si conviene e si stipula quanto segue:
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- Romano Bevilacqua
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1 Convenzione tipo tra Comune ed Associazione/Ente o Ditta privata erogatrice, per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale, in esecuzione della L.R. n. 39 del 04/09/90, Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - istituzione dell anagrafe canina Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 04/09/90 Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - istituzione dell anagrafe canina, ed in particolare all art. 9 di detta legge : I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati ~ in adempimento alla L. n. 189/04, alla L. n. 296/06 comma 829 e al D.G.R. n.1317/07; considerato che il Comune di Azzano Decimo non dispone di una struttura per il ricovero dei cani; considerato che nel Comune di esiste la struttura che ha dichiarato la propria disponibilità ad una convenzione con il Comune di * ciò premesso, tra il Comune di Azzano Decimo (C. F ) in questo atto rappresentato dal/dalla sig/sigra, nato/a a, il, nella sua qualità di funzionario responsabile di e il/la sig/sigra, nato/a a, il e residente in via, n, (C. F.) nella sua qualità di Rappresentante Legale di, con sede in, via, n. (C.F. P.l. ), per conto del quale agisce si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Comune di Azzano Decimo, al fine di garantire la pubblica sicurezza e la pubblica igiene, in esecuzione della L.R. n. 39/90, affida a, che accetta, il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti, che verranno raccolti sul proprio territorio, da espletarsi presso: reparto contumaciale (sanitario) reparto di ricovero e custodia permanente del canile ubicato in. Art. 2 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO La struttura convenzionata provvederà: 1. a garantire il ricovero e custodia nel reparto contumaciale (sanitario) dei cani vaganti, raccolti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, dall Azienda per Servizi Sanitari (nel prosieguo A.S.S.) competente per territorio, cui spetta, oltre che il trasporto al predetto reparto anche l identificazione tramite microchip degli animali (compresi anche eventuali cuccioli nati da cagne già gravide al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata). I cani ricoverati devono permanere nel canile contumaciale per i primi dieci giorni dalla cattura e comunque fino a quando non siano esclusi elementi diagnostici riferibili a malattia infettiva, per l opportuno periodo di osservazione sanitaria. (COMMA NON PERTINENTE SE LA STRUTTURA E PRIVA DI REPARTO CONTUMACIALE). 2. a garantire il ricovero e custodia dei cani vaganti raccolti - tramite le strutture veterinarie della competente A.S.S. nel territorio di., dopo il periodo di ricovero presso il canile contumaciale, a partire dal momento della stipulazione del contratto che regolerà i rapporti tra le parti e sino al termine dello stesso, per il tempo necessario all eventuale restituzione ai proprietari che li avessero smarriti o al loro collocamento presso privati che ne abbiano fatto esplicita richiesta. A questa casistica appartengono anche eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso presso la struttura convenzionata già gravide al momento del trasferimento. Nel caso si tratti di cuccioli orfani di età
2 inferiore ai 30 giorni il Comune, d intesa o su indicazione dell A.S.S. competente, può valutare il trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima del termine del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti, così come per eventuali casi che richiedano un assistenza personalizzata. (COMMA NON PERTINENTE SE LA STRUTTURA E PRIVA DI REPARTO Dl RICOVERO E CUSTODIA PERMANENTE) 3. a garantire il ricovero e custodia dei cani in caso di rinuncia alla loro proprietà per seri e comprovati motivi, da parte dei proprietari o detentori. In questi casi il Comune sentita l A.S.S. competente, con le modalità di cui all art. 7 della L.R. n. 39/1990, valuta le effettive reali ragioni di rinuncia alla proprietà e dispone il trasferimento a cura e spese dell A.S.S. competente per territorio, presso la struttura convenzionata. (comma non applicabile al reparto contumaciale) 4. a garantire ai cani ricoverati adeguato alloggio cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata. 5. a garantire un attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, sterilizzazioni) previsti per legge ed anche altri eventuali interventi sanitari inderogabili la cui necessità, deve essere certificata e motivata dal Direttore sanitario della struttura convenzionata (es. interventi chirurgici, indagini cliniche) che ha l obbligo di informare in tempi brevi il Comune convenzionato. 6. a promuovere l affidamento e l adozione dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 4 giorni alla settimana comprendendo almeno il sabato o la domenica, con un minimo di 3 ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune che acquista il servizio e all ASS competente per territorio. 7. allo smaltimento, conformemente alle norme vigenti, della carcassa in caso di decesso del cane. 8. a concedere il consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell ASS e delle Associazioni iscritte nell elenco istituito presso la Direzione Generale della Sanità, anche in orari differenti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 6, previo appuntamento con i responsabili delle strutture di ricovero. 9. a garantire il servizio di trasporto (qualora non effettuato dall ASS, con spese a carico del Comune) dal canile contumaciale alla struttura convenzionata e/o in qualsiasi altro caso di trasferimento dei cani. Il trasporto deve essere effettuato con idoneo mezzo atto a rispettare il benessere degli animali. Il trasferimento andrà concordato con la struttura convenzionata con preavviso minimo di 48 ore. E a carico della ditta affidataria l eventuale trasferimento dei cani dalla attuale struttura di ricovero a quella affidataria. 10. a registrare gli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti, nonché ad effettuare comunicazioni amministrative relative all affido dei cani. Inoltre le parti riconoscono: a) La possibilità, nel caso particolare di cani con problemi comportamentali che non abbiano legittimo proprietario, di affidarli per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l affidatario potrà rinunciare all adozione dell animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell affidatario. Nell ipotesi che l adozione non vada a buon fine, il cane rimarrà intestato al Comune; viceversa, per il periodo di prova, il Comune non dovrà sostenere alcuna spesa. b) La possibilità, nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui proprietario risulti irreperibile anagraficamente, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall art. 3 comma 3 L.R. n. 39/90, o altra dichiarazione giustificativa, di affidare gli stessi presso terzi a partire dal 31 giorno dalla data della cattura.
3 Art. 3 - PROMOZIONE DELL AFFIDAMENTO E ADOZIONE DA PARTE DI PRIVATI L appaltatore dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell adozione nello spirito della normativa vigente. Ogni due mesi dovrà essere inviata al Comune apposita relazione sull andamento degli affidi, con copia della scheda del cane affidato e l indicazione del nuovo proprietario. Ogni nuovo cane in custodia dovrà essere fotografato con apposita macchina digitale, compilata la relativa scheda con le caratteristiche, data e luogo di cattura. Il materiale dovrà essere inviato al Comune, anche via posta elettronica. Il Comune si riserva ogni iniziativa utile per sensibilizzare la popolazione, alla quale la direzione del canile convenzionato dovrà collaborare fornendo dati e notizie La cessione dovrà essere comunicata entro 15 giorni al competente ufficio comunale, completa dei dati anagrafici dell adottante e delle caratteristiche dell animale. L adozione sarà consentita ai maggiorenni che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere o la tutela degli animali o che non svolgono sperimentazioni su animali o che non esercitino attività di allevamento o commercializzazione di animali da affezione. Sono ammesse le adozioni a distanza, delle quali va data mensilmente comunicazione all ufficio comune. L appaltatore comunica e versa annualmente all amministrazione il corrispettivo economico che intende applicare ai richiedenti l adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l adozione a distanza, quest ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane. Art. 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale adibito all espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l effettuazione di quanto previsto dall art.2 Nei confronti del personale impiegato nel servizio la struttura convenzionata si obbliga a: - Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti; - Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; - Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; - Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l osservanza delle disposizioni fiscali. La struttura convenzionata deve, altresì, concedere annualmente al personale dipendente addetto al servizio, la frequenza di almeno 1 corso di aggiornamento professionale della durata di 1 giornata lavorativa, inerente alle tematiche di gestione dei canili, organizzata a titolo gratuito dai servizi veterinari della A.S.S e/o dal Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 5 - COMPENSO Il compenso giornaliero/cane per le operazioni indicate nel precedente art. 2, punti 1, 2, 3 e 4 è pari a..nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 40%, più IVA del 20%, rispetto al mantenimento ordinario per un cane fino al compimento del 60 giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA del 20%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane.
4 Il compenso per le operazioni di cui all art. 2, punto 5 è fissato sulla base di una tariffa oraria pari a Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sul cane saranno completamente a carico del Comune che dovrà essere preventivamente informato per iscritto per eventuali controlli. Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all art. 2, punto 7, il costo di incenerimento sarà esattamente corrispondente a quello sostenuto dalla struttura e alla stessa fatturato. Per il compenso delle operazioni di cui al punto 9 art. 2, viene convenuta, per ogni cane trasportato, l applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall ACI sull automezzo precedentemente identificato per il numero di chilometri percorsi oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di --- vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane. Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, con l erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dell Azienda Sanitaria competente. Art. 6 - MODALITA E TERMINI Dl PAGAMENTO Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà dietro presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo contenente le movimentazioni e gli interventi effettuati. Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, comprese le parcelle relative ad interventi sanitari e chirurgici effettuati, muniti di visto di regolarità del Direttore Sanitario. I pagamenti verranno effettuati con bonifico a 60 giorni dal ricevimento della fattura sul c/c n * intestato a * presso la banca. Art. 7- DURATA Il servizio avrà la durata di anni tre a partire dalla data del 01/11/2010 E facoltà del Comune di Azzano Decimo di procedere ad un affidamento per un periodo massimo di ulteriori 2 anni. In ogni caso, qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la ditta vincitrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario del servizio, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dall amministrazione, ai sensi dell art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 ove ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario all espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi. Art. 8 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI Il contratto è soggetto ad adeguamento dei prezzi sulla base di quanto previsto dall art. 115 D. Lgs. 163/2006. Art. 9 - CESSIONE ANIMALI E vietata la cessione degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli. Art ASSICURAZIONE La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all espletamento del servizio di cui al presente disciplinare. L Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall espletamento del servizio. Art. 11 ESTENSIONE DEL SERVIZIO Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali), non fosse temporaneamente in grado di accogliere nuovi ingressi, le parti convengono che gli stessi possano essere accolti presso altra struttura accreditata sulla base di un accordo tra le strutture interessate, alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento dei cani già inseriti.
5 Inoltre tale accordo tra le strutture accreditate può essere esteso a singoli casi che richiedano particolari interventi in funzione della specialità delle strutture stesse. Le spese per eventuali spostamenti sono a carico della struttura convenzionata. Art MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d ufficio a spese dell inadempiente. Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all importo stabilito con le modalità dettate dall art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione e dal successivo contratto. Si applica l art. 75 comma 7. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente articolo e la polizza assicurativa di cui al precedente art. 10. Art INADEMPIMENTI E PENALITÀ Nei casi in cui la Ditta assegnataria non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio e la ditta non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, l Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere d ufficio, a spese della struttura convenzionata. L Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell appalto, qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni stabilite dalla presente convenzione. Per ogni inadempimento non dovuto a forza maggiore l Amministrazione potrà applicare, le penali sotto specificate: a) somministrazione di cibo inadeguato per qualità o quantità: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; b) mancata o insufficiente tenuta della pulizia degli animali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; c) mancata o insufficiente tenuta dell igiene dei locali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; d) mancata o insufficiente assistenza sanitaria ai cani ricoverati: da un minimo di 150 ad un massimo di 300 per ogni caso riscontrato; e) mancato puntuale aggiornamento dei registri di carico e scarico e di ogni altra documentazione prevista dalla legge, o ritardo nella trasmissione dei dati al servizio comunale competente: da un minimo di 50 ad un massimo di 100 per ogni caso riscontrato;
6 f) mancata apertura della struttura negli orari concordati per l accesso del pubblico: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato. I suddetti importi saranno detratti dalla fattura, oppure trattenuti mediante incameramento, anche parziale, del deposito cauzionale versato dalla Ditta aggiudicataria. Nel caso di cauzione prestata mediante altre forme potrà essere richiesta la liquidazione al garante, salvo reintegro entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. Qualora le ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) si verifichino per più di quattro volte, annualmente, verrà dichiarata la risoluzione della convenzione ex art Codice Civile. Preliminarmente all eventuale applicazione di una o più penali, il Comune provvede alla contestazione degli addebiti mediante raccomandata A/R o lettera consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta dal legale rappresentante. Operata la contestazione dell inadempienza, l aggiudicatario ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della comunicazione. L irrogazione della penale è comunicata con le medesime modalità disposte per la contestazione. Si evidenzia che, applicate 2 penali, non può più essere emesso il certificato di regolare esecuzione, a regola d arte o altro equivalente per le prestazioni oggetto del presente rapporto contrattuale. Art SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE L affidatario deve eseguire il contratto in ogni caso ed in tutti i giorni dell anno non può invocare a causa di giustificazione lo sciopero dei dipendenti, l assenza, la malattia, l infortunio né altra causa di forza maggiore. Art CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO È vietato il subappalto totale del servizio. L eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato alle disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenendo presente che la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30%. Il concorrente che intende partecipare alla gara deve indicare nell offerta la parte del servizio che intenda eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta appaltatrice. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine verrà sospeso il successivo pagamento a favore dei medesimi affidatari. L appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata dal Comune qualora la Ditta esecutrice del servizio si renda colpevole di frode o grave negligenza, ceda, totalmente o parzialmente il contratto, oppure, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni riportate nel presente Capitolato, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti e patenti da parte dell Amministrazione Comunale. Art TUTELA DELLA PRIVACY L affidatario è tenuto a formare i propri dipendenti e ad attuare modelli di organizzazione e protocolli di azioni in linea con quanto previsto dal D.Lgs n Art. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pordenone. Art DOMICILIO LEGALE E NOTIFICAZIONE Per tutti gli effetti del presente contratto l affidatario elegge domicilio presso..
7 Art NORMATIVA Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe. Art REGISTRAZIONE La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell assegnatario. Per il Comune di Il Legale Rappresentante dì
CIÒ PREMESSO, TRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Allegato sub E) Capitolato speciale d appalto/schema di convenzione tra Comune ed Associazione/Ente/Ditta per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio
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