PoLIzzA SCI noproblem

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1 vacanza SiCura assicurazione FaColtativa SPeSe di annullamento viaggio Outby Tour Activity S.R.L. in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Outby Tour Activity S.R.L. AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. All atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. DEFINIZIONI Allianz Global Assistance: un marchio di AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la società stessa. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Bagaglio: l insieme degli oggetti personali che l Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Domicilio: il luogo in cui l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: i paesi dell Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell Assicurato. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società. Residenza: il luogo in cui l Assicurato ha la sua dimora abituale. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Società: AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, P.le Lodi Milano, di seguito denominata anche con il suo marchio Allianz Global Assistance. GARANZIE ANNULLAMENTO VIAGGIO Art. 1 - Oggetto - L assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall Assicurato all Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: Malattia, infortunio o decesso dell Assicurato o di un suo Familiare; Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell Azienda o studio associato dell Assicurato Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell Assicurato o nuova assunzione Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza Intimazione a comparire avanti l Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all Assicurato in un momento successivo all iscrizione al viaggio. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio. Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di 51 a carico dell Assicurato. Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni 3.1 Sono esclusi dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; scioperi, sommosse, tumulti popolari; coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; dolo o colpa grave dell assicurato o di persone delle quali deve rispondere; atti illegali posti in essere dall Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; suicidio o tentativo di suicidio; Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; quarantene. Dall assicurazione sono altresì escluse le rinunce dovute a: un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi, infortuni e malattie preesistenti all iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell ultimo capoverso dell art. 1), come pure le malattie croniche; stato di gravidanza, motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art Qualora l Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l Assicurato direttamente coinvolto Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell Assicurato In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall Assicurato stesso. In caso di sinistro l Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all art. 1 Obblighi dell Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 4 - Misure restrittive - Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell ONU e/o UE. L elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. OBBLIGHI DELL ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia P. le Lodi, Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l annullamento emessi dall Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.). L Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Cod.Civ. Art. 2 - L Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti. Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana. CAPITALE ASSICURATO Fino al costo totale del viaggio Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a: AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Casella Postale 1717 P.le Lodi, Milano Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e il Codice Fiscale dell Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. DURATA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale esclusivamente per il viaggio prenotato e per il quale è stato rilasciato il presente certificato, fino ad un massimo di 60 giorni. COSTO ASSICURAZIONE (FACOLTATIvA) Il costo dell Assicurazione è pari al 4% dell importo della prenotazione (escluse le quote di iscrizione) PoLIzzA SCI noproblem I viaggiatori che lo richiedono potranno usufruire di una polizza assicurativa Europ Assistance, per le seguenti garanzie: ASSISTENZA SANITARIA Consulenza medica Informazioni sulla degenza Rientro dell assicurato convalescente Rientro sanitario Viaggio di un familiare Autista a disposizione Accompagnamento dei minori GARANZIE OBBLIGATORIE ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE 1) Rimborso fino ad un capitale di Euro ,00 per danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni a persone. 2) Rimborso spese mediche nel caso si debbano sostenere sul posto, in conseguenza ad infortunio, spese mediche farmaceutiche o ospedaliere per cure di primo soccorso non rinviabili, verranno rimborsati fino ad un massimo di Euro 5.000,00. Sono comprese in tale massimale le spese di trasporto fino ad Euro 1.000,00 dal luogo dell infortunio all Istituto di Cura più vicino. 3) Rimborso del costo dello Skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva nel caso non sia possibile usufruirne a causa di un ricovero superiore ai tre giorni o per ingessatura. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per assicurato con il limite di Euro 15,00 giornaliere per il rimborso dello Skipass, Euro 25,00 giornaliere per il rimborso delle lezioni di sci e di Euro 30,00 giornaliere per il noleggio di attrezzatura sportiva. 4) È prevista un indennità di ingessatura a partire dal 16 giorno successivo all infortunio, un indennità di Euro 15 al giorno fino ad un massimo di Euro 300,00. COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA' In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di Telefono Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati personali dell Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso. Pertanto l Assicurato contattando o facendo contattare la centrale operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato nell informativa al Trattamento dei Dati. oppure via fax componendo il seguente numero: inviando un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. Piazza Trento, Milano Si dovranno comunicare subito all operatore le seguenti informazioni: 1. tipo di intervento richiesto 2. nome e cognome 3. numero di tessera Europ Assistance 4. recapito telefonico COME STIPULARE LA POLIZZA La Polizza è facoltativa ed è a pagamento a parte. I clienti che desiderano stipulare la polizza Sci No Problem possono richiederla al momento della prenotazione del soggiorno. Il costo verrà fornito al momento della richiesta a seconda della formula scelta. Le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato per la stipula della stessa. Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

2 Fascicolo Informativo Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Multirischi Sci Noproblem Il presente Fascicolo informativo, contenente: - Nota informativa, comprensiva del glossario; - Condizioni di Assicurazione; - Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Copertina Fascicolo Informativo - Mod pag 1/1

3 Sci Noproblem - Nota Informativa Mod pag. 1/4 NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Multirischi SCI NOPROBLEM La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Assicurato Assicurazione Contraente Europ Assistance Franchigia Garanzia Indennizzo Massimale/Somma Assicurata Polizza Premio Prestazione Rischio Scoperto Sinistro GLOSSARIO Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni. Il contratto di Assicurazione. La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. L impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. Il numero di giorni per i quali non viene erogata alcuna indennità. L assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell indennizzo. La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. L esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell assicurazione.. L assistenza da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all assicurato, nell accadimento di un sinistro rientrante nell Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. La probabilità che si verifichi il sinistro. La parte dell ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia assicurativa. Mod Nota Informativa SCI NOPROBLEM Data ultimo aggiornamento A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: Milano - Piazza Trento, Italia; c) recapito telefonico: sito internet: servizio.clienti@europassistance.it; d) l Impresa di assicurazioni è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazioni Il patrimonio netto ammonta ad Euro ,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro ,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro ,00. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 141,26% tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro ,00 e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro ,00. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell impresa saranno disponibili consultando il sito B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Per coperture di durata pari a 365 giorni, il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all altra, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza. Si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato all assicurazione dei rischi relativi alla persona dell Assicurato. Il Contraente troverà le garanzie non modificabili od opzionabili, previste nelle seguenti quattro Sezioni: - Sezione I - Assicurazione Assistenza vedi artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione II Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore vedi artt. 23 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

4 Sci Noproblem - Nota Informativa Mod pag. 2/4 - Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio vedi artt. 30 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura vedi artt. 38 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione V Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva vedi artt. 46 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali limitazioni sono riportate, all interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati: - Sezione I - Assicurazione Assistenza artt. 16, 20 e 21; - Sezione II Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore artt. 24 e 25; - Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio artt. 31 e 35; - Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia artt. 39 e 43; - Sezione V Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva art. 47. Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato Esclusioni : - Sezione I - Assicurazione Assistenza art. 18; - Sezione II Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore art. 27; - Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio art. 33; - Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia art. 41; - Sezione V Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva art. 49. Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni. Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l art. 3 per gli aspetti di dettaglio. Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione I - Assicurazione Assistenza art. 16 punti 3, 5, 6 e 7; - Sezione II Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore art. 24; - Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio art. 31; - Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia art. 39; - Sezione V Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva art. 47. Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e/o delle franchigie. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - art. 31; - Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia - art. 39. Esempio di massimale: Massimale assicurato Euro 1.000,00 Ammontare del danno Euro 1.800,00 Danno risarcibile nei limiti del massimale Euro 1.000,00 Parte di danno a carico dell Assicurato Euro 800,00 Esempio di scoperto: Ammontare del danno stimato Euro ,00 Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00 Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00 Esempio numerico di franchigia in giorni: se la franchigia pattuita è di 60 giorni: i sinistri che comportano un inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata pari o inferiore a 60 giorni non verranno indennizzati/risarciti i sinistri che comportano un inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata superiore a 60 giorni non verranno indennizzati/risarciti a partire dal 61 giorno per il periodo di tempo massimo indicato in polizza. 4. Periodi di carenza contrattuali Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità Avvertenze Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto di assicurazione non prevede la compilazione del questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Avvertenze L assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Rimborso Spese Mediche per Infortunio la pratica dello sci estremo.

5 Sci Noproblem - Nota Informativa Mod pag. 3/4 7. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l applicazione di un addizionale nella misura del 2%. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l acquisto della polizza avviene a distanza), accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario,bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. i pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l importo di Euro 750,00 (escluso se l acquisto della polizza avviene a distanza). Avvertenze Europ Assistance o l intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio. 9. Rivalse Avvertenze Si ricorda che, ai sensi dell art del codice civile, l assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 10. Diritto di recesso Avvertenze Non è previsto alcun diritto di recesso. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Avvertenze Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l assicurato dolosamente non adempie l obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all indennizzo/risarcimento, mentre se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 12. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 13. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenze Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per la Sezioni II - Assicurazione Responsabilità civile dello sciatore, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l Assicurato ha conoscenza dell avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui l Assicurato ne ha avuto conoscenza. Per la Sezione III - Assicurazione Rimborso spese Mediche per Infortunio, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi di un infortunio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro. Per la Sezione IV - Assicrazione Indennitaria giornaliera da ingessatura, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio stesso; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro. Per la Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi di un infortunio che abbia comportato un ricovero superiore a tre giorni o un ingessatura; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione I Assicurazione Assistenza art. 19; - Sezione II Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore art. 28; - Sezione III Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio artt. 34 e 37; - Sezione IV Assicurazione Indennitaria giornaliera da ingessatura artt. 42 e 45; - Sezione V Assicurazione Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva artt. 50 e Assistenza diretta - Convenzioni Non è prevista assistenza diretta. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, Milano; fax pec reclami@pec.europassistance.it - ufficio.reclami@ europassistance.it.

6 Sci Noproblem - Nota Informativa Mod pag. 4/4 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Prima di interessare l Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell ambito delle polizze contro il rischio di danno. In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 17. Arbitrato Avvertenza Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente. INFORMATIVA NELL IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia SpA] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, Milano. Il contratto di assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato. Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, Milano Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa. Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Bruno Scaroni

7 Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione Mod pag. 1/8 INDICE pag. DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA SEZIONE II - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SCIATORE SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA SEZIONE V - ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS E DELLE LESIONI DI SCI COME RICHIEDERE ASSISTENZA

8 Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione Mod Data ultimo aggiornamento pag. 2/8 DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.. Famiglia: l Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente. Garanzia: l assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell indennizzo. Massimale/Somma Assicurata: l esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell Assicurazione. Prestazione: l assistenze da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato nell accadimento di un sinistro rientrante nell Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: La parte dell ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la Prestazione/Garanzia assicurativa. Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. Art ALTRE ASSICURAZIONI In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. ai sensi dell art C.C. Art DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore del giorno indicato sullo stesso; l Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art c.c. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all incasso dei premi. Art RINNOVO DELL ASSICURAZIONE Tra le parti si conviene che, ove prevista espressamente nel Modulo di Polizza l indicazione del rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata A.R. inviata all altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno; ove invece prevista nel Modulo di Polizza l indicazione dell assenza del tacito rinnovo, la Polizza avrà durata pari a quella indicata nel Modulo di Polizza stesso e sarà escluso ogni tacito rinnovo. Nell ipotesi in cui il Contraente abbia scelto coperture di durata inferiore ai 365 giorni è escluso ogni tacito rinnovo. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C.. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Art LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana. Art FORMA DEL CONTRATTO La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. Art ANTICIPATA RISOLUZIONE Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, spetta ad Europ Assistance l intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO (applicabile alle sole polizze annuali) Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all art./artt. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle presenti Condizioni di Assicurazione.

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