IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
|
|
- Lamberto Cicci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA CAVA, ha pronunciato nella pubblica udienza del 23 ottobre 2012, la seguente S E N T E N Z A sul ricorso, iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto in data 8 febbraio 2010 dal sig. PROSPERINI Gianpiero, nato il 21 maggio 1946 e domiciliato a Bolsena (VT), in via XXV Aprile, n. 8/N, avverso il Ministero della Difesa, Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo e per la riliquidazione del trattamento pensionistico o, in subordine, per la restituzione di contributi previdenziali. non rappresentati, nella odierna pubblica udienza, né il ricorrente, né l Amministrazione convenuta; visti gli atti ed i documenti tutti della causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con il gravame all esame il ricorrente, già Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in servizio dal 2 marzo 1964 e in quiescenza con 42 anni di servizio, rappresenta di avere prodotto al C.N.A di Chieti Scalo la richiesta, presentata il 13 marzo 2009, intesa ad ottenere l applicazione dell aliquota più favorevole al percipiente della P.O. nel rispetto della nota operativa n. 26 del 13 giugno 2008 della Direzione Centrale INPDAP di Roma,
2 che ha emanato disposizioni inerenti alla riliquidazione della P.O. in relazione, appunto, alle aliquote più favorevoli (A e B) di cui al d. lgs. n. 503/1992. Parte attrice, pertanto, contesta il fatto che a tale nota non è stato dato riscontro e chiede a questa Corte di disporre che il C.N.A dia corso alla suddetta richiesta al fine della quantificazione, concessione e restituzione dei contributi previdenziali trattenuti dopo il compimento del 30 anno di servizio contributivo, oppure, in alternativa, ma sempre con un aliquota più favorevole, del 40 anno di servizio contributivo a decorrere dal 31 dicembre 1994, data di cessazione dal servizio prestato nell Arma dei Carabinieri con collocamento in posizione di ausiliaria fino al 31 dicembre Con memoria difensiva depositata l 8 maggio 2012 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari congedati-i Reparto 5^ Divisione (nota prot. n. M-D/GPREV/I/5^/69161 del 24 aprile 2012), che, dopo aver ricostruito le vicende di servizio del ricorrente e depositato il relativo fascicolo pensionistico, ha contraddetto la pretesa attorea specificando in particolare che, nel caso di specie, l interessato non rientra tra i destinatari della sopracitata nota operativa in quanto egli, alla data del 31 dicembre 1992 (data/spartiacque del 1 gennaio 1993, indicata nel sopracitato d. lgs. n. 503/1992), aveva già raggiunto gli anni di servizio necessari al conseguimento della pensione massima normale. Pertanto, l Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. DIRITTO La questione all esame, per quanto esposta del tutto genericamente dal ricorrente ma sufficientemente comprensibile sia per il giudice che per la controparte (che nulla ha eccepito in merito e che, anzi, si è costituita difendendosi nel merito), riguarda, da un lato, la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico già erogato con il massimo
3 contributivo utile a pensione e con il calcolo degli anni eccedenti tale massimo; in subordine la richiesta di restituzione degli importi versati per tale periodo e per i quali si asserisce, in sostanza, l indebita trattenuta da parte dell ente previdenziale. Tale intendendosi il thema decidendum, va, innanzitutto, precisato che al ricorrente, come correttamente sostenuto dall Amministrazione, non può essere applicata la circolare dell INPDAP n. 26/2008. Tale nota operativa prevede un duplice calcolo di pensione: il primo, considerando nella quota A di pensione l intera anzianità maturata al limitata al raggiungimento dei 40 anni di anzianità e, il secondo, considerando nella quota B di pensione l intera anzianità contributiva maturata dall e in quota A di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un anzianità complessiva pari a 40 anni. Tra tali calcoli si sostiene debba essere applicato quello più favorevole per il pensionato. Per quanto è stato rappresentato e come è dato rilevare dalla documentazione in atti (decreto n. 105/1 del 17 giugno 2003), il trattamento pensionistico è stato liquidato secondo il trattamento più favorevole non essendo l interessato destinatario del d. lgs. n. 503/1992 avendo già raggiunto alla data del 31 dicembre 1992 gli anni di servizio necessari al conseguimento della pensione massima normale. Del resto, anche tenendo conto dei suddetti criteri, non può che essere più favorevole il trattamento liquidato atteso che il periodo di servizio attivo che ricade nella quota A, è superiore a quello svolto dall alla cessazione, pur considerando il periodo dell ausiliaria. Giova anche evidenziare che quanto esposto è conforme ai principi che su fattispecie analoga ha affermato la Sezione del controllo di questa Corte con delibera n. 16/2005, adottata nella adunanza del 17 novembre 2005 e depositata in data 5 dicembre 2005, che a conforto del convincimento di questo Giudice ha anche affermato, in quella occasione, che...la valutazione dei servizi utili a pensione, ai sensi delle disposizioni
4 della cui applicazione si tratta, incontra il limite di 40 anni indicato dal menzionato art. 44 del citato testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, rendendo così ininfluenti gli ulteriori servizi eventualmente resi. Ciò detto, parimenti infondata si appalesa la domanda di restituzione dei contributi versati dopo i suddetti 40 anni di contribuzione, alla luce della costante giurisprudenza intervenuta in casi del tutto analoghi, le cui ulteriori e condivise argomentazioni si richiamano anche in questa sede per ragioni di semplificazione di giudizio, giusta il disposto di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Sez. giur. reg. Abruzzo n. 530/2010, n. 517/2011 e n. 371/ Sez. giur. reg. Lazio n. 510/2012). Basti qui rilevare che la ripetizione dei contributi ha natura eccezionale essendo limitata alla sola previdenza dei liberi professionisti e sconosciuta al sistema dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori. Peraltro, attesa la natura solidaristica dei sistemi previdenziali anche dei liberi professionisti, non è configurabile un generale diritto degli assicurati, che non abbiano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la restituzione di quanto versato agli enti previdenziali di appartenenza: il versamento dei contributi, infatti, è finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali, per cui la pretesa necessiterebbe una espressa norma derogatoria (nella specie non esistente) essendo i principi generali in materia previdenziale di stretta interpretazione. Il gravame non merita, pertanto, accoglimento in quando infondato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia. P. Q. M. la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso. Spese compensate.
5 Così deciso, in Roma, 23 ottobre IL GIUDICE (f.to Pina M. A. LA CAVA) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03/09/2013 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Enrico OCCHIGROSSI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA Indirizzo Postale: Viale dell Esercito 186-00143 Roma Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta Elettronica Certificata:
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SENTENZA 171/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Decreto Ministeriale n. 95 del 15.12.2009 Visto il d.p.r. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliCORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice Unico delle Pensioni S E N T E N Z A
SENT. 234/2012 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Cristiana Rondoni ha pronunciato
DettagliGrottaglie, 15/10/2015. Per copia conforme, ad uso amministrativo. Grottaglie, CODICE PRATICA DETERMINA =
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta, ai sensi dell art.151 - quarto comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, l esistenza della copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliUFFICIO SEGRETERIA. N 4 del 18/01/2017.
UFFICIO SEGRETERIA certificata@pec.vigliano.info ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 del 18/01/2017. OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON
DettagliSOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 1 Febbraio 2006 Circolare n. 11 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori
DettagliIl problema dei contributi versati e non restituiti di Luisa Motolese Consigliere Corte dei conti
Il problema dei contributi versati e non restituiti di Luisa Motolese Consigliere Corte dei conti I contributi cd. silenti sono i contributi versati ma non sufficienti a maturare il diritto alla pensione.
DettagliTribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa
DettagliINPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604
INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604 Indennizzi per cessazione attività commerciale art. 19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013 - Chiarimenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.3717/2007 Reg. Dec. N. 8801 Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 131 30.06.2014 Personale in esubero: i termini di liquidazione L Istituto previdenziale riepiloga i termini di liquidazione
DettagliS T U D I O L E G A L E R O S S I
S T U D I O L E G A L E R O S S I V i a P o m p e o M a g n o 2 3 / A, 0 0 1 9 2 R O M A T e l. 0 6 3 2 1 2 3 4 4 F a x 0 6 3 2 5 0 2 4 9 9 guidorossiavv@gmail.com Avv. Guido Rossi Avv. Andrea Brocco Spett.le
DettagliDirezione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 14 Novembre 2008 Circolare n. 100 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliLA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA
LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA Ricongiunzione gratuita (l. 322/58; art. 1, l. n. 29/79) Ricongiunzione onerosa (art. 2, l. n. 29/79; l. n. 45/90) L eliminazione della
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliCOMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE nr. 296 Del 13/08/2015 OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI CASALINO Provincia di Novara
COMUNE DI CASALINO Provincia di Novara COPIA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 14.03.2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: PRESA D ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO
Dettagli(art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012 e Legge Stabilità 2017)
INPGI Roma, 12 dicembre 2016 IL CUMULO GRATUITO DELLA CONTRIBUZIONE (art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012 e Legge Stabilità 2017) La legge di stabilità per il 2017 ha introdotto afferma
DettagliINPS.HERMES.06/03/
INPS.HERMES.06/03/2008.0005726 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 005726 del 06/03/2008 11.20.39 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliLA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA
LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA Ricongiunzione gratuita (l. 322/58; art. 1, l. n. 29/79) Ricongiunzione onerosa (art. 2, l. n. 29/79; l. n. 45/90) L eliminazione della
DettagliLa soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri
decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,
DettagliCOMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL
COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL 22-09-2015 OGGETTO: DIPENDENTE SAIA LUCIANO - PRESA ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliREPVBBLICA ITALIANA SENTENZA
Sent. 582/2014 REPVBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73482/PC del registro di Segreteria; Udìti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
Dettagli1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
Dettaglie, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.
Roma, 01/09/2004 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio I Normativa Tel. 06 51017626 Fax 06 51017625 E mail dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali istituto nazionale
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliRIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI
RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI 1. Premessa Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le legge 24 dicembre 2007,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliTotalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.
Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla
DettagliRiforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n.
N.4/2008 Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n. 60 del 15/5/2008 Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta
DettagliREGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali delegato dal Direttore Generale dell Azienda con
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliDirezione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 9 Agosto 2006 Circolare n. 93 Allegati n.1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliRassegna stampa. 12/08/2010 : Notizie di oggi. Do you want your PRESSToday? La soluzione per le tue rassegne stampa on-line:
12/08/2010 : Notizie di oggi Corriere Adriatico Manovra anticrisi, cosa cambia per la pensione PensioniLex Assegno sociale, le erogazioni per aiuto non sono reddito Sole 24 Ore, Il 2031 Saldo previdenziale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Area Personale
Prot. n VII-8 2980 del 12.02.2014 Circolare n 3 del 12.02.2014 Allegati n A A Tutto il Personale Docente Tutto il Personale Tecnico Amministrativo LORO SEDI OGGETTO: Legge di Stabilità 2014: novità in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
DettagliCOMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE n. 294 di data 10 giugno 2014
COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE n. 294 di data 10 giugno 2014 OGGETTO: Determinazione e liquidazione trattamento di fine rapporto all
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliViale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 1, DEL 14/01/2009
DettagliSpiegate le novità per la finestra mobile e i tempi.
Spiegate le novità per la finestra mobile e i tempi. Pubblicata dall INPDAP, in data 9 novembre 2011, la circolare n 16, avente come oggetto Interventi in 1.1) Documentazione disponibile > INPDAP, 9 novembre
DettagliNORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE
NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
Dettagli28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro
DettagliDETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016. SETTORE Organizzazione Interna
Citta' Metropolitana di Firenze DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016 SETTORE Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DEL DIPENDNTE FELICE PIETRO PASQUALE, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI Responsabile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliOggetto: C.C.N.L. segretari comunali e provinciali. Quadriennio normativo Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I - Pensioni Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Roma, 15/06/2011
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI. dott.
SENT. 805/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
DettagliOGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse
DettagliLe novità del 2010 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Le novità del 2010 La legge n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato in parte la disciplina pensionistica introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (Legge Maroni); di seguito riportiamo una sintesi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1164/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 1219/85 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliProtocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliRoma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I - Pensioni Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Roma, 07/03/2011
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI
Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO DETERMINA N. 21 DEL 30 gennaio 2015 SETTORE AFFARI GENERALI OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA
DettagliCASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI Approvato dal Comitato di Gestione della Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo
DettagliFAC SIMILE DECRETO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DENOMINAZIONE ORGANO COMPETENTE ALL EMANAZIONE
FAC SIMILE DECRETO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DENOMINAZIONE ORGANO COMPETENTE ALL EMANAZIONE CONSIDERATO l istanza in data..., con la quale il (qualifica, cognome e nome dell interessato)
DettagliAnno 2014 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO
Anno 2014 N. RF217 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO RIFERIMENTI ART. 1 C. 490 L. 147/2013; MESS. INPS
DettagliTrattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto
Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto di Alberto Forti A tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 l INPDAP eroga la cosiddetta
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli Determinazione n. 696 del 29-09-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 693 del 26-09-2016 Determinazione n. 101 del 22-09-2016
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sent. n. 609/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliRisoluzione n. 80/E. Roma, 8 marzo 2002. Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici
Risoluzione n. 80/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 marzo 2002 Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici Con nota del 4 luglio 2001,
DettagliCOMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 56 DEL
COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 56 DEL 03-05-2016 OGGETTO: DIPENDENTE SIG.RA LONGO ROSA MARIA - PRESA ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO
DettagliDirezione Centrale Previdenza. Roma, 23/06/2014
Direzione Centrale Previdenza Roma, 23/06/2014 Circolare n. 79 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-07-2009 Messaggio n. 16380 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
DettagliDirezione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni Roma, 11 Gennaio 2007 Circolare n. 7 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
Dettagli