CAPITOLO V LE MISURE CAUTELARI
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- Gianleone Albanese
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1 Le misure coercitive Le misure coercitive, previste dagli artt c.p.p., secondo un ordine di progressiva limitazione della libertà personale, sono: a) il divieto di espatrio; b) l obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; c) l allontanamento dalla casa familiare; d) il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; e) il divieto e l obbligo di dimora; f) gli arresti domiciliari; g) la custodia cautelare in carcere e in luogo di cura. Le misure sub f) e g) si caratterizzano per essere delle varianti della custodia cautelare sia ai fini della configurabilità del delitto di evasione (art. 385 c.p.), ove l imputato si allontani dal luogo di custodia, sia ai fini del computo del periodo trascorso in vinculis per determinare la pena da eseguire (artt. 284 c. 5, 285 c. 3 e 657 c.p.p.) Il divieto di espatrio Si tratta di una misura prevista dall art. 281 c.p.p. e consistente nell imporre al destinatario di non uscire dal territorio nazionale senza l autorizzazione del giudice che procede, che può dare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l esecuzione del provvedimento (disposizioni non specificate dal legislatore e che possono essere le più varie: dal sequestro del passaporto all annotazione sugli altri documenti utili per l espatrio) L obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Si tratta di una misura contemplata dall art. 282 c.p.p. e con la quale si impone al destinatario di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria in determinati giorni e ore secondo quanto stabilito nel provvedimento dal giudice, il quale dovrà tener conto dell attività lavorativa e del luogo di abitazione dell imputato L allontanamento dalla casa familiare Si tratta di una misura che trova disciplina nell art. 282-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 5 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari) e il cui contenuto consiste nell imporre al destinatario di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l autorizzazione del giudice che procede. È previsto che il giudice, nell autorizzare l accesso alla casa familiare, possa disporre le modalità con cui deve avvenire la visita (art. 282-bis c. 1 c.p.p.). Nel comma 2 della norma in commento il legislatore si è fatto carico dell ipotesi in cui sussistano esigenze di tutela dell incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, attribuendo al giudice la possibilità di prescrivere all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
2 230 Compendio di Diritto Processuale Penale abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro, nel qual caso l accesso sarà consentito, ma nel rispetto delle prescrizioni del giudice in ordine alle modalità e ai limiti. Poiché l allontanamento coattivo dell imputato può provocare la perdita dei mezzi di sostentamento che le persone conviventi ricevevano dallo stesso, è prevista la possibilità per il giudice, qualora ne faccia richiesta il pubblico ministero, di ingiungere al primo il pagamento periodico di un assegno a favore di quest ultime stabilendo modalità e termini del versamento. La determinazione dell ammontare dell assegno deve tener conto delle circostanze e dei redditi dell obbligato. Se necessario, il versamento può avvenire direttamente a favore del beneficiario da parte del datore di lavoro dell obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo e può essere modificato in ragione dei mutamenti subiti dalle condizioni dell obbligato o del beneficiario, mentre va revocato nel caso in cui riprenda la convivenza (art. 282-bis c. 3 e 5 c.p.p.). Il comma 4 dell art. 282-bis c.p.p. prevede che i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possano essere assunti anche dopo l allontanamento dalla casa familiare, purchè questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. In ogni caso, essi perdono efficacia se è revocato o perde efficacia il provvedimento di allontanamento. L ingiunzione di pagamento a favore del coniuge o dei figli perde, inoltre, efficacia se sopravviene l ordinanza prevista dall art. 708 c.p.p. ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra coniugi ovvero al mantenimento dei figli. Infine, il comma 6 della norma in esame (modificato dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172 e dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella l. 15 ottobre 2013, n. 119) dispone che qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1, 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all articolo 275 bis Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Si tratta di una misura prevista dall art. 282-ter c.p.p. (introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito con modifiche dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) e con la quale si impone al destinatario di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. La misura in commento risulta finalizzata soprattutto ad impedire la reiterazione di comportamenti persecutori (c.d. stalking), che lo stesso decreto legge ha tipizzato con la nuova fattispecie di cui all art. 612-bis c.p., e che si distingue rispetto a quella di cui all art. 282-bis c.p.p. per la non necessità di un pregresso rapporto di convivenza, potendo, così, colpire anche il soggetto estraneo rispetto alla vittima. Il contenuto rievoca, adattandolo alle esigenze dettate dalla repressione di crimini come quello in esame, quello di altre misure già tipizzate, quali in particolare il divieto e l obbligo di dimorare previsti dall articolo 283 c.p.p.
3 231 Il secondo comma della norma in esame consente al giudice di arricchire il contenuto precettivo della misura nell ipotesi in cui ricorrano non meglio precisate ulteriori esigenze di tutela. In tal caso il giudice può prescrivere all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il divieto di contatti fra l imputato o indagato e le persona di cui al secondo comma può essere esteso anche alle comunicazioni con qualsiasi mezzo compiute (art. 282-ter c. 3 c.p.p.). Se la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 della norma in commento è necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (art. 282-ter c. 4 c.p.p.). La novella del 2009 ha inserito nel codice di rito anche l art. 282-quater (poi modificato dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella l. 15 ottobre 2013, n. 119), il quale dispone che i provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter sono comunicati all autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice al fine della valutazione ai sensi dell articolo 299, comma 2. Il comma 1-ter dell art. 282-quater c.p.p., introdotto dal d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull ordine di protezione europeo, prevede che con la comunicazione di cui sopra la persona offesa sia informata anche della facoltà di richiedere l emissione di un ordine di protezione europeo. Con l ordine di protezione europeo, il giudice che ha adottato le misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., al fine di continuare a tutelare la persona protetta, dispone una misura di protezione contenente divieti o restrizioni riconducibili al contenuto delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. e finalizzati a tutelare la vita, l integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale la cui efficacia si estende al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risiede o soggiorna o dichiari di voler risiedere o soggiornare Il divieto e l obbligo di dimora Nel primo caso (divieto), si tratta di una misura con cui si prescrive all imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l autorizzazione del giudice che procede (art. 283 c. 1 c.p.p.). L utilità della prescrizione sta nell idoneità a prevenire l inquinamento delle prove o la commissione di reati occasionati dalle caratteristiche del luogo. Nel secondo caso (obbligo), si tratta di una misura con cui si prescrive all imputato di non allontanarsi, sempre senza l autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero da una frazione di quest ultimo (art. 283 c. 2 c.p.p.). La norma prevede anche che se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce in modo adeguato il soddisfacimento delle esigenze cautelari si può disporre l obbligo di dimora nel territorio di un altro comune o frazione di esso,
4 232 Compendio di Diritto Processuale Penale preferibilmente nella provincia o comunque nell ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora (comma 2). Con il provvedimento con cui dispone l obbligo di dimora, il giudice indica, altresì, l autorità di polizia alla quale l imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione (comma 3). Al fine di meglio graduare la misura cautelare alle esigenze del caso concreto, i commi 3 e 4 dell art. 283 c.p.p. prevedono che il giudice possa progressivamente restringere gli spazi di libertà disponendo, rispettivamente, che l imputato dichiari all autorità di polizia gli orari e luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile (comma 3) ovvero lo stesso non si allontani dall abitazione in alcune ore del giorno, quando ciò non comporta un pregiudizio per le normali esigenze di lavoro (comma 4). Occorre, infine, sottolineare che il legislatore si occupa anche dell ipotesi che la misura in oggetto sia applicata a tossicodipendenti o alcooldipendenti. Nel caso in cui questi soggetti abbiano in corso un programma terapeutico di recupero in una struttura autorizzata, il giudice deve disporre i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua (comma 5) Gli arresti domiciliari Con la misura degli arresti domiciliari, disciplinata dall art. 284 c.p.p., si impone all imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa familiare protetta. Nella scelta del luogo di esecuzione della misura, il giudice deve operare in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato (comma 1-bis). Se appare necessario, il giudice può anche disporre, con lo stesso o con un altro provvedimento, limiti o divieti di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l imputato o che lo assistono (comma 2). In maniera inversa a quanto visto per l obbligo di dimora, che il giudice può rendere più restrittivo, la misura in oggetto può essere resa meno vincolante. Si tratta delle ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore (comma 3), dell imputato che non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza. In tali casi, il giudice può autorizzare l imputato ad assentarsi durante il corso della giornata dal luogo di arresto al fine esclusivo di provvedere alle suddette esigenze di vita o di esercitare un attività lavorativa. Occorre precisare che il controllo sulle prescrizioni disposte dal giudice è effettuato, anche d ufficio, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. L art. 275-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 19 gennaio 2004, n. 1 e modificato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10) stabilisce che nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
5 233 Si tratta del c.d. braccialetto elettronico, una modalità di applicazione degli arresti domiciliare, da intendersi come sostitutiva della custodia in carcere, perché con lo stesso provvedimento che la dispone il giudice prevede l applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per l eventualità che l imputato neghi il consenso all applicazione degli strumenti elettronici (consenso reso necessario dall incidenza sui diritti fondamentali della persona e dalla possibile lesione della privacy). La volontà dell imputato, di accettazione o di rifiuto, viene manifestata con dichiarazione espressa resa alla polizia giudiziaria che esegue l ordinanza applicativa della misura in esame, da trasmettersi poi al giudice che l ha adottata e al pubblico ministero che l ha richiesta, insieme al verbale di esecuzione (comma 2). L imputato che ha accettato i controlli elettronici è tenuto ad agevolare le procedure di istallazione e ad osservare le altre prescrizione impostegli (comma 3). Occorre precisare che il codice vieta di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (art. 284 c. 5-bis c.p.p., come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47). Va infine rilevato che l art. 275 c. 2-bis c.p.p. (introdotto dall art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332 e sostituito dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 117) prevede che la misura degli arresti domiciliari non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Ne consegue che il giudice, nell ordinanza cautelare, dovrà motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena La custodia cautelare in carcere e in luogo di cura Si tratta della più grave delle misure cautelari, da applicarsi come extrema ratio, quando le esigenze cautelari esistenti in concreto non possono essere soddisfatte con nessuna delle altre misure coercitive o interdittive, neppure se applicate cumulativamente (art. 275 c. 3 c.p.p., come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47). Nel disporre la carcerazione cautelare il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275 c. 3-bis c.p.p., introdotto dalla l. 16 aprile 2015, n. 47). Essa consiste nel provvedimento con il quale il giudice ordina agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria che l imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell autorità giudiziaria (art. 285 c. 1 c.p.p.). Se la misura deve essere eseguita nei confronti di un imputato in stato di infermità di mente tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice dispone in luogo della custodia in carcere il ricovero in idonea
6 234 Compendio di Diritto Processuale Penale struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (art. 286 c.p.p.), adottando i provvedimenti necessari a prevenire il pericolo di fuga (ad es.: piantonamento). Il ricovero può essere mantenuto solo fino a quando dura lo stato di infermità. Il legislatore ha previsto particolari situazioni in presenza delle quali la custodia cautelare in carcere non può essere disposta o può essere disposta soltanto in presenza di determinate circostanze. Si tratta delle ipotesi disciplinate dall art. 275 c. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinques c.p.p. (introdotti dalla l. 12 luglio 1999, n. 231) e dall art. 89 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (così come modificato dal d.l. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito in l. 21 febbraio 2006, n. 49), alla cui lettura si rinvia. Va infine rilevato che l art. 275 c. 2-bis c.p.p. (introdotto dall art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332 e sostituito dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 117) prevede che la misura della custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena oppure se rietiene che, all esito del giudizio, la pena detentiva irrogata sarà superiore a tre anni. Quest ultima disposizione non opera quando: a) il cautelato ha trasgredito le prescrizioni inerenti la misura applicatagli; b) si procede per i delitti previsti dagli artt. 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p., nonché dall art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354; c) gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell art. 284 c. 1 c.p.p. e ogni altra misura è ritenuta inadeguata. 3. Le misure interdittive Le misure interdittive consistono nell applicazione provvisoria, a scopo cautelare, di alcune pene accessorie previste dal codice penale. Scopo di tali misure è quello di ampliare il ventaglio di possibilità del giudice riducendo così il ricorso alle più gravi misure custodiali. Sono previste tre misure interdittive: a) la sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p.); b) la sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.); c) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) La sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale Si tratta di una misura prevista dall art. 288 c.p.p. e con la quale si priva temporaneamente, in tutto o in parte, la persona che vi è sottoposta dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale. L art. 288 c. 2 c.p.p. prevede che la misura in oggetto possa essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall art. 287 c.p.p. quando si procede per un delitto contro la libertà sessuale (da intendersi ora come un delitto previsto dagli artt. 609-bis e ss. c.p. introdotti dalla l. 15
7 235 febbraio 1996, n. 66) ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 (abrogato dalla citata legge del 1996) e 571 c.p., commesso in danno di prossimi congiunti La sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio Si tratta di una misura disciplinata dall art. 289 c.p.p. e con la quale si interdice temporaneamente, in tutto o in parte, alla persona che vi è sottoposta il compimento delle relative attività. L art. 289 c. 2 c.p.p. prevede che la misura in oggetto possa essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall art. 287 c.p.p. quando si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione. La misura, però, non può applicarsi agli uffici elettivi di diretta investitura popolare (art. 289 c. 3 c.p.p.) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali Si tratta di una misura contemplata dall art. 290 c.p.p. e il cui contenuto consiste nell interdire temporaneamente, in tutto o in parte, l esercizio di attività relative a determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L art. 290 c. 2 c.p.p. prevede che la misura in oggetto possa essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall art. 287 c.p.p. quando si procede per un delitto contro l incolumità pubblica (artt c.p.) o contro l economia pubblica, l industria e il commercio (artt c.p.) ovvero per uno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società o di consorzi (artt ss. c.c.) o dagli art. 353, 355, 373, 380, 381 c.p. 4. Le misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari La terza categoria di misure cautelari personali consiste nell applicazione provvisoria, per esigenze cautelari, di misure di sicurezza personali (ad esempio, il ricovero in una residenza per l esecuzione delle misure di sicurezza detentive c.d. R.E.M.S. per l imputato affetto da vizio totale di mente o il ricovero in una casa di cura e custodia per l imputato affetto da un vizio parziale di mente: art. 206 c. 1 c.p.). I presupposti per l applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sono tre: a) i gravi indizi di commissione del fatto (art. 312 c.p.p.); b) la pericolosità sociale dell imputato ex art. 203 c.p. (art. 313 c. 1 c.p.p.); c) la punibilità in concreto ex art. 273 c. 2 c.p.p. (richiamato dall art. 312 c.p.p.). Ai fini delle impugnazioni, le misure in oggetto sono equiparate alla custodia cautelare (art. 313 c. 3 c.p.p.). In questo caso, però, al posto dei termini massimi di custodia cautelare, il giudice deve procedere ad una valutazione periodica della
8 236 Compendio di Diritto Processuale Penale pericolosità sociale a scadenza semestrale (art. 313 c. 2 c.p.p.). Si applicano, inoltre, le norme sulla riparazione per l ingiusta detenzione (art. 313 c. 3 c.p.p.). 5. Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali: la riserva di legge e di giurisdizione Il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di rito è dedicato alle disposizioni generali sulle misure cautelari personali. Si tratta di disposizioni che rafforzano i principi costituzionali visti al par. 1. L art. 13 c. 2 Cost. consente la limitazione della libertà personale soltanto nei casi e modi previsti dalla legge. Il codice precisa tali casi e modi nell art. 272 c.p.p., il quale afferma che le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo (dedicato alle misure cautelari personali). L art. 13 c. 2 citato permette la limitazione della libertà personale con atto motivato dell autorità giudiziaria. Il codice attua tale riserva di giurisdizione con l art. 279 c.p.p., secondo cui sull applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari provvede il giudice che procede. Così facendo il legislatore ordinario ha interpretato il riferimento costituzionale all autorità giudiziaria come riferimento al giudice. Le misure cautelari, infatti, possono essere soltanto richieste (e non disposte) dal pubblico ministero, mentre la loro applicazione è riservata ad un organo terzo e imparziale, il giudice. Prima dell esercizio dell azione penale, competente è il giudice per le indagini preliminari. L art. 91 disp. att. c.p.p. precisa, poi, qual è il giudice competente nel corso degli atti preliminari al dibattimento, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell impugnazione e durante la pendenza del ricorso in cassazione. Se il giudice ritiene di essere incompetente per qualsiasi causa e riconosce sussistenti le condizioni di applicabilità e l urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari previste dal codice, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con cui si dichiara incompetente (art. 291 c.p.p.). In tal caso la misura cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 (art. 27 c.p.p.) Le condizioni generali di applicabilità Le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali sono fissate dagli artt. 273, 274, 280 e 287 c.p.p. Da tale quadro normativo emerge che il legislatore ha previsto quattro presupposti di applicabilità delle misure cautelari personali: a) il fumus commissi delicti; b) la gravità del reato; c) la punibilità in concreto del reato; 4) il periculum libertatis Il fumus commissi delicti La prima delle condizioni per applicare una misura cautelare personale è richiesta dall art. 273 c.p.p., il quale dispone che nessuno può essere sottoposto a misure
9 237 cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. L accertata presenza di questi gravi indizi costituisce il presupposto indispensabile per l adozione di qualsiasi misura restrittiva delle libertà della persona. Per indizio deve intendersi qualsiasi elemento probatorio tale da fare apparire probabile la responsabilità dell indagato in ordine al fatto per cui si procede. Al giudice, sulla base di tali elementi, è richiesto un giudizio prognostico sulla probabilità che si pervenga ad una condanna dell imputato. Per quanto riguarda il materiale probatorio attraverso il quale il giudice forma il suo convincimento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si tratta degli atti raccolti in modo unilaterale dalla pubblica accusa, dalla polizia giudiziaria ed, eventualmente, dal difensore dell indagato e da quello della persona offesa. L art. 273 c. 1-bis c.p.p. prevede che nella valutazione degli indizi il giudice debba fare applicazione degli artt. 192 c. 3 e 4 (necessità di riscontri per le dichiarazioni degli imputati di reato connesso o collegato), 195 (inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell esame), 203 (inutilizzabilità delle notizie fornite dagli informatori di polizia, se i medesimi non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni) e 271 c. 1 c.p.p. (inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi stabiliti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 c. 1 e 3 c.p.p.) La gravità del reato Un ulteriore condizione per poter applicare una misura cautelare personale è prevista dagli artt. 280 e 287 c.p.p. In base a tali norme le misure coercitive ed interdittive possono essere disposte soltanto quando si è in presenza di un delitto (per le contravvenzioni è possibile applicare soltanto misure cautelari reali) per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere, l art. 280 c.p.p. (come modificato dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 94) prevede che essa possa essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (comma 2), salvo che si tratti di persona che abbia trasgredito le prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (comma 3), e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti (comma 2). Per le misure interdittive, l art. 287 c.p.p. fa salvo quanto previsto da disposizioni particolari, consentendo così ampie deroghe. Queste si riferiscono soprattutto alle ipotesi, viste sopra, in cui il particolare nesso funzionale che lega la misura applicabile al tipo di reato addebitato suggerisce l opportunità di superare il limite di sbarramento (ad es.: artt. 288 c. 2 e 289 c. 2 c.p.p.). Per quanto riguarda il parametro di determinazione della gravità del fatto, il legislatore fa riferimento all entità della pena risultante dai fatti principali con esclusione di quelli accessori.
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