono riconoscibili nell opera contraffatta. 8
10 ELABORAZIONE CREATIVA NON CONSENTITA: è una rielaborazione dell opera originale, in cui anche dopo la modificazione è possibile riconoscere anche in modo non immediato - il contenuto creativo dell opera originale. In questo caso, quindi, l apporto creativo dell opera originale coesiste con un apporto creativo nuovo. N.B. l elaborazione creativa, generando un opera derivata, può essere oggetto di autonoma protezione, ma solo in presenza del consenso del titolare dell opera originale (che è l unico ad avere il diritto di rielaborare l opera). In assenza di consenso scritto del titolare dell opera originale, l opera derivata costituisce un illecito. Esiste una differenza fondamentale tra: tutela del diritto d autore; e tutela del disegno o modello registrato Nel valutare una possibile violazione, in tema di diritti derivanti da un modello registrato, occorre stabilire se vi sia un rischio di confusione tra due opere, secondo un giudizio di impressione generale (criterio tradizionale). 9
11 In tema di diritto d autore, invece, per stabilire se siamo di fronte ad una violazione, occorre chiedersi se vi sia una riproduzione illecita di un opera da parte dell altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l opera originaria. Quindi in materia di diritto d autore, sussiste violazione qualora il copiatore abbia ripreso ed utilizzato nella propria opera il «nucleo artistico» che caratterizza l opera originaria. In questo caso è importante notare che vi può essere violazione del diritto d autore anche in caso di non confondibilità. 10
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