Videopoker sempre vietati, anche se riprodotti solo parzialmente - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n del 27/07/2004
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1 Videopoker sempre vietati, anche se riprodotti solo parzialmente - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n del 27/07/2004 L'articolo 110, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nel testo introdotto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, e come successivamente modificato dall'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, considera apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il "gioco d'azzardo" quelli che, alternativamente: a) hanno insita la scommessa; b) consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura; c) consentono vincite superiori ai limiti indicati nel comma 6 dello stesso articolo 110, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Secondo l'attuale testo del comma 6 dell'articolo 110, si considerano, invece, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici "da trattenimento o da gioco di abilita ", come tali idonei per il gioco lecito, quelli nei quali l'elemento dell'abilita e del trattenimento e preponderante rispetto all'elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 50 centesimi di euro; c) la durata di ciascuna partita sia compresa tra sette e tredici secondi; d) possano distribuire premi in denaro, esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia non superiore a 50 euro; e) su un ciclo di partite, le vincite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. E stato poi aggiunto un requisito negativo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il gioco lecito, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; cio in quanto, in tal caso, gli elementi di abilita o trattenimento, che devono qualificare i giochi leciti, ne risulterebbero, per definizione, esclusi rispetto ad apparecchi che, riproducendo il gioco del poker, presenterebbero come caratteristica quella dell'aleatorieta. Il comma 7 dello stesso articolo 110 definisce, inoltre, altre due categorie di apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, nella lettera a), sono definiti gli apparecchi nei quali il giocatore possa esprimere la sua abilita fisica, mentale e strategica, precisandosi che: aa) deve trattarsi di apparecchi elettromeccanici privi di monitor; bb) devono essere attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro; cc) devono poter distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, sempre che il valore complessivo di ogni premio non sia superiore a venti volte il costo della partita. Nella lettera b), sono precisati, invece, gli apparecchi di abilita o intrattenimento, nei quali gli elementi di abilita o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro; bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte (per tali apparecchi, secondo un'apposita scansione temporale dettagliata nella norma, e pero previsto un successivo adeguamento, nel senso che devono essere modificati in modo tale da non poter piu consentire il prolungamento o la ripetizione della partita; e, se non possono essere in tal modo convertiti in uno degli apparecchi per il gioco lecito, vanno rimossi e demoliti). Il sistema e completato dal disposto del comma 7-bis, secondo cui, comunque, per poter essere definiti leciti, gli apparecchi e congegni descritti nel comma 7, come quelli di cui al comma 6, non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali. CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n del 27/07/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente
2 Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere Dott. FIALE Aldo - Consigliere Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Iurino Alfredo, nato a Venosa il 1 aprile 1975; avverso la ordinanza emessa il 16 febbraio 2004 dal tribunale di Campobasso, quale giudice del riesame; nella udienza in Camera di consiglio in data 3 giugno 2004; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Svolgimento del processo Con decreto del 16 gennaio 2004, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Campobasso dispose il sequestro probatorio di diversi apparecchi videogiuochi tipo videopoker, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 del t.u.l.p.s. e 718 e 719 cod. pen, installati in diversi pubblici esercizi ai quali erano noleggiati dalla societa di cui lo Iurino era il contitolare. Il tribunale di Campobasso, quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 febbraio 2004, respinse l'istanza di riesame proposta dallo Iurino, il quale propone ricorso per cassazione deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge ed applicazione di disposizioni abrogate. In particolare osserva che il tribunale del riesame ha tenuto conto del testo dell'art. 110 del t.u.l.p.s., come novellato dalla legge 425/95, senza considerare le modifiche successivamente intervenute, le quali rendono irrilevanti penalmente le fattispecie come quelle in esame. Difatti, la vigente normativa prevede che gli apparecchi da trattenimento possano addirittura erogare vincite in denaro e che possa sussistere l'elemento aleatorio purche gli elementi abilita o trattenimento siano preponderanti. Si tratta quindi di caratteristiche anche alternative, risultando sufficiente per includere l'apparecchio nella categoria di quelli leciti da trattenimento o da giuoco di abilita la sussistenza anche di uno solo dei due elementi. Inoltre nella normativa vigente e scomparso ogni riferimento alla finalita di lucro. Illegittimamente il tribunale del riesame ha ritenuto illegittime le vincite, malgrado le stesse siano ora consentite, non ha valutato la preponderanza dell'elemento trattenimento, limitandosi ad osservare che mancava l'elemento abilita e non ha considerato che la durata della partita era superiore a quella consentita. Motivi della decisione Il ricorso e infondato. Preliminarmente va ricordato che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non puo investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro e riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilita di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti. L'accertamento del fumus commissi delicti va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruita degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass., Sez. 6^, , Campo; Sez. 2^ , Acampora). Per quanto riguarda la denunciata applicazione di norme abrogate, va rilevato che effettivamente il
3 tribunale del riesame non fa cenno nella motivazione delle modifiche intervenute e vigenti al momento del fatto. Cio pero, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non comporta la insussistenza del fumus commissi delicti alla stregua anche della nuova normativa - peraltro molto piu severa e restrittiva della precedente - ma solo una correzione della motivazione che ben puo essere effettuata direttamente da questa Corte. Nella specie e applicabile il nuovo testo dell'art. 110 del t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a sua volta parzialmente modificato dall'art. 39 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326). Il nuovo testo lascia sostanzialmente invariata la definizione degli apparecchi per il giuoco d'azzardo (art comma 5), essendo considerati tali quelli che, alternativamente: a) hanno insita la scommessa, o b) consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o c) consentono vincite, anche solo relativamente aleatorie, di valore superiore ai limiti fissati al comma sesto, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (art. 110, comma 4). E' stata invece ritoccata la categoria degli apparecchi di abilita e di trattenimento idonei per il giuoco lecito. Secondo l'attuale testo del comma sesto dell'art. 110 del t.u.l.p.s., si considerano "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di abilita, come tali idonei per il giuoco lecito" quelli nei quali l'elemento dell'abilita e del trattenimento e preponderante rispetto all'elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 50 centesimi di euro; c) la durata di ciascuna partita non sia inferiore a dieci secondi (ora: sia compresa tra sette e tredici secondi: v. dall'art. 39, comma 6, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326); d) possano distribuire premi in danaro, esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita (ora: sia non superiore ad E. 50,00: v. art. 39, comma 6, d.l. 269/2003 cit.); e) su un ciclo complessivo di partite, le vincite devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate (ora: su un ciclo complessivo di partite, le vincite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate: v. art. 39, comma 6, d.l. 269/2003 cit.). E' stato poi aggiunto un requisito negativo di notevole rilievo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il giuoco lecito, non possono riprodurre il giuoco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. Il settimo comma del nuovo art. 110 del t.u.l.p.s. definisce poi altre due categorie di apparecchi idonei per il giuoco lecito. Nella lettera a) sono definiti gli apparecchi nei quali il giocatore possa esprimere la sua abilita fisica, mentale o strategica, gia previsti nel sesto comma del testo previgente, precisandosi che: aa) deve trattarsi di apparecchi elettromeccanici privi di monitor, bb) devono essere attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche (non con gettone) di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro; cc) devono poter distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (non attraverso il gestore del locale), premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, che non siano convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, sempre che il valore complessivo di ogni premio non sia superiore a venti volte il costo della partita. Nella lettera b) sono precisati gli apparecchi di abilita o intrattenimento, nei quali gli elementi di abilita o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro; bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita stessa, fino a un massimo di dieci volte.
4 Si aggiunge pero che questi apparecchi di cui alla lettera b), dal 1 gennaio 2003 possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte (il termine e stato prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e stato rilasciato il nulla osta di cui al citato 14-bis e sono state assolte le relative imposte: v. art. 39, comma 7, d.l. 269/2003 modificato dalla legge di conversione 326/2003). Inoltre, dal 1 gennaio 2004 ovvero dal 1 maggio 2004 (a seconda che entro il 31 dicembre 2003 non sia maggio 2004 (a seconda che entro il 31 dicembre 2003 non sia stato o sia stato rilasciato il nulla osta di cui citato 14-bis) tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), t.u.p.s., sono rimossi e demoliti (art. 39, comma 7, d.l. 269/2003 modificato dalla legge di conversione 326/2003). Nella lettera e) sono quindi disciplinati gli apparecchi basati sulla mera abilita fisica, mentale o strategica del giocatore, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo variare in relazione all'abilita del giocatore e il costo della singola partita puo essere superiore a 50 centesimi di euro. Infine, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 110 del t.u.l.p.s. (inserito dal comma 7 bis dall'art. 39 del d.l. 269/2003 modificato dalla legge di conversione 326/2003) gli apparecchi e congegni descritti nel precedente comma 7 (nelle lettere a), b) e c)) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, il comma 9 dell'art. 110 del t.u.l.p.s. dispone che, sempre ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni per il giuoco d'azzardo ovvero di apparecchi e congegni diversi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e punito con l'ammenda da E ,00 a E ,00, ed e inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. Tanto premesso, risulta priva di qualsiasi fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui nella specie si tratterebbe di apparecchi da trattenimento e che solo per questo potrebbero erogare vincite in denaro o anche riprodurre il giuoco del poker. Infatti, ai sensi del citato comma 7 bis dell'art. 110 del t.u.l.p.s, anche gli apparecchi e congegni descritti nel precedente comma 7 (nelle lettere a), b) e c)), e cioe anche quelli nei quali gli elementi di abilita o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Del resto, e evidente che la condizione (prevista dall'ultimo periodo del comma 6) che, per essere ritenuti idonei per il giuoco lecito, gli apparecchi non riproducano il giuoco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali, riguarda tutti indistintamente gli apparecchi che gia di per se non siano qualificabili come destinati al giuoco d'azzardo ai sensi del comma quinto e non soltanto quelli che superino i limiti di vincita e parametri sanciti nel sesto comma. La riproduzione, anche in parte, del giuoco del poker o delle sue regole fondamentali comporta quindi che gli apparecchi, nei quali l'elemento dell'abilita e del trattenimento e preponderante rispetto all'elemento aleatorio, siano comunque illeciti sia che eroghino vincite in denaro nei limiti permessi sia che si limitino a consentire, subito dopo la conclusione di ciascuna partita, il suo prolungamento o la sua ripetizione. D'altra parte, come e gia stato rilevato da questa Corte (Sez. 3^, 18 giugno 2003, Di Giralamo; Sez. 3^, 16 gennaio 2004, Alimenti), proprio la lett. b) del comma 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s. si riferisce a quegli apparecchi nei quali, oltre a sussistere le altre condizioni poste dalla disposizione, "gli elementi di abilita o trattenimento sono preponderanti rispetto dalla disposizione, "gli elementi di abilita o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio", e tale requisito e escluso di per se (quasi per definizione) negli apparecchi che riproducono il giuoco del poker, e cio sia per le caratteristiche proprie di tale giuoco, sia perche le combinazioni delle carte discendono dal codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore e sul quale il giocatore stesso non
5 puo in alcun modo influire. Nel caso in esame il giudice del merito - con un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede e per di piu in un giudizio cautelare - ha accertato che si trattava di apparecchi tipo videopoker, ed alla stregua della normativa vigente tanto basta per ritenere sussistente il fumus commissi delicti. Puo inoltre aggiungersi che il giudice del merito ha messo in evidenza che, dal verbale di accertamento e dal decreto di sequestro risultava che gli apparecchi in questione certamente non avevano i requisiti richiesti dall'art. 110 del t.u.l.p.s. perche un apparecchio possa considerarsi idoneo per il giuoco lecito, e cio perche gli apparecchi stessi: a) riproducevano il giuoco del poker e le sue regole fondamentali; b) avevano insita la scommessa o comunque consentivano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, stante l'assoluta automaticita dello svolgimento del giuoco e l'irrilevanza di eventuali abilita del giocatore; d) la durata di ciascuna partita non era compresa tra sette e tredici secondi ma era di 40 secondi (come ammette lo stesso ricorrente, che erroneamente considera questo un elemento a suo favore, probabilmente perche non tiene conto delle modifiche apportate alle disposizioni da lui citate). n ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004 ( da )
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