Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati

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1 Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati Onorevoli Sanga, Scilipoti, Ravetto, Girlanda, Cesare Marini, Sposetti, Bonaiuti... Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti Votanti Astenuti... 2 Maggioranza Hanno votato sì ). Prendo atto che i deputati Cesare Marini e Distaso hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull articolo 3, nel testo emendato. Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Onorevoli Cesare Marini, Stasi, Lussana, Concia, Scilipoti, Razzi, Ginoble, Tommaso Foti, Negro... ancora l onorevole Scilipoti... Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti Votanti Astenuti... 2 Maggioranza Hanno votato sì ). Passiamo all esame dell articolo 4 (vedi l allegato A A.C. 4710), al quale non sono state presentate proposte emendative. Passiamo dunque ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull articolo 4. Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Onorevoli Bossa, D Anna, Lussana, Sanga, Mondello, Vella... ancora l onorevole Lussana... ancora l onorevole Vella... L onorevole Vella ancora non riesce a votare... Ha votato? Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti Votanti Astenuti... 2 Maggioranza Hanno votato sì ). Prendo atto che il deputato Gava ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole. (Esame di un ordine del giorno A.C. 4710) PRESIDENTE. Passiamo all esame dell unico ordine del giorno presentato (vedi l allegato A A.C. 4710). PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo? GIANFRANCO POLILLO, Sottosegretario di Stato per l economia e le finanze. Il Governo accetta l ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4710/1. PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4710/1, accettato dal Governo. È così esaurito l esame dell unico ordine del giorno presentato. (Dichiarazioni di voto finale A.C. 4710) PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l onorevole Vernetti. Ne ha facoltà. GIANNI VERNETTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per ricordare come ovviamente il voto sarà favorevole ma

2 Atti Parlamentari 50 Camera dei Deputati vorrei spendere due parole nell occasione della stipula del nuovo Accordo fra l Unione europea e la Fondazione europea per la formazione professionale, che da circa quindici anni opera a Torino per assistere alla transizione democratica in molti Paesi dell est europeo. Vorrei sottolineare l importanza strategica di quest attività, non soltanto ovviamente per il sistema territoriale in cui viene collocata, ma per il lavoro importantissimo che svolge di consolidamento di istituzioni democratiche nell Europa ex comunista. Credo che il lavoro svolto in questi anni di partenariato e di cooperazione con molti Paesi del Mediterraneo e con i Paesi dei Balcani occidentali sia un attività non solo meritoria, ma strategica. PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI (ore 18). GIANNI VERNETTI. Soprattutto l aver intuito nel 1994 di realizzare e di promuovere tale fondazione credo, oggi, con quanto sta accadendo alle porte di casa nostra nel Mediterraneo, rappresenti un ulteriore opportunità. Quindi, per l insieme di questi motivi e per rivolgere un apprezzamento al lavoro svolto al management e al personale della Fondazione europea per la formazione professionale, preannunzio il voto favorevole del nostro gruppo. PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l onorevole Compagnon. Ne ha facoltà. ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, intervengo su questa ratifica ed esecuzione dell Accordo di sede tra la nostra Repubblica e la Fondazione europea per la formazione professionale, fatto a Torino il 22 gennaio 2010; vorrei prima di tutto far notare che le ratifiche finalmente si portano in Parlamento nei tempi previsti, mentre, in passato, abbiamo purtroppo riscontrato distanze di anni prima di ratificare i Trattati. La Fondazione svolge la funzione di formazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione e soprattutto formazione e mercato del lavoro. Ricordiamo che la Fondazione ha iniziato la propria attività nei Paesi allora candidati all adesione all Unione europea, per poi estendersi ai Paesi dell Europa orientale e dell Asia nel 1994, poi del Mediterraneo nel 1998 e dei Balcani occidentali nel Sostanzialmente si tratta di una Fondazione che ha un bilancio autonomo. Come si evidenzia nel preambolo e nei quindici articoli dell Accordo in esame, l Italia principalmente riconosce alla Fondazione la personalità giuridica, inclusa la capacità di stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio; si rivede il ruolo del direttore e si disciplinano i beni e gli archivi della Fondazione. In conclusione, desidero sottolineare due aspetti: la sede di questa Fondazione è a Torino, e questo va bene per il nostro Paese e il provvedimento, a nostro avviso, così come è articolato, anche se nel mio esame sono andato velocemente, contribuisce ad accrescere il prestigio del nostro Paese che già ospita altre rilevanti agenzie oltre, come ho già detto prima, ad avere a Torino la sede della medesima Fondazione. Per tali considerazioni, il gruppo dell Unione di Centro per il Terzo Polo esprime voto favorevole. PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l onorevole Allasia. Ne ha facoltà. STEFANO ALLASIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Fondazione europea per la formazione professionale è un agenzia specializzata dell Unione europea nata sulla base della necessità, riconosciuta ai vertici dei Capi di Stato e di Governo dell Unione europea, di accompagnare i prevedibili processi di riforma politica ed

3 Atti Parlamentari 51 Camera dei Deputati economica dell Europa centro-orientale con una cooperazione nel campo dell istruzione scolastica e professionale, in rapporto al programma di assistenza. La base giuridica della Fondazione mira a sviluppare e a meglio qualificare l azione della Fondazione conferendole una più ampia competenza per materia e per aree geografiche e modificando la struttura degli organismi di gestione interna. Lo scopo della Fondazione è quello di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro, nell ambito della politica per le relazioni esterne dell Unione europea. A tal fine, la Fondazione svolge la funzione di formazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano. I rapporti tra la Fondazione e l Italia che ne ospita la sede sono regolamentati dall Accordo stipulato a Bruxelles nel 1994, con due scambi di note ratificati dall Italia nel 1997, nonché dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di villa Gualino, situata nella stupenda cornice della collina torinese, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione di cui all allegato 1 del suddetto Accordo. L Accordo in esame, che ha lo scopo di disciplinare lo stato giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo, riformulato e aggiornato, con i riferimenti in esso contenuti che si richiamano alla decisione con la quale il Consiglio europeo ha fissato la sede della Fondazione a Torino e al Regolamento che istituisce la Fondazione nel Inoltre, nell Accordo si stabilisce che alla Fondazione si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità europea del medesimo regolamento, che stabilisce che alle persone della Fondazione si applicano le norme e i regolamenti applicativi relativi ai funzionari e agli altri agenti della Comunità europea. Viene richiamata la necessità di prevedere altre disposizioni relative all applicazione di alcuni articoli del Protocollo inerenti ad altri aspetti. Per tutto quello che è stato affermato il voto della Lega Nord sarà unanimemente favorevole (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l onorevole Tempestini. Ne ha facoltà. FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, sarò breve, ma il mio intervento prescinde dall approvazione di questo disegno di legge di ratifica, su cui anche noi siamo favorevoli, per svolgere un osservazione. L approvazione di questa ratifica è la dimostrazione di come lavoriamo male in questo Parlamento. È di certo una testimonianza palmare di come un Accordo di sede come questo, una ratifica di questo genere andrebbe discussa e approvata in sede di Commissione, sgravando in tal modo l Aula e francamente dovrebbe essere al centro della nostra attenzione la necessità di cambiare il nostro modo di lavorare. Un Parlamento che nella seduta plenaria affronta un tema che senza offesa èuna «minuzia», lo dico tra virgolette, come questa, è un Parlamento che lavora male (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Popolo della Libertà). PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l onorevole Pianetta. Ne ha facoltà. ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, come è stato detto dai colleghi l European Training Foundation svolge attività a sostegno dei programmi di sviluppo del capitale umano a favore dei Paesi in transizione; opera in 30 Paesi (Nord Africa, Balcani, Medio Oriente) e lo staff è costituito da circa 120 persone di cui 50 sono nostri connazionali. Ma voglio soltanto sottolineare una cosa, il metodo particolarmente interessante utilizzato da questa Fondazione, cioè la partnership con i vari

4 Atti Parlamentari 52 Camera dei Deputati Paesi. In questo caso voglio anche sottolineare un accordo particolarmente importante e qualificato. Penso ad esempio all accordo stipulato con il Politecnico di Torino relativo alla formazione imprenditoriale. Quindi, Torino da questo punto di vista rappresenta veramente un centro importante per la formazione. Penso ad esempio anche alla sede torinese dello staff college delle Nazioni Unite, che rappresenta un centro estremamente qualificante per la preparazione di personale a livello internazionale. Il relatore ha ampiamente illustrato le esigenze di revisione tra l Italia e la Fondazione per tener conto del nuovo statuto che riforma la disciplina del personale impegnato presso le istituzioni europee, e in particolare per l introduzione della figura di agente contrattuale. Anch io convengo con il collega Compagnon sul fatto che il Governo è stato sollecito nel presentare questo disegno di legge di ratifica, perché come sappiamo è stato presentato dal ministro Frattini il 24 ottobre del 2011, e quindi confermo senz altro il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà. PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. (Coordinamento formale A.C. 4710) PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito). (Votazione finale ed approvazione A.C. 4710) PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 4710, di cui si è testé concluso l esame. Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Onorevole Pisicchio... Onorevole Pianetta... Onorevole Pizzolante... Onorevole Lussana... Onorevole Mondello... Onorevole Zinzi... Onorevole Mantini... Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: «Ratifica ed esecuzione dell Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010» (4710): Presenti Votanti Astenuti... 2 Maggioranza Hanno votato sì (La Camera approva Vedi votazioni). Prendo atto che la deputata Samperi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, passiamo ora alle residuali discussioni sulle linee generali che non si sono svolte questa mattina. Discussione del testo unificato delle proposte di legge Fallica ed altri; Nastri e Carlucci; Meta ed altri: Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (A.C A) (ore 18,10). PRESIDENTE. L ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d iniziativa dei deputati Fallica ed altri; Nastri e Carlucci; Meta ed altri: Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e delega al Go-

5 Atti Parlamentari 53 Camera dei Deputati verno in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell Assemblea (vedi calendario). (Discussione sulle linee generali A.C A) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la IX Commissione (Trasporti) si intende autorizzata a riferire oralmente. Prego i colleghi di allontanarsi in silenzio. Il relatore, onorevole Terranova, ha facoltà di svolgere la relazione. GIACOMO TERRANOVA, Relatore. Signor Presidente, le proposte di legge in esame intendono affrontare il tema della sicurezza nella navigazione da diporto che ha fatto registrare negli ultimi anni un consistente aumento degli incidenti concentrati soprattutto nella stagione estiva. Lo strumento che si intende introdurre è quello della patente a punti per le unità da diporto, mutuandolo dalla positiva esperienza maturata dal 2002 per la patente di guida dei veicoli a motore. L oggettiva diminuzione delle infrazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, conseguita all istituzione del sistema dei punti nella patente automobilistica, induce, infatti, a ritenere che questo tipo di meccanismo possa essere utilmente applicato anche nel campo della navigazione da diporto, nella prospettiva di una concreta responsabilizzazione degli utenti e di un conseguente innalzamento dei livelli di attenzione e di cautela nella conduzione delle imbarcazioni e dei natanti. Il testo che oggi giunge all esame dell Aula rappresenta la sintesi di tre proposte di legge che la Commissione trasporti ha esaminato ed approfondito nel corso del Il testo che ne è derivato recupera in larga parte, con alcuni adeguamenti ed integrazioni, i contenuti della proposta già discussa nella precedente legislatura dalla Commissione trasporti, il cui iter non si era completato a causa della conclusione anticipata della legislatura stessa. Passando ad una sintetica illustrazione dell articolato, segnalo in primo luogo l articolo 1 che, al comma 1, specifica le finalità del provvedimento volto, appunto, a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto attraverso la riduzione delle violazioni delle norme e degli incidenti che ne possono derivare. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il relatore è davvero in difficoltà. Vi prego, quindi, di fare silenzio e prego quelli che vogliono uscire di farlo con un po di ordine. GIACOMO TERRANOVA, Relatore. Più che una difficoltà è un oggettiva impossibilità ad andare avanti con un frastuono di questo genere. Se, poi, si completa l uscita dei colleghi possiamo riprendere. PRESIDENTE. Già detto, onorevole Terranova. GIACOMO TERRANOVA, Relatore. La ringrazio. Il secondo comma istituisce la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. L articolo 2 dispone che alla patente a punti sia attribuito un punteggio di 20 punti annotato nella banca dati, istituita ai sensi del successivo articolo 3, che può subire decurtazioni in base alla gravità delle violazioni. Dell accertamento delle violazioni, cui sono collegate riduzioni del punteggio della patente nautica, deve essere data notizia al personale addetto alla stessa banca dati, e attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole nautiche ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere riacquistati fino a sei punti sulla patente. La mancanza per due anni di violazioni di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni del

6 Atti Parlamentari 54 Camera dei Deputati punteggio determina l attribuzione di due punti fino ad un massimo di dieci punti. Alla perdita totale del punteggio il titolare deve sottoporsi nuovamente all esame per il conseguimento della patente nautica. L articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazione e di navi da diporto; il comma 2 precisa gli elementi informativi che devono essere riportati nella banca dati tra i quali il dato relativo alle violazioni commesse e agli incidenti in cui il soggetto sia rimasto coinvolto nonché l eventuale decurtazione del punteggio applicato alla patente. Il comma 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle unità da diporto, nel quale sono indicati i dati relativi alla costruzione, al costruttore e agli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità. Il comma 4 demanda ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e del relativo archivio nazionale. Il comma 5 reca l autorizzazione di spesa per l attuazione dell articolo e la relativa copertura finanziaria. L articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi, specificamente dettagliati. In particolare, i decreti dovranno indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione della decurtazione di punti della patente nautica e l indicazione del numero dei punti decurtati anche in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione. I decreti dovranno inoltre prevedere casi di sospensione o di revoca della patente nautica, nonché il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto, tenendo conto dell eventuale decurtazione di punti dalla patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento. Gli schemi di decreto verranno trasmessi alle Camere per l espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. L articolo 5 prevede l emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell automobilista. L articolo 6 reca una norma transitoria, prevedendo che alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge venga attribuito il punteggio di 20 punti. L articolo 7 autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e auditivi richiesti per il conseguimento della patente nautica. L articolo 8 disciplina l uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu da parte dei conducenti di natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, limitandolo ai casi di espletamento di servizi urgenti di istituto. Infine l articolo 9 modifica l articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l alienazione di beni mobili registrati, estendendo alle imprese di consulenza automobilistica la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti relativi a tali beni. Il testo unificato reca alcune disposizioni volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel pro-

7 Atti Parlamentari 55 Camera dei Deputati prio parere favorevole, ai sensi dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, l articolo 2, comma 5, prevede che, con il decreto con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i criteri per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, si dovrà definire altresì l importo delle tariffe da porre a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei corsi di aggiornamento svolti dalle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è stata riformulata la copertura finanziaria prevista dall articolo 3, comma 5, relativa all istituzione e al funzionamento della banca dati. La Commissione invece non ha recepito, durante l esame in sede referente, un ulteriore condizione, posta dalla Commissione bilancio, sempre ai sensi dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativa alla soppressione dell articolo 6-ter, divenuto ora articolo 9, in quanto si è riservata di svolgere un approfondimento al riguardo in vista dell esame in Assemblea. Ricordo che tale articolo mira ad estendere alle imprese di consulenza automobilistica sia la possibilità di autenticare la sottoscrizione degli atti concernenti l alienazione di beni mobili registrati sia la possibilità di eseguire per via telematica all Agenzia delle entrate la formalità della registrazione, ove prescritta, degli atti relativi ai beni mobili registrati nel PRA, ai fini dell imposta di registro. A seguito dell approfondimento svolto è risultato che l onerosità dovrebbe riguardare non la norma nel suo complesso, ma solo l ultima parte della norma stessa, laddove si introduce la possibilità per le agenzie di pratiche auto, di registrare, per via telematica, all Agenzia delle entrate gli atti relativi ai beni mobili. Peraltro, l obbligo di registrazione degli atti di natura traslativa o dichiarativa sussiste solo per i veicoli individuati dall articolo 7 della tariffa, parte prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986): unità da diporto, natanti, imbarcazioni e navi. Ai sensi dell articolo 11-bis della tabella del medesimo Testo unico, tuttavia, sono esonerati dall obbligo di registrazione gli atti relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA). Ne consegue che l introduzione della nuova disposizione comporterebbe a carico della finanza pubblica nuovi oneri derivanti dai cospicui investimenti che l Agenzia delle entrate dovrebbe effettuare per adeguare le procedure informatiche ai nuovi servizi che dovrebbe rendere. Si tratterebbe, peraltro, di oneri sicuramente superiori ai benefici che potrebbero derivare dai citati investimenti, tenuto conto della presumibile esiguità del numero di atti che verrebbero registrati, non sussistendo come detto, per gli autoveicoli, l obbligo di registrazione. Tutto ciò considerato, al fine di superare tali criticità, sarebbe sufficiente sopprimere, anziché l intero articolo 9, soltanto la sua ultima parte. Riguardo alle condizioni e alle osservazioni poste dalle altre Commissioni competenti per materia, appare opportuno accogliere, durante l esame in Assemblea, l osservazione effettuata dalle Commissioni I e XIV riguardo alla possibilità di coordinare le disposizioni in materia di archivio nazionale delle unità da diporto, contenute nell articolo 3, comma 3, con le disposizioni relative ai registri delle unità da diporto contenute nel titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che attua la direttiva 2003/44/CE. In particolare, si potrebbe prevedere che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il medesimo regolamento di cui all articolo 3, comma 4, con il quale si stabiliscono le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e dell Archivio nazionale, provveda al coordinamento del funzionamento dello stesso Archivio nazionale con quello dei registri di iscrizione previsti dall articolo 15 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

8 Atti Parlamentari 56 Camera dei Deputati PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, il testo che è stato sottoposto alla nostra attenzione recepisce integralmente alcune osservazioni che erano state fatte dal precedente Governo e, quindi, lo riteniamo essere maggiormente congruente con la normativa vigente. PRESIDENTE. È iscritto a parlare l onorevole Monai. Ne ha facoltà. CARLO MONAI. Signor Presidente, signor sottosegretario dottor Improta e onorevoli colleghi, intervengo anche in qualità di capogruppo dell Italia dei Valori nella Commissione trasporti per sostenere così un atteggiamento prudentemente favorevole rispetto a questa normativa che ci accingiamo a discutere e, forse, anche ad approvare. Infatti, da un lato, vi sono elementi positivi tesi ad introdurre il sistema della patente a punti anche nel settore della nautica da diporto, con la finalità di rendere più sicura la guida dei natanti, delle imbarcazioni o delle navi da diporto in un settore che frequentemente, soprattutto nei mesi estivi, registra incidenti molto importanti con vittime spesso tra i bagnanti, legati alle condotte di guida non sempre prudenti ed acconce di quelli che possiamo definire i pirati del mare. Quindi, se è vero che, dal 1 o luglio 2003, quando fu inserita anche nel nostro Paese la patente a punti nel settore della circolazione stradale, vi è stata una sensibile diminuzione della sinistrosità stradale che, come si evince, almeno, dai rapporti della polizia stradale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere conseguente a quella maggiore cautela, a quella prevenzione generale che può indurre l automobilista a una guida più prudente per evitare la detrazione dei punti dalla sua patente, con la stessa prospettiva, vogliamo trasporre, nell esperienza della nautica, un sistema di deterrenza, qual è quello della patente a punti, con l auspicio che possano determinarsi analoghe situazioni, con statistiche maggiormente indulgenti nell ottica della minore sinistrosità. Tuttavia, è anche vero, per la verità, che a otto anni dall introduzione della patente a punti nel settore della circolazione stradale, la percezione di quale sia l efficacia deterrente di questo sistema, fra gli italiani è assai diminuita. Un recente sondaggio dice che il 68 per cento degli automobilisti ritiene che non vi siano conseguenze sul miglioramento della sicurezza stradale per effetto della patente a punti, ma certo è che, in questi otto anni, 68 milioni di punti sono stati decurtati e 275 milioni di punti sono stati, invece, accreditati a fronte della mancanza di violazione di norme rilevanti del codice della strada agli automobilisti più virtuosi. Pertanto, se questo è il sistema adottato ormai non solo in Italia, ma in diversi Paesi europei, forse, è bene sperimentare tale sistema anche nel settore della nautica e della conduzione delle navi o delle imbarcazioni o dei natanti del nostro Paese. Vi sono, peraltro, alcune criticità in questa normativa così come configurata dopo l esame in Commissione e i pareri che le altre Commissioni sono state chiamate ad esprimere sul testo unificato di queste proposte che ci lasciano ancora dei margini di perplessità. È bene che siano focalizzate queste lacune, auspicando che, magari, con la buona iniziativa del Governo o del relatore, si possa provvedere ad emendare tali criticità nell ambito del nostro lavoro parlamentare. Mi riferisco, in particolare, a due aspetti che penso siano rimasti irrisolti nonostante il monito che sia la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera con il parere espresso al riguardo sia la XIV Commissione permanente (Politiche dell Unione europea) hanno rimarcato nelle loro osservazioni. In particolare, temo che la delega che, all articolo 4, comma 1, lasciamo al Governo sia eccessivamente indeterminata e che non si individuino criteri direttivi né specifiche indicazioni sulla natura delle

9 Atti Parlamentari 57 Camera dei Deputati condotte da sanzionare e sulla qualità delle sanzioni che a queste devono essere ricollegate. Da questo punto di vista, rilevo quanto espresso dalla Commissione affari costituzionali proprio per rispettare il canone dell articolo 76 della Costituzione che, in qualche modo, stabilisce che il Parlamento, se vuole, può delegare al Governo la normativa di dettaglio, ma deve individuare criteri e specifiche direttive affinché questa delega sia rispondente ad una specifica richiesta parlamentare. In questo specifico punto la Commissione affari costituzionali ci ammoniva con una condizione che doveva essere rispettata per avere il parere favorevole della Commissione stessa. Ci diceva, cioè, che appariva necessario definire con maggiore dettaglio il principio direttivo della delega legislativa di cui all articolo 4, comma 1, lettera a): in particolare è necessario che la norma indichi al Governo i criteri da seguire per l individuazione delle norme di comportamento da prescrivere e delle sanzioni in caso di relativa inosservanza. Ebbene, la normativa che abbiamo all esame mantiene questa genericità; è una sorta di delega in bianco che, a nostro giudizio, non è rispondente ai canoni costituzionali e non tiene in considerazione questa condizione al rispetto della quale siamo stati chiamati da parte della I Commissione permanente. Il secondo aspetto di criticità è relativo al fatto che soprattutto in momenti di crisi come quelli che stiamo attraversando, con manovre che mensilmente, o quasi, ci chiamano a sacrifici e ci invitano tutti ad una maggiore sobrietà nelle spese e al contenimento degli oneri pubblici, oltre che all inasprimento fiscale e ai sacrifici per i pensionati in questo contesto e con questo orizzonte così stretto e così angusto, prevedere oggi la duplicazione di un registro teso a individuare le unità da diporto, quale quello contenuto nell articolo 3, comma 3, del testo in esame, sembra una spesa superflua e possibilmente da evitare, anche perché non parliamo di pochi euro. La copertura finanziaria per l istituzione del nuovo registro, oltre che per la banca dati, totalizza 600 mila euro per il 2012, per la sua istituzione, e 100 mila euro per il 2012 e per gli anni a venire, per la sua gestione. Per questi motivi sia la I che la XIV Commissione permanente ci hanno chiesto di coordinare questa normativa con il codice della nautica da diporto, approvato con il decreto legislativo n. 171 del 2005, che ha istituito il registro delle unità da diporto. Da qui il monito delle Commissioni: attenzione a coordinare le disposizioni in materia di archivio nazionale delle unità da diporto, che andiamo a costituire con questa nuova normativa, con le disposizioni relative ai registri delle unità da diporto contenute nel titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto che, lo voglio ricordare, era attuativo della direttiva comunitaria che, in materia, ha istituito una maggiore uniformità di regolamentazione a livello europeo. Allora, delle due l una: o questo coordinamento, che ci veniva richiesto dalla I e dalla XIV Commissione, doveva comportare una sorta di assorbimento del nuovo registro in quello esistente, oppure la duplicazione è in re ipsa; si vanno a costituire due registri con spese assolutamente superflue e sovrabbondanti, quando invece ve ne è già uno che potrebbe essere integrato con le richieste di informazioni che andiamo ad individuare negli articoli precedenti, in maniera tale che non si vada a sperperare denaro pubblico, soprattutto, come ricordavamo, in un momento di crisi come quella che ci sta attanagliando. Allora, anche qui, lo sforzo che ho trovato tra gli emendamenti presentati, è uno sforzo non efficace perché l unico emendamento, su cui peraltro è stato espresso il parere favorevole del relatore, riguarda il coordinamento non già delle norme istitutive di questo nuovo registro con quelle preesistenti già in vigore che hanno istituito l altro, ma semplicemente questo emendamento si tratta dell emendamento Miccichè, su cui vi è il parere favorevole del relatore chiede il

10 Atti Parlamentari 58 Camera dei Deputati coordinamento tra i registri; in qualche modo, quindi, dando per scontato che la duplicazione, che volevamo evitare, invece si vada proprio a realizzare. Allora, noi dell Italia dei valori non ci stiamo. Chiediamo una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell Assemblea nell individuazione di un meccanismo che eviti questa duplicazione di costi, eviti questa proliferazione della burocrazia, cercando di fare fronte a queste esigenze nuove. Mi riferisco a quella della patente a punti con la banca dati, ma anche a quella del registro navale, del registro delle imbarcazioni da diporto che già esiste e che, in qualche modo, può venire semplicemente integrato con le nuove esigenze, senza che ce ne sia un secondo dei cui costi possiamo certamente fare a meno. Quindi, con questo auspicio e con questa annunciata richiesta di approfondimento, che io mi sento di dover avanzare già da oggi al relatore ed ai membri del Governo, siamo disponibili al confronto e siamo disponibili a misurarci nel merito dei provvedimenti, sapendo che tutto è perfettibile e che, sotto questi due profili che ho voluto ricordare, c è certamente molto da migliorare. PRESIDENTE. È iscritto a parlare l onorevole Chiappori. Ne ha facoltà. GIACOMO CHIAPPORI. Signor Presidente, credo che questo testo unificato vada fuori dai limiti e, quindi, chiedo se sia possibile rinviarlo in Commissione e ripensarci, visto che ci si è pensato già per molto tempo: due anni ed oltre, ed oggi si propone qualcosa che non ha nessun significato, secondo me. Ogni tanto si dice che il Parlamento non lavora, ma se poi si lavora e si fanno queste proposte, credo che forse questo è il motivo per cui non bisognerebbe lasciarci lavorare. Infatti, il problema è che introduciamo una patente che esiste già, introduciamo un sistema di patente a punti pensando di diminuire gli incidenti in mare. Il concetto è questo e, quindi, ammiro chi lo ha pensato, ma chi fa questo ragionamento lo fa perché non è mai stato in mare. Io ho una patente dal 1974, illimitata, e chi va in mare sa di che cosa sto parlando. Intanto, vi è il limite dei 200 metri e non si può, entro questa distanza, neanche mettere in moto. Chi lo fa, lo ha fatto prima e lo farebbe anche dopo, con o senza introduzione dei punti, perché i pazzi ci sono, quelli che girano con il fuoribordo tra i bagnanti ci sono, e ci potrebbero essere anche domani e comunque sempre. Inoltre, abbiamo già una normativa che afferma che si può «dare gas», come si dice in termini marinareschi, «pompare sulla leva del gas» oltre il miglio, perché sotto il miglio si deve andare sotto i dieci nodi, una velocità normalissima; ed infatti cinque nodi sono quelli previsti nell ambito portuale. Con questo testo diamo una delega al Governo, che ne ha già combinata una mica da ridere tassando quelli che hanno le barche. Il risultato è pari a zero: pochi soldini, ma abbiamo già fatto scappare moltissima gente dai porti e stiamo rovinando un settore che cominciava a riprendersi un po, mentre adesso sono legnate e non se ne parla più. In questo sistema verrà fuori poi la fantasia di qualcuno che dirà che, con la delega al Governo, sarà quest ultimo ad indicare le norme di comportamento, ad indicare le violazioni e le decurtazioni. Poi vi inventerete il palloncino, poi ve ne inventerete di tutti i colori. Qui in mare gioca solo esattamente il buonsenso. Non vado oltre perché questa è una cosa che va fuori dal pensiero per uno che va in mare. In mare c è saggezza, bisognerebbe magari dire quando si danno le patenti nautiche; poi verrete a dire che dovranno prendere la patente anche quelli che hanno il gozzo di quattro o cinque metri e vanno a pescare totani. Qui ce ne inventiamo di tutti i colori, così ci saranno i registri, i seicentomila euro, i centomila euro, ed ecco che ci inventeremo un altra categoria di ispettori. Voi non sapete cosa esiste in mare. Se un soggetto entra in mare, dopo cinque

11 Atti Parlamentari 59 Camera dei Deputati minuti arrivano i carabinieri, dopo dieci, arriva la finanza, dopo quindici, arriva la polizia, adesso anche la guardia forestale. Se un altro soggetto vuole «uscire» in mare, ma la giornata è sbagliata, torna indietro, in porto, perché non è possibile affrontare il mare per chi lo vuole, per chi lo ama, per chi lo vede come un momento di svago, un momento di rilassamento. Il mare infatti ti dà quella distensione che ti rilassa anche l anima. Voi volete inventarvi delle cose tanto che, quando qualcuno ha intenzione di «uscire» in mare, deve cominciare a tremare! Quando si attribuiscono le patenti nautiche, bisognerebbe farlo non solo perché il motore è superiore ai 40 cavalli, mentre, se è inferiore, non le si concedono. Magari si potrebbe richiedere di fare le prove in mare; in realtà queste già esistono, ma per le patenti relative alle imbarcazioni più piccole, quelle per le imbarcazioni da diporto non si fanno, mentre si prevedono per quelle un po più grandi, oltre i 12 metri. Le prove in mare si fanno quando è calmo, ma anche quando è agitato perché è in questo frangente che si vede se un soggetto sa andare per mare. In quel momento si capisce chi sei. Quando si esce con il mare calmo, in genere non si riflette, non si ascoltano i bollettini e, magari, se ci si trova in mezzo al canale e sopraggiunge una mareggiata, una «maestralata», come si dice da noi, ci si trova ad affrontare il mare grosso e ci si comincia a spaventare. In questo caso vi sono forse i problemi e cominciano a partire gli SOS: «venitemi a prendere perché non so più dove sono». Magari, forse, con riferimento ad una prova nautica per una patente, che già esiste, si può incidere un pochino. Magari solo in quel caso si può prevedere di fare prove affrontando diverse condizioni del mare, dal calmo all agitato o al super agitato. Ma andarsi ad inventare una cosa del genere va fuori da ogni regola. Avete, cioè, fatto un danno con la tassa, ne rifate un altro con la patente a punti, dopodiché vi inventerete anche, perché è naturale che venga fuori, il palloncino e andando avanti così voi il mare non lo farete più vivere a nessuno, anzi lo farete diventare antipatico anche a chi ha la patente ormai da venti, trenta, quarant anni come ce l ho io. È una pazzia assoluta. Mi dispiace, il principio forse è buono, come la volontà di evitare i danni, ma nessuno ha intenzione di tirare una barca sugli scogli o uscire quando il mare è agitato o andare in mezzo alla folla e così via. Ci sono i famosi errori, i famosi incidenti, che si verificano perché se sei, ad esempio, un pescatore subacqueo qualche volta capita anche a me che lo sono vai oltre i limiti, ti porti nella zona dei natanti e poi è evidente che qualcuno magari ti trancia con l elica; può anche succedere. Ma non credo che si verifichino tutti questi incidenti per inventarsi una cosa del genere. È assurdo. Per tutti voi, per tutti coloro che la pensano così, mi dispiace ma io, ad esempio, non ho mai avuto incidenti in mare. Lo ripeto, è dal 1974 che vado in mare. Il mare è una tranquillità e una serenità, anche quando è agitato. Il mare è un momento diverso. Metteteci i vincoli, inventatevi una montagna di multe, inventatevi qualcosa di nuovo, toglieteci anche quella soddisfazione e allora, fate un po come volete. Caro Presidente, forse sulla spinta di espressioni del tipo: «non fate mai niente», «dovete fare», «dovete mettere», o di piccole pressioni, magari di qualche lobbista esterno, ci si inventa una patente perché bisogna fare questo e bisogna fare quello; magari per qualcuno, attraverso le agenzie e via seguitando, ci inventiamo queste cose che non servono a niente, servono solo a dire: lasciamo perdere. Poi vi inventerete anche la patente, lo ripeto, per le barche da quattro metri, da tre metri, per chi esce a remi e va a pescare i totani nelle sere di ottobre, novembre, con il mare un po più freddo e quando quindi si pesca un po di più. Queste sono le mie piccole osservazioni. Mi dispiace, le ho fatte a braccio, perché dovevano essere esposte dal mio collega Desiderati che ha seguito il provvedimento e che in qualche maniera ha anche contribuito al suo iter.

12 Atti Parlamentari 60 Camera dei Deputati Però, quando l ho letto e l ho visto ho pensato che qui siamo all orlo, al limite, quasi alla pazzia. Questo è un provvedimento, per chi ama il mare, come chi vi parla e tanti altri che hanno la barca, che supera ogni limite. Qui siamo in un Paese che fa nascere questo provvedimento, poi se ne inventa un altro, poi ne nasce un altro e se ne inventa un altro ancora e, insomma, diventa una catena. Poi in mare ci andrà chi ci dovrà andare e ci andranno quelli che hanno i megayacht, come avviene adesso. Ci saranno le società di comodo per farli funzionare, ma poi scenderanno e gireranno con le barchette a tranciare lo stesso la gente che, magari, sta facendo il bagno. Vi ripeto e vi chiedo di ripensarci; mi rivolgo a voi che ci avete lavorato (e mi dispiace), a voi che pensate giustamente di evitare che possano accadere incidenti. Naturalmente non si viene istruiti nel momento del conseguimento della patente né si dice cosa fare. No, perché bisogna istruire facendo delle multe, decurtando dei punti e attuando delle costrizioni, da parte di questo Stato che è sempre al di sopra. Lo ripeto, quando sei in mare, in 10 mila ti arrivano sulla «gobba». In 10 mila prima ti fanno vedere una cosa, poi un altra e poi, quanto gli hai fatto vedere tutto, non va bene lo stesso. Questo non è il modo di andare in mare. Dunque, rispetto la vostra buona volontà, rispetto i colleghi, rispetto tutto, ma vi ho voluto esternare un pensiero che è fatto dalla gente di mare e che suggerisce di ripensarci, di riportare il provvedimento in Commissione, di rivederlo o, meglio, di non rivederlo e basta. Lasciamolo lì e lasciamo che il mare ci offra sempre le condizioni giuste per potervi navigare senza tanti vincoli, perché se ci vincolate anche lì, allora è finita. PRESIDENTE. È iscritto a parlare l onorevole Tullo. Ne ha facoltà. MARIO TULLO. Signor Presidente, credo che il relatore abbia illustrato molto bene il contenuto del testo unificato della Commissione, che è il frutto del lavoro che è stato svolto dal 2008 ad oggi. Voglio dire che, già nella passata legislatura, la Commissione trasporti era praticamente arrivata a concludere i lavori rispetto all introduzione della patente nautica a punti, che riassume un po la filosofia di quello che ha portato, in un certo senso, la patente a punti per chi guida l automobile e i motocicli. In più, si introduce l elemento dello sportello telematico del diportista che vuole essere non un eccesso di burocrazia, come diceva prima il collega e amico Chiappori, ma anche un idea di cosa succede in mare e un idea, in qualche maniera, di quella che è oggi un evoluzione positiva. Mi soffermerò molto cercando di avere una chiara idea di cosa succede sui nostri mari, anche ragionandoci, proprio perché vi è l interesse di difendere chi va per mare e chi costruisce queste bellissime imbarcazioni. Non credo che vi sia un eccessiva burocratizzazione. Non vi è nessuna costrizione e vi è, anzi, la difesa anche dell industria, di chi costruisce le nostre barche e le nostre navi, che sono anche esportate nel mondo, per far sì che una disciplina maggiore possa anche garantire di essere ben visti dall opinione pubblica (provo a dire così). Vi sono leggi che possono apparire scomode. Prima il collega Chiappori ha affermato che si costringe la gente. In realtà, la legge che ha introdotto il casco a quell epoca ero un giovane motociclista, ma ormai ho un po di anni l ho patita, ma è stata una legge giusta. Non ci ha impedito di andare in moto, ma ci ha detto di andarci con più responsabilità. GIACOMO CHIAPPORI. Ma è un altro discorso! MARIO TULLO. Non è prevista l introduzione del palloncino e non credo che sia prevedibile, né sarei a favore della sua introduzione. Però, contemporaneamente, quando si guida una barca potentissima bisogna augurarsi che si sia nel pieno delle proprie facoltà e che non si sia bevuto.

13 Atti Parlamentari 61 Camera dei Deputati Dunque, non vi è alcun accanimento né contro i diportisti né, tanto meno, rispetto all industria che costruisce queste imbarcazioni. Piuttosto, voglio trovare l occasione per parlare, nel corso della discussione sulle linee generali, per riuscire a far capire come il nostro lavoro sia stato proprio determinato dall evitare l eccessiva burocrazia e, soprattutto, teso ad evitare di danneggiare un settore fondamentale della nostra economia, un settore dinamico, in difficoltà in questi ultimi anni dettati dalla grande crisi e che, comunque, mantiene una posizione di leadership nel panorama mondiale della costruzione delle imbarcazioni e in un mondo di competizione sempre più sfrenata. Abbiamo faticato, cercando di avere equilibrio per non creare ulteriori problemi a questo straordinario mondo, che vede industrie artigianali e piccole e medie imprese, dove l articolazione della filiera è molto lunga, molto specificata e articolata, fatta di straordinarie capacità industriali e artigianali. È un settore che va monitorato anche da parte del Governo ed è uno dei temi che porremo quando ci sarà la discussione sul cosiddetto decreto per la crescita; è un settore che dà lavoro a occupati diretti. Mi dispiace che il collega Chiappori sia andato via, ma credo che le motivazioni che lui ha dato siano vere: si tratta di 120 mila occupati diretti e altrettanti indiretti. C è il tema della progettazione, della costruzione dei cantieri, dell impiantistica, della tecnologia, della motoristica e degli arredamenti primari e complementari. Vi è il tema della manutenzione, del rimessaggio, delle potenzialità nei porticcioli e dell indotto. Noi pensiamo di poter aiutare questo settore provando a introdurre norme concernenti un utilizzo anche più corretto delle barche nei nostri mari. Tale settore, nel passato, è stato anche visto, per colpa di alcuni furbetti, come un settore nel quale si evade il fisco. Non abbiamo la stessa visione di questo settore, che va sostenuto e aiutato, e non penso che venga penalizzato con l introduzione della patente nautica. Lo voglio dire anche pensando al prossimo provvedimento sulla crescita. Anche a tal proposito, l onorevole Chiappori ha fatto riferimento alla norma recentemente introdotta nella manovra: noi abbiamo avuto modo di interloquire con il Governo, abbiamo votato quella norma, ma dico qui, a chi rappresenta oggi il Governo, di stare attento a quella norma e di trovare il modo di monitorare quanto accade so che c è la sensibilità per farlo perché, se le cose dovessero andare in una certa direzione, bisognerà cambiare rapidamente, cercando, in un momento in cui il Paese fa sacrifici, di chiedere, a chi può possedere certe imbarcazioni, di dare il proprio contributo, magari in un altra forma se ci accorgeremo che quella, a un certo punto, porta le barche fuori dall Italia. Tornando alla questione centrale, ossia alla patente a punti, credo che tale provvedimento sia un deterrente ad un uso scorretto delle barche, e che sia teso a prevenirlo. Già in mare operano è vero anche altre normative (c è il codice della nautica da diporto, il codice della navigazione e, per certi versi, le ordinanze della capitaneria), ma se uno sa credo che vadano tutti responsabilmente per mare che ha una dotazione di punti e che il rispetto di certe disposizioni e l utilizzo del buonsenso possono aiutare a disincentivare un uso scorretto della barca, credo che rispetti queste norme. Pertanto, ritengo che vada sostenuta questa proposta. Il relatore ha già illustrato e motivato ampiamente gli articoli, quindi non li ripeto. Credo che questo aumento costante negli anni di chi va per mare che è un andare per mare diverso da quello degli antichi pescatori, da chi lo faceva anche per vivere, ma che è fatto molto di divertimento debba essere accompagnato da un uso corretto di quei mezzi. Credo che il provvedimento vada in questa direzione. È limitato solo a quelli che posseggono la patente nautica, quindi non è rivolto a tutti quelli che vanno per mare, e questo sarebbe stato un limite anche rispetto all industria nautica. Contemporaneamente, anche l introduzione

14 Atti Parlamentari 62 Camera dei Deputati dello sportello del diportista può darci un quadro più completo di ciò che si muove in mare e della nostra capacità di esposizione. L onorevole Monai ha fatto riferimento alla necessità di evitare i doppioni: credo che nelle deleghe al Governo ci siano tutte le condizioni per evitare un eccessiva burocratizzazione, ossia quello che noi abbiamo cercato di fare con il lavoro di questi due anni. Credo che si tratti di un provvedimento studiato, che arriva ad un risultato e che garantisce equilibrio, rigore e buonsenso (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). PRESIDENTE. È iscritto a parlare l onorevole Garofalo. Ne ha facoltà. VINCENZO GAROFALO. Signor Presidente, farò poche considerazioni perché il relatore è già stato molto chiaro nell esporre i contenuti e le finalità del testo unificato. Esso nasce da un lavoro già condotto in Commissione nelle precedenti legislature, ma ripreso in questa legislatura, che parte da alcune proposte di legge degli onorevoli Fallica, Nastri e Meda, che dimostrano una sensibilità ampia rispetto al tema della sicurezza anche in mare. È un tema che la Commissione ha ritenuto giustamente di riprendere e di ridiscutere proprio perché la rilevanza della sicurezza e di quanto abbiamo osservato negli ultimi anni rispetto alla crescita di natanti e, di conseguenza, del traffico per mare ha probabilmente reso indispensabile un impegno in una direzione nuova, che non è quella di vietare l utilizzo dei natanti o di andare per mare o, come ha detto l onorevole Chiappori, di prevedere ulteriori difficoltà, ma di rendere più sicuro e più sereno anche un ambiente nel quale oggi la circolazione di questi mezzi non è più rara ed è, purtroppo, spesso affidata a persone che non sempre hanno la perizia che, probabilmente, l onorevole Chiappori riconosce anche a se stesso. Tra l altro, ha fatto bene anche il collega Tullo a ragionare, facendo riferimento all introduzione del casco per le moto: chi ha avuto sempre il piacere di guidare un motociclo probabilmente, anzi sicuramente, ha visto il casco come un elemento di fastidio nell utilizzo di un mezzo che spesso si adoperava più per diletto che per trasporto; nel momento in cui si è arrivati ad utilizzare come mezzo di locomozione il motociclo, alla pari del quadriciclo, per il quale sono state introdotte le cinture di sicurezza ed altri sistemi di sicurezza, anche in quel caso bisognava uniformare le situazioni, creando una condizione di maggiore sicurezza per chi guida ed anche per viene trasportato. Analogamente vorrei ricordare un altra vicenda della quale ci troviamo spesso a dibattere: la sicurezza nei campi da neve, sulle piste da sci. Sappiamo che spesso ci troviamo di fronte ad incidenti che nascono per un eccesso di affluenza sulle piste da sci; mi riferisco, oltre a chi utilizza gli sci tradizionali i famosi sci, anche a coloro che usano gli snowboard e quindi anche nuovi attrezzi per praticare uno sport. Quindi mi sembra sbagliato ragionare in termini di costrizione; dobbiamo adeguare tutto quello che è consentito dalla legge per rendere più sicura la vita e la circolazione delle persone, in tutti i settori in cui avviene. Se dovessimo parlare sempre di costrizione, allora dovremmo pensare che è una costrizione il controllo che si esegue negli aeroporti prima di entrare nell area sterile. Di fronte a tutto ciò, abbiamo ormai capito che la sicurezza è il bene principale da preservare e bene ha fatto il relatore a sottolineare in tutti i passaggi le cose che sono state evidenziate ma anche le misure che non sono state inserite nella proposta di legge (infatti vi sono ancora ampi gradi di libertà). Bisogna tener conto che, anche a proposito del mare, già vi sono sanzioni molto pesanti, ma sono solo sanzioni di carattere pecuniario e forse mai è stato previsto un sistema sanzionatorio diretto proprio a punire chi non è capace o abile nell uso del natante appunto con la decurtazione dei punti, rendendo questo si-

15 Atti Parlamentari 63 Camera dei Deputati stema premiale per chi è accorto e prudente e penalizzando chi invece trascura tutto ciò. Purtroppo, gli incidenti sono cresciuti (basterebbe citare una serie di statistiche) e mi riferisco anche a quelli subìti da tanti sub che si sono trovati, così viene detto, nella scia o nelle rotte delle imbarcazioni, ma avrei preferito non sentire queste parole perché non credo che un sub si metta in una certa posizione rischiando di essere «preso» dall elica. Penso che il più delle volte vi sia una certa trascuratezza: forse, molti non sanno anche coloro i quali hanno da tanti anni la patente nautica che su molte imbarcazioni ormai vi sono il pilota automatico e tanti dispositivi che, tante volte, chi si mette alla guida di questi mezzi non sa usare. Quindi, ben venga una legge che, giustamente, si preoccupa di tutto ciò. Tra l altro, vorrei anche dire, come succede anche per le vetture, che chi è prudente e rispettoso delle norme non ha nulla da temere, anzi paradossalmente sarà premiato. Quindi, come sempre, le sanzioni sono per coloro i quali si mettono nella condizione di riceverle. Tanto è vero che la proposta di legge in oggetto prevede che, quando saranno successivamente stabiliti i criteri per l esercizio della delega da parte del Governo, la determinazione della decurtazione del punteggio dovrà essere stabilita in base alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo così è stabilito alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza e al comando responsabile in condizioni non influenzate dall assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie coperture assicurative, a tutela dei terzi e dei naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali o di mezzi di vigilanza e soccorso. Dunque, l obiettivo non è quello di ridurre o ridimensionare l uso dei mezzi nautici. Stiamo invece dimenticando quante siano le norme oggi esistenti che non consentono di andare in tante aree con il natante. Forse queste potrebbero essere considerate come una limitazione, non l istituzione della patente nautica a punti. Sapete quante aree protette vi sono nelle quali non si può andare con i natanti? Forse oggi questa normativa dovrebbe essere rivista, eppure, per sicurezza, si è stabilito di allontanare i natanti da alcune aree, anche da alcune nelle quali non esistono spiagge, ma magari vi è un costone di roccia o qualcosa che deve essere protetto in nome dell ambiente. Rispetto a tutto questo, torno a dire che la patente nautica a punti non è certamente qualcosa che limiterà l uso dei natanti o l utilizzo di imbarcazioni da diporto. Credo sia giusto che la perdita totale del punteggio comporti la sospensione della patente nautica sino al superamento di un esame di idoneità, così come credo sia giusto premiare la mancanza di violazioni per un paio di anni, prevedendo anche una premialità attraverso i punti. Credo che tutto questo sia stato giustamente sottolineato dal relatore. Mi fa piacere segnalare anche una modifica, introdotta in Commissione, che precisa che il decreto ministeriale al quale è demandata l individuazione dei criteri per il rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento di corsi di aggiornamento volti a fare acquistare punteggio per la patente nautica e la determinazione dei programmi e delle modalità di svolgimento dei medesimi corsi stabilisca anche l importo delle tariffe da porre a carico dei richiedenti, al fine di garantire la copertura integrale ed esclusiva dei costi di tali corsi, anche qualora siano svolti dalle amministrazioni pubbliche. Il relatore ha già parlato dell articolo 3 del testo in esame, che prevede l istituzione di una banca dati dei conducenti, sempre ai fini della tutela della sicurezza in mare, e di un archivio nazionale delle unità da diporto, che raccoglierà tutti gli elementi informativi che riguardano i natanti. Dopo avere sottolineato questi aspetti, anch io auspico che il provvedimento in oggetto possa ricevere una rapida approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento, considerata appunto l impor-

16 Atti Parlamentari 64 Camera dei Deputati tanza dell introduzione dello strumento della decurtazione dei punti per ottenere, lo sottolineo, una responsabilizzazione ed un innalzamento dell attenzione nella conduzione delle imbarcazioni, a tutela della sicurezza della circolazione in mare. La patente a punti è uno strumento che ha dimostrato ampiamente la sua efficacia in campo automobilistico, in Italia come in altri Paesi europei. PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. (Repliche del relatore e del Governo A.C A) PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Terranova, visto il clima silenzioso che c è in Aula. GIACOMO TERRANOVA, Relatore. Signor Presidente, approfitterò del clima certamente favorevole e anche della facilità derivante dal potere parlare senza leggere il testo. Vorrei limitarmi a svolgere una considerazione relativa all intervento del collega Chiappori che, in qualche modo, ci ha un può spiazzati perché, oggettivamente, si è collocato al di fuori del dibattito che si è tenuto all interno della Commissione. Non vi è alcuna voglia, da parte di alcuno, anche da parte di chi, come me, proviene da un isola e quindi il mare lo conosce e lo ama, di limitare qualcosa che tocchi la fruizione del mare. Si tratta soltanto di rispettare il principio della sicurezza, che vale ovunque, sulla terra, sul mare e su qualunque mezzo di trasporto che possa mettere a rischio la vita di altri. È fondamentalmente allo scopo di contemperare le esigenze della sicurezza dei fruitori del mare, con quelle dell industria che produce tali mezzi di trasporto, che si può e si deve trovare un modo di garantire entrambe, attraverso l introduzione di una modalità che, rispetto alle caratteristiche dei testi originariamente presentati dagli altri parlamentari, è stata alleggerita e ricondotta ad un armonizzazione tra le regole che valgono sulla strada e quelle che devono valere anche per chi guida un mezzo in mare. Per di più discutiamo di una limitazione e di una maggiore attenzione per chi è già dotato di una patente. Non si tratta, quindi, di condizioni aggiuntive di limitazione, ma semplicemente di un dovere di maggiore diligenza da parte di chi è già dotato di un titolo abilitativo. Non dimentichiamo, quindi, che per le imbarcazioni che non raggiungono né determinate dimensioni né motorizzazioni particolarmente significative, questo limite non c è. Credo che stia tutto qui il segno che si è voluto dare ad un ambito che, rispetto alla terra, è molto meno regolamentato. Si tratta soltanto dell inizio dell applicazione di un principio di maggiore attenzione rispetto ad una condizione che io trovo di doverosa armonizzazione. PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo. GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, vorrei far presente all onorevole Monai che, ovviamente, il passaggio in Parlamento dei decreti legislativi potrà consentire un esercizio ulteriore sulla delega da parte del Governo. Per quanto riguarda il riferimento alle due banche dati, c è un passaggio di supporto importante, ovvero si passa da una banca dati cartacea ad una telematica. Probabilmente questo andava chiarito meglio, da parte del Governo, in Commissione. È però chiaro che si tratta di un salto tecnologico importante, che favorirà anche la fruizione di tutti i destinatari di queste norme. PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sull ordine dei lavori (ore 19,07). PRESIDENTE. Avverto che l esame della proposta di legge n ed abbi-

17 Atti Parlamentari 65 Camera dei Deputati nata non è stato concluso dalla Commissione; pertanto, essendo iscritta all ordine del giorno subordinatamente al verificarsi di tale condizione, la stessa non verrà esaminata dall Assemblea. Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 19,08). ALESSANDRO BRATTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ALESSANDRO BRATTI. Signor Presidente, le chiedo di intervenire nei confronti del Ministro dell interno, al fine di poter ottenere la risposta e spiegherò le motivazioni all interpellanza n , da me presentata come primo firmatario il 22 dicembre 2009 e poi sollecitata il 13 luglio È un interpellanza relativa ad un caso che in questi giorni sta riempiendo le pagine di numerosi quotidiani; riguarda la morte di un calciatore, Denis Bergamini, mio conterraneo, avvenuta il 18 novembre Il caso era stato archiviato come suicidio. Successivamente però, a seguito di una serie di indagini e di una memoria presentata dall avvocato della famiglia, a fine giugno di quest anno, il procuratore di Castrovillari, il dottor Giacomantonio, ha deciso di riaprire tale caso, cambiando il capo di imputazione in reato di omicidio volontario. Dopo appunto ventidue anni sono state acquisite prove, che sono state ampiamente documentate. Tra queste prove si chiedeva a suo tempo, come oggetto dell interpellanza ed oggi questa situazione diventa ancora più importante se corrispondesse al vero che all epoca furono trasferiti due poliziotti che sostenevano si trattasse di omicidio e non di suicidio. A questa domanda non ho mai ottenuto una risposta. Visto che il caso è stato di recente aperto, ed è un caso importante, chiederei a lei, signor Presidente, di farsi davvero parte attiva in modo da avere una risposta rispetto ad un particolare che può essere anche una prova rilevante nel prosieguo del procedimento. Sull ordine dei lavori (ore 19,09). SOUAD SBAI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. SOUAD SBAI. Signor Presidente, cari colleghi, ci troviamo davanti ad un nuovo Esecutivo, chiamato a risolvere la grave crisi economica che minaccia il nostro Paese. Questo, tuttavia, non vuol dire che solo l economia debba essere al centro del dibattito in Italia: ci sono altri problemi urgenti che riguardano i cittadini. Primo fra tutti è il caso della piccola Martina, due anni, rapita qualche mese fa dal padre in Tunisia, praticamente ostaggio in Tunisia e anche del Governo tunisino, senza che la madre possa avere alcun contatto con lei. Non solo Martina, ma anche altre sei bambine sono tenute in ostaggio in Tunisia. Il 6 gennaio avrà luogo l udienza definitiva che deciderà circa l affido al padre della bimba. Il Ministro degli affari esteri continui la pressione sulla Tunisia perché riconosca la sentenza italiana di decadenza dalla patria potestà affinché Martina possa tornare in Italia, a casa sua, dalla madre. Il secondo problema riguarda l esito della Conferenza dei presidenti di gruppo in merito alla calendarizzazione della proposta di legge sull abrogazione dell articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l igiene e l abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, allo scopo di eliminare definitivamente un elemento di palese e totale discriminazione razziale ancora presente nell ordinamento giuridico italiano e, a seguire, della proposta di legge concernente il divieto di indossare gli indumenti del burqa e del niqab che si pone come non più derogabile, vista l avanzata salafita, estremista ed oscurantista che ha conquistato il nord Africa e che dilaga ormai in alcune zone soprattutto del nord

18 Atti Parlamentari 66 Camera dei Deputati del nostro Paese e in tutto l Occidente. Ne va della libertà delle donne immigrate e delle seconde generazioni in Italia. In conclusione, richiamo una tematica sulla quale ho interrogato il Ministro della salute, il professor Balduzzi e spero di avere al più presto una risposta, ovvero la dolorosa vicenda dei malati di SLA. Il professor Paolo Zamboni dell Università di Ferrara ha individuato una insufficienza venosa cronica cerebrospinale in grandissima parte di coloro che sono affetti da SLA. Stando allo studio in oggetto essi ne sono affetti prematuramente, ma con un intervento semplicissimo e di ridottissimo costo economico, l angioplastica liberatoria delle vene, si riuscirebbe a risolvere il problema; ma la sperimentazione è stata bloccata nel nostro Paese e molti di questi pazienti con i familiari sono costretti ad andare in Romania ed in altri Paesi. Spero in una risposta rapida ed esaustiva per problemi che non hanno nulla a che vedere con l economia, ma che toccano in maniera ugualmente pesante la vita degli italiani. PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Sbai, per le questioni così importanti che lei ha richiamato all attenzione dell Assemblea. Annunzio della nomina di un Viceministro. PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 19 dicembre 2011, la seguente lettera: «Onorevole Presidente, informo la S.V. che, con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, a norma dell articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro delle infrastrutture e i trasporti, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al sottosegretario di Stato presso il medesimo dicastero, dottor Mario Ciaccia. Con viva cordialità. Firmato: Mario Monti». Ordine del giorno della seduta di domani. PRESIDENTE. Comunico l ordine del giorno della seduta di domani. Mercoledì 21 dicembre 2011, alle 9,30: 1. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: FALLICA ed altri; NASTRI e CAR- LUCCI; META ed altri: Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (C A). Relatore: Terranova. 2. Seguito della discussione delle mozioni Reguzzoni ed altri n , Monai ed altri n , Meta ed altri n e Biasotti ed altri n concernenti iniziative in materia di accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento alla questione dell operatività della compagnia Singapore Airlines presso l aeroporto di Malpensa. 3. Votazione per l elezione di un Segretario di Presidenza. 4. Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell articolo 68, primo comma, della Costituzione: Applicabilità dell articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sbai (Doc. IV-quater, n. 16). Relatore: Castagnetti. 5. Discussione di una domanda di autorizzazione a procedere all acquisizione di tabulati telefonici del deputato Granata (Doc. IV, n. 16-A). Relatore: Gava.

19 Atti Parlamentari 67 Camera dei Deputati 6. Discussione di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito (Doc. IV, n. 22-A). Relatore: Castagnetti. 7. Discussione di una domanda di autorizzazione all utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24-A). Relatori: Samperi, per la maggioranza; Cassinelli, di minoranza. 8. Dimissioni dell onorevole Pirovano. La seduta termina alle 19,15. TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO FRANCO NARDUCCI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N FRANCO NARDUCCI, Relatore. La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation ETF) è un agenzia specializzata dell Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, e divenuta operativa nel La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro. L ETF è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell Unione europea. L Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo. L Agenzia ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all adesione all Unione europea, per poi estenderle ai Paesi dell Europa orientale e dell Asia centrale (1994), del Mediterraneo (1998) e dei Balcani occidentali (2000). In base al nuovo regolamento, l attività della Fondazione è indirizzata ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell Unione europea di preadesione (IPA), di vicinato e partenariato (ENPI) e di cooperazione allo sviluppo (DCI). La Fondazione è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. I rapporti tra la Fondazione e l Italia, che la ospita a Torino, sono regolati dall Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall Italia ai sensi della legge n. 111 del La relazione illustrativa segnala come, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell Unione europea, introdotta dal regolamento n. 723/2004 del Consiglio, sia emersa la necessità di una revisione dell Accordo di sede. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell agente ausiliario. Il nuovo accordo di sede, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, ricalca il modello dell Accordo sottoscritto tra l Italia e l Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, il 27 aprile 2004 e ratificato dall Italia con la legge n. 17 del È confermata quale sede della Fondazione, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino, con le modalità previste dall Allegato 1 che è considerato parte integrante dell Accordo. Particolare rilievo assume l articolo 2, introdotto ex novo, per cui l Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica, inclusa la capacità di stipulare contratti, di

20 Atti Parlamentari 68 Camera dei Deputati acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell Accordo di sede. L Accordo dispone che la Fondazione, gli edifici della sede, i suoi beni ed archivi sono inviolabili, immuni da atti esecutivi e coercitivi, esenti da ogni tipo di tributi e da dazi e restrizioni all importazione ed esportazione di beni destinati ai fini istituzionali; che il personale gode dei privilegi e immunità riconosciuti dal Protocollo delle Comunità europee vigenti in materia. Il disegno di legge consta di quattro articoli che recano, rispettivamente, l autorizzazione alla ratifica dell Accordo, l ordine di esecuzione, la copertura finanziaria del provvedimento e la norma sull entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, l articolo 3, prevede un autorizzazione di spesa di euro annui a decorrere dal 2011, a cui si provvede utilizzando parzialmente l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno Tale spesa è da ricollegarsi, come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, all esenzione dall IVA su acquisti e importazioni di mobili ed effetti personali per il personale assunto dalla Fondazione. Auspico una celere conclusione dell iter del disegno di legge in esame, ricordando in proposito che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole nel presupposto che il provvedimento sia approvato in via definitiva entro la fine di quest anno. IL VICE SEGRETARIO GENERALE, CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE AD INTERIM DOTT. GUIDO LETTA Licenziato per la stampa alle 21,30.

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