Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari

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1 Traduzione 1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 24 gennaio 1968 Approvato dall Assemblea federale il 6 marzo Entrato in vigore il 27 agosto 1970 (Stato 17 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Koweit, preso atto che la Svizzera e il Koweit fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, 4 animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Art Per l applicazione del presente accordo e dell allegato: a. l espressione «Convenzione» indica la Convenzione relativa all aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, 5 compresi gli allegati adottati conformemente all articolo 90 di detta Convenzione, come pure ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato giusta gli articoli 90 e 94 di quest ultima: b. l espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 6 e, per il Koweit, il Direttore generale dell aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente, Direttore; RU ; FF 1968 I Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Denominazione attuale: Kuwait. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 3 DF del 6 marzo 1969 (RU ) 4 RS RS Oggi: Ufficio federale dell aviazione civile 1

2 Aviazione c. l espressione «impresa designata» indica un impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti; d. le espressioni «servizio aereo», «scalo non commerciale» hanno il significato definito nell articolo 96 della Convenzione; e. l espressione «rottura di carico» designa l esercizio di un servizio aereo, da parte di un impresa designata, in modo tale che una sezione della linea sia percorsa da un aeromobile di capacità diversa di quelli impiegati su un altra sezione. 2. Salvo disposizione contraria, l espressione «accordo» indica sia il presente accordo sia l allegato. Art Le Parti s accordano l un l altra i diritti specificati nel presente accordo per l apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Salvo le disposizioni del presente accordo, l impresa designata da ciascuna Parte fruisce, nell esercizio di un servizio convenuto su una linea determinata, dei seguenti diritti: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei punti specificati nell allegato, passeggeri, merci e colli postali del traffico internazionale. Art Ciascuna Parte ha il diritto di designare all altra Parte un impresa di trasporti aerei per l esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Appena informata della designazione, l altra Parte accorda senza indugio all impresa designata l autorizzazione d esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall impresa designata dall altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della convenzione, per l esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare un impresa designata e sospendere o revocare la concessione, a detta impresa, dei diritti di cui all articolo 2, 2 del presente accordo, oppure vincolare l esercizio di detti diritti alle condizioni che reputi necessarie, qualora non avesse la prova che la proprietà preminente nonché il controllo effettivo dell impresa appartengano alla Parte che l ha designata o a suoi cittadini. 2

3 Trasporti aerei regolari - Acc. con il Koweit L impresa così designata e autorizzata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell articolo 8. Art Ciascuna Parte ha la facoltà di sospendere un impresa designata dall esercizio dei diritti di cui all articolo 2, 2 del presente accordo, oppure di vincolarlo alle condizioni che reputi necessarie, allorché l impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti oppure se, in altro modo, essa disattende le condizioni prescritte dal presente accordo per lo svolgimento dei servizi convenuti. 2. La sospensione o il condizionamento previsti, quando non siano urgenti al fine di evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, né dettati da motivi di sicurezza, possono essere attuati solamente previa consultazione dell altra Parte. 3. In caso di un azione promossa da una Parte giusta le disposizioni del presente articolo, i diritti che il presente accordo conferisce all altra Parte rimangono inalterati. Art. 4 bis 7 Sicurezza dell aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all Aia il 16 dicembre , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell aviazione civile. 7 Introdotto dallo scambio di note del 4/17 set (RU ). 8 RS RS RS RS

4 Aviazione 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell aviazione e, sempreché le applichino, alle misure raccomandate stabilite dall Organizzazione dell aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell aviazione. Le disposizioni relative alla sicurezza menzionate nel presente numero contengono tutte le deroghe fatte valere dalle Parti interessate. 4. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile, controllare i passeggeri e i loro bagagli a mano ed eseguire opportune ispezioni dell equipaggio, delle merci (incluso il bagaglio a mano) e delle provviste di bordo prima e durante l imbarco e il carico e di adeguare tali misure a un accresciuta minaccia. Ciascuna Parte conviene che la sua impresa designata può essere tenuta a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell aviazione di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo al momento dell entrata, dell uscita o durante il soggiorno sul territorio dell altra Parte. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente. 6. Se una Parte ha ragionevole motivo di ritenere che l altra Parte si è discostata dalle disposizioni previste nel presente articolo, la prima Parte può chiedere che siano subito avviate consultazioni con quest altra Parte. Queste consultazioni mirano a giungere a un intesa sulle misure adeguate, al fine di eliminare le ragioni dirette della preoccupazione e, entro le direttive di sicurezza decise dall Organizzazione dell aviazione civile internazionale, di adottare le misure necessarie a produrre le condizioni di sicurezza appropriate. 7. Ciascuna Parte intraprende misure che reputa attuabili al fine di garantire che un aeromobile, catturato illecitamente od oggetto di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio, venga trattenuto al suolo fino a quando il decollo si rende indispensabile in base all obbligo supremo della protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di colloqui reciproci. Art Le imprese designate dalle Parti fruiscono di possibilità uguali ed eque per l esercizio dei servizi convenuti fra le medesime. 2. L impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell impresa designata dell altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i suoi servizi convenuti. 4

5 Trasporti aerei regolari - Acc. con il Koweit I servizi convenuti, esercitati dalle imprese designate delle Parti, devono essere in stretta corrispondenza con la domanda relativa a tali servizi. 4. I servizi convenuti, esercitati da un impresa designata, mirano ad offrire un ragionevole coefficiente d utilizzazione, una capacità di trasporto corrispondente alle richieste normali e prevedibili del traffico passeggeri, merci e postale fra il territorio della Parte che ha designato l impresa ed i punti serviti sulle linee indicate. 5. Il diritto d imbarcare o sbarcare passeggeri, merci e invii postali in uno dei punti delle linee indicate siti sul territorio di Stati che non hanno designato l impresa, dev essere esercitato conformemente ai principi generali, giusta i quali la capacità dev essere adeguata: a. alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte designatrice dell impresa ed i punti siti sulle linee indicate: b. alle richieste di traffico delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi esercitati delle imprese degli Stati siti in dette regioni, e c. alle esigenze d esercizio proprie ad un servizio di lungo corso. Art. 6 L impresa designata di una Parte contraente può procedere a una rottura di carico in un punto qualsiasi delle linee indicate solo alla condizione che: a. ciò sia richiesto da motivi inerenti allo svolgimento economico dei servizi convenuti; b. gli aeromobili in servizio nei settori più distanti dal punto d origine siano di capacità inferiore a quelli impiegati nei settori più prossimi; c. l aeromobile di capacità inferiore sia utilizzato in corrispondenza a quello di maggior capacità e gli orari tengano conto di questo fatto; il primo aeromobile giunga al punto di rottura di carico per trasportare passeggeri, merci ed invii postali sbarcati dall aeromobile di maggior capacità o destinati ad esservi imbarcati e la capacità dell aeromobile più piccolo sia avantutto scelta per soddisfare detto scopo. d. esista un adeguato volume di traffico in transito, e e. le disposizioni dell articolo 5 del presente accordo reggano ogni convenzione circa la rottura di carico. Art I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali degli aeromobili e provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte o presi a bordo su di esso dall impresa designata dall altra Parte o per conto di essa e destinati ad essere impiegati unicamente dagli o sugli aeromobili di detta impresa, beneficiano, ad opera della prima Parte, per quanto concerne i dazi, tasse d ispezione e altre analoghe, di carattere nazionale o locale, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese nazionali che gestiscono i servizi aerei internazionali o alle imprese della nazione più favorita. 5

6 Aviazione 2. Gli approvvigionamenti in carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, attrezzatura normale degli aeromobili e provviste che restano a bordo degli aeromobili dell impresa designata di una Parte sono esenti, sul territorio dell altra Parte, da dazi, tasse d ispezione o altre analoghe, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra detto territorio. Essi potranno essere sbarcati solamente con l autorizzazione delle autorità doganali dell altra Parte. Detti beni, che devono essere riesportati, restano pertanto sotto controllo doganale fintanto che non siano riesportati sotto la vigilanza degli organi doganali. 3. Le tasse che ogni Parte ha, o concede, la facoltà d imporre all impresa designata dell altra Parte per l utilizzazione degli aeroporti o per beneficiare dell assistenza al volo da essa fornita, dovranno essere eque e ragionevoli e non eccedere quelle pagate per dette prestazioni dalle imprese della nazione più favorita o da ogni altra impresa nazionale della prima Parte che gestisce servizi aerei internazionali. Art Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d esercizio, della realizzazione d un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni servizio aereo. 2. Le tariffe di cui al numero 1, sono fissaste, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate dopo che esse abbiano consultato le altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale accordo secondo la procedura d allestimento delle tariffe praticata dall Associazione del trasporto aereo internazionale o da altro ente internazionale analogo. 3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell accordo di dette autorità. 4. Se le imprese designate non possono accordarsi o se le autorità aeronautiche d una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di trovare un intesa soddisfacente. 5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all articolo Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell articolo 13. Art Ciascuna Parte accorda, presentemente, all impresa designata dell altra Parte il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, degli utili netti ricavati sul suo territorio dai trasporti di passeggeri, bagagli, merci ed invii postali effettuati dall impresa designata dall altra Parte. 6

7 Trasporti aerei regolari - Acc. con il Koweit Se, successivamente, il controllo dei cambi dovesse essere instaurato in uno dei due Paesi, le Parti si adopereranno per agevolare il libero trasferimento di dette somme. Art Prima dell inizio dei servizi convenuti, le imprese designate informano le autorità aeronautiche delle due Parti circa la natura del servizio, i tipi d aeromobili impiegati e gli orari previsti. La medesima procedura è applicabile ad ogni ulteriore cambiamento. 2. Le autorità aeronautiche delle Parti si scambieranno, a richiesta, statistiche periodiche od altre rilevazioni, in misura ragionevole rispetto allo scopo di verificare la capacità offerta dai servizi convenuti, come pure altre informazioni analoghe documentanti il volume di traffico sui servizi convenuti. Art. 11 In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, di tempo in tempo, per accertarsi che i principi definiti nel presente accordo siano applicati e che gli scopi di quest ultimo siano realizzati in modo soddisfacente. Art La Parte che reputasse opportuno modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, può chiedere una consultazione con l altra Parte; essa deve iniziare entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Una modificazione così convenuta entra in vigore non appena le due Parti si siano notificato il rispettivo adempimento delle formalità costituzionali. 2. Le autorità aeronautiche delle due Parti possono convenire direttamente le modificazioni dell allegato che entreranno in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note. Art Qualsiasi controversia fra le Parti circa l interpretazione o l applicazione del presente accordo deve avantutto essere composta mediante negoziati diretti. 2. Mancando l intesa, le Parti possono sottoporre la vertenza al giudizio di persone o organismi oppure, a richiesta di una delle Parti, di un tribunale arbitrale di tre membri così designati: ciascuna Parte designerà un arbitro ed i due arbitri procederanno a cooptare il presidente, che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Se dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l altra Parte non ha designato il proprio, oppure se dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non hanno ancora proceduto alla cooptazione, ogni Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. 3. Il tribunale stabilisce la propria procedura. 7

8 Aviazione 4. Le Parti s impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo. 5. Il tribunale decide circa le spese risultanti dalla procedura. Art. 14 Il presente accordo come anche gli eventuali emendamenti saranno registrati presso l Organizzazione dell aviazione civile internazionale. Art. 15 Il presente accordo e l allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le due Parti. Art. 16 Ciascuna Parte può, in ogni momento, informare l altra della propria intenzione di disdire il presente accordo. La notificazione va fatta simultaneamente all Organizzazione dell aviazione civile internazionale. In tal caso la disdetta ha effetto dopo dodici mesi dalla consegna della notificazione all altra Parte, sempreché nel frattempo essa non sia stata ritirata di comune accordo. Qualora l altra Parte non confermasse la notificazione si reputa che essa l abbia ricevuta dopo quattordici giorni dalla ricezione da parte dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale. Art. 17 Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo. Fatto a Koweit il 24 gennaio 1968, in doppio esemplare, in lingua francese, araba e inglese, i testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme) 8

9 Trasporti aerei regolari - Acc. con il Koweit Allegato 12 Traduzione 13 Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei con pieni diritti di traffico: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Kuwait Punti oltre il Kuwait Punti in Svizzera Un punto* Kuwait Un punto nel Golfo*/** * Diritti di traffico in 5 a libertà solo verso un punto intermedio o un punto oltre. ** Bahrein, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Tavola II Linee sulle quali l impresa designata dal Kuwait può esercitare servizi aerei con pieni diritti di traffico: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera: Kuwait Un punto Due punti Un punto in Europa e un punto negli USA* o in Canada** */** Diritti di traffico in 5a libertà verso gli USA (con l eccezione di Washington D.C. e di New York) oppure verso il Canada possono essere esercitati su due voli per settimana e direzione e solamente via Ginevra. 12 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 5 mar./3 set (RU ). 13 Dal testo originale inglese (trad. franc. RO ). 9

10 Aviazione 10

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