CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO L anno ( ) il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: Comunità Montana Montagna Fiorentina, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Dicomano, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Londa, con sede legale in codice fiscale Comune di Pelago, con sede legale in codice fiscale Comune di Pontassieve, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Reggello, con sede legale in codice fiscale Comune di Rufina, con sede legale in codice fiscale Comune di San Godenzo, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del PREMESSO CHE l art.70 ter della legge regionale n. 39 del 21/03/2000 Legge Forestale della Toscana individua le competenze proprie dei Comuni nell ambito dell attività antincendi boschiva regionale (AIB); 1

2 CHE tra le competenze comunali soprarichiamate rientra l istituzione del catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, secondo le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4 dell art.70 ter sopraccitato; CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina; CHE il livello ottimale della Montagna Fiorentina è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003; CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40; CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina ha competenze proprie, relative sia a funzioni amministrative che ad interventi, nell ambito dell attività anticendi boschiva regionale (AIB) sul territorio dei comuni del proprio ambito territoriale, così come indicato dall art.70 quater e 71 della L.R. 39/2000 e specificato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale; CHE, a seguito della stipula di apposite convenzioni i comuni hanno affidato alla Comunità Montana lo svolgimento di servizi nell ambito del piano antincendi boschivi; CHE i Comuni hanno delegato alla Comunità Montana Montagna Fiorentina l esercizio delle proprie funzioni inerenti il Sistema Informativo Territoriale (SIT); CHE a far data dal 25/10/2004 è stata attivata tra i comuni facenti parte del livello ottimale la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, di cui all art. 70 ter della L.R.39/2000, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie; CHE per l esercizio di tale gestione associata i comuni hanno conferito delega delle funzioni in materia di catasto delle aree boscate percorse dal fuoco di cui all art.70 ter della L.R. 39/2000 alla Comunità Montana Montagna Fiorentina in quanto: - tali funzioni vengono a costituire un completamento di quelle già svolte dalla Comunità Montana in materia di Attività Anticendi Boschiva; - il catasto delle aree boscate può essere considerato uno dei tematismi e delle banche dati propri del Sistema Informativo Territoriale della Montagna Fiorentina, la cui realizzazione è stata delegata alla Comunità Montana; CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell art.28 del D.Lgs. 267/2000; CHE la convenzione sottoscritta in data 25/10/2004 è in scadenza al 24/10/2007, a seguito di durata triennale; CHE, dati gli esiti positivi della gestione associata, è volontà degli enti associati, Comuni e Comunità Montana, proseguire l esperienza in atto; CHE la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/2000; 2

3 CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comunità Montana Montagna Fiorentina, deliberazione n. del Comune di Dicomano, deliberazione n. del Comune di Londa, deliberazione n. del Comune di Pelago, deliberazione n. del Comune di Pontassieve, deliberazione n. del Comune di Reggello, deliberazione n. del Comune di Rufina, deliberazione n. del Comune di San Godenzo, deliberazione n. del CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 Oggetto della convenzione 1. Con la presente convenzione i comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo stabiliscono di gestire in forma associata il catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all art.70 ter della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 Legge Forestale della Toscana. 2. I comuni di cui al comma 1 per l esercizio della gestione associata di detto catasto conferiscono delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina, che accetta di esercitarla. 3. La Comunità Montana Montagna Fiorentina viene individuata quale ente responsabile della gestione associata in oggetto. Art.2 Finalità 1. Con la presente gestione associata i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo e la Comunità Montana Montagna Fiorentina intendono ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie per l espletamento della funzione, garantendo una maggiore specializzazione degli addetti al servizio. Ciò sarà garantito dal collegamento funzionale da un lato con il SIT associato, funzione delegata anch essa dai comuni alla Comunità Montana, e dall altro con le competenze proprie della Comunità Montana in materia di attività anticendi boschiva regionale (AIB). Conseguentemente, la presente gestione associata consentirà un miglioramento ed una razionalizzazione dell esercizio della funzione. Art.3 Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana 1. Oggetto di delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina sono le attività e le funzioni di competenza dei comuni relative all istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all art.70 ter, commi 2-3-4, della L.R. 39/2000, secondo quanto meglio descritto nei commi seguenti. 2. La Comunità Montana si occuperà della gestione del catasto in oggetto, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 della legge sopraccitata. A tal fine si prende atto che la Comunità Montana Montagna Fiorentina 3

4 ha già provveduto con determinazione n. 456 del 27/10/2004 all istituzione del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco. 3. Alla Comunità Montana faranno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 della L.R. 39/ La Comunità Montana curerà i procedimenti relativi all esposizione all albo pretorio dei singoli comuni dell elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate saranno raccolte dalla Comunità Montana. I comuni potranno anche ricevere tali osservazioni ma dovranno trasmetterle entro 3 giorni dal ricevimento alla Comunità Montana. 5. La Comunità Montana valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 4 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 dalla L.R. 39/ La Comunità Montana si impegna a predisporre gli aggiornamenti annuali del catasto entro il 31 dicembre di ciascun anno, soggetti alla procedura di cui ai commi 4 e 5 precedenti. 7. La Comunità Montana si impegna a comunicare ai competenti uffici tecnici comunali i dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all art.76 della L.R. 39/ Fermo restando la delega di funzioni alla Comunità Montana, qualora, a seguito dell entrata in vigore di successive discipline di legge, si renda necessario aggiornare le attività oggetto della presente convenzione, tale atto sarà di competenza della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 7. Art.4 Ruolo dei Comuni 1. I comuni si impegnano a collaborare con la Comunità Montana, garantendo l accesso e la trasmissione di tutti i dati in loro possesso finalizzati all istituzione ed al relativo aggiornamento del catasto. In tal senso, i comuni si impegnano a trasmettere al competente ufficio della Comunità Montana, entro 15 giorni dal ricevimento, i moduli FN e gli eventuali allegati prodotti dal Corpo Forestale dello Stato. 2. I comuni collaboreranno, inoltre, con la Comunità Montana ai fini della pubblicità di cui al comma 4 del precedente articolo 3, ovvero garantiranno la disponibilità ad affiggere nei rispettivi albi ed a pubblicare sui relativi siti Internet comunicazioni inerenti l esposizione all albo pretorio dell elenco dei terreni da inserire nel catasto. Art.5 Decorrenza, durata e recesso 1. La presente convenzione ha durata quinquiennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato. 2. La presente convenzione, a decorrere dalla sua stipula, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione precedente, stipulata in data 25/10/ Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall inizio dell esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane. 4

5 Art.6 Struttura organizzativa 1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna. 2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di: - personale interno, in propria dotazione; - personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti; - competenze esterne. Art.7 Conferenza dei Sindaci 1. Ai fini dell esercizio della delega oggetto della presente convenzione è individuata la Conferenza dei Sindaci quale strumento di consultazione tra gli enti contraenti: 2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto. 3. La Conferenza dei Sindaci costituisce l organo di consultazione e coordinamento politico nell ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. 4. La Conferenza esercita le seguenti funzioni: a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata; b) esamina le proposte di organizzazione del servizio; c) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico; d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d anno, al piano economico-finanziario; e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico; f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti. Art.8 Risorse e rapporti finanziari 1. I comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per l esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni oggetto di delega. 2. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento, esse verranno ripartite fra i comuni aderenti alla presente convenzione sulla base dei seguenti criteri: - Per il 30% sulla base della superficie comunale percorsa dal fuoco inserita nel catasto; - Per il 30% sulla base del numero di eventi (incendi boschivi) ricadenti nel territorio comunale. - Per il 20% sulla base della superficie del territorio comunale; - Per il 20% sulla base della popolazione residente. 3. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti. 4. In corrispondenza con l elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economicofinanziario del servizio associato per l esercizio successivo, così come predisposto dal 5

6 responsabile della gestione associata, individuato con atto organizzativo della Comunità Montana. Ai fini del riparto dei costi secondo i parametri di cui al comma 2, in fase di bilancio preventivo relativo all esercizio dell anno seguente verranno considerati i dati relativi agli incendi afferenti all anno in corso, risultanti alla data del primo novembre, ed i dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell anno precedente. 5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l ente delegato. 6. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti, con le stesse modalità della sua approvazione. 7. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell ambito delle gestioni associate attivate nel livello ottimale. 8. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell eventuale revoca del contributo concesso. 9. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 7. Art.9 Rendiconto di gestione 1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell attività svolta e dei risultati raggiunti. 2. Il rendiconto viene sottoposto all approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell anno successivo all esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d atto. Art.10 Beni e strutture 1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all art.8, comma 3, e resteranno di proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso. Art.11 Disposizioni finali 1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986. Atto composto da n. 11 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 6

7 Comunità Montana Montagna Fiorentina Comune di Dicomano Comune di Londa Comune di Pelago Comune di Pontassieve Comune di Reggello Comune di Rufina Comune di San Godenzo 7

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