REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Udine Sezione seconda civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6582/2011 promossa da: ALFA SPA, con il patrocinio degli avvocati X1 e X2 contro ATTORE BETA BANCA SPA, con il patrocinio dell avv. Y CONCLUSIONI CONVENUTO Per Alfa S.p.A.: Dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo del tribunale di Udine numero 2371/2011 depositato il 27 ottobre 2011, emesso a carico di Alfa S.p.A. con sede in, in favore di Beta S.p.A. con sede in e notificato in data 14 novembre 2011; spese rifuse Per Beta Banca S.p.A.: Nel merito in via principale: rigetti il tribunale l opposizione proposta da Alfa S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo numero 2371/11 di data 27 ottobre 2011 del tribunale di Udine perché infondata; ponga il tribunale in via definitiva a carico della società opponente l onere della consulenza tecnica espletata in corso di causa; condanni il Tribunale l opponente alla rifusione delle spese di lite. Nel merito in via subordinata: accerti e dichiari il Tribunale l esistenza e l entità del credito vantato da Beta Banca S.p.A. nei confronti di Alfa S.p.A. nonché l inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte; condanni il Tribunale Alfa S.p.A. a pagare a Beta Banca S.p.A. la somma di euro ,61 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora su euro ,19 al tasso del 13%, ma entro i limiti della normativa vigente, e su euro ,42 al tasso del 6,30%, ma entro i limiti della normativa vigente, dal 5 ottobre 2011 al saldo; ponga il tribunale, in via definitiva, a carico della società opponente l onere della consulenza tecnica espletata in corso di causa; condanni il Tribunale l opponente alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: ammetta il tribunale, se ritenute rilevanti ai fini della decisione, le istanze istruttorie già formulate e non ammesse. FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Beta Banca S.p.A. ha chiesto un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di controparte per un credito di euro ,23 oltre accessori (di cui euro per apertura di credito per finanziamento pagina 1 di 15

2 estero, euro ,42 per mutuo chirografario ed euro ,81 per saldo negativo di conto corrente numero ), divenuto esigibile a seguito di revoca di tutti gli affidamenti concessi e richiesta di pagamento, comunicata con lettera del 13 settembre La debitrice ingiunta propone opposizione contestando: - quanto al rapporto di conto corrente: a) l addebito di interessi, spese e commissioni varie in misura tale da comportare il superamento della soglia di usura; b) l addebito di commissioni di massimo scoperto secondo modalità di calcolo non esplicitate nel contratto per il periodo anteriore al decretolegge numero 7/2007; c) l addebito di commissioni per disponibilità di somme in difetto di specifica pattuizione; - quanto agli altri crediti azionati, la carenza di documentazione probatoria (comprese le pattuizioni economiche) che consenta di controllare la correttezza dell evoluzione dei conteggi esposti. Si è costituita la banca opposta, segnalando che mai le soglie di usura tempo per tempo vigenti sono state superate; quanto agli altri crediti produce documenti che dimostrano la sussistenza dell apertura di credito di euro per finanziamento flussi commerciali estero e rileva che il mutuo chirografario prevedeva il rimborso delle rate con interessi a tasso variabile. Acquisiti i documenti prodotti, disposta CTU, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta in decisione all udienza del 10 febbraio 2014 sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE In data 28/12/2005 la Alfa S.p.A. (d ora in poi per brevità: Alfa) stipulava con la Beta Banca S.p.A. (d ora in poi per brevità: Beta) il contratto di conto corrente bancario n Diversi ulteriori rapporti, instaurati fra le parti, sono stati regolati nello stesso conto corrente: - apertura di credito 29/12/2005 di euro ,00, utilizzabile a fronte di effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., valido fino a revoca (poi formalizzata con decorrenza 18/04/2008); - apertura di credito 1/02/2006 per euro , valido sino a revoca (poi formalizzata con decorrenza 18/04/2008); - apertura di credito dal 18/04/2008 sino al 30/09/2008 per euro ,00, utilizzabile su flussi commerciali estero s.b.f. ; pagina 2 di 15

3 - apertura di credito dal 18/04/2008 fino a revoca per smobilizzo crediti, utilizzabile a fronte degli effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., per euro ,00. - apertura di credito dal 15/10/2008 sino al 30/06/2009 per euro ,00; - apertura di credito dal 15/10/2008 al utilizzabile a fronte degli effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., per euro ,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca per euro ,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca per euro ,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca (definita: affidamento salvo buon fine maturato con delta fido utilizzabile sugli effetti presentati nel portafoglio commerciale) per euro ,00. In data 13/09/2011 Beta comunicava la revoca dello scoperto di c/c,.. del fido sbf e del fido estero, con decorrenza immediata. Di qui la richiesta di immediato saldo e la richiesta di ingiunzione per ,81 a questo titolo. Il rapporto di conto corrente. Alfa lamenta che nel corso di svolgimento del citato rapporto di conto corrente la banca ha applicato interessi (intesi come remunerazione richiesta a qualsiasi titolo dalla banca, comprese le commissioni, la valuta, l anatocismo, le spese, ecc.) in misura superiore al tasso soglia via via vigente di cui alla legge n 108/96. Occorre dunque procedere giudizialmente a determinare il tasso effettivo globale (TEG) applicato al conto corrente nei vari periodi di sua evoluzione, al fine di stabilire se realmente siano state applicate condizioni usurarie. Per fare ciò occorrono una premessa ed una specifica disamina. Premessa: come si determina in giudizio il tasso effettivo globale. La legge n 108/96 dispone: Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (art. 1, comma 1). pagina 3 di 15

4 Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. (art. 2, comma 1). La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell oggetto, dell importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi. (art. 2, comma 2). Il limite, ( ) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall ultima rilevazione pubblicata ( ), relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di metà. (art. 2, comma 4; a partire dal 2011 in poi la norma suona: Il limite, ( ) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall ultima rilevazione pubblicata ( ), relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali ). Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. (art. 4, comma 1). La legge richiede che la determinazione del tasso effettivo globale medio (TEGM), e dunque del tassosoglia d usura, avvenga raggruppando le varie operazioni bancarie in base a criteri di omogeneità; per ciascuna categoria omogenea va individuato un TEGM, quale valore ordinario e fisiologico del costo globale di ciascuna categoria di operazioni omogenee. All interno di ciascuna categoria l incremento consentito alla prassi degli operatori (per evitare l usura) è pari al 50% del tasso rilevato (per il periodo precedente il maggio 2011; per il periodo successivo è consentito un incremento del 25% del tasso rilevato più 4 punti con un massimo di 8 punti); oltre tali limiti si commette usura. Il Ministro dell Economia e delle Finanze (MEF) determina ogni anno le categorie entro le quali classificare le operazioni omogenee e, con cadenza trimestrale, fissa, sulla base dei dati rilevati dalla Banca d Italia, il TEGM per ognuna di esse. E noto che la Banca d Italia ha emanato nel tempo diverse istruzioni, dirette agli istituti di credito, per disciplinare la rilevazione dei dati. pagina 4 di 15

5 Con esse l Istituto ha, dapprima e costantemente, ritenuto di escludere talune voci dalla rilevazione: interessi di mora, spese per servizi forniti da terzi, spese legali ed assimilate, spese per le assicurazioni e garanzie, commissioni di massimo scoperto (CMS - in quest ultimo caso rilevandone comunque il valore percentuale e dandone separata evidenza), ecc. Vedi infatti quanto riportato testualmente nelle istruzioni (versione ante 2009): C4. Trattamento degli oneri e delle spese ( ) Sono esclusi: a) le imposte e tasse; b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall intermediario: il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all entrata del rapporto in contezioso); gli oneri applicati al cliente in relazione a rapporti connessi a quello di finanziamento (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria); d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro-quota andrà riferita anche al fido accordato. Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica. La decisione di escludere dalla rilevazione voci di costo che in realtà per legge vanno ricomprese nei conteggi è sicuramente criticabile. Inoltre Bankitalia ha di sua iniziativa stabilito una propria metodologia di calcolo del TEG: C3. Metodologie di calcolo del TEG La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate: a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring) La formula per il calcolo del TEG è la seguente: INTERESSI X TEG = NUMERI DEBITORI ONERI X ACCORDATO dove: - gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale delle competenze calcolate; pagina 5 di 15

6 - i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l incasso (6); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale"; - gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre; - per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4. ( ) B4. Classi di importo Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell allegato 1. Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell ammontare del finanziamento accordato. Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. Accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall adesione del medesimo a una proposta dell intermediario. Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l ultimo nel caso dei rapporti estinti). Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l ammontare del finanziamento accordato, l attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo deve essere considerato l importo erogato). Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all importo del finanziamento al lordo del cd. maxicanone e/o di eventuali anticipi. Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio carte aziendali ), la classe d importo va individuata facendo riferimento all ammontare complessivo del fido accordato. Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base all ammontare del finanziamento accordato. In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un unica linea di finanziamento, la classe d importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. Si tratta di una metodologia che, nella misura in cui prescinde da alcune voci di reale costo, non è sicuramente condivisibile né rispettosa della legge. Inoltre la stessa volontà di costruire un proprio e personale metodo di calcolo del TEG (non autorizzata dalla legge e sia pure nell intento di orientare gli operatori nella determinazione dei dati da rilevare) ha creato confusione, essendo parso agli stessi operatori che, per tale via, fosse stato stabilito un metodo ufficiale e normativo di determinazione del TEG, quasi regolamentare, da osservare meccanicamente nell attività pratica. Tale conclusione è invece del tutto errata, benché l errore sia comprensibile per l autorevolezza della fonte e per il contenuto singolare ed illegittimo dell art. 3 comma 2 dei vari DM sui TEGM, che dispone che la metodologia in questione debba essere applicata dagli operatori anche nel corso della loro attività. E poi intervenuto l art. 2 bis comma 2 della Legge 28/01/2009 n. 2 secondo cui: Art. 2-bis. (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) 1. ( ) 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. pagina 6 di 15

7 La Banca d Italia ha quindi modificato le proprie istruzioni per la rilevazione dei tassi correnti, pubblicando le istruzioni definitive, datate agosto 2009, tuttora in vigore a partire dalle rilevazioni richieste nel 3 trimestre 2009 per stabilire il TEGM del trimestre successivo (dal 1 gennaio 2010). La nuova metodologia di calcolo è così strutturata: C3. calcolo del TEG La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate: Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving). La formula per il calcolo del TEG è la seguente: TEG = INTERESSI ONERI su base annua NUMERI DEBITORI ACCORDATO dove: - gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate; - i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali ed i giorni ; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall estratto conto trimestrale cd. scalare. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello facciale ; - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate; - per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4 La variazione di maggior rilievo, avvenuta nelle nuove Istruzioni, si individua nel punto C4, che definisce gli oneri e le spese da rilevare per stabilire il TEG. C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di istruttoria cedente ); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di fine locazione contrattuale ), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica; 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione; 4) il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente; 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente; 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti; 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l operazione di finanziamento. Anche se le modifiche apportate alle istruzioni rendono la rilevazione maggiormente rispettosa dello spirito e del dettato della legge n 108/1996, persiste in esse il vizio di individuare una pagina 7 di 15

8 metodologia di calcolo del TEG non espressamente limitata alla funzione di raccolta dei dati utili alla determinazione ministeriale, ma idonea ad imporsi anche come regola normativa agli operatori. Tanto premesso, occorre ribadire che la segnalazione delle condizioni praticate alla clientela, che ogni banca trasmette trimestralmente alla Banca d Italia sulla base delle istruzioni da questa impartite, e da cui deriva la fissazione del TEGM in sede di decreto ministeriale, è operazione completamente diversa da quella che si deve porre in essere per verificare il rispetto in concreto della soglia anti-usura, con riguardo alle condizioni che ciascuna banca concretamente pratica nei propri rapporti con la clientela. La prima attività deve cogliere i valori fisiologici che si presentano via via sul mercato. Le istruzioni della Banca d'italia sono appunto rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare i dati sulla cui base il MEF emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso-soglia ai fini dell usura. Anche se la Banca d Italia ha ritenuto di stabilire una propria metodologia di calcolo del TEG (attività che non le è stata affidata dalla legge), ciò ha fatto esclusivamente per fornire agli operatori dei criteri uniformi per rilevare i dati oggetto di segnalazione. La seconda attività, invece, da condursi caso per caso e molto spesso in sede giudiziale, non può che rifarsi esclusivamente a quanto stabilito dall art. 644 c.p. ( Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ). Le citate istruzioni della Banca d'italia, in questo ambito, non hanno alcuna efficacia normativa né tantomeno precettiva nei confronti del giudice, quando si accinge ad accertare il TEG applicato dalla singola banca convenuta in giudizio rispetto alla singola operazione censurata; né la legge né alcuna altra fonte di diritto abilitano la Banca d Italia a derogare o integrare quanto previsto dalla legge n 108/1996 per stabilire le modalità di calcolo del TEG. Parallelamente, le istruzioni non devono essere osservate dagli operatori finanziari allorquando essi stabiliscono nella pratica quotidiana il tasso, i costi ed ogni altra condizione economica (il TEG, insomma) da applicare ad un determinato rapporto per evitare di incorrere in usura, ma solo quando essi raccolgono i dati trimestrali da fornire alla Banca d Italia. Ciò detto, l'accertamento della usurarietà o meno di un TEG, applicato ad una singola operazione e ad un singolo rapporto, discende esclusivamente dalla comparazione fra lo stesso computato nell esclusivo rispetto della legge - e il tasso soglia ufficialmente determinato. Beta non contesta in generale tale ricostruzione, ma sostiene che essa non sarebbe corretta perché in cotal guisa si rapporterebbe il TEG specifico, determinato in giudizio alla stregua della legge (ed ignorando scientemente le istruzioni della Banca d Italia), ad un TEGM per il calcolo del quale molti costi (sommati in realtà nel caso concreto per determinare il TEG specifico) non erano stati considerati in sede di rilevazione pagina 8 di 15

9 ed in generale si è seguita una metodologia differente; ciò porterebbe a paragonare due valori assolutamente disomogenei. Il ragionamento è corretto dal punto di vista matematico, ma è irrilevante sul piano del diritto oggettivo. La verifica di usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso-soglia di cui al D.M relativo al periodo interessato, è infatti strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva (non matematica), costituito appunto dal dato fissato dal D.M.; la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della legge n 108/1996, e quest ultima fa esclusivo riferimento al dato contenuto nel provvedimento amministrativo pertinente. L effetto legale d usura si determina se il TEG (computato come per legge, e non come vuole la Banca d Italia) supera il tasso soglia per come rilevato e cristallizzato con apposito provvedimento amministrativo. Se poi la Banca d'italia ha dato istruzioni non coerenti (in realtà nemmeno oggi in pieno) con la previsione di cui all'art. 644 c.p. (a tutto svantaggio per gli operatori finanziari, perché esse comportano alla fin fine la rilevazione di un TEGM inferiore rispetto a quello che sarebbe stato rilevato se ogni costo fosse stato correttamente ricompreso, e dunque un tasso-soglia, ai fini dell'usura, inferiore a quello corretto), ciò poco rileva, specie considerando che tale scorrettezza non si riverbera a svantaggio dei clienti, la cui tutela è anche il bene giuridico protetto dalla legge. Del resto il procedimento per pervenire alla fissazione del TEGM non prevedrebbe la supina assunzione ministeriale dei dati raccolti dalla Banca d'italia (che ha sul punto funzione semplicemente consultiva), e richiederebbe anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla sua indicazione definitiva. Ciò avvalora l irrilevanza giuridica del contegno tenuto dalla Banca d Italia nella complessiva vicenda sopra ricostruita. In definitiva, per accertare se vi è stato superamento del tasso-soglia non si deve ricostruire il TEG concreto secondo le istruzioni della Banca d Italia, ma in base alla legge, per poi raffrontarlo col TEGM fissato ufficialmente; è dal punto di vista giuridico del tutto irrilevante sia l illegittimità del procedimento di raccolta dei dati sia la disomogeneità matematica dei valori in gioco. Né si può affermare che l aver seguito le istruzioni impartite giustifica a posteriori il contegno tenuto. Infatti ogni operatore bancario conosce bene sia la disposizione di legge, secondo cui il TEG si costruisce sommando tutte le remunerazioni di ogni tipo, sia l entità del TEGM fissato nel periodo di riferimento, sia il fatto che il superamento del tasso-soglia è comunque vietato; le istruzioni della Banca d'italia non possono abrogare né derogare all'art. 644 c.p. pagina 9 di 15

10 La stessa Suprema Corte nel settore penale (Cass. pen. n 46669/2011) ha affermato che le istruzioni della Banca d Italia per il rilevamento periodico dei tassi non costituiscono norme alle quali le banche e gli operatori finanziari debbono attenersi nella loro pratica quotidiana; esse, se illegittime o errate, debbono senz'altro essere disattese né consentono di ritenere penalmente scusabile l errore posto in essere osservandole. Si richiama infine a conforto della tesi sopra esposta abbondante giurisprudenza di merito conforme (App. CA ; App. MI ; App. TO ; App. MI ; App. MI ; Trib. Roma ; Trib. Busto Arsizio ; Trib. CZ pronunce tutte rinvenibili sul sito Le singole voci da ricomprendere per determinare il TEG. Secondo l opponente, per determinare il tasso effettivo globale si deve tenere conto di queste componenti: 1. il tasso di interesse applicato; 2. la commissione di massimo scoperto; 3. la commissione di disponibilità; 4. le spese di ogni tipo; 5. il costo della capitalizzazione trimestrale degli interessi; 6. il costo derivante dalla eventuale differenza fra la data di disponibilità del denaro erogato con l operazione e quella di inizio del conteggio degli interessi; 7. le penali per saldi a debito; 8. gli accantonamenti; 9. gli interessi passivi capitalizzati da altri rapporti. Si può prescindere nella fattispecie dal considerare le ultime tre voci sopra elencate in quanto anche nella stessa ricostruzione di parte esse non vengono mai in reale considerazione. È scontato invece che vada ricompreso nel TEG il tasso di interesse applicato, e discende da quanto sopra stabilito che debbano essere comprese anche tutte le spese, le commissioni di massimo scoperto e le varie altre commissioni collegate alla disponibilità di credito. Lo stesso deve dirsi per la data della valuta, che incide nella determinazione del tempo in cui iniziano a maturare e cessano di determinarsi gli interessi a carico del cliente cui siano state prestate pagina 10 di 15

11 delle somme; ciò specie se non vi è immediata coincidenza fra data di disponibilità concreta delle somme ottenute dal cliente e data da cui iniziano a decorrere interessi passivi. Non si può invece concordare con la richiesta attorea di considerare anche l anatocismo quale componente che incide nella determinazione del TEG praticato, perché la capitalizzazione periodica degli interessi non è una forma di remunerazione contrattuale ma un istituto del diritto civile, che, se legittimamente applicato, fa sì che il debito da interesse muti regime giuridico divenendo esso stesso capitale e non sua remunerazione; (cfr. Trib. TO , inedita ma citata nel quaderno n 42 della Scuola di Alta Formazione dell ODCEC di Milano, reperibile via web). La verifica concreta La CTU disposta ha analizzato l evoluzione del conto corrente di corrispondenza numero /1, aperto il 28 dicembre 2005; si tratta di un conto unico ovvero di un unico c/c su cui sono stati regolati diversi affidamenti, appartenenti ciascuno a diverse categorie di credito bancario, per ciascuna delle quali è prevista la rilevazione di uno specifico tasso medio e, di riflesso, di un corrispondente tasso soglia. Il CTU ha quindi distinto gli interessi ed i numeri debitori ricollegabili a ciascuna specifica linea di fido regolata nell unico conto. L operazione è contestata dal CTP attoreo, ma la sua affermazione secondo la quale il conto ha la peculiarità di non differenziare l utilizzo di credito derivante dal S.B.F. rispetto a quello per cassa, ma di attingere a quest ultimo solo all esaurirsi della disponibilità formatasi con la presentazione del portafoglio di effetti, è meramente allegata e non supportata da alcun elemento concreto. Peraltro lo stesso CTP attoreo riconosce che il tasso di interesse addebitato per l utilizzo del fido per cassa è maggiore rispetto a quello applicato per il credito autoliquidante, il che conferma la correttezza dell operato del CTU che ha mantenuto distinte le singole operazioni a seconda di quale tipo di apertura di credito fosse coinvolta di volta in volta. La CTU però non soddisfa laddove calcola il TEG effettivo applicando anche in questa sede la metodologia presente nelle istruzioni della Banca d Italia del 2009, ovvero: (TEG = INTERESSI NUMERI DEBITORI + ONERI su base annua 100 ), anziché la stretta disposizione di legge. Ciò ha comportato da un lato l impiego ACCORDATO del concetto di numeri debitori (che indicano il saldo del dovuto, già compresi gli oneri addebitati), anziché quello di puro capitale effettivamente utilizzato; dall altro l evidente annacquamento del peso pagina 11 di 15

12 degli oneri diversi dagli interessi (posti in relazione con l intero credito accordato annualmente, anziché col capitale erogato). Al contrario, la legge impone di raffrontare l intero aggregato di interessi, commissioni e spese col puro credito concesso nel trimestre. L'operazione che, infatti, occorre compiere per la determinazione del TEG consiste nell'identificare le poste a debito, per distinguere quelle che rappresentano il capitale prestato dalla banca (e da restituire) dalle remunerazioni di esso; queste ultime si identificano negli interessi, nelle commissioni, nelle valute, nelle spese che lo hanno fatto lievitare, in ragione trimestrale. Negli estratti conto la sequenza degli addebiti e degli accrediti forma un saldo giornaliero. Tra i primi sono annotati non solo le somme erogate dalla banca a titolo di utilizzo dell'apertura di credito che il cliente preleva a mezzo di disposizioni (sotto forma di prelievi, emissione assegni, bonifici, ordini di pagamento, di trasferimento), ma altresì tutte le commissioni e le remunerazioni richieste. Si devono dunque sottrarre, dal valore del saldo giornaliero, tutti gli aggravi e le spese; solo così si ottiene la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca effettivamente goduto dal correntista e la quantificazione dei costi occulti e palesi. Nonostante l impiego di un metodo non accoglibile, la CTU evidenzia comunque che il TEG applicato sull affidamento ordinario per cassa, regolato in conto corrente, è stato quasi sistematicamente superiore al tasso soglia (all. 5 alla relazione). Non così invece l affidamento su anticipi. Occorrerà dunque integrare le operazioni di CTU contabile per: - individuare il TEG applicato al rapporto di conto corrente secondo i criteri di cui sopra (raffronto fra puro capitale utilizzato nel trimestre e oneri complessivi maturati per l utilizzo), pur mantenendo la distinzione fra fido per cassa ed autoliquidante; - calcolare l entità di oneri complessivi usurari via via maturati, per lo scomputo dal credito totale richiesto. L addebito per commissioni (CMS e CMDS). Alfa lamenta l addebito di commissioni di massimo scoperto secondo modalità di calcolo non esplicitate nel contratto - per il periodo anteriore al decreto-legge n 7/ e l addebito di pagina 12 di 15

13 commissioni per disponibilità di somme per il periodo successivo - in difetto di specifica pattuizione. La CTU sul punto chiarisce che: - non vi è nella documentazione prodotta da Beta nessuna pattuizione che consenta di determinare modi e tempi di calcolo della C.M.S., al di là della fissazione della mera percentuale; ciò rende pura teoria discutere della nullità in sé per assenza di causa della previsione di un simile onere economico per il periodo anteriore al 2007 (come parte della giurisprudenza di merito sostiene), visto che non è provato dalla banca (che ne aveva l onere) in maniera precisa l esistenza di un patto che stabilisse in maniera completa ed autoapplicativa la clausola (senza necessità di ricorso agli usi, inammissibile in campo bancario), da valutare poi alla stregua delle censure di nullità; - né vi è prova ammissibile di una modifica contrattuale che prevedesse, a decorrere dal 2 trimestre del 2009, il diverso istituto della commissione di messa a disposizione delle somme (CMDS); la relativa documentazione è stata prodotta dal CTP della banca solo durante le operazioni peritali, ma dopo il decorso del termine perentorio per le allegazioni probatorie. Giustamente quindi il CTU ha escluso, dal credito vantato, l importo di tali voci, indicato in 6.667,72 maturati sull apertura di credito ordinaria, 2.583,33 maturati sull apertura di credito su anticipi ed 9.333,33 maturati sull apertura di credito su flussi commerciali esteri. Tali crediti azionati vanno quindi sicuramente e fin d ora ritenuti insussistenti anche a prescindere dal supplemento di CTU. Apertura di credito per finanziamento flussi esteri e mutuo chirografario. Per concludere, va condiviso quanto riferito dal CTU circa la sussistenza effettiva del credito di per mancato rimborso di quanto erogato a Alfa a titolo di finanziamento a breve termine su flussi commerciali esteri, perché si tratta di credito regolarmente erogato con accredito sul conto corrente unico sopra in questione, con tassi rispettosi delle condizioni stabilite, nonché interamente fruito e mai restituito. Sul punto nessuna critica viene peraltro mossa dal CTP attoreo. Idem per il credito da restituzione del mutuo chirografario a tasso variabile, non completamente restituito e gli interessi sulle cui rate scadute e non pagate prima della risoluzione sono stati regolarmente calcolati dalla banca nel pieno rispetto del contratto. Il CTP attoreo si limita a segnalare che, sommando tutti gli oneri pattuiti in contratto (compresi i tassi di mora), si avrebbe superamento dei pagina 13 di 15

14 tassi soglia per tale attività; la questione però è nuova, perché non sollevata dalle parti nel termine fissato per la determinazione del thema decidendum e pertanto va considerata tardiva e preclusa. Conclusioni Ne deriva che allo stato è possibile affermare: - che il credito azionato con DI non sussiste nell intero suo ammontare originario, ciò che comporta la revoca del provvedimento monitorio, con travolgimento di ogni capo che regola le spese di tale fase (che restano definitivamente a carico dell istante); - che, tuttavia ed al contempo, il credito vantato per gli ultimi due distinti titoli contrattuali sopra esaminati (restituzione apertura di credito per ; restituzione residuo mutuo chirografario per ,42) sussiste in pieno. In accoglimento della domanda subordinata della Beta, è dunque possibile fin d ora condannare l attrice al pagamento dei crediti effettivamente sussistenti, oltre interessi moratori nella rispettiva misura contrattuale salvo il limite anti usura dal al saldo. Per stabilire quanto effettivamente è dovuto rispetto al di più richiesto occorre invece procedere a supplemento di CTU. Le spese saranno regolate al definitivo. Con separata ordinanza si danno disposizioni per la remissione in istruttoria. pagina 14 di 15

15 P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) revoca il DI n 2371/11 emesso da questo tribunale, con travolgimento di ogni suo capo condannatorio (comprese le spese); 2) condanna parte opponente a pagare a controparte la somma di ,42 oltre interessi al tasso del 13% (ma entro i limiti della normativa vigente) su , ed al tasso del 6,30% (ma entro i limiti della normativa vigente) sul resto, dal 5 ottobre 2011 al saldo; 3) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza; 4) spese al definitivo. Udine, 13/06/2014 Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli pagina 15 di 15

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente Inoltre ai commi

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell usura, prevede che siano resi

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua)

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI,

Dettagli

LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e

LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e 1. Introduzione Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e contabile del rapporto di conto corrente, dedichiamo il presente al tema della pattuizione del tasso

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni

Dettagli

fino a 5.000,00 11,61 18,5125 oltre 5.000,00 10,20 16,7500 oltre 5.000,00 11,69 18,6125 fino a 25.000,00 7,95 13,9375 oltre 25.000,00 7,48 13,3500

fino a 5.000,00 11,61 18,5125 oltre 5.000,00 10,20 16,7500 oltre 5.000,00 11,69 18,6125 fino a 25.000,00 7,95 13,9375 oltre 25.000,00 7,48 13,3500 RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI,

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

28-6-2014. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 148

28-6-2014. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 148 7 RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell usura, prevede che siano

Dettagli

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l articolo 2, comma 1, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti

Dettagli

LA VERIFICA DELL USURA

LA VERIFICA DELL USURA 1 LA VERIFICA DELL USURA Come verificare il rispetto della l. 108/96 in tema di usura bancaria Per ricevere assistenza, segnalare eventuali malfunzionamenti o possibili migliorie del software si prega

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

USURA: RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

USURA: RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/09/2015. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze

Ministero dell'economia e delle Finanze Ministero dell'economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l articolo 2, comma 1, in base

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO DECRETO 19 settembre 2003 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre/dicembre 2003. Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze

Ministero dell'economia e delle Finanze Ministero dell'economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l articolo 2, comma 1, in base

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI 1 LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI OPERAZIONI A BREVE TERMINE - rapporto di conto corrente - operazioni

Dettagli

Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. www.ifa-nordest.it

Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. www.ifa-nordest.it Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta www.ifa-nordest.it Anatocismo Interessi ultralegali Commissioni di massimo scoperto Usura bancaria Di cosa si tratta? Anatocismo: Costituisce il criterio di

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI MODULO 2 CONVENZIONE SOCI SPESE MEDICHE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono* Email*

Dettagli

International Business & Communication

International Business & Communication International Business & Communication RDL Anatocismo e Usura Bancaria AGENDA ANATOCISMO USURA BANCARIA a) Usura oggettiva b) Usura soggettiva TASSO DI SOGLIA D USURA DOCUMENTI NECESSARI PER ANALISI LEGGI

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. ALLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 dicembre 2015. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull usura. Periodo di rilevazione

Dettagli

L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili L ANATOCISMO (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Materia: tecnica professionale Mercoledì 02/03/2016 Docente: Dott.ssa Simona

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

IL CAPO DELLA DIREZIONE V

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DECRETO 20 Dicembre 2007: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1 luglio - 30 settembre 2007. Applicazione dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2008 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

Dettagli

Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè

Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè Anatocismo Interessi ultralegali Commissione di massimo scoperto ARGOMENTI Usura bancaria Costituisce il criterio di calcolo degli interessi applicato dalle

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. ALLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

QUESITI IN TEMA BANCARIO

QUESITI IN TEMA BANCARIO QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 21.12.2014 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. Se il rapporto è costituito ANTE 29.01.2009 12. Se il rapporto è costituito POST

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE

Dettagli

Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2005.

Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2005. Legge antiusura: tassi usurari per il periodo ottobre-dicembre 2005 Decreto Ministero Economia 21.09.2005 Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1 ottobre fino

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Prestito chirografario a privati a tasso fisso

Prestito chirografario a privati a tasso fisso Modulo n.mepp28 Agg. n. 001 Data aggiornamento 16.12.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati a Tasso Fisso LL.RR. DEL PIEMONTE DEL 7 OTTOBRE 2002 N. 23 AGEVOLAZIONI PER LA

Dettagli

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE...3 2. PREMESSA...3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO...5 4. RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C...

1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE...3 2. PREMESSA...3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO...5 4. RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C... Relazione finale 26 ottobre 2010 Cliente: Pippo S.r.l. Istituto bancario: Banca S.p.A. C/C n.4177739 2 SOMMARIO 1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE...3 2. PREMESSA...3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO...5

Dettagli

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI. Conto corrente NOME DEL CONTO

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI. Conto corrente NOME DEL CONTO Allegato 3 PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI Conto corrente NOME DEL CONTO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca XXX ( 1 ) Via XXXXXXXX Tel.: XXXXXXX Fax: XXXXXX [sito internet/email]

Dettagli

IL TAEG E IL TEG: ANALOGIE E DIFFERENZE.

IL TAEG E IL TEG: ANALOGIE E DIFFERENZE. IL TAEG E IL TEG: ANALOGIE E DIFFERENZE. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG (Tasso Effettivo Globale)

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario FOGLI INFORMATIVI

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario FOGLI INFORMATIVI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6 Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634 Cod. Fiscale 01309550158

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI Ambito di applicazione Il decreto si applica alle seguenti operazioni: Aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il

Dettagli

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit

Dettagli

7. CONTABILITA GENERALE

7. CONTABILITA GENERALE 7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore

Dettagli

Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo

Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo IL NUOVO ART. 120 DEL TUB ALL ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: RICOSTRUZIONI E POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE Milano, 27 maggio 2015 Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo

Dettagli

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori CAPITOLO 1 USI BANCARI ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965 b) Approvazione della Giunta: deliberazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Modulo n. MEUCF217 Agg. n. 006 Data aggiornamento 27.07.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 24 giugno 2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 24 giugno 2009 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 giugno 2009 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1 gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1 luglio fino al 30 settembre

Dettagli

Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti.

Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti. Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti. Relatore: Dott. Luca Burani Roma, 24 Giugno 2009 1 Temi di discussione Individuazione somme non dovute Ricalcolo estratto conto

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario

Dettagli

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela. 1. IDENTITA

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo Società Cooperativa per azioni Via Vittorio Emanuele III, 34

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 giugno 2014 Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (legge 7 marzo 1996 n. 108). Periodi di rilevazione 1º gennaio

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE CONTABILITA GENERALE 20 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 1 dicembre 2005 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano (SA) - Via

Dettagli

Prestito Personale Private

Prestito Personale Private Modulo n.mefc06 Agg. n. 007 Data aggiornamento 25.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Private Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Private

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA Modulo n. MEUCF112 Agg. n. 002 Data aggiornamento 11.06.2011 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA Prodotto offerto da UniCredit S.p.A tramite la rete di Promotori Finanziari, Mediatori

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti PERIZIA TECNICA - USURA OGGETTIVA Mutuatario : Banca: Notaio: Stipula: 19/01/2006 Repertorio:

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli