Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96.

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1 Gianluca Nappo, ingegnere Il 06 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 che ha recepito la nuova direttiva macchine 2006/42/CE. Le novità introdotte rispetto alla precedente edizione sono numerose e riguardano principalmente il campo di applicazione, l immissione sul mercato e messa in servizio, la procedura per la valutazione della conformità, la valutazione dei rischi, i requisiti essenziali di sicurezza, la marcatura e la dichiarazione di conformità. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema normativo, a cambiare è soprattutto il panorama delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Introduzione La sicurezza delle attrezzature di lavoro è uno degli aspetti fondamentali della prevenzione poiché interviene a monte dei processi finalizzati alla sicurezza dell apparato produttivo. Tuttavia, è ancora alto il costo sociale dovuto agli infortuni provocati dall utilizzazione delle macchine, che può essere ridotto solamente integrando la sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita: progettazione, fabbricazione, commercializzazione, installazione, uso e manutenzione. Per questi motivi, la Comunità europea ha emanato una nuova direttiva macchine (2006/42/CE), in sostituzione della precedente (98/37/CE), che è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre del L Italia ha recepito la suddetta direttiva con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010, che è entrato in vigore dal 06 marzo 2010 abrogando il precedente D.P.R. 459/96. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema normativo, considerata anche l introduzione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è cambiato soprattutto il panorama delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96. Campo di applicazione La nuova direttiva macchine chiarisce una serie di punti che nella precedente edizione avevano comportato difetti interpretativi come ad esempio: i dispositivi amovibili di trasmissione 1 / 6

2 meccanica; gli accessori di sollevamento; le imbracature e le loro componenti. Ora tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione della direttiva sono chiaramente indicati. Le catene, funi, cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento, come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento sono, invece, nuovi prodotti inclusi nello scopo. Un altra novità è rappresentata dalla definizione di quasi-macchine di cui si parlerà in maniera più approfondita di seguito e per le quali è prevista una procedura specifica al fine di garantirne la libera circolazione. È stato chiarito che la direttiva non si applica o cessa di essere applicata a macchine e per pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto, in modo più specifico, di altre direttive comunitarie (ascensori, trattori, dispositivi medici). Per quanto riguarda i trattori agricoli, dovrà essere applicata in parallelo anche la nuova direttiva macchine fin tanto che la direttiva di prodotto specifica non coprirà tutti i rischi relativi. Non rientrano nel campo di applicazione, le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori. Si definisce, inoltre, il confine tra il campo di applicazione della nuova direttiva macchine e quello della direttiva bassa tensione (2006/95/CE). Sono infatti elencate le categorie dei prodotti che, pur essendo oggetto della direttiva bassa tensione, non sono da considerare nello scopo della nuova direttiva macchine: elettrodomestici destinati a uso domestico; apparecchiature audio e video; apparecchiature nel settore delle tecnologie dell informazione; macchine ordinarie da ufficio; apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; motori elettrici; apparecchiature di collegamento e di comando elettriche ad alta tensione; trasformatori elettrici ad alta tensione. Da notare come alcune categorie di prodotti non sono di facile interpretazione non essendo chiaramente definito il concetto di uso domestico. Con la nuova direttiva anche le macchine prive di un sistema di azionamento, come ad esempio il motore, sono ora considerate macchine. Sono così sanati i problemi relativi alle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, ma non viene definito il termine sistema di azionamento. Si chiarisce, però, come siano da considerare macchine anche quegli insiemi ai quali mancano solamente elementi di collegamento al sito d impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, che sono pronti per essere installati e che possono funzionare solo dopo essere stati montati su un mezzo di trasporto o installati in un edificio o in una costruzione. Le quasi-macchine Si tratta di insiemi che costituiscono una macchina ma che, da soli, anche assemblandoli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una 2 / 6

3 quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla nuova direttiva. Il fabbricante delle quasi-macchine è tenuto a redigere un'apposita dichiarazione d'incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio che dovranno accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione stessa. Immissione sul mercato e messa in servizio La nuova direttiva, come la precedente, elenca con chiarezza tutti i compiti del fabbricante prima dell immissione sul mercato/messa in servizio della macchina. Devono essere marcate CE tutte le macchine, i componenti di sicurezza, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le funi, le catene e le cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento, come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento. Al contrario, le quasi-macchine non devono essere marcate CE in quanto, per definizione, esse non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. Il soggetto che poi incorporerà o assemblerà le stesse ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina procederà a marcare l intero insieme. Per le quasi-macchine le procedure per l immissione sul mercato sono completamente diverse da quella delle macchine. Da notare come anche documentazioni simili a quelle previste per le macchine siano state chiamate diversamente per una chiara distinzione: documentazione tecnica pertinente invece di fascicolo tecnico, istruzioni per l assemblaggio invece di istruzioni, dichiarazione di incorporazione invece di dichiarazione di conformità. Procedure di valutazione della conformità delle macchine La nuova direttiva introduce alcune novità per quanto riguarda le procedure di valutazione di conformità delle macchine. In particolare per le macchine in allegato IV costruite in conformità alle norme armonizzate, nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, non è più prevista la procedura di deposito del fascicolo tecnico presso un Organismo notificato, ma è sufficiente la normale procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine come per le macchine non contemplate dall allegato IV. Non è più prevista, inoltre, la sola procedura di verifica del fascicolo tecnico da parte di un Organismo notificato. Qualora si voglia ricorrere a un Organismo notificato, occorre seguire l intera procedura di esame per la certificazione CE del tipo più il controllo interno sulla fabbricazione. La direttiva prevede inoltre una nuova possibilità per tutte le macchine in allegato IV relativa alla procedura di garanzia qualità totale. Queste ultime due procedure sono uguali a quelle previste per le macchine contemplate dall allegato IV, ma fabbricate non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate oppure se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione. 3 / 6

4 Requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) In materia di requisiti essenziali di sicurezza, elencati nell allegato I, la nuova direttiva macchine ricalca abbastanza da vicino quelli della vecchia 98/37/CE, allineando le definizioni e la terminologia usate alla norma UNI EN ISO :2005. Alcune delle principali varianti riguardano: Istruzioni per l uso: i principi generali di redazione e i contenuti sono stati maggiormente esplicitati e arricchiti di nuovi spunti, destinati a rendere più trasparenti e fruibili all utente le precauzioni e le procedure attinenti la sicurezza e la manutenzione della macchine. I titoli delle parti dell allegato I: si riferiscono a pericoli specifici di talune macchine, indicano chiaramente che i requisiti essenziali di sicurezza indicati sono supplementari, cioè si applicano alle specifiche categorie di macchine di cui trattasi in aggiunta ai requisiti di cui alla prima parte. Anche le indicazioni relative alle informazioni (marcatura, manuale di istruzione ecc.) si riferiscono esclusivamente alle informazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nella prima parte. Ergonomia: è introdotto un nuovo vincolo per il fabbricante che dovrà adottare tutte le misure necessarie a ridurre al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore nelle condizioni d'uso previste, tenuto conto dei principi dell'ergonomia. Dichiarazioni CE La nuova direttiva prevede due tipi di dichiarazione (Allegato II): A - Dichiarazione di conformità di una macchina; B - Dichiarazione d'incorporazione di quasi-macchine; Entrambe le dichiarazioni devono contenere l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente o il fascicolo tecnico della costruzione (nome e indirizzo). Marcatura CE L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità: Deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica; Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero d identificazione dell'organismo notificato. La valutazione dei rischi 4 / 6

5 Un altro importante aspetto della nuova direttiva è quello inerente la valutazione dei rischi che rappresenta lo strumento principale della progettazione della sicurezza e contemporaneamente l'elemento cardine del fascicolo tecnico. Anche su questo aspetto la precedente direttiva 98/37/CE era stata poco chiara. La nuova direttiva macchine, invece, stabilisce che il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario: stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile; individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano; stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi; valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva; elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione. Chiaramente, essendo parte del fascicolo tecnico, la valutazione dei rischi deve essere documentata precisamente in modo che a distanza di tempo chiunque possa ricostruire i ragionamenti fatti dal progettista. Responsabilità Con la nuova direttiva, la dichiarazione di conformità è la dichiarazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza rappresentano una dichiarazione molto vincolante per il fabbricante. Non si può però escludere in assoluto dalle responsabilità il datore di lavoro se le macchine utilizzate dovessero risultare difformi dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le macchine CE è infatti importante, una volta constatata la inosservanza a delle norme di sicurezza dovute al mancato rispetto di uno o più R.E.S., individuare se le carenze riscontrate possono essere definite come palesi (già manifeste in sede di utilizzo) o se le stesse si possono considerare occulte (ad esempio progettuali non riscontrabili da un esame visivo o dal normale uso della macchina). Infatti, se le carenze sono palesi, si prefigurano delle responsabilità oltre che per il costruttore (o mandatario) e per il venditore anche per l utilizzatore (datore di lavoro). 5 / 6

6 Conclusioni Si sono analizzate solo le principali novità introdotte dalla direttiva, ma crediamo che risulti comunque chiaro l'intento del legislatore. Si vogliono risolvere i principali problemi introdotti dalla precedente direttiva dovuti essenzialmente a difetti di linguaggio, al fine di rendere la nuova direttiva uno strumento indiscutibile di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Cresce quindi il livello di tutela dell'utilizzatore che riceve chiare indicazioni sulla conformità della fornitura, sia essa una macchina o una "quasi-macchina". 6 / 6

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