Categorie di lavoratori per le quali è stabilita la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (v. paragrafo 7.1).

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1 Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 67 del 17 ottobre 2000 Oggetto: Integrazione della circolare n. 61/2000 a seguito della rivutazione del minime e massime di rendita a decorrere 1 luglio Tabelle riassuntive. Nella Gazzetta Ufficie del 14 agosto 2000, n. 189, è stato pubblicato il decreto ministerie 1 agosto 2000 che - a norma dell'articolo 116 T.U. e dell'articolo 11 del D.lgs. n. 38/ rivuta le prestazioni economiche erogate l'istituto, con decorrenza 1 luglio 2000, per il settore industria. L'articolo 1 del suddetto decreto stabilisce il minime ed il massime di rendita nelle misure di L e L e, sulla base di ti importi, si illustrano le tabelle aggiornate di cui ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9, 10 e 1 della circolare n. 61/2000. Categorie di lavoratori per le qui è stabilita la retribuzione pari minime di rendita (v. paragrafo 7.1). Anno giugno 1 luglio Euro 36,81 Euro 37, Euro 920,24 Euro 934,96 Familiari partecipanti l'impresa familiare di cui l'articolo 230/bis c.c. (v. paragrafo 7.2). Anno giugno 1 luglio Euro 36,82 Euro 37,40 Lavoratori di società e compagnie e gruppi portui di cui la legge n. 84/1994 (v. paragrafo 7.3). Anno giugno 1 luglio gg. mensili Euro 820,45 Euro 833,57 Lavoratori dell'area dirigenzie (v. paragrafo 8.3). Anno giugno 1 luglio Euro 68,36 Euro 69, Euro 09,00 Euro 36,37 Nuova retribuzione di ragguaglio

2 (v. paragrafo 9). Anno marzo - 30 giugno 1 luglio - 31 dicembre di ragguaglio Euro 36,81 Euro 37, Euro 920,24 Euro 934,96 Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 10). Anno marzo - 30 giugno 1 luglio - 31 dicembre Minimo e massimo Euro 920, ,00 Euro 934, ,37 Alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non stati, addetti ad esperienze tecnicoscientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro (v. paragrafo 1). D 1 luglio 2000, la misura del premio a persona aumenta proporzionmente a L e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa l'anno scolastico 1999 / 2000 risulta ugue a L (ccolato sommando 8/12 di L e 4/12 di L ). Pertanto, in ordine periodo luglio - ottobre 2000, va applicata una integrazione di L. 20 (euro 0,01) rispetto premio di L già richiesto. Conseguentemente le Sedi provvederanno a richiedere la detta integrazione le scuole ed istituti interessati e dovranno tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione Genere. Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 1999/2000 e per l'anticipo del premio 2000/2001: Alunni e studenti di scuole ed istituti non stati Premio persona a Anno scolastico 1999 / 2000: regolazione Anno scolastico 2000 / 2001: anticipo Euro 1,78 Euro 1,79 A titolo esplicativo, nelle tabelle degli legati nn. 1 e 2, è illustrato il riepilogo per gli anni delle retribuzioni convenzioni a livello nazione distinte come segue: retribuzioni convenzioni da variare secondo la rivutazione delle rendite (All. n. 1); tre retribuzioni convenzioni (All. n. 2). Infine, nella tabella dell'legato n. 3, è illustrato il riepilogo per gli delle retribuzioni convenzioni "specii" stabilite con legge. All. n. 3 Allegato n. 1 la circ. n. 67/2000 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE Tipologie di lavoratori detenuti ed internati (art. 4, n. 9, T.U.) lievi dei corsi di istruzione professione (art. 4, n. 5,

3 T.U.) Lavoratori con retribuzione lavoratori in lav. socimente utili lavoratori in tirocini formativi pari minime di rendita e di orientamento lavoratori in lav. di pubblica utilità lavoratori in P.I.P. lavoratori in borse lavoro (5) Familiari partecipanti l'impresa familiare di cui l'art. 230/bis c.c (6) Lavoratori di società e compagnie / gruppi portui di cui la legge n. 84/94 (7) Sono indicate le retribuzioni convenzioni "generi" di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 della circolare n. 61/2000. E' indicato l'importo giorniero (minime di rendita : 300), ad eccezione dell'importo relativo a P.I.P. e borse lavoro (minime di rendita : 12). L'importo di L era in vigore (v. D.L. n. 232/95). L'importo di L era in vigore (v. D.lgs. n. 468/97). (5) Si ricorda che il D.M ve solo per il triennio (6) Impresa familiare non artigiana (v. paragrafo 7.2). (7) Fino erano in vigore due distinte retribuzioni convenzioni, stabilite con D.M (anni 1994 e 1995 = L e L ; v. circolare n. 14/94). D la retribuzione unica, da moltiplicare per 12 giorni mensili, ve per le società non cooperative (v. paragrafo 7.3). Allegato n. 2 la circ. n.67/2000 DELLE ALTRE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE Tipologie di lavoratori Addetti a lavorazioni meccanicoagricole lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto per conto terzi lavoratori soci di cooperative anche di fatto Soci di cooperative anche di fatto e D.P.R. n. 602/70

4 Soci volontari delle cooperative socii di cui la legge n. 381/ Sono indicate le retribuzioni convenzioni "generi" di cui ai paragrafi 7.4, 7.5 e 7.6 della circolare n. 61/2000. La retribuzione ve anche per i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano, gli associati ad imprenditore artigiano (v. paragrafi e 7.4.2). L'importo di L era stabilito con D.M ; l'importo di L era stabilito con D.M ; l'importo di L è stabilito con D.M Te importo giorniero è comunque da moltiplicare per 26 o 16 o 14 giorni mensili in relazione l'ambito territorie (v. paragrafo 7.5). La retribuzione ve per i soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" D.P.R. n. 602/70 ad esclusione dei facchini, vetturini, barrocciai ed ippotrasportatori (v. paragrafo 7.5). L'importo di L era in vigore (v. L. n. 381/91 e D.M ). Allegato n. 3 la circ. n. 67/2000 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI SPECIALI Tipologie di retribuzioni convenzioni e lavoratori con orario Lavoratori inferiore o pari a 24 ore settimani R. conv.li orarie addetti ai servizi domestici e familiari con orario superiore a 24 ore settimani Lavoratori con contratto parttime R. conv.le Lavoratori dell'area dirigenzie Sono indicate le retribuzioni convenzioni stabilite con legge di cui ai paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 della circolare n. 61/2000. Le retribuzioni convenzioni "specii" stabilite con decreto ministerie - ovvero quelle per i lavoratori in paesi etracomunitari - sono indicate nelle tabelle legate le circolari n. 25/90, n. 15/91, n. 10/92, n. 17/93, n. 11/94, n. 8/95, n. 14/96, n. 25/97, n. 15/98, n. 22/99 e n. 33/00. Fino erano in vigore le retribuzioni convenzioni orarie previste l'articolo 22 della L. n. 843/78 (v. circolare n. 22/93, l. 2). D sono in vigore le retribuzioni convenzioni orarie previste l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 155/93 conv. in L. n. 243/93. La contribuzione trimestre è verso l'inps anche per la quota parte relativa l'assicurazione INAIL.

5 Ai fini risarcitivi, ve la retribuzione in rapporto la classe di retribuzione oraria ed le ore di lavoro giorniere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni). Fino era in vigore la retribuzione (minime o tabellare) da moltiplicare per i giorni complessivi da retribuire. La retribuzione minime corrispondeva limite minimo di retribuzione per le retribuzioni convenzioni (anno 1995 = L ). D è indicata la retribuzione oraria minime in rapporto l'orario norme di 40 ore settimani. Naturmente, te retribuzione oraria minime va assunta solo se superiore la specifica retribuzione oraria tabellare (v. paragrafo 8.2). E' indicato l'importo giorniero (massime di rendita : 300). In merito la decorrenza dell'obbligo assicurativo, v. lettera D.C.Rischi

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