Unione europea: obblighi informativi. di professionisti che. sospetti riciclaggio

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1 N.12 Novembre LETTERA PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE LEGALE Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2, comma 20/b, Legge n. 662/1996 Roma IN QUESTO NUMERO Polonia: 8 dalla Ue nuovi fondi per lo sviluppo Svizzera: 11 bloccato scambio di informazioni con la Consob Italia: 14 non costituisce reato la emissione di fatture per falsi corrispettivi Varsavia: 16 forum sulla massimizzazione delle nuove opportunità nel settore finanziario Unione europea: obblighi informativi dei professionisti per sospetti riciclaggio I ministri dell economia e delle finanze dei Paesi membri dell Unione europea hanno raggiunto una intesa su alcuni importanti contenuti del disegno di direttiva che disciplinerà le norme sulla prevenzione dell uso del sistema finanziario per operazioni di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite. ULTIMA ORA L accordo riguarda le categorie di professionisti che saranno tenuti a riferire all Autorità giudiziaria delle attività di riciclaggio di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Il dovere informativo è imposto alle banche, agli istituti finanziari, ai commercialisti, agli agenti immobiliari, ai commercianti di arte e di pietre preziose ed ai casinò. L obbligo sussiste anche per Continua a pag.3 Danimarca: no all euro Il referendum tenutosi in Danimarca per decidere sull adesione del Paese alla moneta unica europea ha dato esito negativo. I vertici della Unione escludono che la decisione danese possa avere qualche conseguenza sull euro, soprattutto alla luce del proposito manifestato da Copenaghen di continuare a mantenere la corona nella fascia di fluttuazione del 2,25% rispetto alla valuta europea. Attualmente le nazioni che hanno aderito all Euro sono: Francia, Irlanda, Spagna, Portogallo, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Italia, Germania, Austria e Finlandia. Italia: istituita l anagrafe dei conti bancari In Italia, la anagrafe dei rapporti di conto e di deposito bancari, da cui sarà rinvenibile la eventuale intestazione degli stessi in capo a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, è istituita attraverso la costituzione di un apposito centro operativo presso il Ministero del tesoro. L accesso alla anagrafe è ammesso per l espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, per lo svolgimento di accertamenti diretti alla ricerca ed alla acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale nonché per la attuazione di accertamenti di carattere patrimoniale. Soggetti abilitati ad avanzare richiesta di accesso alla anagrafe e di utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono: la Autorità giudiziaria, l Ufficio italiano cambi, il Ministro degli interni, gli esperti del Servizio centrale ispettori tributari (Secit), i funzionari del Dipartimento delle entrate o gli Ufficiali della Guardia di finanza, il Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

2 2 PRIMO PIANO LL Bulgaria: adesione alla regolamentazione di contenzioso internazionale La Convenzione per il regolamento del contenzioso internazionale riguardante il settore degli investimenti, che estende la tutela assicurata a coloro i quali investano all estero, guadagna la adesione della Bulgaria. Lo Stato bulgaro si aggiunge ai 148 Paesi che hanno già sottoscritto l accordo. La fase successiva prevede la ratifica da parte del Parlamento bulgaro. Francia: Parigi accusa Montecarlo di scarsa collaborazione nella lotta al riciclaggio La Francia ha presentato due rapporti redatti, uno dal Ministero delle finanze e l altro dal Ministero della giustizia, con cui accusa il Principato di Monaco di non collaborare con le autorità degli altri Stati nella lotta internazionale al riciclaggio. Parigi chiede che il Principato si attivi effettivamente e adotti misure precise e concrete di carattere fiscale, provvedimenti in materia di trasparenza bancaria e lotta al riciclaggio ed infine risponda prontamente alle richieste di assistenza degli Organi giudiziari degli altri Paesi. Gran Bretagna: non riuscita fusione tra British Airways e Klm È fallito il tentativo di creare la più grande compagnia aerea in Europa attraverso la fusione della olandese Klm e della inglese British Airways. L abbandono delle trattative, si è riferito, è stato fondamentalmente causato dalla impossibilità di superare difficoltà di carattere politico e normativo. Lussemburgo: successione al trono Il Granduca del Lussemburgo, Jean, ha abdicato in favore del figlio primogenito, Henri, dopo 36 anni di regno. Il principe regnerà insieme alla consorte ed ai cinque figli sulla monarchia costituzionale del più piccolo Paese della Ue, con il reddito pro-capite più alto al mondo ed il livello di tassazione più basso in Europa. Italia: intesa Lufthansa ed AirOne In Italia le compagnie aeree Lufthansa ed AirOne hanno concluso un accordo finalizzato alla gestione congiunta delle proprie linee. La intesa prevede la programmazione comune dei voli e la prenotazione unificata dei biglietti. Il piano dovrebbe realizzare un notevole miglioramento dei collegamenti fra l Italia e la Germania e potrebbe rappresentare la premessa per un futuro ingresso della Lufthansa nella compagine sociale della società italiana, una volta che quest ultima si sarà quotata in borsa. Nel frattempo, l Alitalia sta cercando un nuovo partner europeo focalizzando la sua attenzione sulla Swissair e sulla Air France. Italia: indagini sulla Consob per esposto Pirelli In Italia, a seguito dell esposto presentato dalla Pirelli contro la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d indagine per le ipotesi di reato di aggiotaggio e violazione del segreto d ufficio. L assunto è che la Consob, tramite la pubblicazione sul proprio bollettino informativo, della notizia concernente l istruttoria in corso per sospetti di insider trading sui titoli Pirelli, abbia turbato il mercato. Inoltre, la diffusione di notizie per le quali non è ancora stata accertata la verità, potrebbe implicare la violazione del segreto d ufficio a cui la Consob è tenuta. Italia: inchiesta per vertici della Banca di Roma In Italia, la Procura della Repubblica di Roma ha avviato una indagine nei confronti di alcuni amministratori e sindaci della Banca di Roma allo scopo di accertare la sussistenza del reato di falso in bilancio. La Procura intende verificare se si tratti della imputazione impropria a bilancio di interessi moratori relativi a posizioni creditorie a rischio elevato senza la costituzione del corrispondente accantonamento nel fondo rischi su crediti. Molti destinatari dei finanziamenti concessi sono gruppi editoriali e partiti politici.

3 LL NEWS DI FINANZA 3 Germania: nuovo azionariato per il gruppo Kirch Il principe saudita Al-Waleed ed il fondo d investimento americano Capital Research acquisteranno il 6% della pay-tv del gruppo tedesco Kirch. L operazione, che avrà luogo attraverso un aumento di capitale della Kirch Paytv, porterà ulteriori fondi a quest ultima, dopo la vendita, dettata da esigenze di liquidità, della propria quota di partecipazione nella BSkyB, un altra tv a pagamento. Al-Waleed e Capital Research sono già presenti nel gruppo Kirch insieme a Mediaset in Kirchmedia, holding di controllo di alcune reti televisive. Usa: fusione tra Chase Manhattan Bank e JP Morgan Chase Manhattan Bank e JP Morgan hanno annunciato un progetto di fusione. L operazione sarà chiusa entro il 2001 e porterà il nuovo colosso, denominato JP Morgan Chase & Co., al terzo posto nella graduatoria dei grandi gruppi finanziari e bancari statunitensi. Le due banche uniranno la forte posizione nell investment banking della JP Morgan con la concorrenziale gestione del credito della Chase Manhattan Bank. Italia: Monte Titoli sarà depositaria dei titoli di Stato In Italia, la Monte Titoli s.p.a., la società che si occupa della amministrazione accentrata dei valori mobiliari, si è aggiudicata la gara indetta dal Ministero del Tesoro per la gestione dei titoli di Stato, attività che fino ad oggi era di competenza della Banca d Italia. Dopo la gara, perché l operazione sia completa, dovrà essere definita una convenzione che disciplini i rapporti fra il Ministero aggiudicante e la Monte Titoli s.p.a.. Anche i servizi di compensazione e liquidazione dei valori mobiliari, in base a quanto previsto dal testo unico della finanza, dovranno essere affidati a soggetti terzi, con eccezione del regolamento finale del contante che resterà in capo alla Banca d Italia. A tal fine, l Istituto centrale e la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) stanno predisponendo le regole che disciplineranno le modalità di funzionamento degli indicati servizi; anche questi saranno assegnati mediante una gara. DALLA PRIMA PAGINA i notai e per tutti i professionisti del mondo giuridico nelle ipotesi in cui prestino il loro servizio per lo svolgimento di transazioni di qualsiasi natura ma non nel caso in cui svolgano funzioni difensive nel corso di un procedimento. Perché le nuove disposizioni entrino in vigore sarà necessario che il progetto di direttiva sia vagliato dai tecnici esperti dei Quindici e torni al Parlamento europeo. Italia: Della Valle si quota in Borsa In Italia, il gruppo Della Valle, conosciuto per marchi quali Tod s, Hogan e Fay e, insieme a Luca di Montezemolo, acqua di Parma, si quoterà in Borsa attraverso una società denominata Tod s s.p.a.. Il Consiglio di amministrazione ha ricevuto mandato di procedere il più celermente possibile ma bisognerà attendere i tempi tecnici necessari per ottenere la risposta della Borsa italiana alla richiesta di ammissione e l assenso della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) sul prospetto informativo e sulla sollecitazione al pubblico risparmio. Il gruppo dovrebbe conservare il 70% delle partecipazioni azionarie. Italia: UniCredito si espande nell Est In Italia, il gruppo bancario Unicredito ha annunciato che parteciperà alla gara bandita dal Governo della Repubblica Ceca per l acquisto della Komercni banka, il terzo istituto di credito per il quale il Governo Ceco ha avviato un processo di privatizzazione. Inoltre, la banca italiana ha in programma una nuovo investimento nell istituto bancario polacco Bank Pekao. Infatti, in occasione del completamento della vendita dell azienda di credito da parte delle autorità di governo della Polonia, l istituto di credito intende conservare la partecipazione di maggioranza.

4 4 COSA SI PREPARA LL Francia: la Ocse propone stessi criteri di tassazione per professionisti ed imprese Il Comitato degli affari fiscali della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha elaborato una nuova proposta normativa tendente ad uniformare la disciplina che regolamenta la tassazione dei redditi dei professionisti, esercenti la propria attività in uno Stato diverso da quello di residenza, a quella statuente la imposizione degli utili della impresa subordinandola alla esistenza di una stabile organizzazione nel territorio del Paese contraente. In particolare, la normativa attualmente vigente a livello comunitario, dispone l assoggettamento a tassazione del reddito del professionista nello Stato di residenza dello stesso, salvo il caso in cui costui non abbia la disponibilità di una c.d. base fissa nel Paese di produzione del reddito. Tuttavia, ai fini della imposizione rilevano i redditi direttamente imputabili alla base fissa, intendendosi per essa la disponibilità, da parte del professionista, di un centro di attività in una Nazione diversa da quella in cui risulta residente. A parere della Ocse, in considerazione della sostanziale analogia esistente tra la summenzionata regola e quella che regolamenta la tassazione degli utili di impresa, sarebbe ipotizzabile una abrogazione della norma riguardante il reddito del professionista, unificando i criteri di imposizione del lavoro autonomo a quelli fissati per le società. In proposito, alcuni Stati contraenti hanno sollevato alcune eccezioni sulla opportunità della abolizione alla luce delle differenze riscontrabili tra le due categorie di reddito. Per quanto concerne i controlli esercitati sui proventi derivanti dall esercizio delle attività di lavoro autonomo, accanto agli strumenti di controllo interni esistono meccanismi di cooperazione internazionale. I sistemi di rilevazione nazionale trovano attuazione mediante banche dati, anagrafi comunali e strutture sanitarie; mentre, gli strumenti di cooperazione internazionale si realizzano attraverso lo scambio di informazioni e di assistenza tra Stati nonché la effettuazione di verifiche simultanee, da parte delle amministrazioni fiscali di Nazioni diverse, nei confronti del medesimo soggetto passivo d imposta. Svezia: all esame nuovi tagli alle imposte Il Ministro svedese delle finanze ha messo a punto una nuova manovra fiscale con la quale saranno introdotte significative riduzioni delle imposte attualmente gravanti sui redditi. Nonostante i dubbi avanzati da coloro i quali attribuiscono alla nuova legge fiscale una importanza strategica in vista delle imminenti elezioni politiche, non possono trascurarsi i segni di ripresa che sta dimostrando la economia del Paese attraverso l attivo dei conti pubblici e la riduzione del tasso di disoccupazione. Per le imposte sui redditi, si prevede una riduzione di lire e di lire al mese, rispettivamente, per i redditi ammontanti a 23 milioni annui e per quelli superiori a tale importo. Relativamente alla imposta che grava sugli immobili, è in programma la riduzione della stessa dall attuale 1,5% all 1,2%, mentre si anticipa che la imposta sulla ricchezza dovrebbe colpire solo i patrimoni superiori ai 235 milioni ed ai 350 milioni di lire, rispettivamente, per i singoli e per le coppie. Unione europea: progetto codificazione normativa mercati regolamentati La Commissione europea ha presentato un disegno di direttiva finalizzato alla riunione in un solo codice della normativa comunitaria concernente i mercati regolamentati di valori mobiliari. Si tratta di codificare otto direttive, quattro principali e quattro di modifica, disciplinanti le condizioni per l ammissione al mercato ed i relativi prospetti da pubblicare, gli obblighi di informazione periodica ed infine le comunicazioni da effettuarsi in caso di cessione di partecipazioni rilevanti. Unione europea: allo studio la Carta dei diritti fondamentali La Convenzione, l organismo costituito da parlamentari europei e rappresentanti governativi dei Paesi membri della

5 LL COSA SI PREPARA 5 Unione europea, ha elaborato una bozza, in cinquantatrè articoli, del progetto della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini, documento di cui il Consiglio, lo scorso anno, aveva sottolineato l esigenza. Il testo, suddiviso in sette capitoli in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e disposizioni generali, si pone a garanzia sia dei diritti tradizionali che di nuove posizioni soggettive e valori oggi molto discussi. Rilevanza è data alla tutela dei più deboli: i bambini, gli anziani e le persone invalide. Viene riconosciuta l importanza della famiglia protetta sul piano giuridico, sociale ed economico. Uguaglianza, diritto alla difesa, irretroattività delle sanzioni penali, libertà, diritto al lavoro ed allo sciopero sono alcune delle posizioni giuridiche soggettive ormai consolidate negli ordinamenti normativi e sancite dalla nuova Carta. Contestualmente, la Unione prende posizione sulle questioni sorgenti dalla bioetica, vietando la clonazione e le pratiche eugenetiche volte alla selezione del genere umano e ponendo il veto sull uso delle parti del corpo a fini di lucro. Infine, sotto il capitolo della libertà viene riconosciuto il rispetto della vita privata, del domicilio delle comunicazioni e dei dati personali. Per il testo definitivo sarà necessario attendere la fine dell anno, quando si terrà l ultima seduta della Conferenza intergovernativa per la riforma delle istituzioni comunitarie; in quella occasione si saprà anche quale valore la Unione europea intende attribuire al nuovo documento, ossia se lo stesso dovrà costituire una semplice dichiarazione d intenti senza valore vincolante oppure se dovrà essere considerato un capitolo integrativo dei trattati. Unione europea: riconoscimento delle sentenze in tutti gli Stati membri La Commissione europea ha presentato una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento al fine di sollecitare una intesa sulla efficacia transnazionale delle sentenze penali. La proposta è basata sul principio del riconoscimento reciproco ed automatico delle sentenze definitive; il compito di verificare la corretta esecuzione delle stesse e di risolvere eventuali controversie è attribuito alla Corte di giustizia. La Commissione considera sentenze definitive tutte quelle decisioni che chiudono una questione con una soluzione vincolante e che non sono più soggette ad impugnazione o, qualora siano ancora contestabili, non siano comunque esposte alla richiesta di sospensiva. Con riferimento alla esecuzione delle pene, viene proposto che le sanzioni detentive siano eseguite nel luogo più vicino a quello in cui il reo dovrà essere reinserito e si sollecita una determinazione sui criteri da adottare per individuare lo Stato competente ad applicare le eventuali pene accessorie. Infine, si sottolinea la necessità di riconoscere a livello comunitario il principio del ne bis in idem. Italia: riscossione della tassa unica su atti giudiziari Il Ministero italiano della giustizia, di concerto con quello delle finanze, sta esaminando la possibilità di realizzare la riscossione dei tributi da assolvere sugli atti giudiziari mediante versamento presso un istituto di credito da attuarsi con addebito sul conto corrente bancario. La messa a punto del provvedimento dovrebbe avvenire entro il 2001, vale a dire entro il termine stabilito per la entrata in vigore della tassa unica in sostituzione dei diritti di cancelleria e delle marche giudiziarie che sono attualmente apposti sugli atti giudiziari. Italia: riforma fiscale In Italia, punti salienti della riforma fiscale in atto sono le nuove disposizioni in materia di imposta sulle successioni mortis causa e sugli atti di liberalità inter vivos. In particolare, con la manovra, risultano ridotte le aliquote della imposta che, in base al grado di parentela intercorrente tra il de cuius ed i vari eredi, ammonteranno al 4%, al 6% ed all 8% per le successioni, ed al 3%, al 5% ed al 7% per le donazioni; è prevista, altresì, una franchigia pari a 350 milioni di lire. Secondo le nuove norme, risulta ampliato l ambito di applicazione della presunzione

6 6 COSA SI PREPARA LL di liberalità, sancita dalla legge sulla imposta di registro per i trasferimenti immobiliari, che ricomprenderà anche le partecipazioni societarie il cui valore superi i 350 milioni di lire, se avvenute tra coniugi o tra parenti in linea retta. Pertanto, i trasferimenti di partecipazioni al capitale di società, realizzati tra i suddetti soggetti, si presumeranno donazioni se l ammontare complessivo della imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta risulterà inferiore all importo delle tasse applicabili ai trasferimenti a titolo gratuito. Relativamente alle controlled foreign company, il disegno di legge esclude la applicazione del c.d. principio di trasparenza, previsto dal t.u. delle imposte sui redditi. Infatti, non viene prevista l attribuzione pro quota del reddito realizzato dalla società in capo ai soci controllanti, residenti in Italia, nella ipotesi di effettivo esercizio di una attività industriale o commerciale nello Stato estero. Italia: schema di testo unico per semplificazione amministrativa In Italia, il Governo ha adottato uno schema di testo unico volto a riordinare la materia amministrativa con particolare riguardo alla semplificazione della gestione ed alla documentazione informatica. Rilevante è l inserimento, ai fini di una effettiva attuazione del principio di trasparenza dell attività pubblica, della previsione concernente l accesso diretto, da parte sia di soggetti pubblici che privati, ai dati della amministrazione. Tuttavia, allo scopo di contemperare le esigenze di trasparenza con i limiti imposti dalla legge sulla privacy, il progetto subordina al rispetto della relativa normativa, l apertura online degli archivi a favore del privato. Per i soggetti pubblici l accesso viene condizionato dal richiamo generico alle finalità di cui al testo unico stesso. Il Garante della privacy non è del tutto concorde con la impostazione precedentemente descritta. In particolare, l Authority ha ritenuto che non può ammettersi un indiscriminato collegamento fra banche dati di soggetti pubblici e privati. Piuttosto è legittimo consentire il collegamento telematico per la consultazione di specifici documenti o certificati appositamente predisposti su supporto informatico dalle amministrazioni competenti. Inoltre, ha sottolineato che il richiamo generico alla normativa sulla privacy, quale limite all accesso agli archivi della pubblica amministrazione, non garantisce una effettiva tutela dei dati personali. Italia: progetto di legge per società fiduciarie In Italia, la Commissione finanze della Camera ha approvato il testo di legge che rivede la disciplina delle società fiduciarie attualmente ancora regolate da una ormai obsoleta normativa del Il progetto definisce le indicate società quali imprese autorizzate a prestare un servizio fiduciario, aventi sede legale e direzione in Italia. L oggetto della attività è individuata nella amministrazione di beni di terzi tramite intestazione degli stessi alla società fiduciaria e secondo le istruzioni impartite dal cliente oppure mediante incarichi di trustee. Una novità importante è costituita dalla introduzione di un codice deontologico che impone alla fiduciaria di operare sempre in base alle istruzioni fornite dal fiduciante e di non eseguire gli ordini impartiti da quest ultimo quando mancano i fondi necessari. Inoltre, è sancito il diritto del cliente di recedere in qualunque momento con la conseguenza che la società è tenuta ad attivarsi immediatamente perché i beni tornino in sua proprietà. Alla stessa stregua di quanto contemplato nel disegno di legge in materia di trust, è prevista la completa separazione patrimoniale tra i beni dei clienti detenuti dalla società fiduciaria e fra questi ed il patrimonio della società stessa. Con riguardo agli aspetti fiscali dell attività, sono esclusi dalla imposizione le operazioni di intestazione fiduciaria ed il successivo trasferimento della titolarità dei beni nuovamente in capo al cliente. I redditi o le plusvalenze derivanti dalla gestione vengono considerati realizzati dal fiduciante per il quale la società è tenuta ad effettuare la ritenuta d acconto.

7 LL 7 DAI PARLAMENTI Italia: il giudice di pace entra nel procedimento penale In Italia è stato approvato il decreto legislativo che assegna al giudice di pace i cosiddetti reati minori. Si tratta di condotte di microcriminalità, quali ingiurie, lesioni, percosse e furti minori, reati che, per quanto considerati di poca rilevanza penale, hanno un forte impatto sociale. Il nuovo procedimento si attiva su iniziativa della polizia giudiziaria o, se il reato è procedibile a querela, con ricorso immediato della persona offesa; quest ultima dovrà contestualmente formalizzare la costituzione di parte civile a pena di decadenza ed indicare in maniera esaustiva i fatti e le fonti di prova al fine di evitare che il giudice, ritenute insufficienti tali indicazioni, dichiari la inammissibilità del ricorso. Il pubblico ministero conduce le indagini ed autorizza la polizia giudiziaria a citare l imputato in giudizio o chiede l archiviazione del caso ma a tale ultima domanda è ammessa l opposizione della persona offesa. Convocate le parti in udienza, il giudice di pace, in presenza di una querela, tenta la conciliazione, altrimenti il processo prosegue con l assunzione delle prove e la pronuncia della sentenza. La condotta illecita è punibile con la pena pecuniaria, la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità; manca la sanzione detentiva in carcere ma nessuna delle pene inflitte può essere sospesa. Il reato può estinguersi se il fatto è di tenue gravità ed occasionale o in caso di condotta riparatoria volta a risarcire il danno e ad eliminare gli effetti della condotta criminale. Italia: adottata legge di ratifica trattati ed accordi internazionali anti-corruzione Il Parlamento italiano ha definitivamente ratificato le convenzioni Ue ed Ocse sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, compresi funzionari e membri di organi comunitari ed internazionali. La novità fondamentale della nuova legge è costituita dalla previsione di una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, esclusi i soggetti pubblici, da esercitarsi entro otto mesi dalla entrata in vigore del provvedimento normativo. Le sanzioni amministrative a carico degli indicati soggetti saranno irrogate dal giudice penale a seguito di reati commessi dagli amministratori o prestanomi nell interesse degli enti stessi. Le pene, di tipo pecuniario od a carattere interdittivo, sono piuttosto pesanti: sono previste sanzioni pecuniarie il cui importo va da 50 milioni fino a 3 miliardi di lire (nei limiti dei proventi del reato e del patrimonio dell ente) e misure interdittive che ostacolano l attività della impresa in vario modo, fino ad imporne la chiusura nei casi più gravi. Inoltre, è disposta la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono profitto o prezzo di reati contro la pubblica Amministrazione anche in presenza di patteggiamento. Infine, la legge definisce i reati di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione dei funzionari degli organismi della Unione europea e la corruzione di persone appartenenti a Paesi esteri o ad organizzazioni internazionali quando il fatto è commesso per ottenere utili da operazioni economiche internazionali. Italia: in vigore nuova legge sul diritto d autore In Italia, sono entrate in vigore nuove sanzioni per trafficanti ed acquirenti di prodotti contraffatti. Chiunque traffica con supporti audio o video falsi rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una pena pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire, mentre l acquirente è sanzionato con una multa di Lit Per le copisterie, dove è possibile fotocopiare al massimo il 15% di un libro, la violazione dell indicato limite è punito con la sospensione dell esercizio da 6 mesi ad un anno e con una multa da 2 a 10 milioni di lire. Molte polemiche ha sollevato la previsione del divieto di duplicazione dei software. Tale condotta che, secondo la vecchia normativa era vietata solo se le copie erano realizzate a fine di lucro, in base alla nuova legge, sarà punita anche se la duplicazione è destinata all uso privato. Infatti, la relativa sanzione si applicherà in presenza del più ampio fine del profitto che dovrebbe comprendere anche il risparmio di spesa ottenuto grazie alla copia per uso privato. Non altrettanto è stabilito per gli altri prodotti tutelati.

8 8 COMMERCIO INTERNAZIONALE LL Polonia: dalla Ue nuovi fondi per lo sviluppo L Unione europea ha stanziato la seconda quota di finanziamenti a favore della Polonia, rientranti nel cosiddetto programma nazionale (Pn) Phare I fondi sono riservati ad interventi di vario genere in alcune zone della Polonia, specificatamente la Slesia, i territori orientali della Varmia-Masuria, Podlachia e Lubelskie ed infine i Carpazi occidentali. Gli importi assegnati con la precedente quota sono stati destinati alla riorganizzazione delle istituzioni polacche ed allo sviluppo dei programmi di cooperazione transfrontaliera del Paese con la Germania, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. I nuovi stanziamenti sono in gran parte finalizzati alla costruzione di infrastrutture stradali che collegheranno zone industriali, turistiche e posti di frontiera. Altri fondi sono riservati alle piccole e medie imprese allo scopo di finanziare servizi di consulenza per lo sviluppo delle esportazioni, la formazione del personale, l inserimento delle garanzie di qualità e l introduzione di innovazioni tecnologiche. Un altra parte della seconda tranche Pn è destinata al cofinanziamento di progetti concernenti le infrastrutture comunali. Dal programma Phare saranno anche ricavate alcune risorse che, insieme ad un grosso prestito che la Banca europea degli investimenti (Bers) erogherà attraverso alcuni istituti bancari locali, serviranno a fornire liquidità al settore della industria lattiero-casearia. Usa/Ue: bozza di intesa per risoluzione contenzioso commerciale La Commissione europea ed i delegati degli Stati Uniti hanno firmato una bozza di accordo allo scopo di risolvere il contenzioso sorto sui sussidi all export concessi dal Governo Usa e ritenuti illegali dalla World trade organization (Wto, Organizzazione mondiale per il commercio) perché determinanti una ingiusta posizione di vantaggio concorrenziale degli esportatori americani nei confronti degli operatori di altri Paesi. L intesa prevede la rinuncia della Unione europea ad adottare sanzioni commerciali a titolo di rappresaglia contro il made in Usa e l impegno per Usa ed Ue a raggiungere un accordo nell ambito del Wto che tenga conto e garantisca i diritti e gli interessi dei Paesi europei. Italia: nuove assicurazioni Sace In Italia, l Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (Sace), ha adottato nuove forme contrattuali per le polizze assicurative contro i rischi delle transazioni internazionali. La delibera, approvata dal Consiglio di amministrazione dell Istituto, è stata assunta in base a quanto contenuto nella decisione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) che ha ridefinito le tipologie di rischi assicurabili dall Istituto di diritto pubblico ed i relativi premi. Le nuove polizze, definite credito acquirente e credito fornitore sono destinate alla copertura dei rischi derivanti, rispettivamente, dai crediti concessi da una banca italiana o estera ad una banca o impresa straniera per il finanziamento di operazioni di esportazione e dai crediti concessi direttamente dal fornitore italiano all acquirente estero. Le categorie dei rischi coperti, contenute nelle condizioni speciali della polizza, sono individuate in base alla natura pubblica del debitore straniero o al carattere politico e/o commerciale dell accadimento dannoso assicurato. Le innovazioni più importanti concernono la copertura di rischi di natura commerciale tra cui rilevano: la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell acquirente, il mancato ritiro delle merci e la ipotesi di vero e proprio inadempimento del debitore estero. Italia: accordo con la Nigeria per tutela investimenti In Italia, il Ministro dell industria ed il Sottosegretario nigeriano agli affari esteri hanno stretto una intesa finalizzata a promuovere la realizzazione di investimenti reciproci nei due Paesi. Nell accordo sono previste particolari facilitazioni per l insediamento di strutture da parte degli operatori stranieri, nonché agevolazioni fiscali per la attuazione di operazioni di trasferimento di utili e capitali.

9 LL DAI PALAZZI 9 Germania: atti giudiziari inviati via In Germania, nell ambito di un progetto di riforma del diritto processuale, il Governo tedesco ha deciso di legittimare l uso della posta elettronica nelle procedure. Pertanto, gli avvocati potranno trasmettere alle cancellerie dei tribunali documenti ed atti giudiziari via . Unione europea: esame progetto di tassazione del risparmio transfrontaliero Gli Stati membri della Unione europea hanno raggiunto un accordo per agevolare l iter di approvazione della proposta di direttiva in materia di tassazione del risparmio transfrontaliero. La intesa, su cui i rappresentanti dei Paesi Ue hanno concordato, si fonda essenzialmente su due punti: scambio di informazioni tra le autorità dei diversi LETTERA PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE LEGALE In Italia, il Ministero delle finanze ha diramato una circolare con la quale viene precisato il trattamento tributario cui assoggettare i redditi derivanti da attività, atti o fatti considerati illeciti dal punto di vista civile, penale ed amministrativo. In proposito, il Ministero sottolinea la liceità e la inevitabilità dell attività di gestione dei beni nonostante la illecita provenienza degli stessi. Secondo l Amministrazione fiscale, tali proventi non possono beneficiare di particolari esenzioni ma vanno assoggettati a tassazione con riferimento alle ordinarie categorie di reddito previste dal t.u. delle imposte sui redditi in quanto non è condivisibile la tesi contraria che escluderebbe da imposizione i redditi provenienti da patrimoni sottoposti a provvedimenti penali di confisca o sequestro sulla base di una forzatura nella interpretazione della normativa vigente in materia. Nella circolare, viene anche individuato il soggetto passivo di imposta in colui il quale assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati che potrà essere lo Stato o l indiziadirettore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di A&A Group editore: Acampora & associati S.r.l. sede: via Pompeo Magno, Roma (Italia) Tel Fax letteralegale@theaea.com collaborazioni: sono gradite segnalazioni di eventi da partecipare tramite la Lettera legale distribuzione: gratuita stampa: Lito Sud S.r.l. - Roma Stati ed abolizione del segreto bancario. La attuazione del progetto avverrà gradualmente attraverso tre diverse fasi consistenti, la prima, nella applicazione di un codice di condotta che comporti la abrogazione delle disposizioni, contenute negli ordinamenti giuridici dei vari Stati, riguardanti la concorrenza fiscale, che avvantaggino particolari categorie di contribuenti a scapito di altre. Il secondo stadio è rappresentato dalla approvazione di una proposta di direttiva statuente la esenzione totale dei pagamenti di interessi e canoni percepiti da una società consociata in un Paese membro diverso da quello in cui la stessa ha sede. La terza fase riguarda la approvazione della proposta di direttiva tendente a garantire una imposizione uniforme degli interessi percepiti dai contribuenti in uno Stato diverso da quello di residenza. Unione europea: per gli stranieri nuove regole per il rimborso iva La Commissione europea ha approvato un documento con il quale sono state delineate nuove disposizioni in materia di rimborso dell iva versata in uno degli Stati membri da parte di operatori economici stranieri. Secondo le nuove regole, i soggetti passivi iva che abbiano assolto la imposta in un Paese Ue, avranno la possibilità di recuperarne l importo deducendolo dalle dichiarazioni presentate dagli stessi nel proprio Stato di residenza. Il meccanismo tracciato dall Esecutivo europeo sostituirebbe la istanza di rimborso dell iva attualmente presentata dai soggetti passivi stranieri che, privi di stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale all estero, abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini iva al di fuori del proprio Stato di appartenenza. Italia: tassazione redditi derivanti da beni sequestrati

10 10 LL DAI PALAZZI to a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni. Pertanto, durante il sequestro, l amministratore giudiziario agisce nella qualità di rappresentante che gestisce un patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. Italia: nuove regole per i domini In Italia, la Naming authority, l organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale opera il Registro nazionale per i nomi di dominio, ha adottato alcune modifiche normative che introducono importanti novità in materia. Le innovazioni concernono la legittimazione del trasferimento dei nomi di dominio e l introduzione di una procedura amministrativa finalizzata a dare una soluzione più rapida alle controversie sulla titolarità dei nomi del web. Il passaggio di proprietà va comunicato al Registro tramite la presentazione di una lettera di assunzione di responsabilità da parte del cessionario ed una dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario attestante l avvenuto trasferimento. La procedura amministrativa, di natura extragiudiziale, sarà trattata da soggetti privati definiti enti conduttori e l oggetto dovrà essere limitato alle ipotesi in cui il ricorrente lamenti la identità o la affinità del proprio nome a quello di un terzo, purché questi non abbia alcun diritto sul nome e lo abbia acquisito in mala fede. La nuova forma di risoluzione dei conflitti non escluderà il ricorso al giudice ordinario per le ipotesi più gravi. Italia: criteri di deducibilità per società collegate Il Comitato consultivo per la applicazione delle norme antielusive, contenute nel t.u. delle imposte sui redditi vigente in Italia, ha emesso un parere sulla questione della deducibilità dei costi sostenuti per la esecuzione di operazioni poste in essere tra due imprese collegate aventi sede in Stati diversi, di cui uno a fiscalità agevolata. Il Comitato si è pronunciato a seguito di un quesito, riguardante il trattamento tributario delle spese documentate, posto da una impresa italiana che si proponeva di istituire a Hong Kong una società a capitale misto sottoposta al proprio controllo, con l intento di promuovere la commercializzazione delle proprie merci sul mercato dell Estremo Oriente. Nel parere, il Comitato individua nella intenzione della società di incentivare lo sviluppo della attività economica l elemento di spicco da verificare in questi casi, considerandolo requisito imprescindibile dei tre principi di inerenza, certezza e congruità elencati quali criteri da accertare per la deducibilità dei costi. Italia: San Marino nel mirino del fisco L interscambio commerciale tra l Italia e la Repubblica di San Marino è sotto i riflettori del fisco italiano che si è prefisso l obiettivo di sgominare le pratiche finalizzate ad evadere le imposte nonché a prevenire i comportamenti illeciti riscontrabili nelle operazioni di importexport intercorrenti tra gli operatori economici dei due Paesi. Una nuova circolare della Amministrazione fiscale italiana evidenzia la esigenza di avviare controlli mirati, preceduti da una intensa attività di individuazione dei contribuenti considerati a rischio per la propensione a realizzare operazioni in frode alla legge messe a punto con la complicità di soggetti economici residenti in altri Stati membri della Unione europea. Nell elenco dei soggetti considerati a rischio, alla cui individuazione si procedrà sulla base di determinati indicatori di pericolosità, emergono le imprese che esercitano attività di distribuzione di beni di largo consumo che hanno presentato richieste di rimborsi iva per importi elevati. È, altresì, previsto l avviamento di apposite procedure informatiche per la gestione delle informazioni e la programmazione degli accertamenti fiscali. Il provvedimento tenta di adeguare i rapporti con la Repubblica di San Marino ai modelli fiscali internazionali di trasparenza, scambio di informazioni e correttezza nella competizione fiscale stabiliti dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Intanto è all esame della Autorità monetaria di San Marino il trattato che prevede la utilizzazione dell euro a far data dal 2002, alla cui approvazione seguirà la ratifica in sede di Unione europea.

11 LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA 11 Svizzera: bloccato scambio di informazioni con la Consob In Svizzera, il Tribunale federale, l Autorità giudiziaria suprema del Paese, ha sospeso la procedura di scambio di informazioni in corso tra la Commissione nazionale della società e la borsa (Consob) ed il corrispondente organismo di controllo svizzero, la Commissione federale delle banche. Lo scambio di informazioni si stava svolgendo in base ad una intesa conclusa lo scorso anno. Il Tribunale federale elvetico ha statuito che la sfera di autonomia della Consob non è tale da assicurare l uso delle informazioni esclusivamente da parte del destinatario ed unicamente per lo scopo in base al quale sono state fornite. La normativa svizzera, infatti, al fine di tutelare la sfera privata, richiede che le notizie siano coperte dal massimo riserbo e che siano usate esclusivamente per i motivi che ne hanno giustificato la comunicazione riservata. Unione europea: giudice nazionale disapplica legge emessa contro richiesta Ue La Corte di giustizia europea è stata investita della pronuncia sulla interpretazione di una direttiva statuente una procedura di informazione preventiva a carico di tutti gli Stati membri per le ipotesi in cui essi emettano provvedimenti che disciplinano requisiti o specificazioni tecniche vincolanti per la commercializzazione o utilizzazione di un prodotto. La indicata direttiva impone al Paese membro la notifica alla Commissione europea del progetto di atto legislativo, regolamentare o amministrativo che contenga la regola tecnica. Inoltre, è previsto che, se la Unione ha intenzione di legiferare sull argomento, la Commissione possa richiedere allo Stato membro di rinviare di dodici mesi l adozione del provvedimento, in attesa della regolamentazione comunitaria. La Corte si era già pronunciata in materia ed aveva ritenuto che il mancato rispetto dell obbligo informativo, costituendo un vizio procedurale sostanziale, determina la inefficacia della regola tecnica e di conseguenza la competenza del giudice nazionale a disapplicarla. La nuova pronuncia ha esteso la medesima interpretazione anche all ipotesi di mancato rispetto dell invito a non legiferare in attesa che la Comunità intervenga sull argomento. La Corte di giustizia ha ritenuto che entrambi i doveri sono imposti per lo stesso scopo: la necessità di eliminare o di limitare gli ostacoli agli scambi attraverso l informazione dei Paesi Ue e l attribuzione agli stessi del tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci conseguenti alla misura adottata. È stato altrsì precisato che tale conclusione non contrasta affatto con il principio in base al quale le disposizioni contenute nelle direttive non hanno effetto diretto nei confronti del singolo, in quanto la direttiva non definisce il contenuto sostanziale in base al quale il giudice nazionale è tenuto a risolvere la controversia, né crea diritti ed obblighi in capo ai singoli individui. Unione europea: illegittimo l aiuto di Stato che danneggia la concorrenza La Corte di giustizia europea si è pronunciata sulla legittimità del c.d. aiuto di Stato concesso sotto forma di agevolazioni fiscali riconosciute a favore delle imprese di nuova costituzione in determinate regioni degli Stati-membri. Le questioni affrontate dalla Corte di giustizia scaturiscono dalla impugnazione, da parte del Governo tedesco, di una decisione emessa dalla Commissione Ue con la quale veniva imposta la abrogazione di una disposizione, contenuta nel Einkommensteuergesetz vigente nella Repubblica federale tedesca, statuente particolari sgravi fiscali a vantaggio delle imprese situate nei nuovi Länder ed a Berlino ovest con un conseguente incremento della domanda di partecipazione al capitale delle stesse. La decisione si basava sulla constatazione, da parte dell Esecutivo comunitario, della ingiustificata discriminazione che la norma controversa avrebbe introdotto, favorendo le aziende beneficiarie delle agevolazioni fiscali a scapito delle concorrenti nonché producendo effetti distorsivi sulla concorrenza con inevitabili ripercussioni negative sulla libertà degli scambi

12 12 LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA commerciali tra i diversi Stati membri in ambito comunitario. Di contro, il Governo tedesco ha addotto, a sostegno della domanda di annullamento della decisione dell Esecutivo Ue, la violazione del Trattato Ce e la incompatibilità della stessa con i principi del diritto comunitario. La Corte ha confermato la decisione della Commissione europea respingendo, invece, il ricorso proposto dal Governo tedesco in quanto non ha riscontrato nella tesi di quest ultimo la esistenza di elementi in grado di dimostrare che il provvedimento statale controverso fosse necessario per compensare gli svantaggi economici subiti dalle piccole e medie imprese private nella ex Germania dell Est a causa della divisione geografica del territorio. Unione europea: esente da imposta il patrimonio investito in azioni di società di altro Stato membro La questione pregiudiziale sottoposta alla attenzione della Corte di giustizia europea concerne la legittimità della imposta annuale diretta che grava sul patrimonio, cui sono soggette tutte le persone fisiche residenti nei Paesi Bassi nonché i soggetti stranieri che ivi dispongono di un patrimonio. In particolare, la legge istitutiva della imposta sul patrimonio, a seguito di un emendamento, prevede la c.d. esenzione d impresa statuente l esonero da imposizione del patrimonio investito dai contribuenti esercenti una o più attività imprenditoriali. Tuttavia, nel caso di specie, l ispettore tributario olandese della divisione privati/imprese di Gorinchem non aveva riconosciuto tale esenzione in favore di un contribuente detentore di partecipazioni al capitale di una società avente sede in un altro Stato, eccependo nei suoi confronti il difetto del requisito dello stabilimento nel territorio dei Paesi Bassi. In proposito, la Corte adita, pur ribadendo che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, ha sottolineato la necessità che le legislazioni nazionali siano conformi ai principi fondamentali del diritto comunitario, tra i quali va ricompreso il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza. Fatta questa premessa, la Corte ha affermato la illegittimità della normativa tributaria olandese che attribuisce ai cittadini residenti una esenzione totale o parziale dalla imposta sul patrimonio a fronte del capitale investito in azioni delle società subordinando, tuttavia, l esonero da tassazione al presupposto che la partecipazione sia detenuta in un ente stabilito nei Paesi Bassi e negandola, invece, ai detentori di titoli azionari di persone giuridiche residenti in altri Paesi Ue. Unione europea: ammesse limitazioni a detrazioni iva basate su generico pericolo di frode La questione pregiudiziale esaminata dalla Corte di giustizia europea trae origine da due controversie, pendenti dinanzi ai Tribunaux administratifs di Melun e Nantes (Francia), sorte tra due società e la Amministrazione fiscale francese, riguardanti la validità della decisione del Consiglio Ue con la quale la Francia veniva autorizzata ad applicare una disposizione in deroga alla c.d. standstill, contenuta nella direttiva concernente la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d affari. La standstill è una clausola di blocco che prevede il mantenimento delle esclusioni, in base alle relative normative nazionali dei vari Stati membri, del diritto di detrazione dell iva già vigenti anteriormente alla entrata in vigore della suddetta direttiva. In particolare, i due contenziosi scaturivano da accertamenti tributari esperiti nei confronti delle due società a seguito della esclusione del diritto di detrazione dell iva relativa alle spese concernenti alloggio, ristorazione, ricevimenti e spettacoli. Il Governo francese sottolineava la rilevanza della misura normativa controversa nella lotta alla evasione fiscale ed alla possibilità di frode ai danni del fisco che deriverebbero dalla sottrazione alla imposta di spese che, per loro natura, costituiscono consumi finali. Di parere contrario si è, invece, dimostrata la Corte di giustizia, sostenendo la non necessità di una disposizione consistente nella esclusione, in linea di principio, del diritto alla detrazione di talune spese, considerato un criterio fondamentale del sistema dell iva, attuato dalla summenzionata direttiva comunitaria, quando nell ordinamento giuridi-

13 LL 13 DALLE AULE DI GIUSTIZIA co nazionale si possano inserire o esistano mezzi alternativi altrettanto idonei e per di più meno pregiudizievoli. Unione europea: il rischio di confusione del marchio non si presume La Corte europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione da dare ad alcune disposizioni della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d impresa. L intervento concerne la parte della normativa in cui viene riconosciuto il diritto del titolare del segno distintivo di vietare a terzi l uso nel commercio di un marchio identico o affine a quello protetto per prodotti o servizi identici o affini a quelli distribuiti dal detentore dell esclusiva quando la indicata situazione dia origine ad un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d impresa. In particolare, la Corte è stata chiamata a decidere se è corretto interpretare la direttiva nel senso che, data la notorietà di un marchio, si può presumere l esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto della presenza di un rischio di associazione. La Corte di giustizia ha ribadito che le due nozioni non sono alternative e che, poiché il rischio di associazione concorre a precisare la portata del pericolo di confusione, la tutela non ha luogo se non vi è la probabilità che il consumatore scambi un segno distintivo con l altro. Inoltre, è stato chiarito che la presenza del rischio di confusione non può mai essere presunta ma deve essere sempre accertata anche per il marchio rinomato. Usa: caso Microsoft resta in Corte d Appello Negli Usa, il giudizio sulla asserita posizione dominante della Microsoft sarà sottoposto all esame della Corte d Appello di Washington. Così si è pronunciata la Corte suprema dopo essere stata investita della decisione in merito alla opportunità di saltare il grado di appello a norma dell Expediting act, una legge che consente il passaggio diretto delle pronunce di primo grado alla Corte suprema, nella ipotesi in cui la vicenda rischia di avere una rilevante incidenza sulla economia americana. La pronuncia di primo grado aveva ordinato la scissione in due della società, distinguendo le attività connesse alla gestione del sistema operativo Windows da quelle relative ai software applicativi. Italia: il mancato deposito preventivo delle azioni non invalida la delibera In Italia, la Corte d Appello di Roma ha emesso un decreto con cui, in contrasto con la posizione giurisprudenziale dominante, ha ritenuto valida la delibera assembleare anche se assunta in difetto del preventivo deposito dei titoli azionari presso la sede sociale previsto dall art cod.civ. A tale conclusione, la Corte è giunta considerando che la legge non prescrive alcuna sanzione di nullità per il caso di mancato rispetto della indicata formalità e che il deposito dei titoli costituisce semplicemente un onere per ciascun socio il cui mancato adempimento legittima la opposizione degli amministratori al suo intervento in assemblea. Italia: rilevanza probatoria dei dati dei conti bancari non risultanti nelle scritture contabili La questione esaminata dalla Corte di Cassazione italiana concerne la impugnazione dell avviso di rettifica emesso da un Ufficio iva nei confronti di un contribuente al quale veniva contestata la effettuazione di operazioni di compravendita di merci senza la emissione di fatture. Il contribuente, vittorioso in primo grado, soccombeva in appello e proponeva ricorso in Cassazione adducendo la violazione delle norme in materia di onere probatorio, lamentando la mancata dimostrazione analitica, da parte dell Ufficio contendente, delle operazioni che si ritenevano avvenute in violazione della legge sull iva ed eccependo la assenza del contraddittorio, nella fase amministrativa, la cui instaurazione, avrebbe consentito la ricostruzione della contabilità con tutte le giustificazioni concernenti le singole movimentazioni dei conti. La Cassazione ha respinto la tesi addotta dal contribuente affermando la utilizzabilità, ai

14 14 DALLE AULE DI GIUSTIZIA LL fini della ricostruzione delle operazioni imponibili, delle cc.dd. presunzioni semplici, nel caso di specie, rappresentate dai risultati delle verifiche disposte sui conti bancari del ricorrente, purché gravi, precise e concordanti nonché la possibilità di desumere indirettamente da tali presupposti le omissioni e le false ed inesatte indicazioni. Nella sentenza della Corte Suprema è stato, altresì, sottolineato il carattere di presunzione relativa della utilizzabilità dei dati, risultanti dai conti bancari, come base delle rettifiche, fatta salva la prova contraria allorquando, cioè, il contribuente dimostri che ne abbia tenuto conto nelle dichiarazioni dei redditi o che gli elementi in questione non si riferiscano ad operazioni imponibili. Italia: non costituisce reato la emissione di fatture per falsi corrispettivi In Italia, una nuova pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto progredire ulteriormente il processo di depenalizzazione avviato con la entrata in vigore della legge che riforma il sistema penale-tributario e che si collega alla normativa introducente, nell ordinamento giuridico vigente, la figura del giudice unico. La Cassazione ha così ampliato la depenalizzazione ricomprendendo anche la ipotesi di annotazione di fatture contenenti la indicazione di corrispettivi per un ammontare superiore a quello effettivo nonché il caso di omessa o infedele annotazione dei compensi ai fini delle imposte indirette e dell iva. A questo proposito, giova sottolineare che nel ridisegnare la normativa sui reati tributari, il Legislatore ha abrogato il principio di ultrattività delle leggi finanziarie adottando la regola della retroattività a favore del reo. A corollario di ciò rilevano: il principio della abolitio criminis, che esclude la punibilità nel caso in cui la legge posteriore non consideri più un dato fatto come reato, e la regola della lex mitior per la quale, la questione scaturente dalla differenza tra la legge vigente al tempo della commissione del reato e la successiva, è risolta con la applicazione della normativa più favorevole al reo. Nel caso di specie, la Cassazione, pur ammettendo la possibilità di ricondurre i fatti sanzionati precedentemente dalla abrogata legge nota con il nome di manette agli evasori all art. 2 del dlgvo, attualmente vigente, riguardante la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha accolto la tesi sostenuta dall imputato non ravvisando la presentazione da parte sua di dichiarazioni fiscali false nella compilazione delle quali siano state utilizzate fatture o documenti per far risultare elementi passivi in realtà fittizi. Inoltre, coloro i quali siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un fatto non più considerato come reato dalla nuova legge, hanno la possibilità, presentando una apposita istanza al giudice della esecu- zione, di ottenere la revoca del provvedimento per abolizione dell illecito, con la automatica estinzione sia della pena principale che delle sanzioni accessorie. Italia: rettifica della dichiarazione per dividendi esteri La Corte di Cassazione italiana si è pronunciata sui criteri che l Amministrazione fiscale deve tenere presente nella rettifica delle dichiarazioni dei redditi contenenti la indicazione di un credito di imposta per i dividendi percepiti all estero corrisposti da una società avente sede negli Stati Uniti. Nel caso di specie, la Cassazione non ha condiviso la tesi sostenuta dall Ufficio tributario che, nell esperire la procedura prevista dall art. 36-bis del dpr n. 600/1973 sull accertamento delle imposte sui redditi vigente in Italia, si è avvalsa di criteri automatici ravvisando la esistenza di un errore materiale di calcolo. Accogliendo il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento notificategli a seguito della iscrizione a ruolo di somme di cui risultava debitore nei confronti del fisco, la Corte suprema ha sottolineato che il coinvolgimento di questioni giuridiche risolvibili alla luce delle disposizioni contenute nei trattati contro le doppie imposizioni oltre che della normativa tributaria nazionale, rendono necessaria una attività di interpretazione e di approfondimento non contemplata dal citato art. 36-bis.

15 LL DOVE SI RIUNISCONO 15 Amsterdam: corso sulla tassazione internazionale degli Usa Il 16 e 17 novembre 2000, si svolgerà ad Amsterdam un seminario, organizzato dalla IBFD International Tax Academy (International Bureau of Fiscal Documentation), durante il quale sarà esaminato il sistema di imposizione diretta degli Stati Uniti. Gli Usa sono conosciuti per la particolare complessità della struttura normativa concernente la tassazione dei redditi. Il corso intende dare ai partecipanti, previa introduzione generale sul sistema fiscale del Paese, chiarimenti e spiegazioni sui principi ed aspetti fondamentali del fisco statunitense con particolare riferimento agli elementi internazionali della imposizione. Sarà esaminata dettagliatamente la tassazione dei redditi delle persone giuridiche. In particolare, saranno oggetto di approfondimento i seguenti argomenti: le problematiche derivanti dalla costituzione di una società negli Usa, i redditi assoggettabili a tassazione, la imposizione per le società straniere operative negli Usa e per quelle statunitensi che svolgano attività all estero, il tranfer pricing ( prezzi di trasferimento ) ed infine i trattati contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati Uniti. La partecipazione al corso non richiede conoscenza del sistema fiscale Usa, ma familiarità con i principi impositivi generali inclusi gli aspetti fiscali internazionali. Amsterdam: seminario sul tranfer pricing dei beni immateriali Si terrà ad Amsterdam, il 7 e 8 dicembre 2000, un convegno, organizzato dalla IBFD International Tax Academy, che affronterà gli aspetti della tassazione del transfer pricing dei beni immateriali. L incontro introdurrà il concetto di proprietà immateriale per poi approfondire l idea, i metodi ed i principi del transfer pricing. Verrà affrontato un caso pratico per chiarire le modalità di realizzazione di una politica di transfer pricing e la relativa normativa fiscale. I partecipanti dovranno avere una conoscenza base dell argomento trattato per esperienza personale o per aver già frequentato un corso almeno introduttivo dei concetti generali in materia. Barcellona: congresso in materia fiscale Avrà luogo a Barcellona dall 8 al 10 novembre 2000 un meeting sulla imposizione fiscale in Europa e negli Stati Uniti, organizzato dalla American tax institute foundation. Il programma del meeting verterà sullo studio dei principali temi in materia di tassazione in Europa e negli Stati Uniti. Riguardo alla imposizione fiscale europea, saranno affrontati l impatto in Europa della manovra finanziaria approvata nel Regno Unito, la ultima riforma fiscale in Germania, la evoluzione delle normative francese ed italiana in materia tributaria- /internazionale e gli sviluppi del regime fiscale olandese. Il suddetto programma includerà anche l esame delle iniziative in materia fiscale assunte dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La sessione del corso dedicata agli Usa riguarderà in modo particolare gli aspetti fiscali della legislazione statunitense che si ripercuotono sul commercio internazionale e sulle attività di prestazioni di servizi finanziari. Mumbai: conferenza sull e-commerce e sulla fiscalità internazionale La International fiscal association - Asia regional conference - in collaborazione con la Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) organizza un incontro sul commercio elettronico e sulla fiscalità internazionale nei territori asiatici, che si terrà a Mumbai (India) dall 8 al 10 novembre La conferenza rappresenterà la occasione per fornire risposte a quesiti sulla natura giuridica delle transazione effettuate tramite internet, sulla disciplina normativa delle stesse e sui principi da porre a fondamento della imposizione fiscale dell e-commerce. In particolare, sarà affrontata la esperienza dell India nell affrontare gli aspetti legali e fiscali del commercio elettronico. Seguirà una analisi dei trattati fiscali contro le doppie imposizioni e dei lavori in corso presso la Ocse, con un particolare

16 16 DOVE SI RIUNISCONO LL approfondimento della tassazione dei consumi derivanti dalle transazioni commerciali online. Non saranno trascurate le problematiche e le opportunità fornite dalle nuove tecnologie informatiche nella amministrazione del meccanismo impositivo. Varsavia: forum sulla massimizzazione delle nuove opportunità nel settore finanziario Il 21 e 22 novembre 2000, si svolgerà a Varsavia un seminario, organizzato dalla Euromoney institutional investor plc, durante il quale saranno esaminati i recenti sviluppi avvenuti nel settore finanziario in Polonia. La Polonia rappresenta attualmente il primo Paese della Europa dell Est nel processo evolutivo del sistema finanziario registrato negli ultimi due anni. La lungimiranza e la flessibilità dimostrate dagli istituti bancari e dai fornitori di servizi finanziari polacchi hanno posto le basi per lo sviluppo di un sistema economico fortemente incentivante dell afflusso di capitali provenienti dall estero accelerando il processo di avvicinamento della Polonia alla Unione europea. Si è constatato che al fine di sfruttare al massimo il momento propizio, appare determinante la collaborazione tra gli operatori finanziari e gli imprenditori per raggiungere l obiettivo di realizzare più alti margini di profitto. Tale forum si propone di portare a conoscenza degli esponenti maggiormente rappresentativi del settore imprenditoriale i recenti sviluppi dei mercati finanziari. Inoltre, il dibattito in programma consentirà il confronto tra i rappresentanti del mondo bancario e quelli del settore imprenditoriale per un migliore soddisfacimento delle rispettive esigenze. SERVIZIO ON-LINE Questo numero e gli arretrati della Lettera legale sono consultabili su internet all indirizzo: Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella Lettera legale ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: A&A Group - via Pompeo Magno, Roma (via letteralegale@theaea.com) La Lettera legale è realizzata con l apporto dei professionisti di A&A group nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dubai, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo. Milano: convegno sulla distribuzione del leasing e del factoring in banca La Sda Bocconi, Scuola di direzione aziendale, divisione intermediari finanziari, banche e assicurazioni ha organizzato un convegno sulla distribuzione del leasing e del factoring in banca, che si svolgerà a Milano dal 13 al 15 novembre Il programma è stato formulato tenendo in considerazione l obiettivo delle aziende bancarie consistente nella vendita con successo del leasing e del marketing, per la cui realizzazione sono necessarie specifiche competenze volte a valorizzare la differenziazione di tali prodotti rispetto ai finanziamenti bancari tradizionali. Inoltre, il governo efficace della distribuzione del leasing e del factoring in banca presuppone una gestione attenta delle interrelazioni rispetto alla attività creditizia ed ai meccanismi di controllo adeguati a cogliere il contributo complessivo alla creazione del valore degli istituti bancari. Milano: convegno sulle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nel bilancio di esercizio Organizzato dalla Ita - convegni e formazione dal 1973, si terrà a Milano, il 7 novembre 2000, un incontro vertente sugli aspetti contabili, civilistici e fiscali delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nel bilancio di esercizio. Nel corso della conferenza, saranno analizzati anche le nuove regole di rivalutazione.

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