Dichiarazioni. La dichiarazione annuale nell IVA di gruppo di Ciro D Ardia. L adempimento

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1 La dichiarazione annuale nell IVA di gruppo di Ciro D Ardia L adempimento Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato la procedura IVA di gruppo, gli obblighi dichiarativi IVA sono diversi da quelli per i soggetti ordinari. Si evidenziano gli obblighi dei soggetti partecipanti ad una procedura IVA di gruppo, ponendo in risalto anche alcune novità molto interessanti. Riferimenti D.M. 13 dicembre 1979, n D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73 Il regime IVA di gruppo rappresenta una particolare modalità di applicazione dell IVA, puramente opzionale, disciplinata dall art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979 n (1). Effetti della procedura I principali effetti della procedura sono relativi al trasferimento dei risultati periodici IVA al gruppo. Con l adesione alla procedura di gruppo, infatti, le società partecipanti perdono la disponibilità dei risultati delle loro liquidazioni periodiche e sono obbligate a trasferire gli stessi alla controllante. La controllante effettua poi una liquidazione di gruppo, compensando i debiti ed i crediti trasferiti, determinando così il debito o il credito di gruppo. È da tenere presente, peraltro, che non risulta possibile trasferire al gruppo il credito annuale maturato prima della partecipazione alla procedura (2). Requisiti Per applicare la procedura di gruppo è necessario in linea generale che i soggetti partecipanti (3) abbiano la forma giuridica di società di capitali (4). È comunque possibile anche la partecipazione di società comunitarie con forma giuridica equipollente alle società di capitali che hanno stabile organizzazione, rappresentanza fiscale o identificazione diretta nel territorio dello Stato (5). Sono poi richiesti specifici requisiti relativi a durata ed entità della partecipazione, per cui: la partecipazione della società controllante nelle società controllate deve essere superiore al 50%; il possesso delle azioni o quote deve essere ininterrotto (6) a partire dall inizio dell anno solare precedente. Se quindi si vuole applicare la procedura nell anno X, il possesso deve essere ininterrotto a partire dal 1 gennaio dell anno X-1. La prassi amministrativa ha fornito numerosi chiarimenti in relazione ai modi in cui la partecipazione della controllante si può esplicare nelle società controllate (si vedano gli esempi nella Tavola n. 1). Ciro D Ardia - Esperto Tributario - Pubblicista Note: (1) Numerosi sono anche i documenti di prassi che si occupano del regime IVA di gruppo. Il documento di base è sicuramente rappresentato dalla C.M. 28 febbraio 1986, n. 16. (2) Sull utilizzo dei crediti IVA annuali maturati prima della partecipazione alla procedura, si veda in particolare, la risoluzione del DPF del 14 febbraio 2008, n. 4, nonché la circolare 19 febbraio 2008, n. 12, par. 10.8, e le risoluzioni 11 aprile 2008, n. 151, 22 settembre 2010, n. 92, 11 maggio 201,1 n. 56, 28 luglio 2011, n. 78 e 18 febbraio 2014, n. 21. (3) Quindi sia controllante che controllate. (4) Sul punto si veda, in particolare, la C.M. 28 febbraio 1986, n. 16 che costituisce il documento di prassi di base per quello che riguarda l IVA di gruppo. (5) Risoluzione 21 febbraio 2005, n. 22 che ha operato un inversione di marcia rispetto a quanto evidenziato con la risoluzione 6 novembre 2002, n (6) Ovvero deve essere sempre superiore al 50%. Se quindi si parte con un possesso del 100%, ma poi il 40% delle azioni o quote viene ceduto, l entità della partecipazione è comunque verificata. 7

2 Tavola n. 1 - Modalità possibili di controllo Esempio 1 - Controllo a raggiera La società ALFA partecipa per il 60% in BETA, per il 70% in GAMMA e per il 65% in DELTA. La società ALFA partecipa con le suddette percentuali in BETA, GAMMA e DELTA a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1. ALFA BETA GAMMA DELTA Se si vuole applicare la procedura di gruppo nell'anno X, la partecipazione di ALFA in BETA, GAMMA e DELTA deve essere sempre superiore al 50% almeno a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1. Nell'esempio proposto è quindi possibile l'applicazione della procedura di gruppo con ALFA controllante e BETA, GAMMA e DELTA come controllate. Esempio 2 -Controllo a catena La società ALFA partecipa per il 70% in BETA. BETA partecipa per il 65% in GAMMA. GAMMA partecipa per il 68% in DELTA. Le suddette partecipazioni si hanno dal 1 gennaio dell'anno X-1. ALFA BETA GAMMA DELTA Se si vuole applicare la procedura di gruppo nell'anno X, le partecipazioni di ALFA in BETA, BETA in GAMMA e GAMMA in DELTA devono essere sempre superiori al 50% almeno a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1. Nell'esempio proposto è quindi possibile l'applicazione della procedura di gruppo nell'anno X, con ALFA controllante e BETA, GAMMA e DELTA controllate. 8

3 Esempio 3 -Controllo misto La società ALFA partecipa per il 60% in BETA, BETA partecipa per il 70% in GAMMA, GAMMA partecipa per il 65% in DELTA. DELTA partecipa per il 68% in EPSILON, per il 75% in ZETA e per il 70% in IOTA. ALFA BETA GAMMA DELTA EPSILON ZETA IOTA Se si vuole applicare la procedura di gruppo nell'anno X le partecipazione di ALFA in BETA, BETA in GAMMA, GAMMA in DELTA e DELTA in EPSILON, ZETA e IOTA devono essere sempre superiori al 50% almeno a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1. Nell'esempio proposto è quindi possibile l'applicazione della procedura di gruppo nell'anno X, con ALFA controllante e BETA, GAMMA, DELTA, EPSILON, ZETA e IOTA come controllate. Esempio 4 - Controllo non ammesso La società ALFA partecipa per il 70% in BETA e per il 65% in GAMMA, BETA partecipa per il 30% in DELTA e GAMMA partecipa per il 40% in DELTA. ALFA BETA GAMMA DELTA Se si vuole applicare la procedura di gruppo nell'anno X le partecipazioni di ALFA in BETA e GAMMA devono essere sempre superiori al 50% almeno a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1. Per poter far partecipare anche DELTA alla procedura di gruppo, è necessario che BETA o GAMMA partecipino per oltre il 50% in DELTA almeno dal 1 gennaio dell'anno X-1. Nel caso proposto, DELTA non può partecipare alla procedura anche se le partecipazioni di BETA e GAMMA in DELTA sono ininterrotte a partire dal 1 gennaio dell'anno X-1, in quanto entrambe partecipano per una quota inferiore al 50%. Anche se BETA e GAMMA partecipano congiuntamente in DELTA per oltre il 50%, non è comunque ammessa la partecipazione di DELTA alla procedura. 9

4 Adempimenti L applicazione della procedura di gruppo prevede una serie di adempimenti. Tali adempimenti possono essere suddivisi in quattro blocchi che possono così individuarsi: obblighi di opzione; obblighi di liquidazione; obblighi dichiarativi; obblighi di garanzia. Obblighi di opzione Per applicare la procedura di gruppo deve essere effettuata una specifica opzione. L opzione va manifestata trasmettendo il Mod. IVA 26 in via telematica entro il giorno 16 del mese di febbraio dell anno in cui si vuole applicare la procedura. Se quindi si vuole applicare il regime di gruppo nell anno X, il Mod. IVA 26 va trasmesso entro il giorno 16 febbraio dell anno X. L opzione è valida per un solo anno e nel caso di mancato esercizio non risulta valido il comportamento concludente (7). È comunque possibile, nel caso di mancato esercizio dell opzione, la remissione in bonis secondo quanto previsto dall art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (8). Obblighi di liquidazione I soggetti che partecipano ad una procedura di gruppo devono trasferire i risultati delle liquidazioni periodiche, a debito o a credito, alla controllante. La controllante deve quindi effettuare le liquidazioni periodiche di gruppo, in un apposito registro delle liquidazioni di gruppo (9). Nel caso di debito periodico di gruppo, la controllante è tenuta a versarlo. Di contro, nel caso di credito periodico, questo va riportato al periodo successivo (10). Obblighi dichiarativi Per quello che riguarda gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale, è da evidenziare che tutte le società partecipanti, quindi sia la controllante che le controllate, sono tenute a trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (11) entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento. Per quello che riguarda l anno 2014, quindi, la dichiarazione va trasmessa entro il 30 settembre Obblighi di garanzia Il calcolo degli importi da garantire per i crediti compensati nella procedura e la presentazione delle garanzie rappresentano, per così dire, gli ultimi atti dell applicazione del regime di gruppo (12). La prassi amministrativa (13) ha chiarito che le garanzie sono dovute in quanto con l applicazione della procedura di gruppo si ha, per quello che riguarda i crediti (che vengono compensati con i debiti trasferiti da altri soggetti partecipanti), una sorta di rimborso iperaccelerato. Considerato che tale rimborso iperaccelerato viene effettuato senza che l Erario abbia accertato la spettanza dei crediti, si ha quindi l obbligo di presentazione delle garanzie al fine di garantire l Erario stesso dai danni che potrebbero derivare dall utilizzo di crediti non esistenti. Sui calcoli da effettuare sono poi da fare due precisazioni molto importanti. In primo luogo, è da evidenziare che il calcolo degli importi da garantire deve essere fatto a fine anno. Non devono quindi essere effettuate strane ricostruzioni degli importi compensati ad ogni liquidazione periodica. In particolare, per ogni società partecipante deve essere effettuata la somma algebrica degli importi trasferiti alla procedura. In questo modo si determina l eccedenza di credito o di debito trasferita globalmente da ogni soggetto partecipante. In secondo luogo, una volta individuati gli importi da garantire si deve verificare se sono applicabili ipotesi di esonero della garanzia. Note: (7) Art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 e C.M. 27 agosto 1998, n (8) Sull argomento si veda la circolare 28 settembre 2012, n. 38. (9) Art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979, n Sull argomento si veda Ciro D Ardia, Il registro delle liquidazioni nell IVA di gruppo, in questa Rivista, n. 11/2012. (10) Sempreché non si configuri l ipotesi di credito infrannuale di gruppo, rimborsabile o compensabile con altre imposte. (11) Art. 3, comma 1, D.P.R. 22 luglio 1998, n Si vedano inoltre le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale. (12) Gli obblighi di garanzia sono previsti dall art. 6 del D.M. 13 dicembre (13) In particolare, R.M. 9 dicembre 1987, n e R.M. 20 dicembre 1989, n

5 È da evidenziare che l art. 6 del D.M /1979 rinvia, per la modalità di prestazione della garanzia, all art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ciò significa che sono applicabili al regime IVA di gruppo le novità del nuovo art. 38-bis che prevede la possibilità di esonero dalla garanzia nel caso di apposizione del visto di conformità e di sussistenza di specifiche condizioni patrimoniali. Si veda la Tavola n. 2 nella quale è esposto un esempio relativo al calcolo degli importi da garantire. Ogni garanzia deve essere a favore dell Ufficio dell Agenzia delle entrate competente per la società che ha trasferito il credito compensato nella procedura. Le garanzie vanno tutte presentate all Agente della riscossione competente per la società controllante. Tavola n. 2 - Calcolo degli importi da garantire Per calcolare gli importi da garantire si deve effettuare, per ogni società partecipante, la somma algebrica dei crediti e dei debiti trasferiti durante l'anno. Se durante l'anno i debiti trasferiti sono stati maggiori dei crediti trasferiti, si ha un'eccedenza di debito. Se invece durante l'anno i crediti trasferiti sono stati maggiori dei debiti trasferiti, si ha un'eccedenza di credito. Si consideri un gruppo costituito da due sole società: ALFA controllante e BETA controllata. Si considerino poi i seguenti dati: ALFA eccedenza di debito: BETA eccedenza di credito: VERSAMENTI: CREDITO DI GRUPPO dell'anno precedente: Avremo i seguenti calcoli: Eccedenze di debito totali Meno Versamenti Risultato Meno credito di gruppo Risultato Meno eccedenze di credito totali Risultato I calcoli vanno quindi effettuati nella seguente maniera: Si sommano tutte le eccedenze di debito. Dalla predetta somma si detraggono i versamenti effettuati durante l'anno. Se residua un importo si detrae l'eventuale eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente. Se ancora residua un importo si detraggono le eccedenze di credito. Nell'esempio proposto dovranno essere presentate le seguenti garanzie: -per per l'eccedenza di credito di gruppo compensata. La garanzia dovrà essere presentata dalla controllante; -per per l'eccedenza di credito compensata. Considerato che solo BETA ha trasferito eccedenze di credito, la garanzia dovrà essere presentata da questa. E' da tenere presente che anche se BETA ha trasferito eccedenze di credito per la garanzia dovrà essere prestata solo per l'importo "effettivamente" compensato pari ad Infatti, nell'esempio proposto, l'ammontare delle eccedenze di debito che residua dopo aver sottratto i versamenti e l'eccedenza di credito di gruppo è pari ad

6 Gli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale IVA Per esporre gli adempimenti dichiarativi nel regime IVA di gruppo, possiamo suddividere la trattazione degli stessi in due parti: obblighi dei soggetti partecipanti, quindi sia controllante che controllate; obblighi della sola controllante. Obblighi dei soggetti partecipanti I soggetti partecipanti ad una procedura di gruppo, come evidenziato in precedenza, devono trasmettere telematicamente la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma. La trasmissione deve avvenire entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento. Per quello che riguarda la dichiarazione relativa al 2014, la trasmissione va quindi effettuata entro il giorno 30 settembre La dichiarazione deve contenere tutti i normali quadri (VA, VE, VF, VL ecc.). Deve inoltre essere inserito il quadro VK, specifico per i soggetti che applicano la procedura di gruppo. Inoltre, nel quadro VL devono essere compilati i righi VL21 e VL30, relativi ai crediti e debiti trasferiti alla procedura nel corso dell anno. Si veda la Tavola n. 3 nella quale è stato inserito il quadro VK e nel quale sono evidenziati gli aspetti più significativi della compilazione del quadro stesso. Si veda inoltre la Tavola n. 4 nella quale è evidenziata una parte del quadro VL e sono poste in risalto alcune questioni relative alla compilazione dei righi VL21 e VL30, nonché dei righi VL8-VL9-VL10. Obblighi della sola controllante Oltre agli adempimenti evidenziati nel paragrafo precedente, la controllante è soggetta ad ulteriori obblighi. Essa è quindi tenuta ad includere nella propria dichiarazione annuale il prospetto IVA 26/PR (14) composto da cinque quadri: il quadro VS, nel quale vengono evidenziate le società partecipanti alla procedura, nonché una serie di dati relativi ad ognuno di esse; il quadro VV, relativo alle liquidazioni periodiche di gruppo; il quadro VW, dove vengono riepilogate tutte le operazioni compiute dal gruppo durante l anno; il quadro VY, che evidenzia il debito del gruppo o, nel caso di credito, le modalità di utilizzo di quest ultimo; il quadro VZ, da compilare nel caso di richiesta di rimborso del minor credito di gruppo del triennio. Nelle Tavole da n. 5 a n. 10 sono stati inseriti i quadri del prospetto IVA 26/PR e sono state evidenziate le modalità di compilazione dei campi più rilevanti. Nota: (14) Da non confondere con il Mod. IVA 26 che, come evidenziato in precedenza, serve per manifestare l opzione per la procedura di gruppo. È da evidenziare che fino alla dichiarazione relativa all anno di imposta 2012 era previsto che il prospetto IVA 26/ PR venisse presentato in forma cartacea al competente Agente per la riscossione in allegato al prospetto IVA 26/LP (che era un prospetto solo cartaceo), insieme alle garanzie per i crediti compensati. A partire dalla dichiarazione relativa al 2013, il prospetto IVA 26/LP è stato abrogato, per cui è venuto meno anche l obbligo di presentazione del prospetto IVA 26/PR cartaceo. Allo stato attuale, al competente Agente per la riscossione devono essere presentate solo le garanzie per le eccedenze di credito compensate nella procedura. 12

7 Tavola n. 3 - Compilazione del quadro VK Nel quadro VK va compilata: la sezione 1 sempre; la sezione 2 sempre; la sezione 3 nel solo caso di uscita dal gruppo durante l'anno. Tra i vari righi/campi, si deve porre particolare attenzione nella compilazione dei seguenti: rigo VK20. Va inserito il totale dei crediti trasferiti durante l'anno. Nel caso di controllo per l'intero anno, l'importo si desume dal totale dei crediti di cui al quadro VH e dall'eventuale conguaglio annuale a credito inserito nel rigo VX2. Nel caso di controllo cessato in corso d'anno vanno considerati solo i crediti periodici maturati nel periodo di controllo e quindi trasferiti alla procedura; rigo VK21. Va indicato il totale dei debiti trasferiti durante l'anno. Nel caso di controllo per l'intero anno, l'importo si ricava dal totale dei debiti evidenziati nel quadro VH e dall'eventuale conguaglio annuale a debito di cui al rigo VX1. Nell'ipotesi di controllo cessato in corso d'anno vanno inseriti solo i debiti periodici maturati nel periodo di controllo che risultano quindi trasferiti alla procedura; rigo VK22. Se i debiti trasferiti sono maggiori dei crediti trasferiti risulta quindi trasferita un'eccedenza di debito, che va inserita in questo rigo; rigo VK23. Se i crediti trasferiti sono maggiori dei debiti trasferiti si ha un'eccedenza di credito, che va evidenziata in questo rigo. La determinazione corretta delle eccedenze di credito e delle eccedenze di debito risulta fondamentale per calcolare gli importi da garantire; rigo VK24. Va inserito l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata. E' da evidenziare che nel caso in cui più società abbiano trasferito eccedenze di credito, ma non tutte siano state utilizzate in compensazione con eccedenze di debito, la società controllante deve stabilire quali si presumono compensate per prime. In ogni caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo si presume compensata prima delle eccedenze di credito trasferite durante l'anno; rigo VK25. Indicare l'eventuale quota dell'eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante. Nel caso di cessazione del controllo in corso d'anno va compilata la sezione 3 e la controllante deve apporre la firma in calce al quadro VK. Se invece il controllo dura per tutto l'anno, la firma deve essere apposta sul frontespizio della dichiarazione della controllata. 13

8 Tavola n. 4 - Compilazione del quadro VL 14

9 Tavola n. 5 - Compilazione del quadro VS Il quadro VS è composto da tre sezioni: sezione 1, composta da 13 righi, uno per ogni partecipante alla procedura (compresa la controllante); sezione 2, dove vanno evidenziati alcuni dati riepilogativi del gruppo; sezione 3, relativa all'eventuale eccedenza di gruppo dell'anno precedente compensata. Ogni rigo della sezione 1 è composto da 11 campi. Tra questi, particolarmente rilevanti sono: campo 3. Va indicato l'ultimo mese di partecipazione. Se la partecipazione alla procedura c'è stata per l'intero anno, va indicato "12"; campo 4. Se la società risulta "di comodo" deve essere evidenziato il codice relativo alla specifica situazione. I codici da utilizzare sono: 1. se la società è stata di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione; 2. se la società è stata di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; 3. se la società è stata di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti, 4. se la società è stata di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA almeno per l'ammontare del che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 30 della legge 724/1994. campo 5. Va indicata l'eventuale quota di rimborso infrannuale chiesta dalla controllante. Si rammenti che il rimborso/compensazione del credito infrannuale può essere richiesto solo dalla società controllante. Inoltre, nel momento in cui si effettua il calcolo degli importi da garantire, l'eventuale quota del rimborso infrannuale riconducibile alla società va in diminuzione nel caso di eccedenza di credito ed in aumento nel caso di eccedenza di debito. Ad esempio, si consideri il caso di una società che in base alla somma algebrica dei crediti e debiti trasferiti durante l'anno risulta aver trasferito un'eccedenza di credito per euro. Se sono stati chiesti rimborsi infrannuali dalla controllante dei quali euro riconducibili alla società in esame, l'ammontare dei predetti euro deve essere sottratto dall'eccedenza di credito di euro. L'importo da considerare ai fini del calcolo delle garanzie sarà quindi pari a euro; campo 6. Va evidenziata l'eccedenza di credito trasferita al gruppo. L'importo deve corrispondere al rigo VK23 della dichiarazione della società alla quale si riferisce il rigo; campo 7. Indicare l'eccedenza di credito compensata nella procedura per la quale deve essere presentata apposita garanzia, a meno che non risulti applicabile un'ipotesi di esonero in base a quanto previsto dal nuovo articolo 38-bis del DPR 633/1972; campo 8. La casella va barrata nel caso in cui nella dichiarazione della società partecipante è stato apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo) ed è stata resa la dichiarazione della presenza delle condizioni patrimoniali di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c). In quest'ipotesi, infatti, in base al nuovo articolo 38-bis del DPR 633/1972 è previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia. La società potrà quindi usufruire dell'esonero sia per la quota dell'eccedenza di credito "effettivamente" compensata con le eccedenze di debito di altre società del gruppo, sia per la quota del rimborso annuale eventualmente richiesta dalla controllante. 15

10 Per quello che riguarda la sezione 2 nel caso in cui la controllante chieda il rimborso del credito annuale di gruppo, va compilato il rigo VS20, nel quale va inserito l'importo richiesto (campo 1) ed il numero dei soggetti partecipanti in possesso dei requisiti per il rimborso (campo 2). Il rigo VS21 campo 1 va sempre compilato con l'indicazione dei soggetti che fanno parte della liquidazione di gruppo. Particolarmente rilevante è poi il rigo VS22, nel quale, al campo 1 va indicato il numero dei partecipanti alla procedura che hanno trasferito eccedenze di credito che poi sono state compensate. Al campo 2 deve essere evidenziato il numero dei soggetti esonerati dalla prestazione delle garanzie. Nella sezione 3 è presente il solo rigo VS30 nel quale va indicata la quota del credito di gruppo dell'anno precedente compensata nella procedura. Si rammenti che il credito di gruppo si presume compensato prima delle eccedenze di credito trasferite durante l'anno dalle società partecipanti. Tavola n. 6 - Compilazione del quadro VV Nel quadro VV vanno evidenziati i risultati delle liquidazioni periodiche di gruppo. Nel caso in cui uno o più versamenti siano effettuati tramite ravvedimento operoso, deve essere barrata la relativa casella nel rigo corrispondente. Nel rigo VV13 va indicato l'importo dell'acconto dovuto per il gruppo. Nella casella "metodo" va indicato il codice corrispondente al sistema utilizzato, da scegliere tra i seguenti: 1. Storico; 2. Previsionale; 3. Analitico-effettivo. E' da tenere presente che nelle caselle vanno inseriti i risultati delle liquidazioni periodiche al netto del credito di gruppo dell'anno precedente e/o di credito mensile/trimestrale precedente. Ad esempio, se dall'anno precedente vi è un credito di gruppo di euro e dalla liquidazione di gennaio risulta un debito di euro, al rigo VV1 colonna "debiti" deve essere evidenziato l'importo di euro. E' infatti da tenere presente che le procedure di liquidazione automatizzata dell'agenzia delle Entrate, nel momento in cui "leggono" un determinato importo nella colonna "debiti", cercano un versamento di pari importo. Ciò significa che nel caso in cui l'importo effettivamente eseguito sia inferiore a quanto evidenziato nella colonna "debiti" si avrebbe una comunicazione di irregolarità in capo alla controllante. Quanto detto risulta valido anche nel caso del quadro VH per le società che non partecipano ad una procedura di gruppo. 16

11 Tavola n. 7 - Compilazione del quadro VW sez. 1 Per compilare il rigo VW1 deve essere effettuata la somma dei righi VL1 delle dichiarazioni delle società partecipanti. Nel caso di uscita dal gruppo nel corso dell'anno devono invece essere utilizzati i dati di cui al rigo VK30. Per il rigo VW2 bisogna invece fare la somma dei righi VL2 delle società partecipanti. Nel caso di uscita dal gruppo si devono considerare gli importi di cui ai righi VK31. Se il rigo VW1 è maggiore del rigo VW2, la differenza rappresenta un'imposta a debito da inserire nel rigo VW3. Se invece il rigo VW2 è maggiore del rigo VW1, la differenza è un'imposta a credito da evidenziare nel rigo VW4. 17

12 Tavola n. 8 - Compilazione del quadro VW sez. 2 Tra i vari righi della sezione 2 del quadro VW risultano di particolare interesse i seguenti: rigo VW20. Deve essere inserito l'ammontare totale dei rimborsi infrannuali di gruppo chiesti dalla controllante. Va inserita la sola quota chiesta a rimborso e non anche la quota richiesta in compensazione. E' da evidenziare che l'importo inserito in questo rigo rimane "bloccato" fino all'erogazione del rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate o comunque fino a quando viene dato un esito alla richiesta di rimborso. In relazione alla possibilità di revoca delle richieste di rimborso infrannuali si tengano presenti le novità della circolare del 1 novembre 2014 n. 99; rigo VW21. Nel rigo devono essere indicate, tra l'altro, le eccedenze di credito ricevute dalle società partecipanti che poi sono risultate essere "di comodo". L'importo deve quindi coincidere con il totale degli importi indicati nel campo 6 del quadro VS nel caso di compilazione del campo 4, relativo all'ipotesi di società non operativa. Le società partecipanti rivelatesi poi non operative dovranno inserire tale importo nella dichiarazione relativa al 2015 nello specifico rigo (VL25 per quello che riguarda la dichiarazione relativa al 2014). Le società partecipanti risultate non operative non dovranno invece inserire nulla nel caso di indicazione del codice "4", relativo all'ipotesi di perdita definitiva del credito annuale; rigo VW22. Va evidenziata la quota dei crediti infrannuali di gruppo utilizzati in compensazione con altre imposte. Nel caso in cui sia stata utilizzata solo una quota dei crediti infrannuali di gruppo richiesti in compensazione, non deve essere fatta nessuna indicazione particolare, semplicemente la quota non utilizzata verrà "ripresa" in dichiarazione annuale; rigo VW25. Nel caso di presenza di un credito annuale di gruppo dell'anno precedente, nel rigo deve essere evidenziata la quota utilizzata in compensazione con altre imposte. E' da rammentare che il credito di gruppo dell'anno precedente può essere gestito solo dalla controllante, che può decidere come utilizzarlo; rigo VW26. Va evidenziato il credito di gruppo dell'anno precedente. E' da tenere però presente che se una società nell'anno X (nel quale viene maturato un credito annuale di gruppo) partecipa ad una procedura come controllante, e nell'anno X+1 partecipa ad una procedura di gruppo come controllata, il credito dell'anno X rimane in capo alla excontrollante che non può trasferirlo al gruppo nell'anno X+1. 18

13 Tavola n. 9 - Compilazione del quadro VY Per quanto riguarda la compilazione del quadro VY i righi di maggior interesse sono: rigo VY1. Va indicato l'importo del debito annuale del gruppo che deve essere versato dalla controllante; rigo VY2. Nel rigo va inserito l'eventuale credito annuale di gruppo. L'importo va poi ripartito tra i righi VY4, VY5 e VY6; rigo VY4. Nel caso in cui sussistano i relativi presupposti, può essere richiesto il rimborso del credito annuale di gruppo. In linea generale, i presupposti devono sussistere in capo alle società partecipanti che hanno trasferito un'eccedenza di credito e devono essere evidenziati, per ciascuna società, nel campo 9 del corrispondente rigo del quadro VS. E' comunque possibile anche chiedere il rimborso nel caso di situazione creditoria di gruppo. In questo caso è necessario compilare il quadro VZ. Bisogna comunque tenere presente che mentre il campo 1 del rigo va sempre compilato al fine di evidenziare l'importo chiesto a rimborso, la compilazione del campo 2 è eventuale, per cui: nel caso di compilazione del solo campo 1, l'importo si intende tutto chiesto a rimborso con procedura ordinaria; nell'ipotesi di compilazione del campo 1 e del campo 2 con lo stesso importo, il rimborso si intende tutto richiesto con procedura semplificata. E' da tenere presente che l'importo richiesto con procedura semplificata deve essere computato nel limite alla compensazione; se invece il campo 2 viene compilato con un importo più basso del campo 1 (non è possibile un importo più alto in quanto il campo 2 è un "di cui" del campo 1), l'importo di cui al campo 2 si intende richiesto con procedura semplificata (che quindi va computata nel limite alla compensazione), mentre la differenza tra campo 1 e campo 2 si intende richiesto con procedura ordinaria. rigo VY5. Indicare la quota del credito che si intende utilizzare in detrazione su IVA a debito o in compensazione su altre imposte; rigo VY6. Nell'ipotesi in cui la controllante partecipa ad un consolidato ai fini imposte dirette ed intende cedere una quota del credito annuale di gruppo deve inserire in questo rigo il codice fiscale della consolidante e l'importo che si intende cedere. Si tenga presente che l'importo ceduto entra nel limite alla compensazione. 19

14 Tavola n Compilazione del quadro VZ Il quadro va compilato solo nel caso in cui il credito annuale di gruppo venga chiesto a rimborso a causa di una situazione creditoria del gruppo per tre anni consecutivi. rigo VZ1. Credito di gruppo del 2012 computato in detrazione/compensazione nel 2013 al netto della quota compensata con altre imposte; rigo VZ2. Credito di gruppo del 2013 computato in detrazione/compensazione nel 2014 al netto della quota compensata con altre imposte. Può quindi essere richiesto l'importo più basso tra il rigo VY2 e gli importi evidenziati nei righi VZ1 e VZ2. 20

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