SCHEDA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROPOSTA DI LEGGE * * *
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- Agnolo Rossini
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1 SCHEDA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROPOSTA DI LEGGE Disciplina delle funzioni amministrative in materia di porti regionali. Istituzione dell Autorità Portuale regionale. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche e viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme sul governo del territorio).. 1. Materia e oggetto della proposta. La proposta di legge in oggetto disciplina le funzioni amministrative nella materia dei porti regionali con funzione commerciale ed istituisce l Autorità Portuale regionale. 2. Obiettivi che si intendono perseguire con la proposta e necessità del ricorso allo strumento legislativo. Con la proposta di legge si intende disciplinare in modo più efficace ed efficiente l esercizio delle quattro funzioni fondamentali dei porti regionali: a) la funzione di pianificazione delle aree portuali (oggi regolata dagli articoli 47 bis e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme sul il governo del territorio); b) la funzione di programmazione dei lavori pubblici; c) le funzioni di progettazione ed esecuzione dei lavori programmati, oggi per lo più regolate dalla legge statale, segnatamente dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); d) il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali concernenti le aree portuali, oggi regolato dall articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche e viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Al riguardo, si rileva che i porti di rilievo commerciale, per la Toscana sono individuati, ai sensi dell articolo 48 della l.r.1/2005, dal Piano di indirizzo territoriale (PIT). Il PIT individua cinque porti di interesse regionale con funzione commerciale: Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Porto Azzurro. Per il porto di Porto Azzurro, in attuazione del protocollo di intesa per la portualità dell Elba del 2008, si prevede la cessazione della funzione commerciale, compatibilmente con la realizzazione di un nuovo sistema di collegamenti ed in particolare con il potenziamento del porto di Rio Marina. Tra i citati porti commerciali di interesse regionale, è fondamentale tener presente le peculiarità del porto di Viareggio, il quale ha carattere polifunzionale, poiché assolve ad una funzione produttiva (prevalentemente cantieristica), commerciale e turistica di particolare rilievo, con un forte impatto sul territorio, anche in termini di indotto. 1
2 Negli altri porti, invece, la natura commerciale si esplica pressoché esclusivamente nel trasporto marittimo (il piano portuale è spesso circoscritto alla banchina di attracco del traghetto). L Autorità portuale regionale svolgerà le seguenti funzioni: 1. la funzione di pianificazione nelle aree portuali, provvedendo all elaborazione tecnica del piano regolatore portuale; 2. la funzione di programmazione delle opere da realizzare; 3. la funzione di gestione delle concessioni demaniali per le aree portuali; 4. la funzione di progettazione e realizzazione delle opere portuali. Con riferimento ai tre porti minori, sarà fatta salva la possibilità di esercitare la funzione di gestione delle concessioni demaniali avvalendosi degli uffici comunali, attraverso appositi accordi tra l Autorità portuale regionale e i comuni interessati. L Autorità Portuale sarà strutturata sulla base di un modello organizzativo che prevede l interazione di vari organi, i quali sono espressione di una componente politica ed una componente tecnica. La componente politica sarà rappresentata dal Comitato Portuale, organo di indirizzo, così costituito: - da una componente stabile: rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dall assessore in materia di trasporti e da un altro componente della Giunta regionale, o loro supplenti nominati tra i dirigenti competenti nelle materie di riferimento; - dal Presidente della provincia di volta in volta territorialmente interessata, o suo supplente; - dal sindaco e da un altro componente della giunta del comune di volta in volta territorialmente interessato o loro supplenti; - potranno far parte del Comitato Portuale, previa intesa con l Amministrazione statale competente, rappresentanti della Capitaneria di Porto (o della Direzione Marittima); Assume le funzioni di Presidente del Comitato il Presidente della Giunta regionale con funzioni di convocare e presiedere il Comitato. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La componente tecnica sarà costituita da: - un dirigente dell Autorità, avente le necessarie competenze tecnico-amministrative (denominato Segretario Generale dell Autorità portuale ), che è il referente delle attività per il Comitato Portuale nominato dal Presidente della Giunta Regionale previa intesa con il comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati. - un revisore dei conti; - ufficio amministrativo e ufficio tecnico che si avvarrà dell apporto tecnico dell ufficio regionale opere marittime di Livorno. 3. Esigenze economiche o sociali che la proposta intende soddisfare e destinatari dell'intervento. Con l intervento normativo di cui trattasi, si intende rispondere all esigenza di pianificare più efficacemente tutti gli interventi concernenti le aree portuali, individuando le strategie migliori per la programmazione delle opere portuali e la più celere realizzazione delle stesse. Si rileva il fondamentale ruolo che i porti di cui trattasi svolgono per la realtà produttiva della Regione. Si rileva, altresì, che, già in base all ordinamento vigente, la quasi totalità delle opere portuali sui porti commerciali di interesse regionale è finanziata con risorse del bilancio regionale. Ciò secondo quanto previsto dall articolo 25, commi 6, 7 e 8 della l.r.88/1998, modificato dalla recente legge regionale 9 novembre 2009, n.66 (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 2
3 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.) che prevede che la Regione partecipi con risorse proprie al finanziamento di opere relative a porti di interesse regionale. Si osserva che ai sensi dell articolo 25, commi 6, 7 e 8 della l.r.88/1998 novellato che La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale. 7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l'atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all'aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 8. La Regione promuove l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni. Con la proposta di legge di cui alla presente scheda, rispetto alle scelte già realizzate attraverso la l.r.66/2009, si intende perseguire l obiettivo di un maggior controllo regionale sulle modalità di impiego delle risorse destinate ai porti commerciali di rilievo regionale. Da qui la opportunità di costituire un Autorità portuale regionale. 4. Indicare se l oggetto della proposta è già disciplinato da fonti comunitarie, leggi o regolamenti statali o leggi regionali, riportandone gli estremi. A seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 spetta alla Regione la potestà legislativa c.d. concorrente sulla materia dei porti e degli aeroporti. La legge costituzionale si è collocata in quadro di legislazione nazionale che già aveva attribuito alle regioni tutte le funzioni amministrative inerenti il settore della portualità marittima nella sua doppia valenza di infrastruttura e di attività a carattere commerciale e turistico. In particolare, l articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come modificato dall articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n.88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime) successivo alla risalente normativa di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in materia portuale) tuttora vigente stabilisce: 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza; b) al rifornimento idrico delle isole; c) all'estimo navale; d) alla disciplina della navigazione interna; e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale. Secondo lo schema delineato dal legislatore statale del 2001 sono rimaste allo Stato solo le funzioni amministrative nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale nonché nelle aree di preminente interesse nazionale 3
4 individuate con l aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, ai sensi di quanto previsto dall articolo 4 della l.84/1994. L emanazione della legge 16 marzo 2001 n.88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), l entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, nonchè la mancata individuazione da parte dello Stato dei porti di interesse regionale (secondo quanto avrebbe dovuto fare ai sensi dell articolo 4 della l.84/1994) ha portato ad un periodo di incertezza nel riparto delle competenze tra Stato regioni ed enti locali nella materia di cui si tratta. Le recenti pronunce della Corte Costituzionale 10 marzo 2006, n. 89 e 90, e10 ottobre 2007, n. 344 concernenti proprio il porto di Viareggio, hanno facilitato il compito di chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilevanza regionale, dato che la Corte costituzionale ha acclarato che la competenza statale si ritiene operante solo nei porti sede di Autorità portuale. Con riferimento alla concreta gestione dei porti che sono di rilievo regionale secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, si richiedeva da molto tempo un intervento normativo a livello regionale, nell ambito del quale, opportunamente, fossero ritagliate anche agli enti locali specifiche funzioni. La Regione è di recente intervenuta con la già citata l.r.66/2009. La l.r.66/2009 ha già perseguito l obiettivo di regolamentare le funzioni che la Regione ha mantenuto come proprie e quelle che ha ritenuto di dover trasferire agli enti locali mediante la modifica degli articoli 25 e 27 della l.r. 88/1998. In particolare, in questa sede, si evidenziano le modifiche apportate all articolo 25 della l.r.88/1998, attraverso cui sono oggi riservate alla Regionale seguenti funzioni: a) l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonché l'individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilità ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c-quater) e c-quinquies), della l.r.1/2005; b) la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale (attraverso l ufficio regionale opere marittime). Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto. Come già rilevato al paragrafo 3 della presente scheda, si prevede che la Regione partecipi al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell'esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all'articolo 48, comma 4, lettere c-quater) e c-quinquies), della l.r.1/2005. Il quadro delle novità normative introdotte dalla l.r. 66/2009 è poi completato dalla modifica e l integrazione del titolo IV capo IV articolo 47 bis e della l.r. 1/2005 relativo alla individuazione dei porti di interesse regionale, nonché con la modifica dell articolo 47 ter e l introduzione dell articolo 47 quater riguardanti il piano regolatore portuale e le sue procedure di attuazione. E evidente che con la proposta di legge di cui trattasi, alla luce delle innovazioni che intendono introdursi in base a quanto illustrato nel paragrafo 2 della presente scheda, lo schema delle funzioni delineato dalla l.r.88/1998, già modificata dalla l.r.66/2009, sarà oggetto di ulteriori modifiche. 5. Indicare se la legge prevede un regolamento di attuazione o un piano. Piano regolatore portuale per i porti per cui è istituita l Autorità portuale 4
5 La proposta di legge prevedrà una modifica di quanto attualmente previsto dall articolo 47 ter della l.r.1/2005, in ordine alla competenza per l adozione e approvazione del piano regolatore portuale, in riferimento ai quattro porti per i quali è istituita l Autorità portuale. Il piano regolatore, che è l atto di governo del territorio (cfr. articolo 10 della l.r.1/2005) relativo alle aree portuali sarà adottato dal Comitato Portuale e sarà poi approvato dal Consiglio regionale. Il procedimento sarà analogo a quello disciplinato dall articolo 5 della l.84/1994 per i porti di interesse nazionale, sede di autorità portuale ad eccezione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza). Resta ferma, come per tutti i piani regolatori portuali la validazione tecnica effettuata dall ufficio regionale opere marittime. La programmazione delle opere che dovranno essere realizzate dalla costituenda Autorità sarà effettuata attraverso il programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, allegato al bilancio di previsione dell Autorità Portuale e approvato dalla Giunta regionale. Per tutti e quattro i porti, la progettazione ed esecuzione delle opere portuali sarà effettuata dalle Autorità attraverso l ufficio regionale opere marittime, previo parere vincolante dei competenti Comitati Portuali. La proposta di legge non prevede regolamenti attuativi. 6. Indicare se la proposta produce effetti finanziari sul bilancio regionale (solo effetti di spesa, solo effetti sulle entrate o entrambe le fattispecie), ed in particolare se gli effetti sul bilancio regionale hanno carattere una-tantum o ricorrente e se le eventuali spese hanno natura corrente o di investimento. La proposta di legge non produrrà effetti finanziari di spesa sul bilancio regionale. L autorità portuale si avvale di personale distaccato dalla Regione Toscana e di personale degli enti territoriali interessati distaccato o comandato; l'utilizzo di dette risorse non richiede risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate per il finanziamento della delega di funzioni. Per l istituzione dell Autorità Portuale, alcune spese avranno inoltre carattere una tantum per l allestimento della sede e degli uffici. I membri dei Comitati portuali (sia del Porto di Viareggio sia degli altri tre porti) non percepiranno alcun gettone di presenza. La proposta di legge potrebbe produrre effetti finanziari sulle entrate sul bilancio regionale con riferimento all attività di gestione delle concessioni demaniali relative alle aree portuali e la riscossione dei relativi canoni. Sul punto, si fa presente che l articolo 9 del decreto relativo al cosiddetto federalismo demaniale decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42) - prevede, al momento della devoluzione della competenza, un taglio dei trasferimenti statali oggi effettuati in misura pari alla riduzione delle entrate erariali riscosse relativamente a quel bene. A regime, quindi, la Regione, una volta scontata la misura anzidetta, avrebbe la piena potestà sui canoni demaniali, inclusa la facoltà di aumentarli con introito della relativa differenza. 7. Indicare la quantificazione di massima delle spese (e/o eventualmente delle entrate) connesse all'attuazione della legge, nonché le ipotizzate fonti di copertura degli oneri connessi alla proposta di legge. 5
6 Si prevede un organigramma per l Autorità portuale regionale composto da un Dirigente con funzioni di segretario generale e da una dotazione del personale tecnico ed amministrativo indicativamente di dieci unità, anche per implementazione dell Ufficio opere marittime, a cui si farà fronte senza oneri aggiuntivi con personale distaccato dalla Regione e distaccato o comandato dagli enti locali interessati. 8. Indicare se la proposta ha un impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale, se prevede il coinvolgimento nella sua attuazione di soggetti istituzionali e/o strutture amministrative esistenti o se prevede l'istituzione di nuove procedure o nuove strutture. La proposta di legge ha impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale e prevede il coinvolgimento di più soggetti istituzionali per la sua attuazione. Le nuove strutture sono quelle dell Autorità Portuale regionale. In conseguenza dell approvazione della presente proposta di legge saranno modificate le competenze e le funzioni dei Comuni sede di porti regionali e dell ufficio regionale opere marittime. 9. Indicare se la proposta ha un impatto sui temi dell amministrazione elettronica e digitale o se prevede l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc. La proposta di legge non avrà alcun impatto sui temi dell amministrazione elettronica e digitale. Non prevedrà l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc Indicare il mese nel quale si intende iscrivere la proposta all ordine del giorno del CTD. La proposta di legge sarà iscritta al CTD nel mese di marzo
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