GUIDA ALL APERTURA DEL CONTO MARCALIKE (ISTRUZIONI DI ADESIONE)

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1 GUIDA ALL APERTURA DEL CONTO MARCALIKE (ISTRUZIONI DI ADESIONE) Richiedere il tuo conto CONTO ON LINE a Banca della Marca è semplicissimo! Accedi al sito 1. Stampa, firma e invia il modulo di adesione e la fotocopia dei documenti - leggi la documentazione presente nell area Consulta i documenti - compila la richiesta di apertura del conto inserendo i tuoi dati. Tieni a portata di mano un documento d identità, il codice fiscale e il codice IBAN se sei già cliente di una banca che non sia online (ti servirà per effettuare l identificazione senza doverti recare presso una filiale). Stampa e firma i seguenti documenti: il contratto del modulo di adesione e di eventuali altri servizi che vuoi attivare (4 firme per ciascun intestatario) la fotocopia fronte/retro di un documento di identità (carta d identità/patente di guida/passaporto) di ogni intestatario (Attenzione, il documento d identità deve essere lo stesso indicato durante la registrazione online) la fotocopia del codice fiscale di ogni intestatario Invia tutta la documentazione (assieme alla ricevuta del bonifico rilasciata dallo sportello della tua banca, qualora tu decida di optare per questo tipo di riconoscimento) a: Banca della Marca Credito Cooperativo Ufficio Banca Telematica Via G.Garibaldi Orsago -TV- 2. Identificazione/riconoscimento Se sei già cliente di una banca non online è sufficiente che tu disponga un bonifico dal conto della banca tradizionale al conto marcalike. Tale conto dovrà essere intestato a tutti i richiedenti l apertura del Conto Marcalike. Altrimenti sarà necessario che ti rechi presso una delle filiali Banca della Marca per il riconoscimento. Riconoscimento con bonifico. Invia un bonifico qualificato, ossia un bonifico fatto da una Banca dove sei attualmente correntista, di importo non inferiore a 200 euro. Riconoscimento di persona. Ogni intestatario deve recarsi presso uno sportello di Banca della Marca per effettuare il riconoscimento. 2. Attivazione del conto Non appena la Banca riceverà i tuoi documenti ti contatterà per confermarti l avvenuta accensione del conto. Ti ricordiamo che prima dell adesione del servizio, è necessario prendere visione delle norme contrattuali e di tutti i documenti presenti nella sezione Consulta i documenti.

2 BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA Via G. Garibaldi, 46 - C.P Orsago TV- Tel. 0438/9931 Fax 0438/ Sito Internet: info@bancadellamarca.it Codice ABI: 7084/7 Codice Fiscale e Partita Iva: Iscrizione all albo delle Aziende di Credito: n Iscrizione al registro delle imprese di Treviso: n Iscrizione CCIAA/REA TV n Iscrizione Albo Cooperative n. A Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Contratto di apertura di Conto Corrente e Servizi collegati <<Descrizione prodotto>> Conto n. <<Codice rapporto>> <<Luogo>>, <<Data>> INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE <<Cognome>> <<Nome>> Cognome e nome <<Descrizione tipo documento>> Tipo documento di identità <<Ente rilascio documento>> Luogo di rilascio <<Indirizzo residenza>> Pagina 1 di 22 <<C.A.P. residenza>> Indirizzo e numero civico CAP Località <<Provincia di residenza>> <<Stato di residenza>> <<Numero documento>> Numero documento <<Sesso>> Sesso (M/F) <<Data inizio documento>> Data del rilascio <<Località di residenza>> <<Codice Fiscale>> Provincia Paese Codice fiscale <<Descrizione titolo di studio>> Titolo di studio <<Descrizione professione>> Professione <<N.ro cellulare>> <<N.ro telefono>> << >> Cellulare Telefono <<Data di nascita>> <<Luogo di nascita>> <<Provincia di nascita>> Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese <<Stato di nascita>> Io sottoscritto premesso che ho ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla Trasparenza bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo del Conto corrente n. <<Codice rapporto>>, comprensivo dei servizi di pagamento, e la consegna in tempo utile prima della conclusione del presente atto di una copia del testo contrattuale idonea per la stipula completa del foglio informativo, richiedo l apertura di un conto corrente e dei servizi collegati di seguito indicati. In caso di rapporto cointestato a due persone, la facoltà di firma si intende disgiunta. Ho diritto di recedere dal contratto, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, tramite l invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca della Marca Credito Cooperativo Ufficio Banca Online, via Garibaldi Orsago (TV). In tal caso, le eventuali operazioni ed i pagamenti da me disposti sino al ricevimento da parte della Banca della suddetta comunicazione di recesso si intenderanno validi ed efficaci nei miei confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti da me ricevuti. Richiesta servizi aggiuntivi

3 Io sottoscritto <<Nome>> <<Cognome>> richiedo, in aggiunta al Conto Corrente, l attivazione di alcuni prodotti e servizi aggiuntivi di seguito elencati, coerentemente alle norme contrattuali di seguito indicate; prendo atto che il rilascio della carta di debito e l attivazione dei servizi di internet banking avvengono contestualmente all apertura del conto corrente, mentre l attivazione del conto deposito e del conto deposito step-up è facoltativa e i relativi prodotti vengono dunque accesi su specifica richiesta da parte del Cliente: CARTA DI DEBITO CON FUNZIONI DI BANCOMAT, PAGOBANCOMAT, VPAY E FASTPAY Nr. 1 (uno) carta di debito a me intestata abilitata ai servizi Bancomat, Pagobancomat, VPAY e pedaggi autostradali (FastPay), con le condizioni di utilizzo e di spendibilità previste nel Foglio Informativo allegato al presente contratto. In caso di accettazione da parte Vostra che sarà subordinata alla Vostra positiva valutazione chiedo di inviare la carta ed il relativo P.I.N., che avrò cura di gestire sotto la mia responsabilità sulla base delle norme contrattuali sotto indicate, all indirizzo di corrispondenza già indicatovi. SERVIZI DI INTERNET BANKING Nr. 1 (uno) postazione InBank Base Dispositiva con annesso strumento di sicurezza Token, intestata a: <<Nome>> <<Cognome>> Cognome e nome (unico intestatario) e con abilitazione di tutti i rapporti nominativi accesi o che saranno aperti presso Banca della Marca Cred.Cooperativo a me intestati, cointestati ad esclusione dei rapporti a firma congiunta o per la quale avrò ricevuto delega ad operare. Il collegamento ad Inbank può essere effettuato accedendo all indirizzo internet o direttamente dal sito Lo strumento di sicurezza denominato Token associato al servizio Inbank è da utilizzare obbligatoriamente nella fase di inoltro di ogni singola disposizione di pagamento. Vi chiedo di inviare il dispositivo, a mio rischio e sotto la mia responsabilità, all indirizzo di corrispondenza già indicatovi. Le disposizioni di Bonifico possono essere inoltrate nel rispetto dei limiti di seguito indicati: - limite massimo giornaliero per l invio Bonifici Italia E ,00 - limite massimo giornaliero per l invio Bonifici Esteri E ,00 Chiedo l attivazione delle seguenti abilitazioni: INFOSMS Il servizio prevede: - l invio automatico di un SMS al cellulare indicatovi ogniqualvolta verrà da me inviata una disposizione di bonifico tramite Inbank (internet banking) per importo superiore a euro 2.000,00; - la possibilità di richiedere tramite SMS le informazioni relative al saldo ed all ultimo movimento di uno o più rapporti di c/c collegati; - la possibilità di richiedere tramite SMS informazioni varie quali la lista dei numeri utili per effettuare il blocco della carta, l elenco degli sportelli ATM di una città, le quotazioni dei cambi valute, ecc. - il blocco e lo sblocco dell operatività dispositiva della propria utenza con un messaggio SMS; - il blocco e lo sblocco dell utenza Inbank con un messaggio SMS. L elenco dei messaggi e la relativa sintassi sono forniti in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto. Inoltre potrò autonomamente attivare i seguenti ulteriori servizi informativi: sms di login per ogni accesso al portale Inbank; di login a Inbank e/o di invio disposizione di bonifico; SMS e verranno inviate ai riferimenti indicati nella sezione Intestazione del Conto Corrente. PAGOLIGHT La banca consente al cliente di inviare disposizioni varie di pagamento (esempio pag.to bollettini postali o pag.to canone Rai), ricariche telefoniche e ricariche di carte prepagate emesse dalla banca, entro l importo massimo mensile di euro 2.500,00 con addebito delle operazioni sul c/c del cliente medesimo. L utilizzo dell importo massimo mensile da parte del cliente deve avvenire, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Le disposizioni possono essere inviate mediante collegamento ad internet banking oppure tramite SMS dall utenza telefonica principale che per conferma si riporta di seguito: Nr. utenza telefonica cellulare principale (obbligatoria) 0039 <<N.ro cellulare>> In caso di utilizzo delle disposizioni via SMS, per le ricariche telefoniche è previsto un limite giornaliero di euro 500,00; La sintassi per l utilizzo degli SMS viene fornita in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto. INFOB@NKING Pagina 2 di 22

4 Il servizio denominato prevede, accedendo all Inbank, la consultazione in modalità elettronica dei documenti inviati dalla Banca relativamente a tutti i rapporti intestati, direttamente o in cointestazione, al titolare dell utenza INBANK: estratti e scalari di conto corrente, rendicontazioni periodiche, singole contabili sulla movimentazione del conto corrente. InfoB@nking sostituisce l invio di tale corrispondenza tramite posta cartacea. La Banca utilizzerà l indirizzo riportato nella sezione nei dati anagrafici dell intestatario per inviare notifiche di pubblicazione dei documenti disponibili per la consultazione su Inbank (funzioni Servizi>Infob@nking): in nessun caso la banca invierà tali documenti quali allegati di messaggi di posta elettronica. ٱ CONTO CORRENTE DI DEPOSITO Io sottoscritto, <<Nome>> <<Cognome>>, intestatario del Conto Corrente di cui alla presente richiesta, richiedo inoltre l apertura di un Conto Corrente di Deposito, regolato alle norme contrattuali riportate di seguito e alle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo allegato al presente contratto. Prendo atto che: - Per il funzionamento del conto deposito è necessario un conto di appoggio che nel caso è il conto corrente ordinario di cui alla presente richiesta di apertura. Il conto deposito deve essere intestato alla medesima persona fisica, o alla medesima cointestazione tra persone fisiche, del conto di appoggio - A seguito di tale richiesta la Banca provvederà all accensione del Conto Deposito, ossia di un deposito a risparmio, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, che custodisce le somme del Cliente sulle quali sono computati gli interessi pattuiti e maturati - Il cliente dispone la richiesta di vincolo delle partite vincolate dal deposito a risparmio anzidetto, tramite Internet Banking. Le partite vincolate sono somme che il Cliente rende temporaneamente indisponibili all ordinaria operatività di prelevamento. ٱ CONTO CORRENTE DI DEPOSITO STEP-UP Io sottoscritto, <<Nome>> <<Cognome>>, intestatario del Conto Corrente di cui alla presente richiesta, richiedo inoltre l apertura di un Conto Corrente di Deposito Step-Up, regolato alle norme contrattuali riportate di seguito e alle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo allegato al presente contratto. Firma di conferma delle scelte effettuate Confermo di aver ricevuto, letto e di accettare integralmente tutte le norme e le condizioni economiche che disciplinano i rapporti ed i servizi di cui alla presente richiesta, che in quanto applicabili ai servizi da noi richiesti contengono rispettivamente: 1) Copia per il cliente della presente Richiesta di apertura conto corrente e servizi collegati 2) Foglio informativo (completo dell Informativa precontrattuale su contratti e servizi a distanza) inerenti gli stessi servizi 3) Documentazione informativa per il Cliente, composta da: Documento contenente i Principali diritti del cliente Guida della Banca d Italia Il conto corrente in parole semplici Guida pratica Conoscere l Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti Qualifica del cliente ai sensi della normativa bancaria (da rilevare prima della conclusione del contratto o a seguito di richiesta di modifica del cliente) Dichiaro che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi ha comunicato di avermi qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale consumatore e cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi riconosco e che accetto posto che sottoscrivo il contratto per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Prendo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia esplicita richiesta. Vi chiedo quindi l'apertura di un contratto di conto corrente e l'attivazione dei servizi collegati come da richiesta. A tal fine accetto integralmente, avendole tutte lette, le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di Banca della Marca relative al conto corrente di corrispondenza ed ai servizi collegati riportate nel presente contratto, nonché tutte le relative condizioni economiche riportate nell allegato Foglio Informativo che mi è stato consegnato, il quale si intende integralmente richiamato e che costituisce parte integrante della presente richiesta. Confermiamo che, in caso di vostra accettazione di questa mia richiesta, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti, sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale. Prendo atto che, per il perfezionamento della presente richiesta, dovrete darmi esplicita comunicazione in tal senso. Data e Firma Pagina 3 di 22

5 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole e condizioni: Condizioni generali Art. 2, comma 5 (individuazione dell Organismo presso cui esperire la procedura di mediazione di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010); Art. 4 (Invio di corrispondenza e di ordini alla Banca); Art. 5 (Invio della corrispondenza al Cliente); Art. 8 (Poteri di rappresentanza); Art. 9 (Cointestazione del rapporto); Art. 11 (Diritto di garanzia); Art. 12 (Compensazione); Art. 13, comma 2 (Imputazione dei pagamenti); Art. 14 (Modifica delle condizioni contrattuali); Art. 16 (Lingua adottata, legge applicabile e foro competente). Contratto di conto corrente bancario Art. 2 (Addebito in conto di assegni o cambiali); Art. 8, comma 3 (Non apposizione della clausola di effettivo); Art. 9, commi 1 e 2 (Capitalizzazione degli interessi indicata nel documento di sintesi); Art. 10 (Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi); Art. 11, comma 2 (Approvazione dell estratto conto); Art. 12 (Compensazione e pagamento di assegni); Art. 13 (Recesso). Servizi di pagamento Art. 4 (Rifiuto dell ordine di pagamento); Art. 5 (Consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento e revoca dello stesso); Art. 6 (Irrevocabilità dell ordine di pagamento); Art. 8 (Modifica delle condizioni); Art. 11 (Durata del contratto e recesso); Art. 12 (Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto); Art. 14 (Mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento); Art. 15 (Responsabilità per identificativi unici inesatti); Art. 16 (Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario); Art. 17 (Esclusione della responsabilità). Carta Bancomat Art. 1 (Oggetto); Art. 2 (Validità); Art. 3 (Emissione e Rilascio della Carta); Art. 5 (Obblighi a carico del Titolare); Art. 8 (Soggetti legittimati ad utilizzare la Carta); Art. 9 (Utilizzo della Carta e relativi limiti); Art. 11 (Comunicazioni periodiche); Art. 12 (Addebito in conto); Art. 13 (Recesso dell Emittente); Art. 14 (Recesso del Titolare ed obbligo di restituzione della Carta);Art. 15 (Modifica delle condizioni economiche e contrattuali); Art. 16 (Foro competente - Ricorsi e Reclami); Art. 19 (Utilizzo della Carta); Art. 33 (Servizio di pagamento per pedaggi autostradali Circuito FAST-PAY); Art. 35 (Accrediti alle Società ed Enti convenzionati); Art. 40 (Obblighi del Titolare); Art. 43 (Contabilizzazione);Art. 45 (Errato utilizzo del Servizio); Art. 46 (Responsabilità della Banca) Internet Banking Caratteristiche del servizio di internet banking - Art. 3 (consegna e custodia dei codici); Art. 4 (erogazione del servizio); Art. 5 (sospensione del servizio); Art. 6 (utilizzo. Obblighi a carico del cliente e della banca); Art. 9 (responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato) Art. 10 (irrevocabilità dell ordine di pagamento); Art. 11 (rifiuto dell ordine di pagamento) ; Art. 12 (identificati unici inesatti); Art. 15 (recesso); art. 17 (modifica condizioni e comunicazione variazione tasso); Art. 18 (esclusione della responsabilità). Conto Deposito Art.1 (Le disposizioni del Cliente. Prova delle disposizioni e delle operazioni conseguenti);art.3(il vincolo e la remunerazione dei fondi. Svincolo anticipato) Data e Firma ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria): Dichiaro che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi consegnato. Data e Firma NORME CONTRATTUALI SEZIONE I Condizioni Generali Art. 1 Applicazione delle Condizioni Generali e diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni non dispongano diversamente. 2. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art cod. civ. Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e Il cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R oppure a mezzo posta elettronica indirizzandolo all'ufficio Reclami di Banca della Marca Credito Cooperativo, ai seguenti recapiti: via Garibaldi, Orsago (TV) .reclami@bancadellamarca.it La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la Banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente. Art. 3 Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. Pagina 4 di 22

6 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l incarico conferito alla Banca, finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Art. 4 Invio della corrispondenza e di ordini dal cliente alla Banca Il cliente invia le proprie comunicazioni, ordini e qualunque altra dichiarazione a Banca della Marca all indirizzo di Orsago (TV), Via Garibaldi 46 CAP ed hanno corso a rischio del Cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca. Art. 5 Invio della corrispondenza dalla Banca al Cliente 1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all art. 118 e 126 sexies del D.Lgs. 385/1993 (TUB - Testo Unico Bancario) sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l opzione esercitata dal Cliente e riportata nel Foglio Informativo. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente. 4. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/dell indirizzo di posta elettronica indicati ai sensi dei commi precedenti. 5. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Art. 6 Identificazione della clientela 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di d\isposizione di pagamento, ecc.). Art. 7 Deposito delle firme autorizzate 1. Il cliente deve depositare la propria firma e quella dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero previo accordo fra le parti nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale). Art. 8 Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 9 Cointestazione del rapporto 1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. 2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione, a mezzo di lettera raccomandata, alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello ove è aperto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione. Art. 10 Pagamenti di debiti in valuta estera Pagina 5 di 22

7 1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente alla Banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell'art cod. civ.. Art. 11 Diritto di garanzia 1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su titoli o valori di pertinenza del Cliente detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla Banca medesima verso la stessa persona. Art. 12 Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art cod. civ. la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno la Banca stessa darà pronta comunicazione scritta al cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Art. 13 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso. 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell art. 1193, comma 1, c.c. nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare in deroga all art. 1193, comma 2, c.c. i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest ultimo. Art. 14 Modifica delle condizioni contrattuali 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 15 Spese e oneri fiscali 1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative all esecuzione, sono a carico del Cliente stesso. Art. 16 Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. SEZIONE II Contratto di conto corrente bancario Art. 1 Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all art. 124 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegno ). 2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca corredata ove possibile da apposita denuncia all Autorità giudiziaria della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.). Nel caso in cui il Cliente si avvalga del servizio postale per l inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente l assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall utilizzo di diverse modalità di invio. 3. In caso di recesso della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi a mezzo carta di credito o di debito, in conformità alle condizioni che regolano detti servizi, la Banca qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. 6. Ai sensi dell art. 9, ter della L. 386/90 e successive modificazioni, il Cliente è tenuto ad eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall art. 9, bis della medesima legge. Tale elezione di domicilio è resa con la dichiarazione riportata in calce al presente contratto. Eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione scritta presentata personalmente allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzati alla sede della Banca. Art. 2 Addebito in conto di assegni o cambiali 1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all art. 11 della Legge Assegno e all art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 3 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 1. Poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a tagliare l angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e di alcune tipologie di vaglia cambiari emessi dalla Banca d Italia, negoziati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell angolo superiore sinistro. Art. 4 Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) Pagina 6 di 22

8 1. L importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore ivi compresi gli scioperi del personale verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 2. La valuta applicata all accreditamento degli assegni bancari e circolari determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse, eccezionalmente, al Cliente di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini indicati nel documento di sintesi ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. In qualsiasi caso di mancato incasso la Banca, prima del decorso dei termini indicati nel documento di sintesi, si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l addebito in conto. 5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, la Banca trattaria nel caso di assegni bancari o la Banca emittente nel caso di assegni circolari mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell importo dei titoli indebitamente pagati. 6. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) inoltrate per l incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi, ove compatibili, e fermo quanto previsto alla successiva sezione IV del presente contratto. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente nell ipotesi prevista dal comma 4 spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l incasso. Art. 5 Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L importo degli assegni diversi da quelli indicati nell art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute documenti similari, che non fossero disciplinati dalla successiva sezione IV del presente contratto, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che, dell avvenuto incasso, abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse eccezionalmente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l incasso ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il Cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l importo medesimo. 5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. Art. 6 Versamento in conto di titoli sull estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 7 Movimentazione del conto 1. Le annotazioni concernenti i rapporti di dare ed avere tra Banca e Cliente titolare del conto hanno effetto solutorio. 2. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America e in altri Paesi, in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. 3. Per quanto attiene i bonifici domestici e transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e BIC (Bank Identifier Code), sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche indicate nel Foglio Informativo. Art. 8 Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro o nella valuta pattuita al cambio corrente pubblicizzato nel cd. cartello dei cambi dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il Cliente si impegna a sostituire l indicazione " " o "Eur" o "Euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il Cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro. Per ogni conversione, vengono addebitate al Cliente le commissioni indicate nei fogli informativi. 3. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all art.1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 9 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, annotando in conto, con valuta data di regolamento dell operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel foglio informativo, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni di legge in materia. 2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora, nella misura applicata al momento della cessazione del contratto. 3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita nel documento di sintesi; nel caso di assegni recanti data di emissione successiva a quella di presentazione, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell art. 31 della Legge Assegno. 4. Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull ammontare dello sconfinamento secondo quanto indicato nel documento di sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore. Art. 10 Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi Pagina 7 di 22

9 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d iniziativa (quali, ad esempio, l accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art. 11 Approvazione dell estratto conto 1. L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art.1713 cod. civ. 2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto disposto in precedenza al secondo e terzo comma, in ordine all approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 3, della Sezione I del presente contratto. Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all art. 12, comma 1, primo capoverso, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall art.12, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare nei limiti in cui sia venuta meno la provvista gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 Recesso Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r da inviare, quanto al Cliente a Banca della Marca Ufficio Banca Online, via Garibaldi Orsago (TV) e quanto alla Banca all indirizzo fornito dal Cliente ed indicato a pag 1 del presente contratto con preavviso di due mesi, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Nel caso la Banca receda dal contratto di conto corrente non è tenuta a dare seguito agli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui sopra. La Banca, qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui al presente articolo. In deroga a quanto sopra previsto, il Cliente, nell esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al primo capoverso del presente articolo, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. La Banca provvede all esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca,, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. La Banca si impegna a dar corso alla richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente, in assenza di servizi correlati; qualora invece siano presenti servizi collegati al conto quali, ad esempio, carte di debito e carte di credito, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi banca. SEZIONE III Servizio di incassi e accettazioni documenti e assegni sull Italia e sull estero I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sull Italia e sull estero, non disciplinati dalla successiva Sezione V, sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste. Art. 1 Oggetto e limiti del servizio La Banca è tenuta a svolgere i servizi secondo i criteri di diligenza professionale richiamati all art. 1 della sezione I. Sono a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via semplificativa, quelle dipendenti da: a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento; b) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; c) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; d)casi di forza maggiore, compresi impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti e assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non Bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola incasso tramite e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall espletamento del servizio, indicate nel documento di sintesi. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuare sull estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. Art.2 Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento dei titoli La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale. Art. 3 Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente Pagina 8 di 22

10 Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all emittente un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola senza spese, senza protesto o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Nel caso di effetti con clausole di cui al comma precedente non firmate a termini di Legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto. Art. 4 Ordini di proroga di scadenza effetti Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge 349/1973, a far levare protesto. Art. 5 Pagamento mediante assegni Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. Art. 6 Sconto o negoziazione di effetti documenti ed assegni La presentazione per l accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati, o sui quali sia stato fatto in qualunque forma un anticipo, è eseguita dalla Banca -direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non -secondo le norme di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelle previste dall art. 4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della sez. II, il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca entro il termine di dalla richiesta qualora per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge gli effetti, i documenti o gli assegni che siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; ugualmente, il Cliente deve rimborsare la Banca quando essa non sia in grado di conoscere l esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. Art. 7 Incasso sull estero I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull Italia. Quando le leggi o le prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l accettazione o l incasso sono diverse, si applicano le leggi dei Paesi esteri. Le banche estere incaricate della presentazione per l accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la regolarità e l autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Le banche estere incaricate dell incasso di effetti, documenti e assegni in moneta locale o divisa estera, di norma accettano il pagamento del trassato soltanto se l importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Quest ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. Nel caso di mancato ritiro di documenti -accompagnati o no da effetti -da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo giudizio e secondo le circostanze. SEZIONE IV Servizi di pagamento Art. 1 Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento 1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all area dell euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Essa si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Unione europea, a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l unica banca coinvolta nell operazione di pagamento 1 sia insediata nella Comunità. 2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore 2 sia quale banca del beneficiario 3 : a) bonifico nazionale/estero/bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l ordinante e il beneficiario di un operazione possono coincidere; b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; c) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale; d) RID/Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all addebito in conto da parte del debitore. L esecuzione dell ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria); e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito; f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; g) altri pagamenti elettronici. 3. La presente sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque. Art. 2 Ordine di pagamento 1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l ordine di pagamento 4 è impartito alla banca da quest ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore. 2. L ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l esecuzione dell ordine medesimo. 1 Per operazione di pagamento si intende l attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario (art. 1, comma 1, lett. c, del d.lgs. n.11 del 2010). 2 Per pagatore si intende «la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n.11 del 2010). 3 Per beneficiario si intende «la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell operazione di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. f, del d.lgs. n.11 del 2010). 4 Per ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria Banca con la quale viene chiesta l esecuzione di un operazione di pagamento (art. 1, comma 1, lett. o, del d.lgs. n.11 del 2010). 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11 3. L ordine di pagamento deve riportare l identificativo unico 5 del beneficiario, conformemente al quale la banca è tenuto a eseguirlo: a titolo esemplificativo: IBAN (bonifico Italia e bollettino bancario Freccia); IBAN e BIC (bonifico estero/bonifico Sepa), IBAN coordinate d azienda (RID/ Addebito diretto Sepa), numero effetto (RiBa), numero incasso (Mav). 4. Con riferimento agli addebiti diretti (RID, Addebito Diretto Sepa), il servizio prevede l addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un autorizzazione permanente all addebito in conto corrente. L Addebito Diretto Sepa può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La banca rifiuterà l esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore. 5. Nel caso di Addebito Diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all Azienda Creditrice, il Cliente deve confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla banca, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito Sepa. Il cliente è tenuto a informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato. Art. 3 Ricezione dell ordine di pagamento 1. Il momento di ricezione dell ordine di pagamento è quello in cui l ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa 6 per la banca del pagatore, l ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi relativo al presente contratto è stabilito il limite orario (cd cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Art. 4 Rifiuto dell ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l impossibilità per la Banca di eseguire l ordine di pagamento per mancanza di provvista. Per tale comunicazione di rifiuto il Cliente è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l esecuzione dell operazione di pagamento. Il cliente autorizza la Banca ad utilizzare per le comunicazioni il numero di telefono comunicato alla succursale di riferimento con la sottoscrizione di apposito modulo. 4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l esecuzione è considerato come non ricevuto. Art. 5 Consenso all esecuzione dell operazione di pagamento e revoca dello stesso 1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore medesimo trasmette l ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche solo al beneficiario, dell autorizzazione all addebito in conto. 2. Il consenso all esecuzione dell operazione di pagamento è revocato con la stessa modalità e forma con la quale l ordine è stato impartito. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso è revocato dal pagatore, oltre che con le modalità e nella forma con cui è stato manifestato, anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo 6. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione dell operazione. 3. La revoca del consenso riferita all esecuzione di una serie di operazioni impedisce l esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l esecuzione delle operazioni a partire dalla prima giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima. 4. Il Cliente può disattivare il servizio di ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, rifiuta l addebito di tutti gli ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio. In tale caso la banca blocca le operazioni di pagamento future e quelle che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. A partire dal 1 febbraio 2014 il pagatore avrà la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l incasso dell addebito diretto, limitare l esecuzione ai soli pagamenti diretti a beneficiari specificamente indicati dal cliente e inibire l esecuzione dei soli pagamenti diretti a determinati beneficiari specificamente indicati dal cliente. Art. 6 Irrevocabilità dell ordine di pagamento 1. L ordine di pagamento si considera irrevocabile dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore, salvo quanto disposto nei commi successivi. 2. Nel caso di addebito diretto 7, il pagatore può revocare l ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi da consumatori, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito dei fondi. I clienti diversi dai consumatori, al momento del rilascio dell autorizzazione all addebito, possono rinunciare al diritto di revoca del singolo ordine di pagamento, fatta salva la revocabilità del consenso all esecuzione continuativa degli ordini ai sensi del precedente art. 5 della presente sezione. 3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione, ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione. 4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso della Banca del pagatore. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi. Art. 7 Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta 1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato alla clientela, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel documento di sintesi. 2. La Banca effettuerà gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell esecuzione di operazioni di pagamento, salvo nei casi di: - revoca dell ordine di pagamento laddove ricorrano le condizioni di cui all articolo 6, comma 4, del presente contratto; 5 Per identificativo unico si intende «la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all utilizzatore di servizi di pagamento e che l utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l esecuzione di un operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l identificativo unico identifica solo l utilizzatore del servizio di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. n.11 del 2010). 6 Per giornata operativa si intende il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell esecuzione di un operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l esecuzione dell operazione stessa (art. 1, comma 1, lett. u, del d.lgs. n.11 del 2010). 7 Per addebito diretto si intende «un servizio di pagamento per l addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo» (art. 1, lett. v, del d.lgs. n.11 del 2010). Pagina 10 di 22

12 - recupero fondi trasferiti a seguito dell utilizzo di un codice identificativo inesatto da parte del cliente di cui all art. 15, comma 2, del presente contratto; - giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento di cui all articolo 4, comma 2, del presente contratto. In tali ipotesi la Banca potrà applicare le spese indicate nel documento di sintesi. Comunque, le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. 3. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all area dell euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l importo dell operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell ordine. Art. 8 Modifica delle condizioni 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui all articolo precedente e le clausole di cui alla presente sezione. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il Cliente, esse debbono essere comunicate a quest ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione senza spese prima della data prevista per l applicazione della modifica. 4. Quando il Cliente è un consumatore 8, la Banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione, purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art. 9 Comunicazioni 1. Le comunicazioni fra le parti del presente contratto sono effettuate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, secondo la scelta concordata fra le parti al momento della conclusione del presente contratto ed eventualmente modificata nel corso dello stesso. 2. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate, salvo il disposto dei successivi artt. 10, 11 e 12 della presente sezione, sull estratto del conto corrente utilizzato come conto di pagamento, regolato dalle disposizioni del presente contratto. Art. 10 Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca fornisce mediante la messa a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato ai sensi del precedente art. 9, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute e relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il Cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute oppure la trasmissione di informazioni in forma diversa da quella prescelta, è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 2. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la Banca, su richiesta di quest ultimo e prima dell esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione. Art. 11 Durata del contratto e recesso 1. Il Cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno due mesi. In entrambi i casi la comunicazione di recesso è data in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 2. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte. 3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l obbligo per il Cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla Banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese. 4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca, sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto. Art. 12 Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica in forma scritta e senza indugio tale circostanza alla Banca e comunque entro il termine di 13 mesi, ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario. 2. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all operazione di pagamento. 3. Un operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l esecuzione non è conforme all ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca. 4. L onere di provare che l esecuzione dell operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla Banca grava sul Cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. Art. 13 Operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione anche verbale al Cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa. Art. 14 Mancata o inesatta esecuzione dell ordine di pagamento 1. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell ordine di pagamento da quest ultimo impartito, a meno che il Cliente non abbia impartito l ordine alle condizioni previste nella presente sezione ovvero non sia in grado di provare che la Banca del beneficiario ha ricevuto l importo dell operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tale ultimo caso la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell operazione di pagamento. 2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l importo dell operazione di pagamento e ripristina la situazione del conto corrente come se l operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 3. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l esecuzione inesatta fermi restando il diritto di rettifica di cui all art. 12 e la responsabilità della Banca ai sensi dell ottavo comma del presente articolo. 4. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere beneficiario di un operazione di pagamento, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito 8 Per consumatore si intende «la persona fisica di cui all art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005», vale a dire del codice del consumo (cfr. art. 1, comma 1, lett. a. del d.lgs. n.11 del 2010), a tenor del quale si tratta della «persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Pagina 11 di 22

13 correttamente l operazione e che il relativo importo è pervenuto alla Banca. In tale caso la Banca mette a disposizione del Cliente l importo dell operazione o lo accredita immediatamente sul conto del Cliente medesimo. 5. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di beneficiario, la Banca: a) è responsabile della corretta trasmissione dell ordine alla Banca del pagatore; b) trasmette senza indugio l ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore; c) è responsabile del rispetto dei tempi di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi. 6. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere pagatore di un operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la Banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l operazione. In tale caso la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente l importo dell operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l operazione di pagamento e informarlo del risultato. 8. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. 9. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della Banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell ipotesi di dolo o colpa grave. Art. 15 Responsabilità per identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall identificativo unico. 2. Se l identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell operazione di pagamento. In tale caso il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La Banca è responsabile solo dell esecuzione dell operazione di pagamento in conformità con l identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all identificativo unico. 4. Il Cliente dovrà prestare particolare attenzione nell utilizzo dell identificativo unico, assicurandosi che lo stesso sia esatto. L esecuzione di un ordine in conformità con l identificativo unico fornito dalla Banca comporta la presunzione del corretto adempimento dell ordine da parte della Banca stessa ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell operazione. La presunzione di corretta esecuzione e l esclusione della responsabilità operano anche qualora il Cliente abbia fornito alla propria banca informazioni aggiuntive rispetto all identificativo unico. Art. 16 Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario 1. Nel caso in cui un operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l autorizzazione non specificava l importo dell operazione di pagamento; b) l importo dell operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all intero importo dell operazione di pagamento eseguita. 2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca. 3. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi con cui gli stessi rinuncino a chiedere il rimborso o convengano termini inferiori per effettuare la relativa richiesta salvo che il Cliente non consumatore utilizzi l addebito diretto SDD B2B nel qual caso il rimborso non è previsto. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; essa si considera efficace per la banca quando quest ultima abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea. 4. La Banca rimborsa l intero importo dell operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita. 5. Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il pagatore ha dato l autorizzazione direttamente alla propria Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento limitatamente al caso in cui l operazione del pagatore è stata data prima dell esecuzione dell operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dalla banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima dell esecuzione. 6. Nel caso in cui un operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l importo dell operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente. Art. 17 Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico delle banche non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 18 Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla Banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 ed all art. 144 del D.Lgs. 385/1993. Disposizioni generali sull uso della Carta SEZIONE V Carta debito Definizioni Di seguito deve intendersi per Carta: la Carta di debito, strumento di pagamento che consente al Titolare di prelevare denaro contante presso sportelli automatici (detti A.T.M. in inglese Automated Teller Machine ), di versare valori (denaro contante e assegni) presso sportelli automatici abilitati a tale funzione, di effettuare acquisti di beni e/o servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati e di effettuare pagamenti per pedaggi autostradali; Richiedente: persona fisica o giuridica intestataria del conto corrente che richiede l emissione della Carta; può non coincidere con il Titolare della stessa; Titolare: persona fisica o giuridica legittimata ad utilizzare la Carta di debito, al quale la stessa è intestata. Può non coincidere con il Richiedente della Carta. In quest ultimo caso, per poter utilizzare la funzione di versamento valori, il Titolare deve essere appositamente delegato dal Richiedente ad operare sul conto corrente intestato al Richiedente stesso; Banca: la Banca Collocatrice che commercializza il prodotto Carta di Debito; Emittente: la Banca che emette la Carta (Iccrea Banca S.p.A.- Istituto Centrale del Credito Cooperativo); Circuiti Internazionali:identificano la spendibilità della Carta presso gli esercizi commerciali convenzionati o gli sportelli bancari convenzionati; Contratto: il Contratto Carta di debito; Pagina 12 di 22

14 A.T.M.: (in inglese Automated Teller Machine ) apparecchiatura automatica presso cui possono essere effettuate operazioni di prelievo e/o versamento con la Carta. Molti A.T.M. consentono di effettuare anche operazioni di ricarica cellulari, pagamento bollette, versamento banconote e/o assegni; P.O.S.: (in inglese Point of Sale Payment ) apparecchiatura che consente di effettuare l acquisto di beni e/o servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati mediante l utilizzo della Carta; P.I.N.: codice personale segreto indispensabile per i prelievi con Carta (in inglese Personal Identification Number ) attraverso la cui digitazione avviene il riconoscimento del Titolare. Il P.I.N. non deve essere rivelato a terzi, né essere riportato sulla Carta o conservato insieme ad essa. Gli importi relativi ad ogni operazione eseguita vengono addebitati e/o accreditati sul conto corrente; Consumatore: la persona fisica di cui all art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005», vale a dire del codice del consumo (cfr. art. 1, comma 1, lett. a. del d.lgs.), a tenor del quale si tratta della «persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Art. 1 Oggetto Questo Contratto disciplina l utilizzo della Carta. L uso congiunto della Carta di debito (di seguito denominata Carta ) e del Codice Personale Segreto (di seguito denominato P.I.N., Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta medesima (di seguito denominato Titolare) a disporre del conto corrente, cui la Carta è collegata, con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni di questo Contratto. L utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo Contratto, entro i limiti di importo e con le modalità indicate in questo Contratto ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente qualora inferiore al limite di importo. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti in questo Contratto. I predetti limiti possono essere modificati dalla Banca ai sensi dell art. 15 di questo Contratto e/o in relazione ad esigenze di sicurezza e di efficienza. Art. 2 Validità La Carta ha validità quinquennale. E tuttavia facoltà dell Emittente prevedere periodicità diverse di validità e di rinnovo. E rinnovata automaticamente alla scadenza, di norma per un uguale periodo di durata, alle condizioni e termini di utilizzo vigenti all atto del rinnovo, salvo che il Titolare non comunichi il recesso. Il Titolare può recedere dal Contratto in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Titolare un preavviso di 2 mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Titolare. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell art. 33, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l Emittente ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare. Art. 3 Emissione e Rilascio della Carta La Carta viene emessa da ICCREA BANCA e rilasciata a soggetti che ne fanno richiesta scritta alla Banca con la quale il Richiedente intrattiene un rapporto di conto corrente, mediante la Richiesta di adesione al Servizio Carte di Debito (di seguito modulo di richiesta) che costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto. Detta richiesta, analizzata dalla Banca secondo i propri criteri valutativi, deve essere completata con i dati identificativi di cui alla Legge 197/1991 ed al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni. La Carta resta di proprietà dell Emittente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. La Carta può essere rilasciata anche a Titolare di minore età comunque non inferiore a 15 anni. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N. consegnato al Titolare in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. In particolare, in quanto generato automaticamente da una procedura elettronica, risulta sconosciuto sia al personale dell Emittente che a quello della Banca. La Banca consegna al Titolare personalmente e contestualmente la Carta ed il relativo P.I.N. all atto della sottoscrizione di questo Contratto. Il Titolare può richiedere per iscritto all Emittente di provvedere alla spedizione della Carta e dei dispositivi personalizzati di sicurezza. In tal caso le spese di spedizione sono a carico del Titolare mentre i rischi derivanti dalla spedizione della Carta e/o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l utilizzo sono a carico dell Emittente. L Emittente può provvedere alla spedizione della Carta, di sua iniziativa, esclusivamente nel caso in cui la stessa debba essere sostituita. Art. 4 Obblighi a carico dell Emittente L Emittente ha l obbligo di: assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo della Carta (ad esempio P.I.N.) non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest ultimo ai sensi del successivo art.5; astenersi dall inviare la Carta salvo il caso in cui sia il Titolare a richiederlo in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita; assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare possa eseguire la comunicazione di cui al successivo art. 6 di questo Contratto, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l emissione di una nuova ove l Emittente non abbia già provveduto; ove richiesto dal Titolare, l Emittente gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui al successivo art. 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare di cui al successivo art. 5 di questo Contratto. Art. 5 Obblighi a carico del Titolare Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta con l ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo Contratto. E inoltre tenuto a custodire con cura la Carta ed il P.I.N. Quest ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né essere conservato insieme ad essa. Il Titolare è tenuto altresì ad apporre la propria firma nell apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all atto della ricezione della stessa. La firma apposta sulla Carta deve essere conforme a quella apposta su questo Contratto e sulle ricevute e/o ordini di pagamento relativi all utilizzo della Carta. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui al successivo art. 6. Salvo il caso in cui abbia agito fraudolentemente, il Titolare non è re-sponsabile delle perdite derivanti dall utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all obbligo di cui al successivo art. 6. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo della Carta (ad esempio il P.I.N.), il Titolare, prima della comunicazione di cui all art. 6 del contratto può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente ad euro 150,00 (centocinquanta/00), la perdita derivante dall utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più degli obblighi sanciti a suo carico dal Contratto con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di euro 150,00 (centocinquanta/00), di cui al comma precedente. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 6 Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del P.I.N. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta ovvero della Carta unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, all Emittente e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al Titolare, unitamente alla Carta, all atto della sottoscrizione del Contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa, consistenti: nella Pagina 13 di 22

15 denominazione dell Emittente (ovvero Iccrea Banca S.p.A.), della Banca collocatrice della Carta, nel nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare. Il Titolare è tenuto altresì a denunciare l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel corso della telefonata l operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque nel corso della stessa giornata in cui è stata effettuata la telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l avvenuta segnalazione di blocco alla filiale della Banca presso la quale è aperto il conto corrente, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, telegramma collazionato o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. L indirizzo ed il numero di fax di cui sopra sono comunicati dalla Banca al Titolare. Appena ricevute le segnalazioni di cui sopra, l Emittente provvede al blocco della Carta senza che il Titolare debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, l Emittente, su richiesta del Titolare, direttamente o per il tramite della Banca, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il Titolare è tenuto a corrispondere l importo indicato nell allegato Documento di Sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell estratto conto. In tali casi il Titolare è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà). Art. 7 Operazioni non autorizzate dal Titolare Non appena venuto a conoscenza di una operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Titolare senza indugio, e comunque non oltre 13 mesi dalla data dell addebito, ne dà comunicazione all Emittente al fine di ottenerne la rettifica. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento. Fatto salvo quanto indicato nel primo capoverso di questo articolo, nel caso di operazione non autorizzata o inesatta, la Banca rimborsa immediatamente al Titolare l importo dell operazione stessa. Nel caso di motivato sospetto di frode, la Banca può tuttavia sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare. Art. 8 Soggetti legittimati ad utilizzare la Carta La Carta può essere rilasciata oltre che al Richiedente anche ad un altro soggetto che ne diviene Titolare. In tale ultimo caso il Contratto relativo alla Carta viene sottoscritto sia dal Richiedente che dal Titolare. Per la funzione di versamento valori di cui alla Sezione VI del Contratto, il Titolare, se diverso dal Richiedente, deve essere appositamente delegato dal Richiedente stesso ad operare sul conto corrente intestato a quest ultimo. In caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest ultimo di questo contratto. In caso di revoca o perdita dell autorizzazione ad operare sul conto, la Carta deve essere restituita alla Banca. Tale circostanza deve essere comunicata alla Banca dal Richiedente e da quel momento la revoca diviene opponibile alla Banca. Art. 9 Utilizzo della Carta e relativi limiti La Banca assicura il regolare funzionamento degli A.T.M. di cui all art. 1, negli orari indicati nelle Sezioni che seguono, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti, anche non bancari. La Banca ha il diritto di modificare l ubicazione delle apparecchiature di cui all art. 1, ovvero sospendere o interrompere i Servizi in qualsiasi momento. Sia la Banca che l Emittente hanno facoltà di bloccare l utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. Per motivi di protezione e tutela del Titolare della Carta, l Emittente può bloccare l utilizzo della Carta dopo un certo numero di transazioni, che non viene comunicato per motivi di sicurezza. L Emittente si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente l utilizzo della Carta nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti ai sensi degli artt. 74 e 75 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) In tali casi l Emittente/Banca informa il Titolare, ai sensi dell art. 10 di questo Contratto, del blocco della Carta, motivando tale decisione. Ove possibile, l informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l Emittente/Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata. Art. 10 Invio della corrispondenza al Titolare Le modalità di invio della documentazione periodica e delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l opzione esercitata dal Titolare. Il Titolare ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. Qualora venga scelta la forma elettronica, l Emittente e/o la Banca sono autorizzati a inoltrare le comunicazioni di cui sopra esclusivamente per il tramite del sito Internet comunicato dall Emittente e/o dalla Banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al Titolare, mediante l utilizzo delle chiavi di accesso fornite dall Emittente e/o dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. È onere del Titolare provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, in relazione a tali comunicazioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del predetto sito Internet. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, l Emittente e/o Banca può inviare all indirizzo di posta elettronica e/o al numero di cellulare appositamente comunicato dal Titolare, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate allo stesso. Resta inteso che l eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l efficacia delle comunicazioni, che resta regolata secondo le disposizioni che precedono. È onere del Titolare informare l Emittente e/o Banca di eventuali variazioni dell indirizzo di posta elettronica e/o del numero di cellulare. Art. 11 Comunicazioni periodiche La Banca fornisce al Titolare, con frequenza mensile e gratuitamente salvo le eventuali deroghe consentite per legge, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato con la Banca al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, le informazioni dovute relative alle singole operazioni di pagamento effettuate con la Carta. Questo Contratto è concluso in lingua italiana e le relative comunicazioni nel corso del rapporto sono effettuate in lingua italiana. Il Titolare ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia di questo Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato. Art. 12 Addebito in conto L addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l operazione. L ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguita. La valuta dell addebito è quella del giorno di esecuzione dell operazione di pagamento. La Banca, qualora debba procedere alla rettifica o all eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del Titolare e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in Euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l operazione, ossia: - Circuito Visa: la metodologia di calcolo per la determinazione del tasso di cambio si basa sulla media delle chiusure di tre Borse mondiali (es. New York, Londra, Tokio) nella data in cui l operazione è effettuata; - Circuito MasterCard: il tasso di cambio è calcolato utilizzando la data in cui i pagamenti vengono contrattati tra la banca estera e Iccrea Banca, cioè in fase di regolamento contabile delle operazioni. Tale tasso è calcolato da MasterCard utilizzando non sempre le stesse borse ma, di volta in volta, tassi di cambio sulle principali borse mondiali che negoziano detta valuta. Pagina 14 di 22

16 Art. 13 Recesso dell Emittente L'Emittente, direttamente o su richiesta motivata della Banca, può recedere da questo Contratto con un preavviso di 2 mesi e senza alcun onere per il Titolare. Il preavviso è dato in forma scritta secondo la modalità concordata con il Titolare. In caso di recesso dell Emittente il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta alla Banca. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell art. 33, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l Emittente ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei Servizi successivamente al recesso dell Emittente o nel periodo in cui abbia ricevuto dall Emittente medesimo eventuale comunicazione dell esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Art. 14 Recesso del Titolare ed obbligo di restituzione della Carta Il Titolare può recedere da questo Contratto in qualunque momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta all Emittente e alla Banca e restituendo contestualmente la Carta alla Banca. Nella ipotesi di recesso, la Banca e/o l Emittente dovrà procedere al blocco della stessa, fermo restando l obbligo di restituzione della Carta da parte del Titolare. In caso di recesso dell Emittente o del Titolare la quota annuale relativa all utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta: - in caso di richiesta ovvero di recesso da questo Contratto o dal contratto di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; - alla scadenza dell eventuale periodo di validità della Carta o di questo contratto; - in caso di variazione della persona autorizzata ad operare sul conto ai sensi dell art. 8; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante dello stesso. L uso della Carta che non è stata restituita ovvero l utilizzo in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito. Art. 15 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali Ogni modifica di questo Contratto e/o del Documento di Sintesi che ne costituisce il frontespizio viene proposta dalla Banca secondo la modalità di comunicazione prescelta dal Titolare ai sensi dell art. 10 e con l indicazione evidente della formula proposta di modifica del contratto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La Banca comunicherà al Titolare la proposta di modifica, specificando che in assenza di espresso rifiuto del Titolare stesso, la proposta si intenderà accettata e che il Titolare, una volta ricevuta tale comunicazione, avrà facoltà di recedere dal Contratto immediatamente e senza spese, prima della data prevista per l applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio, in senso favorevole al Titolare, possono essere applicate dalla Banca con effetto immediato e senza preavviso. Nel caso in cui si tratti di modifiche sfavorevoli per il Titolare, le stesse potranno essere applicate, con effetto immediato e senza preavviso: - nel caso in cui siano la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto; - qualora, trattandosi di modifiche relative ai tassi di interesse, il Titolare ne sia tempestivamente informato dalla Banca. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in forma neutra tale da non creare discriminazioni tra Titolari. Quando il Titolare sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni contrattuali e/o economiche qualora sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di un mese al Titolare, che ha diritto di recedere dal Contratto senza spese o penalità. Quando il Titolare sia un consumatore, la Banca può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l importo di qualunque altro onere relativo al rapporto originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Titolare che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art. 16 Foro competente - Ricorsi e Reclami I rapporti derivanti dall applicazione del presente Contratto sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dall applicazione di questo Contratto è competente in via esclusiva l Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca e/o l Emittente, salva l ipotesi in cui il Titolare rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il Foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca e/o l Emittente relativa all interpretazione ed applicazione di questo Contratto, il Titolare prima di adire l Autorità Giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. I reclami, presentati esclusivamente per iscritto, vanno inviati all Ufficio Reclami dell Emittente. In particolare, potranno essere inoltrati a mezzo posta all indirizzo Ufficio Reclami Iccrea Banca S.p.A. - Via Lucrezia Romana n.41/47, ROMA, a mezzo fax al n. 06/ , ovvero a mezzo posta elettronica all indirizzo reclami@iccrea.bcc.it. L Emittente risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, provvedendo al rimborso ovvero fornendo una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, ha il diritto di presentare un esposto alla Banca d Italia (per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai Titoli II Diritti ed obblighi delle parti e IV Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi del decreto legislativo N. 11 del 27 gennaio 2010 ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali, quali l Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Titolare può altresì far ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario: in caso di controversia con l Emittente, il Titolare può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l Emittente medesimo, grazie all assistenza di un Conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, telefono 06/674821, sito internet Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Titolare di rivolgersi in qualunque momento all Autorità Giudiziaria. Servizio di prelievo (circuito Bancomat) e di pagamento (circuito Pagobancomat) Art. 17 Servizio di prelievo Bancomat Servizio in forza del quale l Emittente, attraverso il rilascio di una Carta, consente al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante in Italia in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti in questo Contratto presso sportelli automatici (A.T.M.) contraddistinti dal marchio bancomat, digitando il P.I.N. L operazione di prelievo viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell operazione stessa. Art. 18 Orari del Servizio La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio almeno dalle ore 6.00 alle ore di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. Art. 19 Utilizzo errato della Carta In caso di utilizzo errato della Carta o con modalità difformi dalle disposizioni di questo Contratto, dopo tre tentativi, ovvero per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta. In tali casi il Titolare è tenuto a contattare l Agenzia della Banca presso la quale è stata effettuata l operazione nonché a darne tempestiva comunicazione alla Banca e all Emittente. Art. 20 Difettoso funzionamento degli sportelli automatici (A.T.M.) In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (A.T.M.) il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Pagina 15 di 22

17 Art. 21 Servizio di pagamento PagoBANCOMAT Servizio in forza del quale l Emittente, attraverso il rilascio di una Carta, consente al Titolare di effettuare acquisti di beni e/o servizi mediante l utilizzo di apparecchiature (P.O.S.) presso gli esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio Pagobancomat, negli orari di apertura degli stessi, in Italia - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti dal contratto, digitando il P.I.N. L operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell operazione stessa. Art. 22 Orari del Servizio Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali convenzionati. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca e/o Emittente per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate dalla chiusura degli esercizi medesimi o dal mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature che espongono il marchio PagoBANCOMAT. Art. 23 Difettoso funzionamento delle apparecchiature In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 24 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella sezione precedente Disposizioni Generali. Servizio di Prelevamento e Pagamento (circuito MAESTRO) Art. 25 Servizio di prelevamento e pagamento circuito MAESTRO Servizio in forza del quale l Emittente, attraverso il rilascio della Carta, consente al Titolare di effettuare: - prelievi di denaro contante presso A.T.M. che espongono il marchio Maestro in Italia e all estero (sia Paesi UE che extra-ue), negli orari vigenti nei singoli Paesi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti in questo Contratto, nella moneta avente corso legale nel Paese in cui le rispettive apparecchiature sono installate. Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno dell operazione e, di norma, il tasso di cambio indicato nel Documento di Sintesi. - acquisti di beni e/o servizi mediante l utilizzo di apparecchiature (P.O.S.) presso gli esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio Maestro in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti in questo Contratto, digitando il P.I.N. La relativa operazione viene addebitato sul conto corrente. Per tali operazioni potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino in luogo della digitazione del P.I.N. Art. 26 Orari del Servizio Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi. Le operazioni concluse tramite gli A.T.M. e i P.O.S. sono effettuate nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installate le predette apparecchiature. Art. 27 Valuta addebito Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno dell operazione e, di norma, il tasso di cambio stabilito nel Documento di Sintesi. Art. 28 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, sono applicabili le norme contenute nelle sezioni I Disposizioni generali e II Servizio di prelievo (Bancomat) e di pagamento (PagoBANCOMAT). Servizio di pagamento e prelevamento (circuito V-PAY) Art. 29 Servizio prelevamento e pagamento circuito V-Pay Servizio in forza del quale l Emittente, attraverso il rilascio della carta, consente al Titolare di effettuare: - prelievi di denaro contante presso A.T.M. che espongono il marchio V-Pay in Italia ed in Europa, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti in questo Contratto, digitando il P.I.N.; - acquisti di beni e/o servizi mediante l utilizzo dei P.O.S. presso gli esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio V-Pay in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti in questo Contratto, digitando il P.I.N. La relativa operazione viene addebitata sul conto corrente. Art. 30 Orari del Servizio Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi. Le operazioni concluse tramite gli ATM e i POS sono effettuate nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installate le predette apparecchiature. Art. 31 Valuta addebito Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno dell operazione e, di norma, il tasso di cambio stabilito nel Documento di Sintesi. Art. 32 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, sono applicabili le norme contenute nelle sezioni precedenti ed in particolare nelle sezioni I Disposizioni Generali e II Servizio di prelievo (Bancomat) e di pagamento (PagoBANCOMAT). Servizio di pagamento pedaggi autostradali (Circuito FAST-PAY) Art. 33 Servizio di pagamento per pedaggi autostradali circuito Fast Pay Servizio in forza del quale l Emittente, attraverso il rilascio della Carta, consente al Titolare di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature che espongono il marchio Fast Pay il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi. Art. 34 Valuta addebito I pagamenti effettuati vengono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Titolare in un unico addebito mensile. Tale addebito è effettuato nel mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i percorsi. La valuta applicata è quella compensata. Art. 35 Accrediti alle Società ed Enti convenzionati Il Titolare autorizza irrevocabilmente l Emittente ad accreditare alle Società od Enti convenzionati l importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche istallate presso i varchi autostradali. Art. 36 Modalità e limiti di utilizzo del Servizio Il Titolare è tenuto ad utilizzare il Servizio di pagamento pedaggi autostradali FAST- PAY secondo le modalità e con i limiti di importo stabiliti in questo Contratto (Documento di Sintesi). Art. 37 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, sono applicabili le norme contenute nelle sezioni I Disposizioni Generali e II Servizio di prelievo (Bancomat) e di pagamento (PagoBANCOMAT). Circuito Nazionale - Servizio di Versamento valori Art. 38 Servizio di versamento valori Il Servizio consente al Titolare (appositamente delegato dal Richiedente ad operare sul conto corrente intestato a quest ultimo) di versare sul conto corrente presso qualunque sportello automatico della Banca abilitato al Servizio, valori (denaro contante e assegni) - esclusivamente in Euro - secondo Pagina 16 di 22

18 le norme di questo Contratto e quelle che regolano il rapporto di conto corrente stesso. Il Titolare potrà effettuare operazioni di versamento anche su altri conti allo stesso intestati o sui quali sia delegato ad operare. Art. 39 Orari Il Servizio funziona tutti i giorni negli orari stabiliti dalla Banca, salvo per gli sportelli automatici ubicati all interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Le operazioni effettuate al di fuori del normale orario di cassa ed in un giorno non lavorativo bancario si intendono effettuate il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 40 Obblighi del Titolare Il Titolare è tenuto a verificare la regolarità, l integrità e l autenticità dei valori, nonché l esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l operazione di versamento. Il Servizio per quanto non regolato dalle norme di questo contratto, è disciplinato dal contratto di conto corrente. Art. 41 Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita Il Titolare prende atto che gli sportelli automatici trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Richiedente (se diverso dal Titolare) o al Titolare stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il Richiedente (se diverso dal Titolare) o il Titolare autorizzano sin d ora la Banca a riaddebitare l importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. Art. 42 Irregolarità degli assegni Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l importo riportato sul titolo e quello indicato all atto del versamento, ne darà pronta comunicazione scritta al Richiedente (se diverso dal Titolare) o al Titolare e procederà alla registrazione dell operazione limitatamente all importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al Richiedente (se diverso dal Titolare) o al Titolare tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Nell esecuzione dell incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria. Art. 43 Contabilizzazione La Banca, verificata l autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente e dà notizia dell accreditamento tramite l estratto conto inviato al Richiedente (se diverso dal Titolare) o al Titolare. Solo tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, nei casi previsti degli artt. 40 e 41, la Banca risponde verso il Richiedente e verso il Titolare solo dell idoneità dell impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 44 Valuta accredito L importo delle banconote versate viene accreditato in conto il giorno del versamento, fatto salvo quanto previsto dall art. 38. Per l accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 45 Errato utilizzo del Servizio In caso di utilizzo errato da parte del Richiedente o del Titolare rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico, la Banca può annullare l operazione restituendo la Carta senza concludere l operazione di versamento. Art. 46 Responsabilità della Banca La Banca nell espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico. Art. 47 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, sono applicabili le norme regolano il rapporto di conto corrente SEZIONE VI Internet Banking Caratteristiche del servizio di internet banking Art.1 Oggetto 1. Il servizio di internet banking denominato INBANK (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o di cointestario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero e dell importo massimo per singola operazione sopra indicati e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente. 2. Al fine di limitare il rischio di perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK la banca e il cliente concordano l importo massimo giornaliero per le operazioni di pagamento: Bonifico Italia/Estero e Stipendio eseguite tramite il servizio INBANK. Art.2 Attivazione del servizio 1. L attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all opzione Trading, del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento. Art. 3 Consegna e custodia codici 1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca consegna al cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 2. L attivazione della funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se viene attivata l opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale) successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 3. La banca consegna al cliente personalmente sia il codice cliente che il codice di accesso con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati. 4. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del servizio, la banca ha il potere di imporre al cliente l adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato). 5. Il cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi ( fra cui user id e password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto. 6. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l utenza sarà Pagina 17 di 22

19 bloccata. L operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password. 7. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il cliente deve: a) bloccare tempestivamente i servizi di internet banking secondo le istruzioni fornite dalla banca; b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all autorità, come indicato nel successivo art La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca solo dopo trascorse 5 ore lavorative, dal ricevimento della stessa. 9. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente i servizi di internet banking e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. 10. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dai codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. Art. 4 Erogazione del servizio 1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative descritte nel presente contratto ed illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet E obbligo del cliente accedere con regolarità al portale e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio. 2. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione: a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto; b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi. 3. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospenderli o abolirli in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 4. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell ambito dell utilizzo dei servizi di Internet banking. 5. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 4 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale. Art. 5 Sospensione del servizio 1. La banca può bloccare l utilizzo di INBANK - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione- per giustificati motivi connessi con un o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza del servizio; b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa il cliente del blocco del servizio INBANK, motivando tale decisione. Ove possibile, l informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, la banca provvede a riattivare il servizio. Art. 6 Utilizzo, obblighi a carico del cliente e della banca 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio di internet banking in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve i codici identificati/credenziali di accesso a lui consegnati per l accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell utilizzo. 2. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei codici identificativi/credenziali di accesso al servizio, il cliente, come previsto all art. 3 comma 7, deve darne senza indugio comunicazione, anche telefonica con successiva conferma a mezzo lettera raccomandata A.R., alla banca, denunciando altresì l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità di contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o fax o con gli altri mezzi messi a disposizione, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Altresì, il cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, di cui al precedente art. 5, potrà richiedere la riattivazione del servizio ove la banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal cliente, la banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima. 3. La banca è tenuta ad assicurare che: a) i codici identificativi/credenziali di accesso, che consentono l utilizzo dei servizi di internet banking non sono accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo; b) il cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l appropriazione indebita o l utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al servizio non appena ne viene a conoscenza; c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio di internet banking successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzato non autorizzato, effettuata dal cliente. 4. Sono a carico della banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al servizio di internet banking 5. L utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal cliente dopo l estinzione dei propri rapporti bancari cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. Art. 7 Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrenti dalla data di addebito. 2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi. 3. Un operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l esecuzione non è conforme all ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca. Art. 8 Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l art. 7 della presente Sezione, nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al cliente l importo dell operazione medesima. Ove per l esecuzione dell operazione sia stato addebitato il conto corrente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Pagina 18 di 22

20 2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell art. 6, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell importo rimborsato. Art. 9 Responsabilità del cliente per l utilizzo non autorizzato 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell art Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell art. 6, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 10 Irrevocabilità dell ordine di pagamento 1. Si considera irrevocabile l ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca. 2. La banca stabilisce il limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 4. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 5. Dell esecuzione delle operazioni fa prova la comunicazione della banca. 6. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al cambio di riferimento per l operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 11 Rifiuto dell ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il cliente ha l onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l impossibilità per la banca di eseguire l ordine di pagamento per mancanza di provvista. 4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l esecuzione dell operazione di pagamento. 5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. 6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi. Art. 12 Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall identificativo unico. 2. Se l identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell operazione di pagamento. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi. 3. La banca è responsabile solo dell esecuzione dell operazione di pagamento in conformità con l identificativo unico fornito dall ordinante anche qualora quest ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all identificativo unico. Art. 13 Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull estratto del conto corrente utilizzato come conto di pagamento, regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente. 2. Prima dell esecuzione di un operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 14 Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e mensilmente, l informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la banca addebiterà sul conto le spese per l informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 15 Recesso dal contratto 1. Ferma restando la facoltà della banca di procedere al blocco del servizio per ragioni di sicurezza come previsto agli artt. 3 e 5 del presente contratto, il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. 2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta. 3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misu-ra proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale. Art. 16 Costo dei servizi 1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto. Ai clienti non consumatori Pagina 19 di 22

21 diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 17 Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso 1. Ai sensi dell art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest ultimo ai sensi dell art. 4 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. a pacchetto ), a tutte le modifiche si applica l art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. Le modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell estratto conto successivo alla variazione. Art. 18 Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 19 Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. Inbank FUNZIONE PAGOLIGHT Art. 1 Servizi accessori funzione pagolight 1. Il servizio PagoLIGHT consente al cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a valere sul proprio conto corrente, entro l importo massimo mensile concesso dalla banca e con le modalità sopra indicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 2. Il cliente che invia al numero di utenza della banca sopra riportato uno dei messaggi SMS sopra indicati nelle modalità di richiesta, deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale Nr. di utenza principale. Il cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica. SEZIONE VII Conto Deposito e Conto Deposito Step-Up Art.1 Definizioni Cliente: persona fisica o più persone fisiche cointestatarie, o persona giuridica che richiede l apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca. Codici di accesso: codici forniti dalla Banca al Cliente per l utilizzo del servizio di internet banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto relativo al servizio di internet banking. Conto corrente di appoggio (o, in breve, conto di appoggio): conto corrente individuato dal Cliente verso il quale lo stesso può indirizzare tutti i fondi oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO. L individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria. Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio, di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito. Il conto corrente di appoggio deve essere intestato ai medesimi soggetti (stessa persona fisica, stessa cointestazione tra persone fisiche, o stessa persona giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato. CONTO DEPOSITO: è un conto di deposito a risparmio intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, che custodisce le somme del Cliente sulle quali sono computati gli interessi pattuiti e maturati. Internet banking: il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca, e di impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo disponibile. Operazioni: tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque registrate sul CONTO DEPOSITO. In particolare, rientrano nel novero delle operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO DEPOSITO, i movimenti di vincolo (creazione di una partita vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata). Partita vincolata: importo che il Cliente rende temporaneamente indisponibile all ordinaria operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita dal Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il Cliente può creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti elementi caratterizzanti: durata, decorrenza, tasso e importo. Prelevamento: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire in contanti allo sportello o mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati su uno dei conti di appoggio. Saldo: importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul CONTO DEPOSITO. Servizio di alimentazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo. Servizio di prenotazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo. Svincolo: operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Lo svincolo può essere disposto: a) con la richiesta del Cliente, presentata presso gli sportelli della Banca, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in sede di vincolo (svincolo straordinario anticipato); b) automaticamente, alla data concordata tra il Cliente e la Banca in sede di vincolo (svincolo ordinario alla scadenza). Con l operazione di svincolo, la partita vincolata resta nella libera disponibilità del Cliente e i fondi sono incrementati degli interessi maturati in ragione del vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso. Pagina 20 di 22

22 Nel caso di svincolo straordinario anticipato, la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma di vincolo stipulata fra le parti. Versamento: operazione disposta dal Cliente, presso la Banca o presso altro istituto di credito, anche a mezzo internet banking, con la quale vengono immessi fondi nel CONTO DEPOSITO. Il versamento può avvenire con diverse modalità: a) versamento di contanti allo sportello della Banca; b) disposizione di bonifico proveniente dal conto corrente, sempre intestato al medesimo Cliente, acceso presso altro istituto di credito; c) disposizione di bonifico dal conto corrente acceso presso la Banca intestato al medesimo Cliente; d) servizio di alimentazione; e) servizio di prenotazione. Vincolo: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, dispone la costituzione di una partita vincolata. A fronte della autolimitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente concorda con la Banca una remunerazione che risulta differente rispetto a quella riconosciuta ai fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO. Art.2 Le disposizioni del cliente Prova delle disposizioni e delle operazioni conseguenti La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni e delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate, è validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni su supporto informatico, anche eseguite in via automatica. Disposizioni impartite tramite internet banking Il Cliente può disporre tramite internet banking le seguenti operazioni: 1. versamento tramite il servizio di alimentazione 2. costituzione del vincolo 3. versamento mediante bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente 4. prelevamento con bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio Disposizioni impartite tramite sportello della Banca Il Cliente può disporre tramite sportello della Banca le seguenti operazioni: 1. versamento mediante contante o bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente; 2. costituzione del vincolo; 3. utilizzo del servizio di prenotazione; 4. svincolo; 5. prelevamento per contanti oppure con bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio. Art.3 Il vincolo e la remunerazione dei fondi. Svincolo anticipato Presupposti per la costituzione delle partite vincolate Il Cliente può conferire in qualsiasi momento alla Banca una disposizione di vincolo, ma la partita vincolata viene costituita solo in presenza dei fondi disponibili sul CONTO DEPOSITO. Nel servizio di prenotazione o di alimentazione, l importo del versamento deve essere vincolato per intero. Con la conferma del vincolo le parti fissano la durata, la decorrenza, il tasso e l importo del vincolo stesso. Decorrenza del vincolo La Banca verifica la disponibilità di fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO e dà seguito alla disposizione di vincolo del Cliente. Il vincolo produce effetto dal giorno indicato nella conferma di vincolo definita con il Cliente. Interessi sulle partite vincolate Il tasso applicato alla partita vincolata rimane invariato per tutta la durata del vincolo. I tassi applicati alla partita vincolata sono: - quelli riportati nel foglio informativo vigente al momento della stipula del contratto per i vincoli effettuati contestualmente alla stipula del conto deposito; - quelli riportati nel foglio informativo del presente contratto, aggiornato tempo per tempo, e in vigore al momento del vincolo e riportati nella conferma di vincolo. Gli interessi sono riconosciuti e liquidati al Cliente, nella misura pattuita, alla scadenza della partita vincolata, mediante accredito sul CONTO DEPOSITO. Interessi sulle somme non vincolate Il Cliente non è tenuto a vincolare le somme giacenti sul CONTO DEPOSITO. Sulle somme depositate e non vincolate, la Banca riconosce e liquida al Cliente gli interessi calcolati al tasso convenuto nel documento di sintesi. Gli interessi, computati con riferimento all anno civile, sono capitalizzati con la periodicità pattuita. Limiti al saldo del CONTO DEPOSITO e all importo delle partite vincolate. La Banca si riserva la facoltà di limitare il saldo massimo per singolo CONTO DEPOSITO e/o Cliente, indicando tale limitazione nel documento di sintesi. La Banca si riserva la facoltà di limitare l importo massimo delle partite vincolate, sia per singola partita vincolata che per singolo Cliente; l introduzione o la modifica del limite non produce effetti sulle partite vincolate già costituite e non ancora scadute. Svincolo straordinario anticipato delle partite vincolate. Il Cliente ha facoltà di estinguere la partita vincolata anche prima della scadenza concordata con la Banca. Nel caso di svincolo straordinario anticipato la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma del vincolo, con il quale le parti fissano le condizioni economiche del vincolo stesso. Art.4 Il Conto Deposito Step-Up Caratteristiche del Conto Deposito Step-Up Qualora il cliente sottoscriva il prodotto Conto Deposito Step-Up, talune clausole normative delle Sezioni precedenti dovranno ritenersi non applicabili. In particolare non avranno valenza le disposizioni relative al vincolo delle somme e alla durata del contratto che vengono sostituite dalle disposizioni della presente sezione. Durata del contratto Il Contratto produce i suoi effetti dal momento della sottoscrizione ed è stipulato con la durata indicata nel foglio informativo vigente al momento della stipula. Alla scadenza del contratto il rapporto viene estinto e il capitale, al netto degli eventuali rimborsi parziali, e gli interessi maturati e non già regolati ai sensi dell art. 6.5, sono regolati nel conto corrente d appoggio. Deposito e vincolo delle somme Il cliente ha facoltà di versare le somme sul Conto Deposito Rendimento Sicuro, in un'unica soluzione e con la decorrenza eventualmente indicata nel documento di sintesi e nei fogli informativi vigenti al momento della stipula, con disposizione di giroconto dal conto corrente d appoggio. Non sono ammessi versamenti successivi al primo. Durante i primi 18 mesi dal versamento non sono ammessi prelevamenti e il cliente si impegna a mantenere vincolate per tale periodo le somme depositate nel conto. Prelevamenti Decorso il termine di 18 mesi dal versamento iniziale il cliente ha facoltà di chiedere il rimborso totale o parziale delle somme depositate. Pagina 21 di 22

23 Il rimborso viene effettuato tramite disposizione di giroconto con accredito sul conto corrente d appoggio, dove le somme saranno rese disponibili nei termini previsti dalle norme vigenti. I rimborsi parziali potranno essere richiesti in tagli di euro o multipli. Remunerazione delle somme depositate Sulle somme depositate, la Banca riconosce e liquida al Cliente gli interessi calcolati al tasso convenuto nel foglio informativo. Gli interessi, computati con riferimento all anno civile, sono capitalizzati con la periodicità pattuita e regolati nel conto corrente d appoggio. Pagina 22 di 22

24 FOGLIO INFORMATIVO Il conto è adatto ai seguenti profili: Giovani - Famiglie con operatività bassa - Famiglie con operatività media - Famiglie con operatività elevata - Pensionati con operatività bassa - Pensionati con operatività media INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via G. Garibaldi, 46 - C.P Orsago TV- Tel. 0438/9931 Fax 0438/ Sito Internet: info@bancadellamarca.it Codice ABI: 7084/7 Codice Fiscale e Partita Iva: Iscrizione all albo delle Aziende di Credito: n Iscrizione al registro delle imprese di Treviso: n Iscrizione CCIAA/REA TV n Iscrizione Albo Cooperative n. A Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È IL CONTO CORRENTE Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a ,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca Il Conto MarcaLike è un conto corrente che consente, tramite l Area Riservata accessibile dal sito di ricevere informazioni sul rapporto e di effettuare operazioni nei limiti del saldo disponibile. Per poter effettuare ogni operazione dall area riservata il Cliente dovrà utilizzare i codici a lui assegnati. Conto MarcaLike di Banca della Marca è riservato ai consumatori, persone fisiche maggiorenni e con residenza, anche fiscale, in Italia e può essere cointestato tra più soggetti che operano disgiuntamente. Permette alla clientela privata di effettuare online la richiesta di attivazione del conto e di gestire la propria operatività quotidiana a distanza, includendo i servizi di Internet banking insieme alla tessera bancomat. E' pensato per un esclusivo utilizzo via web o mezzo le carte di pagamento. Non è comunque esclusa la possibilità al cliente di effettuare operazioni presso gli sportelli della Banca. Utilizzando l Area riservata, il Cliente, in qualità di intestatario o cointestatario, può effettuare e ricevere bonifici e pagamenti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare la ricarica del cellulare, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV e il pagamento di imposte con deleghe F24. Al conto corrente ordinario può essere associato il Conto di Deposito che permette di beneficiare, a fronte di un vincolo di una determinata somma per un determinato periodo, di un tasso di remunerazione più favorevole rispetto a quello applicato al conto ordinario. Il Conto di Deposito viene regolato in apposito conto a parte, rappresentato da un deposito a risparmio nominativo smaterializzato, con pari intestazione del conto corrente, e gestito senza rilascio del libretto. Mediante l operazione di sottoscrizione il Cliente può disporre che tutti o parte dei fondi giacenti su tale conto vengano resi indisponibili all operatività ordinaria di prelevamento per la durata definita dallo stesso Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Oltre al Conto di Deposito, il cliente può inoltre sottoscrivere il Conto di Deposito Step-up; trattasi di un contratto col quale la Banca custodisce una somma concordata, versata in un'unica soluzione tramite giroconto dal conto FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 1 di 11

25 FOGLIO INFORMATIVO corrente ordinario Marcalike del cliente, obbligandosi a restituirla alla scadenza del termine pattuito, tramite accredito sullo stesso conto corrente, al netto di eventuali prelievi parziali precedentemente effettuati. Il Conto di Deposito Step- Up ha una durata di 48 mesi, nel corso dei quali la somma depositata matura interessi che vengono periodicamente accreditati sul conto corrente ordinario del Depositante. Decorso il termine di 18 mesi dal versamento iniziale il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso totale o parziale delle somme depositate, sulle quali verranno riconosciuti gli interessi maturati fino al momento del rimborso. Non sono previste penali in ipotesi di estinzione anticipata o di rimborsi parziali. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE Indicatore Sintetico di Costo (ISC) PROFILO SPORTELLO ONLINE Giovani (164 operazioni annue) 36,00 0,00 Famiglie operatività bassa (201 operazioni annue) Famiglie operatività media (228 operazioni annue) Famiglie operatività alta (253 operazioni annue) Pensionati operatività bassa (124 operazioni annue) Pensionati operatività media (189 operazioni annue) 48,00 0,00 45,00 0,00 48,00 0,00 36,00 0,00 42,00 0,00 L indicazione riportata tra parentesi rappresenta il numero di operazioni annue teoriche attribuite dalla Banca d Italia dell identificazione del profilo di operatività. Oltre a questi costi vanno considerati l imposta di bollo obbligatoria per legge e gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi stabiliti dalla Banca d Italia di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il Foglio Informativo. VOCI DI COSTO Spese per l'apertura del conto Non previste SPESE FISSE Gestione Liquidità Versamento minimo iniziale per l'apertura del conto 200,00 Canone annuo Numero di operazioni incluse nel canone annuo 0,00 ( 0,00 Mensili) Spese annue per conteggio interessi e competenze 0,00 Sono incluse nel canone tutte le operazioni effettuate tramite Internet FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 2 di 11

26 FOGLIO INFORMATIVO Servizi di pagamento Canone annuo carta di debito internazionale 0,00 Circuiti abilitati Canone annuo carta di credito a saldo o carta prepagata Home banking Bancomat, Pagobancomat, Cirrus Maestro, Visa Electron Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Canone annuo per Internet Banking 0,00 SPESE VARIABILI Gestione liquidità Registrazione operazioni non incluse nel canone SPORTELLO: 3,00 VIRTUAL: 0,00 Invio estratto conto CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia Bonifico verso Italia e Ue fino a euro con addebito in c/c 0,00 Domiciliazione utenze 0,00 COMM. PREL. ATM CONVENZIONATA: 0,00 COMM. PREL. ATM ALTRA BANCA: 0,00 Online: 0,00 Sportello: 0,00 INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale 0,70% T.A.E.: 0,70183% SCONFINAMENTI Sconfinamenti in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) 6,00 12% T.A.E.: 12,55088% CAPITALIZZAZIONE Periodicità TRIMESTRALE DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE Contanti Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti In giornata In giornata 2 giorni fissi In giornata FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 3 di 11

27 FOGLIO INFORMATIVO Assegni bancari altri istituti e Assegni postali Vaglia postali e Vaglia Banca d'italia 4 giorni lavorativi In giornata Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo agli sconfinamenti in assenza di fido, assimilabile alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca I tassi debitori e le commissioni e spese ivi riportate nella loro misura massima vengono in ogni caso applicate entro la misura massima consentita dalla Legge sull usura n.108/96 ai sensi dell art.2 e dalla relativa normativa di attuazione. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ Recupero imposta di bollo su estratto conto Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'amministrazione Finanziaria Invio comunicazioni periodiche di trasparenza (in Internet Banking) 0,00 Invio comunicazioni variazioni condizioni economiche/contrattuali 0,00 Spesa per operazioni effettuate allo sportello 3,00 per operazione SERVIZI DI PAGAMENTO CARTA DI DEBITO Emissione carta 0,00 Quota annuale carta 0,00 Commissioni di prelievo ATM ,00 Commissione prelievo ATM presso Banche di Credito Cooperativo 0,00 Commissioni prelievo Maestro - zona EU 0,00 Comm.prelievo Maestro - no zona EU 0,00 Riemissione carta per furto/smarrimento 5,13 Sostituzione carta per smagnetizzazione/deterioramento 5,13 Sblocco carta tramite banca 0,00 Blocco carta Numero Verde 0,00 Blocco carta tramite Banca 0,00 Trasparenza (periodica) 0,00 Trasparenza (variazioni) 0,00 Massimale altre condizioni ATM Italia giornaliero 500,00 ATM Italia mensile 1.500,00 Pagobancomat giornaliero 1.550,00 Pagobancomat mensile 1.550,00 ATM estero giornaliero 500,00 ATM estero mensile 1.500,00 POS estero giornaliero 1.500,00 POS estero mensile FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 4 di 11

28 FOGLIO INFORMATIVO 1.500,00 ASSEGNI BANCARI Spese impagato CKT 5,50 Spese insoluto cartaceo 5,50 Spese reso pagato senza oneri 8,74 Spese Protestato 8,74 Spese Insoluto 8,74 Spese Ritornato da richiamo 18,85 ASSEGNI CIRCOLARI Commissione su emissione assegno circolare 2,00 Imposta di bollo per assegno trasferibile 1,50 CAMBIO ASSEGNI Spese cambio assegni bancari 0,2% Minimo: 1,00 Spese cambio assegni circolari 0,1% Minimo: 1,00 BONIFICI VERSO PAESI ADERENTI SEPA in EUR o in SEK. Paesi SEPA: Paesi UE + Paesi EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) Sportello a Banche 0,00 Sportello BIR a Banche 10,00 Sportello Giroconto a Banche 0,00 Sportello Giroconto BIR a Banche 10,00 Sportello Interno 0,00 Sportello Giroconto Interno 0,00 Sportello estero 0,00 Sportello Estero BIR 10,00 IB a Banche 0,00 IB BIR a Banche 10,00 IB Giroconto a Banche 0,00 IB Giroconto BIR a Banche 10,00 IB Interno 0,00 IB Giroconto Interno 0,00 IB Estero 0,00 BONIFICI ESTERI (in EUR o SEK verso Paesi non aderenti SEPA e in altre divise verso qualsiasi Paese) BONIFICI IN USCITA Spese fisse (allo sportello) 10,50 Spese fisse (Home Banking) 10,50 Commissioni di servizio 0,15% Minimo: 2,00 Recupero spese nel caso di pagamenti OUR 150,00 Giroconti in valuta 3,15 BONIFICI IN ENTRATA Spese fisse 8,00 Commissioni di servizio 0,15% Minimo: 2,00 ALTRE SPESE/COMMISSIONI SUI BONIFICI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 5 di 11

29 FOGLIO INFORMATIVO Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per legge Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine (rifiuto) Per revoca dell'ordine oltre i termini (qualora sia possibile e concordato tra le parti) Per recupero fondi in caso di identificativo unico fornito inesatto dal cliente AUTORIZZAZIONE ADDEBITI DISPOSIZIONI 2,00 2,00 10,00 15,00 Commissione per addebito bollettini Freccia 0,00 Commissione per addebito bollettini postali (solo mezzo Inbank) 1,90 Addebito MAV 0,00 Addebito RAV 1,00 Commissioni addebito deleghe F23/F24 0,00 Domiciliazione utenze (Servizi idrici, Energia Elettrica, Gratuita Gas, Servizi telefonici) Altri R.I.D. 2,50 VALUTE E DISPONIBILITA' VALUTE CONTANTE/ASSEGNI Valuta versamento/prelevamento contanti Valuta versamento assegni bancari altri Istituti Valuta versamento assegni nostro Istituto - stessa filiale Valuta versamento assegni nostro Istituto - altra filiale Valuta versamento assegni circolari/vaglia Banca d'italia/vaglia postali Valuta prelevamento con assegno bancario Valuta prelevamento con carta bancomat/pos In giornata 3 giorni lavorativi In giornata In giornata 1 giorno lavorativo Data di emissione dell'assegno Data del prelevamento ALTRE VALUTE Addebito MAV Addebito RAV Addebito deleghe F23/F24 Addebito bollettini Freccia In giornata In giornata In giornata In giornata FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 6 di 11

30 FOGLIO INFORMATIVO VALUTE BONIFICI IN USCITA Tipo Bonifico Bonifico Italia Bonifico in ambito UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in euro. Bonifico estero in ambito UE/Spazio Economico Europeo in divisa di Stato membro dell UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non appartenente all unione monetaria. Altri bonifici estero in euro VALUTE BONIFICI IN ENTRATA Tipo Bonifico Bonifico Interno Bonifico Italia altra banca Bonifico in ambito UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in euro. Data valuta di addebito Giornata operativa di esecuzione Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi Stessa giornata di addebito all ordinante Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento) Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento) Bonifico estero in ambito UE/Spazio Economico Europeo in divisa di Stato membro dell UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non appartenente all unione monetaria Altri bonifici estero in euro Altri bonifici estero in divisa diversa dall euro VALUTE INCASSI COMMERCIALI Addebito pagamenti RID/MAV/bollettini bancari FRECCIA/RI.BA 2 giorni dalla data di negoziazione della divisa (calendario Forex) Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento) 2 giorni dalla data di negoziazione della divisa (calendario Forex) Giornata operativa di addebito RID/MAV/RI.BA/FRECCIA ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito RID/Ri.Ba/ Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul Mav/ Freccia conto della banca (data regolamento) GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO Giornata non operative: - i sabati e le domeniche - tutte le festività nazionali - il Venerdì Santo - tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell esecuzione delle operazioni Giornate semifestive: - il 14 agosto, 24 dicembre, e 31 dicembre - il venerdì di Pasqua Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 7 di 11

31 FOGLIO INFORMATIVO Limite temporale giornaliero (cd cut-off): - le ore per il servizio Inbank e/o CBI passivo - le ore per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo Nelle giornate semifestive il cd.cut-off è fissato: - alle ore per il servizio Inbank e/o CBI passivo - alle ore per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo L ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa successiva. TEMPI DI ESECUZIONE BONIFICI Tipo Bonifico Bonifico interno (stessa banca) Tutte Modalità Giorno di accredito della Banca del beneficiario (*) Medesimo giorno di addebito dei fondi (*) Bonifico nazionale o in ambito UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in Euro. Bonifico estero in ambito UE/Spazio Economico Europeo in divisa di altro Stato membro dell UE/Spazio Economico Europeo non appartenente all unione monetaria: Altri bonifici estero euro Altri bonifici estero no euro Sportello Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell ordine InBank, Remote banking (CBI) Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell ordine Sportello Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell ordine InBank, Remote banking (CBI) Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell ordine Tutte Massimo 4 giornate operative successive alla data di ricezione dell ordine Tutte Massimo 4 giornate operative successive alla data di ricezione dell ordine (*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è anche la banca del cliente ordinante, la quale dovrà accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. RID E RI.BA PASSIVE Data di scadenza MAV E BOLLETTINI BANCARI FRECCIA PASSIVI Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell ordine ALTRO Spese ricerche d'archivio, rilascio copie e documentazioni varie Vedi Foglio Informativo "Servizi Vari" Spese invio comunicazioni varie 10,00 Commissioni disattivazione/riattivazione codice di sicurezza per servizio Internet Banking 5,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 8 di 11

32 FOGLIO INFORMATIVO Capitalizzazione Dare/Avere Riferimento calcolo interessi TRIMESTRALE ANNO CIVILE CONTO DEPOSITO TASSI Tasso AVERE sulle somme non vincolate (cioè sulle somme giacenti sul conto deposito) Ritenuta fiscale sugli interessi 0,125% Come da disposizioni di legge Tassi sui vincoli del Conto Deposito Tasso 6 mesi 0,75% 12 mesi 1,00% SPESE PENALE DI SVINCOLO ANTICIPATO 75% TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA INTERNET BANKING: 0,00 TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI 0,00 COSTO PER OPERAZIONE 0,00 SPESE PER LIQUIDAZIONE 0,00 CONTO DEPOSITO STEP UP TASSI Tasso Creditore per i primi 12 mesi - Annuo Nominale - Annuo Effettivo Tasso Creditore dal 13 al 24 mese - Annuo Nominale - Annuo Effettivo Tasso Creditore dal 25 al 36 mese - Annuo Nominale - Annuo Effettivo Tasso Creditore dal 37 al 48 mese - Annuo Nominale - Annuo Effettivo Ritenuta fiscale sugli interessi 1,00% 1,00% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% Come disposizioni di legge Il Conto Deposito Rendimento Sicuro presenta saldo minimo di 5.000eur. Per importi inferiori il tasso creditore applicato è pari allo 0,00%. SPESE CANONE ANNUALE 0,00 SPESE PER OPERAZIONE 0,00 SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 IMPOSTA DI BOLLO ALTRE CONDIZIONI COME DISPOSIZIONI DI LEGGE IMPORTO DEL DEPOSITO MINIMO PARI A EURO 5.000,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 9 di 11

33 FOGLIO INFORMATIVO DURATA DEPOSITO RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI CAPITALIZZAZIONE AVERE LIQUIDAZIONE INTERESSI 48 MESI ANNO CIVILE ANNUALE GLI INTERESSI MATURATI VENGONO ACCREDITATI ANNUALMENTE SUL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI REGOLAMENTO RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di un giorno. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il tempo massimo di chiusura del rapporto contrattuale, a decorrere dal momento in cui non vi siano più servizi e/o prodotti accessori collegati al rapporto e che alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto, è di 30 (trenta) giorni. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami di Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa Via Garibaldi, Orsago (TV), oppure all indirizzo reclami@bancadellamarca.it che risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Canone annuo Capitalizzazione degli interessi Disponibilità somme versate Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per invio estratto conto Tasso creditore annuo nominale Spese fisse per la gestione del conto. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Numero di giorni successivi alla data dell operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 10 di 11

34 FOGLIO INFORMATIVO Tasso debitore annuo nominale Tasso Effettivo (T.A.E.) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Valute sui prelievi Valute sui versamenti Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Commissione di istruttoria veloce Commissione applicata sugli eventuali sconfinamenti del conto corrente, in assenza di affidamento oppure oltre il limite del fido concesso. E determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Viene applicata ogni volta che si verifica un addebito che determina uno sconfinamento oppure che aumenta uno sconfinamento già esistente. La commissione di istruttoria veloce può quindi essere applicata più volte nello stesso trimestre; a fronte di più sconfinamenti avvenuti nella stessa giornata, sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. La commissione non si applica: per i clienti consumatori titolari di conto corrente nel caso di sconfinamento pari al massimo di euro 500,00, della durata non superiore a 7 giorni consecutivi per una sola volta in ogni trimestre solare; se lo sconfinamento o il suo peggioramento è solo imputabile al saldo per valuta (o saldo liquido). Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all art. 118 TUB, nonché di modifica unilaterale ex art. 126 sexies TUB per i servizi di pagamento: in forma elettronica su supporto durevole, previa consegna delle credenziali di autenticazione. Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale consumatore e cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo. Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta. (Luogo e data) (Il cliente per accettazione) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/09/2014 Pagina 11 di 11

35 Gentile Cliente, INFORMATIVA AL CLIENTE SULL USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA la Banca della Marca Credito Cooperativo-Società Cooperativa pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela e adottano nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti bancari. Come prevede la normativa sulla privacy 1, desideriamo ora fornirle alcune informazioni su come la nostra Banca utilizza i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi da Lei richiesti. La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre agenzie e anche sul nostro sito internet prima di firmare l allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate. Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Banca Per l attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti dalla Banca 2 è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti, ecc.). In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi desiderati. Tali dati possono essere forniti al momento della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto dal cliente o anche da altri soggetti 3, e sono trattati dalla Banca per la gestione dei rapporti bancari o finanziari 4, l esecuzione delle operazioni richieste e l adempimento dei connessi obblighi di legge e disposizioni di autorità del settore ed organi di vigilanza e controllo 5. Per i predetti servizi 6, di regola, la Banca non tratta dati sensibili 7. Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela (bonifici, versamenti di quote associative, trattenute dello stipendio, ecc.), possano determinare un occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Nell ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato dell agenzia di riferimento e della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti 8. Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre dell ausilio della Federazione Veneta della Banche di Credito Cooperativo e di altri soggetti terzi che possono trattare i dati del cliente nell ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, il controllo delle frodi e il recupero dei crediti, nonché attività di internal audit e di consulenza. A seconda dell operazione o servizio, i dati del cliente possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all estero 9, e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie all esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc. 10. Un loro elenco dettagliato ed aggiornato è disponibile gratuitamente presso le agenzie della Banca, il Responsabile del trattamento sotto indicato o sul sito internet Si chiede quindi al Cliente di firmare il modulo allegato per rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati da parte della Banca, della Federazione e degli altri soggetti per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari. 1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni. 2 Ad esempio, conti correnti, aperture di credito, mutui, prestiti e finanziamenti, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti, documenti e assegni, cambio di valute estere, cassette di sicurezza, carte di credito, bancomat, pagamento utenze, contributi e tributi. 3 Altri soggetti che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il cliente (a debito o a credito) o che, per soddisfare una sua richiesta (ad es., per un finanziamento), forniscono alla banca informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. 4 Es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della clientela, ecc. 5 Come, ad es., gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo (incluse le eventuali segnalazioni all Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d Italia) e di accertamenti fiscali (anche per le comunicazioni all anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari presso l Agenzia delle Entrate), nonché gli adempimenti previsti da legge sull usura, normative su servizi di investimento (cd. direttiva MIFID) e sull intermediazione finanziaria (Consob), servizio di centralizzazione dei rischi della Banca d Italia, Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC gestito da Società Interbancaria per l'automazione SIA S.p.A.), archivio elettronico degli assegni e carte di pagamento (cd. Centrale d Allarme Interbancaria CAI) gestito dalla Banca d Italia con l ausilio di SIA S.p.A., sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (UCAMP) presso il Ministero dell economia e delle finanze, ecc. 6 Per alcune attività come, ad es., l erogazione di mutui assistiti da assicurazione o l accensione di polizza vita, in relazione alle quali è possibile un trattamento sistematico e non occasionale di dati sensibili, viene richiesto al cliente uno specifico consenso nell ambito della relativa modulistica. 7 Ad es., informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o l appartenenza a sindacati, partiti ed altre organizzazioni di un cliente. 8 Per le operazioni di investimento, ad es., la direttiva MIFID richiede alla Banca di classificare, anche con procedure informatizzate, la propria clientela sulla base della relativa situazione finanziaria, conoscenza ed esperienza in tali operazioni ed obiettivi di investimento, al fine di valutare l adeguatezza delle operazioni effettuate, nonché assistere e proteggere gli investitori nelle loro decisioni di investimento. Inoltre, per particolari ordini od istruzioni della clientela o per servizi di phone banking la Banca può registrare anche le conversazioni telefoniche (sulle linee indicate ai clienti) e conservare le registrazioni per i termini di legge (es.: 2 anni per la normativa Consob). 9 Si fa riferimento anche alle prassi bancarie correlate alla negoziazione di assegni tra le banche (come il c.d. benefondi). Per alcune operazioni finanziarie (es.: bonifici) è necessario inoltre utilizzare un sistema di messaggistica internazionale gestito dalla società belga SWIFT, che a scopi di sicurezza memorizza taluni dati anche negli USA (con possibilità per le autorità statunitensi di accedervi per finalità di lotta al terrorismo). Ulteriori informazioni sull argomento sono disponibili presso il sito web e le agenzie della Banca. 10 Questi soggetti e società sono ns. diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del ns. trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta anche di soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari; società di servizi per l acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; enti interbancari che rilevano i rischi finanziari; società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; società di cartolarizzazione; società emittenti carte di credito o debito; società di recupero crediti; professionisti e consulenti in ambito legale e contabile; intermediari e promotori finanziari, mediatori e sviluppatori creditizi.

36 Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi della Banca Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, la Banca può avere l esigenza di utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità: - indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull attività svolta dalla Banca, eseguite direttamente ovvero attraverso l opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari, ecc.; - promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca ed eventualmente di altre società, per posta o telefono, [nonché per fax, e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata e sms)]; - elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l analisi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale; - comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario od assicurativo o del settore cooperativo, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per offrire loro prodotti e servizi. Per tali finalità, la Banca può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati della clientela nell ambito delle attività affidate dalla Banca (v. l elenco presso agenzia di riferimento). L acquisizione e l utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi bancari. Ciascun Cliente, barrando le apposite caselle nell allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Banca per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate. I diritti del cliente La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all uso dei dati che lo riguardano 11. In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari. Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre che all agenzia di riferimento, al Responsabile del trattamento pro-tempore sig. Pillon Patrizio (tel. 0438/ privacy@bancadellamarca.it) domiciliato presso la ns. sede in via. G. Garibaldi n. 46 Orsago (TV). 11 L art. 7 del d.lgs. n. 196/2003

37 LE GUIDE DELLA BANCA D ITALIA Il conto corrente in parole semplici La SCELTA e i COSTI I DIRITTI del cliente I CONTATTI utili Il conto corrente dalla A alla Z

38 conto corrente Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito (Bancomat), carta di credito, assegni. Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento. Lo strumento fondamentale per gestire il tuo denaro.

39 Cosa c è in questa guida? Come scelgo il conto corrente 4 4 tipi di conto 7 I costi del conto 8! Gestire con attenzione il proprio conto 10 Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare 12 AZ alla dalla Il conto corrente 13 I miei diritti 19

40 ? Come scelgo il conto corrente Prima di scegliere mi devo fare queste domande Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigenze personali? Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le operazioni che probabilmente verranno effettuate. Quante operazioni penso di effettuare al mese? Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili, se il contratto li prevede. Voglio operare online o preferisco andare direttamente allo sportello? 4 Utilizzare il conto attraverso internet di solito costa meno, ma richiede anche più attenzioni per poter operare con la massima sicurezza senza subire frodi. È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e consultare la pagina dedicata alla sicurezza sul suo sito internet. Userò la carta di debito per pagamenti o prelievi? Utilizzare la carta di debito (> Il conto corrente dalla A alla Z) come strumento di pagamento dei propri acquisti con i POS (> Il conto corrente dalla A alla Z) di solito non comporta spese per il cliente. Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico ATM (> Il conto corrente dalla A alla Z) possono avere un costo, in spese e commissioni, soprattutto se effettuati presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta. Può bastarmi la carta prepagata? Con la carta prepagata si possono fare prelievi di contante e acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo fino all importo caricato in anticipo presso la banca. La carta si può ottenere anche senza aprire un conto corrente. Il suo rilascio può avere un costo, mentre i pagamenti per gli acquisti di solito non comportano spese. Alcune carte prepagate funzionano oggi come un conto e per questo sono chiamate carte-conto. Una carta-conto ha il suo codice IBAN (> Il conto corrente dalla A alla Z) e, oltre alle Le guide della Banca d Italia

41 Il conto corrente in parole semplici funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e ricevere pagamenti verso e da altri conti (ad esempio: addebito utenze, bonifici). Per le operazioni di pagamento c è un costo, esattamente come avviene per le operazioni di pagamento eseguite su un conto corrente. Ho bisogno di una carta di credito? Con la carta di credito (> Il conto corrente dalla A alla Z) si possono fare acquisti nei negozi, via internet, via telefono e in tutto il mondo, fino a un importo massimo di spesa definito dalla banca o dalla società che emette la carta. Il tetto di spesa di solito è mensile e si riduce dopo ogni acquisto. La carta di credito consente inoltre di prelevare contante agli sportelli ATM sottraendo la somma prelevata da un tetto di spesa mensile. Il rilascio e l utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per il cliente, come il canone annuo e, quando viene richiesto il pagamento rateale, gli interessi. Il prelievo di contanti da ATM prevede generalmente una commissione piuttosto alta. Per conoscere i costi della carta di credito, bisogna consultare i documenti informativi che la banca deve mettere a disposizione sia presso lo sportello, sia sul sito internet. 5 Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali affitti, utenze, telepass, rate del mutuo? Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in automatico, riducendo il tempo e l impegno da dedicare a queste incombenze. È la cosiddetta domiciliazione (> Il conto corrente dalla A alla Z). Potrei aver bisogno di un fido? Occorre valutare attentamente l esigenza di un fido (> Il conto corrente dalla A alla Z). Un eventuale scoperto di conto corrente è più flessibile di altre forme di finanziamento ma anche più costoso. Mi occorrono altri servizi associati al conto, quali cassette di sicurezza e deposito titoli? Spesso le banche offrono conti a pacchetto, che comprendono anche servizi accessori al conto corrente. La loro convenienza dipende da quanto il cliente abbia realmente bisogno di questi servizi.

42 Aprire il conto, allo sportello oppure online 6 Per aprire un conto corrente, prima di tutto è necessario andare presso la filiale o sul sito internet di una o più banche, informarsi sui servizi e i costi del conto corrente e confrontare le diverse offerte. Il cliente può ottenere la documentazione per valutare e scegliere con calma, senza per questo impegnarsi in alcun modo con la banca. Una volta scelto il conto corrente, il cliente può aprire il conto sia in banca sia tramite il sito internet della banca seguendo le istruzioni. Le guide della Banca d Italia

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